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Ciclo di incontri di orientamento in materia di antiriciclaggio | Ordine degli Avvocati di Verona

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Academic year: 2022

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(1)

Antiriciclaggio:

inquadramento normativo ed indicazione dei soggetti destinatari. Esenzioni.

Col. t.ISSMI Pietro Bianchi,

Comandante Provinciale Guardia di Finanza Verona

(2)

Cosa è il riciclaggio

(3)

Il concetto di riciclaggio

In uno scenario sempre più internazionalizzato e globalizzato, il riciclaggio dei proventi illeciti rappresenta un fattore di instabilità dell’ordine economico che valica di gran lunga i confini nazionali, generando iniquità distributive ed alterando le normali dinamiche economiche, finanziarie e sociali del mercato.

FENOMENO ECONOMICO - CRIMINALE

(4)

Il concetto di riciclaggio

Reato presupposto: delitto non colposo es. traffico di stupefacenti, rapina, furto, bancarotta, truffa, evasione fiscale, appropriazione indebita ecc.

Profitto illecito:

è la vera motivazione a delinquere per cui la sua utilizzabilità è il fine ultimo del criminale

il riciclaggio del denaro è dunque la trasformazione del profitto illecito in attività lecite e dunque fruibili. Consente, inoltre, la sottrazione della prova

(5)

Tipico schema di riciclaggio

Il riciclaggio, dunque, consiste nella sostituzione o nel trasferimento di

denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero nel compimento in

(6)

L’INQUINAMENTO FINANZIARIO

• il riciclaggio deve ricorrere agli intermediari finanziari che possono esserne più o meno consapevoli

• il riciclaggio alimenta un mercato parallelo d’intermediazione finanziaria (Hawala)

L’INQUINAMENTO ECONOMICO

• effetti microeconomici: distorsione dei meccanismi di competizione, effetti negativi sul mercato del lavoro

• effetti macroeconomici: impatto sul comparto privato (equilibrio mafioso di sottoimpiego), impatto sul comparto pubblico (sottrazione quote di gettito, sottrazione quote di spesa dai bilanci pubblici)

L’INQUINAMENTO SOCIALE

• attentati ai patrimoni privati

• basso livello di sicurezza e incremento oneri assicurativi

• svalutazione del territorio

• leva moltiplicativa criminale

I riflessi del riciclaggio

(7)

I riflessi del riciclaggio

Aprile 2011

La stampa internazionale (USA)

riporta un caso in cui la liquidità

prodotta dal denaro dei narcos

messicani ha favorito una certa

banca durante la crisi finanziaria

(8)

I riflessi del riciclaggio

Luglio 2009

Il G.A.F.I. (Financial Action Task Force)

ha individuato nel calcio un settore ad

alto rischio per l’infiltrazione mafiosa,

soprattutto per la possibilità di impiegare

denaro di provenienza illecita.

(9)

Le infiltrazioni nel sistema dell’economia legale

Il giro d’affari della criminalità organizzata in Italia

fatturato annuo superiore a 100 miliardi di euro (7 % del PIL);

• le imprese subiscono 1300 reati al giorno;

l’usura è il fenomeno più remunerativo con 16 miliardi annui d’introiti;

il racket si colloca al terzo posto con 8 miliardi annui.

(10)

Gli sviluppi del quadro internazionale alla luce della minaccia terroristica

• Le Risoluzioni n. 2199 e n. 2253, adottate nel 2015 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, intendono ampliare l’ambito del reato di finanziamento del terrorismo e richiedono a tutte le giurisdizioni di estendere la portata e migliorare l’efficacia delle sanzioni finanziarie preordinate a colpire i beni e le fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche.

• Una “Terrorist Financing Fact-Finding Initiative” è stata avviata dal GAFI nel 2015 su impulso del G20 per verificare il rispetto dei principali standard antiterrorismo ed esercitare le necessarie pressioni sui paesi meno cooperativi (22 paesi aventi mancanze di disposizioni penali).

• Nella riunione plenaria del febbraio 2016 il GAFI ha inoltre approvato una complessiva

“Strategy on Combatting Terrorist Financing” dove si rimarca la necessità di una più adeguata e aggiornata comprensione dei rischi di finanziamento del terrorismo, mutevoli e diversificati in settori molteplici, attraverso la ricostruzione delle tecniche impiegate dalle organizzazioni terroristiche per raccogliere fondi, gestirli e trasferirli.

• L’approfondimento dei rischi connessi all’utilizzo del contante, con particolare riguardo

(11)

Evoluzione normativa del riciclaggio

(12)

Le direttive comunitarie

La direttiva contiene specifiche previsioni per gli intermediari finanziari - identificazione dei clienti, conservazione della documentazione, segnalazione delle operazioni ritenute sospette - e riprende la definizione di riciclaggio della Convenzione di Vienna che qualifica come

«reati gravi» quelli che danno luogo all’attività criminosa, come il traffico di stupefacenti.

Ha modificato e integrato la precedente direttiva ricomprendendo tra le attività criminose presupposto del riciclaggio anche la frode, la corruzione e tutti i «reati gravi», intendendo come tali quelli che possono fruttare consistenti proventi e sono punibili con una severa pena detentiva.

Estende, inoltre, gli obblighi di collaborazione a persone fisiche e giuridiche operanti nei settori professionali.

Recepisce le 40 Raccomandazioni GAFI e le 9 Raccomandazioni in tema di finanziamento al terrorismo.

Introduce l’obbligo di verifica al momento della Direttiva della CEE

n. 308 del 1991 (cd. I direttiva )

Direttiva n.

2001/97/CE del 04.12.2001 (cd. II direttiva)

Direttiva

n. 2005/60/CE

del 26.10.2005

(13)

IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015

• Piena attuazione Raccomandazioni GAFI-FATF (Financial Action Task force)

• Introduzione dell’obbligo di trasparenza in merito alla proprietà delle società e dei trust

• Adozione di un approccio sovranazionale per quanto concerne i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell’Unione Europea

• Previsione di disposizioni al fine di supervisionare in maniera più efficace gli istituti di pagamento elettronico che operano a livello transnazionale mediante agenti

• Inserimento di nuove norme relative alle funzioni e alla cooperazione tra le unità di informazione

• Inclusione dei reati fiscali nel novero dei reati presupposto al riciclaggio

(14)

IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015

(15)

IV direttiva - UE 2015/849 del 20.05.2015

…omissis…

La IV direttiva dovrà essere recepita dagli

Stati membri entro

(16)

La legge n. 198 del 18.05.1978 introduce per la prima volta il reato di riciclaggio art. 648-bis nel c.p., fattispecie che puniva la sola sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione.

La legge n. 55/1990 modifica il 648-bis allargando i reati presupposto anche ai delitti concernenti la produzione ed il traffico di sostanze stupefacenti ed introduce ex novo l’art. 648 ter.

La legge n. 328/93 allarga i reati presupposto a “tutti i delitti non colposi”

per il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) ed a “tutti i delitti” per il reimpiego di capitali (art. 648 ter c.p.)

La legge n. 146/2006 allarga la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui agli art. 648-bis e 648-ter C.P.. NB: per i soli reati transnazionali.

Il D.Lgs. n. 231/2007 estende la responsabilità amministrativa degli enti per tutti i reati di riciclaggio.

1978

1990

1993

2006

2007

Il percorso normativo nazionale del riciclaggio

(17)

Codice penale

Art. 648-bis. Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio

Decreto Legislativo 231/2007

Art. 2 Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto.

Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Disallineamento delle previsioni normative

prima della Legge n. 186 del 2014

(18)

Modifiche al Codice Penale

 Inasprimento delle pene per 648 bis e ter

 Introduzione art. 648-ter 1 (autoriciclaggio)

 Estensione art. 648-quater

(confisca per equivalente anche per il 648 - ter 1)

Modifiche al Decreto Legislativo 231/01

Introduzione art. 25-octies (responsabilità amministrativa dell’Ente)

Legge n. 186 del 15.12.2014

(19)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere, un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto , in modo da ostacolare concretamentel’identificazione

della loro provenienza delittuosa

L’autoriciclaggio

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale

648 ter 1 c.p. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale

(20)

L’autoriciclaggio

648 ter-1 c.p.

(anche per reati tributari e fallimentari)

648 quater c.p.

art 25-octies del D.Lgs 231/2001

confisca per equivalente (dei beni o somma

equivalente)

Con l’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio e della collaborazione volontaria, il

provvedimento del 9 gennaio 2015 della V Direzione del Ministero dell’Economia e delle

Finanze ha chiarito che permangono gli obblighi di segnalazione delle operazioni

sospette, previsti dal decreto legislativo 231/2007

(21)

Gli obblighi antiriciclaggio

(22)

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio

I soggetti che in virtu’ dell’attività esercitata e dei rapporti intrattenuti con un vasta platea di clienti, sono chiamati a contribuire fattivamente con le Autorità Competenti per l’individuazione di elementi sintomatici di casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Capo III – Titolo I).

Il d.lgs. 231/07

prevede quali destinatari della normativa antiriciclaggio

I° Classe

intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività di natura finanziaria (art. 10, comma 2 e art. 11)

II° Classe professionisti giuridico-contabili e revisori contabili

(artt. 12 e 13 )

III° Classe

operatori non finanziari

(art. 10 c. 2 e art. 14)

(23)

I professionisti obbligati

I notai e gli avvocati che, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

• il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

• la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

• l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

• l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

• la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi

procedono con gli adempimenti previsti dal D.lgs. 231/07 Art. 12 c. 1 lett. c.

del d.lgs. 231/07

(24)

Gli obblighi previsti dal D.lgs. 231/07

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 16

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE

Art. 36

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Art. 41

Gli obblighi antiriciclaggio per gli avvocati

(forma individuale, associata o societaria)

(25)

Quando scatta l’obbligo di adeguata verifica

Art. 16 ADEGUATA VERIFICA DELLA

CLIENTELA

deve essere applicata dai professionisti ed i revisori contabili nei seguenti casi

prestazione professionale avente ad oggetto mezzi di

pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;

prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente se si tratta di un’operazione unica o frazionata;

operazioni di valore indeterminato o non determinabile;

sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oppure dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti in sede di identificazione.

(26)

Prestazioni escluse dall’adeguata verifica

ALCUNI CASI IN CUI NON SCATTA L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

 adempimenti in materia di amministrazione del personale e mera redazione e/o trasmissione di dichiarazioni fiscali (art. 12, comma 3);

 docenze a corsi, convegni e simili (Risp. U.I.C. n. 23 del 21.06.2006);

 incarico di curatore fallimentare e altre attività svolte su incarico dell’Autorità giudiziaria (Risp. U.I.C. n. 15 del 21.06.2006);

 incarico di recupero crediti (Risp. U.I.C. n. 22 del 21.06.2006);

 componente organi di controllo di società destinatarie degli obblighi

antiriciclaggio (qualora non incaricati di obblighi contabili) – art. 12,

comma 3-bis.

(27)

Contenuto dell’obbligo di adeguata verifica

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI

ADEGUATA VERIFICA DELLA

CLIENTELA Art. 18

svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di

documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;

ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

(28)

Modalità di esecuzione

dell’obbligo di adeguata verifica, art. 19

a)

l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo mediante un documento d'identità non scaduto (tra quelli di cui all'allegato tecnico). Se il cliente è una società o un ente deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza (visure, delibere assembleari e dell’organo amministrativo);

c)

il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno

b

) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo con possibile ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque oppure chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

(29)

Approccio basato sul rischio, art. 20

Natura giuridica Prevalente

attività svolta

Comportamento tenuto al momento

dell’operazione o dell’instaurazione del

rapporto/prestazione

Area geografica di residenza

o sede del cliente

(30)

Approccio basato sul rischio, art. 20

Ragionevolezza operazione, area

geografica di destinazione del prodotto oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo sv

ol ta

Tipologia e

modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione

professionale posta in essere

Ammontare, frequenza operazioni e durata del rapporto continuativo

o prestazione professionale

Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo

(31)

Adeguata verifica della clientela

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica, si consiglia di adottare una

“check list”, compilata a cura del professionista all’atto della raccolta delle informazioni dal cliente (artt. 18 e 19) e di sottoporre allo stesso la dichiarazione scritta circa le informazioni

OBBLIGHI DEL CLIENTE Art. 21

L’art. 21 del d.lgs. 231/07 impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

(32)

Obbligo di astensione, art. 23 c. 1

Quando gli operatori non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, devono astenersi dall’effettuare l’operazione o dall’avviare il rapporto ovvero devono porre fine allo stesso, nonché prendere l’ipotesi di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF, in presenza di possibili operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

sono previste due ipotesi di esonero

a. quando è da ostacolo alle indagini, ovvero sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto oppure l’esecuzione dell’operazione per sua natura non può essere rinviata;

in tal caso, viene comunque informata l‟U.I.F., immediatamente dopo aver eseguito l’operazione;

b. limitatamente ai professionisti ed ai revisori contabili, quando sono impegnati nell’esame della posizione giuridica del cliente o nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento.

(33)

Obblighi di astensione

Una nuova ipotesi di astensione è stata prevista dall’art. 36 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010), che ha introdotto i commi 7 bis, ter e quater all’art. 28 del decreto 231/2007.

Più in dettaglio, viene imposto ai destinatari della normativa antiriciclaggio (ad esclusione degli uffici della pubblica amministrazione e di tutte le tipologie di soggetti che esercitano attività da gioco) di astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo, dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero dal porre fine alle stesse, quando - sia direttamente o indirettamente - intervengono società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi elencati nella black list, (individuati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze).

(34)

Obbligo di astensione e sospetto di riciclaggio

Da Temi e questioni della giustizia penale, «Segnalazione di operazioni sospette e posizione di

art. 57 d.lgs. 231/2007

? art. 40 c.p.

stabilisce equivalenza normativa tra il non impedire

un evento ed il cagionarlo

Secondo recenti orientamenti della Suprema Corte, a fondare la responsabilità ex art. 40 cpv, è sufficiente che il garante disponga di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l’evento dannoso venga cagionato.

Individuabili, ad esempio, nell’

OBBLIGO DI ASTENSIONE

(art. 23 del decreto 231/07).

(35)

Procedura di adeguata verifica semplificata, art.25

CATEGORIE DI CLIENTI

• Soggetti di cui all’art. 11, comma 1, (intermediari

finanziari) e 2, lettere b) e c) (“confidi, micro credito, cambiavalute”);

• Enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla III direttiva 2005/60/CE ;

• Ente creditizio o finanziario situato in uno Stato

extracomunitario che imponga obblighi equivalenti (D.M. 28 settembre 2011);

• Società o altro organismo quotato in un mercato regolamentato;

• Uffici della Pubblica Amministrazione o

Istituzioni/Organismi con funzioni pubbliche

PRODOTTI SPECIFICI

• Contratti di assicurazione-vita (premio annuale fino a €1.000 o premio unico fino a € 2.500);

• Contratti di assicurazione;

• Pensioni;

• Moneta elettronica se dispositivo non ricaricabile (150 Euro) o ipotesi particolari (ricaricabile con limite 2.500 euro;

• Fattispecie identificabili a basso rischio riciclaggio sulla base dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione ai sensi dell’art.

40.1 lett. b) della Direttiva.

(36)

Procedura di adeguata verifica rafforzata, art. 28

Sono previste

MISURE AGGIUNTIVE A QUELLE ORDINARIE D’IDENTIFICAZIONE

:

• in presenza di un RISCHIO PIÙ ELEVATO di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

• quando il cliente NON È FISICAMENTE PRESENTE;

• in caso di conti di corrispondenza con enti di PAESI EXTRACOMUNITARI;

• nei rapporti con persone POLITICAMENTE ESPOSTE residenti in uno Stato

comunitario o in uno Stato extra comunitario

(37)

Procedura di adeguata verifica rafforzata, art. 28

In particolare la norma non delinea adempimenti aggiuntivi diversi e ulteriori rispetto all’adeguata verifica ordinaria; ciò significa che l’avvocato dovrà adottare

i medesimi adempimenti ma in modo più rigoroso e vigile ad es. attraverso:

• analisi documentali più approfondite anche mediante dati o informazioni supplementari;

• identificazione del cliente e del titolare effettivo;

• verifica delle informazioni fornite dal cliente;

• controlli periodici più frequenti;

• verifica che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato attraverso un conto intestato al cliente presso un ente-creditizio.

Si considerano comunque assolti gli obblighi di adeguata verifica, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi in cui:

• Il cliente sia già stato identificato in relazione ad un rapporto in essere;

• I dati identificativi o le informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture

(38)

Esecuzione da parte di terzi: artt. 29 e 30

intermediari di cui all’art. 11, comma 1 (banche, poste, SIM, SGR, SICAV, etc.);

enti creditizi e finanziari di Stati membri dell’UE;

banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all’U.E.

purché aderenti al GAFI;

liberi professionisti di cui all’art. 12, comma 1, nei confronti altri professionisti (art. 30 c. d).

Per semplificare le procedure e ridurre i costi, pur in assenza del cliente, può essere accettata l’IDENTIFICAZIONE eseguita da:

L’art. 29 del d.lgs. specifica che i responsabili finali dell’assolvimento di tali

I quali metteranno immediatamente a disposizione dei destinatari le informazioni richieste

(art. 34)

(39)

Obblighi di registrazione, art. 36

Al fine di consentire le indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, vi è l’obbligo di conservare

CON

COPIA DEI DOCUMENTI RICHIESTI O I RIFERIMENTI DEGLI STESSI per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo

Operazioni, rapporti continuativi e prestazioni professionali

PER UN PERIODO DI 10 ANNI

SCRITTURE E REGISTRAZIONI, CONSISTENTI NEI DOCUMENTI

ORIGINALI O NELLE COPIE AVENTI ANALOGA EFFICACIA PROBATORIA NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI,

per un periodo di dieci anni

(40)

Registrazione, art. 36

Al fine di consentire le indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, vi è l’obbligo di conservare

CON

Con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione

professionale

Operazioni di importo pari o superiori a 15.000 € TEMPESTIVAMENTE

ENTRO 30 GIORNI DALLA APERTURA, VARIAZIONE E CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO,

ACCETTAZIONE/TERMINE INCARICO PROFESSIONALE :

 Data di instaurazione;

 I dati identificativi del cliente;

 Le generalità dei delegati ad operare;

ENTRO 30 GIORNI DAL COMPIMENTO

DELL’OPERAZIONE:

 Data;

 Causale;

 Importo;

 Tipologia operazione;

 Mezzi pagamento;

 Dati identificativi cliente o delegato.

(41)

L’omessa istituzione del registro della clientela ovvero la mancata adozione delle

Modalità di registrazione, art. 38

Il legislatore, tenendo conto della differente tipologia di soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione, ha previsto per alcuni soggetti l’onere di istituire un apposito ARCHIVIO UNICO INFORMATICO. Viceversa PER I PROFESSIONISTI EGLI ALTRI REVISORI CONTABILI è prevista l’istituzione IN ALTERNATIVA di:

un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti

informatici;

un registro della clientela cartaceo,

numerato progressivamente e siglato in ogni pagina con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma del professionista o del collaboratore. Deve essere tenuto ordinatamente senza spazi bianchi o abrasioni. Nel caso di svolgimento dell’attività in più sedi, può essere tenuto un registro presso ciascuno studio.

(42)

La S.O.S.: i soggetti obbligati, art. 41 c. 1

I destinatari dell’obbligo di segnalazione sono i soggetti indicati negli artt. 10 c. 2, 11, 12, 13 e 14, quando:

«sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»

INVIO SENZA RITARDO ALLA U.I.F.

(43)

Modalità della segnalazione, art. 43

I professionisti di cui all' articolo 12, comma 1, lettera a) e c) (dunque, AVVOCATI) , trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla U.I.F. ovvero agli ordini professionali individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia.

Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla U.I.F. priva del nominativo del segnalante

Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all' articolo 45, comma 3 (eventuali richieste da parte della U.I.F., GDF o DIA).

(44)

Il sospetto, art. 41 c. 1

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

E’ un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

(45)

Gli indicatori di anomalia, art. 41

Nel c. 2 art. 41 si fa riferimento ai cosiddetti INDICATORI DI ANOMALIA che consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

È compito della U.I.F. elaborare e proporre gli indicatori di anomalia, che sono poi emanati con provvedimenti formali da autorità diverse; in particolare per i professionisti sono emanati dal MINISTERO della GIUSTIZIA (come anticipato, Decreto Ministeriale 16.04.2010) sentiti gli Ordini Professionali.

(46)

Il Decreto del Ministero della Giustizia 16.04.2010 individua gli indicatori di

anomalia dell’operazione sospetta di riciclaggio.

(47)

Indicatori di anomalia connessi al cliente

(48)

Indicatori di anomalia connessi alle modalità di

esecuzione delle prestazioni professionali

(49)

Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla

amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi

(50)

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni

contabili e finanziarie

(51)

Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali

I MODELLI E GLI SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI integrano gli indicatori di anomalia (art. 41, comma 2) come strumento di ausilio per l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti; essi sono elaborati e diffusi dalla U.I.F., in base all’art. 6, comma 7, lett. b) del decreto. I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla U.I.F.

con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Redatti sulla base dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l’esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.

DISPONIBILI SUL SITO DELLA U.I.F.

(52)

L’esonero dalle SOS: art. 12, c. 2

IPOTESI DI ESONERO DALLE SOS

PER I PROFESSIONISTI

per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Il d.l. 132/2014 (convertito nella l. 162/2014) ha introdotto la cosiddetta «procedura di negoziazione assistita» per la composizione amichevole delle controversie tra privati. Nel corso di attività nell’ambito di questa procedura, gli avvocati sono esonerati dalla SOS. Restano invariati, invece, gli altri presidi

(53)

L’esonero dalle SOS

Chiarimento del

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in risposta alla FAQ del 23.01.2015

• «l’esonero di cui all’art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari ;

• gli obblighi antiriciclaggio si applicano solo al momento in cui si concretizza, con il conferimento dell’incarico al professionista, il rapporto tra quest’ultimo e il soggetto al quale sarà resa la prestazione professionale.

Infatti, la definizione di “cliente” contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera e) del

d.lgs. 231, definisce tale il soggetto al quale “…, i destinatari indicati agli articolo 12

e 13 rendono una prestazione professionale a seguito del conferimento di un

incarico”.

(54)

Divieto di comunicazione, art. 46

1. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all' articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto.

3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra i soggetti di cui all' articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) , che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.

7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all' articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) , di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la

Alcuni aspetti di particolare interesse

(55)

Il ruolo della Guardia di Finanza

nel dispositivo antiriciclaggio

(56)

Il processo investigativo «tipo»

Durante lo svolgimento di indagini per reati a carattere economico tipicamente di corruzione, bancarotta, appropriazione indebita, frode fiscale, truffa ma anche reati di mafia e di traffico di stupefacenti - tutte condotte potenzialmente presupposto all’ulteriore reato di riciclaggio - è necessario ricostruire il flusso di denaro generato.

Lo scopo è:

• recuperare il provento con misure di sequestro;

• accertare le responsabilità del reato «a monte» e di quelle del

«nascondimento» dell’illecito.

(57)

Attività della Guardia di Finanza a contrasto del riciclaggio

Decreto legislativo nr. 68 del 19 marzo 2001

La Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria con competenza generale, svolge compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in danno dei mercati finanziari e mobiliari, con riferimento anche:

• all’esercizio del credito e alle sollecitazioni al pubblico risparmio;

• alle movimentazioni di capitali, valute, titoli e mezzi di pagamento nazionali ed esteri.

Approfondimento delle ss.oo.ss.

Verifiche e controlli di Accertamenti

finalizzati all’applicazione

delle misure di Indagini di p.g.

(58)

Il circuito delle SOS

I Reparti della Guardia di Finanza

approfondiscono le SOS attraverso l’applicativo SIVA² (Sistema Informativo Valutario)

U.I.F.

Unità di Informazione Finanziaria

Soggetto obbligato alla segnalazione

NSPV

Nucleo Speciale Polizia Valutaria

Reparti operativi

della Guardia di Finanza

(59)

Dispositivo antiriciclaggio della Guardia di Finanza

Nucleo Speciale Polizia Valutaria

Nuclei di Polizia Tributaria Gruppi

Compagnie

Tenenze

Brigate

(60)

Approfondimento delle SOS

Interessamento della competente

Autorità Giudiziaria

Interessamento del Reparto del

Corpo

territorialmente competente

mediante appunto informativo

Archiviazione della posizione

segnalata Contestazioni

ex lege 689/81 e trasmissione del verbale al

Ministero dell’Economia e

delle Finanze ed all’U.I.F.

Violazioni amministrative

Violazioni penali

Violazioni tributarie

Nessuna

violazione

(61)

Guardia di Finanza: lotta alla criminalità organizzata…

(62)

Verso la depenalizzazione

(63)

Il d.lgs 231/2007

Nel diritto penale della modernità emergono beni giuridici collettivi che richiedono una diversa tutela rispetto agli interessi individuali protetti dal nucleo tradizionale del diritto penale classico.

sanzioni penali d.lgs. n. 231

del 21.01.2007

sanzioni amministrative

La violazione degli obblighi antiriciclaggio penalmente sanzionata è orientata

alla prevenzione ed un «diritto penale della prevenzione va visto nella sostanza

come un diritto amministrativo e nella forma come un diritto penale…»

(64)

D.lgs. 231/2007:

la recente depenalizzazione dell’art. 55

Violazione dell’obbligo di identificazione (art. 55, comma 1)

D.lgs. n. 8 del 2016

«Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, c. 2, della legge 28

aprile 2014, n. 67»

Art. 55

Omessa, tardiva o incompleta registrazione (art. 55, comma 4)

Omessa o incompleta

comunicazione, da parte dell’agente di cambio, del mediatore creditizio o

dell’agente in attività finanziaria, all’intermediario finanziario per conto

del quale opera dei dati o delle informazioni da registrare

(art. 55, comma 7)

(65)

Alcuni dati – spunti di riflessione?

(66)

Categorie di S.O.S.

Fonte: Relazione al Ministro dell‘Economia e delle Finanze del Comitato di Sicurezza Finanziaria Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2015, pag. 25

(67)

Categorie di segnalanti S.O.S.

(68)

Segnalazioni ricevute per categoria

(69)

L’aumento delle segnalazioni dei professionisti è proseguito in modo significativo anche nella prima parte del 2016. L’apparato preventivo e repressivo è chiamato a cercare e implementare soluzioni che consentano di sostenere nel tempo l’intensità e la consapevolezza della collaborazione attiva da parte di queste categorie, anche dopo che si sarà esaurito il flusso segnaletico associato alla voluntary disclosure.

La UIF è impegnata a mantenere il dialogo con le categorie interessate, in particolare su qualità e quantità delle segnalazioni. Nel perseguimento di tali obiettivi occorre puntare su un ruolo più attivo degli ordini professionali. È auspicabile il completamento del percorso già avviato sin dal 2012 con l’abilitazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) a ricevere dai propri iscritti e a trasmettere alla UIF le segnalazioni di operazioni sospette.

Tale modello, che garantisce l’anonimato del segnalante, ha creato le premesse per l’incremento delle segnalazioni da parte dei notai: il CNN ha costantemente svolto negli ultimi quattro anni un ruolo importante, tramitando la quasi totalità delle segnalazioni (nel 2015, 3.146 a fronte delle 81 inviate direttamente) e agevolando l’adempimento degli obblighi segnaletici da parte dei notai. Anche per le altre categorie di professionisti, l’effettiva possibilità per gli iscritti di tramitare per via dell’Ordine le segnalazioni potrebbe agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva, nel rispetto della tutela della riservatezza previsto dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. 231/2007.

(70)

Tipologia di operazioni segnalate

(71)

Tecniche di riciclaggio

(72)

Qualche esempio… interposizione di veicoli societari esteri

L’acquisto di quote di fondi gestiti da una Sgr e riservati a investitori qualificati viene effettuato da persone fisiche che si avvalgono dell’interposizione di un veicolo di cartolarizzazione, avente sede in un Paese UE.

La società di cartolarizzazione sembrerebbe pertanto utilizzata come strumento per schermare il titolare effettivo delle stesse quote.

Analoga operatività è posta in essere tramite società assicurativa, avente sede nel medesimo Paese UE, che acquista quote di fondi della stessa Sgr e conferisce le stesse in polizze di tipo unit linked1 sottoscritte da persona fisica.

(73)

Qualche esempio… false fatturazioni nel settore dei metalli ferrosi

Intensi flussi finanziari tra imprese operanti nel settore dei metalli ferrosi, caratterizzati da un consistente ricorso al prelevamento di contante, hanno messo in luce un possibile fenomeno di frodi nelle fatturazioni attraverso alcune società verosimilmente qualificabili come “cartiere”.

(74)

Qualche esempio… frode carosello nel commercio di prodotti informatici

Esponenti di società operanti nel commercio di prodotti informatici, appartenenti al medesimo gruppo familiare, eseguono ingenti versamenti in contante su propri conti personali e su quelli aziendali collegati. Dall’esame dell’operatività complessiva, emerge un possibile schema di frode “carosello”.

(75)

Casi emergenti…uso improprio di trust

Il conto corrente di un trust, costituito con finalità protettive a beneficio del gruppo familiare del disponente, è alimentato con numerosi bonifici disposti da conti dello stesso disponente e di imprese a quest’ultimo riconducibili.

Lo stato di difficoltà finanziaria in cui tali imprese versano induce a ritenere che la predetta

operatività sia funzionale a sottrarre fondi ai creditori.

(76)

Casi emergenti…cessioni di rami d’azienda tra società cooperative con possibili finalità di evasione fiscale

Gli introiti derivanti dalla cessione di rami d’azienda, appartenenti a cooperative operanti nel settore sanitario, sono in parte sottratti a tassazione mediante il ricorso a veicoli societari esteri, appositamente costituiti dall’amministratore delle società cooperative cedenti. Gli utili di tali transazioni finanziarie sono infine destinati al patrimonio personale di quest’ultimo.

(77)

Casi emergenti…operatività preordinata a possibili finalità corruttive

Sul conto personale di un esponente politico locale si registra l’accredito di fondi provenienti da conti correnti intestati al proprio gruppo politico ed a soggetti aventi relazioni finanziarie e/o professionali con l’ente locale di appartenenza o con altri enti pubblici territoriali. Una parte di tali fondi è utilizzata per perfezionare un’operazione immobiliare con modalità apparentemente dissimulatorie che inducono ad ipotizzare possibili scopi di corruzione.

(78)

Casi emergenti…uso di contratti d’affitto di ramo d’azienda per finalità dissimulatorie

Una società di

ristorazione stipula un contratto di affitto di ramo d’azienda con altra società attiva nello stesso settore, versando alla

stessa canoni di

locazione di importi notevolmente superiori a quelli previsti dal contratto.

Nello stesso periodo una terza società dello stesso settore, nonostante risulti inattiva, effettua cospicui versamenti di contante.

Le tre società hanno in comune esponenti aziendali coinvolti in una indagine penale: ciò induce il sospetto di un uso improprio del contratto di affitto di ramo d’azienda e del canale

(79)

Casi emergenti…distrazioni di fondi all’estero sotto forma di pagamento di accordi transattivi

Una società italiana dispone bonifici a favore di una controparte estera a titolo di parziale adempimento di un accordo transattivo riguardante un credito per servizi di consulenza pubblicitaria oggetto, nel tempo, di ripetute cessioni.

Il lungo lasso temporale intercorso tra l’origine del credito commerciale e l’accordo transattivo, i diversi passaggi di proprietà del credito tra società di Stati diversi, le condizioni inusuali previste nell’accordo, inducono ad ipotizzare che tale accordo sia stato unicamente funzionale al deflusso di fondi verso l’estero.

(80)

Casi emergenti…possibili condotte finanziarie preordinate a bancarotta fraudolenta

Il conto di una società in stato di difficoltà finanziaria viene alimentato da bonifici disposti da un’unica controparte a titolo di pagamenti commerciali.

Tali somme sono

sistematicamente

utilizzate per emettere assegni circolari a beneficio della stessa società, poi riversati sul medesimo conto solo in presenza della necessità di effettuare pagamenti.

Tra questi, si rilevano addebiti a favore di due società controllate di nuova costituzione che poi dispongono bonifici verso l’estero.

L’operatività appare finalizzata a distrarre fondi dal patrimonio della società in crisi,

(81)

Altri casi…riciclaggio di denaro derivante da evasione tributaria mediante sottoscrizione di polizze assicurative

I fondi provenienti da evasione tributaria sono utilizzati per la sottoscrizione di polizze assicurative successivamente cedute a soggetto diverso dall’originario contraente poco prima della richiesta di liquidazione finalizzata al trasferimento del netto ricavo in paradiso fiscale.

(82)

Altri casi…operatività anomala nelle fasi di erogazione ed utilizzo di fondi pubblici

Nell’ambito di un progetto di finanziamento pubblico, sono erogati rilevanti contributi a favore di Alfa, in apparente contrasto con le finalità del bando di gara.

All’esito di un’articolata sequenza di trasferimenti e tramite l’interposizione artificiosa di veicoli societari a struttura

opaca, la quota

prevalente di tali fondi pubblici è, in ultima analisi, trasferita in Italia in favore del dominus dell’intera operazione,

(83)

Altri casi…riciclaggio da appropriazione indebita di fondi di pertinenza di un’associazione di categoria

I fondi disponibili sui conti intestati all’associazione di categoria Alfa vengono trasferiti indebitamente da Tizio, Presidente di Alfa, su propri conti personali e su altri rapporti al medesimo collegati tramite disposizioni di bonifico e movimenti di contante.

Sui conti di Alfa, inoltre, si rilevano addebiti per ricarica di numerose carte prepagate intestate allo stesso Tizio. I fondi così sottratti vengono utilizzati da Tizio e da soggetti al medesimo collegati tramite prelevamenti di contante e per spese personali mediante l’utilizzo di POS e di carte credito.

(84)

Altri casi…riciclaggio da peculato

Sul conto scarsamente movimentato intestato ad un’impresa di recente costituzione viene accreditato un bonifico di importo ingente ordinato, con causale generica, da un ente pubblico. La provvista così generata è immediatamente utilizzata dal legale rappresentante dell’impresa tramite numerosi prelevamenti di contante e mediante la disposizione di bonifici a favore di diverse persone fisiche presso altre banche.

L’approfondimento finanziario evidenzia, per un verso, che i fondi trasferiti sugli altri intermediari sono sistematicamente prelevati in contante e, per l’altro, che la provvista iniziale è il ragionevole frutto di una condotta di sottrazione fraudolenta posta in essere in danno dell’ente pubblico.

(85)

Altri casi…operazione di cartolarizzazione in

conflitto di interessi e con possibili finalità corruttive

I titoli emessi in occasione di un’operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza vantati nei confronti di società in fallimento vengono liquidati in tempi brevi e con significativi guadagni a favore dei sottoscrittori. L’analisi svolta ha evidenziato legami tra i sottoscrittori e alcune figure professionali intervenute a vario titolo nella cartolarizzazione.

Tra i beneficiari dell’operazione figura anche la moglie di un esponente politico locale.

(86)

Altri casi…dissimulazione dello stato di tensione finanziaria di un’impresa tramite falsa

rappresentazione contabile

Gli approfondimenti condotti su una società caratterizzata da struttura proprietaria opaca consentono di ricondurne la titolarità ad un imprenditore fallito, condannato in passato

per bancarotta

fraudolenta. L’esame dei bilanci della società in questione ha avvalorato

l’ipotesi che

l’imprenditore si apprestasse a reiterare analogo comportamento

(87)

Altri casi…riciclaggio tramite false fatturazioni di proventi di natura illecita

La società Alfa, operante nel settore del facchinaggio e della movimentazione delle merci, esprime un’operatività non coerente con la relativa struttura patrimoniale e finanziaria, che viene ricondotta in una prima fase ad un fenomeno di false fatturazioni.

Le successive analisi hanno per un verso confermato il meccanismo della frode fiscale, per l’altro hanno consentito di inquadrare il caso in

un più ampio

contesto di

criminalità organizzata.

(88)

Grazie per l’attenzione…

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