REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente relatore Dott. Emanuele De Gregorio - Consigliere Dott Giovanna Sanfilippo - Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 61/2018 R.G.C.A., promossa DA
Kambi Ebrima, nato in Karantaba - Regione di Kiang (Gambia) il 02.02.1989, elettivamente domiciliato in Agrigento nella via Empedocle n.111 presso lo studio dell'Avv. Roberto Majorini, che lo rappresenta e difende
Appellante CONTRO
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa
APPELLATA Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato a Caltanissetta presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, dalla quale per legge è rappresentato e difeso
APPELLATO CONTUMACE Conclusioni dell’appellante:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Reiectis adversis Accogliere il presente appello nella sostanza e nella forma e, per l'effetto, riformare l'ordinanza impugnata resa nel proc. n.
688/2016 nella parte in cui non riconosce al signor KAMBI
Ebrima il diritto allo status di rifugiato politico, della protezione sussidiaria, nonché alla protezione umanitaria accogliendo le domande dell'odierno appellante e per l'effetto
- Preliminarmente
Sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato stante la sussistenza del fumus boni iuris per quanto esposto in narrativa e del periculum in mora dettato dall'irrimediabile rischio in cui incorrerebbe il signor KAMBI Ebrima nel caso di rimpatrio in un Paese in cui rischierebbe trattamenti inumani e degradanti in ragione della propria omosessualità: Nel merito - In via princi- pale
Riconoscere in capo al signor KAMBI Ebrima il diritto allo sta- tus di rifugiato politico ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra in quanto perseguito nel proprio Paese poiché omoses- suale e per l'effetto onerare gli organi competenti ad emettere il consequenziale permesso di soggiorno;
-In via subordinata
Riconoscere in capo al signor KAMBI Ebrima il diritto alla pro- tezione sussidiaria alla luce dell'art. 2, 14 lett. B) d.lvo 251/07 per quanto ampiamente esposto e per l'effetto onerare gli organi competenti ad emettere il consequenziale permesso di soggior- no;
In via ulteriormente gradata
-riconoscere il diritto del ricorrente a non essere espulso dal ter- ritorio dello Stato, per quanto esposto in narrativa e per l'effetto onerare gli organi competenti all'emanazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art.28 l.d) DPR 394/99.
-condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre iva e cpa come per legge
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha chiesto il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ordinanza del 20 dicembre 2017, emessa nel proc.
n.688/2016 R.G., il Tribunale di Caltanissetta rigettò il ricorso proposto da Kambi Ebrima, di nazionalità gambiana, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconosci- mento della protezione internazionale di Enna, adottato nella se- duta del 28 ottobre 2015 e notificato il 21 gennaio 2016, con cui era stato negato il riconoscimento della protezione internaziona- le, così come di quella umanitaria.
Al cospetto della Commissione Kambi Ebrima, premettendo di avere con- seguito il diploma “per fare le costruzioni” (verosimilmente, di geometra), e di esser- si, quindi, iscritto all’università “per prendere la laurea di costruzioni”
(verosimilmente, in ingegneria), dichiarò di avere lasciato il Gambia perché sorpreso, pur essendo eterosessuale, nell’atto di compiere un rapporto omosessuale con un cittadino inglese:
<< Per quali motivi ha lasciato il suo Paese di origine?
R. Mio zio mi ha mantenuto gli studi fino al diploma ma poi è morto ed ho conosciuto una persona che si chiama Alex che era una persona turista Inglese che mi stava aiutando a frequentare l'Università pagando gli studi, questa persona è tornata in In- ghilterra e mentre io studiavo per la laurea è ritornato in Gam- bia per pagare qualcosa dell'Università ed io ho chiesto a lui dei soldi per pagare il mese all'Università ma lui mi ha detto che voleva fare del sesso con me ma io la prima volta non gli ho potuto dire di no perché altrimenti ho pensato lui non avrebbe
pagato l'Università e quindi abbiamo fatto sesso. Un giorno di sabato io sono andato in riva al mare insieme ad Alex e quattro dei miei amici e i miei quattro amici sono andati in un altro po- sto mentre io ed Alex siamo andati in un altro posto vicino al mare e mentre mi stavo baciando con Alex è arrivata la polizia che ci volevano arrestare. (….) Io ed i miei amici siamo riusciti a scappare mentre Alex è rimasto lì perché la polizia aveva pre- so il suo passaporto prima che ricevesse i rinforzi che aveva chiamato in quanto erano solo due poliziotti. Quella sera io ho dormito a casa di uno dei miei quattro amici e domenica matti- na la polizia è venuta con forza a casa mia con Alex e non mi hanno trovato perché avevo dormito dal mio amico. L'ho saputo perché mi ha chiamato un mio amico e mi ha detto che la poli- zia era venuta con un turista inglese e mi stava cercando quindi io avevo spento già prima il cellulare perché il mio numero ce lo aveva Alex ed il mio amico mi ha detto che dovevo andare via perché la polizia aveva il mio numero del cellulare e potevano andare a controllare la scheda che avevo comprato e quindi la polizia avrebbe individuato la mia carta d'identità e la mia fo- tografia e quindi lunedì mattina sono scappato dal mio pae- se>>.
L’episodio, cui erano seguiti uno contro fisico con i due poli- ziotti e la fuga, era avvenuto intorno alla mezzanotte - orario, che, spiegò il Kambi, lo aveva indotto a confidare di non essere scoperto - a Sene Gambia, località a circa un'ora o mezz'ora di macchina dalla città di Brikama, dove egli stesso frequentava l’università.
All’inizio della loro conoscenza il turista inglese non aveva chiesto nulla in cambio del sostegno economico che gli dava per gli studi, ma dopo qualche tempo, prima con delle avances, poi
con richieste esplicite, gli aveva chiesto di avere rapporti omo- sessuali con lui, cosa che era avvenuta per due periodi di due mesi, quando lo stesso Alex tornava in Gambia.
Arrivato in Italia il 6 marzo 2015 dopo un periodo di quattro mesi di dura carcerazione in Libia, il 21 maggio 2015 esso Kambi aveva presentato la domanda di protezione.
La Commissione ritenne il racconto non credibile “con riferi- mento al fatto che il richiedente nonostante sia a conoscenza di una sanzione penale per colui che ha rapporti sessuali con un altro uomo e di come i musulmani trattino gli omosessuali, ac- cetti di avere dei rapporti sessuali con un turista inglese senza preoccuparsi se quest'ultimo lo stesse mettendo alla prova per farlo arrestare”. Soggiunse che “il racconto è apparso poco dettagliato con riferimento alla descrizione della sua frequenta- zione con il turista inglese e della gestione della sua relazione con quest'ultimo” e che “il racconto è apparso inverosimile con riferimento alla motivazione fornita dal richiedente quale quella di accettare una relazione sessuale con un uomo per farsi man- tenere gli studi fino al conseguimento della Laurea, decidendo di lavorare solo dopo il completamento degli stessi, nonostante sia eterosessuale, di religione musulmana, consapevole di una sanzione penale nel suo paese molto severa e della reazione che la sua famiglia avrebbe avuto se ne fosse venuta a conoscenza”.
La Commissione, inoltre, ritenne il narrato “…non credibile in quanto non sufficientemente dettagliato con riferimento al moti- vo per cui i quattro suoi amici, il richiedente ed il turista sareb- bero andati a mezzanotte in un luogo solitario, alla dinamica dell'intervento della polizia ed alla reazione dei quattro amici al tentativo della polizia di portare via il richiedente”; argomenti, questi, recepiti dal Tribunale.
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Avverso detta ordinanza il Kambi ha proposto appello sulla base di tre motivi.
Ha dedotto, col primo motivo, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non credibile il suo racconto e, di conseguenza, nel non considerarlo soggetto a persecuzione in quanto omosessua- le, stante il rigore sanzionatorio del codice penale gambiano (prodotto in atti) in tema di “Indecent pratices between males”.
Ha censurato, in subordine, col secondo motivo, il diniego della protezione sussidiaria prevista dall’art. 14 lettera b) D. lgs n.251/2007, a fronte della concreta prospettiva di una condanna penale e della precarietà del regime carcerario in Gambia, tali da concretare l’ipotesi di trattamento inumano o degradante previ- sta dall’art. 14 lettera b) Dlgs n.251/2007; ed ha parimenti cen- surato il diniego della medesima forma di protezione sotto il profilo della ricorrenza del presupposto della minaccia grave da conflitto armato, previsto dalla lettera c) del medesimo Decreto qualifiche, attesa la situazione di elevata instabilità del Gambia.
Ha invocato, col terzo motivo, la trasmissione degli atti al Que- store competente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, stante la propria condizione di soggetto vulne- rabile.
Il Ministero convenuto non si è costituito.
All’udienza del 9 gennaio 2020 il procuratori dell’appellante ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata posta in deci- sione, con assegnazione dei soli termini per la comparsa conclu- sionale.
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Va preliminarmente rilevato che, sebbene non sia stato propo- sto nelle forme proprie del ricorso ex art. 19 D.lgs. n. 150/2011
(novellato dall’art. 27 comma 1, lett. e D.lgs. n. 142 del 2015), l’appello è ammissibile a prescindere dalla tempestività della costituzione dell’appellante rispetto al termine per impugnare, sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’overruling pro- cessuale (Cass. Sez. Un. Civ., 8 novembre 2018, n. 28575, in senso conforme vedasi anche Cass. nn. 29506/2018 e 1007/2019).
Ed ancora, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero dell’Interno, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
Sempre in via preliminare, deve osservarsi che la Commissione territoriale costituisce un’articolazione periferica del Ministero dell’Interno, alle quale, in questo grado, non è attribuita una previsione di legittimazione processuale (diversamente da quan- to era stato previsto - nella specifica materia - per il Prefetto ed il Questore dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, e art.
13 bis, comma 2, come inserito dal D.Lgs. n. 113 del 1999, art.
4); ne deriva l’inammissibilità dell’appello nei riguardi della Commissione Territoriale di Enna, della quale, dunque, non può essere dichiarata la contumacia.
Venendo al merito, e con riguardo al primo motivo di appello, giova ricordare che, in materia di credibilità soggettiva del ri- chiedente, le allegazioni di fatti non suffragati da prova vengono comunque ritenute veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un’idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plau- sibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguar- danti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tar- darla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.
La diligenza e la buona fede del richiedente, al pari dei poteri officiosi attribuiti al giudice, pertanto, si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con altera- zione delle regole ordinarie in tema di disponibilità e di valuta- zione della prova.
Come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33096 del 20/12/2018, conf. Cass. civ. n.
13858/2018 ) nessun diritto - men che meno il diritto a un ap- profondimento istruttorio - può essere ipotizzato in base a un'al- legazione inaffidabile e inveritiera; da questo punto di vista i giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale non divergono da quelli nei quali comunemente si discorre di diritti indisponibili; in codesti giudizi, soltanto l'onere della prova è at- tenuato dal potere-dovere di esercizio di poteri istruttori officio- si, essendo il detto potere-dovere disciplinato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 in coerenza con la direttiva 2004/83-CE (art. 4); la circostanza che il principio dell'onere della prova possa dirsi attenuato non toglie che un'istruttoria integrativa (o un approfondimento) debba svolgersi nei soli limiti delle allega- zioni di parte (cfr. Cass. n. 27336-18, Cass. n. 19197-15), quelle stesse allegazioni che pure la direttiva 2011/95- CE postula che gli Stati membri possono pretendere, essendo il richiedente "te- nuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari per mo- tivare la domanda di protezione internazionale" (art. 4). Se ne desume che il medesimo potere-dovere di cooperazione, alla ba- se di un'eventuale integrazione istruttoria, non sorge affatto di- nanzi a dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva ex art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007.
Nel caso di specie, la domanda di protezione è stata presentata tempestivamente, il racconto libero è sufficientemente dettaglia- to, le risposte alle (invero poche) domande di approfondimento rivolte al Kambi sono state puntuali e ben centrate, le incon- gruenze e le contraddizioni stigmatizzate dalla Commissione territoriale sono apparenti o marginali.
Agevolmente superabile, invero, è il rilievo della Commissione secondo cui “con riferimento al fatto che il richiedente nono- stante sia a conoscenza di una sanzione penale per colui che ha rapporti sessuali con un altro uomo e di come i musulmani trat- tino gli omosessuali, accetti di avere dei rapporti sessuali con un turista inglese senza preoccuparsi se quest'ultimo lo stesse mettendo alla prova per farlo arrestare”; ed è superabile intanto perché il contesto delle effusioni che il Kambi riferisce di esser- si scambiato con Alex (una spiaggia, in ora notturna) ben poteva giustificare un atteggiamento di confidenza nell’impunità; e poi perché è indimostrabile, se non illogico, che lo stesso Alex vo- lesse fare arrestare il Kambi; senza dire che quest’ultimo ha per- suasivamente spiegato che, di solito, i rapporti sessuali col turi- sta inglese avvenivano nell’abitazione di questi ed al riparo da sguardi indiscreti.
Superabile è l’ulteriore rilievo secondo cui “il racconto è ap- parso poco dettagliato con riferimento alla descrizione della sua frequentazione con il turista inglese e della gestione della sua relazione con quest'ultimo”, se non altro perché nessuna domanda di approfondimento su questo punto è stata rivolta al Kambi nel corso dell’audizione.
Né, ancora, appare inverosimile, proprio per la riservatezza con cui si era svolta la relazione omosessuale, la circostanza che, esposta fornita dall’odierno appellante, fortemente motivato agli
studi, “di accettare una relazione sessuale con un uomo per far- si mantenere gli studi fino al conseguimento della Laurea, deci- dendo di lavorare solo dopo il completamento degli stessi, no- nostante sia eterosessuale, di religione musulmana, consapevole di una sanzione penale nel suo paese molto severa e della rea- zione che la sua famiglia avrebbe avuto se ne fosse venuta a co- noscenza”.
Ed ancora, in assenza di specifiche domande di approfondimen- to, il racconto non può dirsi “…non credibile in quanto non suf- ficientemente dettagliato con riferimento al motivo per cui i quattro suoi amici, il richiedente ed il turista sarebbero andati a mezzanotte in un luogo solitario, alla dinamica dell'intervento della polizia ed alla reazione dei quattro amici al tentativo della polizia di portare via il richiedente”; non è inverosimile, del re- sto, che il Kambi, per baciarsi con Alex, si fosse defilato pur essendo in vacanza con gli amici, né che costoro fossero stati at- tirati dal trambusto seguito alla sorpresa in flagranza da parte dei due poliziotti.
In ultimo, la credibilità del racconto, anche in relazione al qua- dro di personalità di un ragazzo che si professa eterosessuale e però intrattiene una relazione omosessuale per pagarsi gli studi, ha trovato conferma in quanto riferito dalla Dott.ssa Irene Gra- do, psicologa del C.A.R.A. dove era stato accolto il Kambi, che nella relazione psicosociale del 30 ottobre 2017, in atti, rileva:
<< Il quadro psicologico dell'assistito è caratterizzato dalla presenza di tratti di personalità "Borderline" che si manifestano con modalità nevrotiche soprattutto a carico della sfera sessua- le.
Tale "disturbo" è fondamentalmente di natura relazionale ed impedisce di stabilire rapporti sociali stabili e duraturi. L'ospi-
te, pertanto, ha un vissuto in confusione che lo ha indotto a fare diverse esperienze sessuali, sia omo che etero, finalizzate alla definizione di una propria identità.
Quest'ultima di difficile costituzione all'interno di un contesto socio-culturale opprimente, negante, e violento circa la regola- mentazione della sfera sessuale degli individui, come, appunto quella del Gambia. I soggetti borderline sperimentano emozioni devastanti e le manifestano in modo eclatante, drammatizzano ed esagerano molti aspetti della loro vita o i loro sentimenti.
Spesso soffrono di momenti depressivi acuti e tendono a mettere in atto comportamenti autolesionisti e probabilmente, il rientro in patria per l'utente in oggetto potrebbe essere deleterio anche su questo fronte … Alla luce di quanto precedentemente detto, si ritiene necessario continuare la permanenza del sig. Kambi Ebrima per continuare un percorso che gli consenta di espri- mersi in toto come individuo e soprattutto sentirsi rispettato come persona, dato che, sia i precetti religiosi sia la normativa del proprio paese d'origine, che di fatto, è vincolata dai dettami religiosi appunto, non gli consentono di poter vivere la propria sessualità in piena armonia con sè stesso e con la società, in- correndo in gravi sanzioni pecuniarie che ledono notevolmente la dignità dell'individuo. Un ritorno al paese d'origine sarebbe deleterio a livello psicologico, emotivo, sociale e relazionale della stesso, mettendolo in grave pericolo di vita>>.
Tutto ciò premesso, il primo motivo di appello, fondato nella parte in cui si censura il giudizio di non credibilità espresso dal tribunale (mutuato da quello della Commissione territoriale), non lo è nella parte in cui si prospetta il fondato timore di perse- cuzione per motivi di appartenenza ad un “determinato gruppo
sociale” (articolo 2 comma 1 lettera e) del Decreto qualifiche), e cioè per la dedotta condizione di omosessuale del Kambi.
A ben vedere, infatti, una condizione siffatta viene esclusa dallo stesso richiedente, che si dichiara eterosessuale e riferisce di avere consentito soltanto per denaro ad una relazione omoses- suale.
E’ ben possibile - ma non è certo - che il Kambi abbia inconsa- pevolmente mentito a sé stesso, come potrebbe far suppore la condizione di disadattamento e di difficile ricerca di una propria identità, riferita dalla psicologa del C.A.R.A. dr.ssa Grado; e tut- tavia, non potendosi affermare con certezza la condizione di omosessuale dell’appellante, quest’ultimo non può nemmeno essere ritenuto vittima di persecuzione per tale ragione.
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La positiva valutazione della credibilità del Kambi, piuttosto, conduce all’accoglimento del secondo motivo di appello, nella parte in cui viene censurato il diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria pur fondati motivi di ritenere che, se ri- tornasse nel Paese di origine, il Kambi correrebbe un rischio ef- fettivo di subire un grave danno, ed in particolare un trattamen- to inumano o degradante, secondo gli articoli 3 e 14 lettera b) del Decreto qualifiche.
Ed invero, sebbene con le elezioni politiche del dicembre 2016 il presidente Jamnmeh Yahya, insediatosi grazie ad un golpe nel 1994 e riconfermato nel 2011, sia stato detronizzato, e il Gam- bia abbia assunto un volto democratico avviandosi verso una condizione di stabilizzazione (sul punto, cfr. il report COI EASO del dicembre 2017), è pur vero che i rapporti omosessuali – a prescindere dall’orientamento di chi li pratica e dalle ragioni per cui vengono intrattenuti – costituiscono tutt’ora una con-
dotta penalmente rilevante, sanzionata dall’articolo 144 del Codice penale gambiano con la reclusione sino a quattordici anni e stigmatizzata dal costume e dalla società gambiani (cfr.
in termini, Corte di Appello di Catanzaro, sentenza del 21 mag- gio 2019).
In riforma, dunque, dell’appellata sentenza, il Kambi va ricono- sciuto quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria.
In considerazione della fluidità che caratterizza le situazioni all’attenzione del Giudice della protezione, si ritiene che sussi- stano gravi ed eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello,
definitivamente pronunciando, in riforma dell’ordinanza emes- sa dal Tribunale di Caltanissetta in data 20 dicembre 2017 nel proc. n.688/2016 R.G., riconosce a Kambi Ebrima la protezione sussidiaria.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di consiglio della se- zione civile, il 26 marzo 2020.
IL PRESIDENTE EST.