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AFFIDAMENTO INCARICO IMPRESA

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Academic year: 2022

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AFFIDAMENTO INCARICO IMPRESA

Prot n° 978 (da indicare in fattura) Mantova, li 13/10/2016

CIG Z3E1B880A8

(da riportare in fattura)

€ 600,00 + IVA

PromoImpresa-Borsa Merci, con sede operativa in Largo Pradella n. 1 - Mantova, codice fiscale 02137410201, rappresentata in questo atto dal direttore, dott. Marco Zanini, domiciliato per le funzioni presso la sede legale di via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova, legittimato alla stipulazione del presente contratto, definisce con

- Ragione Sociale/denominazione: FEMA SOC. COOP. A R.L.

- Partita IVA: 08334680157 - Codice fiscale: 08334680157

- Sede legale e operativa: MILANO (MI) VIA GIUSEPPE FRUA 24 CAP 20146

un incarico di fornitura servizio hostess all’interno di un evento (convegno E-Valuations per la Cultura e il Mercato del Real Estate) per il giorno 14 ottobre 2016.

Premesso:

La delibera n. 53 del 03/12/2012 che dà mandato al Direttore per ogni decisione in merito alla gestione delle attività di ordinaria amministrazione;

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi;

che l’Associazione E-VALUTATIONS di Torino, cliente del convegno previsto per il giorno 14/10/2016, ha chiesto il servizio hostess a complemento dell’evento stesso;

che si è proceduto a sondare il mercato, chiedendo una richiesta di offerta via email una offerta a n. 6 aziende iscritte al MePA;

che alla ricerca di mercato hanno risposto 3 aziende (Mantova Meeting e Congressi di Giada Bovi; FEMA scarl; Promoest srl);

che si è proceduto con una trattativa diretta sul MEPA (n. 25968) al fornitore risultato più economico;

il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione;

il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito nella legge n° 94/2012) di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015), svincolando di fatto la PA dall’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro;

di voler comunque procedere con l’attivazione del contratto attraverso il portale di E-procurement MEPA;

che l’affidamento in oggetto (servizio di hostess), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 D.Lgs. 163/06 Codice Appalti o con procedura negoziata senza bando” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove disposizioni);

che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto;

(2)

LETTERA D’INCARICO

M 0302.3

Rev. 4 del 01/12/12 Pag 2 di 10

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Sede amministrativa Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 – Fax 0376 224430 Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37 per la formazione continua/permanente, superiore,

di specializzazione e di orientamento

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

Tel. 0376 234.350 – Fax 0376 224430 E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it

www.promoimpresaonline.it

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it

www.mantovamulticentre.com

BORSA MERCI

Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova Tel. 0376 234431-378 – Fax 0376 234343

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it www.borsamerci.mn.it

1/10

• che la ditta sopra indicata ha dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità che possa compromettere il corretto svolgimento dell’incarico e che fra il Soggetto Attuatore PROMOIMPRESA - BORSA MERCI e la stessa ditta non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 23591 del Codice Civile;

• che la F.E.M.A. COOP. A R.L. ha come attività principale la “LO SVOLGIMENTO DI TUTTI I SERVIZI AUSILIARI AGLI SPETTACOLI SPORTIVI E PUBBLICI”, così come risulta da visura camerale;

• che la F.E.M.A. COOP. A R.L., nell’esecuzione del presente contratto, si avvale di mezzi propri e di personale da essa regolarmente assunto, e che ha provveduto a ogni onere previdenziale e assicurativo, nei confronti del proprio personale dipendente;

• che il presente contratto, pertanto, non comporta alcun vincolo di subordinazione dei lavoratori con l’Azienda Speciale e che quest’ultima è sollevata da ogni obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e libretti sanitari;

che F.E.M.A. COOP a R.L. possiede, altresì, la Certificazione di Qualità ACCREDIA per i propri servizi (certificato CERT-12977- 2003-AQ-MIL-SINCERT, prima emissione 22/09/2003, emesso da DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.).

Tutto ciò premesso e con l’intesa che le premesse formano parte integrante del presente contratto, le due parti dichiarano l’accordo di instaurare un rapporto di prestazione di servizi ai seguenti patti e condizioni:

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Fornitura del servizio di n. 5 hostess di bella presenza (di cui almeno due con conoscenza della lingua inglese) per segreteria, accoglienza ospiti e assistenza in sala, in divisa, in occasione di un convegno previsto per il giorno 14/10/2016 presso il Centro Congressi MAMU Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”, con i seguenti orari:

4 hostess dalle ore 08.00 alle ore 18.00 1 hostess dalle ore 08.00 alle ore 11.00

Per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del presente contratto farà riferimento alla dott.ssa CRISTIANA PASINI, dipendente di PromoImpresa - Borsa Merci e coordinatore dell’evento (tel. 0376-234430).

2) DURATA E NATURA DEL CONTRATTO E SUA RISOLUZIONE

Il contratto in oggetto prevede la sua normale conclusione ad evento effettuato e, pertanto, il 14 ottobre 2016.

L’incarico affidato con il presente contratto si configura come contratto sotto soglia (appalto di servizi) ex art. 36 comma 2 punto a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”.

E’ esplicitamente previsto tra le parti che la natura giuridica del rapporto scaturito dal presente contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza e che non comporta alcun vincolo di subordinazione: per cui in caso di eventuali difficoltà d’interpretazione non ci si potrà riferire, per analogia, ad alcuno dei rapporti come sopra esclusi.

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14532 e ss.

In caso di risoluzione del contratto imputabile al fornitore, l’Azienda Speciale avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) mancata fornitura dei servizi di catering nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 1);

b) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o le retribuzioni dovute;

c) cessione a terzi del presente contratto;

d) avvio a carico del fornitore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;

e) adozione nei confronti del fornitore di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;

f) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato da PromoImpresa-Borsa Merci;

g) perdita di possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38, del D.Lgs. 163/2006 e dichiarati in sede di presentazione dell’offerta.

1 Articolo 2359 del codice civile

2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

(3)

Istituti previdenziali.

L’affidamento è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:

il presente contratto;

la trattativa diretta su Mepa n. 25968

l’offerta economica dell’Affidatario, i documenti e le dichiarazioni presentati per l’ammissione e la partecipazione alla procedura di gara;

il Codice Comportamento Dipendenti CCIAA e azienda speciale (controfirmato per presa visione dall’Affidatario);

la Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza (controfirmata per presa visione dall’Affidatario).

I predetti documenti fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 del c.c.

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14533 e ss.

3) CORRISPETTIVO

Il corrispettivo pattuito si specifica come di seguito:

€ 600,00 + IVA DI LEGGE, comprese tutte le spese di contrattualizzazione delle risorse, le coperture assicurative necessarie e il fee d’agenzia.

€ 15,00/h/hostess: eventuali ore extra rispetto all’orario indicato al punto 1 (4 hostess dalle ore 08.00 alle ore 18.00 - 1 hostess dalle ore 08.00 alle ore 11.00)

• Le mezze ore sono da considerarsi come intere.

Il corrispettivo verrà corrisposto (con DURC regolare) entro sessanta giorni data ricevimento fattura, con pagamento attraverso bonifico bancario da accreditare presso la Banca che verrà segnalata dall’impresa.

Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto del presente contratto, per motivi organizzativi, il compenso sarà rapportato all’attività effettivamente svolta.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato a:

- emissione di fattura con indicazione del numero CIG e del numero di PROTOCOLLO, come indicato in capo al documento;

- verifica della regolarità contributiva presso INPS - INAIL;

- verifica della regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00) - verifica del casellario giudiziale degli amministratori dell’impresa (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00)

La fattura emessa a PromoImpresa-Borsa Merci NON dovrà essere del tipo "elettronico" perché le Aziende Speciali delle CCIAA NON sono considerate tra gli Enti di “Pubblica Amministrazione” individuati:

- nell’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 - nell’art. 1 comma 2 d. lgs. 65/2001 - nell’art. 1 comma 209 L. 244/2007

4) RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO

L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PromoImpresa-Borsa Merci.

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.

A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di PromoImpresa-Borsa Merci anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PromoImpresa-Borsa Merci ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che

3 Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

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LETTERA D’INCARICO

M 0302.3

Rev. 4 del 01/12/12 Pag 4 di 10

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

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Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 – Fax 0376 224430 Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37 per la formazione continua/permanente, superiore,

di specializzazione e di orientamento

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

Tel. 0376 234.350 – Fax 0376 224430 E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it

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E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it www.borsamerci.mn.it

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dovessero derivare a PromoImpresa-Borsa Merci.

L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa approvazione di PromoImpresa-Borsa Merci.

5) ASSICURAZIONI

L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, collaboratori e risorse, a PromoImpresa-Borsa Merci, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

PromoImpresa-Borsa Merci è attualmente assicurata per la responsabilità civile con Assimoco S.p.A. (Assicura s.r.l. di Mantova) – polizza n.

3801454100068.

6) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’azienda affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento dell’onorario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce è causa di risoluzione del contratto.

7) ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

L’azienda affidataria dichiara inoltre di aver ricevuto dettagliate informazioni sul “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Mantova”, esteso anche ai dipendenti dell’Azienda Speciale, ex art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (ordinamento lavoro pubblico) e DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) emanato in attuazione della legge anti-corruzione Legge n. 190/2012, in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indicante i doveri di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Speciale.

Qualora l’impresa affidataria si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal Codice Etico, l’Amministrazione risolverà il contratto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicare via PEC, con conseguente addebito all’Affidatario di tutti i danni subiti e subendi.

Data la particolarità dell’Incarico che, per sua stessa natura, comporta la presenza di personale dell’azienda affidataria presso i locali dell’Azienda speciale, l’azienda affidataria, in riferimento alle situazioni di rischio ed alle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui potrà accedere in occasione dello svolgimento dell’Incarico, dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

8) SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.

9) RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

10) CONCILIAZIONE CAMERALE

Tutte le controversie derivanti dal contratto di partecipazione dovranno essere sottoposte, prima del ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato da un conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Mantova, che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare.

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AFFIDAMENTO INCARICO IMPRESA

Prot n° 996 (da indicare in fattura) Mantova, li 20/10/2016

CIG Z0F1BAC918

(da riportare in fattura)

€ 560.00 + IVA

PromoImpresa-Borsa Merci, con sede operativa in Largo Pradella n. 1 - Mantova, codice fiscale 02137410201, rappresentata in questo atto dal direttore, dott. Marco Zanini, domiciliato per le funzioni presso la sede legale di via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova, legittimato alla stipulazione del presente contratto, definisce con

- Ragione Sociale/denominazione: PROMETEO S.R.L.

- Partita IVA: 01796060208 - Codice fiscale: 01796060208

- Sede legale e operativa: CURTATONE (MN) VIA CADUTI DEL LAVORO 11 - 46010 - frazione: LEVATA

un incarico di fornitura servizio di docenza.

Premesso:

La delibera n. 53 del 03/12/2012 che dà mandato al Direttore per ogni decisione in merito alla gestione delle attività di ordinaria amministrazione;

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la Camera di Commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi;

la necessità di voler fornire la formazione sicurezza (parte generale) oltre alla formazione sicurezza (rischio basso) ai tirocinanti ai tirocinanti partecipanti al Progetto «GIOVANI Co-Mantova: una Rete Territoriale di Talent Garden per lo Sviluppo dell’economia Collaborativa sul Territorio» - “PIANI TERRITORIALI POLITICHE GIOVANILI” SECONDA ANNUALITÀ 2015/2016;

la delibera n. 27 del 16/07/2014 con cui è stata approvata la partecipazione al progetto “OPPORTUNITÀ LAVORO. STRUMENTI E PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER GIOVANI DISOCCUPATI E FUORIUSCITI DAL MERCATO DEL LAVORO”

finanziato da Fondazione Cariverona - Ambito Volontariato Filantropia e Beneficenza - Progettualità volte al miglioramento e potenziamento delle capacità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; FIN

che in data 09/09/2016, in osservanza delle disposizioni relative alle acquisizioni sotto soglia previste dal D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto a sondare il mercato, chiedendo una richiesta di offerta via email una offerta a n. 10 aziende iscritte al MePA;

che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per il 14/09/2016, sono pervenute n. 8 offerte;

che è stata vista ed esaminata la proposta di aggiudicazione a favore dell’offerente più economico con il prezzo di € 560,00+IVA;

che la proposta di aggiudicazione è congrua e conveniente e il miglior offerente ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

che si è proceduto a una aggiudicazione definitiva all’offerente risultato più economico, attraverso una ordine diretto sul MEPA (n.

3236011) a Prometeo s.r.l.;

il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione;

il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito nella legge n° 94/2012) di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015), svincolando di fatto la PA dall’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro;

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LETTERA D’INCARICO

M 0302.3

Rev. 4 del 01/12/12 Pag 2 di 10

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Sede amministrativa Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 – Fax 0376 224430 Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37 per la formazione continua/permanente, superiore,

di specializzazione e di orientamento

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

Tel. 0376 234.350 – Fax 0376 224430 E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it

www.promoimpresaonline.it

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it

www.mantovamulticentre.com

BORSA MERCI

Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova Tel. 0376 234431-378 – Fax 0376 234343

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it www.borsamerci.mn.it

1/10

di voler comunque procedere con l’attivazione del contratto attraverso il portale di E-procurement MEPA;

che l’affidamento in oggetto (servizio di docenza), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 D.Lgs. 163/06 Codice Appalti o con procedura negoziata senza bando” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove disposizioni);

che la procedura scelta dal contraente è: affidamento in economia – affidamento diretto;

• che la ditta sopra indicata ha dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità che possa compromettere il corretto svolgimento dell’incarico e che fra il Soggetto Attuatore PROMOIMPRESA - BORSA MERCI e la stessa ditta non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 23591 del Codice Civile;

che la PROMETEO S.R.L. ha come attività secondaria la “formazione in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, qualita', sicurezza cantieri, primo soccorso” così come risulta da visura camerale;

• che la PROMETEO S.R.L., nell’esecuzione del presente contratto, si avvale di mezzi propri e di personale da essa regolarmente assunto, e che ha provveduto a ogni onere previdenziale e assicurativo, nei confronti del proprio personale dipendente;

• che il presente contratto, pertanto, non comporta alcun vincolo di subordinazione dei lavoratori con l’Azienda Speciale e che quest’ultima è sollevata da ogni obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed eventuali libretti sanitari;

che PROMETEO S.R.L. possiede, altresì, la Certificazione di Qualità ACCREDIA per i propri servizi di formazione (certificato n.

10451/A rilasciato da Cermet) ed è Ente accreditato presso la Regione Lombardia per i servizi alla formazione (n. 806) Tutto ciò premesso e con l’intesa che le premesse formano parte integrante del presente contratto, le due parti dichiarano l’accordo di instaurare un rapporto di prestazione di servizi ai seguenti patti e condizioni:

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Incarico di DOCENZA per conto dell’azienda speciale PROMOIMPRESA - BORSA MERCI, con sede operativa di largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) alle condizioni di seguito riportate:

n. 8 ore di attività di docenza sul tema “SICUREZZA E LAVORO” da tenersi presso il Centro Congressi MAMU “Antonino Zaniboni”, annesso alla sede camerale di largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) nelle date sottoriportate:

Giovedì 3 novembre 2016: dalle ore 8:30 alle 12:30, corso formazione sicurezza, parte generale Giovedì 3 novembre 2016: dalle ore 14:00 alle 18:00, corso formazione sicurezza, rischio basso

Per lo svolgimento della Sua attività nell’ambito del presente contratto farà riferimento a Paolo Tomirotti, dipendente di PromoImpresa - Borsa Merci e coordinatore del progetto formativo (tel. 0376-234371 – tomirotti@mn.camcom.it).

2) DURATA E NATURA DEL CONTRATTO E SUA RISOLUZIONE

Il contratto in oggetto prevede la sua normale conclusione ad evento effettuato e, pertanto, il 03/11/2016.

L’incarico affidato con il presente contratto si configura come contratto sotto soglia (appalto di servizi) ex art. 36 comma 2 punto a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”.

E’ esplicitamente previsto tra le parti che la natura giuridica del rapporto scaturito dal presente contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza e che non comporta alcun vincolo di subordinazione: per cui in caso di eventuali difficoltà d’interpretazione non ci si potrà riferire, per analogia, ad alcuno dei rapporti come sopra esclusi.

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14532 e ss.

In caso di risoluzione del contratto imputabile al fornitore, l’Azienda Speciale avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) mancata fornitura dei servizi di nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 1);

1 Articolo 2359 del codice civile

2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

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assicurativi obbligatori o le retribuzioni dovute;

c) cessione a terzi del presente contratto;

d) avvio a carico del fornitore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;

e) adozione nei confronti del fornitore di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;

f) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato da PromoImpresa-Borsa Merci;

g) perdita di possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dichiarati in sede di presentazione dell’offerta.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto b), PromoImpresa-Borsa Merci potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

L’affidamento è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:

il presente contratto;

la trattativa diretta su Mepa n. 3236011;

l’offerta economica dell’Affidatario, i documenti e le dichiarazioni presentati per l’ammissione e la partecipazione alla procedura di gara;

il Codice Comportamento Dipendenti CCIAA e azienda speciale (controfirmato per presa visione dall’Affidatario);

la Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza (controfirmata per presa visione dall’Affidatario).

I predetti documenti fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

L’attività di docenza sarà soggetta a valutazione qualitativa sia da parte dell’utente che del referente interno tramite somministrazione di un questionario di customer satisfaction. L’esito negativo della rilevazione (inferiore a 2,5 punti) precluderà la possibilità di assegnazione di ulteriori incarichi di collaborazione.

Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 del c.c.

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14533 e ss.

3) CORRISPETTIVO

Il corrispettivo pattuito si specifica come di seguito:

• € 560,00 + IVA DI LEGGE

Nessun altro onere accessorio potrà essere richiesto oltre al suddetto compenso, incluse spese di trasferta, vitto e alloggio.

Il corrispettivo verrà corrisposto (con DURC regolare) entro sessanta giorni data ricevimento fattura, con pagamento attraverso bonifico bancario da accreditare presso la Banca che verrà segnalata dall’impresa.

Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto del presente contratto, per motivi organizzativi, il compenso sarà rapportato all’attività effettivamente svolta.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato a:

- emissione di fattura con indicazione del numero CIG e del numero di PROTOCOLLO, come indicato in capo al documento;

- verifica della regolarità contributiva presso INPS - INAIL;

- verifica della regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00) - verifica del casellario giudiziale degli amministratori dell’impresa (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00)

La fattura emessa a PromoImpresa-Borsa Merci NON dovrà essere del tipo "elettronico" perché le Aziende Speciali delle CCIAA NON sono considerate tra gli Enti di “Pubblica Amministrazione” individuati:

- nell’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 - nell’art. 1 comma 2 d. lgs. 65/2001 - nell’art. 1 comma 209 L. 244/2007

4) ELABORATI

Il professionista si impegna a fornire a PromoImpresa - Borsa Merci copia su supporto informatico (in formato compatibile con il sistema informativo dell’Amministrazione) eventuali elaborati prodotti, nonché copia su supporto cartaceo degli stessi.

5) RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO

3 Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

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LETTERA D’INCARICO

M 0302.3

Rev. 4 del 01/12/12 Pag 4 di 10

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Sede amministrativa Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 – Fax 0376 224430 Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37 per la formazione continua/permanente, superiore,

di specializzazione e di orientamento

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

Tel. 0376 234.350 – Fax 0376 224430 E-mail: promoimpresa@mn.camcom.it

www.promoimpresaonline.it

CENTRO CONGRESSI MANTOVA MULTICENTRE Largo di Porta Pradella, 1/A - 46100 Mantova

Tel. 0376 234430-1 – Fax 0376 234343 E-mail: centrocongressi@mn.camcom.it

www.mantovamulticentre.com

BORSA MERCI

Largo di Porta Pradella, 1/B - 46100 Mantova Tel. 0376 234431-378 – Fax 0376 234343

E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it www.borsamerci.mn.it

1/10

L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PromoImpresa-Borsa Merci.

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.

A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di PromoImpresa-Borsa Merci anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PromoImpresa-Borsa Merci ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a PromoImpresa-Borsa Merci.

L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa approvazione di PromoImpresa-Borsa Merci.

6) ASSICURAZIONI

L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, collaboratori e risorse, a PromoImpresa-Borsa Merci, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha attiva una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

PromoImpresa-Borsa Merci è attualmente assicurata per la responsabilità civile con Assimoco S.p.A. (Assicura s.r.l. di Mantova) – polizza n.

3801454100068.

7) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’azienda affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento dell’onorario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce è causa di risoluzione del contratto.

8) ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

L’azienda affidataria dichiara inoltre di aver ricevuto dettagliate informazioni sul “Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Mantova”, esteso anche ai dipendenti dell’Azienda Speciale, ex art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (ordinamento lavoro pubblico) e DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) emanato in attuazione della legge anti-corruzione Legge n. 190/2012, in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indicante i doveri di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Speciale.

Qualora l’impresa affidataria si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal Codice Etico, l’Amministrazione risolverà il contratto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicare via PEC, con conseguente addebito all’Affidatario di tutti i danni subiti e subendi.

Data la particolarità dell’Incarico che, per sua stessa natura, comporta la presenza di personale dell’azienda affidataria presso i locali dell’Azienda speciale, l’azienda affidataria, in riferimento alle situazioni di rischio ed alle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui potrà accedere in occasione dello svolgimento dell’Incarico, dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

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PROMOIMPRESA – BORSA MERCI

AFFIDAMENTO INCARICO

LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE

Prot n° 1005 (da indicare in fattura) Mantova, 24/10/2016

CIG: Z991BB6FB6

(da riportare in fattura insieme al n. prot)

€ 240,00 inclusi oneri

PromoImpresa - Borsa Merci, con sede operativa in Largo Pradella n.1 - Mantova, codice fiscale 0213741 020 1, rappresentata in questo atto dal direttore, dott. Marco Zanini, domiciliato per le funzioni presso la sede legale di via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova, legittimato alla stipulazione del presente contratto, definisce con

Nome: GIAN ANGELO Cognome: MONCHIERI

un incarico di prestazione professionale in qualità di DOCENTE.

Premesso:

• la delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 22 aprile 2016 che delibera la realizzazione di corsi in tematiche ambientali per il secondo semestre;

• il provvedimento presidenziale n. 024/2016 del 14/10/2016 relativa ai corsi sulle tematiche ambientali della durata di 8 ore;

• il Regolamento per l’istituzione e la gestione degli Elenchi aperti di professionisti dell’Azienda Speciale pubblicato sul sito web;

• la delibera del Consiglio di amministrazione n. 35 del 10/07/2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i rapporti con la Camera di commercio e le procedure per il conferimento di incarichi professionali e fornitura di beni e servizi;

• che PromoImpresa-Borsa Merci non dispone quantitativamente e qualitativamente di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non è altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;

• che la materia trattata richiede competenze specifiche;

la consultazione dell’elenco dei beni e servizi disponibili nell’ambito delle iniziative del Programma per la razionalizzazione degli acquisti (ultimo aggiornamento disponibile al 24/03/2016) che ha evidenziato che la tipologia di servizio oggetto dell’appalto (iniziativa “FORMAZIONE”) prevede solo il lotto “formazione generalista” con il prodotto “formazione linguistica” e il lotto “formazione per il settore Energia” con il prodotto “formazione per Energy Manager” con destinatari dipendenti della P.A.;

• di dover pertanto ricorrere, per l’individuazione del docente, alla consultazione dell’elenco di soggetti che hanno dichiarato la propria disponibilità a collaborare con l’azienda speciale per i servizi di docenza/consulenza (periodo di validità triennio 2015- 2017);

• che il giorno 19 ottobre 2016 si è riunita la commissione valutatrice per l’individuazione del docente, tra quelli già ritenuti idonei nell’ambito del suddetto Avviso, per un seminario sul controllo di gestione per il terzo settore, da realizzarsi nel secondo semestre 2016;

• che la Commissione, nella suddetta riunione, ha ritenuto che vi siano i presupposti per l’affidamento dell’incarico di docenza al professionista Gian Angelo Monchieri;

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LETTERA D’INCARICO

M 0302.3

Rev. 4 del 01/12/12 Pag 2 di 11

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova

Codice fiscale e partita IVA: 0213741 020 1 PEC: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Sede amministrativa Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

Tel. 0376 234.373 – 378 - 428 – Fax 0376 224430 Certificazione ISO 9001:2008 settore EA 37 per la formazione continua/permanente, superiore,

di specializzazione e di orientamento

SEGRETERIA FORMAZIONE E SERVIZI Sede operativa: Largo di Porta Pradella, 1 – 46100 Mantova

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E-mail: borsa.merci@mn.camcom.it www.borsamerci.mn.it

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il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve garantire la qualità delle prestazioni e si deve svolgere nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché di rotazione;

il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”, art. 36 comma 2 punto a (Contratti sotto soglia), che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di conferire l’appalto, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

• che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi impone l’obbligatorietà al ricorso dei sistemi telematici di acquisto del Mercato Elettronico per affidamenti di importo superiore ai 1.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito nella legge n° 94/2012) di modifica del comma 450, articolo 1 della legge 296/2006 come adeguato dalla legge di stabilità 2016, art.1 comma 495 (legge 208/2015), svincolando di fatto la PA dall’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico per acquisti di beni e servizi per una spesa inferiore ai 1.000 euro;

che l’affidamento in oggetto (servizio di docenza), ai fini del rilascio del CIG, rientra nella fattispecie contrattuale “contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati esclusione art. 20 comma 1” (la piattaforma www.anticorruzione.it/smartcig non è ancora aggiornata alle nuove disposizioni);

che la procedura scelta, sempre ai fini del rilascio del CIG, è: procedura aperta negoziata derivante da avvisi;

• che l’ing. MONCHIERI ha dichiarato di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare tutte le condizioni generali e particolari che possono incidere sulla formulazione dell’offerta e ritenere il servizio realizzabile; di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza e di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria nonché della disponibilità di mezzi e strutture adeguate all’entità e alla tipologia dell’appalto;

• che il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità che possa compromettere il corretto svolgimento dell’incarico.

Per quanto premesso le due parti dichiarano l’accordo di instaurare un rapporto di prestazione professionale ai seguenti patti e condizioni:

1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto un intervento di n. 3 ore in qualità di relatore il giorno giovedì 17 novembre 2016 (dalle 14:00 alle 17:00) nel seminario sul tema «IL CONTROLLO DI GESTIONE: UN APPROCCIO INTEGRATO. UNA SOLA MAPPA PER I MOLTEPLICI SOTTOSISTEMI AZIENDALI».

Il seminario si terrà presso il Centro Congressi Mantova Multicenter “Antonino Zaniboni” di largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova).

Qualora si rendesse necessaria una variazione di date e/o orari del progetto formativo, in relazione ad obiettive esigenze didattiche ed organizzative dell’Azienda Speciale, si procederà alla tempestiva comunicazione al professionista incaricato.

Per lo svolgimento della attività nell’ambito del presente contratto il docente farà riferimento a Nicoletta Perini, coordinatore dell’evento (0376-234300) e a Emma Mantovani della segreteria di PromoImpresa-Borsa Merci (0376-234428).

2) DURATA DEL CONTRATTO E SUA RISOLUZIONE

Il contratto in oggetto entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e prevede la sua normale conclusione il 17/11/2016.

E’ esplicitamente previsto tra le parti che la natura giuridica del rapporto scaturito dal presente contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza e che non comporta alcun vincolo di subordinazione: per cui in caso di eventuali difficoltà d’interpretazione non ci si potrà riferire, per analogia, ad alcuno dei rapporti come sopra esclusi.

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PROMOIMPRESA – BORSA MERCI

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14531 e ss.

In caso di risoluzione del contratto imputabile al fornitore, l’Azienda Speciale avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) mancata fornitura dei servizi nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 1);

b) cessione a terzi del presente contratto;

c) adozione nei confronti del fornitore di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;

d) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato da PromoImpresa-Borsa Merci;

e) perdita di possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 nuovo “Codice Appalti”.

Il servizio sarà soggetto a valutazione qualitativa da parte dei partecipanti all’evento, tramite somministrazione di un questionario di customer satisfaction. L’esito negativo della rilevazione (inferiore a 2,5 punti) precluderà la possibilità di assegnazione di ulteriori incarichi di collaborazione.

Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 del c.c.

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 14532 e ss.

3) QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

L’incarico affidato con il presente contratto si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del C.C. Non vi sono elementi, infatti, per riconoscere in alcun modo né un rapporto di tipo subordinato, né di tipo associativo, sia per le specifiche caratteristiche dell’incarico (mancanza del vincolo di subordinazione, del potere disciplinare) sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dalle parti.

Il professionista si impegna a far avere a PromoImpresa - Borsa Merci il proprio c.v. aggiornato utilizzando il modello standardizzato Europass Curriculum Vitae3 (ex Curriculum Vitae Europeo) debitamente firmato, con inclusa fotocopia di documento di identità, e aggiungendo la seguente nota sulla privacy: «Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"» e aggiungendo la seguente dichiarazione «Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri».

L’affidamento è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:

a) il presente contratto;

b) i documenti e le dichiarazioni presentati per l’ammissione e la partecipazione alla procedura;

c) il Codice Comportamento Dipendenti CCIAA e azienda speciale (controfirmato per presa visione dall’Affidatario);

d) la Comunicazione su rischi ambientali del Committente e misure di sicurezza (controfirmata per presa visione dall’Affidatario).

I predetti documenti fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

4) COMPENSO Il compenso orario è pari a:

Euro 80,00 + eventuali oneri previdenziali e assistenziali + IVA di legge (se dovuta)

1 Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

2 Articolo 1453 - Risolubilità del contratto per inadempimento. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

3Per scaricare il modello: http://www.europass-italia.it/docs/CVTemplate_it_IT.doc

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LETTERA D’INCARICO

M 0302.3

Rev. 4 del 01/12/12 Pag 4 di 11

PROMOIMPRESA – BORSA MERCI Sede legale: Via P.F. Calvi, 28 - 46100 Mantova

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Nessun altro onere accessorio potrà essere richiesto oltre al suddetto compenso, incluse spese di trasferta, vitto e alloggio. E’ altresì escluso il rimborso delle spese per servizio taxi, veicoli a noleggio, spese consumazioni frigo-bar, spese pranzi e cene, spese di parcheggio, diritti di agenzia viaggi, servizi alberghieri speciali, altre categorie di spese extra.

Non è ammessa la corresponsione di altra somma a titolo di rimborso o indennità forfetari.

Nel caso il professionista emetta una fattura senza addebito IVA (es. regime dei minimi) sulla fattura andrà applicata marca da bollo4 di € 2,00 se la fattura ha un importo superiore ad € 77.47.

- Se l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale, il professionista deve riportare sulla fattura l’annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014” e indicare gli estremi della relativa autorizzazione.

- Se l’imposta di bollo viene assolta tramite applicazione del contrassegno, e la fattura viene inviata tramite email in formato PDF, l’Agenzia Entrate ha precisato che:

la fattura originale su cui applicare la marca da bollo da € 2,00 deve essere conservata da chi la emette;

sulla copia inviata al cliente via email deve essere indicata la dicitura: “imposta di bollo assolta sull’originale”, indicando anche il numero identificativo (ID) della marca da bollo apposta sulla fattura.

La fattura emessa a PromoImpresa-Borsa Merci NON dovrà essere del tipo "elettronico" perché le Aziende Speciali delle CCIAA NON sono considerate tra gli Enti di “Pubblica Amministrazione” individuati:

- nell’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 - nell’art. 1 comma 2 d. lgs. 65/2001 - nell’art. 1 comma 209 L. 244/2007

Il compenso verrà corrisposto (con DURC regolare) entro trenta giorni data ricezione fattura, attraverso bonifico bancario da accreditare presso la Banca che verrà segnalata dal professionista.

Qualora si evidenziasse un DURC non regolare, PromoImpresa-Borsa Merci destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge dagli Istituti previdenziali ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010.

Qualora si dovessero verificare riduzioni o sospensioni dell’attività oggetto del presente contratto, per motivi organizzativi, il compenso sarà rapportato alle ore di collaborazione effettivamente svolte.

Possono essere emesse anche più fatture Il pagamento del corrispettivo è subordinato a:

- emissione di fattura con indicazione del numero CIG e del numero di PROTOCOLLO, come indicato in capo al documento;

- verifica della regolarità contributiva presso INPS - INAIL;

- verifica della regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00) - verifica del casellario giudiziale degli amministratori dell’impresa (nel caso di forniture superiori a € 1.000,00)

L’esito positivo della rilevazione (customer satisfaction) della prestazione relativa al presente contratto porterà eventualmente portare alla assegnazione di ulteriore incarico di collaborazione.

L’esito negativo della rilevazione (inferiore a 2,5 punti) precluderà la possibilità di assegnazione di ulteriori incarichi di collaborazione, così come previsto dal Sistema di Qualità aziendale (Certificazione ISO 9001:2008 n. 194217 BUREAU VERITAS – SINCERT settore EA 37).

4L’omissione della marca da bollo o l’apposizione del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa.

La marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF sempre se si può considerare accessoria al costo principale.

La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24.

I contribuenti che assolvono in maniera virtuale la marca da bollo su fatture elettroniche, sono tenuti a versarla in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo d’imposta.

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PROMOIMPRESA – BORSA MERCI

5) ELABORATI

Il professionista si impegna a fornire a PromoImpresa - Borsa Merci copia su supporto informatico (in formato compatibile con il sistema informativo dell’Amministrazione) eventuali elaborati prodotti, nonché copia su supporto cartaceo degli stessi.

6) RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO

L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PromoImpresa-Borsa Merci.

L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.

A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di PromoImpresa-Borsa Merci anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, PromoImpresa-Borsa Merci ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a PromoImpresa-Borsa Merci.

L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa approvazione di PromoImpresa-Borsa Merci.

7) ASSICURAZIONI

L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, collaboratori e risorse, a PromoImpresa-Borsa Merci, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha attiva una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

PromoImpresa-Borsa Merci è attualmente assicurata per la responsabilità civile con Assimoco S.p.A. (Assicura s.r.l. di Mantova) – polizza n. 3801454100068.

8) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’azienda affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale per il pagamento dell’onorario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce è causa di risoluzione del contratto.

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