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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile SENTENZA

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N. R.G. 2319/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Marisa Gisella Nardo Presidente

dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere

dr. Francesca Mammone Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2319/2017 promossa in grado d’appello DA

NICOLA LIZZADRO (C.F. LZZNCL61A26A615O), elettivamente domiciliato in Monza, via Parravicini n. 2, presso lo studio dell’avv. ANGELO PAGLIARELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv.

APPELLANTE CONTRO

IMPRESA DALLA VALLE GIAN PIETRO (C.F. 02322840121), elettivamente domiciliata in VIA GARIBALDI, 19, 21047, SARONNO presso lo studio dell’avv.

MONICA BANFI, che la rappresenta e difende come da delega in atti

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ANTONIO ADDUCI, elettivamente domiciliato in MILANO, via FREGUGLIA 10, presso lo studio dell’avv. PIERFRANCESCO CIANCIA e rappresentato e difeso come da delega in atti dall’avv. ROCCO VINCENZO GIOVINAZZO

UNIPOLSAI S.P.A. (già LIGURIA SOCIETA’ DI ASSICURAZIONI S.P.A. - C.F.

00818570012), elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PRATI, 12 20145 MILANO presso lo studio dell’avv. BRUNA LEPRE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

CONDOMINIO CINQUE GIORNATE DI MILANO (C.F. 91091420157), elettivamente domiciliato in VIA PODGORA, 11, 20122 MILANO presso lo studio dell’avv. ROBERTA GUIDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATI CARMINE CAPUTO.

APPELLATO CONTUMACE

avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l’azione ex 1669cc)

sulle seguenti conclusioni.

Per NICOLA LIZZADRO:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 315/2017 resa in data 01.02.2017 e pubblicata in data 01.02.2017 in accoglimento della domanda di appello, così giudicare:

1. In via preliminare e pregiudiziale

Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Nicola Lizzadro per le ragioni esposte al punto 1) della trattazione in diritto svolta nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado e nei successivi atti, con ogni

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conseguenza di legge compresa la condanna al pagamento delle spese di lite;

2. In via ulteriormente preliminare

Dichiarare la propria incompetenza a favore degli arbitri indicati nel contratto di appalto con ogni conseguenza di legge, compresa la condanna al pagamento delle spese di lite;

3. In via principale

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, respingere tutte le domande formulate nei confronti del signor Nicola Lizzadro in quanto infondate in fatto e in diritto;

4. In via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità dell’odierno attore , dichiarare la società Liguria Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore obbligata a manlevare e tenere indenne il signor Nicola Lizzadro da ogni pregiudizio dovesse derivare dal suddetto sinistro

5. Con Vittoria di spese e compensi di avvocato di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed oltre iva e cpa”.

Per IMPRESA DALLA VALLE GIAN PIETRO:

“Voglia l’Ecc. ma Corte di Appello di milano rigettare l’appello principale, proposto dal sig. Lizzardo Nicola, avverso la Sentenza n. 315/2017 del tribunale di Monza, in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la Sentenza di primo grado”

Per ANTONIO ADDUCI:

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:

1) confermare la sentenza di primo grado n. 315/2017 del Tribunale di Monza, rigettando tutte le domande avanzate nei confronti dell’Ing. Adduci Antonio.

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2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA del presente grado di giudizio.

Per UNIPOLSAI S.P.A.:

“Voglia la Corte d’Appello adita così giudicare:

RIGETTARE l’appello promosso da Lizzadro Nicola;

CONFERMARE la sentenza n. 315/17 pronunciata dal Tribunale di Monza;

CONDANNARE l’appellante alla rifusione delle spese di lite di giudizio”

Per CONDOMINIO CINQUE GIORNATE DI MILANO:

“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico l’appello proposto da Lizzadro Nicola avverso la sentenza n. 315/2017 del Tribunale di Monza, depositata in data 01.02.2017 Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 786/2017, pubblicata il primo febbraio 2017, decidendo nella causa pendente tra Dalla Valle Gian Pietro (attore), Condominio Cinque Giornate di Milano (convenuto), Lizzadro Nicola, Adduci Antonio, Caputo Carmine (terzi chiamati, il primo quale amministratore dello stabile condominiale ed i secondi in quanto direttori dei lavori,) e Liguria Società di Assicurazioni s.p.a. (compagnia di assicurazioni del Lizzardo, terza chiamata) ha:

a) dichiarato la propria incompetenza in relazione alla domanda di condanna proposta da Dalla Valle Gian Pietro nei confronti del Condominio Cinque Giornate di Milano avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo del

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contratto di appalto in data 11 aprile 2011, in considerazione dell’esistenza di una clausola compromissoria;

b) dichiarato inammissibili per carenza di interesse le domande proposte dalle altre parti correlate all’adempimento del contratto di appalto;

c) condannato il Condominio Cinque Giornate di Milano a pagare a Dalla Valle Gian Pietro, a titolo di corrispettivo delle opere eseguite extra contratto, la euro 16.969,10, oltre interessi di mora nella misura legale dalla data del 22.07.2013 al saldo;

d) condannato Lizzadro Nicola a rifondere al Condominio Cinque Giornate di Milano quanto pagato al Dalla Valle;

e) respinto tutte le altre domande proposte, compresa la domanda di manleva svolta dal Lizzardo nei confronti della compagnia di assicurazioni.

Lizzardo Nicola ha proposto appello contro detta sentenza, deducendo che il tribunale:

1. avrebbe errato nel ritenere l’eccezione di incompetenza fondata solo con riferimento alle domande inerenti l’esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la clausola arbitrale riguarderebbe l’intera prestazione eseguita dall’impresa Dalla Valle, dato che i lavori eseguiti originano tutti dalla stessa fonte contrattuale;

2. nel quantificare l’importo dei lavori extra-contratto in €16.969,10, considerato che i relativi interventi non sarebbero mai stati identificati con precisione;

3. nell’addebitargli i costi delle opere extra-contratto, rimproverandogli di aver intenzionalmente agito come falsus procurator del Condominio. Il tribunale non avrebbe considerato che le opere extra eseguite dall’impresa Dalla Valle erano necessarie ed urgenti; che, in quanto amministratore del

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Condominio, egli aveva l’obbligo di disporne l’esecuzione; che egli ne informò tempestivamente l’assemblea;

4. nell’aver respinto la domanda di manleva nei confronti di Liguria Assicurazioni, per aver ritenuto risolto il contratto originario, non invocabile la polizza successivamente sottoscritta dal nuovo amministratore condominiale –la società Devincente e Lizzardo s.r.l. – e per aver escluso in concreto l’operatività della garanzia.

Il Lizzardo ha perciò domandato, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento delle difese e domande già svolte in primo grado e così, in particolare, il rigetto della domanda proposta dal Condominio nei suoi confronti e, in via subordinata, l’accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti dell’assicuratore.

Nel giudizio si è costituito il Condominio Cinque Giornate, chiedendo il rigetto del gravame.

Anche UNIPOLSAI s.p.a., già Liguria Assicurazioni s.p.a. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, evidenziando, in particolare, che la richiesta risarcitoria risaliva al 2014, mentre la polizza n. 42107112 era stata annullata il 26 aprile 2012 e che la polizza n. 42118685 era stata stipulata da un diverso soggetto giuridico, la s.r.l. Devincente e Lizzardo. Eccepiva, inoltre, che la garanzia copriva le sole perdite “involontariamente cagionate a terzi”.

Anche Dalla Valle Gian Pietro, titolare dell’omonima impresa edile, chiedeva il rigetto dell’appello e così pure Antonio Adduci, il quale segnalava che il Condominio, chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di Monza, aveva implicitamente rinunciato alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti, nonché all’eccezione di incompetenza originariamente proposta. Nel merito, negava di aver mai prospettato una situazione d’urgenza rispetto alle opere extra-contratto suggerite al Condomino Cinque Giornate con le proposte di integrazione dei lavori in data 15 maggio e 12 settembre 2011.

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Nella contumacia di Carmine Caputo, questa Corte, in applicazione dell’art. 83, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, ha disposto la trattazione scritta del procedimento.

Le parti hanno depositato note contenenti le loro conclusioni nel termine assegnato del 3 luglio 2020 e la causa è stata trattenuta in decisione in data 9 luglio 2020.

L’appello è infondato.

Con il primo motivo il Lizzardo sostiene l’operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto stipulato tra il Condominio Cinque Giornate in qualità di committente e l’impresa Dalla Valle Giampietro anche alla controversia insorta in relazione alle opere extracontratto ed attribuisce al Tribunale un errore, sul piano interpretativo, nell’aver “limitato l’efficacia della clausola arbitrale all’importo di 150 mila euro” (cfr. atto di appello, pag. 14).

Il primo giudice, tuttavia, ha giustamente affermato che la clausola n. 12 del contratto di appalto, che deferisce agli arbitri le controversie aventi ad oggetto la validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto, non può operare in relazione ad interventi pacificamente non previsti in contratto (cfr. a questo proposito, anche l’atto di appello, a pagina 12, ove le opere in questione sono definite opere aggiuntive, non prevedibili al momento del conferimento dell’appalto), anche se eseguiti in occasione della sua esecuzione. Peraltro, il Lizzardo non è parte del contratto di appalto e dunque non ha alcuna legittimazione ad invocare l’applicazione della clausola, mentre le parti interessate, i contraenti Condominio Cinque Giornate ed il Dalla Valle, hanno prestato acquiescenza alla decisione del Tribunale.

Con il secondo motivo l’appellante contesta la quantificazione del credito dell’impresa Dalla Valle per opere extra-contratto, considerato che tali opere non sarebbero state individuate nel dettaglio né dalla società appaltatrice nelle fatture emesse né dal consulente tecnico d’ufficio. In sostanza, la documentazione in atti non consentirebbe di distinguere tra le opere extra-contratto e quelle che invece erano state previste, ma che,

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alla fine dei lavori, sono costate più di quanto stimato inizialmente; non sarebbe dunque neppure possibile accertarne il controvalore.

Rileva tuttavia questa Corte che l’avvenuta esecuzione di opere aggiuntive,

“imprevedibili” al momento della sottoscrizione del contratto di appalto è sempre stata ammessa dal Lizzardo.

Questi, inoltre, non ha mai mostrato alcun dubbio in ordine alla loro esatta individuazione, né nel corso del giudizio di primo grado (si veda la comparsa conclusionale a pag. 6, ove e si legge che “le suddette opere extra contratto sono riferibili a due proposte di integrazione lavori rispettivamente del 15.05.2011 e del 01.09.2011 presentate dai tecnici incaricati per la Direzione Lavori, Ing. Adduci Antonio e Arch. Carmine Caputo, all’amministratore di condominio, signor Nicola Lizzadro. La spesa complessiva delle opere extra contratto è stata pari ad euro 56.395,65”) né nel presente grado di giudizio (a pag. 10 della comparsa conclusionale si legge che “i lavori, pari ad euro 16.969,10 eseguiti dall’impresa Adda, sono esattamente quelli elencati nelle due note del 15.05.2011 e del 01.09.2011 e vengono definite “lavorazioni aggiuntive” per le quali “potranno essere utilizzati i prezzi stabiliti in sede di capitolato di appalto”).

Soprattutto, diversamente da quanto ora assume, egli non ha tempestivamente e specificamente contestato la quantificazione operata dall’impresa Dalla Valle (cfr.

ricorso introduttivo, pag. 4 e doc. 3 ad esso allegato e comparsa di risposta depositata dal Lizzardo nel giudizio di primo grado), essendosi le sue difese incentrate nel sostenere la legittimità dell’iniziativa intrapresa e l’economicità dell’intervento (cfr. la predetta comparsa di risposta, pag. 6), né, sul punto, vi era stata contestazione da parte del Condominio Cinque Giornate, sicché giustamente il primo giudice ha applicato – prioritariamente nei confronti dell’ente - l’art. 115 c.p.c..

Merita, peraltro, segnalare che l’odierno appellante, nei propri atti, ha indicato il valore delle opere extra-contratto in importi significativamente superiori alla somma richiesta

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dall’Impresa Dalla Valle al Condominio (si veda la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado a pag. 11) e che anche il suo consulente di parte ha indicato il costo delle “voci non preventivate” in circa ventottomila euro (cfr. allegato 8 alla relazione del ctu Brambilla).

E’ palese, dunque, l’infondatezza del motivo di appello.

Con il terzo motivo l’appellante sostiene l’erroneità della sentenza nella parte in cui è stata accolta la domanda risarcitoria proposta dal Condominio nei suoi confronti per aver egli agito come falsus procurator, disponendo l’esecuzione dei lavori extra-contratto sebbene non autorizzato dall’assemblea e consapevole della contrarietà dei condomini.

L’appellante non contesta l’applicabilità al caso concreto dei principi in materia di rappresentanza senza potere, ma che il tribunale non abbia considerato che le opere in questione erano necessarie ed urgenti, come accertato anche dal consulente d’ufficio (pagg.11 e 12), che egli, nella sua qualità di amministratore del Condominio, aveva il potere, ma anche l’obbligo, di provvedervi e che, comunque, ne informò tempestivamente l’assemblea.

Al riguardo, giova premettere che, nel corso dell'assemblea condominiale del 21 ottobre 2010, durante la quale fu approvata l'assegnazione dei lavori all'impresa attrice, i condomini avevano specificato che, "a tal proposito, nonostante da ulteriori recenti sopralluoghi sia emersa la necessità di provvedere alla impermeabilizzazione del terrapieno posto in corrispondenza della scala C e di altre aree piastrellate presenti sulle parti comuni per ulteriori 400 mq circa, i presenti concordano all'unanimità di vincolare l'odierna delibera ai lavori previsti dal computo metrico a suo tempo redatto dall’Arch. Cairoli" ed avevano stabilito che il costo dell’intervento non dovesse eccedere i 150.000 euro.

Il contratto di appalto fu poi stipulato nel 2011 ed i lavori in contestazione furono proposti dai tecnici incaricati della direzione dei lavori al fine di evitare l’infiltrazione

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dell’acqua piovana nella pavimentazione dei pianerottoli esterni dei vani scala e per migliorarne il deflusso, intervenendo sulle pendenze.

Non è contestato che il Lizzardo, pur consapevole della posizione assunta dai condomini nel 2010, autorizzò gli interventi senza chiedere una preventiva autorizzazione all’assemblea, che, interpellata solo nel settembre 2012, non ne ratificò l’operato.

E non vi è alcuna evidenza di una situazione di inderogabilità e di urgenza che giustifichi l’iniziativa dell’appellante.

Le proposte sottoscritte dall’arch. Caputo e dall’ing. Adduci non danno conto di una situazione di imminente pericolo per il fabbricato o per l’incolumità delle persone, essendosi i due professionisti limitati a segnalare l’opportunità dei prospettati interventi unicamente allo scopo di prevenire future situazioni di degrado (cfr. doc. nn.2 e 3 del fascicolo di primo grado del Lizzardo) e non è irrilevante il fatto che anche l’Adduci neghi di aver inteso rappresentare al Lizzardo una situazione di urgenza (cfr. comparsa di costituzione in appello).

In questo senso si è espresso anche il consulente tecnico, il quale, pur sottolineando la necessità di “interrompere lo stato di degrado derivante dalla situazione in essere” e prevenire un possibile rischio di caduta per i condomini ed i terzi, ha escluso, in considerazione della tipologia degli interventi suggeriti dal Caputo e dall’Adduci, che non vi fosse il tempo per la convocazione dell’assemblea condominiale (cfr. relazione peritale, pagg. 11 e 26, in riposta alle osservazioni del consulente di parte dell’appellante).

Ciò che rende infondata la doglianza svolta dalla parte appellante.

Il quarto motivo di appello merita la stessa sorte.

Il Lizzardo pretende di essere tenuto indenne dagli esiti della lite da Liguria Assicurazioni (ora Unicredit), suo assicuratore per la responsabilità civile.

Il Tribunale di Monza ha respinto la domanda, rilevando che “premesso che è pacifico che la prima richiesta di pagamento della somma di cui sopra all'assicurato da parte

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del condominio sia costituita dalla notifica dell’atto di citazione per chiamata in causa del terzo in data 26 marzo 2014, occorre rilevare che la polizza n. 42107112 prodotta dall'assicurato stesso quale documento 6, con decorrenza annuale dal 26 aprile 2010 al 26 aprile 2011, come indicato dall'articolo 2 delle condizioni generali di assicurazione, si riferisce alle "richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione".

Ora, in punto di fatto, è pacifico che nel 2014 la polizza in questione fosse stata risolta e che ne fosse stata stipulata un'altra avente come contraente una società, la Devincenti

& Lizzadro s.r.l., di cui l’odierno terzo chiamato rivestiva la qualità di socio.

Quest’ultima polizza, a dire del terzo chiamato, era stata stipulata nel 2012 ed aveva il n. 42110605.

Dalla produzione del contratto in questione da parte della compagnia di assicurazioni si evince peraltro che il contratto in esame aveva come numero il 42118685 ed effetto a partire dal 10.05.2012.

La compagnia di assicurazioni non ha prodotto copia delle condizioni generali del contratto né a tale lacuna ha supplito il terzo chiamato, sul quale peraltro gravava l’onere probatorio, avendo egli invocato la relativa copertura assicurativa nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c.

Ciò che si può dire in proposito è che dalla copia prodotta dalla Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. si evince che il soggetto assicurato è diverso da quello della polizza precedente e che essa non risulta essere stata stipulata in sostituzione dell’altro contratto.

Peraltro, solo per completezza, deve osservarsi che, ove si prenda in esame l'oggetto dell'assicurazione precedentemente stipulata, dovrebbe tenersi in considerazione il fatto che la compagnia si era obbligata "a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia

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tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale di Amministratore di Stabili Condominiali", mentre, come sopra si è visto, nella fattispecie non può ritenersi che l'obbligazione nei confronti del condominio sia sorta per effetto di errore involontario”.

Le critiche mosse dall’appellante alla decisione non colgono nel segno.

E’ vero che, come ricorda l’appellante, la clausola n. 2, applicata dal primo giudice, prevede che le richieste di risarcimento debbano riguardare sinistri verificatisi non oltre due anni prima della data di efficacia della polizza e che le richieste debbano essere presentate per la prima volta all’assicurato almeno sei mesi dopo la data di decorrenza dell’assicurazione qualora relative a sinistri verificatisi anteriormente a tale data.

Si tratta però di condizioni concorrenti, sicché, diversamente da quanto sembra ritenere l’appellante, è comunque imprescindibile, per l’operatività della garanzia, che la richiesta di indennizzo sia formulata nella vigenza del contratto.

Al contrario, all’epoca della notificazione della richiesta risarcitoria al Lizzardo, la polizza n. 42107112 -che è quella che egli stesso ha posto a fondamento della propria domanda nei confronti della compagnia (cfr. atto di chiamata in causa notificato dal Lizzardo all’assicuratore, pag. 10)- non era più operativa, perché venuta a scadenza il 26 aprile 2012 (cfr. doc. 6 di parte appellante).

Successivamente, il 10 maggio 2012, la società Devincente e Lizzardo s.r.l., nuovo amministratore del condominio, ha stipulato con la medesima compagnia, un’altra polizza. Essa prevede che “nell’eventualità che la presente polizza ne sostituisca senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante qualora il sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, alla condizioni tutte da quest’ ultima previste”.

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Tuttavia, come ha giustamente ritenuto il primo giudice, non è possibile sostenere che la seconda polizza sia meramente sostitutiva della precedente.

E’ decisivo che la prima sia stata contratta da G.L. di Lizzardo Nicola; la seconda da una società di capitali.

Che poi la garanzia operi rispetto alle condotte delle singole persene fisiche attraverso le quali la società svolge la propria attività è fatto ovvio, che deriva dalla natura stessa della personalità giuridica; resta il fatto che, nell’ordinamento giuridico, le società di capitali sono soggetti giuridici distinti ed autonomi rispetto ai soci.

Peraltro, contrattualmente, la sostituzione è possibile per polizze in corso, che assicurino il medesimo rischio; nel caso in esame, invece, la polizza stipulata dal Lizzardo è venuta a scadenza il 26 aprile 2012, mentre, sotto il profilo del rischio assicurato, non pare di poco momento la diversa entità del massimale (€750.000 nella polizza 42107112 ed un milione di euro il massimale previsto dalla seconda).

Inoltre, non sono state prodotte le condizioni generali di contratto, sicché, anche sotto questo profilo, non è possibile riscontare quanto affermato dall’appellante, che non contesta l’onere probatorio a suo carico, ma pretende che sia sic et simpliciter ritenuta veritiera la sua affermazione secondo la quale dette condizioni generali sarebbero identiche a quelle che accompagnavano la precedente polizza, sicché ne sarebbe stata inutile la produzione in giudizio.

Quanto esposto giustifica di per sé il rigetto del gravame.

Sicché è solo per completezza d’esposizione che si evidenzia come la condotta del Lizzardo, consistita nell’aver disposto i lavori nella consapevolezza della contrarietà del condominio ad estendere l’oggetto dell’incarico, non può certamente qualificarsi come colposa.

Né vale l’argomento secondo il quale egli avrebbe soggettivamente ritenuto l’urgenza e l’indifferibilità delle opere commissionate all’Impresa Della Valle, poiché tale urgenza è smentita dal chiaro e non equivoco tenore delle proposte integrative formulate della

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direzione lavori e non appare plausibile che l’appellante, di professione amministratore condominiale, non sia stato in grado di comprenderne appieno il significato.

Nella comparsa conclusionale il Lizzardo ha introdotto un ulteriore motivo di appello.

Egli ha segnalato che, all’epoca dell’esecuzione delle opere extra-contratto, l’amministrazione condominiale era affidata alla società Devincente e Lizzardo s.r.l., ed ha conseguentemente sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius: di titolarità del rapporto dal lato passivo).

Il motivo è inammissibile in quanto tardivo, non rilevando, in contrario, che l’eccezione fosse stata riproposta nelle conclusioni dell’atto di appello, mancando, nel corpo dell’atto, l’esplicitazione delle critiche rivolte, sul punto, alla sentenza impugnata.

Vero è che, alla luce dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, alle contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso, si deve riconoscere natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e rilevabili d’ufficio; resta fermo però il limite rappresentato dal giudicato interno (cfr. Cass. S.U. n.

2951/2016).

Tuttavia, nella fattispecie in esame, l’eccezione relativa alla titolarità del rapporto sostanziale controverso è stata esaminata dal Tribunale ed è stata respinta.

Il Lizzardo avrebbe dunque dovuto contestare tale decisione con l’atto di appello.

Senza tacere che la sua responsabilità è fondata sull’attività negoziale posta in essere a nome del Condominio in assenza del necessario potere rappresentativo, sicché è evidente che si tratti, indipendentemente dall’incarico formale di amministratore dello stabile, di responsabilità ascrivibile unicamente a chi tale attività ha pacificamente posto in essere.

Al rigetto del gravame segue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e senza nulla riconoscere per la non svolta fase istruttoria.

PQM

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La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:

-rigetta l’appello proposto da Lizzardo Nicola contro la sentenza n. 315/2017 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 1/2/2017, che per l’effetto conferma;

-condanna Lizzardo Nicola a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che determina:

a) per Condominio Cinque Giornate in €3.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;

b) per Dalla Valle Gian Pietro in €3.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge

c) per Unipol s.p.a. in €3.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge

d) per Adduci Antonio in €3.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge

-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002, così come modificato dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 24/12/2012.

Così deciso il 16 novembre 2020

Il Consigliere est. Il Presidente Francesca Maria Mammone Marisa Nardo

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