Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 18 del 6 marzo 1972
Oggetto: Adeguamento dei premi speciali unitari per l'assicurazione obbligatoria degli insegnanti e degli alunni e studenti delle scuole o istituti non statali, conseguente all'aumento delle retribuzioni convenzionali.
Con decreti ministeriali del 18 novembre 1971 sono state fissate, tra l'altro, le retribuzioni in base alle quali, con effetto 1° luglio 1971, vanno liquidate le rendite degli alunni e degli studenti di scuole o istituti statali e non statali (v. circ. 4/1972.)
Poiché, ai sensi dell'art. 30, ultimo comma del "Testo Unico", per l'assicurazione degli alunni delle scuole non statali la retribuzione convenzionale vale anche ai fini contributivi, ne consegue l'adeguamento proporzionale ed automatico dei premi speciali unitari, previsto dalla delibera consiliare 7 maggio 1969 (cfr. pagina 6 della circolare n. 101/1969).
Pertanto il premio speciale unitario, fissato fino ad ora in L. 900 per ciascun alunno e studente, dovrà essere aumentato a L. 1.245 con effetto 1° luglio 1971.
Al fine della regolazione dei premi pregressi, si rammenta che il periodo annuo assicurativo decorre dal 1°
novembre ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo (cfr. pag. 5 della citata circ. n. 11969).