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CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO PER L AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D AFFITTO PER L ALPE PASCOLIVA BELLORO AGGIUDICAZIONE OTTOBRE 2019

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C OMUNE DI PREMOLO

Provincia di Bergamo

UFFICIO TECNICO

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

PER L’AFFIDAMENTO DEL

CONTRATTO D’AFFITTO PER L’ALPE PASCOLIVA BELLORO

AGGIUDICAZIONE – OTTOBRE 2019

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. ………… del ………

Premolo, 29 Aprile 2019

IL RESPONSABILE AREA UFFICIO TECNICO

______________

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ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del contratto di affitto dell'Alpe Belloro, posta in Comune di Premolo.

E' escluso infine il terreno attorno alle strutture, fino ad una distanza di 10 metri, nonché tutta la zona già stabilmente recintata.

Ciò a tutela della igiene dell'acqua utilizzata dal rifugio e dalla cascina.

Restano inoltre escluse le aree boschive incluse nei mappali ed in particolare il taglio della legna tranne quanto annualmente concordato con il Comune.

Con il presente bando si vende l’erba radicata sul pascolo e si da in uso il solo locale caseificio della struttura esistente: è escluso l’utilizzo di altri locali della cascina.

L’Alpeggiatore potrà prendere accordi con l’Associazione “Amici del Belloro”, gestori della baita, per l’utilizzo delle altre strutture.

Sono escluse dal pascolo le aree destinate per Legge e Regolamenti ad area di rispetto dei capanni di caccia, anche se non materialmente individuate e delimitate sul posto.

Il contratto viene stipulato in base all'articolo 45 della legge 3.5.1982, n. 203, e pertanto il medesimo potrà essere legalmente sottoscritto solo con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata per il periodo decorrente tra L’AGGIUDICAZIONE / STIPULA DEL CONTRATTO – 31 OTTOBRE, INTESA COME STAGIONE DI MONTICAZIONE, a decorrere dall'annata agraria di stipulazione, ovvero successivamente all’aggiudicazione della presente gara, ai sensi dell'art. 52 della legge 3.5.1982, n. 203. La scadenza è fissata per il 31 di ottobre 2019.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto. Quindi alla scadenza indicata il rapporto avrà termine senza necessità di disdetta o di comunicazione di sorta da parte di alcuna delle parti, con disdetta data ora per allora con rinuncia da parte del conduttore alla disdetta ex art. 4 L. 203/82 senza necessità di ulteriori comunicazioni in merito.

E’ facoltà di entrambe le parti dare disdetta del contratto nel corso dello stesso.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il canone d'affitto, quantificato in totali complessivi soggetti a gara con offerte in aumento di € 1.100,00=, che subirà modifica a seguito delle offerte presentate, dovrà essere versato al Comune in un'unica soluzione presso la Tesoreria Comunale prima dell’inizio del periodo di monticazione.

In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora.

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ART. 4 - CAUZIONE

A garanzia della perfetta osservanza del contratto di affitto, l'affittuario al momento della firma del contratto dovrà presentare polizza fideiussoria pari all’importo di aggiudicazione.

ART. 5 - SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'affittuario tutte le spese di asta, di contratto, di bollo, di registrazione e tutte le spese inerenti e conseguenti.

ART. 6 - DIVIETO DI SUBAFFITTO

L'affittuario non può subaffittare l'Alpe Belloro neanche in parte senza il preventivo consenso scritto da parte del Comune.

E' pure vietata qualsiasi cessione di godimento con o senza corrispettivo.

La violazione di tali norme comporta la rescissione immediata e senza compensi da parte del Comune. La cauzione verrà trattenuta dal Comune a compensazione dell’inadempienza.

ART. 7 - DIRITTO DI PASCOLO

Il diritto di pascolo si estende a tutte le superfici fissate nell'art. 1. L'esercizio del pascolo avverrà successivamente per zone diverse (turni di pascolo) tenendo conto della capacità produttiva, del maggiore o minore sviluppo dell'erba, determinato dall'altitudine o dal decorso stagionale ed in modo tale che non avvengano soste troppo lunghe in talune zone e troppo brevi in altre.

ART. 8 – CONSEGNA E RICONSEGNA ANNUALE

Prima della monticazione il Comune procederà alla consegna all'affittuario degli immobili ed accessori facenti parte integrante dell'Alpe affittata – come elencati nel presente capitolato e con le dettagliate esclusioni - e le relative spese saranno a carico dell'affittuario.

Della consegna delle chiavi verrà dato conto in un apposito verbale.

Al termine della monticazione, l'affittuario dovrà riconsegnare l'Alpe e le chiavi della baita, pena l'immediata risoluzione del contratto. La riconsegna avverrà con le stesse modalità della consegna e con redazione di apposito verbale.

Eventuali danni riscontrati in tale occasione verranno ripristinati dal Comune a spese del concessionario, salvo la facoltà dello stesso di effettuare le riparazioni richieste entro il termine del successivo periodo di monticazione nel caso il contratto non sia giunto al termine.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione per giustificati motivi sono escluse.

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ART. 9 – RICONSEGNA A FINE CONTRATTO

Alla scadenza del contratto avrà luogo la riconsegna degli immobili affittati. Nel verbale di riconsegna saranno indicate tutte le condizioni in cui l'Alpe viene riconsegnata, specificando l'eventuale esistenza di danni e il loro ammontare.

L'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalersi sull'affittuario per ogni risultanza discordante tra il verbale di consegna e quello di riconsegna prelevando l'eventuale addebito su tutto o su parte della cauzione. Qualora quest'ultima non sia sufficiente a ripagare i danni riscontrati, sarà comunque obbligo dell'affittuario corrispondere la differenza.

ART. 10 - CARICO DI PAGHE

Si stabilisce il solo ed esclusivo carico di paghe BOVINE. È escluso e vietato il carico di ovini.

Il carico dell'Alpe Belloro deve essere effettuato con un numero massimo di 15 (quindici) paghe BOVINE DI PROPRIETA’.

Per paga si intende la bovina che abbia fatto la muta dei primi due incisivi, per mezza paga la bovina che abbia superato l'anno di età senza aver ancora effettuato la muta di cui sopra, per quarto di paga o piede la vitella di età inferiore ad anni uno.

La paga corrisponde altresì a sei pecore, a mezzo cavallo o mulo, a quattro suini e a un asino.

Ogni deroga per giustificati motivi ai limiti prescritti deve essere rilasciata in forma scritta dal Comune.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AFFITTUARIO

Il conduttore dovrà preoccuparsi che gli animali non calpestino le aree di recente semina e le aree recintate.

È fatto obbligo al Conduttore la sua presenza sull’alpeggio durante tutta la stagione di monticazione;

è fatto obbligo al Conduttore di mettere in atto le operazioni di vendita diretta dei prodotti aziendali.

È fatto obbligo al conduttore di riparare a proprie spese eventuali danni arrecati dalle operazioni di monticazione alle opere realizzate di assetto idrogeologico del monte Belloro e messa in sicurezza dei siti minerari e di ristrutturazione degli edifici rurali di proprietà del Comune di Premolo, nonché le opere sulla viabilità in corso di realizzazione.

Non dovranno essere oggetto di pascolo le parti di territorio inerbite mediante l’uso di stuoia geotessile; le stesso dovranno essere protette, mediante recinzione, per impedire l’accesso agli animali.

Il comune di Premolo é esentato da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti agli animali nelle aree dove sono stati realizzati i lavori di assetto idrogeologico del Monte Belloro e messa in sicurezza dei siti minerari e di ristrutturazione degli edifici rurali e la

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viabilità di proprietà del Comune di Premolo.

Viene data in uso la sola ed esclusiva parte di baita destinata alla sola caseificazione; non sono dati in uso la struttura principale, la piccola struttura (chiamato “porciletto”) ed il ricovero (chiamato “stallone”). Si ribadisce che L’Alpeggiatore potrà prendere accordi con l’Associazione “Amici del Belloro”, gestori della baita, per l’utilizzo delle altre strutture.

Non dovranno essere vietati i consistenti passaggi turistici attraverso il pascolo.

Dovrà essere lasciata libera la strada di servizio di accesso alla cascina.

L'affittuario dovrà attenersi al carico stabilito per l'Alpe di cui all'art. 10. Per ogni paga in più del carico che si riscontrasse in sede di controllo, dovrà corrispondere una penalità pari a Euro 250,00.

Qualora il carico riscontrato superi di 10 paghe quanto stabilito dall’art. 10 il Comune provvede alla rescissione del contratto trattenendo la cauzione, oltre alle penalità previste.

L'affittuario dovrà inoltre osservare:

• che gli animali che saranno sull'Alpe per eventuali trasporti dovranno essere ferrati al grugno

• è vietato caricare l'Alpe con capi ovini

• la durata della monticazione è quella indicata. In caso di abbondanza di erba o di impedimenti per la demonticazione, il comune potrà concedere un'eventuale posticipazione della demonticazione che dovrà comunque avvenire entro i 10 giorni successivi alla scadenza data.

• nel periodo intercorrente tra la demonticazione e la monticazione l'affittuario non potrà esercitare in Alpe, a nessun titolo, pascolo di sorta, salvo diversa disposizione scritta da parte del comune

• è vietato subaffittare l'Alpe anche parzialmente.

• l'affittuario conduttore ha l'obbligo di provvedere a conservare in buono stato di godimento tutti i manufatti dell'Alpe con la diligenza di buon padre di famiglia, secondo le disposizioni della Legge e del Codice Civile

• l'affittuario dovrà provvedere alla manutenzione di tutte le pozze e gli abbeveratoi distribuiti sull'Alpe mantenendole annualmente puliti e sempre in perfetta tenuta

• l'affittuario è obbligato a tenere in perfetto stato di manutenzione, aperte e sgombre le strade e i sentieri, sia quelli esistenti che quelli che venissero aperti durante l'affittanza e serventi i terreni affittati. Sono da considerarsi inclusi, per la parte gravante sul terreno oggetto dell’affitto, i percorsi di transito tra il rifugio, la cascina e gli altri edifici

• resta assolutamente vietato all'affittuario alterare, spostare e rimuovere i termini, le opere e le siepi di confine e i recinti attorno al rifugio

• annualmente l'affittuario, prima della monticazione, dovrà denunciare alla Commissione Comunale il numero e le specie degli animali che intenda condurre sull'Alpe e durante il corso dell'alpeggio denuncerà le eventuali variazioni

• il conduttore ha l'obbligo di provvedere alla raccolta in mucchi dei sassi che si

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trovassero sparsi sul pascolo

• il conduttore deve denunciare immediatamente al comune danni o deterioramenti dell’alpe e dei manufatti annessi prodotti da terzi. In caso di omessa denuncia i danni verranno addebitati al conduttore stesso.

ART. 12 - MANUTENZIONE

Tutte le opere o manufatti esistenti nell'Alpe, escluse quelle inerenti al rifugio e precedentemente elencate nello specifico, saranno date in consegna all'affittuario. Dette opere o manufatti durante il corso del rapporto contrattuale dovranno essere mantenute dall'affittuario con la diligenza del buon padre di famiglia e, allo scadere del contratto, saranno riconsegnate al Comune in buono stato d'uso.

L'affittuario è tenuto ad estirpare i cespugli inutili quali i rododendri, i ginepri, roveti e spineti, nonché quelli presenti isolatamente di nocciolo o di ontano alpino nei terreni pascolivi.

L'affittuario deve curare la manutenzione delle strade e sentieri esistenti nel pascolo la pulizia e la buona tenuta degli abbeveratoi ed in genere compiere tutto quanto necessiti per la buona conservazione di tutti i manufatti ed accessori nonché i mobili ed attrezzi annessi all'Alpe.

Le manutenzioni straordinarie dei manufatti sono a carico del Comune.

Durante il periodo di monticazione saranno cantierate opere di manutenzione straordinaria delle strutture e delle reti viarie, con conseguente possibile riduzione dell’area pascoliva, senza che l’Alpeggiatore abbia nulla da pretendere a ristoro.

ART. 13 - INGRASSAMENTO E LETAME Tutto l'ingrasso prodotto sull'Alpe sarà ivi impiegato.

La mandria dovrà essere gestita in modo da non provocare l’accumulo di deiezioni su particolari zona del pascolo, che danneggino il cotico e la fertilità dello stesso.

Tutte le ceneri prodotte sull'Alpe dovranno essere sparse come concime nei luoghi dove deve essere fatta la mandratura.

Le particelle che annualmente dovranno essere assegnate all'ingrasso saranno quelle nelle quali fossero eventualmente stati praticati lavori di miglioramento fondiario.

Nei dieci giorni successivi alla chiusura dell'alpeggio tutto il letame residuato nei parchi, sulle piazzole e comunque sparso sull'alpe verrà sminuzzato e sparpagliato uniformemente in giusta misura sulla maggiore estensione possibile di suolo nelle particelle assegnate all'ingrasso per quello trasportabile o sul terreno circostante per quello sparso e non facilmente trasportabile.

Tutto il letame che si trovasse inutilmente sull'Alpe dopo dieci giorni dalla demonticazione verrà fatto spargere a spese del concessionario.

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ART. 14 - MALATTIE DEL BESTIAME

Manifestandosi durante la stagione dell'alpeggio malattie del bestiame monticato, il conduttore ne darà immediatamente avviso a norma ed agli effetti delle vigenti disposizioni di Polizia Veterinaria.

In caso di mortalità totale o parziale del bestiame il concessionario dovrà comunque corrispondere il canone intero.

ART. 15 - SPOSTAMENTO DEL BESTIAME SUL PASCOLO

Il bestiame dovrà essere condotto al pascolo raccolto in una mandria unica o diviso in due o tre gruppi, restando in modo assoluto proibito il pascolo vagante.

ART. 16 - COMPENSI PER DANNI ALLE OPERE

Il concessionario non può pretendere compensi per atti di vandalismo, furti, danneggiamenti dei manufatti, materiali in opera o dei mobili facenti parte l'arredamento della cascina.

ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Nel caso di negligenza e mancanza da parte dell'affittuario nell'adempimento degli obblighi da lui assunti e specificamente elencati nei precedenti articoli, il Sindaco o il responsabile del servizio, dopo un ordine dato senza effetto, sarà in pieno diritto di provvedere d'ufficio ad ogni mancanza facendo eseguire i lavori necessari a carico dell'affittuario.

Sono stabilite, in aggiunta a quelle elencate nei precedenti articoli, le seguenti penalità:

• per sconfinamento all’interno delle aree escluse dal pascolo come elencate nell’articolo 1: Euro 250,00, oltre alla facoltà del Comune di rescindere immediatamente il contratto

• per ogni animale intervenuto prima o dopo il periodo stabilito per l'alpeggio: Euro 250 per ogni paga ed in proporzione per il bestiame considerato multiplo o sottomultiplo di una paga

• per suddivisione arbitraria della mandria, pascolo vagante e per le destinazioni a scopi diversi del pascolo: Euro 250

• per subaffitto clandestino: Euro 250 oltre alla facoltà del Comune di rescindere immediatamente il contratto

• per l'inquinamento delle acque ed abusiva derivazione: Euro 250 oltre alla facoltà del Comune di rescindere immediatamente il contratto

• per la mancata manutenzione dei sentieri e opere di difesa: Euro 250 oltre il risarcimento delle spese sostenute per la manutenzione

• per trascurato isolamento di animali malati o per mancata denuncia di malattie

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infettive o per mancata presentazione dei certificati sanitari: Euro 250

• per mancata pulizia dei fabbricati, ricoveri ecc. : Euro 50 oltre le spese di una eventuale pulizia straordinaria che si rendesse necessaria

• per irregolare sfruttamento del pascolo: Euro 250

• per mancato decespugliamento: Euro 250 oltre le spese necessarie per effettuare l'operazione

• manomissione dei confini: Euro 250 oltre alle spese necessarie per ripristinare le delimitazioni

• Morosità: rescissione immediata del contratto oltre agli arretrati maggiorati delle more e degli interessi di legge

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero sorgere fra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale circa l'esatta osservanza delle norme contenute nel presente capitolato, così pure durante il contratto ed alla fine della concessione (che non siano potute definire per via amministrativa) quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, finanziaria o giuridica, nessuna esclusa, la decisione sarà demandata ad un collegio arbitrale (da uno a tre arbitri) da nominarsi in comune accordo fra le parti.

Il giudizio arbitrale sarà inappellabile e verrà pronunciato ed intimato alle parti nelle sole vie amministrative, ammettendo già fin d'ora da ciascuno degli interessati di voler espressamente rinunciare ad ogni formalità di procedura giudiziale e ritenendo che le spese arbitrali saranno a carico della parte soccombente.

In caso di dubbio, si riterranno comunque parte integrante del contratto nei rapporti tra concessionario e Amministrazione concedente, le disposizioni del Codice, delle Leggi sulle opere pubbiliche e dei Regolamenti, che sono e che saranno emanati circa la concessione in oggetto.

ART. 19 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FORESTALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia amministrativa e forestale, richiamandosi in particolare al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato e alla Legge Forestale.

ART. 20 - DEROGA NORME SUI CONTRATTI AGRARI

Il presente capitolato viene stilato in deroga alla legge n. 203 del 3.5.1982 "Norme sui contratti agrari" con l'assistenza dell'organizzazione professionale scelta dal contraente.

Giusta quanto disposto dall'art. 45 della legge n° 203 del 3.5.1982.

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ART. 21 - CLAUSOLE PARTICOLARI

• Il Comune si riserva il diritto di rimboschire alcune aree aventi carattere protettivo nei confronti delle sorgenti o inaccessibili al bestiame, senza che all'affittuario competano compensi, intanto che la superficie interessata è inferiore o uguale al 10%

della superficie pascoliva. In caso contrario verrà riconosciuto al locatore un equo compenso.

• I rifiuti dovranno essere trasportati a valle e smaltiti secondo le norme vigenti.

• Le carogne di animali morti all'alpeggio dovranno essere bruciate e sepolte salvo disposizioni più restrittive di leggi, regolamenti e autorità sanitarie

• Su tutto il territorio in affitto, durante la stagione dell'alpeggio sarà vietata la circolazione di veicoli non autorizzati.

• Il Comune si riserva il diritto di tagliare le piante nella parte boschiva delle montagne date in affitto, fare scavi per ricerche minerarie ed idriche e per estrazioni di sabbia, nonché posa di pali od altri infissi, senza l'obbligo di corrispondere indennità agli affittuari.

• Sono esclusi risarcimenti per riduzioni dell’area pascoliva dovuti a eventi di natura geologica o atmosferica (frane, smottamenti, trombe d’aria e affini).

• La cascina resta nella piena disponibilità del Comune, anche e non solo per i previsti interventi di manutenzione e migliorativi durante il periodo di monticazione;

• Durante la monticazione saranno cantierati lavori sulla strada di accesso e sulle strutture esistenti, il Concessionario non avrà nulla a pretendere anche in caso di riduzione dell’area necessaria ai lavori;

• Per le attività casearie è obbligatorio utilizzare bruciatori a gas invece del fuoco di legna

• L’affittuario dovrà attuare tutti i comportamenti e le cautele necessari per garantire sicurezza e rispetto degli utilizzatori del rifugio

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