PROMOIMPRESA – BORSA MERCI Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova
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di specializzazione e di orientamento
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AFFIDAMENTO INCARICO
Prot n° 1101 (da indicare su documento di costo) Mantova, li 14/11/2016
CIG Z681BFDEA2
(da riportare sul documento di costo)€ 400 + IVA (se dovuta)
PromoImpresa-Borsa Merci, con sede operativa in Largo Pradella n. 1 - Mantova, codice fiscale 02137410201, rappresentata in questo atto dal direttore, dott. Marco Zanini, domiciliato per le funzioni presso la sede legale di via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova, legittimato alla stipulazione del presente contratto, definisce con
- Ragione Sociale/denominazione: FABERAUS A.P.S. Associazione Promozione Sociale - Partita IVA: --- (Ente no Profit)
- Codice fiscale: 92228590920
- Sede legale: via Sant’Eulalia 32 – Cagliari - Email: faberaus.cc@gmail.com
un incarico di fornitura di servizi.
Premesso:
la delibera n. 27 del 16/07/2014 con cui è stata approvata la partecipazione al progetto “OPPORTUNITÀ LAVORO.
STRUMENTI E PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER GIOVANI DISOCCUPATI E FUORIUSCITI DAL MERCATO DEL LAVORO” finanziato da Fondazione Cariverona - Ambito Volontariato Filantropia e Beneficenza - Progettualità volte al miglioramento e potenziamento delle capacità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
la realizzazione dell’evento "Mantova Maker Days - momenti di fabbricazione digitale" per i giorni 25 e 26 novembre 2016, finanziato dal progetto di cui sopra, e la necessità di ospitare, durante la manifestazione, le testimonianze di importanti Fablab di altre città italiane, affinché condividano le proprie conoscenze e le mettano a disposizione dei partecipanti all’evento, attraverso una divulgazione della filosofia del DIY (Do It Yourself, vale a dire “fai da te”);
che FABERAUS A.P.S. è una Associazione di Promozione Sociale di gestione di uno spazio polivalente e funzionale a Cagliari, dotato di macchine di prototipazione rapida, strumenti di tecnologia con hardware opensource, risorse umane dotate di grande passione per la creatività e il “fare”;
che la missione principale di Faberaus, che rappresenta il FabLab di Cagliari, è instaurare una base di produzione e diffusione della cultura MAKER nella zona, che sia referente per i makers sardi e legante con gli altri centri MAKER nazionali ed internazionali;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la Camera di commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi;
il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione;
il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito nella legge n° 94/2012) di modifica del comma 450, articolo 1 della
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legge 296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015), svincolando di fatto la PA dall’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro;
che l’affidamento in oggetto (servizio di docenza), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove disposizioni);
che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto;
che il FORNITORE, aggiudicatosi l’incarico, ha dichiarato di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare tutte le condizioni generali e particolari che possono incidere sulla formulazione dell’offerta e ritenere il servizio realizzabile; di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza e di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria nonché della disponibilità di mezzi e strutture adeguate all’entità e alla tipologia dell’appalto; che la offerta economica è remunerativa e copre tutti gli oneri connessi all’esecuzione del presente appalto;
che la Associazione sopra indicata ha dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità che possa compromettere il corretto svolgimento dell’incarico e che fra il Soggetto Attuatore PROMOIMPRESA – BORSA MERCI e la stessa società non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 23591 del Codice Civile;
che il presente contratto, pertanto, non comporta alcun vincolo di subordinazione dei lavoratori con l’Azienda Speciale e che quest’ultima è sollevata da ogni obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni.
Tutto ciò premesso e con l’intesa che le premesse formano parte integrante del presente contratto, le due parti dichiarano l’accordo di instaurare un rapporto di prestazione di servizi ai seguenti patti e condizioni:
1) OGGETTODELCONTRATTO
Costituiscono oggetto del presente contratto le prestazioni di pianificazione, realizzazione e gestione della pubblicità alle condizioni seguenti:
• Intervento di FRANCESCA MEREU all’evento di due giorni «Mantova Maker Days - momenti di fabbricazione digitale» in programma per i giorni 25 e 26 novembre 2016 presso il Centro Congressi Ma.Mu. Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”, largo di Porta Pradella n. 1.
Per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del presente contratto si farà riferimento a
• EMMA MANTOVANI (per aspetti amministrativi) – tel. 0376-234428 – formazione@mn.camcom.it
• CRISTIANA GIORDANO, referente del Fablab Mantova (per aspetti organizzativi) – tel. 3493918723 cri.giordano@gmail.com 2) DURATAENATURADELCONTRATTOESUARISOLUZIONE
Il contratto in oggetto prevede la sua normale conclusione il 27/11/2016.
L’incarico affidato con il presente contratto si configura come contratto sotto soglia (appalto di servizi) ex art. 36 comma 2 punto a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”.
E’ esplicitamente previsto tra le parti che la natura giuridica del rapporto scaturito dal presente contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza e che non comporta alcun vincolo di subordinazione: per cui in caso di eventuali difficoltà d’interpretazione non ci si potrà riferire, per analogia, ad alcuno dei rapporti come sopra esclusi.
Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14532 e ss.
1 Articolo 2359 del codice civile
2359. Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
2Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
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In caso di risoluzione del contratto imputabile al fornitore, l’Azienda Speciale avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno.
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) mancata fornitura dei servizi di nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 1);
b) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o le retribuzioni dovute;
c) cessione a terzi del presente contratto;
d) avvio a carico del fornitore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
e) adozione nei confronti del fornitore di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
f) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato da PromoImpresa-Borsa Merci;
g) perdita di possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiarati in sede di presentazione dell’offerta.
Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto b), PromoImpresa-Borsa Merci potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
L’affidamento è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:
• il presente contratto;
• i documenti e le dichiarazioni presentati per l’ammissione e la partecipazione alla procedura di gara;
• il Codice Comportamento Dipendenti CCIAA e azienda speciale (controfirmato per presa visione dall’Affidatario);
• la Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza (controfirmata per presa visione dall’Affidatario).
I predetti documenti fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 del c.c.
4) CORRISPETTIVOEFATTURAZIONE
Le parti concordano che all’appaltatore del servizio, per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto del presente incarico, spettano:
• € 400,00 + IVA di legge (se dovuta) per intervento di FRANCESCA MEREU. Nessun altro onere accessorio potrà essere richiesto oltre al suddetto compenso, incluse spese di trasferta, vitto e alloggio.
Il corrispettivo verrà corrisposto entro sessanta giorni data ricevimento documento di costo (fattura o nota di debito), con pagamento attraverso bonifico bancario da accreditare presso la Banca che verrà segnalata dall’Associazione.
Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto del presente contratto, per motivi organizzativi, il compenso sarà rapportato all’attività effettivamente svolta.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato a:
- emissione di regolare documento di costo con indicazione del numero CIG e del numero di PROTOCOLLO, come indicato in capo al documento.
Nel caso in cui il documento di costo sia una FATTURA, questa NON dovrà essere del tipo "elettronico" perché le Aziende Speciali delle CCIAA NON sono considerate tra gli Enti di “Pubblica Amministrazione” individuati:
- nell’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 - nell’art. 1 comma 2 d. lgs. 65/2001 - nell’art. 1 comma 209 L. 244/2007
5) RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PromoImpresa-Borsa Merci.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
A tal fine l’Associazione adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di PromoImpresa-Borsa Merci anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
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In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PromoImpresa-Borsa Merci ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando che l’APS sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a PromoImpresa-Borsa Merci.
Il fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa approvazione di PromoImpresa-Borsa Merci.
6) ASSICURAZIONI
Il fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, collaboratori e risorse, a PromoImpresa-Borsa Merci, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, il fornitore ha attiva una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
PromoImpresa-Borsa Merci è attualmente assicurata per la responsabilità civile con Assimoco S.p.A. (Assicura s.r.l. di Mantova) – polizza n. 3801454100068.
7) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
Ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento dell’onorario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce è causa di risoluzione del contratto.
8) ALTRE DISPOSIZIONI
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Il soggetto affidatario dichiara inoltre di aver ricevuto dettagliate informazioni sul “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Mantova”, esteso anche ai dipendenti dell’Azienda Speciale, ex art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (ordinamento lavoro pubblico) e DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) emanato in attuazione della legge anti-corruzione Legge n. 190/2012, in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indicante i doveri di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Speciale.
Qualora il soggetto affidatario si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal Codice Etico, l’Amministrazione risolverà il contratto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicare via PEC, con conseguente addebito all’Affidatario di tutti i danni subiti e subendi.
PromoImpresa-Borsa Merci è tenuta a pubblicare tutti i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 del d.lgs. n.
33/2013), pertanto un estratto del presente contratto dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Azienda Speciale.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
9) SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.
10) RINVIO AD ALTRE NORME
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.
11) CONCILIAZIONE CAMERALE
Tutte le controversie derivanti dal contratto di partecipazione dovranno essere sottoposte, prima del ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Mantova, che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare.
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12) FORO COMPETENTE
Per quanto non precisato nelle presenti Condizioni valgono le norme italiane vigenti, nonché gli usi e le consuetudini commerciali della Camera di Commercio di Mantova. In caso di contestazioni è esclusivamente competente il Foro di Mantova.
Letto, approvato e sottoscritto.
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- Ragione Sociale/denominazione: FABULA ANIMATIONS SOC. COOP.
- Partita IVA: 01487120550 - Codice fiscale: 01487120550
- Sede legale: TERNI (TR) VIALE DONATO BRAMANTE 3/D CAP 05100 - REA: TR-100812
- Email: fabula.animations@gmail.com
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che FABULA ANIMATIONS, società cooperativa fondata nel 2012 con intenti artistici rivolti all’animazione e alla contaminazione sinergica tra l’arte e le tecnologie digitali, può partecipare all’evento in rappresentanza dell’ABA FABLAB di Perugia, primo fablab della città, nato dalla collaborazione tra due realtà: una istituzionale, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, ed una privata, appunto la Fabula Animations;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la Camera di commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi;
il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione;
il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito nella legge n° 94/2012) di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015), svincolando di fatto la PA dall’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro;
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che l’affidamento in oggetto (servizio di docenza), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove disposizioni);
che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto;
che il FORNITORE, aggiudicatosi l’incarico, ha dichiarato di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare tutte le condizioni generali e particolari che possono incidere sulla formulazione dell’offerta e ritenere il servizio realizzabile; di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza e di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria nonché della disponibilità di mezzi e strutture adeguate all’entità e alla tipologia dell’appalto; che la offerta economica è remunerativa e copre tutti gli oneri connessi all’esecuzione del presente appalto;
che la ditta sopra indicata ha dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità che possa compromettere il corretto svolgimento dell’incarico e che fra il Soggetto Attuatore PROMOIMPRESA – BORSA MERCI e la stessa società non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 23591 del Codice Civile;
che il presente contratto, pertanto, non comporta alcun vincolo di subordinazione dei lavoratori con l’Azienda Speciale e che quest’ultima è sollevata da ogni obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni.
Tutto ciò premesso e con l’intesa che le premesse formano parte integrante del presente contratto, le due parti dichiarano l’accordo di instaurare un rapporto di prestazione di servizi ai seguenti patti e condizioni:
1) OGGETTODELCONTRATTO
Costituiscono oggetto del presente contratto le prestazioni di pianificazione, realizzazione e gestione della pubblicità alle condizioni seguenti:
• Intervento di GIACOMO PAGNOTTA e GIOVANNI SCIARRA all’evento di due giorni «Mantova Maker Days - momenti di fabbricazione digitale» in programma per i giorni 25 e 26 novembre 2016 presso il Centro Congressi Ma.Mu. Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”, largo di Porta Pradella n. 1.
Per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del presente contratto si farà riferimento a
• EMMA MANTOVANI (per aspetti amministrativi) – tel. 0376-234428 – formazione@mn.camcom.it
• CRISTIANA GIORDANO, referente del Fablab Mantova (per aspetti organizzativi) – tel. 3493918723 cri.giordano@gmail.com 2) DURATAENATURADELCONTRATTOESUARISOLUZIONE
Il contratto in oggetto prevede la sua normale conclusione il 27/11/2016.
L’incarico affidato con il presente contratto si configura come contratto sotto soglia (appalto di servizi) ex art. 36 comma 2 punto a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”.
E’ esplicitamente previsto tra le parti che la natura giuridica del rapporto scaturito dal presente contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza e che non comporta alcun vincolo di subordinazione: per cui in caso di eventuali difficoltà d’interpretazione non ci si potrà riferire, per analogia, ad alcuno dei rapporti come sopra esclusi.
Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14532 e ss.
In caso di risoluzione del contratto imputabile al fornitore, l’Azienda Speciale avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno.
1 Articolo 2359 del codice civile
2359. Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
2Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
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PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) mancata fornitura dei servizi di nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 1);
b) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o le retribuzioni dovute;
c) cessione a terzi del presente contratto;
d) avvio a carico del fornitore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
e) adozione nei confronti del fornitore di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
f) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato da PromoImpresa-Borsa Merci;
g) perdita di possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiarati in sede di presentazione dell’offerta.
Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto b), PromoImpresa-Borsa Merci potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
L’affidamento è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:
• il presente contratto;
• i documenti e le dichiarazioni presentati per l’ammissione e la partecipazione alla procedura di gara;
• il Codice Comportamento Dipendenti CCIAA e azienda speciale (controfirmato per presa visione dall’Affidatario);
• la Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza (controfirmata per presa visione dall’Affidatario).
I predetti documenti fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 del c.c.
4) CORRISPETTIVOEFATTURAZIONE
Le parti concordano che all’appaltatore del servizio, per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto del presente incarico, spettano:
• € 800,00 + IVA di legge (€ 400,00 + IVA per intervento di GIOVANNI SCIARRA + € 400,00+IVA per intervento di PAGNOTTA GIACOMO). Nessun altro onere accessorio potrà essere richiesto oltre al suddetto compenso, incluse spese di trasferta, vitto e alloggio.
Il corrispettivo verrà corrisposto (con DURC regolare) entro sessanta giorni data ricevimento fattura, con pagamento attraverso bonifico bancario da accreditare presso la Banca che verrà segnalata dall’impresa.
Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto del presente contratto, per motivi organizzativi, il compenso sarà rapportato all’attività effettivamente svolta.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato a:
- emissione di fattura con indicazione del numero CIG e del numero di PROTOCOLLO, come indicato in capo al documento;
- verifica della regolarità contributiva presso INPS - INAIL;
- verifica della regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00) - verifica del casellario giudiziale degli amministratori dell’impresa (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00)
La fattura emessa a PromoImpresa-Borsa Merci NON dovrà essere del tipo "elettronico" perché le Aziende Speciali delle CCIAA NON sono considerate tra gli Enti di “Pubblica Amministrazione” individuati:
- nell’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 - nell’art. 1 comma 2 d. lgs. 65/2001 - nell’art. 1 comma 209 L. 244/2007
5) RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PromoImpresa-Borsa Merci.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di PromoImpresa-Borsa Merci anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PromoImpresa-Borsa Merci ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a PromoImpresa-Borsa Merci.
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Il fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa approvazione di PromoImpresa-Borsa Merci.
6) ASSICURAZIONI
Il fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, collaboratori e risorse, a PromoImpresa-Borsa Merci, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, il fornitore ha attiva una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
PromoImpresa-Borsa Merci è attualmente assicurata per la responsabilità civile con Assimoco S.p.A. (Assicura s.r.l. di Mantova) – polizza n. 3801454100068.
7) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
Ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento dell’onorario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce è causa di risoluzione del contratto.
8) ALTRE DISPOSIZIONI
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Il soggetto affidatario dichiara inoltre di aver ricevuto dettagliate informazioni sul “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Mantova”, esteso anche ai dipendenti dell’Azienda Speciale, ex art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (ordinamento lavoro pubblico) e DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) emanato in attuazione della legge anti-corruzione Legge n. 190/2012, in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indicante i doveri di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Speciale.
Qualora il soggetto affidatario si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal Codice Etico, l’Amministrazione risolverà il contratto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicare via PEC, con conseguente addebito all’Affidatario di tutti i danni subiti e subendi.
PromoImpresa-Borsa Merci è tenuta a pubblicare tutti i dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 del d.lgs. n.
33/2013), pertanto un estratto del presente contratto dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Azienda Speciale.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
9) SPESE DI REGISTRAZIONE
Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.
10) RINVIO AD ALTRE NORME
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.
11) CONCILIAZIONE CAMERALE
Tutte le controversie derivanti dal contratto di partecipazione dovranno essere sottoposte, prima del ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Mantova, che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare.
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12) FORO COMPETENTE
Per quanto non precisato nelle presenti Condizioni valgono le norme italiane vigenti, nonché gli usi e le consuetudini commerciali della Camera di Commercio di Mantova. In caso di contestazioni è esclusivamente competente il Foro di Mantova.
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AFFIDAMENTO INCARICO
Prot n° 1100 (da indicare sul documento di costo) Mantova, li 14/11/2016
CIG Z621BFDEFA
(da riportare sul documento di costo)€ 800,00 + IVA (SE DOVUTA)
PromoImpresa-Borsa Merci, con sede operativa in Largo Pradella n. 1 - Mantova, codice fiscale 02137410201, rappresentata in questo atto dal direttore, dott. Marco Zanini, domiciliato per le funzioni presso la sede legale di via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova, legittimato alla stipulazione del presente contratto, definisce con
- Ragione Sociale/denominazione: C-FARA IMPRESA CULTURALE - Partita IVA: 01312100777
- Codice fiscale: 93058460770
- Sede legale: via Piave 17 - Matera - Email: info@c-fara.com
- PEC: c-fara@pec.it un incarico di fornitura di servizi.
Premesso:
la delibera n. 27 del 16/07/2014 con cui è stata approvata la partecipazione al progetto “OPPORTUNITÀ LAVORO.
STRUMENTI E PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER GIOVANI DISOCCUPATI E FUORIUSCITI DAL MERCATO DEL LAVORO” finanziato da Fondazione Cariverona - Ambito Volontariato Filantropia e Beneficenza - Progettualità volte al miglioramento e potenziamento delle capacità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
la realizzazione dell’evento "Mantova Maker Days - momenti di fabbricazione digitale" per i giorni 25 e 26 novembre 2016, finanziato dal progetto di cui sopra, e la necessità di ospitare, durante la manifestazione, le testimonianze di importanti Fablab di altre città italiane, affinché condividano le proprie conoscenze e le mettano a disposizione dei partecipanti all’evento, attraverso una divulgazione della filosofia del DIY (Do It Yourself, vale a dire “fai da te”);
che l’ASSOCIAZIONE Culturale C-FARA parteciperà all’evento portando le esperienze dell’Open Lab di Matera;
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che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito nella legge n° 94/2012) di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015), svincolando di fatto la PA dall’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro;
che l’affidamento in oggetto (servizio di docenza), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove disposizioni);
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che il FORNITORE, aggiudicatosi l’incarico, ha dichiarato di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare tutte le condizioni generali e particolari che possono incidere sulla formulazione dell’offerta e ritenere il servizio realizzabile; di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza e di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria nonché della disponibilità di mezzi e strutture adeguate all’entità e alla tipologia dell’appalto; che la offerta economica è remunerativa e copre tutti gli oneri connessi all’esecuzione del presente appalto;
che la Associazione sopra indicata ha dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità che possa compromettere il corretto svolgimento dell’incarico e che fra il Soggetto Attuatore PROMOIMPRESA – BORSA MERCI e la stessa Associazione non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 23591 del Codice Civile;
che il presente contratto, pertanto, non comporta alcun vincolo di subordinazione dei lavoratori con l’Azienda Speciale e che quest’ultima è sollevata da ogni obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni.
Tutto ciò premesso e con l’intesa che le premesse formano parte integrante del presente contratto, le due parti dichiarano l’accordo di instaurare un rapporto di prestazione di servizi ai seguenti patti e condizioni:
1) OGGETTODELCONTRATTO
Costituiscono oggetto del presente contratto le prestazioni di pianificazione, realizzazione e gestione della pubblicità alle condizioni seguenti:
• Intervento di MILENA CASAMASSIMA e VITO MICHELE DI LECCE all’evento di due giorni «Mantova Maker Days - momenti di fabbricazione digitale» in programma per i giorni 25 e 26 novembre 2016 presso il Centro Congressi Ma.Mu.
Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”, largo di Porta Pradella n. 1.
Per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del presente contratto si farà riferimento a
• EMMA MANTOVANI (per aspetti amministrativi) – tel. 0376-234428 – formazione@mn.camcom.it
• CRISTIANA GIORDANO, referente del Fablab Mantova (per aspetti organizzativi) – tel. 3493918723 cri.giordano@gmail.com 2) DURATAENATURADELCONTRATTOESUARISOLUZIONE
Il contratto in oggetto prevede la sua normale conclusione il 27/11/2016.
E’ esplicitamente previsto tra le parti che la natura giuridica del rapporto scaturito dal presente contratto non è di società, né di impresa, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza e che non comporta alcun vincolo di subordinazione: per cui in caso di eventuali difficoltà d’interpretazione non ci si potrà riferire, per analogia, ad alcuno dei rapporti come sopra esclusi.
In caso di risoluzione del contratto imputabile al fornitore, l’Azienda Speciale avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno.
L’affidamento è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:
• il presente contratto;
• i documenti e le dichiarazioni presentati per l’ammissione e la partecipazione alla procedura di gara;
• il Codice Comportamento Dipendenti CCIAA e azienda speciale (controfirmato per presa visione dall’Affidatario);
• la Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza (controfirmata per presa visione dall’Affidatario).
I predetti documenti fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 del c.c.
3) CORRISPETTIVOEFATTURAZIONE
Le parti concordano che all’appaltatore del servizio, per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto del presente incarico, spettano:
1 Articolo 2359 del codice civile
2359. Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
PROMOIMPRESA – BORSA MERCI Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova
Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 PEC: promoImpresa@mn.legalmail.camcom.it
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Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 – Fax 0376 224430 Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37 per la formazione continua/permanente, superiore,
di specializzazione e di orientamento
SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova
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CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova
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BORSA MERCI
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• € 800,00 + IVA di legge (€ 400,00 + IVA per intervento di MILENA CASAMASSIMA + € 400,00+IVA per intervento di VITO MICHELE DI LECCE). Nessun altro onere accessorio potrà essere richiesto oltre al suddetto compenso, incluse spese di trasferta, vitto e alloggio.
Il corrispettivo verrà corrisposto entro sessanta giorni data ricevimento fattura, con pagamento attraverso bonifico bancario da accreditare presso la Banca che verrà segnalata dall’ASSOCIAZIONE.
Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto del presente contratto, per motivi organizzativi, il compenso sarà rapportato all’attività effettivamente svolta.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato a:
- emissione di fattura con indicazione del numero CIG e del numero di PROTOCOLLO, come indicato in capo al documento;
La fattura emessa a PromoImpresa-Borsa Merci NON dovrà essere del tipo "elettronico" perché le Aziende Speciali delle CCIAA NON sono considerate tra gli Enti di “Pubblica Amministrazione” individuati:
- nell’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 - nell’art. 1 comma 2 d. lgs. 65/2001 - nell’art. 1 comma 209 L. 244/2007
4) RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PromoImpresa-Borsa Merci.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
A tal fine l’ASSOCIAZIONE adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di PromoImpresa-Borsa Merci anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PromoImpresa-Borsa Merci ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando che l’ASSOCIAZIONE sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a PromoImpresa-Borsa Merci.
Il fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’ASSOCIAZIONE stessa a gare ed appalti e, comunque, previa approvazione di PromoImpresa-Borsa Merci.
5) ASSICURAZIONI
Il fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, collaboratori e risorse, a PromoImpresa-Borsa Merci, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, il fornitore ha attiva una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’ASSOCIAZIONE non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
PromoImpresa-Borsa Merci è attualmente assicurata per la responsabilità civile con Assimoco S.p.A. (Assicura s.r.l. di Mantova) – polizza n. 3801454100068.
6) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
Ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento dell’onorario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce è causa di risoluzione del contratto.
7) ALTRE DISPOSIZIONI