• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 77

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 77"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 77

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Mangialardi, Cesetti, Vitri, Biancani

presentata in data 8 ottobre 2021

______

ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA ALL’ANAGRAFE SANITARIA REGIONALE

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce ai cittadini italiani senza dimora che non risultino residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sani- taria, la possibilità di iscriversi all’Anagrafe sanita- ria regionale e di effettuare la scelta del Medico di medicina generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA previste per i cittadini italiani residenti in Italia.

2. L’iscrizione nell’Anagrafe sanitaria regionale e la scelta del Medico di medicina generale avven- gono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali comunali all’ASUR Marche – Azienda sani- taria unica regionale. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge, un atto che stabilisce le modalità e le proce- dure che disciplinano l’iscrizione.

Art. 2 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull’attuazione di questa legge, relativamente a:

a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte all’Anagrafe sanitaria regionale;

b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;

c) eventuali criticità emerse dall’applicazione di questa legge.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione di questa legge è autorizzata per l’anno 2022 la spesa complessiva di euro 10.000,00.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanzia- menti iscritti nella Missione 20 “Fondi e accantona- menti”, Programma 01 “Fondo di riserva” e conte- stuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 08

“Politica regionale unitaria per la tutela della sa- lute”, dello stato di previsione della spesa del bi- lancio 2022.

Riferimenti

Documenti correlati

16 borse di studio per laureati, destinate a cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea o equiparati, della durata di un anno, rinnovabile per

62 borse di studio per laureati, destinate a cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea o equiparati, della durata di un anno,

Art. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita` europea e dell'Unione europea assicurano la parita` di trattamento dei cittadini

33) Tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero - Rapporti tra i

all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

c) all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che

Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA),

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, i cittadini italiani o il comandante di una nave battente bandiera italiana che ritrovano oggetti ascrivibili al