SEN. SILVIa LONGHI
I PROBLEoMI PIO URGENTI
DELLA RIFORMA FASCISTA DEI CODICI
"IL CORPUS JURIS FASCIST A "
Discorso per l'inaugurazione dell-'anno giudiziario della Corte di Cassazione 29 Ottobre 1934..XIII.
SEZ, GRAFICA ASSISTENZIARIO CONSIGÙO PATRONATO GESTIONE « STAMPA» S. A.
Ro~a ~o - Via dei Farnesi,81-83- Roma
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I PROBLEMI PIÙ URGENTI
DELLA R I F O R M'A ,FASCISTA DEI CODICI
[ : . " IL CORPUS ]URIS FASCrST A"
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Biseorso .per .l'inaugurazione delfanno. giudiziario. della C'orte di Cassazione 29 <lttobre 1934·XHL
-SOMMARIO.: 1. Codice Civile. l. Disciplina del diritto. matrimoniale. - 2. Filiazione Ricerca della paternità. - 3. Accertamento. della maternità. - 4. Pieco.Ja a'dozio.
ne. - 5. Altre rif,orl!le. -- Il. Codìce di Conill/,e,rciQ - 6. ,Penetrazione del diritto.
co.rpor.ativo nel diritto c>Òmmerciale. - 7. Società Anonime. - 8 . Integrazioni. ~
111. Codice dì procedura Civile· 9. Coo.rdinazione con la riforma dell'·onlinmuento giudiziariù. ~ lO. DiI'ettive' della rifDrma. .- Il. Co.ncezio.ne pubbliciEtica del processo civile. - IV. Codice delhl lwvi~azione e altri Codici. - 12. Titolo di oodice della navigazio.ne. - 13. Contenuto.. - 14. Altri co.dici. - V. Codice del Lavoro. - 15. Effetti dell'.ordinamcnto. corpoi"ativo. - 16.Nllovc tendenze nella pro.fessione f'orense. - 17. Potere disciplinare delle .associazi'o.nÌ sindacàli e del partito. - 18. Sistema del co.diee del lavoro.. - 19. Il Codice Musòolini.
Il provvedinlento con cui è stato disposto eh;l'inizio dell~ anno 'giudiziario coincida con la data fatidica del trionfo della Rivoluzio
uedelle Camice Nere, ha significato e valore di sirnbolo. Esso riaf
f~rnla, ~nche nel ritmo anIluale del nostro lavoi'o', un intimò ]llECill
dibile vincolo tra fascislllO e giustizia.
Ascrivo .a. mia grande ventura l~ onore che mi
e
stato riserhato di pronunciare~ alla vigilia del nlio allontananlento dana magistra,.tura militante per i raggiunti lillliti di età~ il prÌlllo discorso inaugu
l'aie, tenuto col nuovo rito. Dana coincidenza .con rannuale della Jl1arcia su Roma esso trae gli auspici per la completa attuazione dei' ~
fini e dei compiti spettaliti nel Regime alla funzione giudiziaria.
SlLVIOLONGHI
2
lVla prinla di riprendere il nostro lavoro· salutianlo fascistica
mente uno dei compagni della nostra diuturna fatìca, la cui recen
te scomparsa lascia nene nostre file un vuoto che non è facile col
, mare. Al nostro appeno il Consigliere Cannavina risponde: pre
sente! .
L'anno decimoteriò deII'Era Fascista segna un IllOlnento dei più significativi nella trasforma:l;ione' operata dal fascislllo nell'assetto giuridico dello Stato. Con. la istituzion~ delle Corporazioni la co
struzione l\'lussolinÌana ci appare. in tutta la sua armoniosa· grandez-.
za. Il principio corporativo, integralmente attuato, viene cosÌ, a iden
tificarsi con ] 'unità politica e .Inorale dello Stato e ad assicurare~
nella sintesi di ogni attività della vita nazionale, la fusione delle forze produttive~ dell'elemento etico con l'elemento eCOllOlllico e politico.
Y A questo profondo rinnovamento della più intima .struttura dello Stato è indispensabile che. corrisponda, in ogni campo dello,
ordin~nllentogiurjdico, un irÌIillòvanlento le~slativo, in cui pal
piti il nuovo spirito vivificatore.
In più calnpi del diritto esso è un fatto compiuto; e senZa tre··
gua il fascislllo, nell'ansioso suo anelito verso l'avvenire, si accin
ge ora a raggiungere altre mete. E' di ieri il programllla tracciato dàna parola Augusta del Re per conlpletare, entro ìl 1940~ la l'in
novazione dei Codici. Il bìmillenario di Augusto coinciderà perciò·
con il perfezionamento di quel Corpus jllris fascista,. che avrà nel Inondo risonanza e pr,opuhione non inferiori a quelle dc1Corpus juris romano.
Mentre con fervore. di eIllt:~siasnlo e di (ede si' sta elaborando; \ l'immane opera, a' cui ha preso parte tanto importante il nostro' Presidel1te, mi propongo di accennare ai problemi più significativi~. . che con la forrnazione dei nuovi codici hanno riferimento. Alcuni
anzi di tale natura da consigliarne la soluzione anticipata, in attesa della codificazione definitiva, -necessarimnente lunga e faticosa. Il Regime fascista ha dato già numerosi cospicui esempi di questo me~
todo. Vi si rivela lo stile del Capo, che le più ardite innovazioni l'i.·
voluzionarie realizza con tempestiva ma inesorabile gradualità pro-
gressiva.
I. - Codice Civile L. Disciplina del diri·uo màtrimoniale.
Modellato su quello N',apoleonico del 1804, il nostro Codice
Civìle del 1865 ha ormai una età rispettabile e più non rispo'nde allé esigenze dei telnpi nuovi. Le grandi trasformazioni sòciali eco
I PROBLE~Vn_PIU' URGENTI DEI,LA RIFORMA F,\SCISTA DEi CODICI 3
. l10miche e politiche, verificatesi col procedere del teuipo, specie dopo la guerra mondiale, reudono anr!cronistici lnolti degli istituti fonda", luentali in esso disciplinati~ mentre altri, già trionfahnente afferma
tisi, non vi' trovano cenno o hanno un regolamento del tutto ina
deguato.
Preminente 'è la riforma del diritto ulatrimoniale.Non solo per l'indole dell'istituto, che attiene alla costituzione e aH' ordine deÌle famiglie, Ula anche per 'la situazione determinatasi nel nostro, dirittq. con il Concordato e il conseguente riconoscimellto
del
matril~onio religioso.
Già nel discorso inaugurale da me pronunciato in questa solen
ne Assemblea nel 1931, ebbi a prospettare alcuni aspetti che assume l'incontro del diritto civi] e italiano e del diritto canonico nella ma
teriamatrimoniale. Occupandomi specialnlente delle cause di scio
glimento del lilatriIllonio, accennai allora come la Chiesa abbia~sa
jHltO sapientemente contemperare, nella secolare elaborazione del suo diritto, la rigida intransigenza circa la indissoluhilità de] vincolo Con una larga disciplina degli ilupe-dimenti, delle nullità, delle di
spense e con una eflicace tutela della 1ibertà del consenso. Auguravo perciò che la disciplina delI'istituto del l11atrilnonio civile fosse, per quanto possibile, riavvicinata e coordinata con quella del diritto ca
l)onico, anche per evitare le discordanze e le disannonie derivanti dalla coesistenza nello Stato di due sistemi, divergenti e contrastanti in alcuni p~nti essenziali. Non intendevo e non intendo con ciò di- sconoscere la profonda diversità, .nel contenuto e nel fondamento, dei due matri~oni. Ma lainsopprim;ihile diversità non illlpedisceche .nel regime del matrim.onio civile possano essere accolti taluni dei principii dal diritto canonico, affermati nella esauriente e ~icura or
ganicità del suo sistema e nella eccellenza tecnica delle sue norme.
Il punto ove 111aggiormente è da auspicare la uniformità è quel
lo relativo alle invalidità matrixlloniaH. La sagace disCiplina delle nullità (impediment!tlndirimens ob defectunL COl",sensus, ovvero ob defectum forl'nae) ha consentito alla Chiesa di nlantenereincollcllssO il principio della unità e indissolubilità del vincolo matrimoniale, e di rendere ciò non ostante possihile lo scioglimento di quelle si.·
tuazioni in cui la permanenza del vincolo sarebbe in contrasto con le .più imperiose esigenze etiche e' con le finalità essenziali del .mab trimonio.
Va posto in riliévo, a questo proposito, una perspicua carat
teristica del diritto canonico. Non solo nel caso di consenso mancan
te, .ma anche nel caso di semplice vizio del :onsenso o di Ì1npedi
lliento dirimente o di non legittima celebrazione~ la causa di nullità
'SU~VIO LOrçCHI
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, ilnpedisce- senz ',altro il prodursi del viIicolo matrill1oniale. .E finchè Ilon sia. rin10ss3, il Ìnatrinl0nio non esiste, nè conle cO~ltratto nè co
me sacramento. Laddove nel nostro diritto civile, eccettuati i casi di inesistenza vera e propria del matrilllonio, le cause di nullità si devono proporre entro termini preclusivi. decorsi i quali esse SOIlO
sanate per sempre. Più flessibile e Jnen rigido, il diritto canonico attenua ogli effetti della indissolubilità con
r
evitare, per decorso di tpmpo o per silenzio, sanatorie inconlpatibili con la ùatura del Vln~colo matrimoniale.
Merita del pari di essere .presa in esalne l'opportunità di allI
rnettere nel matrimonio di rito civile l' annullalnento per {( nlancata consumazione )), in armonia con l'istituto canonico della dispensa del(( rato ma non consumato )). Non discutibili nli selnbrauo i van-
-<
taggi -di questo istituto in confronto dio quello dell'ordinario annulla
lnento per impotenza, che si vorrebbe perfino estendere alla impo
lcntia genera-ndi~ Estensione inoppo~:tuna,_ per le difficoltà di accer
tamento e per gli inconvenienti gravi e molteplici, di ordine. pre
- . \Oàlentelnente morale, cui darebbe luogo.
2. - Filiazione, ,. Ricerca della paternità.
N011 meno importante e non meno urgente della riforrna atti
lwnte al matrimonio è o quella che si riferisce alla filiazione~ per la concezione pubhlicistica che la farniglia assume nel diritto fascista.
L'attenzione converge prècipU3lnente sulla filiazione illegittima.
Opposte e nOll facihnente conciliabili esigenze. qui osono in con
trHsto.Da un lato la preoccupazione di non ferire la santità del vin
colo coniugale e di non scuotere ]a integrità e solidità dell~organisnlo
famigliare; dan'altro.la indiscutibile opportunità di ,apprestare tutti
i
possibili congegni legislativi atti adiIninuire la massa dei figli di ignoti, che danno così doloroso contributo alle malattÌe e alla mor~talità infantile~" alla disoccupazione involontaria, alla dissolutezza, alla delinquenza precoce.
A me senmra che nella delicata materia la via
da
seguire sia~egnata -chiaramente dalla impellente necessità di lnettere la legge ci
vile in consonanza con le provvide~l11ze già attuate dal Regime per la Iirotezione e assistenza dell'infanzia. Il problema dell 'in:f.anzia- è per il fascismo il fulcro di un progrmllma più alnpio e più alto, che si riassume nel iniglioran~ento fisico e morale della razza.
_ La riforma dovr-à pertanto. essere ilnperniata su Lma più larga possibilità di ricerca dei figli naturali :da estendersi, entro certi li
I PROBLE~1 PIU' -URGENTI DELLA RIFORMA FASCISTA DM CODICI 5
111iti e con le dovutecautele~ ai figli incestuosi e adulterini. Opportu~
ne precauzioni dovrebhero porsi per escludere insidie e ricatti da parte di donne che non abhiano t~l1uto condotta riservata~ e Ìl~ ogni caso sarà prudente la introduzione di' un rgiudizio di delibazione~
in Camera di Consig1io~ .circa la giustificazione della dOlllallda. Il progetto del Codice civile già elaborato si
è
postò su questa via. Era"questa una riforma già nlatura; e solo la precedenza data alla attua
, :lione~ nello stesso calnpo~ delle questi()nisociali~ ne ha ritardato
p avvento. '
3. - Accertamento della nw;ternitii.
Dovrà essere agevolato anche 1'accertamento giuridico della nla~
tel'nità. .
}1'> ben' possihile stabilire~ per ogni donna che ha, partorito~
l' obl;>ligo di riconoscere il figlio nato da lei~ eccettuati rari casi, pa
tologici o criminali.
La trasformazione di spirito~ nel campo delI~ educazione e del
r
aS8istenza~ spiega la trasformazione- deII~istituto giuridico. Poichè ora prevale l~interesse collettivo su quello, individuale, al vecchio sistema della ruota e al sistema vigente~ che amnlette 'i cosidetti fi.gli d'ignoti,' verrà a sostituirsi quello della assistenza legale. Il do
,vere giuridico della madre di riconoscere la prole (non rnanca nella legislazione straniera qualche esempio in questo senso) si aTllloniz
zerà in tal modo con le rrlÌrahili provvidenze attuate dal Regiute per
]:1 tutela sociale della llì,aternità e delPinfanzia.
4r. - Piccola adozione.
Il problenla si riconueUe con la rìforma dell' adozione:, istituto che oggi è di scarsissllna applicazione, per le liulitazioni cui è sotto
posto e per la procedura, costosa che l'accolllpagna.
Di qui la necessità 'di porre accanto alla adoz~one la piccola ado~ione. Essa si propone di dare effetti giuridici (il nome di
fa
miglia e la patria potestà) ai hautbiniche son~ in cura o al1evéimento p-resso terzi. Elevato a dignità giuridica e disciplinato con poche formalità, l'istituto, che praticalllente è già in atto~ specie nel ceto rurale, potrà dare benefici frutti.
Questa Suprmna Corte, adunata in Assemblea, ebhe già a for;, ululare, su mia richiesta, una proposta in tal senso. Oggi, aneOI" più Rolennemellte, qui la rInnovo.
--"
SILVIO LONGHI
6
5. - Altre. riforme.
Non queste soltanto sono, naturalmelite, le innovazioni che al Codice ,civile dovranno essere apportate. Ho accennato all~ più ur
genti: IDa anche il diritto. ereditari,o, i diritti reali (noli esclusa la riforma catastale), il diritto delle obbligazio.ni, la disciplina delle prescrizioni, attendono riforme che facciano coincidere
it
diritto pìJsitivo con le nuove concezioni ecol1onliche e politiche.Sembra, ad esempio. che in materia di contratti n011 possa es~
sere conservata la illimitata Jibertà, dal codice vigente riconosciuta alle parti, nella cOJnposizione dei contr3stanti interessi individuali.
Non v'è rapporto contrattuale che non abhia riflessi più o ìneno dim retti col pubblico interesse, e del quale pertanto il potere statualc possa conlpletamente d~sinteressar~i. Già nella legislazione attuale non nlancano forme di ingerenza, dclla legge o del giudice, nella sti
pulazione ed esecuzione dei contratti. Ma ora si impone un sistema più organico di linlÌtazioni e controlli, che salvaguardi l'interesse collettivo col sottoporre ad un regilne di libertà vigilata e di un più intenso direuivismo la formazione dei "contratti, la capacità di ohllli
garsi, il contenuto delle· clausole.
Nla in molti altri punti il nuovo sistelna dovrà reagire sul vec
chio; o con accorta restrizione dei principii vigenti,
°
cnn. la nega~ziol1e dei principii ora accolti, o col riconoscinlento dei principii che scaturiscono dal nuovo ordinamento.
IL - Codice di Commercio
6. Penetrazione del diritto corporativo nel diritto commerciale.
Fra i codici da rinnovars-; quello di conllnercio ha già subito·il m.aggior nUInero di riforme parziali. E ne è evidente la ragione. Il diritto commerciale rifugge da ogni cristallizzazione doglnatica. La rapidità e intensità febbrile con cui si svolge~ la vita del commercio fa sorgere Fìempre nuove fornle e. nuovi .atteggiamenti nei rapporti lnercantili, che ~'ichiedono perciò ordinamenti giuridici in pereJ.1ne evoluzione, ,cui l'uso consacra. La società, Ìe hanche, il fallill1ento, le canlbiali, vale a dire ì principali istituti di diritto comnu'rciale, hanno avuto di recente, nella loro disciplina, modifiche più o 111e110
!lrofonde sotto l'irnpellellte bisogno di adeguare la norma al] a realtà -economiCa.
I PROBLEMI PIU' UR(,.ENTI DELLA RIFORMA FAScIsTA DEI conid 7
Ciò nonostante la formazione di un nuovo codice non 311pare nleno imperiosa. Non solo per il coordinamento e la integrazione delle leggi 8peciali~ l11a per la ilnprorogabile necessità di porre la J~gge mercantile aH' unisono con
r
ordinamento corporativo: vale a dire con la rivoluzione.Così il diritto cOlllluerciale codificato si linlita a regolare i rap
porti individuali o aziendali e ignora i rapporti collettivi, di gruppi e di categoria, che vanno assumendo importanza sempre l11aggiore ed assorbente. Ed è stato efficacemente detto che siam6 in presenza di un diritto codificato cc fuori fase » rislletto ai rapporti che ep.so è chianlato a disciplina:t:e. Si è formato quasi un iato fra il nuovo a~
spetto politico sociale e il codice ~ il rinnovamento si impone.
Molto si è discusso sul] ~_ opportunità di invertire
r
attuale ge·, rarchia degli usi comlnerciali localie
generali; e sopratuUo sulla opportunità di stabilire una prevalenza (se nOl1 una vera e propria sostituzione) dei contratti-tipo. Ritengo che questi, opportunaInente controllati dalle or~anizzaziorri sindacali, siano destinati a còstituire la sorgente più viva e più fresca delle consuetudini conlmerciali.7. _.- Società anonime.
Il problenla delle s·ocietà allonune attende tuttora una soluziohe completa e definitiva.
Gli abusi Cl~i hanno dato luogo alcune degenerazioni delle so
<cietà anonime (società apparenti, fittizie, a catena) hal1.l10 consi
glialo e suggerito le innovazioni più audaci. Ma per risolvere le dif·
ficoltà non credo sia necessario giungere alla burocratizzazione ed al conseguente pericolo di congelamento delle società a110ninle. Baste
rà instaurare un sistema di efficaci mezzi di pubblicità, di eontrollo della gestione sociale e di vera responsahilità dei dirigenLi~ sicchè l ~iniziativa individuale sia contenlperata con la tutela della pubhlica economica, eliminate alcune forme di ,attività societaria, che costitui
scono un vero feudalismo finanziario e industriale.
Sarà inoltre necessario dare una particolare ed adeguata discipli-
Ila ad alcuni istituti che non hanno ancora ricevuto un espresso ri~
'conoscimento legìslatiyo e sono perciò costretti ad assumere, non senza disagio, la forma delle società anonime. l cartellì, i consorzi, le associazioni, le società _ famigliari e. quelle costituite da u.n solo fOocio, dovranno prendere posIZIoni proprie. In ogni easo il -l'ieonoscimento di t'utti questi enti non potrà essere soltanto fonnale (ciò che parve una grande conquista del sistema liberale). E sarà forse -opportuno affidarlo ad orga.ni coporativi anzichè giurisdizion3li.
SILVIO :LnN(~HI
8. -lntegrazioni.
Questi ed altri prohleroi diInostrano che qui· si tratta di inno
vare più che di riforInare; e talvolta di ricostruire anzi dalle fonda.·
~uenta, per adeguare ] a legislazione alla vita sociale e politica attua
le. Opera quanto mai ardua, che il progetto compilato or s6no dieci;
anITi non poteva affrontare.
, I principii del ~orporativismo non si eranoanCOl'a affermati:' ora il loro sviluppo porta ana elaborazione di nuovi istituti.
,. Altri istituti, che formarono per lungo tempo rnateria' di legi..
E11azione speciale~ quali quelli sui diritti di autore, sulle privative in
dustriali e 'suI m.archi di fabbrica, già riveduti,potralll1o essere 1n-·
quadrati in un'armonica e-sistematica' strnttnra d'insierne.
III. - Codice di procedura civile
9.- Coordinazione con la rifornw dell' ordinanw1tto giudiziario.,
Venendo alla riforma della procedura civile non può n011 rile
va-rsi che la improrogahile urgenza è accompagnata da non lievi dif
ficoltà messe .in intima cOllnessione con la riforma dell'ordinamento giudiziario. Problenlache però - è bene dirlo subito , - non è af-, fatto legato ad un aggravio finanziario, come comunernente si ritie
1lf'. Intanto ini è gradito' segnalare un provvedimento altamente si;.
gnificativo, attuato per iniziativa del Guardasigilli. Alludo al decre
to che permette di -applicare il~ sopral1nume~o, alla Corte Suprema,.
i magistrati promossi al terzo grado, con destinazione agli studi le
f!;~slativi. Vedo anzi in questo provvedinlento il primo passo verso una riforma più vasta, che darà alla Corte di Cassazione l'il1dispen~
sabile autonomia tecnica e la possibilità di selezione rigorosa. dei Buoi cOlnponenti, da teulpo reclamata e non mai cOlllpletamente at
tuata.
Come ho altra volta accennato, la rifol'Il1a consisterebbe nel creare un determinato numero di consiglierr _con trattamento rispon
dente ai magis.tratidi terzo grado (capi di corte); le magginri spese dovrebbero essere conlpensate col sostituir.ei consiglieri meno
an
ziani con egual numero di consiglieri .aggiunti (di quinto grado o consiglieri di appellc:i ed equiparati). Questa modificaziùue pennette
'I PROBLEMI PIU' URGENTI Ji)ELLA RIFORMA FASf:ISTA HEICODlCI 91'
l'f~hhe di corrispondere in 1110do più adeguato alle legittime esigenze dei magistrati più anziani, e di destinare nel tempo stesso al Supre
lno Collegio magistrati distinti e capaci, e in età ancor giovane.
Analoga ripartizione dovrebbe praticarsi nella magistratura di appello: prinli consiglieri equiparati (parificati ai consiglieri di cas-·
eazione), consiglieri,. e consiglieri aggiunti (da reclutarsi fra i lna~·
gistrati più distil1ti~ di grado Eesto).
La riforlua cOl1ferire.bbe all' ordinanlento giudiziario quella fles
sibilità e quella specializzazione che sono.i presupposti indispensa-.
hili di un ordinamento rispondente alle esigenze dell' altissinia fun
Zlone.
Il nostro Ministro si è· posto indirettalnente su questa via quel giorno che provvide alla applicazione di un determinato numero di consiglieri di appello alla Corte di Cassazione edi giudici di tribu-c naIe alle Corti. di Appello.
lO. Direttive della riforma.
Ìl 1110mento per la riforuU\ del codice di procedura CIVIle è par·
ticolarmente propizio: per il valore del Guardasigilli che ha 1'arduo.
incarico di prepararla, e per lo sviluppo che gli studi di diritto .pro-, cessuale hanno avuto negli ultimi tempi in Italia.
Non mi· indugio a ricordHre tutte le gravi ql~estioni ch~ alla l'i·.
f orma del rito civile si ricollegano: mi lirnito ad alcune brevissime·
considerazioni, di indole generale.
La prima noti può dar luogo a discrepanze di opinioni, in quan
to risponde a un bisogno universale e profondo, e all'alto reiterato, Inouito del Duce: di conseguire semplificazione, speditezza e rapi--.
dità di rito. Si arriverà alla radicale rifOrllla con la creazione di nuo-·
vi congegni processuali, di altri sistemi fiscali; di 11letodi di inchie
sta diversi da quelli attuali, rotte le resistenze offerte dal pigro mi·.
soneisluo dei pratici e dalla inerzia delle abitùdil1i, nonchè da una sorpasata mentalità curialesca.
Penso che la invocata semplificazione possa essere grandemente' agevolata con la introduzione di quell'arbitrato giudiziario cui ebhi:
occasione di ricordare nell'ultimo IDio d'iscorso inaugurale. Sono
convinto della sua grande utilità pratica, specie se la facoltà di adire, Fenza aggravi, il giudice ordinario come arbitro, si trasformasse in ohbligo, relativamente a materie che più hanno bisogno di decisioni pronte~, in esse comprese le controversie relative agli )l1fortuni del lavoro.
lO SILVIO l.()NGHI
Nè SO rinunciare al proposito di insistere su un'altra riforma, vure da me propugnata nello stesso discorso: il conferimento cioè alla Suprema Corte di potestà normative nei limiti della interpre
tazione delle disposizioni di legge più controverse, fertili di dubbi . nella loro applicazione. .
11. - Concezione pubblicistica del processo ·civile.
Altra fondaulcntale esigenza, cui dovrà essere ispirata la rif~r
:tna, è la concezione pubblicistica del processo civile e del suo scopo.
Il profondo lllutamento ideologico, che il fascismo ha cletermi
:nato anche in questo CaInpo, si riflette nclPindirizzo del processo.
Il quale non può più concepirsi a servizio esclusivo dell'attività pri
'vata, nè consistere in una lotta,no~ senlpre composta e corretta, cui il giudice debba assistere spettatorè passivo ed inerte. L'interesse ..al mantenimento dell'ordine generale, l'interesse aH~ attuazione del diritto obbiettivo, l'interesse alla conlposizione delle liti, sono in
-teressi eIllinenteulente pubblici e F.tatuali, che non debbono essere :lasciati alla disponibilità dei privati. Que8ta posizione dottrinale non è di oggi; ma l'inconcepibile assurdo della neutralità e paEsività del giudice, in confronto dei fini che il processo civilè si propone ,di raggiungere, continua tuttora.
Al giudice dovranno essere riconosciuti poteri e mezzi fli in
:;tervento di prova e di controllo sul comportamento dei litiganti, a :garanzia della sollecitudine e buona fede processuale~
Così rinnovato nel suo fondamento e nella sua struttura, il :processo civile potrà finabnente assumere l'appellativo di « fascista )).
_Nè aggiungo altro. ,Questo ideale sarà appieno raggiunto daì Pro
-getto di imminente pubblicazione, che avrà a suo fondamento (se·
condo le recenti COlllunicazioni fatte al Congresso di Napoli), il tri
ouomio della semplificazione, dellà llloralizzazione e di un sano reali
·smo nel processo civile.
IV. - Codici della navigazione ed altri codici 12. _. Titolo di, codice della navigazione.
Fra i codici di cui urge la innovazione non può essere trascurato :H codice marittimo. Quello attuale è del 1887; e un -cinquantennio non può essere trascorso invano per il progresso tecnico della navi
::gazione e per la disciplina dei rapporti,giuridici che vi si riferiscono..
I PROBLEMI PIU' URGENTI DELLA RIFORMA FASCISTA DEI coniCI 11
La stessa denominazione, inesatta ed angusta, di codice della 1narina nlercantile, più non risponde alla 11laggior struttura· che il nuovo codice dovrà aSSUDlere. Onde il nostro illustre Presidente au~
spicava il titolo di Codice della. N avig,azione: indubbiamente più :appropriato di quello odierno e di più anlpio respiro.
Non sembra il1Jatti in alcun nl0do giustificata la esclusione (dal progetto tuttora conservata) delle norme che regolano la navigazione lacuale e fluviale~ la quale Cf)sÌ promettente sviluppo ha avuto ne
gli ultimi anni in Italia. La legge del mare dovrà necessm-jamente
·{'stendersi, con' opportun(i adattamenti, al trasporti e traffici dei tÌumi, dei laghi e dei canali.
13. - Contenuto.
Pie~a adesione merita, per il contenuto, la fusione e Passorbi
mento in un sol testo di tutte le noi-me sul traffico marittimo e sulla navigazione, comprese quelle ,finora contenute nel codicf' di com
lnercio. La saldezza COEÌ raggiunta potrà essere opportunamente r,af..
forzata conIa eliminazione di ing01nbral1ti disposizioni, d'indole :prettalnente regolamentare.
Un' attenta revisione dovrà essere cOlnpiuta nella parte riser
vata alle disposizioni penali; e una netta e sicura distinzione da at
tuarsi fra le infrazioni penali e quelle a carattere semplicemente di~
f'ciplinare, la cui repressione è spesso più pronta ed eflicace deUa re
pressione penale.
Con questi ritocchi sj~tematici e strutturali, il futuro Codice
·della Navigazione elabor,ato dal fascismo, potrà essere veralnente di esempio anche all'estero, come già fu degli statuti e delle leggi' delle nostre gloriose repubbliche nlarinare.
14. - Altri codici.
Con alacre attività si -sta cOl1temporaneanlente ultimando la pre
parazione dei nuovi codici milit~ri. Inspirati alla legislazione pe
nale comune e alla esperienza del conf1itto mondiale~ essi adegue
ranno la legge penale militare alle esigenze della disciplina di tutte le gloriose nostre forze armate~ .~ alle inesorabili necessità della guerra.
Ma anche quando tutti i codici attuali saranno rinnovati, nellà forma e nello spirito, la grandiosa opera della codificazione fascista non potrà dirsi compiuta. I codici p ellali, che aprirono la serie delle
12
rinnovazioni, già segnano a lnargÌne aggiunte novelle. Recentissi.
Ina quella volhta dal nostro lVIinistro, tendente a preparare, con illu
Juinata saggezza, i mezzi più adatti per combattere la df'liuquenza ruinorile.
Nella inaugurazione del· priulo congresso giuridico italiano ìl Duce, rilevando che è perenne il formarsi e trasformarsi del diritto, cosi eOlne è perenne il deflnire deUa vita, cui intilnamente aderisce, giustamenté accennava alla possibile. e]abol'azione di un codice aereo e di un c'Gdice rurale .
.V. Codice del Lavoro
] 5. - Effetti dell' ordin.f1mento corporativo.
"
' ...
Pensò però che con la completa attuazione del Regime corpora~·
tivo si imponga, ancor prima, la formazione di altro codice: il Co···
dice del Lavoro.
E' invero superfluo ricordare la profonda trasfol'lnaziol1e che ha subito l'atteggialnento dello Stato relativ,alnente alle organizza.
zioni sindacali e ai feilOlneni economici, in contrasto del regil11e li··
herale. Lo Stato agnostico, che considerava tutta la questione sinda
cnle come un semplice problema di polizia, è tramontato per sempre.
~ Il Regime fascista ha trasformato i Eindacati, originarialnente con
frapposti allo Stato, in vere· istituzioni statali: strumenti di solida
rietà nazionale, ,anzichè di lotta dissolvitrice.
Al di sopra stanno gli organi corporativi, che necessarialnente influiscono sulla struttura politica della nazione. Ed è inuninellté' il nuovo ordiname:pto del potere legislativo:. coronamento e fastigio
dello Stafo fascista. _. "
Si chiede da più parti quale posto esso prenderà nel sistema costituzionale; e quale ne sarà la fisionomia.
Sarebbe per altro sterile e inopportuna ogni esercitazione profeti
ea~ dal momento che la soluzione del problenla è àffidata al genio infal
lihile del Duce.
Sia che all~ odierna Camera dei deputati si sostituisca il Consi
glio delle Corporazioni, sia che si sostituiscano più Consìgli corpora
tivi .con funzioni constlltive e di controllo (sempre sotto la presiélen
za del Capo del governo) o il nuovoorgallo legislativo sia '-~ostituito
dall'insienle delle corporazioni, fornito di speciali norme per il pra
ticofunzionamento, o sia diverso il disegno della rìforma~ una cosa è hen certa: che il sisteIna parlmnentare, nelle forule e nella sostan..;
I PROBLEMI puj' URGENTI DELLA RIFORMA FASC1S1A uJ!:I L:ODlCl 13
:za, . è tranlontato per smupre, come quello chepresuppOlle --- secon
do le scultorie parole del Duce - . un mondo demolito. E mentre il sÌstema parlamentare nel mondo civile agonizza~ è hel1f' non dimen., ticare che è nlerito del fascislllO avergli dato il colpo m01"tale~ avere iniziato un nuovo ciclo storico nella evoluzione dello Stato/
l6. - Nuove tendenze nella. professione forense.
Delle ripercussioni del reginle 'corporativo ~u ogni aspetto del
la vita nazionale. mi si conceda ricordare. alcune che ~nte:l.'essano
l'amministrazione della giustizia.
La prilna attien:e alla professione forense. l sindacati non prov- . 'vedono soltanto a comporre con prontezza e ?on illuwiuaLa equità
un gran nUlnero di controversie individuali, attinenti ai rapporti d'i lavoro, cosÌ inserendosi~ con imÌ)eto rivoluzionario, nel campo dell'attività giurisdizionale. Essi si orientano; in lllOclo sempre più decisivo ed efficace, anche verso l'assistenz.a legale dei proprl com
ponenti (datori di lavoro, lavoratori, professionisti): e con la" consu
lenza e con un patrocinio, vero e proprio nelle vertenze giudiziarie -relative ai compiti sindacali. Inoltre, per iniziativa fa8cista, è sorto un provvido istituto parastatale di assistenza legale' dei lav()ratori nella ampia luateria della infortunistica, e in genere delle assicura"·'
ziol1i sociali. .
. Vedo, in questi nuovi atteggialuenti~ che 1'assistenza e con
~n]enza legale ha assunto i sintomi di una trasfigurazione, ac
"centuata dal fatto che anche le banche e le grandi aziende industria
li e conlmerciali istituiscono uffici legali stabili e specializzati: c' mi 'sembra che si veng,a cosÌ manifestando, sempre più nettamente~
quella fisionomia di funzione pubblica che è insita nei com.piti cleJ di
fensore. In altrì tenllini appare evidente la tendenza della professione IOTense a spogliarsi, di mano in mano, del suo tradizionale Ctu'aUere ,·di pròfessione privata, per assun1.ere il carattere sempre più spiccato di organo pubblico, per una aperta collaborazione con le funzioni
·della giustizia, richieste dalla sua stessa ragione di essere.
Orìentamellto codesto che $i può facilmente scorgere :luche in altre professioni già dette liberali: quale è quella dei medici, degli :ingegneri, dei ragionieri, e via dicendo. Taluno vede in tale teudenza un Péricolo di regresso. Non condivido siffatti tilllori, che somigliano alle nostalgiche simpatie per i vetturilli, mentre trìonf.a l"'autolIlobile e l'areoplano. E'
la
stessa inlpellente forza traSfOi'lllatrice che convertirà, COlne già altra volta rilevai, gli aÌlll11inistratori giudiziari e i
,SILVIO LONGHl
sindaci delle società comluerciali; in funzionari pubblici, da E-eiegliersi in determinate categorie di esperti, e darà adeguata soluzione aU~an..
noso prohlelna del patrocinio dei poveri, dal regime liherale affrDl1N taro più volte e non mai risolto in modo soddisfacente.
1. 7. - Potere disciplinare delle associazioni sinda~ali e del partito.
Un altro a~petto dell'ordinamento corporativo lnerita speciale attenzione, quale manifestazione caratteristica della funzione etica del sindacalismo fascista: il potere disciplinare delle associazioni 9inE dacali e . del partito. '
Miè accaduto di leggere in più di uno studio di diritto compa
rato parole di dogio pel' la, istituzione e il funzionanlento dei cosÌ df'ttl « tribunali dell' onore )) n,~ll'ordinalnento germanico del lavoro.
Qùesti tribunali sono destinati, ad~rr~gare sanzioni di indole discipli
nare .per le violazioni e le' trasgresEioni di quegli obblighi che, non saIiciti
in
norme di diritto, scatl!riscono dalle finalità stesse del gruppo e dell'azienda alla quale il singolo aljpal~tiene. Non sÌ è per altl~o:
tenuto, presente che il Regime fascista assai prima ,~veva nett~Hnente consacrato questo po.tere nella Carta del Lavoro, e attuato negli sta
tuti delle' associazio~i sindacali, e nello stesso regolameIito del par
tito. 'Esso permette di controllare ogni esplicazione dell'attività di la
voro e quella di chiappartiene al partito; e altresÌ di reprimere, COlI sanzioni non meno efficaci di quelle penali, le manifestazioni che sii dsolvono in un attentato a quei principii di solidarietà che sono pre
supposti e fondamento della pace sociale e di ogni progresso econm~li·
'co e politico~ Il potere disciplinar~. corpo~,ativo, in relazione ai suoi ulterieri ,possibili sviluppi, mi senlbra di grande iInpm·tanza ne! ri
flessi dell'amministrazione della giustizia civile e penale, per il vali
dissimo contributo che esso può portare alla composizione delle liti e alla prevenzione della delinquenza. ' '
Mi sia consentito sottolineare" a questo proposito, le confortanti cOI;lclusioni della recente Relazione del Guardasigilli snU? andamento della criminalità nei reati contro l'ordine del lavoro. La relazione ha giustamente avuto larga risonanza perchè ha messo in luce, con la eloquenza delle, cifre, la s,comparsa quasi completa dì quélle forme dì attentati alla disciplina del lavoro che sono più pericolose per lo sviN hlPPO della produzione. La coincidenza di questi benefici effetti con l'imperversare della crisr economica mondiale, costituisce il collaudo·
più sicuro del nuovo ordin~mento:,
I
l
l
lo
I PROBLEMI PIU' URGENTI DELLA RIFORMA FASCISTA DEI CODICÌ 15
18. - Sistema del 'codice del lavoro.
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Ora che
H.
regilne corporativo con la istituzione dellB corportt~zioni haTaggiunto la sua fase conclusiva, la riunione e coordinazione sistematica delle leggi che ad esso si riferiscono in un Codice fascista.
dc] lavoro, costituirà il coronamento dell'opera grandiosa.
Il Codice fascista del-lavoro avrà, COlue il Codice napoleol1ico;
le sue preleggi. E saranno le dichiarazioni della Carta del Lovoro;
giustamente definite documento fondalnentale della Rivoluzione fa
scista, per la lnirabile sintesi con cui riassume e scolpisce i canoni
~lel novus ordo.
Dovrà poi comprendere .tutta la legi~lazioIie più direttaln~nte' attinente all'ordinamento corporativo, comela disciplina dei rapporti collettivi, la organizzazione sindacale corporativa e la magistr~ùllra dellavoro,non escluso il :rego]mnento processuale delle controversie,:
individuali e collettive, del lavoro.
Seguiranno le norme che concernono la~disciplina della domanda: "
ed offerta di làvòro (con riferimento al collocanlento della Iuano cl'0-, ,I;era) , alla emigrazione interna. èd esterna, nonchè le importantissi
me provvidenze attuate dal Regillle in tema di protezione, si~urezz~:
e jgiene del lavoro, che hanno dato allo Stato fasçista un posto
dl
avanguardia fra tutti gli Stati europei, in questa lllateria. Alludo alle, leggi sull'orario di lavoro, sul riposo settimanale festivo, sulla igiene, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, sul lavoro delle' don·, ne e dei fanciulli? e sulle varie fornl,e di assicurazioni sociali, relative agli infortuni e alle malattie professionali: invalidità, vecchiaia, di·, soccupazione involontaria, tubercolosi.
Il Codice si chiuderà col regolamento delle importantissime i,§ti., tuzioni dirette a conseguire l'elevamento 1110rale, intellpttuale:_,e pro-o fcssionale dei lavoratori: marchio di nobiltà del sÌndacalislllo fascista"
nell' ordinamento dello Stato corporativo.
19..- Il Codice Mllssolini.
La schematica enunciazione delle materie che troveranno disci·, plina unitaria e coordinata nèl codice del lavoro, è sufficiente a dimo-, 5trarne il valore e il significçtto. N011 senza ragione esso potrebbe e, d.ovrebbe fregiarsi del nome del Duce, dal quale ogni parte della nuo
va legislazione italiana del "lavoro ricev~tte l'impronta: personale e inconfondibile.
>-;_.
SILVIO LONGHI
16
Come il Digesto per la civiltà l'OU1ana e cOlne il Codice napoleo
nico per la civiltà del secolo scorso, il Codice del Lavoro, fregiato del nome che è segnacolo dell~ltalia nuova, riassunlerà l'espressione . più alta e significativa della civiltà fascista. Si pensi. Nel]' antichità illavoro è prevalente opera dello E.chiavo che nòn ·è giuridieanwl1te llcrsona ma cosa; nella concezione del liberalismo giuridico puro . il lavoro è un bene eco:nOlniço non diverso dagli altri bel1i;neHa con
tcezione fascista, òltre eal disopra di ciò, è manifes!aziolie della per
,sonalitàumana e attuàzione di 1111. principio etico e civile. La sua di
sciplina' non'può trovare posto adeguato se non nella formazione di Un codice a sè: il Codice MU8solini, per la realizzazione di' quella
«'più alta giustizia sociale )) che è stata lnirabilnlente sintetizzata nel recente storico discorso aglì operai di Milallo.
Nell'accingersi a riprender~, con illlIÌlutato spirito di abl1egazio~
ne, l'indefesso lavoro, la J\'Iagistr,atura italiana coglie l ~ ocmisione di ,t:qtiest;~t solennecerimoriia inauguÌ<>ale per rjnllovare l~ espre~si()l1e del fe;vido entusiasmo con cui essah~ partecipato e partecipa alI'esul.
tanza della NazÌone, per il recente fausto evento che ha allietato la Heggia .
. Con questi sentimenti di devozione e di omaggio, rivòlta la men
te revèrente alla persona Augusta del'Re, Vi chiedo, sig. Presidente,
~1;he nel Suo nome v·ogliate dichiarare aperto il nuovo anno giudizia
~ .:l"Ìo: XIII dell'Era fascista.