CORRESPONSIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE COMPUTABILI
Misura ed elementi da considerare sono determinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore.
Salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante l’anno, la 13^ mensilità deve essere corrisposta nel mese di dicembre di ciascun anno sulla base della retribuzione globale di fatto in vigore al momento della liquidazione. Di norma non devono essere computati gli elementi non aventi carattere propriamente retributivo (ad esempio i rimborsi spese) oppure non ricorrenti continuativamente e non corrisposti in misura determinata (quali, ad esempio, i premi una tantum, le maggiorazioni per lavoro straordinario, etc.).
Il premio di produzione deve essere normalmente computato ad eccezione dei casi in cui sia omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti contrattuali, nonché nell’ipotesi in cui il contratto collettivo di lavoro o l’eventuale accordo aziendale non dispongano esplicitamente in modo diverso.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno matureranno tanti dodicesimi quanti sono quelli di servizio, secondo la disciplina prevista nei contratti collettivi.
Per i rapporti a tempo parziale la 13^ mensilità spetta in proporzione all’orario di lavoro ridotto.
Per i lavoratori a domicilio viene riconosciuta, a titolo di 13^ mensilità, una percentuale sull’ammontare complessivo della retribuzione.
ASSENZE
Malattia, infortunio, maternità e tbc
Durante le assenze per malattia (nei limiti del periodo di conservazione obbligatoria del posto), maternità, infortunio matura regolarmente il diritto alla quota di 13^ mensilità fatta salva l’eventuale detrazione dei ratei che risultano a carico degli Istituti assicuratori.
Ai lavoratori assenti dal lavoro per tbc l’emolumento spetta soltanto fino al termine del periodo di conservazione del posto specificato per il caso di malattia in genere dai singoli c.c.n.l.. Lo stesso non è, invece, dovuto per il periodo intercorrente fra il limite contrattuale della conservazione del posto in caso di malattia e il termine di conservazione del posto assicurato ai lavoratori tubercolotici dall’art. 10 della legge n. 86/53 (18 mesi dall’inizio della malattia tubercolare per le imprese aventi fino a 15 dipendenti) e dall’art. 9 della legge n. 1088/70, ampliato nei contenuti dall’art. 10 della legge n. 419/75 (fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione per le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità).
Salvo una diversa e più favorevole disposizione contrattuale, per i lavoratori/trici assenti per maternità il diritto alla 13^
mensilità non matura per il periodo di assenza facoltativa dopo il parto.
Analogamente dicasi per le situazioni di prolungamento di tale periodo fino al terzo anno di età del minore disabile, in stato di accertata gravità, ai sensi dell’art. 33, co. 2, della legge n. 104/92.
La maturazione è inoltre sospesa nei casi di assenze per malattia del bambino ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 151/2001.
La 13^ mensilità matura normalmente nei confronti dei lavoratori che durante l’anno, pur avendo superato certi limiti di assenza per malattia o pur avendo superato il periodo di assenza obbligatoria per maternità, abbiano comunque percepito la retribuzione anche in misura ridotta.
Assenze per sciopero, assenze arbitrarie
E’ consentito effettuare trattenute in relazione alle assenze arbitrarie dal lavoro nonché alle assenze per sciopero effettuate nel corso dell’anno.
La determinazione della trattenuta può essere effettuata su base oraria dividendo l’importo della 13^ mensilità per il coefficiente 2080 (40 ore settimanali per 52 settimane) e moltiplicando la quota oraria così ottenuta per il numero di ore di sciopero o assenza arbitraria verificatesi durante l’anno, o considerando il coefficiente mensile contrattuale.
Ratei a carico della cassa integrazione guadagni • Calcolo quote
Fermo restando quanto previsto dai c.c.n.l. circa i criteri di maturazione nei casi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, le quote da porre a carico della cassa integrazione guadagni si computano dividendo l’importo della 13^ mensilità per il coefficiente convenzionale annuo di 2000, da ridurre proporzionalmente in caso di periodo di maturazione inferiore all’anno.
La quota convenzionale così determinata deve essere ridotta al 75,33% (80% ridotto della misura del 5,84%).
Il recupero dei ratei dovrà essere effettuato fino a concorrenza del limite massimo del trattamento di integrazione erogabile e pari per il 2007, già al netto della riduzione del 5,84%, a 794,77 mensili ed a 955,23 mensili per retribuzioni superiori a 1.826,07.
Per meglio chiarire le modalità di calcolo si riportano i seguenti esempi riferiti ad un’azienda con più di 15 dipendenti.
Si ipotizza il ricorso alla cig ordinaria con riduzione di orario per 48 ore nel mese di aprile e sospensione dell’orario per quattro settimane (160 ore) nel mese di giugno.
a) settore tessile (il rateo di tredicesima mensilità a carico del datore di lavoro non matura qualora la prestazione lavorativa nel mese sia stata inferiore alle due settimane – convenzionalmente pari a 80 ore):
• supponendo una 13^ mensilità pari a 1.100,00 si avrà una deduzione per il mese di giugno di 91,67 (pari a 1/12), mentre per il mese di aprile il rateo matura interamente.
Non potranno essere liquidate quote a carico cig poiché risulta già raggiunto il limite massimo. Infatti si verifica quanto segue:
• mese di aprile
trattamento teorico euro 1.100,00 : 168 ore x (80% - 5,84%) x 48 ore = quota di intervento euro 794,77 : 168 ore x 48 ore =
euro 236,75 euro 227,08
• mese di giugno
trattamento teorico euro 1.100,00 : 168 ore x (80% - 5,84%) x 160 ore = quota di intervento euro 794,77 : 168 ore x 160 ore =
euro 789,17 euro 756,92
• supponendo una mensilità pari a euro 1.000,00 si avrà invece:
ammontare lordo 13^ mensilità deduzione 1/12 mese di giugno
detrazione ratei cig aprile: euro 0,2468 x 48 ore + 10,48% lordizzazione
trattenuta previdenziale 9,49%
ratei a carico cig [euro 0,2468 x (160 + 48 ore)]
euro 1.000,00 euro 83,33–
euro 13,09=
euro 907,53 euro 85,75–
euro 51,33
Le quote a carico cig risultano così determinate:
• mese di aprile e giugno:
massimale orario (euro 794,77 : 168 ore) meno quota intervento oraria (euro 1.000,00 : 168 ore x 80% - 5,84%) = euro 0,2468 orari.
b) settore metalmeccanico (il cui c.c.n.l. non prevede particolari criteri di maturazione):
• supponendo una 13^ mensilità pari a euro 1.200,00 si avrà una deduzione di euro 120,00 (euro 1.200,00 : 2.080 x 208 ore).
Valgono anche in questo caso le conclusioni di cui sopra in quanto il massimale è già stato saturato con le quote di retribuzione corrente;
• ugualmente, supponendo una retribuzione mensile ed un uguale ammontare di tredicesima mensilità pari a euro 1.700,00 (superiore, comprendendo l’incidenza della 13^ mensilità, al limite di euro 1.826,07): si avrà infatti una deduzione di euro 170,00 (euro 1.700,00 : 2.080 x 208 ore) e nessun recupero a carico INPS.
Il rimborso delle quote 13^ mensilità a carico della cassa integrazione guadagni deve essere richiesto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga nel quale è avvenuta la relativa corresponsione.
Gli importi devono essere indicati nel Quadro D del Mod. DM 10/2 con la dizione “Ratei CIG” ed i seguenti codici:
• E800 per interventi ordinari soggetti al contributo addizionale;
• F600 per interventi straordinari soggetti al contributo addizionale;
• E200 per interventi ordinari non soggetti al contributo addizionale;
• F500 per interventi straordinari non soggetti al contributo addizionale (procedure concorsuali, amministrazione straordinaria).
• Contributo addizionale
Il versamento del contributo addizionale sui ratei posti a carico della cassa integrazione guadagni va effettuato, se dovuto, nel mese in cui viene richiesto il rimborso dei ratei stessi.
La misura è pari all’8% del trattamento di integrazione salariale nei casi di interventi ordinari ed al 4,5% nel caso di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. Le aliquote sono ridotte rispettivamente al 4% ed al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti.
Nei casi di interventi straordinari il contributo è sempre dovuto, ad eccezione dei casi di procedure concorsuali e di amministrazione straordinaria e per i contratti di solidarietà. Per gli interventi ordinari non è dovuto nei casi determinati da eventi oggettivamente non evitabili riconosciuti tali dalla Commissione Provinciale.
Per le Aziende dei settori edile e lapideo il contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria è pari al 5%, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Lo stesso non è dovuto per eventi oggettivamente non evitabili.
Nel Mod. DM 10/2 gli importi del contributo addizionale devono essere indicati nel Quadro B/C con la dizione “Ctr. Add.
CIG” ed i seguenti codici:
• E300 in caso di interventi ordinari (esclusi edili e lapidei);
• E700 in caso di interventi ordinari per edili e lapidei;
• E400 in caso di interventi straordinari.
La quota di 13^ mensilità a carico della cassa integrazione guadagni è soggetta alle normali ritenute fiscali.
Contratti di solidarietà
Nei casi di ricorso ai contratti di solidarietà di cui all’art. 1, co. 1, della legge n. 863/84, i contratti collettivi aziendali, nel momento in cui stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare la riduzione di personale, devono prevedere i parametri di riproporzionamento degli elementi retributivi, ivi compresi quelli differiti.
Il trattamento di integrazione salariale interviene quindi anche per la 13^ mensilità relativamente alla parte non più a carico del datore di lavoro. I relativi ratei saranno determinati in proporzione, in relazione alla minore prestazione lavorativa effettuata.
Per espressa previsione di legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano il trattamento straordinario di integrazione salariale. Peraltro non operano le disposizioni relative al limite massimo mensile di trattamento ed al contributo addizionale.
Nel Mod. DM 10/2 gli importi vanno indicati nel Quadro D con la dizione “Ratei art. 1 L. 863/84” e codice F501.
TRATTENUTE VARIE
Eventi di malattia, infortunio, maternità, TBC
Per i dipendenti che durante l’anno sono rimasti assenti per malattia, maternità, infortunio, malattia non comune (TBC), possono essere detratte dall’importo complessivo le maggiorazioni percepite a titolo di 13^ mensilità sulle relative indennità.
La trattenuta non va effettuata nei casi in cui le norme del contratto collettivo di lavoro dispongano, a carico delle Aziende, l’integrazione dell’indennità e le integrazioni stesse siano state calcolate tenendo conto dell’indennità erogata complessivamente, cioè comprensive della quota riferita all’incidenza della 13^ mensilità.
Comunque, qualora il trattamento INPS/INAIL risultasse superiore a quello, integrativo, previsto dal contratto, l’Azienda potrà dedurre le quote di 13^ mensilità. In tale caso la deduzione non dovrà essere superiore alla quota di trattamento INPS/INAIL eccedente il trattamento aziendale.
Nell’ipotesi in cui il trattamento previdenziale è pari a quello spettante per contratto, non viene effettuata alcuna deduzione.
Al fine di operare le trattenute, qualora ricorra l’ipotesi, occorre tener presente quanto segue:
• malattia: la quota giornaliera di 13^ mensilità è quella indicata sul prospetto di liquidazione dell’indennità. L’importo da trattenere si ricava moltiplicando il 50% della quota giornaliera per il numero delle giornate indennizzate con esclusione quindi dei tre giorni di carenza.
Per le assenze superiori ai 20 giorni la percentuale viene elevata, a partire dal ventunesimo giorno, al 66,66%.
Gli elementi precisi per effettuare il recupero potranno essere rilevati sempre dal prospetto di liquidazione dell’indennità a chiusura di ogni pratica di malattia;
• maternità obbligatoria: la quota giornaliera di 13^ mensilità è quella indicata sul prospetto di liquidazione dell’indennità.
L’importo da trattenere si ricava moltiplicando l’80% della quota giornaliera per il numero delle giornate indennizzate;
• infortunio: la quota da trattenere può essere calcolata moltiplicando per 8 e dividendo per 108 l’importo complessivo delle indennità liquidate dall’INAIL nel corso dell’anno.
Riposi per allattamento, permessi per assistenza ai disabili
Possono essere detratte dall’importo complessivo le maggiorazioni corrisposte a titolo di 13^ mensilità ai lavoratori/trici che hanno usufruito dei riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 151/2001 (riposi giornalieri).
Ugualmente dicasi per i casi di permessi, giornalieri o mensili, usufruiti ai sensi dell’art. 33, commi 2, 3 e 6 della legge n.
104/92 per l’assistenza ai disabili in situazione di gravità.
Pensionati che lavorano
Nei confronti dei dipendenti che godono delle pensioni di invalidità e reversibilità si deve operare la trattenuta della tredicesima rata di pensione nella misura indicata sul certificato di pensione (Mod. 0bisM). Si ricorda che le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con almeno 40 anni di anzianità contributiva sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo.
Uguale regime si applica alle pensioni di anzianità liquidate con almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età.
Per le pensioni di anzianità liquidate con requisiti diversi si deve operare la trattenuta dell’intera tredicesima rata di pensione, come del resto avviene per i normali ratei mensili di pensione. Lo stesso criterio vale per le pensioni di vecchiaia anticipate (prepensionamento).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta anteriormente al mese di dicembre, nessuna trattenuta va effettuata sulle somme liquidate a titolo di ratei di 13^ mensilità.
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
La 13^ mensilità è soggetta a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali. Per la determinazione dell’imponibile previdenziale va tenuto presente che l’importo va cumulato alla retribuzione del mese di corresponsione.
L’arrotondamento dell’imponibile deve essere effettuato complessivamente, e quindi una sola volta, sull’importo totale.
Per quanto concerne la contribuzione relativa ad assunzioni in regime contributivo agevolato occorre fare riferimento alle specifiche disposizioni. In particolare si evidenzia quanto segue:
• apprendisti: deve essere versato il contributo del 10% a carico del datore di lavoro e il contributo del 5,84% a carico del lavoratore.
• lavoratori assunti con contratto di inserimento: le agevolazioni contributive spettano secondo le misure già previste per i contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;
• apprendisti che hanno conseguito la qualifica nel corso dell’anno: deve essere versato il contributo del 5,84%
(6,14% se l’Azienda rientra nella sfera di applicazione dell’intervento straordinario della cassa integrazione) a carico dipendente ed il datore di lavoro paga il contributo del 10%. Ciò in quanto i benefici contributivi previsti per il contratto di apprendistato sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto.
• lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che hanno conseguito la qualifica nel corso dell’anno e apprendisti trascorso l’anno di attribuzione della qualifica: andranno versati i normali contributi previsti per la qualifica raggiunta con riferimento all’intero importo, anche se una parte è maturata durante il periodo di formazione o durante l’anno successivo a quello di attribuzione della qualifica.
PREMIO INAIL
Il compensi a titolo di 13^ mensilità devono essere computati, ai fini della determinazione dei premi, sullo stesso importo assoggettato ai contributi INPS.
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Gli assegni non competono per le mensilità aggiuntive.
TRATTENUTE FISCALI
Per quanto concerne la ritenuta di carattere tributario si richiama la disposizione di cui al comma 2, lett. b), dell’art. 23 del DPR n. 600/73, la quale stabilisce che le citate competenze sono sottoposte ad un trattamento autonomo: cioè, non si cumulano con la retribuzione del periodo di paga in cui vengono corrisposte, ma debbono essere considerate separatamente.
In pratica la ritenuta dovrà essere applicata con lo stesso procedimento relativo alle normali retribuzioni del periodo di paga, con l’avvertenza che non dovrà operarsi né alcuna deduzione dell’imponibile, né alcuna detrazione d’imposta. Per le aliquote si dovrà aver riguardo esclusivamente agli scaglioni mensili, anche nel caso in cui l’emolumento sia commisurato a periodi di paga più brevi (quindicina o settimana) o svincolato da un preciso riferimento ad essi.