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REGOLAMENTO SULL’ORARIO DI LAVORO E LA PRESENZA IN SERVIZIO DELL’ATER DI PADOVA

Rev. 01 del 23/02/2022

Approvato con deliberazione n. 21 del 23/02/2022 Sommario

PREMESSA ... 2

1. ORARIO DI LAVORO ... 2

2. ORARIO DI LAVORO CON FASCE DI FLESSIBILITÀ ... 2

3. MODALITÀ UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ ... 3

4. PAUSE AUTORIZZATE ... 3

5. LIVELLI QUADRO ... 3

6. BUONO MENSA ... 3

7. RISPETTO DELL’ORARIO DI LAVORO... 4

8. PART-TIME ... 4

9. ASSENZE PER MALATTIA ... 5

10. INFORTUNIO ... 6

11. FERIE e PERMESSI ... 6

12. FESTIVITA’ SOPPRESSE ... 8

13. ASSENZE E PERMESSI ... 8

14. PERMESSI SANITARI ... 9

15. PERMESSI PER EVENTI FAMILIARI GRAVI ... 10

16. CONGEDO MATRIMONIALE ... 10

17. LAVORO STRAORDINARIO ... 10

18. BANCA DELLE ORE……… 11

19. MISSIONI FUORI SEDE ... 11

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PREMESSA

Si ritiene opportuno riepilogare le disposizioni che regolamentano dal 01/01/2022 i diversi aspetti attinenti la presenza in servizio del personale, precisando che i medesimi a confermare, modificare, integrare o sostituire analoghe disposizioni sinora vigenti sui vari argomenti illustrati.

1. ORARIO DI LAVORO

L’orario convenzionale di lavoro si svolge in 38 ore settimanali, articolate in 5 giornate;

lunedì e venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e

dalle ore 14.00 alle ore 17.40

2. ORARIO DI LAVORO CON FASCE DI FLESSIBILITÀ

L’orario di lavoro si svolge in 38 ore settimanali articolate in 5 giornate dal 01/01/2022:

LUNEDÌ - VENERDÌ

flessibilità entrata 7,45 8,30

Orario Convenzionale 8,00 14,00

Flessibilità uscita 13,30 14,30

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ

Flessibilità entrata 7,45 8,30 14,30

Orario Convenzionale 8,00 13,00 14,00 17,40

Flessibilità uscita Flessibilità

variabile 17,00 18,30

• La flessibilità è una agevolazione concessa dall’Azienda e se ne usufruisce solo con la presenza della timbratura in entrata ed in uscita da parte del dipendente.

• Nelle assenze senza alcuna timbratura da parte del dipendente, per una giornata intera, una mattina o un pomeriggio viene considerato sempre l’orario convenzionale.

Le modifiche apportate nella stesura della nuova articolazione dell’orario di lavoro sono:

• La pausa pranzo di minimo 30 minuti da usufruire all’interno della fascia dalle ore 13,00 alle ore 14,30.

• L’orario di uscita della pausa pranzo nelle giornate di rientro è stato posticipato di 15 minuti dalle ore 12,45 alle 13,00 e anticipato di 15 minuti all’uscita serale dalle 17,55 alle 17,40.

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3. MODALITÀ UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ

La compensazione della flessibilità va effettuata nella settimana corrente, l’eventuale differenza, positiva o negativa, è comunque compensabile nella settimana immediatamente successiva.

È consentita la flessibilità in entrata ed in uscita come da tabella illustrativa sopra riportata.

La flessibilità massima negativa o positiva accumulabile nella settimana è di n. 2 ore e 30 minuti.

Quando le differenze sono tali da non essere recuperabili nella settimana successiva, in quanto eccedente al tetto massimo recuperabile, sarà, se positiva cancellata, se negativa, addebitata sulla retribuzione.

Con l’addebito della flessibilità si procederà, come previsto dall’art. 68 – Provvedimenti disciplinari del CCNL dei Servizi Ambientali vigente e dal Codice Disciplinare, alla contestazione del mancato rispetto dell’orario di lavoro previsto nell’art. 66 – Diritti e doveri del CCNL dei Servizi Ambientali vigente art. 1 comma a).

4. PAUSE AUTORIZZATE

Oltre alla pausa pranzo prevista nei giorni con rientro, è autorizzata una breve uscita, fuori dalle fasce di flessibilità, della durata massima di 30 minuti. Tale pausa, che deve essere documentata da apposite timbrature in uscita ed in entrata nell’orologio marcatempo, ai fini del recupero, viene conteggiata nell’ambito della flessibilità settimanale.

Il personale può utilizzare ulteriori pause all’interno dell’azienda – senza timbratura - contenendo nei limiti di 10 minuti i tempi di ciascuna, nel limite massimo di n. 2 pause alla mattina e n. 1 pausa al pomeriggio.

5. LIVELLI QUADRO

Si rende necessario regolamentare, vista l’organizzazione interna dell’ATER di Padova, l’attività lavorativa delle figure professionali di Quadro, nel rispetto di quanto previsto dalla decladatoria del CCNL Utilitalia vigente.

L’organizzazione aziendale richiede anche per i quadri il rispetto di un prestabilito orario di lavoro, ma nello stesso tempo, si tratta di figure professionali, come riportato dal CCNL, “con elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali”.

Pertanto la figura professionale di Quadro, nel rispetto dell’orario di lavoro prestabilito, può agire con discrezionalità nell’organizzazione del proprio lavoro, comunicando al proprio Dirigente di Area l’eventuale assenza, sempre nel rispetto dell’orario contrattuale nel mese di riferimento (media minima 38 ore settimanali). Il mancato rispetto dell’orario contrattuale nel mese di riferimento, comporta l’addebito nello stipendio dell’orario non compensato e, dopo due episodi anche non consecutivi, conseguente avvio del procedimento disciplinare.

6. BUONO MENSA

Il servizio sostitutivo di mensa viene svolto mediante utilizzo di buono pasto.

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Il personale matura il diritto al servizio sostitutivo di mensa nei giorni di rientro in cui effettua n. 3 (tre) ore di servizio prima della pausa e 1,30 (un ora e mezza) ore dopo il rientro pomeridiano.

Nei giorni di lunedì e venerdì il personale, se autorizzato preventivamente al lavoro straordinario e/o al recupero permessi da effettuarsi al pomeriggio, matura il buono pasto dopo aver effettuato il proprio orario di lavoro ordinario di 6 (sei) ore, la pausa pranzo di almeno di 30 minuti e aver svolto attività lavorativa per almeno ulteriori 1,30 (un ora e mezza) ore. Per tale fattispecie fa esclusivamente fede la timbratura della pausa; conseguentemente, nel caso in cui il dipendente scelga di effettuare la pausa pranzo di 10 minuti non matura il diritto al buono pasto.

Qualora non siano disponibili buoni pasto ovvero si fruisca del pasto presso ristoratori non convenzionati, il dipendente potrà produrre la ricevuta fiscale, datata e intestata, ottenendo il rimborso del costo effettivo sino ad un massimo di Euro 11,50 a pasto.

La pausa pranzo è obbligatoria ed è vietato effettuarla durante l’orario di lavoro. Non è consentito effettuare la pausa pranzo all’interno dell’Azienda.

Lo spostamento della pausa pranzo è consentita in occasioni eccezionali, salvo autorizzazione del dirigente di area; nei casi di trasferta la medesima pausa può essere effettuata al di fuori degli orari stabiliti, in base alle tipiche e specifiche esigenze della trasferta medesima e comunque fermo restando il periodo minimo di 30 minuti. Nel caso di corsi di formazione qualora il corso medesimo preveda l’erogazione del pasto, non è previsto il buono pasto.

7. RISPETTO DELL’ORARIO DI LAVORO

Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro oltre che ad adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo della presenza.

I ritardi in entrata e le uscite anticipate, quest’ultime non autorizzate, sono sanzionati come previsto dal CCNL, dal Codice Disciplinare, e, in ogni caso, daranno luogo a detrazione sulla retribuzione per le ore non lavorate.

Se nel corso del mese si riscontrano più di 3 ritardi/uscite anticipate non autorizzate, verrà effettuata una trattenuta pari ad un’ora di retribuzione globale.

8. PART-TIME

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time viene concesso, nel limite del 20% del personale in forza alla data del 31 dicembre dell’anno della richiesta e a tempo determinato di 12 mesi rinnovabili.

Nella richiesta di articolazione dell’orario ridotto, il dipendente dovrà tenere presente che l’orario massimo di entrata, compresa la flessibilità, è fissato alle ore 9,00 e l’orario minimo di uscita è fissato alle ore 12,30. L’orario minimo pomeridiano è di un’ora e mezza, con entrata massima alle ore 14,30, compresa la flessibilità.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time ha decorrenza, di norma, dal 1°

gennaio di ogni anno.

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Le richieste di part-time devono essere presentate due mesi prima dell’inizio della prestazione a part- time.

La riduzione del part-time non può essere inferiore al 50% del normale orario di lavoro e può essere di tipo orizzontale (tutti i giorni della settimana) o verticale (un giorno in meno alla settimana o una settimana in meno al mese o un mese in meno all’anno).

Nel caso in cui le domande superassero la quota stabilita, verrà creata una graduatoria con i seguenti criteri di priorità:

a) avere figli con una età inferiore a 3 anni;

b) incidenza sull’organizzazione del lavoro;

c) non avere goduto del part-time negli ultimi tre anni;

d) anzianità di servizio e a parità età anagrafica;

e) a parità di tutte le condizioni: sorteggio.

Non sono ammesse richieste di part-time per periodi inferiori a due mesi, mentre le richieste di part- time fino a sei mesi vengono concesse direttamente dal Direttore con decreto.

9. ASSENZE PER MALATTIA

Lo stato di malattia va comunicato tramite E-mail o telefonicamente, entro le ore 9.00 del primo giorno, salvo il caso di comprovato impedimento, ai recapiti dell’Ufficio di appartenenza e dell’Ufficio Risorse Umane. In caso di prosecuzione del periodo di malattia oltre il previsto giorno di rientro in servizio, il lavoratore ne dà comunicazione, con le modalità sopra descritte, entro il normale orario di lavoro del giorno precedente quello previsto per il rientro stesso, salvo il caso di comprovato impedimento.

Il lavoratore, sia in caso di inizio che di prosecuzione di assenza per malattia, comunica all’azienda, telefonicamente o inviando ai recapiti dell’Ufficio Risorse Umane via E-mail all’indirizzo

“risorseumane@aterpadova.it”, il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica all’INPS, entro il secondo giorno di malattia.

Il certificato medico telematico è richiesto anche per un solo giorno di malattia.

In caso di mancanza delle predette comunicazioni, fatti salvi i casi di motivato impedimento debitamente comprovato, l’assenza è considerata ingiustificata e l’ufficio Risorse Umane provvederà a comunicare alla Direzione la circostanza per le valutazioni di competenza.

Nella comunicazione si dovrà precisare l’eventuale diverso luogo presso il quale il dipendente è rintracciabile, qualora esso non coincida con quello di residenza già comunicato all’Azienda.

Ai fini delle eventuali visite di controllo, che potranno essere richieste dall’Azienda, il dipendente dovrà essere reperibile nelle fasce orarie che vanno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno di malattia, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi.

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In caso di comprovata necessità di assentarsi dal luogo di reperibilità, per visite specialistiche, controlli sanitari o altri giustificati motivi per i quali non sia possibile rispettare le fasce orarie sopra indicate, il dipendente deve darne preventiva informazione all’Ufficio Risorse Umane; il dipendente dovrà anche comunicare il cambiamento, anche temporaneo, del domicilio che avvenga durante lo stato di malattia.

In caso di interruzione anticipata della malattia, la stessa dovrà essere comprovata da apposita certificazione medica da presentare al momento del giorno di rientro.

In caso di interruzione del lavoro dovuta a malattia, l’Azienda conserverà il posto di lavoro per 365 giorni di calendario riferito al cumulo delle assenze verificatesi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo episodio morboso. Per l’estensione dei giorni di malattia per la conservazione del posto di lavoro si rinvia all’art. 42 del CCNL dei Servizi Ambientali.

Il trattamento di malattia è riconosciuto anche in caso di assenza dal servizio per infortunio non sul lavoro qualora questo non dipenda da colpa grave del dipendente.

10. INFORTUNIO

In caso di infortunio occorso in servizio, il lavoratore deve dare tempestiva informazione con le modalità sopra descritte; l’Ufficio Risorse Umane, entro 48 ore, dovrà presentare denuncia all’INAIL e alla competente sezione di Polizia Giudiziaria.

Viene considerato infortunio in servizio anche quello che avviene durante il tragitto tra abitazione e Azienda, purché per la via più breve e per il tempo strettamente necessario per la sua effettuazione.

11. FERIE e PERMESSI

Per ciascun anno di servizio (con esclusione dei periodi di aspettativa non retribuita o di assenza facoltativa prevista dalla legge per le lavoratrici madri dopo il parto) ogni dipendente ha diritto a un periodo di riposo retribuito, da usufruirsi di norma in forma continuativa.

Per ogni anno solare i dipendenti in forza al 30/04/2003 hanno diritto:

- Ferie n. 182 ore e n. 30 minuti;

- Permessi art. 21 “festività soppresse” n. 38 ore;

- Permessi art. 17 “riduzione orario di lavoro” n. 30 ore.

Per ogni anno solare i dipendenti in forza dal 01/05/2003 al 30/04/2008 hanno diritto:

- ferie n. 182 ore e n. 30 minuti;

- Permessi art. 21 “festività soppresse” n. 15 ore.

- Permessi art. 17 “riduzione orario di lavoro” n. 30 ore.

Per ogni anno solare i dipendenti in forza dal 01/05/2008 al 31/12/2016 hanno diritto:

- ferie n. 167

- Permessi art. 21 “festività soppresse” n. 23 ore.

- Permessi art. 17 “riduzione orario di lavoro” n. 30 ore.

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Per ogni anno solare i dipendenti in forza dal 01/01/2017 ad oggi hanno diritto:

- ferie n. 167 ore;

- Permessi art. 21 festività soppresse n. 23 ore.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, le ore di ferie saranno conteggiate in proporzione ai mesi di lavoro prestato, considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni e trascurando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni di calendario.

Il CCNL dei Servizi Ambientali vigente, prevede che i permessi di cui l’art. 21 - in caso di mancato godimento - vengano retribuiti nel mese di gennaio dell’anno successivo alla maturazione degli stessi.

Al fine di permettere la contabilizzazione degli stessi, il pagamento avviene nel mese di febbraio. Si concede a tutto il personale di poter accumulare i permessi di cui sopra, senza che gli stessi vengano liquidati d’ufficio, per il massimo della maturazione di 1 anno (pari a 38 ore per i dipendenti in forza al 30/04/2003, e pari a 23 ore per i dipendenti in forza dal 01/05/2003). Per analogia tale trattamento viene esteso anche ai permessi di cui all’art. 17.

L’effettuazione delle ferie avviene a giornata intera o a mezza giornata (o la mattina intera o il pomeriggio intero), considerando l’orario convenzionale.

I permessi possono essere fruiti a ore, con un minimo di mezz’ora.

La richiesta di ferie e di permessi deve essere inserita nel sistema informatico almeno 3 giorni prima dell’utilizzo, e comunque con un preavviso utile per permettere l’organizzazione dell’ufficio; La richiesta deve essere autorizzata dal responsabile dell’ufficio o suo sostituto; in caso di richiesta dei responsabili d’ufficio, l’autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente di area o suo sostituto. Il dipendente, prima di poterle usufruire, deve verificare se le richieste inserite sono state autorizzate;

dell’assenza, è necessario avvisare sempre anche verbalmente il Dirigente di Area o il Responsabile dell’ufficio.

Eccezionalmente, è consentito al dipendente di presentare la richiesta senza il sopra indicato preavviso e adottando strumenti alternativi al sistema informatico (es. via E-mail o telefono) qualora - per motivi contingenti – non possa procedere con le modalità ordinarie. In ogni caso, al rientro, sarà tenuto ad aggiornare l’informazione nel sistema informatico. Tale richiesta non deve superare n. 3 volte nell’anno solare.

In caso di malattia intervenuta durante il periodo di godimento delle ferie, il giorno stesso dell’inizio della malattia, il dipendente ne dà comunicazione all’Ufficio Risorse Umane, e trasmette il numero di protocollo identificativo del certificato medico entro il secondo giorno di malattia. In caso contrario il dipendente verrà considerato in ferie.

Qualora lo stato di malattia non consenta la fruizione delle ferie nell’anno solare di riferimento, le stesse saranno utilizzate anche nell’anno successivo.

Non è ammesso il mancato godimento delle ferie, per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell’Azienda.

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L’Azienda può in ogni caso rinviare l’autorizzazione alle stesse per esigenze oggettive dell’ufficio.

Nel caso di comprovate esigenze dell’ufficio, le ferie possono essere posticipate sino al 31 maggio dell’anno successivo, e dopo tale data, eventuali residui di ferie che siano state formalmente assegnate e non fruite, non daranno diritto a compenso, né a cumulo con quelle in successiva maturazione.

12. FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI

I giorni festivi sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti, ai quali va aggiunta la festività del Santo Patrono, che per l’ATER di Padova, coincide con il 13 giugno, festività di Sant’Antonio.

Qualora una delle festività sopra indicate cada nella giornata di domenica, sarà corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari a una giornata di retribuzione globale. Tale trattamento si applica anche per la giornata di Pasqua.

Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nella giornata di sabato, sarà corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari a 6 ore di lavoro ordinario feriale diurno.

Il compenso delle festività infrasettimanali cadenti di sabato o domenica, può essere trasformato in ore di riposo compensativo, su scelta individuale, da operare in via definitiva a inizio anno presentando richiesta all’Ufficio Risorse Umane, sempreché non siano presenti giornate residuali di ferie ancora da usufruire dell’esercizio in corso nella misura del 20%.

In tal caso, per le festività infrasettimanali cadenti di domenica, si matura un riposo compensativo di ore 7,60 e per le festività infrasettimanali cadenti di sabato, si matura un riposo compensativo di ore 6,00.

Nel mese di dicembre la Direzione Aziendale predisporrà il calendario delle festività infrasettimanali cadenti di sabato e domenica per l’anno successivo e verrà comunicato a tutto il personale.

La scelta, da parte del personale, di trasformare le festività infrasettimanali cadenti di sabato o domenica in riposo compensativo deve essere per tutto l’anno e non in parte e presentata entro il mese di dicembre.

Le ore di riposo compensativo non usufruite nell’anno di competenza non possono essere accumulate per l’anno seguente, ma saranno liquidate con la retribuzione del mese di febbraio dell’anno successivo.

13. ASSENZE E PERMESSI

Nessun dipendente può abbandonare il lavoro se non preventivamente autorizzato dal Responsabile dell’Ufficio o dal Dirigente.

Colui che si trova nella impossibilità di presentarsi al lavoro, qualora non sia stato in grado di farlo anticipatamente, deve darne informazione tempestiva all’Ufficio di appartenenza e all’Ufficio Risorse Umane. Al rientro sarà cura del dipendente regolarizzare l’assenza presentando apposito giustificativo.

Chi, senza giustificazione, risulterà assente per pari o superiori quattro giorni calendariali, fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore, è causa di licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi

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dell’art. 68, comma 1 lett. f, il quale deve essere preceduto dall’attivazione delle garanzie procedurali di cui alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Su motivata richiesta degli interessati, previo parere del Responsabile dell’ufficio o del Dirigente d’Area, il Direttore può concedere permessi o brevi congedi non retribuiti nel limite massimo di un giorno.

È inoltre concessa la fruizione di permessi per esigenze personali e familiari, nel limite di 38 ore annuali, con possibilità di recupero attraverso il rientro programmato con la Direzione Aziendale o con l’utilizzo della banca delle ore.

Dal mese di gennaio 2022, i permessi di cui sopra, oltre ad essere recuperabili con un rientro programmato, potranno essere recuperati utilizzando la flessibilità positiva maturata oltre il tetto massimo di accumulo di 2 ore e 30 minuti, la quale sarà accantonata in automatico come ore di recupero fruibili.

La richiesta deve essere inserita nel sistema informatico almeno 3 giorni prima dell’effettuazione dell’assenza, salvo esigenze urgenti non programmabili.

Il recupero dei permessi usufruiti di cui sopra, vanno effettuati entro nel mese successivo di utilizzo.

Il permesso non può essere inferiore a mezz’ora e superiore a 5 ore fatte salve le esigenze di servizio.

Nella giornata lavorativa di 6 ore, la durata massima del permesso sarà di 3 ore; nella giornata lavorativa con rientro, la durata massima del permesso sarà di 5 ore. Per una stessa giornata non si può usufruire sia del permesso con recupero che di ferie e/o permessi retribuiti.

In caso di richiesta di permesso retribuito o non retribuito, il rientro pomeridiano è considerato lavorato in parte, solamente se il dipendente ha effettuato almeno un’ora di lavoro dopo il rientro dalla pausa pranzo, altrimenti il permesso richiesto sarà conteggiato per l’intero pomeriggio.

14. PERMESSI SANITARI

Sono concessi, a cura del Direttore, brevi permessi retribuiti per esami clinici, visite mediche e cicli di terapie che vengano effettuati presso tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, qualora non possano essere programmati al di fuori dell’orario di lavoro. Copia della prescrizione medica o di documentazione equipollente dev’essere esibita all’atto della richiesta del permesso, oscurando i dati sensibili. Tali permessi vanno poi documentati mediante il rilascio di una certificazione da consegnare al rientro all’Ufficio Risorse Umane.

In caso di prestazione sanitaria utilizzando il Fondo FASDA – Unisalute – il dipendente, al posto della prescrizione medica, presenterà la conferma della prestazione sanitaria richiesta inviata da Unisalute, sempre oscurando i dati sensibili.

Non rientrano in questa tipologia di brevi permessi le cure odontoiatriche effettuate presso studi privati.

Per essere valida ai fini di giustificazione, l’attestazione di presenza per visite mediche ambulatoriali, specialistiche, esami e terapie, deve indicare la qualifica e firma del medico che la redige, l’indicazione del medico o la struttura presso cui si è svolta la visita/prestazione, il giorno e l’orario di entrata e di

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uscita del dipendente dalla struttura che ha erogato la prestazione, fatta eccezione dell’indicazione della diagnosi.

Al dipendente viene concesso come permesso sanitario retribuito il tempo di viaggio calcolato in massimo mezz’ora prima e mezz’ora dopo gli orari riportati nell’attestazione stessa e comunque utilizzando il tempo minimo indispensabile, con esclusione delle fasce di flessibilità in entrata e in uscita che rimangono a carico del dipendente (nei giorni corti dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e nei giorni con rientro dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00).

Nella giornata della richiesta del permesso sanitario è obbligatoria la presenza del dipendente in entrata o in uscita in Azienda; in alternativa il dipendente potrà utilizzare altre forme previste dal CCNL e da accordi sindacali per giustificare l’assenza dell’intera giornata.

In caso di esami o preparazione agli stessi che si articolano in più fasi nell’ambito della stessa giornata o che risultino essere particolarmente debilitanti e/o temporaneamente invalidanti al lavoro, il documento giustificativo rilasciato dalla struttura sanitaria dovrà indicare chiaramente anche l’impossibilità del dipendente di prestare attività lavorativa nell’arco dell’intera giornata.

Nel caso in cui il dipendente debba sottoporsi periodicamente a cicli di terapie, potrà essere prodotta, all’atto della richiesta del permesso, un’unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di tali trattamenti ed il calendario previsto; a tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenta dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle singole giornate.

I permessi di cui sopra saranno concessi nel limite annuale di n. 38 ore.

15. PERMESSI PER EVENTI FAMILIARI GRAVI

In caso di grave lutto familiare riguardante parenti sino al 2° grado o di documentata grave infermità del coniuge o di un componente la famiglia anagrafica o di un parente entro il 2° grado anche non convivente, il lavoratore ha diritto a 3 (tre) giorni lavorativi di permesso retribuito all’anno, da usufruire entro 7 (sette) giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità.

Per tale circostanza si rinvia all’art. 51 del CCNL.

16. CONGEDO MATRIMONIALE

Al dipendente che contrae matrimonio viene concesso un permesso retribuito pari a quindici giorni di calendario, da usufruirsi entro 30 giorni dalla data delle nozze.

Durante il periodo di prova, tale periodo sarà retribuito nei primi 6 giorni e non retribuito nei successivi sette.

17. LAVORO STRAORDINARIO

In caso di attività che richiedano la presenza in servizio del personale oltre il normale orario di lavoro, i Dirigenti di Area ed i Responsabili dell’ufficio possono disporre l’effettuazione di lavoro straordinario da parte dei propri collaboratori sino al limite individuale di 200 ore annue contrattualmente previste.

Il personale deve essere autorizzato preventivamente dal Responsabile dell’ufficio e/o dal Dirigente di Area, prima di poter effettuare lavoro straordinario, motivando la necessità e l’urgenza della richiesta.

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Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere effettuate solo ed esclusivamente dopo aver effettuato il proprio orario di lavoro ordinario, dopo aver effettuato la pausa pranzo prevista e per un minimo di 30 minuti.

Rimanendo fermo il limite delle 9 ore giornaliere e delle 48 ore settimanali lavorabili, è permesso, per attività specifiche particolari e occasionali (assemblee condominiali, emergenza in un cantiere ecc.), il superamento episodico dell’orario giornaliero e/o settimanale di lavoro, rispettando il periodo minimo di 11 ore di riposo giornaliero, purché non risulti violato l’obbligo legale di non superare le 48 ore settimanali medie di lavoro nei 4 mesi.

18. BANCA DELLE ORE

Il dipendente ha la facoltà di scegliere di accreditare le ore straordinarie effettuate nel corso dell’anno, nel limite delle n. 38 ore annuali, nella banca delle ore. Al dipendente vengono accreditate le ore ordinarie e liquidata solamente la maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dal CCNL.

L’applicazione della banca delle ore deve essere espressamente richiesta dal dipendente, attraverso il protocollo aziendale, entro il mese di dicembre di ogni anno per l’anno successivo.

Le ore verranno accreditate nei conti individuali con cadenza mensile e le stesse potranno essere godute dopo l’accredito, con un limite minimo di 30 minuti e previo caricamento della richiesta nel sistema informatico.

Le ore accreditate possono essere godute in aggiunta ai giorni di ferie, ad esclusione dei periodi previsti nella programmazione delle ferie individuali.

Per la richiesta della banca delle ore di una giornata intera, la richiesta stessa deve essere inserita nel sistema informatico almeno 3 giorni prima dell’utilizzo e comunque con un preavviso utile per permettere l’organizzazione dell’ufficio.

Le ore accreditate, di norma, devono essere fruite entro il mese di gennaio dell’anno successivo della maturazione. In casi eccezionali le ore non ancora utilizzate potranno essere fruite entro il mese di maggio, trascorso tale termine le eventuali ore residue saranno assegnate d’ufficio e in nessun caso daranno luogo a pagamento.

Il tempo minimo per la quantificazione del lavoro straordinario da accreditare nella banca delle ore deve essere di minimo di 30 minuti con i criteri previsti per le ore straordinarie.

19. MISSIONI FUORI SEDE

Ove sia richiesto, per esigenze dell’ufficio, i Responsabili dell’ufficio e/o i Dirigenti di Area, possono disporre che l’attività lavorativa venga espletata al di fuori della normale sede di lavoro.

Il personale che esplica attività fuori sede ha diritto al rimborso delle spese sostenute per viaggio e vitto. Il consumo del pasto in trasferta viene rimborsato fino al limite di € 22,20, se effettuato al di fuori del territorio del comune di Padova - sede di lavoro – mentre, se il pasto è consumato in trasferta entro il territorio del comune di Padova si utilizza il buono pasto; se non ci sono locali che accettano i buoni pasto, il rimborso avviene fino al valore del buono pasto e trattato fiscalmente con lo stesso principio.

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Per quanto riguarda l’utilizzo dell’auto propria, si rinvia a quanto disposto nel “Regolamento delle trasferte”.

Le missioni con destinazione al di fuori dell’ambito provinciale devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione.

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