Area Servizi di Amministrazione
Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali
In relazione ad alcuni quesiti posti da un operatore economico si forniscono i seguenti chiarimenti.
1) In caso di RTI i requisiti di capacità tecnica previsti dal bando e dal disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria ovvero in percentuale superiore a ciascuna delle mandanti, fermo restando il raggiungimento, complessivamente, del totale richiesto.
2) In caso di partecipazione di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D. lgs.
163/2006 che concorre in nome proprio e per conto di alcune consorziate, in RTI con altri soggetti in qualità di mandataria, al fine del riconoscimento della quota percentuale di svolgimento, che dovrà essere superiore al 50 % per la Capogruppo come indicato a pagina 13 del Disciplinare di Gara, si possono considerare l’insieme delle parti dei servizi svolti direttamente dal consorzio e dalle consorziate.
3) In relazione a quanto indicato a pagina 13 del Disciplinare di Gara in merito alla ripartizione delle percentuali di svolgimento del servizio tra i componenti il RTI, si precisa che le quote indicate si riferiscono ad un RTI di tipo orizzontale o misto non essendo stata individuata, all’interno del servizio, una prestazione come principale e tutte le altre come secondarie. Qualora i concorrenti intendessero viceversa costituire un RTI di tipo verticale, fatta salva la quota superiore al 50 % riservata alla Capogruppo, le quote svolte dalle singole mandanti potranno anche essere inferiori al 10 % fatto salvo l’obbligo del raggiungimento del 100 % e l’indicazione delle relative percentuali di ripartizione del servizio.
4) Con riferimento al requisito di capacità tecnica per le attività di pulizia dove è richiesto un requisito di iscrizione alla fascia e) di cui al D.M. 274/1997 si precisa che, ai fini della partecipazione, in caso di RTI, il medesimo dovrà essere posseduto integralmente da almeno uno dei componenti, mentre nel corso dell’esecuzione gli altri membri del RTI in possesso di una fascia inferiore potranno svolgere il servizio nei limiti del corrispondente volume di affari.