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Sanzione per pagamento dipendenti in contanti

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Sanzione per pagamento dipendenti in contanti

23 Marzo 2021Redazione

Come pagare lo stipendio al dipendente. Sempre sanzionabile lo stipendio non tracciato.

La legge [1] stabilisce il divieto di pagamento dello stipendio in contanti.

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Sono previste solo poche eccezioni (ad esempio, il lavoro domestico con colf e badanti).

Lo stipendio, quindi, qualsiasi sia l’importo, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, qualunque sia la durata dello stesso, va sempre corrisposto con mezzi tracciabili. Ciò vale anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La legge stabilisce inoltre la sanzione per pagamento dei dipendenti in contanti, una sanzione di natura amministrativa. Non ci sono quindi ricadute penali sul datore di lavoro che, anche d’accordo con il dipendente, eroghi la retribuzione in contanti.

Di tanto ci occuperemo meglio qui di seguito. Vedremo cioè qual è l’importo della

“multa” che scatta in capo all’azienda che non adotta i sistemi di pagamento tracciabili per lo stipendio, così come previsto dalla normativa entrata in vigore, in Italia, nel 2018.

Ma prima di indicare la sanzione per il pagamento dei dipendenti in contanti, ecco alcune indicazioni generali sulla disposizione normativa in commento.

Come pagare lo stipendio al dipendente

L’articolo 1, comma 910, della legge legge 205/2017 ha introdotto l’obbligo di corrispondere la retribuzione del dipendente e il compenso dei co.co.co attraverso mezzi di pagamento tracciabili quali:

il bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;

l’assegno bancario o vaglia postale [2] consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni);

uno strumento di pagamento elettronico come, ad esempio, la carta di credito;

la carta di credito prepagata, anche se non collegata ad un Iban. In questo caso, per consentire la tracciabilità dell’operazione, il datore di lavoro deve conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro

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esibizione agli organi di vigilanza;

in contanti ma presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

in contanti presso la banca dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente ordinario soggetto alle dovute registrazioni (e non un conto di tesoreria). Tanto è stato chiarito dall’Ispettorato del lavoro [3].

Sanzione per pagamento dello stipendio in contanti

I datori di lavoro o i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro.

La determinazione dell’importo della sanzione deve tener conto del numero dei mesi per i quali si è protratto l’illecito, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati dalla violazione [4].

Come chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro [5] è sempre sanzionabile il datore di lavoro che non è in grado di comprovare l’avvenuto pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche in presenza di busta paga sottoscritta o di apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore.

L’uso degli strumenti di pagamento tracciabile è proprio funzionale a garantire l’effettiva tracciabilità dell’operazione di pagamento, nonché l’eventuale verifica da parte degli organi di vigilanza. Ne consegue l’obbligo del datore di lavoro di conservare la relativa documentazione e cioè le ricevute di versamento.

Rimane comunque rimessa alla discrezionalità dell’ispettore nei casi dubbi di accertamento, l’eventuale attivazione della procedura di verifica presso gli istituti di credito al fine di accertare l’avvenuto pagamento secondo le modalità prescritte dalla legge.

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La firma del lavoratore sulla busta paga

Un tempo, il datore di lavoro faceva firmare al dipendente la busta paga non solo per ricevuta del documento ma anche per quietanza di pagamento. Oggi, però, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, neanche se c’è il consenso dello stesso lavoratore. Difatti, le norme sull’obbligo di pagamento dello stipendio tramite strumenti tracciabili non sono derogabili dall’accordo delle parti.

Eccezioni all’obbligo di pagamento dello stipendio in contanti

Sono esclusi dall’obbligo di pagamento dello stipendio in contanti:

i rapporti di lavoro domestico (L. 339/58) e quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei Ccnl per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale [6].

[1] Articolo 1, comma 910, della legge legge 205/2017, dal 1° luglio 2018.

910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche’ ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche’ di età non

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inferiore a sedici anni.

[2] Ispettorato nazionale del lavoro nota n. 7369/2018.

[3] Ispettorato nazionale del lavoro, nota n. 7369/2018.

[4] Ispettorato nazionale del lavoro, nota n. 5828/2018.

[5] Ispettorato nazionale del lavoro, nota n. 473/2021.

[6] Ispettorato nazionale del lavoro, nota n. 4538/2018.

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