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Aspetti penali correlati alla “Collaborazione Volontaria” e il nuovo delitto di Autoriciclaggio

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(1)

Aspetti penali correlati alla

“Collaborazione Volontaria”

e il nuovo delitto di Autoriciclaggio

Avv. Luigi Isolabella

(2)

Indice

Ø 

La “Voluntary Disclosure”: iter legislativo

Ø 

Strategie penali delle passate edizioni dello “scudo fiscale”

Ø 

Profili penalistici correlati alla Voluntary Disclosure, Legge 15.12.2014, n. 186

Ø 

Il delitto di autoriciclaggio

Ø 

D.L.Vo 231/2001 e autoriciclaggio

Ø 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita, riciclaggio e autoriciclaggio

(3)

La “Voluntary Disclosure”: iter

legislativo

(4)

La funzione generale:

il contesto storico-giuridico

•  La normazione internazionale in materia di illecita detenzione di capitali all’estero ha cambiato profondamente la prospettiva di protezione di cui il capitale detenuto fuori dal territorio nazionale godeva ed ha goduto sino ad oggi.

•  Le precedenti barriere protettive si sono sgretolate: il cliente non trova ora alcuna convenienza nell’illecito deposito- detenzione di denaro presso banche estere.

•  L’ordinamento ha fornito al contribuente uno strumento atto ad emendare situazioni illecite, attraverso il ricorso all’istituto della Voluntary Disclosure.

(5)

Iter legislativo della Voluntary Disclosure

1. L’istituto della Voluntary Disclosure è stato introdotto nel nostro ordinamento -inizialmente- con il D.L. n. 4 del 2014. In sede di conversione in legge del D.L. 4/2014, si è deciso di stralciare le disposizioni relative alla Voluntary Disclosure che sono, dunque, confluite in un disegno di legge di iniziativa parlamentare, con previsioni in parte differenti rispetto a quelle del D.L. n. 4 del 2014 (cfr. DDL 1164 - con riferimento ai DDL 2247-2248).

2. Il 15 dicembre 2014, è stata promulgata la Legge n. 186 contenente

“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché disposizioni in materia di Autoriciclaggio”

(6)

Profili Penalistici della “Voluntary Disclosure” nelle intenzioni iniziali del Legislatore:

il D.L. 4/2014 (1)

•  Esclusione della punibilità per i soli delitti di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs 74/2000

•  Diminuzione della pena, fino alla metà, con riferimento ai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs 74/2000

•  Il D.L. n. 4 del 2014 non disponeva nulla in merito alle fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74 del 2000 nonché in merito alle fattispecie di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che, diversamente dall’attuale Legge, rimanevano punibili

•  Nessuna previsione in ordine alla fattispecie penale di Autoriciclaggio, nonostante la “Commissione Greco per lo studio sull’autoriciclaggio”, avesse già elaborato due ipotesi di norme relative all’inedito delitto in trattazione (cfr. Relaz. 23.4.2013).

(7)

Profili Penalistici della “Voluntary Disclosure” nelle intenzioni iniziali del Legislatore:

il D.L. 4/2014 (2)

Autonoma fattispecie delittuosa Art. 5-septies:

“Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero”

“Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

A seguito delle vivaci proteste espresse, in ambito categoriale, da alcuni professionisti, giacché:

“…Anche il professionista potrebbe incorrere nel reato laddove riceva dal cliente documenti o informazioni anche solo in parte rispondenti al vero e, in assenza della possibilità di verifica della loro veridicità, le esibisca o le trasmetta, ancorché in nome e per conto del cliente, all’agenzia delle entrate”

(Cfr. pag. 9 dell’Audizione dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 26 Febbraio 2014, Presso la VI Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Finanze), avente per oggetto il Disegno di Legge C-2012), la disposizione ha subito un mutamento testuale:

(8)

D. L. 28 Gennaio 2014 N. 4

L’art. 1 del D.L. 4/2014, relativo alle disposizioni sulla “Collaborazione Volontaria”, è stato soppresso, in sede di conversione del D.L., dalla Commissione Finanze e trasformato in un’autonoma proposta di legge di iniziativa parlamentare, N. 2248/2014.

Sul punto, è degna di rilievo l’indicazione posta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, laddove statuiva che: “l’approvazione delle norma sulla Voluntary Disclosure non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio…..Ne consegue che, ai fini di prevenzione del riciclaggio…l’applicazione delle predette norme non vale, in alcun modo, a qualificare di per sé come lecite le risorse o le attività oggetto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all’estero…

Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al Fisco, che beneficiano della speciale procedura designata dal decreto legge in oggetto, resta, pertanto, immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in caso di elevato rischio di riciclaggio…” (così, Circolare

(9)

Il disegno di legge 2248 del 2014 (1)

•  Esenzione per professionisti e consulenti dagli obblighi di segnalazione operazioni sospette ai fini antiriciclaggio

•  Esenzione che opera limitatamente all’esame della posizione giuridica del cliente e all’assistenza nell’intera procedura, rimangono fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla stessa disciplina

•  Intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria sono esenti dall'obbligo di S.O.S. se, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita

•  Esclusione della punibilità dei reati di cui agli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs 74/2000: la causa di non punibilità opera in favore di tutti i

(10)

Il disegno di legge 2248 del 2014 (2)

•  Nel Disegno di Legge in esame, viene confermata la riduzione fino alla metà della pena prevista per il reato di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 74 del 2000.

•  Per le eventuali falsità commesse nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, si prevede una pena pari alla reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni, ma si esclude espressamente che del reato possano rispondere anche i professionisti o gli intermediari coinvolti nella procedura, fatta salva l’applicabilità delle norme sul concorso di persone nel reato.

(11)

“Strategie penali” delle passate edizioni dello

“scudo fiscale”

(12)

Scudo Fiscale 2001

D.L. 350/2001 (conv. in Legge 224/2001)

Il rimpatrio delle attività finanziarie:

§  Esclude la punibilità per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs 74/2000, nonché per i reati di cui al D.L. n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 4, lett. d) e f) del predetto decreto n. 429 del 1982, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate (cfr. Art. 14, comma 1, lett. c)

Il rimpatrio non esclude la punibilità quando, per gli illeciti penali indicati, è già stato avviato il procedimento penale

(13)

Scudo Fiscale 2002 L. 289/2002

L’Art. 6, L. 289/2002, sancisce: “L’esclusione della punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del D. Lgs 74/2000 …..nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera c) non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa” (cfr. Art. 8, comma 6 lett. c).

Resta sanzionato il delitto di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p..

(14)

Scudo Fiscale 2009

D.L. 78/2009 (conv. in L. 102/2009)

Con riferimento alla esclusione della punibilità,

è stato effettuato il richiamo integrale alla

disciplina del precedente scudo fiscale del 2002

(cfr. Art. 8 comma 6 L. 289/2002)

(15)

L. 15 dicembre 2014, n. 186 (I)

Possono accedere alla procedura, oltre ai soggetti di cui all’art.

4, comma 1, DL n. 167/1990 (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici), anche soggetti diversi, quindi anche i soggetti esercenti attività commerciali e, in particolare, le società di capitali;

L’estensione del beneficio alle società di capitali ha un significato rilevante, anche ai fini della comprensione dei reati commessi nella formazione del capitale (cfr. Cass. Pen., Sez.

III, sent. n. 50308/2014; nel medesimo senso, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 4403/2013).

(16)

L. 15 dicembre 2014, n. 186 (II)

•  “L’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 dicembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria…e…indicare spontaneamente all’Amministrazione Finanziaria, mediante presentazione di apposita richiesta, TUTTI gli investimenti e TUTTE le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero” (così, art. 1, lett. a), L. 186/2014);

•  Non si può accedere a tale procedura dopo che il contribuente (oppure i soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o i soggetti concorrenti nel reato) abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività oggetto della disclosure;

(17)

Aspetti penali della L. 186/2014

•  Sotto il profilo penale, la normativa in oggetto prevede:

l’esclusione della punibilità per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter D.Lgs 74/2000, nonché, in via autonoma, degli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter 1. c.p.

•  “Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall’articolo 648-ter 1. c.p.

(n.d.r. autoriciclaggio), NON sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a) (ovvero i reati fiscali previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter D.Lgs 74/2000), sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria”.

(18)

Effetti (penali) della procedura di

collaborazione volontaria

(19)

Esclusione della punibilità (art. 5- quinquies)

•  Delitti fiscali di cui al D. LGS 74/2000:

Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti -rimane invariata al punibilità in relazione all’art. 8, L.

74/2000-);

Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici):

Art. 4 (Dichiarazione infedele);

Art. 5 (Omessa dichiarazione);

Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate);

Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA);

•  CODICE PENALE

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio);

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);

Art. 648-ter 1. c.p. (Autoriciclaggio);

L’esclusione della punibilità in relazioni a tali fattispecie di reato è prevista solo ove gli illeciti in menzione siano commessi in relazione ai reati fiscali di cui sopra.

(20)

§  “L’esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall’articolo 5 quinquies…..operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati” (cfr. Art. 5-septies, comma 5).

§  Con riferimento all’articolo 2, L. 74/2000, resta impregiudicata la punibilità ex art. 8, L. 74/2000.

(21)

Art. 5-Septies, comma 1

Ipotesi autonoma di reato in caso di

“Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non corrispondenti al vero”

“L’autore della violazione di cui all’art. 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (…) esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

à “L’autore della violazione di cui all’articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti e notizie forniti sono rispondenti al vero” (art. 5-septies, comma 2).

(22)

Art. 5-Septies, comma 1

§ 

Si tratta di un delitto punito a titolo di dolo.

§ 

Possibili implicazioni a titolo di concorso:

analisi della questione.

§ 

Restano escluse dall’applicazione della

sanzione penale, le condotte consistenti in

mera negligenza o incompetenza.

(23)

Esempi di ipotesi delittuose “non coperte”

dalla Legge 186/2014

… tra gli altri:

•  Art. 8 D. Lgs 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

•  Art. 11 D. Lgs 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

•  Art. 12-quinquies L. 356/1992 (Trasferimento fraudolento di valori)

•  Art. 646 c.p. (Appropriazione indebita)

•  Art. 2634 c.c. (Infedeltà patrimoniale)

•  Artt. 2621 e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali)

•  Art. 640 c.p. (Truffa e Truffa Aggravata)

(24)

Il delitto di

“Autoriciclaggio”

(25)

Brevi cenni storici sull’Autoriciclaggio

-  Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro, la confisca del 1990 (ratificata dall’Italia con L. 328/1993)

-  Art. 12-quinquies del D.L. 306/1992

-  Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999 (ratificata dall’Italia con Legge 110/2012)

-  Art. 6 Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale (adottata dall’Assemblea Generale il 15.11.2000 e il 31.5.2001)

(26)

Brevi cenni storici sull’Autoriciclaggio

-  Rapporto sull’Italia dell’OCSE, del 2011

-  Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell’Unione Europea (2010/2309 (INI))

-  Commissione Greco, costituita con D.M. dell’8 Gennaio 2013 (cfr. Relazione del 23 aprile 2013);

-  Commissione Ministeriale, presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca, istituita con DM 10 Giugno 2013;

(27)

“Commissione Greco”

per lo studio sull’autoriciclaggio

•  Il perimetro del “Mandato” del Gruppo Studio sull’autoriciclaggio (cfr. Relazione per lo studio sull’autoriciclaggio del 23 aprile 2013):

-  “procedere alla ricognizione, sistematizzazione e analisi critica e organica del complesso degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle convenzioni e trattati internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, inclusa la previsione di fattispecie di illecito connesse alla violazione di adempimenti contabili e finanziari e al cosiddetto autoriciclaggio”;

-  “provvedere alla raccolta sistematica degli adempimenti internazionali in materia di lotta alla corruzione e di repressione della criminalità organizzata nonché delle misure a carattere normativo e amministrativo adottate per darvi attuazione e/o esecuzione;

-  “procedere, altresì, all’esame delle principali criticità riscontrate nell’assolvimento dell’Italia a detti obblighi e alla alla formulazione di proposte per ulteriori

(28)

I prodromi “di principio” delle scelte normative operate dalla Commissione

Greco

•  “Il fenomeno del riciclaggio, incluso quindi l’autoriciclaggio, rappresenta, in ragione delle sue crescenti dimensioni e del grave impatto sul tessuto imprenditoriale e sociale, una minaccia non solo e non tanto per il bene patrimonio quanto piuttosto per il corretto e ordinato svolgimento delle attività economiche e finanziarie nonché per l’amministrazione della giustizia. Al fine di conseguire un adeguato contemperamento con le esigenze di rispetto dei richiamati principi generali” si è proceduto alla previsione dell’autonoma fattispecie di reato di cui all’art. 648 ter 1 c.p.

(29)

“Commissione Greco”

per lo studio sull’autoriciclaggio

•  La nuova ed autonoma fattispecie di reato:

-  Sarà inclusa -unitamente alla fattispecie di riciclaggio- in apposito capo dedicato ai delitti contro l’ordine economico e finanziario ovvero contro l’amministrazione della giustizia;

-  Dovrà valorizzare, sotto il profilo materiale della condotta, la natura essenzialmente finanziaria e la connotazione intrinsecamente fraudolenta delle operazioni;

-  Attribuirà centralità, sotto il profilo teleologico della condotta, non solo alla finalità di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni quanto soprattutto a quella del loro re-impiego in attività economiche o finanziarie;

-  Deve escludere, conseguentemente, la punibilità degli autori del reato presupposto in relazione alle condotte dirette a consentire il godimento personale dei relativi proventi

(30)

Proposte di modifica legislativa

•  Coerente al perimetro del proprio mandato, la Commissione Greco ha operato differenti proposte normative, introducendo, il “Capo II bis”, al Libro II, Titolo VIII del codice penale, dedicato ai “Delitti contro l’ordine economico e finanziario” e offrendo due possibili formulazioni dell’art. 517-sexies c.p.

•  “Articolo 517- sexies (Riciclaggio) c.p.”

Ipotesi 1:

•  “1. E’ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro chiunque impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

•  2. Alla stessa pena soggiace chiunque sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

•  3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

•  4. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

•  5. La pena è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità giudiziaria e di polizia nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

•  6. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non

(31)

Ipotesi 2:

•  “1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'art. 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000.

•  2. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

•  3. La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

•  4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

•  5. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale.

•  6. La pena della reclusione è diminuita fino a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

•  7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto”.

(32)

I prodromi-motivazionali del reato di

autoriciglaggio: la natura socio-economica della nuova fattispecie

•  Come concordemente rilevato dalle diverse Commissioni che si sono occupate del processo d’innovazione legislativa, il delitto di autoriciclaggio ha un forte impatto destabilizzante sull’ordine economico e finanziario precostituito.

•  L’obiettivo politico-criminale perseguito dagli incaricati Organismi Ministeriali è stato, dichiaratamente, duplice:

-  “eliminare il privilegio dell’impunità” per chi, attraverso una progressione criminosa, si spinga all’integrazione di un nuovo modello punitivo attraverso una condotta che supera, così, il post-factum;

-  “riformulare in maniera più adeguata gli estremi del fatto tipico allo scopo di

(33)

(segue)

• Nel medesimo senso, Commissione Greco:

• “Il fenomeno del riciclaggio, incluso quindi l’autoriciclaggio, rappresenta, in ragione delle sue crescenti dimensioni e del grave impatto sul tessuto imprenditoriale e sociale, una minaccia non solo e non tanto per il bene patrimonio quanto piuttosto per il corretto e ordinato svolgimento delle attività economiche e finanziarie nonché per l’amministrazione della giustizia”.

(34)

Il confine tra il post factum non punibile e la nuova valenza criminosa del reato:

la fattispecie di cui all’art. 648-ter 1 c.p.

(35)

Le origini dell’Autoriciclaggio.

Il post factum non punibile

•  Fino all’introduzione del delitto di Autoriciclaggio, la maggior parte degli Autori, in ambito dottrinale, riteneva che punire l’autore del reato presupposto per il reimpiego (id est: utilizzo) del provento illecito, comportasse la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale: il reo avrebbe, infatti, subito una doppia punizione per il medesimo fatto.

•  Prima della promulgazione della nuova fattispecie tipica, di cui all’art. 648 ter 1, quindi, le condotte autoriciclative, erano considerate un vero e proprio post-factum non punibile.

•  “Punire (…) il successivo comportamento di utilizzo significherebbe punire due volte lo stesso fatto, il cui disvalore penale è già assorbito dalla prima fattispecie, in quanto l’utilizzo dei beni di provenienza delittuosa è logicamente configurabile come parte della condotta dello stesso reato presupposto. Questo è il motivo per cui, fino ad oggi, le condotte successive di utilizzo del profitto da parte dell’autore del reato presupposto sono sempre state valutate come post factum non punibile non avente autonomo disvalore e quindi da ritenersi assorbito nella fattispecie del reato presupposto” (A. Simbari; in senso conforme, tra gli altri, anche: F.

Mucciarelli, F. Sgubbi).

•  “Una prima difficoltà discende dalla constatazione che le ulteriori operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni e del denaro rappresenterebbero la naturale prosecuzione degli stessi reati presupposto. In quanto tali, esse darebbero pertanto, luogo soltanto a un mero post factum non avente un autonomo disvalore e quindi assorbito nella fattispecie del reato

(36)

Il post factum non punibile (segue)

•  Le posizioni assunte dalla Suprema Corte nella recente sentenza a SSUU, n. 25191/2014, portano ad un allontanamento giurisprudenziale dalla qualificazione della condotta autoriciclativa in termini di semplice e semplicistico post factum non punibile: “Lo scopo perseguito dalla norma che prevede il reato meno grave è assorbito da quello concernente il reato più grave. La punizione del reato antecedente esaurisce il valore complessivo e la condotta successiva rappresenta un normale sviluppo di quella antecedente. E’ soltanto in questi limiti che (…) non è ammessa una duplicazione di tutela e di sanzione. Di conseguenza l’eterogeneità dei beni giuridici tutelati rispettivamente dal delitto presupposto e da quelli di riciclaggio e reimpiego impedisce di ritenere che la punizione per il reato presupposto possa assorbire il disvalore dei reati previsti dagli

(37)

La soluzione formulativa attuale:

l’esimente del “godimento personale”

•  “L’obiezione di incappare in una ingiustificata doppia incriminazione di un medesimo disvalore sostanziale è, ad avviso della Commissione, scongiurabile circoscrivendo il reimpiego penalmente rilevante ai soli casi di investimento speculativo o imprenditoriale (come tale trascendente l’utilizzazione per mero godimento personale dei proventi dell’attività delittuosa). In questo modo, il reato di reimpiego assume un grave e autonomo disvalore (rispetto al reato presupposto) in quanto ad essere aggredito è l’ordine economico e ciò che giustifica un’autonoma sanzione” (così, Relazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata, presieduta dal dal Prof. G. Fiandaca, 10 giugno 2013).

•  “A giudizio del Gruppo di studio, le difficoltà sopra richiamate appaiono, nondimeno, superabili attraverso una corretta formulazione della norma incriminatrice. In termini generali, ….la condotta di autoriciclaggio, lungi dal configurarsi come frazione del reato presupposto ovvero come mero post factum avente il solo effetto di ostacolare il disvelamento del reato presupposto, si configura piuttosto come una nuova e diversa condotta connotata da un autonomo e grave disvalore, in quanto tale meritevole di autonoma sanzione” (Commissione Greco, relazione citata, pg. 5).

•  “La deroga al ne bis in idem sostanziale (ed al post factum non punibile n.d.r.) può giustificarsi solo in presenza di atti che non si traducono nel mero godimento personale o nella trasparente disposizione del provento” (C. Piergallini).

•  Le problematiche legate alle ricadute del potenziale ne bis in idem sostanziale sono state oggi risolte, quindi, attraverso la previsione dell’esimente di cui al comma 4 del reato di cui all’art. 648 ter 1 c.p.

(38)

I profili di rilevanza penale

Ipotesi relativa al rientro dei capitali in caso di mancato rispetto della disciplina sulla voluntary disclosure:

•  Riciclaggio

•  Autoriciclaggio

(39)

L’art. 3, L. 186/2014 introduce, al co. 3, il “nuovo” delitto di Autoriciclaggio

(art. 648-ter 1 c.p.)

1. “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all' articolo 7 d.l.

152/1991 (conv. L. 203/1991).

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e

(40)

Elemento oggettivo del reato di autoriciclaggio: la condotta

Risponde del delitto di autoriciclaggio “chiunque” impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo che ha commesso o concorso a commettere.

Ø  Impiegare: allude a qualsivoglia forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.

Ø  Sostituzione e trasferimento: alludono a condotte che implicano ed importano un mutamento della formale titolarità

(41)

Clausola modale

Le condotte tipizzate acquistano rilevanza penale ove esse siano poste in essere, al fine di “ostacolare concretamente l’identificazione della … provenienza delittuosa”.

Attraverso la connotazione in termini di idoneità concreta all’ostacolo, la determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che esprimano un contenuto decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

La clausola modale deve essere connotata in termini di concretezza (a ciò è diretto l’uso dell’avverbio “concretamente”).

(42)

Le cause di non punibilità:

la “mera utilizzazione” e il “godimento

personale”

(43)

L’esimente prevista dall’art. 648 ter 1, comma 4, c.p.

•  Stabilisce il comma 4 dell’art. 648-ter 1 c.p. che “non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

•  In assenza di qualificazioni giurisprudenziali, la dottrina ha definito

“godimento personale” quello che riguarda il “reo in prima persona” (così, F. Mucciarelli).

•  Non rientrerebbe nella fattispecie in esame, l’ipotesi in cui, a titolo esemplificativo, un immobile fosse acquistato e venisse poi concesso in locazione ad un terzo.

•  “il fatto che il proprietario percepisca il canone locativo, invero, mostra solo che l’originario acquisto non è avvenuto per godimento personale” (F.

(44)

Il “godimento personale”:

profili di criticità pratica

•  Stante l’indeterminatezza del concetto di “godimento personale”, allo stato, non è dato comprendere con chiarezza dirimente se, nella causa di non punibilità in oggetto, possano rientrare anche i casi di cosiddetto “godimento condiviso” (“dalla cena con amici, all’acquisto di un’auto utilizzata dalla famiglia”, così F. Sgubbi). Si pensi, poi, ad ulteriore titolo esemplificativo, all’acquisto di beni di

“lusso” destinati, in un primo tempo, al godimento personale, ma successivamente oggetto di rivendita “magari a prezzo maggiorato” (D’Avirro- Giglioli).

•  Risulta, altresì, importante comprendere cosa esattamente si intenda per “mero utilizzo”.

(45)

L’aggravante di cui al comma 5 dell’art. 648-ter 1 c.p.

•  Comporta un aggravamento di pena, l’aver commesso il fatto nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

•  A differenza di quanto previsto dagli artt. 648-bis e

648-ter c.p. (che fanno riferimento alla mera attività

professionale), l’art. 648-ter 1. c.p. ha aggiunto, in via

esplicita, anche le condotte degli intermediari

finanziari, così come previsto all’art. 648 ter 1,

comma 4, c.p.

(46)

Autoriciclaggio

e D.Lgs 231/2001

(47)

Autoriciclaggio e D. Lgs 231/2001

•  L’art. 3 (“Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio”) della L. 186/2014, ha inserito, all’art. 25- octies del D.Lgs 231/2001, insieme ai delitti di ricettazione, riciclaggio e re-impiego, anche l’autoriciclaggio, nel novero dei reati-presupposto la cui commissione, da parte dei soggetti apicali, comporta la conseguente Responsabilità Amministrativa dell’Ente, ai sensi del menzionato D. Lgs 231/2001.

(48)

L’art. 25-octies del D. Lgs 231/2001

•  “1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648- bis, 648- ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

•  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

•  3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

(49)

Dubbi sull’applicabilità dell’art. 25-octies nel caso di reato-presupposto dell’autoriciclaggio

non contemplato nel D.Lgs 231/2001

•  In ambito dottrinale, è stata sollevata la questione relativa alla possibile applicazione -con riferimento all’ipotesi di autoriciclaggio- dell’art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, nel caso in cui il reato-presupposto del delitto in trattazione, commesso dal soggetto apicale, consista in un fatto tipico non colposo, non tassativamente contemplato nell’elenco di fattispecie racchiuso nel Decreto in esame.

(50)

Le possibili differenti soluzioni proposte

-  Secondo alcuni autori (A. Rossi) condicio sine qua non per l’applicazione del modello sanzionatorio previsto all’art. 25- octies del Decreto 231/2001 (in relazione all’illecito di autoriciclaggio) è che il reato-presupposto, commesso dal soggetto apicale, sia ricompreso nel catalogo delle fattispecie tassative indicato nella normativa in commento (tesi minoritaria).

-  Altri Autori (M. Pansarella, F. Petrillo), invece, sostengono che possa essere invocata la responsabilità amministrativa dell’Ente, anche ove il reato presupposto non sia annoverato tra quelli oggetto di tipizzata elencazione normativa (tesi maggioritaria).

(51)

L’esempio dei reati fiscali

•  Prendendo le mosse dalla seconda tesi dottrinale, a titolo esemplificativo, si consideri che:

-  i reati fiscali previsti dal D.Lgs 74/2000, allo stato, non rientrano nell’elenco dei reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs 231/2001;

-  in caso di commissione di un delitto tributario nell’ambito di un’attività imprenditoriale e di successivo re-impiego all’interno della medesima impresa del provento dell’attività illecita di natura fiscale, quindi, l’ente potrebbe rispondere del delitto di autoriciclaggio (sempre che vi sia un concreto ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa della provento stesso), pur non essendo possibile considerare autori del reato- presupposto il medesimo ente.

(52)

Il rapporto con le fattispecie previste

dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

(53)

Le influenze del modello

dell’Autoriciclaggio sui reati di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p.

•  Il legislatore, attraverso l’enucleazione del “novum”

dell’Autoriciclaggio, ha infuso e garantito nuova linfa vitale ad un comparto penale (quello specificamente relativo ai delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.) spesso atrofico, lasciato vivere solo per dimensioni di criminalità tipicamente

“organizzata”.

(54)

(Segue)

•  Coerentemente con le finalità tipiche espresse nelle Relazioni delle Commissioni Ministeriali incaricate del processo di innovazione legislativa, l’introdotto delitto di Autoriciclaggio rappresenta uno strumento di deviazione tipizzata di tutto il comparto costituito dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.:

dall’ambito della criminalità organizzata, al più esteso campo economico-finanziario, rispondente alle finalità di natura politico-economica sopra indicate.

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