• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 9

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 9"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 9

(proposta di legge statutaria)

a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 14 dicembre 2020

______

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1

“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifica all’articolo 3 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge statu- taria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il principio ispiratore delle cariche, incarichi e no- mine di cui al presente comma è quello della rap- presentanza in ugual misura dei due sessi.”.

Art. 2

(Modifica all’articolo 5 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge statu- taria 1/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti pa- role: “garantendo altresì l’uguaglianza effettiva tra uomini e donne nella pratica e nel riconoscimento delle professionalità sportive”.

Art. 3

(Modifica all’articolo 7 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statu- taria 1/2005 le parole: "la presenza di entrambi i sessi" sono sostituite dalle seguenti: "che i due ge- neri siano rappresentati in egual misura, per metà uomini e per metà donne”.

Art. 4

(Modifica all’articolo 13 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge statu- taria 1/2005 è aggiunto, in fine, il seguente pe- riodo: “Nella composizione è garantita la rappre- sentanza di entrambi i generi in egual misura, per metà uomini e per metà donne.”.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Riferimenti

Documenti correlati

f) all'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 5, dopo le parole 'alla quale partecipano' sono inserite le seguenti: ', secondo quanto previsto dallo stesso articolo 2, comma

la parità e la non discriminazione tra donne e uomini sono valori essenziali allo stesso concetto di democrazia; essi costituiscono principi fondamentali degli ordinamenti

Articolo 27. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato la Convenzione. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica da parte di ogni

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano. con riferimento agli atti normativi in materia tributaria,

e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto dai componenti del nucleo familiare». I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per

189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico

1) all’alinea, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, im- prese familiari e i soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c) del

b) al comma 2, le parole "di cui al comma 1 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo"; c) dopo il comma 2, e'