• Non ci sono risultati.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n."

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN DEROGA ALLA GRADUATORIA ED AI REQUISITI. ART. 14 ED ART. 15 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2004, N.1.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

(2)

INDICE:

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI……….PAG. 3 Art. 1 - Ambito di Applicazione……… .Pag. 3 PARTE II – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN DEROGA……….PAG. 3 Art. 2 - Soggetti assegnatari alloggi in deroga alla graduatoria.………….Pag. 3 Art. 3 - Soggetti assegnatari alloggi in deroga ai requisiti………Pag. 4 Art. 4 - Determinazione della quota di alloggi assegnabili in deroga

alla graduatoria……… Pag. 4 Art. 5 - Assegnazione degli alloggi in deroga alla graduatoria………… Pag. 4 Art. 6 - Assegnazione degli alloggi in deroga ai requisiti………. Pag. 5 Art. 7 - Determinazione del canone di locazione……….. Pag. 5 Art. 8 - Determinazione delle priorità di assegnazione……… Pag. 5 PARTE III – COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA………PAG. 8 Art. 9 - Istituzione Commissione Consultiva Comunale……… Pag. 8 Art. 10 - Composizione della Commissione Consultiva………. Pag. 8 Art. 11 - Nomina della Commissione Consultiva……… Pag. 8 Art. 12 - Durata in carica della Commissione Consultiva………. Pag. 8 Art. 13 - Decadenza dei Componenti della Commissione Consultiva……. Pag. 8 Art. 14 - Convocazione della Commissione Consultiva……… Pag. 9 Art. 15 - Validità delle sedute della Commissione Consultiva……….. Pag. 9 Art. 16 - Competenze della Commissione Consultiva ……….. Pag. 9 Art. 17 - Deliberazioni della Commissione Consultiva………Pag. 10 Art. 18 - Segreteria della Commissione Consultiva……… Pag. 10 PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI………..PAG. 10 Art. 19 - Mancata accettazione dell’alloggio……… Pag. 10 Art. 20 - Revisione del Regolamento……… Pag. 10 Art. 21- Disposizioni Finali……… Pag. 10

(3)

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, attribuiti ai Comuni, in materia di assegnazione in deroga alla graduatoria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e ciò ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 e dall’art. 15 del Regolamento Regionale del 10 Febbraio 2004, n. 1, recante i criteri generali per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P..

A tal fine sono considerati alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, gli alloggi realizzati e/o recuperati da Enti Pubblici, Locali e/o A.L.E.R. a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato e/o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualsiasi titolo, realizzati o recuperati dai sopraccitati Enti, per le finalità proprie dell’Edilizia Residenziale Pubblica da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia.

Parte II

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN DEROGA Art. 2

Soggetti assegnatari alloggi in deroga alla graduatoria

Possono accedere alle procedure di assegnazione in deroga alla graduatoria così come previste dagli art. 14 del Regolamento Regionale n. 1/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, i nuclei familiari e/o le persone singole residenti nel Comune che:

1) debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi E.R.P. e/o di occupazione abusiva;

2) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 20, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2001);

3) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l’alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvione, terremoti, frane ovvero eventi imprevisti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;

4) necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell’integrità psico – fisica e personale, con particolare riguardo alle donne, genitore con minori ed ai minori;

(4)

5) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio, benchè collocati in graduatoria , e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l’ordinaria procedura, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.

Art. 3

Soggetti assegnatari alloggi in deroga ai requisiti

Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, anche per periodi determinati, il Comune di Lodi, con provvedimento motivato, può disporre l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica anche in deroga al possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Regionale 10 Febbraio 2004, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante i criteri per l’assegnazione degli alloggi E.R.P. nei seguenti casi:

1) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico – sanitario di soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, senza fissa dimora o soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare continuativa attestate da apposita idonea certificazione medica;

2) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del Comune per evitare l’allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia;

Tutte le situazioni devono essere opportunamente documentate e certificate dai competenti Uffici Comunali, dall’ASL e dagli altri Organi preposti all’assistenza legalmente riconosciuti.

Art. 4

Determinazione della quota di alloggi assegnabili in deroga alla graduatoria Le assegnazioni in deroga non possono superare il 25% degli alloggi che si prevede si rendano disponibili nel corso dell’anno, fatta salva la possibilità di presentare alla Regione motivata richiesta di autorizzazione ad aumentare tale percentuale, fino ad un massimo del 50% nel caso di grave tensione abitativa. In tal caso l’autorizzazione viene rilasciata con Deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 5

Assegnazione degli alloggi in deroga alla graduatoria

I soggetti di cui all’art. 2 che possono accedere all’assegnazione in deroga alla graduatoria degli alloggi di E.R.P. devono possedere i requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia al momento dell’assegnazione e devono essere residenti o prestare attività lavorativa da almeno 5 anni nella Regione Lombardia, per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda.

L’assegnazione in deroga alla graduatoria comporta l’obbligo, da parte dell’Assegnatario, della presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale e dalle altre vigenti normative Regionali in materia, ed al suo inserimento nel sistema informatico regionale.

(5)

L’assegnazione degli alloggi di E.R.P. ai sensi del presente articolo è ammessa solo nel caso in cui non siano percorribili altre soluzioni alternative quali:

a) sistemazione del soggetto in uno degli alloggi facenti parte del Condominio Solidale di proprietà del Comune di Lodi, purchè compatibile con il progetto gestionale del Condominio;

b) sistemazione del soggetto in uno degli alloggi convenzionati con Associazioni e/o Privati operanti sul territorio comunale.

Art. 6

Assegnazione degli alloggi in deroga ai requisiti

I soggetti di cui all’art. 2 che possono accedere all’assegnazione in deroga ai requisiti degli alloggi di E.R.P. devono essere residenti o prestare attività lavorativa da almeno 5 anni nella Regione Lombardia, per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda.

La richiesta di assegnazione in deroga ai requisiti dovrà essere corredata da una dettagliata relazione sociale redatta dal Settore Affari Sociali, dall’ASL e/o da altro servizio a tal fine preposto e legalmente riconosciuto.

L’assegnazione degli alloggi di E.R.P. ai sensi del presente articolo è ammessa solo in casi del tutto eccezionali e solo nel caso in cui non siano percorribili altre soluzioni alternative quali:

c) sistemazione del soggetto in uno degli alloggi facenti parte del Condominio Solidale di proprietà del Comune di Lodi, purchè compatibile con il progetto gestionale del Condominio;

d) sistemazione del soggetto in uno degli alloggi convenzionati con Associazioni e/o Privati operanti sul territorio comunale.

La durata della locazione in tal caso non potrà essere superiore ai due anni, con possibilità di un solo rinnovo per un ulteriore biennio.

Al termine del periodo di durata del contratto il soggetto beneficiario dell’assegnazione dovrà obbligatoriamente lasciare libero l’alloggio.

In caso di inadempienza l’Amministrazione Comunale adotterà, nei confronti del soggetto beneficiario, ogni e qualsiasi provvedimento al fine di ottenere il rilascio dell’alloggio precedentemente assegnato.

Art. 7

Determinazione del canone di locazione

Il canone di locazione relativo agli alloggi assegnati ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento saranno determinati secondo le vigenti disposizioni regionali in materia di alloggi E.R.P..

Art. 8

Determinazione delle priorità di assegnazione

(6)

L’istruttoria delle domande sarà effettuata a cura del Servizio Patrimonio del Comune tenendo conto delle disponibilità degli alloggi e sulla base delle situazioni di urgenza evidenziate in ogni singola istanza.

Il Servizio Patrimonio in particolare procederà ad effettuare le seguenti verifiche:

1) la sussistenza in capo ai richiedenti di almeno una delle condizioni, debitamente documentata, così come previste dall’art. 2 del presente Regolamento;

2) il possesso del requisito della residenza così come definito dal presente Regolamento;

3) il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento Regionale n. 1/2004, ad eccezione delle domande presentate ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del Regolamento Regionale e richiamate all’art. 2 del presente Regolamento.

Ad ogni domanda ammessa all’assegnazione sarà attribuito un punteggio di merito assegnato secondo i seguenti criteri:

Condizioni oggettive:

(N.B.: i punteggi non sono cumulabili tra loro ma soltanto con le condizioni soggettive e sociali).

1) siano privi di abitazione e/o di altro idoneo locale di ricovero: Punti 15 2) occupino locali destinati alla residenza ma privi di acqua corrente e/o di impianto riscaldamento e/o che sia stata accertata dall’ASL competente la condizione di antigienicità ineliminabile con i normali ed ordinari interventi manutentivi: Punti 12 3) siano dimoranti presso strutture di assistenza e/o beneficenza legalmente

riconosciute: Punti 10

4) siano collocati, a cura ed a carico dell’Amministrazione Comunale, in strutture

alberghiere: Punti 15

5) non abbiano ottenuto il rinvio del rilascio dell’alloggio a seguito di provvedimenti giudiziari e/o amministrativi:

5.1) debbano rilasciare l’alloggio entro 30 giorni Punti 12 5.2) debbano rilasciare l’aloggio entro 60 giorni Punti 10 6) abbiano rilasciato o debbano rilasciare, l’alloggio a seguito di provvedimento emesso dalle Pubbliche Autorità riconducibile a calamità naturali quali alluvioni, terremoti, oppure altri eventi quali esplosioni, incendi, crolli, che hanno pregiudicato

l’agibiità dell’unità immobiliare occupata: Punti 25

Condizioni soggettive:

N.B.: i punteggi attribuiti ai Disabili sono cumulabili con quelli attribuiti ai Minori e agli Anziani).

Nuclei familiari con minori a carico:

- con n. 1 minore Punti 3

(7)

- con n. 2 minori Punti 5 - con n. 3 o più minori Punti 7 + 1 Punto per ogni minore oltre il terzo Nel caso il nucleo familiare sia composto da persona sola con minori a carico e/o genitore con minori i punteggi vengono incrementati di n. 3 punti.

Nuclei familiari composti esclusivamente da anziani con oltre 65 anni: Punti 6 Nuclei familiari composti esclusivamente da anziani con oltre 80 anni: Punti 8 Nuclei familiari con presenza disabili:

- con invalidità pari al 100% con accompagnamento Punti 10 - con invalidità pari al 100% senza accompagnamento Punti 8

- con invalidità tra il 67% ed il 100% Punti 6

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più disabili i punteggi vengono incrementati, per ogni ulteriore disabile, come segue:

- con invalidità pari al 100% con accompagnamento Punti 3 - con invalidità pari al 100% senza accompagnamento Punti 2

- con invalidità tra il 67% ed il 100% Punti 1

Condizioni Sociali:

(N.B.: i punteggi non sono cumulabili tra loro ma soltanto con le condizioni soggettive ed oggettive).

- gravi eventi o situazioni lesive dell’integrità psico – fisica e personale con particolare

riguardo alle donne ed ai minori; Punti 10

- necessità di garantire ai soggetti un alloggio al fine di evitare l’allontanamento dei figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o dei figli adottivi conviventi e per consentire il

ritorno in famiglia degli stessi. Punti 8

- ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico – sanitario di soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, senza fissa dimora o soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto e che necessitano di assistenza sanitaria domiciliare continuativa attestate da apposita idonea certificazione medica; Punti 8

Situazione reddituale:

La sitazione reddituale relativa alla capacità economica del nucleo familiare viene valutata attribuendo il punteggio calcolato secondo la seguente formula:

ISEE - ERP MAX (determinato dalla vigente normativa per l’accesso agli alloggi E.R.P.) : ISEE - ERP nucleo richiedente

In ogni caso il punteggio massimo attribuibile non può essere superiore a punti 5.

In caso di parità nel punteggio complessivo conseguito verrà data priorità al Richiedente con capacità economica più bassa.

(8)

In caso di parità anche per quanto concerne la capacità economica si procederà alla determinazione della precedenza mediante sorteggio.

PARTE III

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA Art. 9

Istituzione Commissione Consultiva Comunale

E’ istituita ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, comma 5, del Regolamento Regionale 10 Febbraio 2004, n. 1, la Commissione Consultiva del Comune di Lodi.

Art. 10

Composizione Commissione Consultiva

La Commissione Consultiva del Comune di Lodi di cui all’art. 14, comma 5, del Regolamento Regionale 10 Febbraio 2004, n. 1 è così composta:

- Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Lodi o suo Delegato, con funzione di Presidente;

- Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Lodi o suo Delegato, con funzione di Vice – Presidente;

- Direttore dell’A.L.E.R. competente per territorio o suo Delegato;

- N. 3 Esperti indicati dalle Parti Sociali e dalle Associazioni di rappresentanza dell’Utenza o loro Delegati.

Art. 11

Nomina della Commissione Consultiva

La nomina della Commissione Consultiva viene effettuata con Decreto del Sindaco, a seguito dell’esito di un apposito Bando emesso dall’Amministrazione Comunale.

Art. 12

Durata in carica della Commissione Consultiva

La durata in carica della Commissione Consultiva è corrispondente a quella del mandato dell’Amministrazione Comunale.

Alla scadenza dell’Amministrazione Comunale, pertanto, scadrà anche il mandato della Commissione.

In attesa della nomina della nuova Commissione, la stessa potrà tuttavia continuare la propria attività fino ad un massimo di 180 giorni.

Art. 13

Decadenza dei Rappresentanti della Commissione Consultiva

I Rappresentanti della Commissione Consultiva decadono dall’incarico nei seguenti casi:

- assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive della Commissione;

- nomina del Rappresentante della Commissione all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’A.L.E.R. competente per territorio;

- eventuali altri motivi di incompatibilità stabilite da Leggi e/o da Regolamenti.

(9)

Art. 14

Convocazione della Commissione Consultiva

La Commissione viene convocata, all’occorrenza, dal Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta, anche tramite fax e posta elettronica.

La Convocazione della Commissione può essere disposta previa richiesta di almeno due componenti della stessa.

Qualora i tempi dell’emergenza non consentano la convocazione della Commissione o la stessa sia andata deserta, il Dirigente competente assumerà il provvedimento di assegnazione dell’alloggio senza il parere consultivo della Commissione. Il provvedimento assunto dal Dirigente sarà comunicato, per la ratifica, nel corso della prima seduta utile.

In ogni caso la Commissione deve essere convocata con cadenza almeno semestrale al fine di consentire alla stessa di valutare le problematiche connesse al suo funzionamento, nonché eventuali proposte migliorativa attinenti agli argomenti di competenza. In questo caso la partecipazione alle sedute viene estesa all’Assessore al Patrimonio ed alle Politiche Sociali, nonché al Presidente dell’A.L.E.R. o suo delegato, da individuarsi all’interno del Consiglio di Amministrazione, competente per territorio.

Art. 15

Validità delle sedute della Commissione Consultiva

Le sedute della Commissione Consultiva sono valide se presenti almeno la metà più uno dei Componenti della Commissione.

Art. 16

Competenze della Commissione Consultiva

La Commissione Consultiva di cui all’art. 14 del Regolamento Regionale del 10 Febbraio 2004, n. 1, recante i criteri generali per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. è competente in via consultiva per quanto attiene l’emanazione di eventuali Bandi finalizzati al mix sociale e per quanto concerne l’assegnazione in deroga alle graduatorie degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 15 del predetto Regolamento Regionale.

Alla Commissione sono pertanto attribuite le seguenti funzioni:

a) Controllo, verifica ed approvazione dei risultati dell’istruttoria delle domande di assegnazione in deroga pervenute ed effettuate dal Servizio Patrimonio;

b) Stesura della relativa graduatoria;

c) Espressione di eventuali pareri relativamente a particolari situazioni di complessità e di rilevanza sociale delle problematiche connesse all’E.R.P., nonché all’emanazione dei bandi finalizzati al mix sociale;

d) Esame di eventuali ricorsi in opposizione pervenuti dai Cittadini avverso i procedimenti di assegnazione di alloggi in deroga di cui al presente Regolamento Comunale.

e) Eventuale audizione dei Servizi Sociali, al fine di approfondire particolari situazioni soggettive ed oggettive del nucleo familiare.

(10)

Art. 17

Deliberazioni della Commissione Consultiva

Le deliberazioni della Commissione Consultiva vengono assunte a maggioranza dei Componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, quella del Vice – Presidente.

A tal fine si provvederà a redigere al termine di ogni seduta il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà a avvisare tutti i Consiglieri Comunali.

Art. 18

Segreteria della Commissione Consultiva

Le funzioni di segreteria della Commissione Consultiva sono svolte dai Dipendenti del Servizio Patrimonio del Comune di Lodi, tra i quali verrà scelto il Segretario.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Mancata accettazione dell’alloggio

Il Comune, previa diffida, provvede alla cancellazione dalla graduatoria di cui al presente Regolamento dei Richiedenti assegnatari che rinuncino all’alloggio offerto dall’Amministrazione Comunale , qualora la mancata accettazione non sia giustificata da gravi e documentate motivazioni.

Art. 20

Revisione del Regolamento La revisione del presente Regolamento può avvenire:

- a seguito di modifica delle Leggi nello stesso richiamate;

- a seguito di proposta avanzata da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali o da n. 3 Componenti della Commissione Consultiva. In tal caso la proposta di revisione deve contenere l’indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare una adeguata motivazione esplicativa;

- su proposta motivata della Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla proposta, si esprime in ordine alla revisione del Regolamento.

Art. 21

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di cui la Regolamento Regionale del 10 Febbraio 2004, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

(11)

Riferimenti

Documenti correlati

L’armamento in dotazione agli operatori di Polizia locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, è adeguato e proporzionato all’esigenza di difesa personale,

Se alla fine della conversazione, il chiamante deve inviare un fax, è bene che il chiamato lo avvisi di attendere qualche secondo prima di dare l'avvio senza che richiami; subito

04 COPPIA SENZA FIGLI MINORI A CARICO. 22 CANONE LOCAZIONE > 33

consultati a decisioni in essere (Note informative Covid), gli viene rifiutata la “riunione periodica” prevista dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza, vengono ignorate

Il volume di applicazione per ettaro varia a seconda della densità foglia- re della coltura e deve essere tale da creare un film protettivo uniforme sulla superficie delle foglie e

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N.. 2 Bando di concorso pubblico e formazione della graduatoria Pag. 3 Assegnazione degli alloggi ERP Pag. 4 Atto convenzionale

59 del 10/04/2019 con la quale il Comune di Castel San Pietro Terme ha approvato lo schema di contratto di servizio per il rinnovo dell’affidamento in house alla

VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale