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Commissario ad Acta Calabria (art

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Academic year: 2021

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Commissario ad Acta Calabria (art. 1): si prevede, al fine di raggiungere i programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria, e garantire i LEA, la nomina di un nuovo commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro. Il Commissario è

coadiuvato da uno o più sub-commissari, in numero non superiore a tre, e le funzioni a lui affidate saranno di:

o supporto alla programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale per raggiungere gli obiettivi del programma operativo 2019-2021 e del piano di rientro dai disavanzi sanitari;

o attività come responsabile della gestione sanitaria accentrata.

Commissari Straordinari Calabria (Art. 2): è previsto che il Commissario ad acta, entro 30 giorni dalla propria nomina, nominerà dei Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale previa intesa con la Regione oltre che con i Rettori nei casi di aziende ospedaliere universitarie e anche per gli enti del servizio sanitario regionale. In mancanza di accordo, la nomina sarà stabilita da un decreto del MinSal e previa delibera del CdM. Il compito principale dei commissari

straordinari sarà quello di adottare atti aziendali al fine di assicurare la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario. Inoltre, al fine di garantire l’esigibilità dei LEA nella Regione, anche in relazione all’emergenza epidemiologica, il Ministro della Salute, sentito il Commissario ad acta, autorizza quest’ultimo ad attuare un Piano per avviare procedure straordinarie volte all’assunzione di personale medico e sanitario, anche per il settore dell’emergenza-urgenza, necessario. Tale personale potrà essere assunto attraverso il ricorso degli idonei nelle graduatorie in vigore.

Appalti e adeguamento edilizio-tecnologico (Art. 3): Il commissario ad acta provvederà in via esclusiva all’espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. nell’ambito del programma della razionalizzazione degli acquisti della PA. Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, è prevista la finalizzazione del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e adeguamento tecnologico della rete di emergenza, ospedaliera e territoriale.

Aziende sanitarie sciolte (Art. 4): alla presenza di provvedimenti relativi a infiltrazioni di stampo mafioso negli enti pubblici, la Commissione straordinaria continuerà ad operare per la garanzia dei LEA in conformità agli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario.; fermo restando i compiti e prerogative assegnate dalla legislazione vigente.

Supporto e collaborazione al Commissario ad acta (art. 5): si prevede che il Commissario ad acta possa avvalersi della Guardia di Finanza per contrastare azioni a danno del Piano di rientro del SSR.

Cause di decadenza del Commissario ad acta (art. 6): costituiscono causa di decadenza dall’incarico:

o grave ed ingiustificato ritardo nell’attuazione degli obiettivi di risanamento indicati nel Decreto;

o la mancata adozione del programma operativo Covid previsto all’art. 18 del DL Cura Italia e del Piano straordinario di edilizia sanitaria;

o la mancata adozione degli atti aziendali nei casi e nei termini di cui all’articolo 2

Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR della Calabria (art. 7): è autorizzata per gli anni 2021, 2022, 2023 la spesa fino a €60 milioni per il riassetto del SSR della Regione, previa sottoscrizione

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dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni. L’erogazione della somma è inoltre condizionata dall’attuazione dell’Accordo appena citato, la cui verifica viene effettuata in sede congiunta dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica degli adempimenti. Si autorizza inoltre un intervento diretto, dalla consistenza di €15 milioni, volto a garantire la qualità e completezza dei flussi informativi aziendali e la corretta gestione dei dati delle strutture sanitarie locali.

Disposizioni transitorie e finali (art. 8): le disposizioni contenute nel decreto si applicano fino all’attuazione del Piano, e comunque non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Questa scadenza può essere derogata di 12 mesi tramite delibera del Consiglio dei Ministri. Si considerano infine revocate le procedure selettive dei direttori generali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I direttori generali degli enti del servizio sanitario nominati dalla Regione nei trenta giorni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dalle loro funzioni.

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