• Non ci sono risultati.

sul ricorso pfincipale proposto da LA CORTE DI C ASs~IO~ Cron. ricorso; In nome del popolo italiano Sezione Lavoro Ud

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "sul ricorso pfincipale proposto da LA CORTE DI C ASs~IO~ Cron. ricorso; In nome del popolo italiano Sezione Lavoro Ud"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

In nome del popolo italiano

LA CORTE DI C A S s ~ I O ~ Sezione Lavoro

W .

Cron.

Ud. 20.5.2005

sul

ricorso pfincipale proposto da

ricorso;

e -ricorrente-

._i

-intimati

(2)

e nei confronti

di-

" I T M

-

Consorzio per i servizi integrati

-

in persona del legale

rapprmtmte, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo, n.

9, presso I'aw. Patrizia Mittiga Zandri, che, unitamente all'aw. Cesare Bosio, lo difende con p r m a speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;

e sul ricorso incidentale proposto da

MANITAL -

Consorzio per i servizi integrati

-,

come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;

contro

TRAVERSO

Enrico; f o

IS

FjJvl dQ; WWIM e

&&*&-O

& L d c - p 1

P

-intimato-

per la

tassazione

della sentenza della Corte

di

appello

di

Genova n. 66 in data 28 gennaio 2002 (R.G. &41/2001);

sentiti, nella pubblica udienza del 20.5.2005: il

wns.

Pasquale Picone che

ha

svolto

la

relazione della causa; gli a w . Valeria Cosentino. per delega dell'aw.

Morrico, e Mittiga

Zandri;

il Pubblico ministero nella persona del 8ostituto procuratore generale Federico Sorrentino che ha concluso per il rigetto d d ricorso principale e per l'inammissibiliti del ricorso incidentale.

Ritenuto

in

fatto

In

data

4 luglio

1997

I'Ansaldo Energia SpA inviava le comunicazioni ex art. 47 legge 428/1990 alle

RSA in

ordine all'itenzione

di

cedere

il

ramo d'azienda

"Servizi Generali"

al

Consomo

Maniid.

La decisione

di

cessione veniva giustificata con la

tinalita di

rispondere oll'esigenza di impegnare sempre più le mpcitti m i e d l ì ne& attìvitti &rette m

(3)

prodono, mercato e tecnologfe, contene&, nella miswa possibile, gli altri alti casti a7 ~ n z i o m e n t o O ' > in particolare, l'operazione aziendale veniva d&ta

come

rientrunte nell'ambito di un più ampio programma

di

riorganizzazione aziendale tendente a

far

iiacquisire

"~~mpetitiviti"

&"do;

Ilramo dqatienda, identificato nei

cd. "Servizi Generali"

comprendeva le seguenti attività: conduzione e manutenzione

di

impianti tcrmotecnici,

di

impianti

elettrici,

telefonici, Tvcc-Td, di impianti

di

sicurezza, controllo ed antincendio,

di

ascensOri

e montacarichi e di

dai

impianti speciali; manutenzione di

immobili

industriali e civili e relative pertinenze; manutenzione reti di viabiit& monitoraggio e riparazioni reti fognarie ed idriche; pmgettazione

di

nuovi

impianti

g d ; gestione pratiche

per

autorizzazioni ediiie, permessi di costruzione, autorizzazioni USL,

W,

etc.; gestione e manuteodone a t t r a e mensa;

gestione e manutenzione di fotocopiatrici ed altre attrezzature di utficio;

m o s o n e

a r r e d i

materiali ed attrezzature; tàcchinaggio; g d o n e dei mezzi relativi alta trasmissione delle informazioni (telex,

fw

etc.), distribuzione documentazione; ricevimento e smistamento posta; f~orinaggio interno ed esterno; riproduzione

della

documentazione (disegni, etc.); gestione d a

archivi

generali, di

deposito

e dativa consentazione e messa a disposizione della documentazione;

pulizia

dei fabbricati; giardinaggio; gestione e distribuzione cancelleria; gestione di pratiche relative alle trasferte

dei

dipendenti (prenotazioni, acquisto

bigliet6

rinnovo e visto passaporti, autonoleggio, "navette", etc.);

traduzioni documenti; segreteria, reporimg ed

altri

compiti

di

carattere gestiode

I

do di supporto riferiti alle attivi& suddette;

In data 9 settembre 1997 rS stato sottoscritto

il

contratto

di

cessione del ramo aziendale tra 1'Ansaldo Energia SpA e Manital

-

Consor$o

per

i

servizi

integrati, con indicazione dei

beni

e rapporti

giuridici,

tra

c u i i

contratti

di

lavoro

dei

dipendenti addetti ai servizi trasferiti, L'operativa del baJferimeno di azienda stata

fatta

decorrere dal 15 settembre

1997.

3

(4)

Intanto, in

data

29 luglio 1997, l‘hsaldo aveva stipulato con Manital Consorzio per

i

servizi integrati un contratto

di

fomitura

di

servizi e

manutenzioni

generah, onde assicurare continuazione delle attivita inerenti ai

smizi

generali.

La qualificazione giuridica dell’operazione di ristruthrrazione aziendale come cessione

di

ramo di azienda, con conseguente applicazione dell’art. 2112 C.C., b stata contestata da alcuni dei lavoratori interessati, secondo

il

cui assunto la fattispecie era, invece,

di

semplice cessione

dei contratti di

lavoro

in

corso con I’Ansaldo, da considerare ni&cace

in

quanto non era intervenuto il consenso del contramte ceduto, conserw che, comunque, sarebbe stato m ogni caso necessario anche in presenza di cessione di ramo di azienda.

Nella Controversia sottoposta

al

vaglio deUa Corte,

m

ricorsi

al

Pretore di Genova Gavino Fois, Alessandro Casrtini ed Enrico Traverso hanno domandata l’accertamento dell’invalidid della cessione del Contratto di lavoro, con c o ~ e n t e reintqpwione nel posto

di

lavoro e risarcimento del

danao.

Hanno chiesto altresi la dichiarazione di invalidita dello stesso contratto di appalto dei

servizi

sopra menzionati, per violazione, da un lato, del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, Waltro, dell‘art. 24 del c.c.n.l., che vieta di &dare

in

appalto le attivith direttamente COM- a quelle aziendali o relative alla manutenzione ordinaria.

Il Tribunale, organo sostituito

al Pretore, ha

rigettato la domanda, ma la sentenza è

&ata riformata,

in

accoglimento dell‘appello dei lavoratori,datla Corte

di

appello

di

Genova, che ha dichiarato la nullità della cessione

del

contratto

di

lavoro da Ansaldo Energia SpA a Manital e condannato la

prima

“a reinserire i ricorrenti nella loro knzione lavorativa e nella retniwione anteriore alla cessione”.

L a Corte

di

Genova

ha

ritenuto che a h fattispecie di cessione

di

ramo

di

azienda,

c u i

si applicano gli art. 21 12 C.C. e

47

1.428/1990,

risulta

completamente estranea I’opmmione

di

mera

“est

erdkazione”

di

attivita adendali, non idonea come tale ad esplicare & ì i diretti sui contratti

di

lavoro

(ferma

restando la possibilita

4

(5)

di effetti indiretti, potendo, in ipotesi, la ristrutturazione tradursi in riduzione di personale mediante le procedure previste dalla legge).

La

ricomenza dell’una O dell‘dtra delle fattispecie dipende, a giudizio della sentenza,

da

dati assolutamente oggettivi, non certo dalle determinazioni del datore di lavoro, dati da identificare, per& si possa dire di essere in presetlla

di

un ramo di azienda

-

anche alla stregua della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte

di

giustizia Cee

-

nella preesistenza di un nucleo minimo dotato

di

autonomia operativa e kanzkia, idoneo a giuaifhre l’unilìcazione firnzionale della patte

di

~ e n d a

ceduta,

autonomia nella specie completamente insussistente.

La cassazione della sentenza 6 domandata con ricorso per cinque motivi dalla SpA Ansaldo Energia. Si

è

costituito

con

controricorso Manital

-

Consorzio

per i

servizi integrati

-

proponendo

dtrd

ricorso incidentale per un unico motivo nei

cohnti di Enrico

Travery non hanno svolto

attivita

difensive i lavoratori intimati. Le parti hanno depositato memorie

ai sensi

dell’art. 378 C.P.C. e Manital Consorzio ha anche repliato per iscritto alle concIusiok del Pubblico ministero.

I

Considerato in diritto

1. Preliminarmente, la Corte riunisce i

r c i o r s i

proposti contro la stessa sentenza (alt. 335 C.P.C.).

2. Il ricorso incidentale, ”twdivo”

ai

sensi dell’art. 334 C.P.C., in quanto proposto neltermine

di

cui all’art. 370 stesso codice e non in quello di cui

&art.

327

C.P.C., pone una questione pregiudiziale di rito relativamente

alla

statuizione emessa nei confronti di Enrico Traverso, Si deduce che il giudizio di appello era stato proposto

dal

procuratore, aw.

costanti^

Sard privo

di

procura alle

liti.

Si precisa che la procura rilasciata al detto

difensore

per il giudizio di primo

grado

era stata revocata con

il

rilascio

di procura

ad altro dihsore (aw. Golda),

il

q d e aveva presentato “atto

di

costituzione di nuovo difensore”, come indicato anche

nell’epigrafe

della sentenza di primo g d o .

5

-

5

(6)

2.1. Il

ricorso

incidentale va dichiarato inammissibile per

la

ragione. assorbente ogni altro rilievo, che

6

stato proposto,

da

soggetto interamente SOcMrnbente nel giudizio

di

merito e in posizione

di

“cointeressato” rispetto

alla

ricorrente principale, nei mnilonti

di

parte diversa dall’impugnante principale. In tale situazione,

infatti,

siccome l’interesse all’impugmzione era insorto incondiionatamente per effetto della statuizione

di

merito e non della

proposizione

del ricorsa principale, non sussiste alcuna dipendenza

da questo ultimo

che le&timi la proposizione

d e l

ricorso una volta decorrro il termine di

c u i d’art.

327 C.P.C. (vedi Cass. 24 marzo 2004, n. 5920; 15 maggio 2003, n. 7519; 9 febbraio 1995, n. 1466).

3. Ilprimo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 177 del Trattato Cee, per avere la Corte di Genova rifiutato

di

accogliere

la

richiesta

di

rimeseione

degli

atti

alla

Corte di giustizia europea

in

merito d’interpretazione del senso e della portata delle direttive 14 febbraio 1977, n.

187, e 29 giugno 1998, n. 50, atteso che, in

presenza

del m e n t o de titolare di l

un’entitA

organizzata in modo stabile, costituita dal complesso dei lavoratori s t a b i i e

n i c a c r i a di i t

svolgere

attivita

omogenee, la legislazione mmunhria impone

di

considerare

il

lavoratore trasferito con

m i ’ l p r e s a , da

intendere quale organiztazione funzionale di beni e rappodi giuridici che ne collsentano

I”CiZj0.

3 .l.

I I

secondo motivo denuncia motivazione contraddittoria su

di

un punto decisivo per avere la sentenza impugnata dichiarato di volersi uniformare

ai

principi dell’ordinamento comunitario come precisati dalla Corte

di giustizia,

mentre

in

realta

con

essi si era posto m contrasto

affermando

che “le risorse..

.

anche.. .

modeste non debbono difettare

di

un centro direttivo ed organizzativo, capace

di

renderle idonee al fine produttivo perseguito”. Al contrario, l’entith economia pub consistere anche

in

una semplice attiviti, valutabile

(7)

economicamente e che conseni la propria identità

con

il trasferimento, mediante una valutazione non astratta ma concreta.

3.2.

D

teno motivo denuncia violazione e falsa applicazione deu’art. 2112 C.C.

per&+ l’operazione di “estendhzione”

di

servizi pub ben essere

realizuua

con lo strumento del basfeiimento

di

un ramo di azienda e

ciò

proprio

al

fina di garantire l‘occupazione, senza procedere &estinzione

dei

rapporti di lavoro

divenuti inutili, e, quindi, nella prospettiva di garamia dei diritti dei lavoratori che B l’obiettivo del legislatore comunitario; I’art, 2112 C.C., infatti, richiede la cessione

di

un’insieme

di beni

coordinati per l’esercizio

di

un’attivitti

di

impreq senza che sia mxesmio anche che tale esercizio sia attuale, bastando

I’astmtta

idoneitii allo scopo produttivo unitario.

3.3. In conclusione, a giudizio della societa

Ansal do,

si era in presenza di

n

un’enMB economica che l’imprenditore poteva collocare sul mwcuto,

ancomhk

il

7 /

dato dell’orgnnixmzjone autonoma (che, del resto, non è mai conligurabile come

I/

tale

in

relazione a qualsiasi

ramo

di azienda, specie se relativo

ad

attivith accessorie) non fosse preesistente

al

trasferimento,

m

solo con

la

cessione si fosse realizzata l’unificazione

di

determinati servizi e attivia in capo ad un unico soggetto, il quale era stato così posto

in

condizione di rispondere a domande del mercato. Pertanto l’autonomia dell’dtA economica (nel

caso,

i servizi generali) deve appreuarsi in

concreta,

per il fatto che alcuni beni siano separabili dalla parte restante dell’azienda e, immediatamente (come accaduto nel caso concreto,

senza

alterazioni dell’organhzione p d e n t e ) siano

in

grado

di

consentire la realizzazione

di

servizi e prodotti richiesti dal mercato.

3.4. N6 rappresentava un ostacolo l’eterogewith delle attiviti cedute, essendo fondamentale, per integrare un’attivitd economica, la comunanza dell’attiviti delle maestranze trasferite che sia idonea a eonferie d a stessa UM

vera e

propria autonomie produttiva,

comunanza

consistente nel fatto

che si

trattava

dei servizi ausiiiari

a quelli propri dell’attività produttiva dell’azienda, la cui prestazione era

l

(8)

I

"

continuata senza soluzioni presso Manital acquistando altresì l'attitudine (prima salo potenziale)

di

prestare gli stessi sewizi anche a terzi.

3.5. Il quarto motivo denuncia violazione e

falsa

applicarione dell'art. 2697 C.C.

per avere

la

sentenza impugnata, tra

l'altro,

afFennato che I'AnSaldo non aveva fornito la prova della sussistenza del ramo

d'azienda,

mentre, in realt& tutti

@

elementi della fanipecie erano

dimostrati

e comunque non contestati.

3.6. Il quinto motivo denuncia violazione e

al sa

applicazione dell'art. 1406 C.C.

per avere il giudice del merito omesso di considerare il comportamento del lavoratore, di d o n e dell'incranento retributivo riconosciuto d'atto del passaggio alle dipendenze di Manital, a i

fini

del sigdticato negode

di

consenso alla cessione del contratto, con conseguente cessazione della materia del

c o f ì t d e r e .

4. I1 ricorso principale va rigettato.

Tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono gi.4 state eSBminate e ritenute non fondate

da

decisioni della Corte rese in controversie concementi la stessa vicenda (Cass. 10 gennaio 2004, n. 206; 14 dicembre 2002,

n.

17919; 4 dicambre 2002, n. 17207; 25 ottobre 2002, n. 15105). Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare

il

principio di fedeltà

ai

precedenti, sulquale si

fonda,

per larga parte, I'assolvimento

della

funzione ordinamentale e,

al

contempo,

di devama

costituzionale,

di

a s s i m e

e ' l s a t t a

o s s e r v m e l'uniforme interpretazione

della

legge nonch6

l

'

u n t i à

del diritto oggettivo nazionale

& d a t a

d a Corte di cassazione (vedi Cass., W . un, 4 luglio 2003, 11.10615; 15 aprile 2003, n. 5994).

Si

rinvia,

di

cornguenza,

alla

motivazione dei precedenti richiamati,

di

cu si i espongono in sintesi i punti

essenziali.

4.1. In relazione ai temi contenuti nei primi quattro motivi

di

ricorso, conmenti una questione sostanzialmente unica, va ribadito che

l'art.

2112 C.C., anche prima delle modificazjoni introdotte

dall'art.

1

d.lgs.

n. 18/2001, non precludendo

iI

8

(9)

trasferimento

di

un ramo (o parte)

di

azienda, postuiava comunque, per la sua applicazione

a

tale limitato trasferimmto, che venisse

ceduto

un complesso di beni che oggdtivamente si presentasse quale entiti dotata

di

una propria autonomia organizzativa ed economica funzionaliztata d o svoi-t0 di Un'attivitA volta alla produzione di

beni

o

m,

con esclwione, quindi, della possibiitit che l'unificazione di un mmplesso

di

beni (di per sè privo

di

una preeeistente autonomia organivativa ed economica volta

ad

uno scopo unitario) discendesse dalla volonta dd'imprenditore cedente al momento della cessione.

4.2. P~

in

particolare, lo stesso art. 2112 C.C., anche nel testo anteriore alle

modiliche

di cui al d.lgs. n. 18 del 2001, attuativo

della direttiva

comunitaria n. 50 del 1998, consente, letto in Iinea con la giurisprudenza comunitaria formatasi in merito d'interpretazione della direttiva n. 187 dei 1977 e con le esplicite indicazioni fornite dalla direttiva n. 50 del 1998,

di ricondwe,

ai

fini

da esso considerati, alla cessione di azienda anche il trasferimento

di

un ramo della stessa, purch6 si tratti di un

insieme di

elementi produttivi organiaati dall'iiprenditore per l'esercizio di

un'attivi*

che si presentino prima de trasferimento l come una entità dotata

di

autonome ed unitaria orgmizmzione, idonea

al

perseguimento dei iini dell'impresa e che conservi nel trasferirneno la propria identith. In presenza di tali condizioni, pub contigurarsi un trasferimento azimdale che abbia

ad

og$etto anche solo un gruppo

di

dipendenti stabilmente coordiiti ed organizzati tra loro, la cui capacita operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare k#M, how (o, comunque, dall'utiliuo

di

c o p g h l , brevetti, marchi etc.), realivatadosi

in

tale ipotesi una su&one legale

di

contratto non bisognevole

del

mmenso del contraente ceduto, ex

art.

1406 S. C.C. Requisito indefettiiile d d a fattispecie legale tipica delineata

dal

diritto comunitario e dall'art. 21 12 C.C.

resta

comunque,

anche

in

s8atte ipotesi, l'elemento della organkazione, intesa come

e g l a m e

tùnzionale che rende le attivitii dei

dipendemi

appartenenti

al

gruppo interagenti tra

di

esse e capaci

di

tradursi in beni o

servizi

ben

9

(10)

individuabili, wnfigurandosi altrimenti la

vicenda

tradativa come cessione del contratto

di

lavoro, richiedente per il suo perfèzionamento

il

consenso del contraente ceduto.

4.3. N e consegue che non b riconducibile d a nozione di cessione d'azienda il contratto con

il

quale viene rdizzata la

cd.

estemabmione dei

servizi,

ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati. Per queste ragioni deve escludersi la sussistenzll

dei

requisiti per

c o d g u r a r e la

cessione

di

azienda nel trasferimento

-

ricondotto dalla soc&i cedente e dalla cessionaria al fenomeno cosiddetto di outsourcing, comprendente tutte le possibili

tecniche

mediante le quali un'impresa dismette la gestione diretta

di alcuni

segmenti dell'attivitA produttiva e dei servizi estranei alle "competenze di base"

-

da una

soc&i ad altra del ramo d'azienda "servizi generali", considerato che

di esso

non

\ 0 . M

m

state chiarite struttura e Q dimensione, le attiviti del preteso ramo non&&?

risultate dei tutto corrispondenti a quelle trasferite, non &a stata provata l'autonomia organizzativa, e che inoltre esso

si

caratterizutr per

la

estrema eterogeneiti delle

attivita

dei lavoratorid

. addetti,

e per la mancanza di qualsiasi funzione unitaria, suscettibile

di

farlo assurgere in qualche modo ad unitaria "entit8 economica".

4.4. In relazione all'ordinamento comunitario, va inoltre confermato che la direttiva 2001/23 Ce, con cui sono %te abrogate sia la direttiva del 1977 che quella del 1998, non ha contenuti innovativi, ma mere finalitk di sistemazione deUa regolazione, in relazione alle

Br

sostanziali modifiche apportate dalla

direttiva del 1998. In ogni

m,

l'eventuale acclaramento del contrasto tra ordinamento comunitario (direttiva 77/187) e ordinamento interno, relativamente alla dehizione di ramo d'azienda, b inidoneo a produrre immediatamente effetti sul rapporto giuridico controverso, stante

il

principio dell'indcacia orizzontale delle dinttive. Ne consegue I'irrilevanu! del rinvio pregiudiziale alla Corte

di

@ustizia in merito all'interpretazione d d a direttiva 77/187.

-

3

-

.

(11)

4.5. NC possono trovare accoglimento, infine, le censure contenute

n e l

quinto motivo del ricorso.

1 giudici del merito hanno accertato in fatto che,

di

fronte all'univoca contestazione degli

effeni

che la società Ansaldo intendeva collegare a i contratti

t

1

di

cemione e

di

appalto, non era consentito desumere una volonth negoziale

.

contraria dalla circostanza della prosecuzione dell'attivitA lavorativa alle formali

dipeadeate

del Consoszio

Nanital

e della riscossione del superminimo unilateralmente attribuito dallo stesso consorzio.

Si tratta

di

valutazione neppure speciscamente contestata e comunque

m s d a d i l e in questa sede

perch6

sorretta da motivazione diciente e logicamente plausibile.

5. Le spese VWO

intesamente

compensate tra la soc&i Ansaldo Energia e

il

Consorzio Mantia;l nulla da provevdere sulle spese nei confionti delle parti intimate.

. .

P.Q.M.

La

Corte riunisce i ricorsi; rigetta

il

r i " ~ principale e dichiara knmiwibile

il

ricorso incidentale; compensa intemnente le spese del giudizio

di

cassaLione tra le parti costituitq nulla da pmwedert sulle spese in relazioni agli

intimati.

Cosi

deciao

in

Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 20 maggio 2005

.

Depositato in Cancelkri.

Riferimenti

Documenti correlati

Considerato altresì che, come risulta dal verbale, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018, la difesa dell’Azienda sanitaria locale di Biella ha ribadito quanto già

In relazione alle prescritte modalità, la Regione Piemonte - Agricoltura ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nell’area tematica in cui sono pubblicati gli

b) degli elenchi di numero di protocollo sconosciuto dei vincitori assegnati e prenotati, pubblicati in data 28/09/2021 sui siti web degli atenei di seguito indicati, nonché

Ai fini della valutazione circa la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla parte appellante occorre, quindi,

23. In secondo luogo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’Autorità nazionale avrebbe approvato una regolamentazione violativa del principio di proporzionalità, ben

Carmelo di Stefano & C. Sas, Laboratorio Analisi Cliniche San Filippo del Dott. Sas, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Sas, Bioanalisi Sas del Dott. di Prima

Applicati detti principi al caso di specie, come già evidenziato da questa Corte nei propri precedenti conformi (cfr. per tutte sentenza del 30 maggio 2019, resa nel procedimento

anche l’attività libero professionale degli psicologi militari è idonea a soddisfare i medesimi interessi (sia della comunità civile che dell’amministrazione di appartenenza) né