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n Iv. Pa. (Poggia) Golay. Accusatore privato nella procedura penale. Colmare una lacuna della legge.

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C o n s i g l i o n a z i o n a l e C u s s e g l n a z i u n a l

12.463 n Iv. Pa. (Poggia) Golay. Accusatore privato nella procedura penale.

Colmare una lacuna della legge.

12.492 n Iv. Pa. (Poggia) Golay. Accesso al Tribunale federale. Eliminare una disparità di trattamento ingiustificata tra le vittime

12.495 n Iv. Pa. Jositsch. Carcerazione preventiva nel caso di rischio di recidiva qualificato

12.497 n Iv. Pa. Jositsch. Legittimazione attiva a impugnare le decisioni in materia di carcerazione

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 15 gennaio 2021

Riunitasi il 15 gennaio 2021, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha discusso in merito al seguito dei lavori concernenti le iniziative parlamentari summenzionate.

Con le suddette iniziative si richiedono modifiche relative al Codice di procedura penale su diversi temi.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, senza voti contrari, di togliere dal ruolo le quattro iniziative summenzionate.

In nome della Commissione:

La presidente

Laurence Fehlmann Rielle

Contenuto del rapporto:

1 Testo e motivazione 2 Stato dell’esame preliminare 3 Considerazioni della Commissione

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1 Testo e motivazione 1.1 Testo

[12.463]

Conformemente all’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all’articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L’articolo 118 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) deve essere completato affinché i famigliari di una vittima deceduta, nei casi in cui il decesso rappresenta una conseguenza del reato denunciato, possano costituirsi accusatori privati anche se non possono far valere pretese civili in via adesiva nei confronti dell’autore del reato.

[12.492]

Fondandomi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull’articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L’articolo 81 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale (173.110) sui requisiti per interporre ricorso è modificato mediante l’aggiunta di un nuovo numero 4:

Art. 81 Cpv. 1 ...

Lett. b ...

4. l’accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili nei confronti di un’entità collettiva o di un ente di diritto pubblico, qualora soltanto questi ultimi siano abilitati a riparare il danno causato dall’imputato.

[12.495]

Fondandomi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull’articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

L’articolo 221 del Codice di procedura penale (CPP) va integrato nel senso che la carcerazione preventiva possa essere disposta anche nel caso del cosiddetto rischio di recidiva qualificato, dunque se vi è da temere seriamente che l’imputato possa compiere un grave reato a condizione che il procedimento riguardi un crimine o un delitto della stessa natura.

[12.497]

Fondandomi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull’articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) deve essere modificato come segue:

Art. 222

Il carcerato e il pubblico ministero possono impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le

decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l’articolo 233.

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1.2 Motivazione

[12.463]

In base al parere del Consiglio federale concernente l’interpellanza Poggia 12.3355 del 2 maggio 2012, il Codice di procedura penale consente ai parenti che non fanno valere le pretese della vittima (art. 12 cpv. 1 CPP), ma che sono state lese nella loro integrità fisica, sessuale o psichica, di

costituirsi accusatori privati soltanto se nei confronti delle persone perseguite fanno valere pretese di diritto civile a titolo personale.

Quindi non è possibile costituirsi accusatori privati nei casi in cui il diritto federale o cantonale impedisce l’azione diretta della persona lesa contro l’autore dell’infrazione, come ad esempio nell’ambito di azioni civili dirette contro il personale medico degli ospedali pubblici.

Perciò i famigliari di una persona deceduta sono ammessi oppure esclusi dalla procedura penale a dipendenza del fatto che il decesso sia dovuto a un reato commesso da una persona contro cui le pretese civili possano oppure non possano essere fatte valere direttamente.

Questa distinzione in due categorie dei parenti di persone decedute conduce a una disparità di trattamento che non si giustifica in alcun modo e non consente alla giustizia penale di adempiere la propria funzione di offrire alle vittime uno strumento semplice ed efficace per fare in modo che il responsabile di un reato contro la vita o l’integrità personale venga perseguito penalmente.

Per questo motivo è opportuno completare l’articolo 118 CPP in modo tale da consentire ai famigliari toccati in modo diretto e personale dal decesso della vittima di un reato, di costituirsi accusatori privati.

[12.492]

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale (312.0) ci si è posti la domanda se una vittima ai sensi della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV, 312.5) ha qualità di parte alla procedura anche qualora non possa avanzare pretese di diritto civile direttamente nei confronti dell’imputato.

Questo caso si verifica ogni volta che la legge federale o cantonale fa della collettività pubblica o dell’ente di diritto pubblico i soli responsabili del danno che funzionari o impiegati hanno causato a terze persone, essendo esclusa qualsiasi azione diretta contro di essi.

In risposta a un’interrogazione 12.3355, il 4 luglio 2012 il Consiglio federale ha precisato

segnatamente che una persona danneggiata da un reato può costituirsi parte nel procedimento in veste di accusatore privato a prescindere dal fatto che possa o meno far valere pretese civili direttamente nei confronti dell’accusato. Un paziente di un ospedale pubblico, ad esempio, può partecipare al procedimento contro un medico se fa valere che quest’ultimo gli ha cagionato una lesione corporale praticando un trattamento inadeguato. La questione della ricevibilità di un ricorso al Tribunale federale è stata tuttavia fatta salva.

Ne consegue che la qualità di accusatore privato, con i diritti garantiti dalla procedura, non è posta in dubbio neanche nel caso in cui il danneggiato non può agire direttamente contro l’autore del reato denunciato, trattandosi ad esempio di un agente delle forze dell’ordine, del medico di un ospedale pubblico o semplicemente di un conducente di un’autorità federale o cantonale.

Statuendo sulla fattispecie interessata dalla presente iniziativa in una decisione del 12 ottobre 2012 (1B_586/2012), il Tribunale federale ha dimostrato una chiara necessità d’intervento affermando quanto segue:

“Non potendo avanzare pretese civili contro l’ospedale x o i suoi impiegati, la ricorrente non può contestare la fondatezza della decisione della Camera penale di ricorso, la quale conferma l’archiviazione della sua denuncia sulla base dell’articolo 81 capoverso 1 lettera b numero 5 LTF”

(trad.).

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Il TF si è inoltre riferito alla sua giurisprudenza, secondo cui “un interesse giuridicamente protetto implicante il diritto di ricorso è riconosciuto soltanto alla vittima di una violazione dell’integrità corporale, sessuale o fisica, ai sensi dell’articolo 2 LAV (RS 312.5) qualora la decisione impugnata possa esplicare effetti sul giudizio relativo alle sue pretese civili (cfr. DTF 131 I 455 consid. 1.2.1 pag. 458; 128 I 218 consid. 1.1 pag. 219 s.”, trad; DTF 133 IV 228 pag. 231).

Dal nostro attuale sistema legislativo risulta quindi che la possibilità della persona danneggiata di interporre un ricorso presso il Tribunale federale dipende dall’esistenza o meno di un legame dell’autore del reato con una collettività o un ente di diritto pubblico che lo pone al riparo da un’azione diretta nei suoi confronti.

Del tutto ingiustificata e certamente non voluta dal Parlamento, questa disparità di trattamento relega i pazienti di un ospedale pubblico - a titolo di esempio - a danneggiati di seconda categoria che dispongono di diritti limitati quando evidentemente anche nel loro caso l’esito dell’azione penale sarà tale da influire direttamente sui loro diritti alla riparazione dei pregiudizi arrecati.

Visto che il numero 4 dell’articolo 81 capoverso 1 LTF si è liberato in seguito all’abrogazione del suo testo anteriore mediante la cifra II 3 dell’allegato 1 al CPP del 5 ottobre 2007, con effetto al

1° gennaio 2011, appare opportuno integrarvi il nuovo testo proposto.

[12.495]

L’articolo 221 CPP prevede il rischio di recidiva quale motivo d’arresto unicamente se l’autore ha già compiuto in precedenza reati analoghi. Se per i delinquenti primari vi è il rischio di recidiva

(cosiddetto rischio di recidiva qualificato), la carcerazione preventiva non è possibile o, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale federale, è possibile solamente in casi eccezionali (v. in merito DTF 137 IV 13). Un simile rischio qualificato era ad esempio previsto dal Codice di procedura penale zurighese.

[12.497]

Secondo l’articolo 222 soltanto il carcerato è legittimato a impugnare le decisioni in materia di carcerazione. Il Tribunale federale ha invece stabilito a più riprese che anche il pubblico ministero deve disporre di una legittimazione attiva, soprattutto per impugnare le decisioni di scarcerazione (cfr. p. es. DTF IV 87). Occorre pertanto adeguare la legge a questa situazione giuridica.

2 Stato dell’esame preliminare

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha dato seguito alle iniziative 12.463 e 12.492 il 6 settembre 2013 e alle iniziative 12.495 e 12.497 il 24 ottobre 2013. La

Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha approvato tali decisioni il 10 febbraio 2014 (12.495) e il 15 maggio 2014 (12.463; 12.492; 12.497). Il 18 marzo 2016 il Consiglio nazionale ha prorogato di due anni il termine di attuazione. Il 14 dicembre 2018 il Consiglio nazionale ha prorogato ulteriormente tale termine di due anni.

3 Considerazioni della Commissione

Dopo aver colto l’occasione offerta dall’esame di vari interventi parlamentari per condurre una discussione di principio in materia di procedura penale, il 15 maggio 2014 la CAG-S è giunta alla conclusione di non voler intervenire prematuramente nel nuovo quadro normativo e ha quindi incaricato il Consiglio federale di esaminare l’adeguatezza nella prassi del vigente Codice di procedura penale e di proporre al Parlamento le necessarie modifiche legislative. La relativa modifica del Codice di procedura penale (19.048) si trova attualmente nella fase parlamentare.

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Le richieste contenute nelle iniziative 12.495 e 12.497 sono state considerate nell’ambito delle deliberazioni riguardanti la modifica del Codice di procedura penale. La richiesta formulata nell’iniziativa parlamentare 19.463 non è stata ripresa né dal Consiglio federale né dalla commissione del Consiglio nazionale incaricata dell’esame preliminare. Nel corso dell’esame preliminare svolto dalla CAG-N è inoltre emerso che non vi è alcuna necessità di intervenire per quanto riguarda la richiesta dell’iniziativa parlamentare 12.492.

Viste le intense discussioni condotte in Parlamento sulle questioni relative al Codice di procedura penale, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale reputa opportuno togliere dal ruolo le iniziative in oggetto. La modifica del Codice di procedura penale ha dato l’opportunità di prendere in considerazione e di discutere le richieste delle iniziative parlamentari nell’ambito di una visione globale. La Commissione ritiene che non sia il caso di tornare a occuparsi di questo settore subito dopo la revisione del Codice di procedura penale, né di procedere ad adeguamenti isolati del Codice di procedura penale, visto che le richieste delle iniziative sono state prese in considerazione nell’ambito di questo progetto.

Riferimenti

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