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Un paese terzo è un paese che non è membro dell'unione europea.

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COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

Bruxelles, 29 giugno 2020 REV1 – sostituisce l'avviso

datato 12 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE, COMPRESO IL ROAMING

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"1. L'accordo di recesso2 prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 20203. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza4.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno5, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile alla fine del periodo di transizione.

1 Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

2 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

3 Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

4 Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

5 In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

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Consigli ai portatori di interessi

Si consiglia in particolare ai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso.

Si consiglia ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e ai loro clienti di prepararsi al fatto che tra l'UE e il Regno Unito non esisterà più il roaming a tariffa nazionale né sarà più applicato il massimale di prezzo alle comunicazioni intra-UE regolamentate.

N.B.

Il presente avviso non riguarda le norme unionali nei settori seguenti:

- sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- commercio elettronico e neutralità della rete;

- blocchi geografici;

- protezione dei dati personali; e

- imposta sul valore aggiunto (IVA) per la fornitura di servizi.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi6.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Rientreranno in questo quadro normativo7:

 la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche8;

6 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future- partnership/preparing-end-transition-period_it.

7 L'elenco è solo indicativo delle disposizioni di cui tratta il presente avviso. È redatto a scopo puramente informativo e pertanto non è completo né vincolante.

8 Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Tale direttiva abroga, con effetto dal 21 dicembre 2020, le seguenti quattro direttive: direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33); direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21); direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7); e

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3

 la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/58/CE)9;

 la decisione spettro radio (decisione n. 676/2002/CE)10;

 il regolamento (UE) 2018/1971 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC)11;

 il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione12;

 il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate13;

 la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità14;

 più una serie di raccomandazioni della Commissione su questioni connesse, tra cui:

o la raccomandazione sui mercati rilevanti (sull'individuazione dei mercati che possono essere oggetto di regolamentazione)15; e

direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

9 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag.

37).

10 Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

11 Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321, del 17.12.2018, pag. 1).

12 Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.).

13 Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

14 Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

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o la raccomandazione relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi16. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. AUTORIZZAZIONE GENERALE

I fornitori stabiliti in almeno uno Stato membro dell'UE godono della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica in tutti gli altri Stati membri senza l'obbligo di esservi stabiliti. Stando alle norme unionali detti fornitori possono iniziare a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica senza dover ottenere la decisione esplicita di un'autorità e sono assoggettati soltanto al regime di

"autorizzazione generale" in ogni Stato membro in cui forniscono reti o servizi.

L'autorizzazione generale comporta diritti e obblighi di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e gli Stati membri possono imporre ai fornitori solo l'obbligo di notifica ma non l'obbligo di sospensione (articolo 12 della direttiva (UE) 2018/1972).

Dopo la fine del periodo di transizione, i fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica stabiliti nel Regno Unito e non nell'UE cesseranno di godere della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica e quindi del regime di autorizzazione generale all'interno degli Stati membri dell'UE. Per poter beneficiare di questo regime i fornitori dovranno essere stabiliti nell'UE.

2. TARIFFE DI TERMINAZIONE SU RETE FISSA E MOBILE

Dopo la fine del periodo di transizione, alle chiamate tra l'UE e il Regno Unito non si applicherà più la normativa unionale che permette di fissare tariffe di terminazione all'ingrosso17 orientate ai costi basse per le chiamate vocali. L'autorità di regolamentazione del Regno Unito sarà libera di fissare le tariffe che dovranno applicare i fornitori di servizi di terminazione su rete fissa e mobile nel Regno Unito e potrà decidere di non regolamentare le tariffe di terminazione all'ingrosso.

3. TARIFFE AL DETTAGLIO PER LE COMUNICAZIONI INTRA-UE REGOLAMENTATE

Dopo la fine del periodo di transizione, ai consumatori dell'UE e del Regno Unito non si applicherà più il prezzo al dettaglio per le comunicazioni intra-UE

15 Raccomandazione 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (raccomandazione sui mercati rilevanti) (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 79).

16 Raccomandazione della Commissione, dell'11 settembre 2013, relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag.

13).

17 Le tariffe di terminazione all'ingrosso sono quelle che si pagano gli operatori per trasmettere le chiamate ai rispettivi clienti.

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5

regolamentate18 (il cui massimale è di 0,19 EUR al minuto per le chiamate e di 0,06 EUR per gli SMS) per quanto riguarda le chiamate dall'UE al Regno Unito e viceversa. Ciò potrà comportare aumenti dei prezzi al dettaglio a carico dei consumatori che chiamano dall'UE verso il Regno Unito e viceversa.

4. ROAMING

Dopo la fine del periodo di transizione, il Regno Unito diventerà un paese terzo ai fini delle norme unionali relative al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'UE (regolamento (UE) n. 531/2012).

I fornitori di servizi di roaming a clienti in roaming ("fornitori di roaming") che operano nell'UE:

non potranno più far valere, quando richiedono l'accesso all'ingrosso al roaming, l'obbligo degli operatori di reti mobili attivi nel Regno Unito di accogliere tutte le richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso al roaming (articolo 3 del regolamento (UE) n. 531/2012);

non potranno più beneficiare delle norme unionali sulle tariffe massime che possono applicare gli operatori delle reti ospitanti nel Regno Unito per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso nell'UE (articoli 7, 9 e 12 del regolamento (UE) n. 531/2012).

I clienti in roaming dei fornitori di roaming che operano nell'UE:

non potranno più far valere il divieto, fatto al fornitore di roaming, di applicare sovrapprezzi al dettaglio, in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, per l'utilizzo corretto di servizi di roaming nel Regno Unito (chiamate fatte e ricevute, messaggi SMS inviati e servizi di dati) (articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (UE) n. 531/2012, e regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione19); ma

potranno continuare a far valere, durante i viaggi nel Regno Unito, gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n.

531/2012 (chiamate e SMS) e all'articolo 15 dello stesso (servizi di dati).

I fornitori di roaming che operano nel Regno Unito:

non potranno più far valere, quando richiedono l'accesso all'ingrosso al roaming, l'obbligo degli operatori di reti mobili attivi nell'UE di accogliere

18 Conformemente all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2015/2120, per "comunicazioni intra-UE regolamentate" si intende qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale di un altro Stato membro, le cui tariffe sono addebitate in tutto o in parte in base al consumo effettivo.

19 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46).

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tutte le richieste ragionevoli di accesso all'ingrosso al roaming (articolo 3 del regolamento (UE) n. 531/2012);

non potranno più beneficiare delle norme unionali sulle tariffe massime che possono applicare gli operatori delle reti ospitanti nell'UE per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso nell'UE (articoli 7, 9 e 12 del regolamento (UE) n. 531/2012).

I clienti in roaming dei fornitori di roaming che operano nel Regno Unito:

non potranno più beneficiare delle norme unionali che vietano al fornitore di roaming di applicare sovrapprezzi al dettaglio, in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, per l'utilizzo corretto di servizi di roaming nell'UE (chiamate fatte e ricevute, messaggi SMS inviati e servizi di dati) (articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (UE) n. 531/2012); e

non potranno più beneficiare, durante i viaggi nell'UE, delle norme unionali sugli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n.

531/2012 (chiamate e SMS) e all'articolo 15 dello stesso (servizi di dati).

Il sito web della Commissione sul mercato unico digitale riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile alle comunicazioni elettroniche (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/telecoms) e al roaming (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming). Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie

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