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O S A P P
Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria
Prot. n.8449/8K8/S.G. Roma, li 1° ottobre 2008 Rif. n.312286 del 22.9.2008
U R G E N T I S S I M O
Al Capo del D.A.P.
Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria
Pres. Franco IONTA
Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A
e, p.c.
Al Ministro della Giustizia On.le Angelino ALFANO
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
Al Ministro dell’Interno
On.le Roberto MARONI
Via A. Depretis n.7 – 00184 R O M A Al Vice Capo del D.A.P.
Dott. Emilio DI SOMMA
Al Direttore della Direzione Generale Del Personale e della Formazione
Dott. Massimo DE PASCALIS
All’Ufficio Studi, Riecerche, Legislazione e Rapporti Internazionali
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A
Ai V.Segretari Generali O.S.A.P.P
Ai Segretari Nazionali O.S.A.P.P.
Ai Segretari Regionali O.S.A.P.P.
LORO SEDI
Oggetto: aggressioni in carcere di Agenti di Polizia Penitenziaria – proposta di introduzione nel codice penale del reato di “lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale impiegato nei servizi di tutela dell’ordine pubblico o della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari.-
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SEGRETERIA GENERALE
L'OSAPP risponde al Capo del Dap sulla negata possibilità di introdurre il reato di lesioni gravi o gravissime a pubblico ufficiale in carcere
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O S A P P
Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria
E' pervenuto a questa Segreteria Generale il riscontro a firma della S.V. in ordine alla proposta inoltrata alle competenti Autorità Politiche e Parlamentari – titolari del potere legislativo in via diretta o delegata – in ordine all'introduzione del reato di lesioni o gravi o gravissime nei confronti del personale di Polizia penitenziaria (ma non necessariamente in via esclusiva) addetto ai Reparti detentivi negli Istituti penitenziari ex dpr 82/1999.
Chiaramente e come poteva evincersi dalla corrispondenza a suo tempo inoltrata dall’O.S.A.P.P., la proposta sindacale si ispira ad una disposizione del nostro codice penale introdotta dal legislatore per arginare il fenomeno delle aggressioni negli stadi (cfr art. 583 quater cp) per cui, nei sensi indicati e non in altri, non risulterebbe esatta la comunicazione di cui alla nota che si riscontra che non sarebbero rintracciabili nella vigente legislazione penale norme incriminatrici speciali a tutela di singole Forze di Polizia per le loro attività tipiche.
Ulteriormente rilevante, inoltre, nella proposta formulata da questa O.S., la debita considerazione delle continue e ormai centinaia di aggressioni che il Personale di Polizia Penitenziaria sta subendo all’interno degli istituti penitenziari, il cui quotidiano incremento è sintomo evidente di una crescente, gravissima e di fatto inarrestabile tensione che deve necessariamente e con immediatezza essere arginata con adeguati strumenti, anche normativi di cui la Polizia Penitenziaria, a differenza delle altre Forze di Polizia, appare oggi del tutto sprovvista.
Tralasciando, quindi, ogni considerazione rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti astrattamente previsti che, magari ed in generale potrebbero riguardare anche il “sequestro di persona”,
“l'interruzione di pubblico servizio”, ovvero il concorso di circostanze aggravanti di varia natura, permane il problema di un “fenomeno”
legato al sovraffollamento degli istituti penitenziari che in relazione a cause esterne e si vuole anche di natura Sociale o “Politica” non può vedere esclusivamente la Polizia Penitenziaria subirne le dirette conseguenze.
Non appare idonea, peraltro, alla valutazione dell’esatta entità del problema attuale la considerazione eventuale che i numerosissimi eventi, come detto di cadenza più che quotidiana, non hanno sino ad oggi avuto esiti infausti come invece e purtroppo accade per le Forze di Polizia operanti sul territorio, laddove proprio in relazione all’assenza di specifiche disposizioni di legge chi appartiene al Corpo e si trova ad operare a diretto contatto con la popolazione detenuta, spesso in desolante solitudine ed in condizioni di inaccettabile promiscuità, vive in continua tensione la propria realtà lavorativa e solo con assoluta
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difficoltà, oramai, adempie al compito istituzionale di vigilare sull’ordine e sulla sicurezza interna degli istituti, ovvero e come anche previsto dalla vigente normativa, riesce ad individuare nella popolazione detenuta quei comportamenti significativi sia di ravvedimento e sia di prosecuzione in intenti criminali anche di notevole allarme sociale.
Per quanto concerne, inoltre, l'applicazione dell'art. 14 bis l.p. la proposta Osapp si colloca in una prospettiva de jure condendo, fermo restando che secondo l'attuale impianto normativo le condotte inconsulte ben possono essere sussunte nelle ipotesi attualmente previste dalla norma.
Non si comprende, infatti e soprattutto in ragione della considerata gravità dei fatti in accadimento, spesso in ragione di scelte non più condivisibili degli attuali Direttori-Dirigenti degli istituti, come mai ad ogni grave episodio di aggressione non corrisponda una applicazione del regime di cui codesta amministrazione esplicita all'Osapp i contenuti nella indicata missiva.
In conclusione, nell’auspicio che la presente consenta una maggiore comprensione della proposta e delle problematiche sollevate dall’O.S.A.P.P., da cui la ulteriore trasmissione per le eventuale e competente interessamento del Ministro della Giustizia e del Ministro dell’Interno, si resta in attesa di ulteriore e cortese riscontro e, ringraziando per l’attenzione, si inviano distinti saluti.-
Il Capo del Dap nega la possibilità di introdurre, come proposto dall'OSAPP il reato di lesioni gravi o gravissime a pubblico ufficiale impiegato nei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari.
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Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria
Prot. n.8384/8K8/S.G. Roma, li 22 agosto 2008 U R G E N T I S S I M O
Al Ministro della Giustizia On.le Angelino ALFANO
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A e, p.c.
Al Presidente del Consiglio dei
Ministri
On.le Silvio BERLUSCONI
Palazzo Chigi – 00100 R O M A
Al Ministro dell’Interno
On.le Roberto MARONI
Via A. Depretis n.7 – 00184 R O M A
Al Capo del D.A.P.
Pres. Franco IONTA
Al Vice Capo del Dap
Dott. Emilio DI SOMMA
Al Direttore della Direzione Generale Del Personale e della Formazione Dott. Massimo DE PASCALIS All’Ufficio Relazioni Sindacali C.A. Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga n.2 - 00164 ROMA Ai V.Segretari Generali O.S.A.P.P Ai Segretari Nazionali O.S.A.P.P.
Ai Segretari Regionali O.S.A.P.P.
LORO SEDI
Oggetto: Aggressioni in carcere di Agenti di Polizia Penitenziaria – Proposta di introduzione nel codice penale del reato di “lesioni Personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale impiegato nei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari
”.-
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SEGRETERIA GENERALE
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Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria
Negli ultimi quattro mesi, in particolare, ma già in ingente numero nel precedente periodo, all’interno degli istituti penitenziari si è registrato il drammatico susseguirsi di gravissimi episodi di violenza ai danni del Personale di Polizia penitenziaria.
Molto spesso i gravi eventi si sono verificati durante l'ordinaria vita nelle sezioni detentive ove un solo agente è costretto a sorvegliare – senza alcun presidio di sicurezza – anche cinquanta, cento o addirittura duecento detenuti nei turni serali e festivi, stante un impiego medio di Personale di Polizia Penitenziaria a diretto contatto con la popolazione detenuta che, complessivamente su tutto il territorio nazionale non eccede le 5.000 unità per ciascun turno giornaliero, pari ad oltre 10 detenuti per ciascun agente.
Le condizioni di promiscuità soprattutto legate al crescente sovraffollamento e all’assenza di interventi concreti da parte dell'amministrazione penitenziaria – che, tra l’altro, appare da tempo trascurare le circostanziate segnalazioni e le denunce di questa organizzazione sindacale - ha di fatto agevolato il fenomeno delle aggressioni.
A quanto è dato sapere, pochi giorni fa un detenuto straniero ha utilizzato il coperchio di una scatoletta di tonno per sfregiare il viso ad un agente e nel merito di tale episodio, basterebbe che l’Amministrazione penitenziaria consenta esclusivamente, la vendita ai detenuti del tonno in busta, ovvero di derrate alimentati in confezioni di carta o di plastica, facilmente reperibili sul mercato, per prevenire simili episodi.
Come accennato, peraltro questa Organizzazione Sindacale, da memorabile tempo ha infruttuosamente segnalato la necessità di concrete ed adeguate misure d'intervento per la tutela dell'ordine e della sicurezza in ambito penitenziario, nella prospettiva di un riconoscimento dei diritti ed una esigibilità dei doveri di comportamento da parte dei detenuti.
Tuttavia, nessun concreto riscontro è pervenuto dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che, nei fatti, non attua le separazioni tra i detenuti e trascura i trascorsi delinquenziali degli extracomunitari che, spesso, addirittura sono dei criminali di guerra o mafiosi dell'Est che si mimetizzano agevolmente tra la popolazione detenuta comune.
E' di questa mattina, infatti, la notizia che la camorra napoletana avrebbe assoldato come killer l'assassino del premier serbo e tale notizia conferma la fondatezza delle preoccupazioni espresse da questa
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Segreteria Generale rispetto alla concentrazione di detenuti stranieri nei reparti detentivi a media sicurezza degli istituti penitenziari.
Stante una situazione non più sostenibile per il Personale di Polizia Penitenziaria, si ritiene, quindi, necessario ed urgente sollecitare l'adozione di concreti interventi, mediante l'introduzione di norme finalizzate ad ampliare e migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno delle aggressioni, introducendo nel nostro sistema penale, al pari di quanto è avvenuto per la violenza negli stadi, il reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale impiegato nei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.
Il testo dell'art. 583 quinquies da introdurre dovrebbe stabilire che nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio nei reparti di Polizia penitenziaria (che sono quelli di cuoi al dpr 82/1999), le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
Contestualmente, appare occorre procedere alla integrazione di alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario prevedendo l'applicazione del regime della sorveglianza particolare, ex art.14 bis lp nei confronti degli autori delle aggressioni e la decadenza dalla concessione dei benefici penitenziari per due anni.
Inoltre, a titolo di concreta di attività di prevenzione, nelle sezioni detentive di maggiore rischio e laddove vi sia la presenza di detenuti già responsabili di violenze potrebbe farsi luogo, come già avviene sul territorio, all’impiego di cani anti-sommossa.
Nell’evidenziare, in conclusione, che tali concrete misure appaiono attualmente le uniche in grado di prevenire le risse ed arginare il fenomeno delle aggressioni in carcere, si ringrazia per la cortese e competente attenzione e si resta in attesa di conoscere le determinazioni adottate.
Distinti Saluti.-
Leo BENEDUCI
(SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P.)