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BANCA LAZIO NORD Credito Cooperativo

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Academic year: 2022

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BANCA LAZIO NORD Credito Cooperativo

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3.5.2022

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Art. 1 (Obiettivi del regolamento e Disposizioni preliminari)

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni e dei lavori assembleari della Banca Lazio Nord Credito Cooperativo - Società cooperativa per azioni. Oltre che del presente Regolamento, lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Banca è disciplinato dalle norme di legge e dallo statuto della Banca nonché dal Regolamento sulla Procedura di Consultazione per l'Elezione alle Cariche Sociali delle Banche Affiliate, emanato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa e recepito dalla Banca. Quindi, per quanto ivi non espressamente previsto, valgono lo Statuto, le norme di Legge vigenti e il predetto Regolamento sulla Procedura di Consultazione per l'Elezione alle Cariche Sociali delle Banche Affiliate, emanato dalla Capogruppo.

Il presente Regolamento è approvato e adottato con delibera dell'assemblea ordinaria della Banca.

All’interno del presente regolamento l’espressione:

“Assemblea” indica l’assemblea dei soci della Società;

“Società” indica la Banca Lazio Nord Credito Cooperativo;

“Capogruppo” indica Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano spa in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;

“Comitato Nomine” indica il comitato endo-consiliare della Capogruppo specializzato in tema di

“nomine” istituito ai sensi della circolare 285;

“Contratto di coesione” indica il contratto stipulato tra la Capogruppo e la singola Banca affiliata ai sensi dell’art. 37-bis comma terzo del TUB comprensivo dell’accordo di garanzia;

“Organi aziendali” indica l’Organo con funzione di supervisione strategica, l’Organo con funzioni di gestione e l’Organo di controllo;

“Regolamento assembleare/elettorale” indica il regolamento per la gestione delle assemblee dei soci e per la nomina degli Organi aziendali adottato dalla Banca Lazio Nord credito Cooperativo;

“Testo Unico Bancario (TUB)” indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2 (Convocazione)

L’assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purchè in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In alternativa alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, stabilita dal comma che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l’invio ai Soci dell’avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.

L’assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

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Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l’assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al successivo articolo 4 (cfr. art.27 statuto sociale), ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art. 3 (Regolamentazione accessi)

La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società nel luogo di svolgimento dell’adunanza, prima dell’orario fissato per l’inizio dell’assemblea.

Per accedere alla sala della riunione, il socio deve esibire il biglietto di ammissione allegato in calce all’avviso di convocazione e, in segno di riconoscimento di ammissione e presenza, deve sottoscrivere il predetto biglietto di ammissione. Tale sottoscrizione deve avvenire in presenza del personale addetto che può richiedere, al momento, un idoneo e valido documento di riconoscimento. Il socio, inoltre, nei casi in cui sia stato delegato da un altro Socio a partecipare all’Assemblea, deve esibire il biglietto di ammissione del socio delegante.

In caso di mancata ricezione al proprio domicilio dell’avviso di convocazione con l’allegato biglietto di ammissione, il socio interessato può richiedere il duplicato del biglietto stesso presso la Segreteria della Banca, ovvero al personale addetto agli accessi in Assemblea. Una volta ottenuto il duplicato, l’ammissione in Assemblea è consentita solo dietro presentazione del duplicato stesso in quanto tale rilascio fa perdere validità al biglietto di ammissione originale.

In caso di contestazione sulla legittimazione del socio all’intervento in assemblea ovvero sull’esercizio di voto, decide il Presidente.

Art. 4 (Intervento e rappresentanza)

Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Fermo quanto previsto all’articolo 24.5 dello statuto in relazione alle azioni di finanziamento di cui all’articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Il socio delegante può partecipare, previa richiesta di un duplicato del biglietto di ammissione, all’Assemblea solo se il socio a suo tempo delegato non abbia già esercitato il diritto di partecipazione all’Assemblea stessa. E’ ammessa anche la revoca della delega mediante: a) una comunicazione scritta alla Banca, da far pervenire prima dell’inizio dei lavori assembleari, sottoscritta dal socio ed autenticata con le stesse modalità previste per il rilascio della delega; b) in sede assembleare, prima dell’inizio dei lavori ovvero prima che il socio a suo tempo delegato abbia esercitato il diritto di intervento in Assemblea.

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I soci persone giuridiche dovranno preventivamente comunicare per iscritto alla Segreteria della Banca il nome del legale rappresentante o del procuratore speciale delegato alla rappresentanza in Assemblea.

La delega rilasciata da persona giuridica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante il quale deve riportare anche i propri estremi anagrafici.

Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di cinque in caso di assemblea straordinaria. Comunque, un socio può rappresentare: la società o le società delle quali risulti designato in qualità di rappresentante legale ed i soci che lo abbiano delegato in qualità di socio come persona fisica; per un massimo, quindi, di un voto come delegato in caso di Assemblea ordinaria e cinque in caso di Assemblea straordinaria, oltre a quello o a quelli in qualità di rappresentate legale della società o delle società ed al suo a titolo personale in qualità di socio.

Ai sensi dell'articolo 27.6 dello Statuto della Banca il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, il Presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

All’assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto:

- un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi;

- salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo;

- i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;

- i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.

Se espressamente autorizzati dal Presidente, all'assemblea possono assistere, senza diritto di intervento e di voto, professionisti, consulenti esperti, giornalisti ed altre persone diverse dai soggetti indicati ai capoversi che precedono.

Art. 5 (Presidenza)

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall’assemblea medesima.

Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell’assemblea e, in particolare, per l’accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all’assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell’assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non Socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L’assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i Soci Cooperatori due o più scrutatori, oltre ad un

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segretario (che può essere il Direttore Generale o anche un soggetto non Socio), salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Il Presidente può inoltre avvalersi del personale dipendente da lui espressamente autorizzato e munito di apposito contrassegno di riconoscimento per l’accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all’assemblea, per constatare se l’Assemblea stessa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare nonché per accertare i risultati delle elezioni.

Non possono essere introdotti ed utilizzati nei locali in cui si svolge l’assemblea apparecchi di registrazione, apparecchi fotografici, videocamere o dispositivi analoghi, nonché apparecchi di telefonia mobile, senza specifica autorizzazione del Presidente.

Art. 6 (Costituzione)

L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l’intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.

Art. 7 (maggioranze e votazioni)

L’assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa attraverso le modalità disciplinate nel presente regolamento. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l’assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

Art. 8 (elezioni cariche sociali: seggi di votazione)

Per l’elezione alle cariche sociali, su proposta del Presidente, l’Assemblea stabilisce gli orari di inizio e fine delle operazioni di voto ed il numero dei Seggi, nominando un Presidente e due Membri, dei quali uno con funzioni di eventuale sostituto del Presidente, per ognuno di essi.

Nel caso che le funzioni di Segretario dell’Assemblea siano svolte da un Notaio, le operazioni di voto sono presiedute e dirette, completamente ed esclusivamente, dallo stesso anche con l'eventuale ausilio dei suoi collaboratori.

Attiene al Presidente del Seggio assicurare l’ordine e la riservatezza di tutte le operazioni nell’ambito delle strutture preordinate. Eventuali necessità e problematiche saranno dallo stesso rappresentate esclusivamente al Presidente dell’Assemblea, per l’adozione, se del caso, degli opportuni provvedimenti.

Saranno in ogni caso disponibili presso i Seggi: a) un elenco dei Soci; b) un elenco dei candidati; c) un fac-simile delle schede delle singole candidature e/o delle schede delle liste di votazione; d) una copia dello Statuto sociale; e) una copia delle Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari;

f) eventuali norme regolamentari al riguardo emanate dalla Capogruppo.

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Art. 9 (elezioni cariche sociali: ammissione al voto)

Alle operazioni di votazione per l’elezione degli Organi sociali verranno ammessi, previa esibizione del tagliando per le elezioni anch’esso allegato in calce all’avviso di convocazione, i soci che hanno partecipato all’Assemblea in proprio ovvero in qualità di delegati di altri soci e che hanno già consegnato i pertinenti biglietti di ammissione, nonché i soci ancora in possesso del proprio biglietto di ammissione ovvero del biglietto di ammissione del socio delegante debitamente completato dell’atto di delega predisposto sul retro del biglietto stesso.

Pertanto, il socio che è intervenuto in Assemblea non può delegare un altro socio per le votazioni delle cariche sociali ed il socio delegante non può votare per queste qualora il socio delegato sia intervenuto precedentemente in Assemblea.

Effettuati tali accertamenti, i Membri del Seggio consegnano ai soci - previa sottoscrizione, al momento, dei tagliandi di votazione per riconoscimento di partecipazione alle votazioni e di ritiro delle schede di votazione - le schede stesse e forniscono, se richiesti, tutte le informazioni riguardanti la sola materia delle votazioni stesse.

A votazione effettuata, i soci depositano nelle urne le schede, tassativamente chiuse, secondo le indicazioni del Seggio o le consegnano ai Membri dello stesso perché vi provvedano, in loro presenza.

Allo scadere del termine fissato per la chiusura delle operazioni di voto saranno ammessi a votare solo i soci già presenti presso i Seggi.

Art. 10 (proroga)

Qualora la trattazione dell’ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l’assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l’ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all’adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l’assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 11 (Discussione)

Il Presidente e su suo invito i Consiglieri, i Sindaci, il Direttore Generale, illustrano gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’ordine degli argomenti quale risulta dall’avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell’assemblea.

Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti all’ordine del giorno, di fare osservazioni e formulare proposte.

Coloro che intendono parlare devono richiederlo al Presidente a mezzo alzata di mano: se più soci chiedono contemporaneamente la parola, la stessa verrà data seguendosi l’ordine alfabetico dei richiedenti.

Il Presidente e, su suo invito, i soggetti di cui al primo comma del presente articolo, possono rispondere ai soci intervenuti, dopo l’intervento di ciascuno ovvero riservarsi di farlo dopo tutti gli interventi.

Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo di rispondere in maniera più esauriente agli interventi dei soci, questi ultimi possono, anche

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prima della costituzione dell’Assemblea, presentare brevi note scritte sugli interventi che intendono effettuare.

Ogni socio può svolgere il proprio intervento, che di regola non può durare più di dieci minuti, su ciascun punto dell’ordine del giorno; in prossimità della scadenza, il Presidente invita l’oratore a concludere e, trascorso il tempo stabilito, provvede a togliere la parola al socio.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono essere autorizzati dal Presidente ad una breve replica su ciascun punto dell’ordine del giorno, per la durata massima della metà del tempo concesso per il primo intervento.

Il Presidente tenuto conto delle materie trattate elencate nell’ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l’assemblea possa concludere i propri lavori in un’unica sessione.

Art. 12 (Mantenimento dell’ordine)

Al Presidente compete di mantenere l’ordine nell’Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora il socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;

- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell’intervento con l’argomento posto in discussione;

- nel caso in cui il socio pronunci frasi ingiuriose o sconvenienti;

- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure, con il loro comportamento, provochino una situazione tale che non consenta il regolare funzionamento dell’Assemblea, il Presidente li richiama all’osservanza del presente Regolamento; ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l’allontanamento dalla sala della riunione della persona o delle persone in precedenza ammonite, per tutta la fase della discussione.

Nel caso previsto dal comma precedente e in tutti i casi in cui si verifichino situazioni tali da ostacolare lo svolgimento dell’Assemblea, il Presidente può disporre brevi sospensioni dell’adunanza.

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte su ciascun punto dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di dare inizio alla votazione, riammette i soci eventualmente esclusi ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Art. 13 (nomina commissione elettorale)

Al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina tra i soci, persone fisiche, una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri.

La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l’elezione degli Organi aziendali.

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La commissione elettorale accerta la regolarità delle candidature presentate anche rispetto a quanto indicato nel presente regolamento, e accerta altresì la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dallo statuto della Banca e da eventuali regolamenti interni in materia di elezioni delle cariche sociali. La sintesi dell’analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

I componenti della commissione elettorale possono essere rieletti e non possono candidarsi alle Cariche Sociali né presentare alcuna lista, ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea.

Art. 14 (Modalità di candidatura)

Fatto espressamente salvo il disposto dell’art. 19 (“Disposizioni transitorie”) del Regolamento, il presente articolo è volto a disciplinare:

a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;

b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;

c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,

conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della capogruppo.

Ogni Socio in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto della Società ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali.

Con riferimento alle votazioni per l’elezione delle cariche sociali si applicano le disposizioni di cui all’art.7 del presente regolamento.

Per le elezioni dei componenti degli Organi aziendali è ammessa sia la presentazione di candidature spontanee dei singoli Soci sia la presentazione di liste di candidati, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere. In particolare, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente. La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente. In caso di cessazione di un Sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

Nel caso di presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli Soci, a pena di inammissibilità:

a) la candidatura deve esplicitare correttamente la carica per la quale il candidato intende concorrere;

b) non è consentito concorrere contemporaneamente a più cariche;

c) non sono consentite candidature spontanee di candidati che hanno presentato la propria candidatura in una lista;

d) le candidature devono essere depositate presso la Banca almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea indetta per l'elezione delle cariche sociali;

e) non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali;

f) le singole candidature spontanee devono essere sottoscritte da un numero minimo di Soci pari al 10%, arrotondato per eccesso all'unità superiore, di quelli legittimati a votare nell'Assemblea. Le

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firme di sottoscrizione dei Soci devono essere apposte di seguito al loro nome e cognome dattiloscritti o riportati in stampatello;

g) un Socio che ha sottoscritto una lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea di singoli Soci;

h) ogni Socio può sottoscrivere un numero di candidature spontanee di Soci pari al numero massimo delle cariche sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata.

A pena di inammissibilità le candidature spontanee dei singoli Soci dovranno essere presentate attraverso l'apposito modulo predisposto dalla Banca e dovrà essere sottoscritto dal singolo candidato con firma autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, o da un notaio o dai Consiglieri e dipendenti della Banca di volta in volta autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

a) l'attestazione da parte dei singoli candidati di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità previste dallo statuto della Banca, dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dal presente regolamento e da ogni altro regolamento approvato dalla Banca;

b) l'attestazione da parte dei singoli candidati di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dallo statuto della Banca, dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dal presente regolamento e da ogni altro regolamento approvato dalla Banca;

c) l'accettazione preventiva della carica a cui il candidato a concorso, in caso di elezione;

d) il preventivo impegno da parte del candidato, in caso di elezione, ad adempiere a tutti i doveri legati alla carica a cui a concorso con la diligenza e la professionalità richiesta, nella consapevolezza delle correlate responsabilità che la carica impone;

e) il preventivo impegno da parte del candidato, in caso di elezione, a rispettare gli obblighi di formazione previsti in conformità alla regolamentazione emanata dalla Capogruppo al riguardo;

f) l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo in altre società;

g) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Banca e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Banca.

Inoltre, a pena di inammissibilità, le singole candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) il curriculum vitae del singolo candidato contenente anche una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali;

b) copia del documento d'identità in corso di validità;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato dei carichi pendenti.

Nel caso di rinnovo parziale degli Organi Sociali (sia componenti del Consiglio di Amministrazione che del Collegio Sindacale) è ammessa la presentazione dei Singoli Candidati da parte del Consiglio di Amministrazione, senza l’obbligo di sottoscrizione delle singole candidature da parte dei Soci. La presentazione dei singoli candidati deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio può presentare un numero di singole candidature pari al massimo delle cariche sociali per la cui elezione l’assemblea è convocata, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere. In particolare, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente. La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo

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vigente. In caso di cessazione di un Sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

Nel caso di completo rinnovo degli Organi Sociali è ammessa la presentazione:

1) delle liste dei Soci. Ai fini dell'ammissibilità della/e lista/e dei Soci, le stesse devono essere presentate e sottoscritte da un numero minimo di Soci pari al 15%, arrotondato per eccesso all'unità superiore, di quelli legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali (la

"Lista dei Soci"). Le firme di sottoscrizione dei Soci devono essere apposte di seguito al loro nome e cognome dattiloscritti o riportati in stampatello. La lista e/o le liste dei Soci saranno denominate "Lista dei Soci". Nel caso di più liste, ad ogni Lista dei Soci sarà attribuita una numerazione identificativa, progressivamente attribuita in relazione alla data ed ora di formale presentazione nella sede della Banca presso la Segreteria generale (a titolo di esempio "Lista dei Soci n.1", "Lista dei Soci n.2", e così via). Nel caso di presentazione di una sola lista dei Soci la stessa sarà denominata "Lista dei Soci", senza assumere il numero progressivo;

2) della lista dal Consiglio di Amministrazione (la "Lista del Consiglio"). La composizione e la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, senza l'obbligo di sottoscrizione da parte dei Soci. E' possibile presentare una sola lista del Consiglio di Amministrazione. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione sarà denominata "Lista del Consiglio di Amministrazione".

Quando vengono presentate candidature attraverso le liste, sia la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione ("Lista del Consiglio") sia la/e Lista/e presentate dai Soci ("Lista dei Soci"):

a) ai fini dell'ammissibilità devono essere presentate nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere. In particolare, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente. La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente. In caso di cessazione di un Sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere;

b) ai fini dell'ammissibilità devono essere presentate complete per i rispettivi componenti di tutti gli Organi Sociali come segue:

- Presidente del Consiglio di amministrazione: un candidato;

- Consiglio di amministrazione: otto candidati;

- Presidente del Collegio sindacale: un candidato;

- Sindaci effettivi: due candidati;

- Sindaci supplenti: due candidati;

c) ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;

d) ai fini dell'ammissibilità della lista devono essere depositate nella sede della Banca presso la segreteria generale almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea indetta per la nomina dei componenti delle cariche sociali;

e) ogni candidato può presentare la candidatura a cui concorre in una sola lista a pena di ineleggibilità;

f) nel caso di candidati che hanno contestualmente presentato la propria candidatura sia attraverso la lista sia attraverso una candidatura spontanea, la candidatura spontanea si riterrà non ammessa e il candidato concorrerà per la lista attraverso la quale ha presentato la propria candidatura;

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g) ai fini dell'ammissibilità della lista ogni candidato presente nella lista può concorrere ad una sola carica, accanto al nominativo di ciascun candidato dovrà essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;

h) ai fini dell'ammissibilità della lista ogni candidato presente nella lista dovrà produrre l'attestazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dallo statuto della Banca, dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza, dal presente regolamento e da ogni altro regolamento approvato dalla Banca;

i) ai fini dell'ammissibilità della lista ogni candidato presente nella lista dovrà produrre l'accettazione preventiva della carica a cui a concorso nell'ambito della lista, in caso di elezione;

j) ai fini dell'ammissibilità della lista ogni candidato presente nella lista dovrà produrre il preventivo impegno, in caso di elezione, ad adempiere a tutti i doveri legati alla carica a cui a concorso con la diligenza e la professionalità richiesta, nella consapevolezza delle correlate responsabilità che la carica impone;

k) ai fini dell'ammissibilità della lista ogni candidato presente nella lista dovrà produrre il preventivo impegno, in caso di elezione, a rispettare gli obblighi di formazione previsti in conformità alla regolamentazione emanata dalla Capogruppo al riguardo;

l) ai fini dell'ammissibilità della lista ogni candidato presente nella lista dovrà produrre l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo in altre società;

m) ai fini dell'ammissibilità della lista ogni candidato presente nella lista dovrà produrre il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Banca e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Banca;

n) ai fini dell'ammissibilità della lista ogni candidato presente nella lista dovrà produrre il proprio il curriculum vitae contenente anche una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali; la copia del documento d'identità in corso di validità; il certificato del casellario giudiziale; il certificato dei carichi pendenti.

Per quanto riguarda le candidature presentate attraverso la/e Lista/e presentate dai Soci ("Lista dei Soci"), ai fini dell'ammissibilità:

a) ogni socio può sottoscrivere la presentazione di una sola lista. In caso di sottoscrizione da parte del Socio di più Liste di Soci, la sua firma di presentazione si considera come non apposta e non sarà conteggiata ai fini del numero minino di Soci previsto ai fini dell'ammissibilità della Lista dei Soci;

b) i Soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna Lista dei Soci. In caso di sottoscrizione da parte del Socio candidato a sindaco di una Lista di Soci, la sua firma di presentazione si considera come non apposta e non sarà conteggiata ai fini del numero minino di Soci previsto ai fini dell'ammissibilità della Lista dei Soci.

Per ogni Lista presentata (sia essa la "Lista del Consiglio di Amministrazione" sia essa la "Lista dei Soci") deve essere indicato un Rappresentante di lista, con la relativa domiciliazione dello stesso, a cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo.

Ogni Lista presentata, sia essa la "Lista dei Soci" sia essa la "Lista del Consiglio di Amministrazione", deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal Rappresentante di lista, ovvero deve riportare le ragioni alla base di eventuali difformità.

Art. 15 (Schede elettorali ed espressione di voto)

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Le schede di votazione saranno predisposte dal Consiglio di amministrazione ed avranno una colorazione diversa per ogni lista presentata secondo le modalità che precedono, mentre le singole candidature spontanee saranno presentate con una scheda bianca. I voti espressi su schede diverse da quelle previste sono nulli.

A fianco di ogni candidato alla carica per cui concorre sarà posto un quadrato. Le liste presentate saranno indicate in testa con il loro nome, così come previsto all’art.14 del presente regolamento, ed un quadrato più grande.

E’ possibile esprimere un voto per i singoli candidati presenti nella lista o un voto per la lista che viene attribuito a tutti i singoli candidati presenti nella lista.

In particolare, il voto s’intende validamente espresso apponendo un segno (X o / o \) nel quadrato corrispondente al candidato prescelto o in quello più grande corrispondente alla lista, nel qual caso si intendono votati tutti i nominativi che ne fanno parte. Nel caso che, pur contrassegnato il quadrato della lista, il socio contrassegni anche i quadrati corrispondenti ad alcuni dei candidati che ne fanno parte, il voto s’intenderà selettivamente attribuibile solo a questi. Nel caso in cui nella scheda venissero aggiunti nomi ulteriori rispetto a quelli già presenti nella scheda la stessa scheda sarà considerata nulla.

Saranno anche nulle le schede che dovessero presentare segni diversi da quelli prescritti o che ne possano comunque rendere possibile il riconoscimento.

Nel caso di presentazione delle singole candidature spontanee sarà predisposta una scheda bianca con all'interno l'indicazione del nome e cognome di ogni singolo candidato e la carica sociale per la quale intende concorrere, in conformità a quanto indicato nel precedente articolo 14 del presente regolamento. A fianco di ogni candidato alla carica per cui concorre sarà posto un quadrato. Il voto s’intende validamente espresso apponendo un segno (X o / o \) nel quadrato corrispondente al candidato/i prescelto/i.

Nel caso di omonimie, sia sul nome che sul cognome, i nominativi stampati sulla lista e/o sulla scheda dovranno essere indicati con la data di nascita.

Le liste e/o le schede che non riportino indicazione di voto si considerano bianche.

Ogni valutazione e decisione in ordine alla validità delle schede e dell’attribuzione dei voti è comunque, in prima istanza, di esclusiva competenza del Presidente del Seggio, salve le possibili successive ragioni degli interessati. Eventuali contestazioni o diversità di valutazioni nell’ambito del Seggio dovranno essere, a richiesta di ognuno dei componenti, formalmente evidenziate in apposito verbale a firma di tutti i componenti stessi.

Per ogni necessità di chiarimenti in ordine alle modalità di voto i soci potranno rivolgersi al Presidente, alla Segreteria della Presidenza ed ai Membri del Seggio.

Art. 16 (proclamazione dei risultati – nomina ed accettazione) Sulla base delle risultanze della votazione, il Presidente proclama gli eletti.

Le nomine debbono essere comunicate formalmente agli interessati entro il terzo giorno successivo all’elezione. L’accettazione deve essere comunicata formalmente alla Banca, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notizia della nomina. Ove la nomina non sia accettata o lo sia oltre il termine di cui in precedenza, la nomina per la carica vacante sarà riferita a colui che, tra i non eletti per la stessa carica, abbia riportato il maggior numero di voti validi.

(13)

La Società trasmette tempestivamente alla Capogruppo l’elenco dei componenti eletti.

Art. 17 (Verbale delle deliberazioni)

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l’adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi dell’art. 12 che precede, riscontra l’impossibilità di funzionamento dell’Assemblea.

Le deliberazioni delle assemblee debbono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle assemblee vengono trascritti senza ritardo e tempestivamente sul libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle deliberazioni dell’Assemblea.

Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

Art. 18 (Disposizioni finali)

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, se tale materia è stata previamente indicata nel relativo avviso di convocazione. In ogni caso, le modifiche hanno efficacia a decorrere dalla prima Assemblea successiva.

Il presente Regolamento è messo a disposizione dei Soci presso la sede sociale ed è liberamente consultabile presso la sede della Banca.

Di esso si dovrà fare menzione in ogni avviso di convocazione dell’assemblea dei Soci.

Art. 19 (Disposizioni transitorie)

In parziale deroga rispetto a quanto previsto negli articoli che precedono, e in particolare degli artt.

14 e ss. del presente Regolamento, restano espressamente salve le disposizioni, di carattere specifico, previste in occasione della fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano società cooperativa relativamente alla composizione del consiglio di amministrazione ed alla elezione dei membri dello stesso. Tali disposizioni, vigenti dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione di che trattasi e che continueranno a rimanere vigenti ed efficaci fino al giorno precedente alla data dell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2023, sono le seguenti.

In deroga al primo comma dell’articolo 34 dello Statuto, il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 12 consiglieri eletti dall’assemblea tra i soci, di cui sei eletti tra i soci definiti

“esponenti della BCC di Ronciglione e Barbarano Romano” e tutti gli altri componenti, compreso il Presidente, eletti tra i soci definiti “esponenti della Banca di Viterbo Credito Cooperativo”.

Per il mandato che è in corso al momento della decorrenza degli effetti giuridici della fusione il numero dei componenti del consiglio di amministrazione viene aumentato di quattro unità.

(14)

La composizione del consiglio di amministrazione deve garantire la presenza di sei persone elette tra quelle definite “esponenti della BCC di Ronciglione e Barbarano Romano”.

Dei sei esponenti della BCC di Ronciglione e Barbarano Romano, cinque andranno scelti tra gli esponenti della ex Bcc di Ronciglione ed uno tra gli esponenti della ex Bcc di Barbarano Romano.

Per la definizione di esponenti della ex Bcc di Ronciglione e di esponenti della ex Bcc di Barbarano Romano si dovrà tenere conto di quanto indicato all’art.53 (Disposizioni transitorie di carattere specifico) dello statuto della Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano (Banca incorporata).

I nuovi eletti assumono la carica di amministratori dalla decorrenza degli effetti giuridici della fusione e scadono insieme a quelli che sono già in carica.

Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell’art. 35, è scelto tra i consiglieri definiti “esponenti della BCC di Ronciglione e Barbarano Romano”, e dovrà essere scelto tra uno dei suddetti cinque esponenti eletti tra quelli della ex Bcc di Ronciglione.

I medesimi criteri di composizione del consiglio di amministrazione si applicano nei casi di sostituzione di amministratori di cui all’art. 36.

Per l’individuazione dei soci definiti “esponenti della Banca di Viterbo” e dei soci definiti “esponenti della BCC di Ronciglione e Barbarano Romano” si applica il seguente criterio:

1) i soggetti che al giorno precedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione risultano iscritti in almeno uno dei libri dei soci delle Banche di Credito Cooperativo:

a) gli “esponenti della Banca di Viterbo” sono individuati tra i soci risultanti nel libro dei soci della Banca di Viterbo soc. coop. al giorno precedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;

b) gli “esponenti della BCC di Ronciglione e Barbarano Romano” sono individuati: - per quanto riguarda la ex Bcc di Ronciglione tra i soci risultanti nel libro dei soci della ex Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione al giorno precedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione con la ex Bcc di Barbarano Romano (1 gennaio 2017); - per quanto riguarda la ex Bcc di Barbarano Romano tra i soci risultanti nel libro dei soci della ex Banca di Credito Cooperativo di Barbarano Romano al giorno precedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione con la ex Bcc di Ronciglione (1 gennaio 2017);

c) tutti i soggetti entrati a far parte della compagine sociale della BCC di Ronciglione e Barbarano Romano dal 1° gennaio 2017 e fino al giorno precedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione con la BCC di Viterbo, saranno attribuiti alla ex BCC di Ronciglione e alla ex BCC di Barbarano Romano secondo il dettato dell’art. 55 Disposizioni transitorie di carattere specifico) dello statuto della Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano;

2) soggetti che subentrano nella compagine sociale dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione:

a) sono considerati “esponenti della BCC di Ronciglione e Barbarano Romano” se sono residenti o hanno sede oppure operano con carattere di continuità in un comune dove, al giorno precedente alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, era situata la sede o una succursale della Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano; gli stessi saranno attribuiti alla ex BCC di Ronciglione e alla ex BCC di Barbarano Romano secondo il dettato dell’art. 55 (Disposizioni transitorie di carattere specifico) dello statuto della Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e giuridici della fusione con la BCC di Viterbo, saranno attribuiti alla ex BCC di Ronciglione e alla ex BCC di Barbarano Romano secondo il dettato

(15)

dell’art. 55 (Disposizioni transitorie di carattere specifico) dello statuto della Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano;

b) sono considerati “esponenti della “Banca di Viterbo” tutti coloro che si trovano in una condizione diversa da quella sopra individuata.

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