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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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Academic year: 2022

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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Recupero indennità ex art.44 comma 6 lett. a/b CCNL 1995 a carico dell¿ex dipendente matricola 765, in esecuzione della Sentenza Corte di Appello Roma n. 15/2017.

Struttura Proponente: UOC - Personale

Responsabile del procedimento: Alessia Finazzi Dirigente dell’Ufficio Proponente: Giovanni Bernardi

Proposta N° 192 del 21/10/2021

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile La delibera comporta impegno di spesa: SI Aut. Conto 801020203: PN 115752/2021

Dirigente dell’U.O.C. Economico Finanziaria: Tiziana Baseggio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo

Data: 2021-11-09

I

L DIRETTORE AMMINISTRATIVO Sabrina Cenciarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo

Data: 2021-11-09 IL DIRETTORE SANITARIO

Laide Romagnoli

Delibera.0001145.12-11-2021

(2)

IL DIRETTORE UOC PERSONALE

PREMESSO che:

- con la Deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 12.05.2014 questa Azienda ha dato parziale esecuzione alla Sentenza del Tribunale di Latina n. 1 del 07.01.2014 risultata favorevole al ricorrente, ex dipendente matricola 765, disponendo il pagamento delle sole spese legali in favore dell’avvocato antisatario per la somma di € 1.427,40 comprensiva di spese generali, IVA e CPA, ritenendo di non procedere al pagamento dell’indennità di terapia sub-intensiva in quanto il ricorrente non aveva prestato servizio presso la U.OC. Chirurgia Vascolare, così come riportato dal Giudice del lavoro nella Sentenza citata, ma presso la U.OC.

Diagnostica Cardiologica e Supporto Distretti;

- successivamente l’Azienda, con la Determinazione n. 110/B del 26.01.2016, avendo ricevuto il decreto di correzione della Sentenza n. 1/2014, ha integrato la parte dispositiva della Deliberazione n. 173/2014 liquidando al ricorrente la somma complessiva lorda di € 6.682,34 a titolo di indennità di terapia sub-intensiva in relazione al periodo 23.08.2005 – 31.08.2012, oltre alla somma di € 526,13 a titolo di interessi legali;

RILEVATO che con l’elaborazione stipendiale del mese di febbraio 2016 al ricorrente sono stati corrisposti gli emolumenti derivanti dall’esecuzione della citata Sentenza n. 1/2014;

ATTESO che l'Azienda ha proposto appello avverso la Sentenza di primo grado innanzi alla Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro;

DATO ATTO che, con la Sentenza n. 15/2017 dell’8.02.2017 la Corte di Appello di Roma si è espressa in senso favorevole all'Azienda ribaltando il giudizio di primo grado e respingendo le originarie pretese del dipendente in questione, con condanna dell’appellato al pagamento in favore dell’appellante delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa;

VISTA la nota prot. n. 41620 del 10/12/2019 della UOC Personale con la quale il dipendente è stato informato dell’avvio del procedimento di recupero delle indennità ex art. 44, comma 6 lett. a/b CCNL 1995 in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 15/2017, relative al periodo dal 23.08.2005 al 31.08.2012 oltre agli interessi legali maturati;

CONSIDERATO che, come costantemente affermato in dottrina e in giurisprudenza, in materia di ripetizione dell'indebito pagamento della Pubblica Amministrazione, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, trova ormai piena applicazione la disciplina civilistica dell'art.

2033 c.c. (...chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato...);

VISTO l'art. 2033 del codice civile in materia di indebito pagamento oggettivo;

ATTESO che, essenzialmente per carenze di organico, più volte rappresentate da questa Struttura alla Direzione Aziendale con le note prot. n. 918 del 02.05.2017, n. 1919 del 24.10.2017, n. 841 del 10.04.2018, n. 2412 del 12.11.2018, n. 83242 del 29.10.2020, n. 19050 del 26.02.2021, e la necessità di dare priorità all’esecuzione di sentenze di condanna, al fine di evitare l’aggravio di costi per l’Azienda derivanti dall’esercizio di azioni esecutive, si è determinata una dilatazione dei tempi di esecuzione all’esito del presente contenzioso;

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ACCERTATO che è necessario disporre nei confronti dell’ex dipendente matricola n. 765, cessato per collocamento a riposo dall’1.06.2017, il recupero delle somme corrisposte rideterminandole in € 6.000,74 a titolo di indennità ex art. 44, comma 6 lett. a/b CCNL/1995, quantificate al netto delle trattenute contributive a carico del dipendente, al lordo delle trattenute fiscali per gli effetti dell’art. 10, comma 1, lettera d-bis, del DPR 917/1986 (oneri deducibili su somme di anni precedenti), oltre alla somma di € 526,13 per interessi legali liquidati con la Determinazione aziendale n. 110/B/2016, € 113,50 a titolo di interessi legali maturati dal mese di febbraio 2016 ad oggi, ed oltre alla somma delle spese legali liquidate in esecuzione della sentenza di I grado e quelle del grado di appello pari ad € 4.345,64 (Allegato B), per un totale complessivo da recuperare pari a € 10.986,01, come determinato nel prospetto di cui all’Allegato A;

RITENUTO di dover procedere al recupero nei confronti dell’INPS della somma complessiva di € 2.272,00 di natura contributiva (carico dipendente e carico Ente), così come determinata nel prospetto di cui all’Allegato A;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono qui integralmente riportate:

1. di dare esecuzione alla Sentenza della Corte d’Appello n. 15/2017 del 08.02.2017 nei confronti dell’ex dipendente matricola 765 e, precisamente:

a)

accertato che il dipendente è debitore nei confronti di questa Azienda delle indennità ex art.44, co.6 lett.a/b CCNL 1995 relative al periodo dal 23.08.2005 al 31.08.2012 (oltre a interessi legali e spese legali comprensive di oneri di legge) corrisposti in esecuzione della Sentenza di I grado n. 1 del 07.01.2014 e relativo decreto di correzione, successivamente riformata in sede di Appello dalla Sentenza di II grado n. 15/2017, oltre interessi legali maturati ad oggi e le spese legali della sentenza di appello (così come determinate nel prospetto di cui all’Allegato B), per un totale di € 10.986,01, cosi come riepilogato nell’Allegato A;

b)

di provvedere alla costituzione in mora dell’ex dipendente interessato, con apposita istanza di restituzione spontanea della somma di € 10.986,01, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente atto, eventualmente valutando successiva istanza dell’ex dipendente finalizzata alla restituzione rateizzata della somma indebitamente percepita, sulla base di apposito piano di ammortamento;

c)

qualora non si verifichi la restituzione spontanea di cui al punto precedente, di dare mandato all’UOC Gestione Sinistri, Contenzioso e Procedimenti Disciplinari di procedere, nei confronti dell’ex dipendente, matricola 765, al recupero in forma forzosa della somma complessiva di € 10.986,01;

d)

di provvedere, per il credito conseguente nei confronti dell’INPS, al recupero dei contributi pensionistici e previdenziali (sia a carico Azienda, che a

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carico dipendente) relativi agli emolumenti di cui al punto precedente, pari ad € 2.272,00 di natura contributiva;

2. di imputare le somme del presente provvedimento come segue:

a)

la somma di € 6.000,74 a titolo di indennità di terapia sub-intensiva, la somma di

€ 639,63 a titolo di interessi legali e la somma di € 4.345,64 a titolo di spese legali sul conto 801020203 (Sopravvenienze attive verso terzi relative al personale), del Bilancio d'esercizio 2021;

b)

la somma di € 2.272,00 sul conto 801020203 (Sopravvenienze attive verso terzi relative al personale) del Bilancio di esercizio 2021, per credito di oneri contributivi nei confronti dell’INPS;

3. di dare atto che, ai sensi della L. 114/2014 art. 9, le spese di lite che saranno introitate dall’Azienda, saranno comunicate da questa Struttura proponente alla U.O.C. Gestione Sinistri, Contenzioso e Provvedimenti Disciplinari;

4. di comunicare il contenuto del presente provvedimento all’ex dipendente e, ove necessario, all’Avvocatura Aziendale.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e il Dirigente attestano, inoltre, l’assenza di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore UOC Personale

D.ssa Alessia Finazzi Dr. Giovanni Bernardi

Il Direttore Generale

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina”;

Vista la proposta avente ad oggetto: “ Recupero indennità ex art.44 comma 6 lett. a/b CCNL 1995 a carico dell’ex dipendente matricola 765, in esecuzione della Sentenza Corte di Appello Roma n. 15/2017.” che precede;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale;

DELIBERA

1. di dare esecuzione alla Sentenza della Corte d’Appello n. 15/2017 del 08.02.2017 nei confronti dell’ex dipendente matricola 765 e, precisamente:

(5)

a)

accertato che il dipendente è debitore nei confronti di questa Azienda delle indennità ex art.44, co.6 lett.a/b CCNL 1995 relative al periodo dal 23.08.2005 al 31.08.2012 (oltre a interessi legali e spese legali comprensive di oneri di legge) corrisposti in esecuzione della Sentenza di I grado n. 1 del 07.01.2014 e relativo decreto di correzione, successivamente riformata in sede di Appello dalla Sentenza di II grado n. 15/2017, oltre interessi legali maturati ad oggi e le spese legali della sentenza di appello (così come determinate nel prospetto di cui all’Allegato B), per un totale di € 10.986,01, cosi come riepilogato nell’Allegato A;

b)

di provvedere alla costituzione in mora dell’ex dipendente interessato, con apposita istanza di restituzione spontanea della somma di € 10.986,01, tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente atto, eventualmente valutando successiva istanza dell’ex dipendente finalizzata alla restituzione rateizzata della somma indebitamente percepita, sulla base di apposito piano di ammortamento;

c)

qualora non si verifichi la restituzione spontanea di cui al punto precedente, di dare mandato all’UOC Gestione Sinistri, Contenzioso e Procedimenti Disciplinari di procedere, nei confronti dell’ex dipendente, matricola 765, al recupero in forma forzosa della somma complessiva di € 10.986,01;

d)

di provvedere, per il credito conseguente nei confronti dell’INPS, al recupero dei contributi pensionistici e previdenziali (sia a carico Azienda, che a carico dipendente) relativi agli emolumenti di cui al punto precedente, pari ad € 2.272,00 di natura contributiva;

2. di imputare le somme del presente provvedimento come segue:

a)

la somma di € 6.000,74 a titolo di indennità di terapia sub-intensiva, la somma di

€ 639,63 a titolo di interessi legali e la somma di € 4.345,64 a titolo di spese legali sul conto 801020203 (Sopravvenienze attive verso terzi relative al personale), del Bilancio d'esercizio 2021;

b)

la somma di € 2.272,00 sul conto 801020203 (Sopravvenienze attive verso terzi relative al personale) del Bilancio di esercizio 2021, per credito di oneri contributivi nei confronti dell’INPS;;

3. di dare atto che, ai sensi della L. 114/2014 art. 9, le spese di lite che saranno introitate dall’Azienda, saranno comunicate da questa Struttura proponente alla U.O.C. Gestione Sinistri, Contenzioso e Provvedimenti Disciplinari;

4. di comunicare il contenuto del presente provvedimento all’ex dipendente e, ove necessario, all’Avvocatura Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Silvia Cavalli

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I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell’atto:

- Allegato B , ALLEGATO B spese giudizio MATR. 765.pdf

hash256: c9ad33c8efeca34e4e75ade45cd94c569879f514382aa42930c0f861913782d2 - Allegato A , Allegato A MATR. 765 IND. ART. 44.pdf

hash256: 983f7090847369c51ea7228ccff9bcc4b14cff6d9d52ddb08f7be080b43f99ba

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