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IL MOBBING

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Academic year: 2022

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IL MOBBING

Prof. Giancarlo Bruno∗

Il mobbing, che trova le sue radici nel lontano passato poiché è basato sulla esasperata prevaricazione, nell'ambito dell'attività lavorativa, del più forte sul più debole, recentemente è stato definito come una subdola forma di

“terrorismo psicologico”.

In sostanza al di là delle varie definizioni, con il termine di mobbing si qualificano tutti quei comportamenti che nel contesto lavorativo, si caratterizzano in evidenti o subdoli atteggiamenti persecutori attuati con particolare determinazione e continuità.

Medici, sociologi, psicologi in questi ultimi anni hanno riflettuto ed ampiamente esaminato questo problema, così come si è sviluppato e differenziato nel contesto della società occidentale, evidenziandone tutte le sfaccettature tra le quali è stato individuato un mobbing verticale o bossing, quando l'atteggiamento ostile che può essere realizzato in vari modi è posto in essere dal datore di lavoro o da superiori in gerarchia, un mobbing orizzontale se l'atteggiamento vessatorio è attuato dai compagni di lavoro o dai colleghi per vari motivi tra i quali i più frequenti sono : invidie, gelosie, preferenze del superiore, motivi di carriera, razzismo, orientamenti politici . Recenti statistiche evidenzierebbero che circa il 25% dei lavoratori italiani sarebbe esposto al rischio di mobbing, con prevalenza nel Nord Italia, con maggiore incidenza sulle donne, nel settore pubblico ed in ambito impiegatizio.

Si tratta di un fenomeno che ha trovato ampio interesse della stampa e che richiama l'attenzione di numerosi operatori, così come lo dimostrano i sempre più frequenti convegni scientifici su questo argomento e le numerose iniziative che sono sorte in questi ultimi anni, tra le quali : l’Istituzione del Centro di Disadattamento Lavorativo della Clinica del Lavoro “L. Devoto” dell’Università di Milano, l'attivazione in più luoghi di

“sportelli” di consultazione sindacale, ed i Centri Pubblici specializzati nella cura del cosiddetto “mal di ufficio”, il richiamo alla pubblica attenzione fatto dal Prof. Veronesi nel dicembre del 2000 alla Conferenza Nazionale per la Promozione della Salute con il tema “Fumo e Mobbing : i nemici degli italiani”.

A fronte di quanto sin qui evidenziato, è opportuno ricordare come il Barbui recentemente abbia interpretato il fenomeno mobbing in una diversa prospettiva : “allo stato delle ricerche epidemiologiche – psichiatriche, non

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2 esistono dati per affermare che il mobbing sia fattore di rischio di malattia mentale o di riacutizzazione di un disturbo persistente. Per cui se invece di parlare di malattia mentale ci si riferisce in modo generico a situazioni di disagio emotivo, è ragionevole considerare il mobbing alla stessa stregua di altre numerose situazioni ambientali stressanti”. Ed a conferma del fatto che il mobbing non si differenzi come momento causale da altre situazioni che una persona si può trovare ad affrontare nel corso della vita, sta il dato che in base alla classificazione proposta da Paykel riguardante i cosiddetti

“eventi vitali”, il mobbing risulta essere un evento indesiderabile di rilevanza inferiore non solo a quello di una conflittualità con il coniuge o un famigliare od il fidanzato, ma anche a quello che si può verificare per l’arruolamento di un figlio. Analogamente, nella scala della rilevanza degli eventi psico-traumatizzanti proposta recentemente da Buzzi e Vanini, le condizioni che possono verificarsi nel mobbing sono collocate nella penultima delle previste otto classi.

Inoltre è opportuno riflettere su una considerazione espressa dal Prof.

Introna, in un editoriale pubblicato sulla Rivista Italiana di Medicina Legale, il quale ritiene come “… la questione del mobbing viene enfatizzata e progressivamente gonfiata sino a conseguenze gravissime per il mobbizzato, la sua famiglia, l’azienda, la produttività, ecc”.

Fatte queste premesse finalizzate a delineare una cornice del fenomeno mobbing, appare di tutta evidenza come le problematiche che si pongono al medico-legale, devono essere affrontate con rigore scientifico e sulla base di una ben precisa metodologia, senza la quale una qualsiasi conclusione inevitabilmente verrebbe ad essere condizionata da un arbitrario soggettivismo.

Prima di entrare nel dettaglio metodologico è da evidenziare come l'acquisizione degli elementi di prova sulla sussistenza del requisito del mobbing non sia di pertinenza del medico, ma è un problema che deve essere affrontato dal Magistrato anche sulla scorta degli elementi documentali e testimoniali forniti dalle parti.

Il primo punto che l'indagine medica deve affrontare, è quello di individuare se il soggetto presenta o non presenta una patologia psichica nosograficamente inquadrabile, poichè solo in caso affermativo viene a concretizzarsi l'esistenza di un danno biologico. Si tratta di una indagine molto delicata, per la quale necessariamente il medico legale deve avvalersi di una valenza specialistica che è individuabile esclusivamente in un medico specializzato in psichiatria, poiché occorre che venga posta una precisa diagnosi, attività questa che le norme vigenti consentono esclusivamente ai soggetti che abbiano conseguito una laurea in medicina.

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3 La delicatezza dell'indagine psichiatrica è anche determinata dal fatto che occorre discriminare i casi che non presentano alcuna vera patologia, ma solo eventualmente una sofferenza morale oppure una ridotta qualità di vita, od i casi che presentano alcune particolari situazioni quali ad esempio : la simulazione, la pretestazione, i disturbi fittizzi. Inoltre possono essere evidenziate patologie preesistenti le quali possono essere o non essere state influenzate in senso negativo dal mobbing o dallo stesso essere state riaccese.

Nei casi per i quali viene ad essere evidenziata l'esistenza di un danno psichico, occorre approfondire l'indagine per individuare se esso sia sicuramente ricollegabile con l'evento mobbing in modo esclusivo o solo concausale, oppure se vi siano altre cause che hanno agito come fattore stressante più importante venendo in tal modo a ridurre od azzerare la rilevanza del mobbing.

L'analisi successiva dovrà verificare se per la diagnosticata patologia psichica sono state praticate delle cure ed in caso negativo quale sarebbe stata l'efficacia di un adeguato trattamento terapeutico. L'importanza di questo approfondimento emerge dalla semplice considerazione che a parità di quadro patologico accertato, assume maggiore rilevanza quello che è tale nonostante le cure, rispetto a quello che non è stato oggetto di alcun trattamento.

Senza entrare in modo approfondito su quelle che possono essere le conseguenze patologiche del mobbing è opportuno soffermare l’attenzione su quali siano le situazioni che più frequentemente nella pratica quotidiana il medico-legale si trova a dover affrontare.

Non infrequentemente le conseguenze del mobbing vengono diagnosticate come Disturbo Post Traumatico da Stress o come Disturbo Acuto da Stress, patologie queste che in base ai criteri diagnostici del DSM IV richiedono che il soggetto sia stato esposto ad un evento traumatico caratterizzato da due condizioni:

che la persona abbia vissuto, od assistito, o si sia confrontato con un evento o con eventi che hanno implicato la morte, o la minaccia di morte, o gravi lesioni, od una minaccia all’integrità fisica propria o di altri;

la risposta della persona comprendeva paura intensa, sentimenti di impotenza o di orrore.

Appare di tutta evidenzia come queste condizioni ben difficilmente si possano realizzate a seguito di un comportamento mobbizzante, per cui tali patologie in base al criterio medico-legale della compatibilità scientifica, non possono comportare l’ammissibilità di un nesso causale ma l’evento e la patologia diagnosticata.

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4 Per contro la patologia psichiatrica che più frequentemente può manifestarsi come conseguenza del mobbing è un Disturbo dell’Adattamento sia Acuto che Cronico, per i quali l’evento stressante può essere anche di non particolare rilevanza come ad esempio possano essere le difficoltà negli affari, i problemi matrimoniali, il diventare genitore, mancare degli obiettivi professionali, l’andare in pensione.

In questi casi i sintomi normalmente si sviluppano entro 3 mesi dal momento in cui è iniziato il fattore stressante, il quale può essere di breve durata o di un lungo periodo, unico o multiplo.

Le caratteristiche peculiari di tali patologie è che i Disturbi dell’Adattamento, si risolvono entro 6 mesi dalla cessazione del fattore stressante o dalle sue conseguenze.

Da quanto evidenziato appare evidente come il danno psichico conseguente al mobbing, sia una patologia che può comportare esclusivamente una temporanea condizione di malattia senza esitare in un danno biologico permanente.

Si tratta quindi di individuare esclusivamente quale sia stata la durata in cui vi è stata la condizione di malattia, demandando al Magistrato l'entità dell’eventuale risarcimento per tale condizione di sofferenza.

Su questo punto è necessario ricordare che il cosiddetto “danno esistenziale”, il quale fa sostanzialmente riferimento all’alterata qualità della vita, non rientrano nel concetto di danno biologico non sia e non possa essere di competenza del medico-legale, in quanto attinente alla sfera giuridica.

Vi sono casi nei quali la temporanea condizione di malattia, ha concretamente determinato una incidenza negativa sulle specifiche occupazioni extralavorative della persona e/o sullo svolgimento degli atti abitudinari della vita quotidiana concretizzando quindi i presupposti per il riconoscimento di un vero danno biologico temporaneo. A fronte di queste situazioni, sarà compito del medico-legale valutare in modo approfondito e dettagliato la rilevanza di tale condizione invalidante, giungendo alla conclusione di delimitare il periodo di tempo in cui vi è stata una inabilità temporanea biologica, quantificandone la rilevanza con indicazioni percentualistiche.

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