• Non ci sono risultati.

ATTO DI FONDAZIONE COPIA AUTENTICATA DISPONIBILE IN TEDESCO: originale n. 714

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ATTO DI FONDAZIONE COPIA AUTENTICATA DISPONIBILE IN TEDESCO: originale n. 714"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COPIA AUTENTICATA DISPONIBILE IN TEDESCO:

originale n. 714

ATTO DI FONDAZIONE

MLaw Manuela Zimmermann, notaio del Cantone di Berna, iscritta nel registro dei notai del Cantone di Berna, con uffici a Langenthal e Berna

attesta che:

l’associazione PS Svizzera (Partito socialista svizzero), con sede a Berna BE, Segretariato centrale Thea- terplatz 4, casella postale 3001 Berna, rappresentata dal sig. Christian Levrat, nato il 7.7.1970, originario di La Verrerie FR, Route des Colombettes 297, 1628 Vuadens, Presidente, e la sig.ra Rebekka Wyler, nata il 29.6.1978, originaria di Aarau AG, Wasserschaft 17, 6472 Erstfeld, Segretaria generale, qui rappresen- tata dalla mandataria sig.ra Karin Mader, nata il 16.05.1967, originaria di Neuenegg, Schönauweg 14, 3007 Berna, nubile, ai sensi della procura speciale del 22 febbraio 2019, conservata come allegato n. 1 al pre- sente originale

-in qualità di fondatrice- dichiara:

I. LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE

Il PS Svizzera costituisce una fondazione indipendente con il nome di Anny-Klawa-Morf-Stiftung ai sensi dell’art. 80 e segg. del CC. Essa è soggetta alle seguenti disposizioni:

II. STATUTO

I. NOME, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE ART. 1 NOME E SEDE

Con il nome di Anny-Klawa-Morf-Stiftung si costituisce una fondazione indipendente con sede a Berna BE ai sensi dell’art. 80 e segg. del Codice civile svizzero.

Qualsiasi trasferimento della sede in un’altra località della Svizzera richiede l’approvazione dell’au- torità di vigilanza.

ART. 2 SCOPO

La fondazione di pubblica utilità orienta il proprio lavoro ai valori fondamentali della socialdemocra- zia: libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà e sostenibilità.

Il suo obiettivo è promuovere un dialogo sociale pluralistico sulle sfide politiche del presente e del futuro e rafforzare la democrazia, tenendo conto di tutte le regioni linguistiche della Svizzera e di tutte le fasce e gli ambiti di vita della popolazione.

Questo obiettivo viene raggiunto in particolare ricercando, testando e sviluppando nuove idee su questioni socio-politiche, nello specifico realizzando e finanziando analisi, ricerche e studi su temi

(2)

politicamente rilevanti per il futuro ed elaborando strategie sulle questioni centrali della politica eco- nomica, societaria e sociale e dello sviluppo della democrazia.

La fondazione mette a disposizione i suoi risultati sotto forma di eventi e pubblicazioni nell’ambito della formazione, dell’informazione e dell’istruzione.

La fondazione effettua inoltre scambi e collaborazioni con partner in Svizzera e all’estero.

La fondatrice si riserva espressamente il diritto di modificare lo scopo ai sensi dell’art. 86a del CC.

ART. 3 PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Al momento della costituzione, la fondatrice assegna alla fondazione un patrimonio iniziale di CHF 50’000.00 (cinquantamila franchi svizzeri) in contanti.

Ulteriori sovvenzioni alla fondazione da parte della fondatrice o di altre persone sono possibili in qualsiasi momento, a condizione che siano conformi alla Carta etica e che siano effettuate senza al- cuna condizione o aspettativa. Il Consiglio di fondazione decide in merito all’accettazione dei fondi.

Il patrimonio della fondazione deve essere gestito secondo i principi commerciali riconosciuti.

II. PRINCIPI ETICI

ART. 4 LE DONAZIONI NON DEVONO ESSERE SOGGETTE A CONDIZIONI O ASPETTATIVE

Le donazioni, compresi i lasciti e le eredità, devono essere effettuate senza condizioni. In concreto, né la fondatrice né la fondazione possono fornire alcuna garanzia al donatore.

Requisiti o aspettative implicite del donatore nei confronti del PS Svizzera o della fondazione costi- tuiscono motivo di rifiuto della donazione.

I donatori sono a conoscenza del fatto che la fondatrice o la fondazione si riservano esplicitamente il diritto di criticare un’impresa per le sue attività commerciali o la sua posizione politica.

ART. 5 DIVULGAZIONE

L’origine e l’importo di tutte le donazioni sono resi noti.

Le donazioni anonime vengono rifiutate.

ART. 6 APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

Ogni singola donazione viene presentata al Consiglio di fondazione, dal quale deve essere appro- vata.

In caso di dubbi sull’assenza di condizioni della donazione, essa viene rifiutata.

La donazione viene rimborsata immediatamente se il Consiglio di fondazione la respinge o se non viene presa alcuna decisione di approvazione entro un anno dal pagamento.

III. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE ART. 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della fondazione sono:

• il Consiglio di fondazione;

• l’organo di revisione, a meno che l’autorità di vigilanza non abbia disposto l’esenzione dalla nomina dello stesso;

• altri organi stabiliti dal Consiglio di fondazione.

ART. 8 CONSIGLIO DI FONDAZIONE E COMPOSIZIONE

L’amministrazione della fondazione è affidata a un Consiglio di fondazione composto da cinque per- sone fisiche, in linea di principio attive su base volontaria, una delle quali detiene la presidenza. Le spese sono rimborsate a consuntivo. Prestazioni supplementari ad alta intensità di lavoro sono ade- guatamente rimborsate nei singoli casi.

(3)

ART. 9 COSTITUZIONE E INTEGRAZIONE

Il Presidente e i membri del Consiglio di fondazione sono eletti dalla Direzione generale della fonda- trice.

Nella scelta dei membri del Consiglio di fondazione, la Direzione generale si assicura che le diverse regioni linguistiche e i diversi generi siano adeguatamente rappresentati. Inoltre, non più di un mem- bro del Consiglio di fondazione può essere allo stesso tempo membro del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati.

ART. 10 DURATA DEL MANDATO / RICHIAMO

Il mandato dei membri del Consiglio di fondazione ha una durata di quattro anni. È possibile la riele- zione.

Se membri del Consiglio di amministrazione vengono a mancare durante il loro periodo di carica, occorre tenere elezioni suppletive per coprire il restante periodo.

Il richiamo dal Consiglio di fondazione per motivi importanti è possibile in qualsiasi momento, in particolare se il membro interessato viola i propri obblighi nei confronti della fondazione o non è più in grado di esercitare correttamente la propria carica.

Il richiamo di membri del Consiglio di fondazione richiede la maggioranza dei due terzi del Consiglio di fondazione e l’approvazione della Direzione generale della fondatrice.

ART. 11 COMPETENZE

Il Consiglio di fondazione è responsabile della direzione generale della fondazione: a esso spettano tutti i poteri che nel presente statuto (atto di fondazione e regolamento/i) non sono espressamente delegati a un altro organo. Il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti inalienabili:

• regolamentazione del potere di firma e di rappresentanza per la fondazione;

• elezione dell’organo di revisione;

• acquisizione del conto annuale.

Il Consiglio di fondazione emana uno o più regolamenti relativi ai dettagli dell’organizzazione e della direzione (cfr. art. 13). Un regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nell’ambito dello scopo previsto. I regolamenti e le relative modifiche richiedono l’appro- vazione dell’autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione ha il diritto di delegare alcuni dei suoi poteri a uno o più membri oppure a terzi.

ART. 12 DELIBERAZIONE

Il Consiglio di fondazione è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le deci- sioni sono prese a maggioranza semplice, a meno che nell’atto di fondazione o in un regolamento non sia prevista una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti decide il Presidente. Viene redatto un verbale delle sedute e delle decisioni.

Le decisioni e le elezioni possono essere rispettivamente approvate o tenute anche mediante circo- lazione degli atti, a condizione che nessun membro richieda una consultazione orale.

Gli inviti alle sedute del Consiglio di fondazione devono essere effettuati in linea di principio 14 giorni prima della relativa data.

ART. 13 REGOLAMENTI

Il Consiglio di fondazione stabilisce i principi della sua attività all’interno di in uno o più regolamenti.

ART. 14 ORGANO DI REVISIONE

Il Consiglio di fondazione elegge un organo di revisione esterno indipendente, secondo le disposizioni di legge, il quale deve verificare annualmente la contabilità della fondazione e sottoporre

(4)

all’approvazione del Consiglio di fondazione un rapporto di revisione dei risultati. Deve inoltre mo- nitorare il rispetto delle disposizioni dello statuto (atto di fondazione e regolamento/i).

L’organo di revisione è tenuto a informare il Consiglio di fondazione di eventuali difetti riscontrati durante l’esercizio del proprio mandato. Se tali difetti non vengono corretti entro un periodo di tempo ragionevole, l’organo di revisione deve, se necessario, informare l’autorità di vigilanza.

ART. 15 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Tutte le persone coinvolte nell’amministrazione, nella direzione o nella revisione della fondazione sono responsabili di eventuali danni causati alla stessa da una violazione, intenzionale o per negli- genza, dei propri doveri.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna risponde in solido con le altre nella misura in cui il danno è personalmente imputabile loro per colpa propria e per le circostanze.

IV. MODIFICA DELLATTO DI FONDAZIONE E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE ART. 16 MODIFICA DELLATTO DI FONDAZIONE

Il Consiglio di fondazione ha il diritto di richiedere all’unanimità all’autorità di vigilanza competente la modifica dell’atto di fondazione ai sensi degli articoli 85, 86 e 86b del CC.

ART. 17 SCIOGLIMENTO

La durata della fondazione è illimitata.

La fondazione può essere sciolta anticipatamente mediante decisione unanime del Consiglio di fon- dazione, solo per i motivi previsti dalla legge (art. 88 del CC) e con il consenso dell’autorità di vigi- lanza.

In caso di scioglimento della fondazione, il Consiglio di fondazione trasferisce l’eventuale patrimonio residuo a persone giuridiche di pubblica utilità che perseguono uno scopo identico o simile e che sono esenti da tassazione in vista dei loro obiettivi pubblici o di pubblica utilità. È esclusa la restitu- zione del patrimonio della fondazione alla fondatrice o al suo successore legale.

III. PRIMO CONSIGLIO DI FONDAZIONE ED ELEZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE

La fondatrice nomina le seguenti persone membri del primo Consiglio di fondazione:

- Eric Nussbaumer, Lüterkofen-Ichertswil SO, a Liestal, presidente;

- Josiane Irène Aubert, di Le Chenit VD, a Le Sentier, membro;

- Silva Anita Semadeni Bruderer, di Poschiavo GR, a Coira, membro;

- Peter Schmid, di Muttenz BL, membro;

- Jakob Tanner, di Root LU, a Zürich, membro.

Gli eletti dichiarano di accettare la propria elezione al Consiglio di fondazione sottoscrivendo la do- manda di iscrizione nel registro di commercio.

La fondazione propone inoltre di eleggere come organo di revisione Confidest AG, (IDI CHE- 469.755.777), sig. Thomas Meier, Sunnerainstrasse 4, 8309 Nürensdorf. Segue una dichiarazione di accettazione dell’elezione per l’iscrizione nel registro di commercio.

IV. Disposizioni finali

Esemplari

Il presente documento deve essere rilasciato in quattro copie cartacee rispettivamente alla fonda- trice, alla fondazione, all’Ufficio del registro di commercio del Cantone di Berna e all’autorità di

(5)

vigilanza. Una copia autenticata deve essere redatta per l’Amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Berna.

Riferimenti

Documenti correlati

7186 rep 337 del 16 giugno 2020 la Direzione Generale della Pubblica Istru- zione, Servizio Politiche per la formazione terziaria e per la gioventù – Assessorato della Pubblica

Scopo e organizzazione della fondazione sono illustrati nello Statuto 5 luglio 2017, il quale è annesso al presente atto di costituzione (allegato A) e ne costituisce

Il Consiglio di fondazione si riunisce ogni volta che le circostanze lo richiedono, in ogni modo almeno una volta all'anno. La riunione è convocata dal presidente o su richiesta di

La fondatrice devolve in modo irrevocabile alla Fondazione, come patrimonio iniziale, Fr. La Fondazione può accettare in qualunque momento altre donazioni. Il patrimonio

11.1 I beni della fondazione si possono utilizzare solo in conformità con il fine di pubblica utilità e con le condizioni indicate nell´atto di fondazione e per la compensazione

Servizio tecnico e alberghiero Luca Capella Direzione sanitaria..

Il Comune di Monterotondo eserciterà sulla Fondazione un controllo analogo a quello esercitato sui pro- pri servizi comunali, oltre ad un controllo gestionale e finanziario

b ) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente