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L’infortunio in itinere

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Academic year: 2022

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INAIL - Direzione centrale pianifi cazione e comunicazione P.le Giulio Pastore 6 - 00144 Roma dcpianifi cazione-comunicazione@inail.it www.inail.it

Tipolitografi a INAIL - Milano, 6/2016

L’infortunio in itinere

Al lavoro andata e ritorno

Al l

andata e r

(2)

• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consuma- zione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Interruzioni e deviazioni del percorso. Quando rien- trano nell’assicurazione?

Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifi che condizioni di necessità.

Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:

• quelle effettuate in seguito a una direttiva del da- tore di lavoro;

• quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esem- pio, un guasto meccanico);

• quelle dovute a esigenze essenziali e improroga- bili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fi siologiche);

• quelle effettuate per adempiere ad obblighi penal- mente rilevanti (ad esempio, per prestare soccor- so a vittime di incidente stradale);

• quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i fi gli a scuola);

• le brevi soste che non alterano le condizioni di ri- schio.

Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci Non sono indennizzati gli infortuni direttamente cau- sati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarma- ci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucino- geni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infor- tunio in itinere è coperto laddove siano verifi cate le fi nalità lavorative, la normalità del tragitto e la com- patibilità degli orari.

Se l’infortunio in itinere si verifi ca a bordo del veloci- pede, l’uso del mezzo privato è sempre necessitato.

Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavo- ratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verifi cata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

• il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;

• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pub- blici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;

• i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessiva- mente lunghe;

• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispen- dio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;

• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessi- vamente lunga.

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abi- tazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verifi carsi:

• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;

L’infortunio in itinere

per saperne di più, vai su inail.it

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