In nome del popolo italiano
LA CORTE DI C A S s ~ I O ~ Sezione Lavoro
W .
Cron.
Ud. 20.5.2005
sul
ricorso pfincipale proposto daricorso;
e -ricorrente-
._i
-intimati
e nei confronti
di-
" I T M
-
Consorzio per i servizi integrati-
in persona del legalerapprmtmte, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo, n.
9, presso I'aw. Patrizia Mittiga Zandri, che, unitamente all'aw. Cesare Bosio, lo difende con p r m a speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
e sul ricorso incidentale proposto da
MANITAL -
Consorzio per i servizi integrati-,
come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;contro
TRAVERSO
Enrico; f o
ISFjJvl dQ; WWIM e
&&*&-O
& L d c - p 1
P-intimato-
per la
tassazione
della sentenza della Cortedi
appellodi
Genova n. 66 in data 28 gennaio 2002 (R.G. &41/2001);sentiti, nella pubblica udienza del 20.5.2005: il
wns.
Pasquale Picone cheha
svoltola
relazione della causa; gli a w . Valeria Cosentino. per delega dell'aw.Morrico, e Mittiga
Zandri;
il Pubblico ministero nella persona del 8ostituto procuratore generale Federico Sorrentino che ha concluso per il rigetto d d ricorso principale e per l'inammissibiliti del ricorso incidentale.Ritenuto
in
fattoIn
data
4 luglio1997
I'Ansaldo Energia SpA inviava le comunicazioni ex art. 47 legge 428/1990 alleRSA in
ordine all'itenzionedi
cedereil
ramo d'azienda"Servizi Generali"
al
ConsomoManiid.
La decisione
di
cessione veniva giustificata con latinalita di
rispondere oll'esigenza di impegnare sempre più le mpcitti m i e d l ì ne& attìvitti &rette mprodono, mercato e tecnologfe, contene&, nella miswa possibile, gli altri alti casti a7 ~ n z i o m e n t o O ' > in particolare, l'operazione aziendale veniva d&ta
come
rientrunte nell'ambito di un più ampio programmadi
riorganizzazione aziendale tendente afar
iiacquisire"~~mpetitiviti"
&"do;Ilramo dqatienda, identificato nei
cd. "Servizi Generali"
comprendeva le seguenti attività: conduzione e manutenzionedi
impianti tcrmotecnici,di
impiantielettrici,
telefonici, Tvcc-Td, di impianti
di
sicurezza, controllo ed antincendio,di
ascensOrie montacarichi e di
dai
impianti speciali; manutenzione diimmobili
industriali e civili e relative pertinenze; manutenzione reti di viabiit& monitoraggio e riparazioni reti fognarie ed idriche; pmgettazionedi
nuoviimpianti
g d ; gestione praticheper
autorizzazioni ediiie, permessi di costruzione, autorizzazioni USL,W,
etc.; gestione e manuteodone a t t r a e mensa;gestione e manutenzione di fotocopiatrici ed altre attrezzature di utficio;
m o s o n e
a r r e d i
materiali ed attrezzature; tàcchinaggio; g d o n e dei mezzi relativi alta trasmissione delle informazioni (telex,fw
etc.), distribuzione documentazione; ricevimento e smistamento posta; f~orinaggio interno ed esterno; riproduzionedella
documentazione (disegni, etc.); gestione d aarchivi
generali, dideposito
e dativa consentazione e messa a disposizione della documentazione;pulizia
dei fabbricati; giardinaggio; gestione e distribuzione cancelleria; gestione di pratiche relative alle trasfertedei
dipendenti (prenotazioni, acquistobigliet6
rinnovo e visto passaporti, autonoleggio, "navette", etc.);traduzioni documenti; segreteria, reporimg ed
altri
compitidi
carattere gestiodeI
do di supporto riferiti alle attivi& suddette;
In data 9 settembre 1997 rS stato sottoscritto
il
contrattodi
cessione del ramo aziendale tra 1'Ansaldo Energia SpA e Manital-
Consor$oper
iservizi
integrati, con indicazione deibeni
e rapportigiuridici,
trac u i i
contrattidi
lavorodei
dipendenti addetti ai servizi trasferiti, L'operativa del baJferimeno di azienda stata
fatta
decorrere dal 15 settembre1997.
3
Intanto, in
data
29 luglio 1997, l‘hsaldo aveva stipulato con Manital Consorzio peri
servizi integrati un contrattodi
fomituradi
servizi emanutenzioni
generah, onde assicurare continuazione delle attivita inerenti aismizi
generali.La qualificazione giuridica dell’operazione di ristruthrrazione aziendale come cessione
di
ramo di azienda, con conseguente applicazione dell’art. 2112 C.C., b stata contestata da alcuni dei lavoratori interessati, secondoil
cui assunto la fattispecie era, invece,di
semplice cessionedei contratti di
lavoroin
corso con I’Ansaldo, da considerare ni&cacein
quanto non era intervenuto il consenso del contramte ceduto, conserw che, comunque, sarebbe stato m ogni caso necessario anche in presenza di cessione di ramo di azienda.Nella Controversia sottoposta
al
vaglio deUa Corte,m
ricorsial
Pretore di Genova Gavino Fois, Alessandro Casrtini ed Enrico Traverso hanno domandata l’accertamento dell’invalidid della cessione del Contratto di lavoro, con c o ~ e n t e reintqpwione nel postodi
lavoro e risarcimento deldanao.
Hanno chiesto altresi la dichiarazione di invalidita dello stesso contratto di appalto deiservizi
sopra menzionati, per violazione, da un lato, del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, Waltro, dell‘art. 24 del c.c.n.l., che vieta di &darein
appalto le attivith direttamente COM- a quelle aziendali o relative alla manutenzione ordinaria.Il Tribunale, organo sostituito
al Pretore, ha
rigettato la domanda, ma la sentenza è&ata riformata,
in
accoglimento dell‘appello dei lavoratori,datla Cortedi
appellodi
Genova, che ha dichiarato la nullità della cessionedel
contrattodi
lavoro da Ansaldo Energia SpA a Manital e condannato laprima
“a reinserire i ricorrenti nella loro knzione lavorativa e nella retniwione anteriore alla cessione”.L a Corte
di
Genovaha
ritenuto che a h fattispecie di cessionedi
ramodi
azienda,c u i
si applicano gli art. 21 12 C.C. e47
1.428/1990,risulta
completamente estranea I’opmmionedi
mera“est
erdkazione”di
attivita adendali, non idonea come tale ad esplicare & ì i diretti sui contrattidi
lavoro(ferma
restando la possibilita4
di effetti indiretti, potendo, in ipotesi, la ristrutturazione tradursi in riduzione di personale mediante le procedure previste dalla legge).
La
ricomenza dell’una O dell‘dtra delle fattispecie dipende, a giudizio della sentenza,da
dati assolutamente oggettivi, non certo dalle determinazioni del datore di lavoro, dati da identificare, per& si possa dire di essere in presetlladi
un ramo di azienda-
anche alla stregua della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Cortedi
giustizia Cee-
nella preesistenza di un nucleo minimo dotatodi
autonomia operativa e kanzkia, idoneo a giuaifhre l’unilìcazione firnzionale della pattedi
~ e n d aceduta,
autonomia nella specie completamente insussistente.La cassazione della sentenza 6 domandata con ricorso per cinque motivi dalla SpA Ansaldo Energia. Si
è
costituitocon
controricorso Manital-
Consorzioper i
servizi integrati-
proponendodtrd
ricorso incidentale per un unico motivo neicohnti di Enrico
Travery non hanno svoltoattivita
difensive i lavoratori intimati. Le parti hanno depositato memorieai sensi
dell’art. 378 C.P.C. e Manital Consorzio ha anche repliato per iscritto alle concIusiok del Pubblico ministero.I
Considerato in diritto
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i
r c i o r s i
proposti contro la stessa sentenza (alt. 335 C.P.C.).2. Il ricorso incidentale, ”twdivo”
ai
sensi dell’art. 334 C.P.C., in quanto proposto nelterminedi
cui all’art. 370 stesso codice e non in quello di cui&art.
327C.P.C., pone una questione pregiudiziale di rito relativamente
alla
statuizione emessa nei confronti di Enrico Traverso, Si deduce che il giudizio di appello era stato propostodal
procuratore, aw.costanti^
Sard privodi
procura alleliti.
Si precisa che la procura rilasciata al dettodifensore
per il giudizio di primogrado
era stata revocata conil
rilasciodi procura
ad altro dihsore (aw. Golda),il
q d e aveva presentato “attodi
costituzione di nuovo difensore”, come indicato anchenell’epigrafe
della sentenza di primo g d o .5
-
5
2.1. Il
ricorso
incidentale va dichiarato inammissibile perla
ragione. assorbente ogni altro rilievo, che6
stato proposto,da
soggetto interamente SOcMrnbente nel giudiziodi
merito e in posizionedi
“cointeressato” rispettoalla
ricorrente principale, nei mnilontidi
parte diversa dall’impugnante principale. In tale situazione,infatti,
siccome l’interesse all’impugmzione era insorto incondiionatamente per effetto della statuizionedi
merito e non dellaproposizione
del ricorsa principale, non sussiste alcuna dipendenzada questo ultimo
che le&timi la proposizioned e l
ricorso una volta decorrro il termine dic u i d’art.
327 C.P.C. (vedi Cass. 24 marzo 2004, n. 5920; 15 maggio 2003, n. 7519; 9 febbraio 1995, n. 1466).3. Ilprimo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 177 del Trattato Cee, per avere la Corte di Genova rifiutato
di
accoglierela
richiestadi
rimeseionedegli
attialla
Corte di giustizia europeain
merito d’interpretazione del senso e della portata delle direttive 14 febbraio 1977, n.187, e 29 giugno 1998, n. 50, atteso che, in
presenza
del m e n t o de titolare di lun’entitA
organizzata in modo stabile, costituita dal complesso dei lavoratori s t a b i i en i c a c r i a di i t
svolgereattivita
omogenee, la legislazione mmunhria imponedi
considerareil
lavoratore trasferito conm i ’ l p r e s a , da
intendere quale organiztazione funzionale di beni e rappodi giuridici che ne collsentanoI”CiZj0.
3 .l.
I I
secondo motivo denuncia motivazione contraddittoria sudi
un punto decisivo per avere la sentenza impugnata dichiarato di volersi uniformareai
principi dell’ordinamento comunitario come precisati dalla Corte
di giustizia,
mentrein
realtacon
essi si era posto m contrastoaffermando
che “le risorse...
anche.. .
modeste non debbono difettaredi
un centro direttivo ed organizzativo, capacedi
renderle idonee al fine produttivo perseguito”. Al contrario, l’entith economia pub consistere anchein
una semplice attiviti, valutabileeconomicamente e che conseni la propria identità
con
il trasferimento, mediante una valutazione non astratta ma concreta.3.2.
D
teno motivo denuncia violazione e falsa applicazione deu’art. 2112 C.C.per&+ l’operazione di “estendhzione”
di
servizi pub ben essererealizuua
con lo strumento del basfeiimentodi
un ramo di azienda eciò
proprioal
fina di garantire l‘occupazione, senza procedere &estinzionedei
rapporti di lavorodivenuti inutili, e, quindi, nella prospettiva di garamia dei diritti dei lavoratori che B l’obiettivo del legislatore comunitario; I’art, 2112 C.C., infatti, richiede la cessione
di
un’insiemedi beni
coordinati per l’eserciziodi
un’attivittidi
impreq senza che sia mxesmio anche che tale esercizio sia attuale, bastandoI’astmtta
idoneitii allo scopo produttivo unitario.3.3. In conclusione, a giudizio della societa
Ansal do,
si era in presenza din
un’enMB economica che l’imprenditore poteva collocare sul mwcuto,
ancomhk
il7 /
dato dell’orgnnixmzjone autonoma (che, del resto, non è mai conligurabile come
I/
tale
in
relazione a qualsiasiramo
di azienda, specie se relativoad
attivith accessorie) non fosse preesistenteal
trasferimento,m
solo conla
cessione si fosse realizzata l’unificazionedi
determinati servizi e attivia in capo ad un unico soggetto, il quale era stato così postoin
condizione di rispondere a domande del mercato. Pertanto l’autonomia dell’dtA economica (nelcaso,
i servizi generali) deve appreuarsi inconcreta,
per il fatto che alcuni beni siano separabili dalla parte restante dell’azienda e, immediatamente (come accaduto nel caso concreto,senza
alterazioni dell’organhzione p d e n t e ) sianoin
gradodi
consentire la realizzazionedi
servizi e prodotti richiesti dal mercato.3.4. N6 rappresentava un ostacolo l’eterogewith delle attiviti cedute, essendo fondamentale, per integrare un’attivitd economica, la comunanza dell’attiviti delle maestranze trasferite che sia idonea a eonferie d a stessa UM
vera e
propria autonomie produttiva,comunanza
consistente nel fattoche si
trattavadei servizi ausiiiari
a quelli propri dell’attività produttiva dell’azienda, la cui prestazione eral
I
"continuata senza soluzioni presso Manital acquistando altresì l'attitudine (prima salo potenziale)
di
prestare gli stessi sewizi anche a terzi.3.5. Il quarto motivo denuncia violazione e
falsa
applicarione dell'art. 2697 C.C.per avere
la
sentenza impugnata, tral'altro,
afFennato che I'AnSaldo non aveva fornito la prova della sussistenza del ramod'azienda,
mentre, in realt& tutti@
elementi della fanipecie erano
dimostrati
e comunque non contestati.3.6. Il quinto motivo denuncia violazione e
al sa
applicazione dell'art. 1406 C.C.per avere il giudice del merito omesso di considerare il comportamento del lavoratore, di d o n e dell'incranento retributivo riconosciuto d'atto del passaggio alle dipendenze di Manital, a i
fini
del sigdticato negodedi
consenso alla cessione del contratto, con conseguente cessazione della materia delc o f ì t d e r e .
4. I1 ricorso principale va rigettato.
Tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono gi.4 state eSBminate e ritenute non fondate
da
decisioni della Corte rese in controversie concementi la stessa vicenda (Cass. 10 gennaio 2004, n. 206; 14 dicembre 2002,n.
17919; 4 dicambre 2002, n. 17207; 25 ottobre 2002, n. 15105). Pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operareil
principio di fedeltàai
precedenti, sulquale sifonda,
per larga parte, I'assolvimentodella
funzione ordinamentale e,al
contempo,di devama
costituzionale,di
a s s i m e
e ' l s a t t a
o s s e r v m e l'uniforme interpretazionedella
legge nonch6l
'
u n t i à
del diritto oggettivo nazionale& d a t a
d a Corte di cassazione (vedi Cass., W . un, 4 luglio 2003, 11.10615; 15 aprile 2003, n. 5994).Si
rinvia,di
cornguenza,alla
motivazione dei precedenti richiamati,di
cu si i espongono in sintesi i puntiessenziali.
4.1. In relazione ai temi contenuti nei primi quattro motivi
di
ricorso, conmenti una questione sostanzialmente unica, va ribadito chel'art.
2112 C.C., anche prima delle modificazjoni introdottedall'art.
1d.lgs.
n. 18/2001, non precludendoiI
8
trasferimento
di
un ramo (o parte)di
azienda, postuiava comunque, per la sua applicazionea
tale limitato trasferimmto, che venisseceduto
un complesso di beni che oggdtivamente si presentasse quale entiti dotatadi
una propria autonomia organizzativa ed economica funzionaliztata d o svoi-t0 di Un'attivitA volta alla produzione dibeni
om,
con esclwione, quindi, della possibiitit che l'unificazione di un mmplessodi
beni (di per sè privodi
una preeeistente autonomia organivativa ed economica voltaad
uno scopo unitario) discendesse dalla volonta dd'imprenditore cedente al momento della cessione.4.2. P~
in
particolare, lo stesso art. 2112 C.C., anche nel testo anteriore allemodiliche
di cui al d.lgs. n. 18 del 2001, attuativodella direttiva
comunitaria n. 50 del 1998, consente, letto in Iinea con la giurisprudenza comunitaria formatasi in merito d'interpretazione della direttiva n. 187 dei 1977 e con le esplicite indicazioni fornite dalla direttiva n. 50 del 1998,di ricondwe,
aifini
da esso considerati, alla cessione di azienda anche il trasferimentodi
un ramo della stessa, purch6 si tratti di uninsieme di
elementi produttivi organiaati dall'iiprenditore per l'esercizio diun'attivi*
che si presentino prima de trasferimento l come una entità dotatadi
autonome ed unitaria orgmizmzione, idoneaal
perseguimento dei iini dell'impresa e che conservi nel trasferirneno la propria identith. In presenza di tali condizioni, pub contigurarsi un trasferimento azimdale che abbiaad
og$etto anche solo un gruppodi
dipendenti stabilmente coordiiti ed organizzati tra loro, la cui capacita operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare k#M, how (o, comunque, dall'utiliuodi
c o p g h l , brevetti, marchi etc.), realivatadosiin
tale ipotesi una su&one legaledi
contratto non bisognevoledel
mmenso del contraente ceduto, exart.
1406 S. C.C. Requisito indefettiiile d d a fattispecie legale tipica delineatadal
diritto comunitario e dall'art. 21 12 C.C.resta
comunque,
anchein
s8atte ipotesi, l'elemento della organkazione, intesa comee g l a m e
tùnzionale che rende le attivitii deidipendemi
appartenential
gruppo interagenti tradi
esse e capacidi
tradursi in beni oservizi
ben9
individuabili, wnfigurandosi altrimenti la
vicenda
tradativa come cessione del contrattodi
lavoro, richiedente per il suo perfèzionamentoil
consenso del contraente ceduto.4.3. N e consegue che non b riconducibile d a nozione di cessione d'azienda il contratto con
il
quale viene rdizzata lacd.
estemabmione deiservizi,
ove questi non integrino un ramo o parte di azienda nei sensi suindicati. Per queste ragioni deve escludersi la sussistenzlldei
requisiti perc o d g u r a r e la
cessionedi
azienda nel trasferimento
-
ricondotto dalla soc&i cedente e dalla cessionaria al fenomeno cosiddetto di outsourcing, comprendente tutte le possibilitecniche
mediante le quali un'impresa dismette la gestione direttadi alcuni
segmenti dell'attivitA produttiva e dei servizi estranei alle "competenze di base"-
da unasoc&i ad altra del ramo d'azienda "servizi generali", considerato che
di esso
non\ 0 . M
m
state chiarite struttura e Q dimensione, le attiviti del preteso ramo non&&?risultate dei tutto corrispondenti a quelle trasferite, non &a stata provata l'autonomia organizzativa, e che inoltre esso
si
caratterizutr perla
estrema eterogeneiti delleattivita
dei lavoratorid. addetti,
e per la mancanza di qualsiasi funzione unitaria, suscettibiledi
farlo assurgere in qualche modo ad unitaria "entit8 economica".4.4. In relazione all'ordinamento comunitario, va inoltre confermato che la direttiva 2001/23 Ce, con cui sono %te abrogate sia la direttiva del 1977 che quella del 1998, non ha contenuti innovativi, ma mere finalitk di sistemazione deUa regolazione, in relazione alle
Br
sostanziali modifiche apportate dalladirettiva del 1998. In ogni
m,
l'eventuale acclaramento del contrasto tra ordinamento comunitario (direttiva 77/187) e ordinamento interno, relativamente alla dehizione di ramo d'azienda, b inidoneo a produrre immediatamente effetti sul rapporto giuridico controverso, stanteil
principio dell'indcacia orizzontale delle dinttive. Ne consegue I'irrilevanu! del rinvio pregiudiziale alla Cortedi
@ustizia in merito all'interpretazione d d a direttiva 77/187.
-
3
-
.
4.5. NC possono trovare accoglimento, infine, le censure contenute
n e l
quinto motivo del ricorso.1 giudici del merito hanno accertato in fatto che,
di
fronte all'univoca contestazione deglieffeni
che la società Ansaldo intendeva collegare a i contrattit
1
di
cemione edi
appalto, non era consentito desumere una volonth negoziale.
contraria dalla circostanza della prosecuzione dell'attivitA lavorativa alle formalidipeadeate
del ConsoszioNanital
e della riscossione del superminimo unilateralmente attribuito dallo stesso consorzio.Si tratta
di
valutazione neppure speciscamente contestata e comunquem s d a d i l e in questa sede
perch6
sorretta da motivazione diciente e logicamente plausibile.5. Le spese VWO
intesamente
compensate tra la soc&i Ansaldo Energia eil
Consorzio Mantia;l nulla da provevdere sulle spese nei confionti delle parti intimate.. .
P.Q.M.