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REGOLAMENTO DELLA DIRIGENZA INAIL TITOLO I RUOLO DELLA DIRIGENZA INAIL CAPO I Disposizioni generali e norme sul Ruolo Articolo 1 (Ruolo della dirigenza) 1.

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Allegato 1

REGOLAMENTO DELLA DIRIGENZA INAIL

TITOLO I

RUOLO DELLA DIRIGENZA INAIL

CAPO I

Disposizioni generali e norme sul Ruolo

Articolo 1

(Ruolo della dirigenza)

1. I dirigenti dell’Istituto sono iscritti in apposito “Ruolo della Dirigenza INAIL”, articolato nella prima e nella seconda fascia.

2. Nel Ruolo sono inseriti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Ente, ai quali è, comunque, applicabile il principio di garanzia alla mobilità disposta dall’art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dall’art. 43 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Il Ruolo è articolato nelle predette due fasce nel cui ambito sono individuate distinte sezioni relative alle specifiche professionalità dei dirigenti.

Articolo 2

(Inserimento nel Ruolo)

1. Nella prima fascia sono collocati i dirigenti che, alla data del 31 dicembre 1998, possedevano la qualifica di dirigente generale, i dirigenti reclutati con le modalità previste dall’art. 28-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni per l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, nonchè i dirigenti di seconda fascia che abbiano maturato il periodo minimo di titolarità di incarichi di livello dirigenziale generale previsto dal successivo punto 4.

2. Nella seconda fascia sono collocati gli altri dirigenti in servizio e quelli successivamente reclutati con le modalità previste dalla vigente disciplina per l’accesso alla dirigenza di seconda fascia.

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, ai soli fini della predisposizione e della tenuta del Ruolo, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i dirigenti sono inquadrati ed ordinati secondo il criterio dell’anzianità maturata nella fascia di

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appartenenza. L’anzianità è determinata dalla decorrenza giuridica della nomina e dell’inquadramento, rispettivamente, nella prima e nella seconda fascia. In caso di pari anzianità nella prima fascia, la posizione è determinata in base all’anzianità maturata nella seconda fascia. In caso di parità, dalla data di accesso nella pubblica amministrazione ed in caso di ulteriore parità dalla maggiore età.

4. I dirigenti di seconda fascia ai quali siano conferiti incarichi di livello dirigenziale generale restano iscritti nella medesima fascia e transitano nella prima fascia del Ruolo al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi, anche per periodi non continuativi, senza che siano incorsi nelle misure previste dall’art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale”.

Articolo 3

(Responsabile del Ruolo)

1. Responsabile della tenuta del Ruolo della Dirigenza INAIL è il Direttore Centrale Risorse Umane.

2. Il responsabile del Ruolo deve:

- assicurare l’acquisizione dei dati per la costituzione e la tenuta del Ruolo;

- assicurare, tramite un puntuale monitoraggio, la completezza e l’aggiornamento continuo dei dati;

- vigilare che il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

3. Avverso i provvedimenti di inquadramento e variazione delle posizioni individuali nel Ruolo è ammesso ricorso in opposizione allo stesso Responsabile del Ruolo.

Articolo 4

(Criteri e modalità per la tenuta del Ruolo)

1. Il Ruolo è tenuto secondo principi di trasparenza e completezza dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni. Le informazioni sono continuamente aggiornate.

2. Il Ruolo si articola in due distinte parti, corrispondenti rispettivamente alla prima ed alla seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni, in modo da garantire l’eventuale specificità tecnica.

3. Per ogni dirigente inquadrato nel Ruolo sono inseriti i seguenti dati:

- cognome, nome, luogo e data di nascita;

- titolo di studio;

- data di inquadramento nella fascia di appartenenza;

- data di nomina nella qualifica di dirigente generale, ove posseduta;

- data di attribuzione del primo incarico relativo a funzioni dirigenziali di livello generale;

- gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale assunti; per ogni incarico sono indicati la decorrenza ed il termine di scadenza;

- data di accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di prima fascia;

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- data di accesso nella Pubblica Amministrazione ovvero di primo inquadramento nell’Amministrazione, se diversa da quella di accesso alla qualifica dirigenziale.

4. Gli ulteriori dati di ciascun dirigente sono contenuti in una banca dati informatica in cui sono inserite tutte le informazioni relative alle esperienze professionali, agli incarichi ricoperti, alle pubblicazioni ed ai titoli culturali e professionali posseduti ed ogni altro elemento conoscitivo utile ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali.

5. I dirigenti che ne abbiano interesse, possono trasmettere al responsabile del Ruolo le informazioni che li riguardano.

6. I dati contenuti nel Ruolo sono pubblici. Le ulteriori informazioni contenute nella banca dati sono consultabili dall’Amministrazione per il conferimento degli incarichi e da coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e delle regole stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.

7. Il Ruolo è consultabile sul sito Intranet ed Internet dell’Istituto, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

CAPO II

Conferimento e revoca di incarichi dirigenziali

Articolo 5

(Trattamento giuridico ed economico)

1. L’attribuzione dell’incarico di funzioni dirigenziali viene disciplinata, per gli aspetti giuridici, dallo specifico provvedimento di conferimento.

2. A detto provvedimento accede il contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento.

3. I contratti individuali accessivi ai provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali sono sottoscritti:

➢ dal Presidente, per i contratti individuali relativi agli incarichi di livello dirigenziale generale;

➢ dal Direttore Generale per i contratti individuali relativi agli incarichi di livello dirigenziale non generale di responsabilità di Strutture per le quali non è previsto un dirigente con funzioni di livello generale di riferimento;

➢ dal Direttore Regionale/Centrale, per i contratti individuali relativi agli incarichi di livello dirigenziale non generale di responsabilità di Strutture ricadenti nel rispettivo ambito di competenza.

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4. Il dirigente a cui sia stato conferito lo specifico incarico sottoscrive il contratto individuale, nel termine massimo di trenta giorni dalla convocazione ovvero dalla sua sottoposizione per la firma.

Articolo 6

(Conferimento di incarico)

1. L’inquadramento del dirigente nella specifica fascia del Ruolo costituisce criterio rilevante per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali corrispondenti.

2. Gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello generale, sono conferiti dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, prioritariamente ai dirigenti iscritti nella prima fascia del Ruolo o, in subordine ed in assenza di questi, a dirigenti del ruolo della seconda fascia sulla base dei criteri adottati dal Presidente, su proposta del Direttore Generale e nell’ambito dell’aliquota percentuale prevista dall’art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

3. Gli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale al quale i dirigenti di seconda fascia sono assegnati dal Direttore Generale, sulla base dei criteri adottati dal Presidente.

3bis. L’Amministrazione rende conoscibili anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta.

4. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico di cui all’art. 5, punto 1, del presente Regolamento, sono determinati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dagli Organi di vertice dell’Istituto, la durata dell’incarico che deve essere correlata agli obiettivi prefissati.

5. Gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello generale e non generale possono, altresì, essere conferiti, nell’ambito delle aliquote percentuali previste dall’art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, a dirigenti appartenenti ai ruoli di Amministrazioni diverse, purché rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, ovvero a dipendenti di organi costituzionali e, con contratto di lavoro a tempo determinato, a soggetti in possesso delle qualità professionali previste dal citato art. 19, comma 6.

6. Previa individuazione da parte del Presidente, su proposta del Direttore Generale, di specifici criteri, gli incarichi relativi a posizioni dirigenziali di livello non generale, possono essere conferiti, con contratto di lavoro a tempo determinato a soggetti, ivi compreso il personale dipendente, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 19 e 28 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

7. Tutti gli incarichi sono a tempo determinato e sono rinnovabili in assenza di provvedimenti di responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

8. I criteri di conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali tengono conto in ogni caso delle condizioni di pari opportunità di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

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Articolo 7

(Conferimento di incarico relativo a funzioni dirigenziali di livello generale)

1. Gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello generale sono attribuiti ai soggetti di cui ai punti 2 e 5 dell’art. 6 del presente Regolamento. A tali fini, con provvedimento del Presidente, detti incarichi sono specificamente individuati e classificati nell’apposita scala di graduazione secondo il rango di responsabilità ed onerosità, con identificazione di specifico grado funzionale cui è connesso il rispettivo livello di retribuzione accessoria.

2. Nel conferire gli incarichi di cui al punto 1 si tiene conto sia di elementi di tipo oggettivo, costituiti dagli obiettivi prefissati e dalla complessità della struttura da dirigere o, in caso di affidamento di incarichi connessi a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, dello specifico progetto da realizzare, sia di elementi di tipo soggettivo, costituiti dalle attitudini e dalle capacità professionali del singolo dirigente, anche con riferimento ai risultati già conseguiti nello svolgimento di altri precedenti incarichi ed alla relativa valutazione, alle specifiche competenze organizzative possedute, nonché alle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni attinenti all’incarico da attribuire.

Per il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui al punto 2, art. 6 del presente Regolamento, il Presidente tiene conto, oltre che dell’esperienza acquisita, dei seguenti criteri di massima e dei relativi indicatori di professionalità:

a) espletamento, con risultati positivi, di funzioni dirigenziali di livello generale, Centrale o Regionale, attribuite con specifico provvedimento, per un periodo di almeno un anno;

b) espletamento, con risultati positivi, di funzioni di vicario del dirigente con funzioni di livello generale, Centrale o Regionale, attribuite con specifico provvedimento, per un periodo di almeno due anni, ovvero direzione di strutture di particolare rilevanza per l’Istituto per un pari periodo di tempo;

c) responsabilità, con risultati positivi, di strutture qualificate “Servizi” o di strutture di pari grado diversamente denominate ai sensi del vigente Ordinamento delle strutture per un arco temporale di almeno tre anni;

d) preposizione, con risultati positivi, a sedi od uffici qualificati, ai sensi della graduazione delle funzioni inserita nel vigente Ordinamento delle Strutture, come strutture di particolare complessità o dimensione, per un periodo di almeno quattro anni.

3. Nell’ambito dei criteri generali sopra indicati, il Presidente potrà assumere, su proposta del Direttore Generale, in relazione alle specificità gestionali e strategiche di volta in volta valutate, ulteriori criteri di maggiore dettaglio.

4. Nel conferire gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello generale ai soggetti di cui al punto 5, art. 6 del presente Regolamento, il Presidente, su proposta del Direttore Generale, tiene conto dei criteri e dei requisiti indicati dall’art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

5. La durata degli incarichi deve essere correlata agli obiettivi prefissati e non può, comunque, essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

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6. Per gli incarichi conferiti ai soggetti di cui al comma 6, art. 19, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, con contratto di lavoro a tempo determinato, la relativa durata non può eccedere il termine massimo di tre anni, fermo restando il periodo annuale di durata minima.

7. In caso di primo conferimento ad un dirigente di seconda fascia di incarico di livello di funzione dirigenziale generale, la durata dell’incarico è pari a tre anni.

“L’incarico potrà essere variato prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto, in relazione a motivate esigenze organizzative”. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

8. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo del dirigente interessato.

Articolo 8

(Conferimento di incarico di funzioni dirigenziali di livello non generale)

1. Gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello non generale sono attribuiti sulla base degli specifici criteri adottati dal Presidente, tenuto conto, in considerazione degli specifici obiettivi:

a) della natura, delle caratteristiche e della complessità del relativo ufficio e dei programmi da realizzare;

b) delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente nonché dei risultati precedentemente conseguiti dallo stesso ed alla relativa valutazione;

c) delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre pubbliche amministrazioni, attinenti all’incarico da attribuire.

2. La durata degli incarichi deve essere correlata agli obiettivi prefissati e non può, comunque, essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

3. Gli incarichi conferiti ai soggetti di cui al comma 6, art. 19, decreto legislativo n.

165/2001 e successive modificazioni, con contratto di lavoro a tempo determinato, sono attribuiti dal Direttore Generale mediante l’adozione di provvedimento specifico. La relativa durata non può eccedere il termine massimo di tre anni, fermo restando il periodo annuale di durata minima.

4. “L’incarico potrà essere variato prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto, in relazione a motivate esigenze organizzative”. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

5. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo del dirigente interessato.

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6. Nel conferimento dei predetti incarichi di funzioni dirigenziali di livello non generale, ai fini anche dell’arricchimento professionale del dirigente, si terrà conto, altresì, del criterio della rotazione, quale strumento idoneo a garantire un opportuno arricchimento individuale di esperienze anche sotto il profilo gestionale.

Articolo 9

(Incarichi connessi a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca)

1. Ai dirigenti di prima e di seconda fascia ai quali non sia attribuita la titolarità di strutture, possono essere conferiti, con le modalità previste dall’art. 6, incarichi aventi ad oggetto l’esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri specifici incarichi di livello dirigenziale.

2. La durata di tali incarichi, che non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni, deve essere determinata ed è limitata e rapportata al programma di lavoro ed all’obiettivo assegnato.

3. A detti dirigenti spetta il trattamento economico fondamentale della fascia di appartenenza, nonché quello accessorio previsto dai vigenti criteri di classificazione e graduazione delle posizioni dirigenziali ovvero da altre disposizioni regolamentari.

Articolo 10

(Principi generali per la determinazione del trattamento economico)

1. Il trattamento economico ha carattere di onnicomprensività ed è composto dal trattamento fondamentale e dal trattamento accessorio. La collocazione nella specifica fascia del Ruolo comporta l’attribuzione del relativo trattamento economico fondamentale – previsto ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n.

165/2001 e successive modificazioni, dalle relative disposizioni contrattuali e regolamentari – nonché del trattamento economico accessorio che è correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità nonché ai risultati conseguiti . 2. Il trattamento economico degli incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello

generale, sia fondamentale che accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito, è determinato dal Presidente ai fini dell’inserimento nel relativo contratto individuale.

3. Il trattamento economico fondamentale spettante per gli incarichi dirigenziali di livello generale viene definito assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per l’area della dirigenza. Il trattamento fondamentale è comune ed unitario e per la relativa determinazione si tiene conto, oltre al limite minimo stabilito dall’art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, che costituisce parametro di base per il predetto trattamento fondamentale, anche degli emolumenti percepiti dagli interessati in relazione alla rispettiva situazione individuale.

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4. Il trattamento economico fondamentale spettante per gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello non generale è determinato sulla base di quanto previsto dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale.

5. I parametri del trattamento economico accessorio per gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello generale sono definiti sulla base di criteri stabiliti dal Presidente. Essi sono fissati, con differenziati valori percentuali rispetto al trattamento economico fondamentale, sulla base dei relativi criteri di classificazione degli incarichi, rispetto ai quali sono definiti corrispondenti livelli economici differenziati, nonché dei risultati conseguiti dai dirigenti nell’attività amministrativa e di gestione, fatte salve possibili ulteriori definizioni in sede di stipula di contratto individuale di incarico.

6. I parametri del trattamento economico accessorio per gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali di livello non generale sono determinati in sede di contrattazione integrativa di Ente nei limiti e nelle previsioni della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

7. Ai dirigenti di seconda fascia, cui sia stato conferito un incarico di direzione di uffici dirigenziali di livello generale, compete, per il periodo di espletamento dell’incarico, il medesimo trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per i dirigenti di prima fascia in relazione al livello funzionale dell’incarico, ferma restando la permanenza di iscrizione alla seconda fascia del Ruolo fino alla maturazione del periodo richiesto dal precedente articolo 2 per il relativo inquadramento alla prima fascia.

Articolo 11

(Revoca consensuale dell’incarico)

1. Decorsi due anni dal conferimento dell’incarico, è facoltà del dirigente richiedere l’attribuzione di diverso incarico disponibile, di equivalente posizione e livello.

Richiesta che potrà essere soddisfatta con le modalità ed i termini previsti nei successivi punti 2 e 3. In caso di diniego alla richiesta di modifica dell’incarico da parte dell’Amministrazione, resta ferma la facoltà del dirigente, prevista dalla vigente disciplina contrattuale, di transitare nei ruoli di una diversa amministrazione disponibile al conferimento di un altro incarico, con le procedure di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni. In tal caso, il consenso dell’Amministrazione è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

2. Per situazioni eccezionali che non consentano la prosecuzione dello svolgimento dello specifico incarico attribuito, il Presidente, su istanza dell’interessato diretta al Direttore Generale e previo parere favorevole dello stesso, può procedere alla revoca del provvedimento inerente il conferimento dell’incarico relativo a funzioni dirigenziali di livello generale. Conseguenzialmente, il Presidente può disporre in merito:

- al conferimento di altro incarico dirigenziale anche con riduzione dei connessi istituti del trattamento economico accessorio;

- all’attribuzione - qualora la rinuncia si riferisca ad un incarico relativo alla titolarità di ufficio - di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di cui al precedente art. 9.

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3. Per le medesime motivazioni di cui al precedente punto 2, il Direttore Generale, su istanza dell’interessato diretta al dirigente con incarico di livello generale a cui è assegnato che abbia formulato l’espresso consenso alla revoca del provvedimento di conferimento dell’incarico relativo a funzioni dirigenziali di livello non generale, sentito il Direttore Centrale Risorse Umane, può procedere a diversa assegnazione dello stesso. Il dirigente con incarico di livello generale a cui viene assegnato l’istante disporrà l’attribuzione di un incarico come indicato al medesimo punto 2.

4. Il Presidente, per esigenze organizzative legate a fattori di operatività delle strutture, su proposta del Direttore Generale che espliciti le specifiche motivazioni funzionali, può procedere, sentito l’interessato, alla revoca del provvedimento inerente il conferimento d’incarico relativo a funzioni dirigenziali di livello generale ed all’attribuzione di un incarico diverso ed equivalente.

5. Il Direttore Generale, per le medesime esigenze di cui al precedente punto 4, su proposta del Direttore Centrale Risorse Umane, può procedere, sentito l’interessato, alla sua riassegnazione, con revoca dell’incarico in atto. Il Dirigente con incarico di livello generale a cui è assegnato procederà al conferimento di incarico di livello equivalente a quello precedentemente attribuito.

6. Il Dirigente con incarico relativo a funzioni dirigenziali di livello generale, per esigenze funzionali ed organizzative, può - sentiti gli interessati - procedere al conferimento, previa revoca dei provvedimenti relativi ad incarichi precedentemente attribuiti, di diversi incarichi di livello equivalente ai dirigenti ad esso assegnati dal Direttore Generale.

Articolo 12

(Responsabilità dirigenziale)

1. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n.

165/2001 e successive modificazioni, riportate nel successivo punto 4.

2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, l’impossibilità per l’Amministrazione di rinnovo dell’incarico già conferito.

3. Per le medesime fattispecie di responsabilità dirigenziale, in relazione alla gravità dei casi, l’Amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, conferire un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione inferiore, revocare l’incarico e collocare il dirigente a disposizione del Ruolo, ovvero, recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

4. Si osservano le procedure valutative e di garanzia previste dall’art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e l’osservanza delle direttive imposte dagli Organi di vertice dell’Istituto.

5. La revoca dell’incarico non comporta recesso dal rapporto di lavoro.

6. Nel caso in cui l’Amministrazione, in conseguenza di processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, ritenga di non confermare l’incarico conferito al dirigente, provvederà a darne idonea e motivata

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comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.

7. I provvedimenti di non rinnovo dell’incarico in atto e relativa attribuzione di altro diverso, di revoca dell’incarico e collocamento a disposizione del Ruolo, i provvedimenti di recesso dal rapporto di lavoro, nonché quelli relativi alla decurtazione della retribuzione di risultato in relazione alla gravità della violazione ex comma 1-bis, art. 21, d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, sono adottati sentito il Comitato dei Garanti.

Articolo 13

(Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)

1. E’ sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da parte dell’Amministrazione o del dirigente ai sensi e con le modalità previste dalla vigente disciplina contrattuale.

TITOLO II

ORGANISMO DI GARANZIA

CAPO I

Istituzione e modalità di elezione del componente del Comitato dei Garanti

Articolo 14 (Comitato dei Garanti)

1. E’ istituito il Comitato dei Garanti, al quale devono essere sottoposti obbligatoriamente tutti i provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigenziale di cui al precedente articolo 12.

2. Il Comitato deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

3. Ai fini dell’emanazione del prescritto parere, il Direttore Generale trasmette i relativi atti al Comitato.

4. Il Comitato è presieduto da un magistrato contabile, esperto in controllo di gestione, designato dalla Corte dei Conti ed è composto da un esperto esterno, scelto dal Presidente dell’Ente tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico nonché in tecniche di valutazione di costi, e da un dirigente di prima fascia iscritto nel Ruolo dell’Istituto, a nomina elettiva dei rappresentati.

5. Il Comitato dura in carica tre anni. L’incarico non è rinnovabile.

6. Il Dirigente di prima fascia eletto è collocato in posizione di fuori ruolo e mantiene per la durata del mandato il trattamento economico complessivo in godimento.

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Articolo 15 (Modalità di elezione)

1. Le elezioni del dirigente della prima fascia del Ruolo a componente del Comitato dei Garanti sono indette ogni tre anni con determinazione del Presidente, non oltre novanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.

2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano inseriti nella prima e nella seconda fascia del Ruolo. Non hanno diritto al voto i dirigenti che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa.

3. Sono eleggibili i dirigenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultino inseriti nella prima fascia del Ruolo ed abbiano presentato la propria candidatura nei termini e secondo le modalità di cui agli articoli successivi. Non sono eleggibili i dirigenti che non hanno diritto al voto ovvero che alla data di presentazione delle candidature risultano in aspettativa per cariche elettive, per mandato sindacale o in aspettativa non retribuita per qualsiasi causa.

Articolo 16

(Commissione elettorale e seggi)

1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di indizione delle elezioni, si costituisce la Commissione elettorale, presieduta dal Direttore Generale e composta da tre dirigenti di prima fascia, estratti a sorte dalla banca dati informatica del Ruolo. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dirigente di seconda fascia del Ruolo.

2. La posizione di membro della Commissione elettorale dei dirigenti di prima fascia è incompatibile con la condizione di candidato alle elezioni medesime.

3. La Commissione elettorale ha sede presso la Sede Centrale dell’Istituto. Le sedute sono pubbliche.

4. In caso di parità di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

5. Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente, scelto tra i dirigenti di seconda fascia in servizio, uno scrutatore e un segretario scelti tra i dipendenti funzionari dell’Area C.

6. Spetta alla Commissione elettorale individuare i seggi elettorali e la loro dislocazione; definire l’orario di apertura e chiusura dei seggi, in particolare per il giorno di votazione, nonché l’orario in cui devono aver termine le operazioni di scrutinio da parte dei seggi medesimi.

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Articolo 17

(Presentazione delle candidature)

1. I dirigenti di prima fascia che intendono presentare la propria candidatura trasmettono – entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di indizione – al segretario della Commissione elettorale, anche via telefax, apposita dichiarazione autografa corredata dal sostegno di cinque dirigenti aventi diritto al voto. L’autenticità delle firme è attestata dal candidato.

2. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione provvede a predisporre l’elenco delle candidature ammesse, curando gli adempimenti di cui ai successivi articoli.

3. Il predetto elenco sarà affisso agli albi di ciascuna Unità almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Contro la deliberazione della Commissione è ammesso il ricorso in opposizione entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco.

Articolo 18

(Scheda – modalità di votazione)

1. Le schede di votazione, redatte dalla Commissione elettorale su carta non trasparente e di tipo unico, contengono nella parte interna una riga tratteggiata sulla quale l’elettore deve scrivere a penna il cognome del candidato prescelto, aggiungendo, in caso di omonimia, anche il relativo nome e, se necessario, il luogo e la data di nascita.

2. In calce alla parte interna della scheda sono stampate apposite istruzioni relative alle corrette modalità di votazione.

3. Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo.

4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

5. Effettuata la votazione, l’elettore provvede a piegare la scheda ed a inserirla nell’apposita urna sigillata, predisposta presso ciascun seggio.

6. Effettuata la stampa, le schede – unitamente all’elenco dei candidati ammessi ed a quello degli elettori, votanti nelle relative strutture – vengono inviate in plico chiuso ai presidenti di ciascun seggio elettorale.

Articolo 19 (Votazione e scrutinio)

1. I seggi elettorali di cui all’articolo 18 si riuniscono il giorno antecedente quello di votazione per le relative operazioni preliminari.

2. Ciascun presidente di seggio fissa l’orario iniziale e finale in cui dovranno svolgersi senza soluzione di continuità le votazioni e vigila sulla correttezza dello svolgimento delle votazioni.

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3. Al termine delle votazioni, il presidente di seggio procede all’apertura dell’urna e alle operazioni di spoglio delle schede ivi contenute: ciascuna scheda viene estratta, letta ad alta voce e passata allo scrutatore.

4. Il segretario del seggio e lo scrutatore annotano separatamente il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

5. Terminato lo scrutinio di tutte le schede, il presidente dichiara il numero dei voti riportato da ciascun candidato, lo certifica nel verbale delle operazioni di scrutinio che, redatto dal segretario in duplice esemplare, viene firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri del seggio.

6. Il verbale ed il risultato dello scrutinio, con il numero degli elettori e dei votanti, viene trasmesso immediatamente, tramite telefax sottoscritto da tutti i componenti del seggio, alla Commissione elettorale.

7. Copia del verbale unitamente a tutte le schede numerate di ciascun seggio restano acquisite alle strutture di riferimento sedi di seggio elettorale.

Articolo 20 (Proclamazione)

1. Entro cinque giorni dal termine delle votazioni, la Commissione elettorale si riunisce per la proclamazione dei risultati.

2. A tal fine, la Commissione, in base ai dati desunti dai verbali dei seggi, procede a determinare la cifra individuale nazionale ottenuta da tutti i candidati, sommando i voti riportati da ciascuno di essi nei seggi costituiti e forma la graduatoria in ordine decrescente in base alle rispettive cifre individuali nazionali.

3. Successivamente, il presidente della Commissione elettorale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto componente del Comitato dei Garanti il candidato che ha riportato la cifra individuale nazionale più alta. A parità di cifra, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale di prima fascia; a parità di anzianità di servizio, il candidato di maggiore età.

4. Di tutte le operazioni della Commissione elettorale viene redatto il processo verbale che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri della Commissione elettorale.

5. Detto verbale, unitamente ai verbali dei seggi elettorali e alla restante documentazione, è trasmesso alla Direzione Centrale Risorse Umane.

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