Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 57 del 5 ottobre 1983
Oggetto: Adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli alunni e studenti delle scuole o istituti non statali, conseguente all'aumento delle retribuzioni.
Con decreti interministeriali del 14 luglio 1983 sono state fissate, tra l'altro, le retribuzioni in base alle quali, con effetto dal 1° luglio 1983, vanno liquidate le rendite degli alunni e degli studenti di scuole o istituti statali e non statali (cfr. circolare n. 54/1983).
Poiché ai sensi dell'articolo 30, ultimo comma, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, per l'assicurazione degli alunni delle scuole non statali la retribuzione convenzionale vale anche ai fini contributivi, ne consegue l'adeguamento proporzionale ed automatico dei relativi premi speciali unitari, come previsto dalla delibera consiliare del 20 giugno 1979 (cfr. circolare n. 48/1979).
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 1983, per ogni alunno e studente il premio speciale unitario, già stabilito in lire 1.240 va elevato a lire 2.180.
Poiché il periodo assicurativo annuo decorre dal 1° novembre ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo, le Unità operative provvederanno alla regolazione dei premi di cui trattasi, richiedendo per la frazione di anno scolastico 1982/1983, pari ad un quadrimestre, una integrazione capitaria di premio ammontante a lire 320.
Infine, in occasione della comunicazione dei dati di gestione afferenti l'anno scolastico 1982/1983 (cfr.
lettera circolare n. 77/1975) i premi dovranno essere indicati in via analitica distinguendo i vecchi importi dalla integrazione sopra riportata.