• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 9

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 9"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 9

(proposta di legge statutaria)

a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 14 dicembre 2020

______

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1

“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifica all’articolo 3 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge statu- taria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il principio ispiratore delle cariche, incarichi e no- mine di cui al presente comma è quello della rap- presentanza in ugual misura dei due sessi.”.

Art. 2

(Modifica all’articolo 5 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge statu- taria 1/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti pa- role: “garantendo altresì l’uguaglianza effettiva tra uomini e donne nella pratica e nel riconoscimento delle professionalità sportive”.

Art. 3

(Modifica all’articolo 7 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statu- taria 1/2005 le parole: "la presenza di entrambi i sessi" sono sostituite dalle seguenti: "che i due ge- neri siano rappresentati in egual misura, per metà uomini e per metà donne”.

Art. 4

(Modifica all’articolo 13 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge statu- taria 1/2005 è aggiunto, in fine, il seguente pe- riodo: “Nella composizione è garantita la rappre- sentanza di entrambi i generi in egual misura, per metà uomini e per metà donne.”.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Riferimenti

Documenti correlati

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano. con riferimento agli atti normativi in materia tributaria,

f) all'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 5, dopo le parole 'alla quale partecipano' sono inserite le seguenti: ', secondo quanto previsto dallo stesso articolo 2, comma

la parità e la non discriminazione tra donne e uomini sono valori essenziali allo stesso concetto di democrazia; essi costituiscono principi fondamentali degli ordinamenti

Articolo 27. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato la Convenzione. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica da parte di ogni

1) all’alinea, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, im- prese familiari e i soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c) del

e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto dai componenti del nucleo familiare». I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per

189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico

b) al comma 2, le parole "di cui al comma 1 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo"; c) dopo il comma 2, e'