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IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL AQUILA

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IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

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Prot. n. 62903 del 25/10/2019

VISTO l’articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, in virtù del quale, nell’ambito della prevenzione della corruzione, qualora l’Autorità giudiziaria proceda per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell’ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell’art.19, comma 5, lett. a) del citato decreto legge, può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di disporre la misura della straordinaria e temporanea gestione nei confronti dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell’Interno e l’ANAC, con il quale sono state adottate le Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa (in G.U. n. 165 del 18 luglio 2014);

VISTE le Seconde Linee Guida in data 27 gennaio 2015, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministro dell’Interno per l’applicazione delle Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione ed antimafia;

VISTE le Terze Linee Guida in data 19 gennaio 2016 per la determinazione dell’importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell’articolo 32, commi 1 e 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia (in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2016);

VISTE le Quinte Linee Guida in data 16 ottobre 2018, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministro dell’Interno per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d’appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 90/2014 (in G.U. n. 254 del 31 ottobre 2018);

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VISTA la nota n. 0071326 in data 12/9/2019 – pervenuta corredata dalla relativa documentazione – con la quale il Presidente dell’ANAC ha proposto al Prefetto dell’Aquila di disporre la misura della straordinaria e temporanea gestione prevista dall’art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, nei confronti della Società Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Gelsumino Anna & C. (già Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Giancaterino Sergio & C.), con sede legale in Penne (PE), via Blanzano 36, partita IVA 00438700684, con riferimento al contratto d’appalto con il Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a. (d’ora in avanti CAM) relativo ai lavori di

““adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Capistrello “S. Barbara” codice progetto 12”” attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari;

DATO ATTO che il Presidente dell’ANAC, nel richiamare i contenuti dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari ex art. 292 c.p.p. emessa in data 18.9.2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 2081/2015, nonché gli esiti delle ricognizioni effettuate dalla Guardia di Finanza, ha evidenziato, a sostegno della citata proposta, quanto al fumus boni iuris, che:

 ““l'esame dell'ordinanza penale sopra indicata ha permesso di constatare il diretto coinvolgimento di Giancaterino Sergio, in qualità di legale rappresentante della Giancaterino Costruzioni s.a.s. nei fatti oggetto di giudizio penale. Più precisamente, dagli atti di indagine compiuti, comprendenti accertamenti di natura documentale e intercettazioni ambientali, sono emersi ampi elementi di prova, che hanno determinato la richiesta di rinvio a giudizio con procedura ordinaria nei confronti del sig. Giancaterino Sergio per i reati di cui agli artt. 110, 319, 319 bis, 321 e 479 c.p.””;

 ““è stata, infatti, acclarata da parte dell'autorità giudiziaria un'illegalità diffusa che ha coinvolto, da una parte, il citato imprenditore e, dall'altra, pubblici ufficiali, grazie alla quale il primo è risultato aggiudicatario dell'appalto de quo. Nel corso delle attività di intercettazioni sono emersi gli accordi illeciti intercorsi tra l'Ing. G.

V., allora RUP e amministratore delegato pro-tempore del CAM, Sergio Giancaterino, all'epoca dei fatti legale rappresentante della Giancaterino Costruzioni s.a.s. e A.R., faccendiere di quest'ultimo, tutti parimenti indagati nella medesima inchiesta. In particolare la ricostruzione dei fatti svolta dall'autorità giudiziaria ha evidenziato un reciproco scambio di favori tra i predetti indagati: l’amministratore pubblico prometteva all'imprenditore l'aggiudicazione degli appalti di suo interesse,

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quest'ultimo in cambio gli forniva denaro e aiuto, per il tramite del proprio faccendiere, per essere riconfermato presso il CAM. Le intercettazioni ambientali hanno permesso, inoltre, di captare una conversazione nell'autovettura dell'imprenditore, nel corso della quale costui ed il suo faccendiere si sono lungamente soffermati su due distinte contabilità: una relativa alle elargizioni già compiute in favore di funzionari pubblici e l'altra relativa al "compenso" dello stesso faccendiere per l'apporto causale dato in relazione alle molteplici gare "vinte" dal Giancaterino””;

 ““dall'analisi della citata ordinanza emerge che Giancaterino ed il suo faccendiere avevano individuato una pluralità di opere pubbliche che il CAM avrebbe dovuto realizzare all'interno del piano di previsione di ristrutturazione, potenziamento ed ammodernamento dei depuratori dei reflui fognari gestiti dal Consorzio, di interesse della Giancaterino Costruzioni s.a.s., e, pertanto, si erano accordati con l’Ing. V. affinché tale società fosse scelta quale aggiudicataria dei predetti lavori. A tal fine, il faccendiere A.R. aveva fornito al V. i nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, facenti parte di un'apposita rete, da loro costituita. Con specifico riferimento all'affidamento dei lavori di manutenzione del depuratore dei reflui fognari del Comune di Capistrello, l'ordinanza richiamata ha evidenziato che in un primo momento l'accordo delittuoso sembrava non aver raggiunto il suo scopo in quanto era stata seguita una procedura aperta telematica.

Tuttavia, essendo andata deserta tale gara, l’Ing.V. aveva potuto indire una nuova procedura, questa volta negoziata, per l'assegnazione dei predetti lavori, e condizionare così l’aggiudicazione a favore della Giancaterino Costruzioni s.a.s.””;

 ““l'autorità giudiziaria ha sottolineato, inoltre, alcune circostanze anomale, particolarmente indicative degli sforzi posti in essere dall'Ing. V. per fare ottenere al Giancaterino l'appalto promesso, quali: a) l'assoluta ristrettezza dei tempi concessi agli operatori economici invitati per rispondere alla gara (soli 15 giorni) peraltro a ridosso del Natale 2015; b) l'aver invitato solo tre ditte delle quali, una era priva della qualificazione SOA necessaria per lo svolgimento dei lavori, e l'altra aveva sede a Brindisi, per cui presumibilmente sarebbe stata meno interessata ai lavori; c) l'aver comunicato al sig. Sergio Giancaterino, tramite il suo faccendiere A.R., che allo scadere del termine previsto per la presa visione del progetto e dei luoghi soltanto la Giancaterino Costruzioni s.a.s aveva effettuato il sopralluogo. Tale informazione, che non doveva essere divulgata, ha alterato il leale confronto competitivo ed ha consentito al Giancaterino di formulare un'offerta con un ribasso minimo e, quindi, di aggiudicarsi l'appalto de quo a condizioni molto vantaggiose per la sua società””;

RILEVATO, inoltre, che, relativamente alla valutazione della gravità dei fatti, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha rappresentato che:

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 ““in primo luogo assume particolare rilievo la circostanza che il turbamento della gara de qua non costituisce un avvenimento isolato e occasionale, ma è il frutto di una diffusa attività illecita, connotata da serialità, costanza e determinazione, accuratamente pianificata e preordinata a consentire l'aggiudicazione di più contratti pubblici alla società di Giancaterino Sergio.

Dall'ordinanza di custodia cautelare risulta, infatti, che l'imprenditore e il suo faccendiere hanno individuato una serie di appalti "appetibili"; hanno posto in essere diverse attività di corruzione e turbativa d'asta mediante la predisposizione di elenchi di ditte compiacenti da consegnare agli amministratori corrotti, affinché questi ultimi le invitassero a partecipare; hanno corrisposto denaro ed altre utilità economicamente apprezzabili in cambio dell'aggiudicazione degli appalti selezionati””;

 ““in secondo luogo dalle indagini svolte è emerso un vero e proprio sodalizio tra l’imprenditore, il suo faccendiere e gli amministratori pubblici, grazie al quale le funzioni pubbliche di questi ultimi sono state completamente asservite alle aspettative di Giancaterino Sergio. Il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto, infatti, che si possa ravvisare nella fattispecie in esame un vero e proprio contratto illecito fondato sullo scambio costante e duraturo, quasi permanente, tra denaro, influenze e conoscenze. Simile modus agendi mostra tutta la sua gravità nell'affidamento de quo, avvenuto in palese violazione dei basilari principi di imparzialità e buon andamento.

Difatti il favore mostrato dall'ing. V. nei confronti della società in parola non solo ha violato la par condicio dei concorrenti, ma ha anche fatto sì che l'offerta migliore sia stata sostanzialmente predeterminata ex ante, al di fuori del confronto competitivo, a prescindere da qualsiasi verifica concreta della sua rispondenza all'interesse pubblico che la stazione appaltante avrebbe dovuto perseguire””;

 ““rileva, infine, la caparbietà con la quale l'imprenditore ha portato a termine il proprio piano illecito per ottenere l'affidamento de quo: da un lato, quest'ultimo non ha desistito dal progetto criminoso anche quando lo stesso non sembrava attuabile a causa della scelta di affidare l'appalto de quo mediante procedura aperta elettronica e, dall'altro, una volta che tale gara è andata deserta ed il CAM è ricorso alla procedura negoziata, non ha esitato a far contattare da una sua collaboratrice una dipendente dell'altro operatore economico invitato dalla stazione appaltante a presentate l'offerta, chiedendo a quest'ultima di cancellare l'email con cui il CAM aveva trasmesso il predetto invito””;

DATO ATTO che, nell’ambito del procedimento penale n. 2081/2015 R.G.N.R., il GIP presso il Tribunale di Avezzano con la citata ordinanza di applicazione di misure cautelari del 18 settembre 2017, ha disposto la misura degli arresti domiciliari

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con divieto di contatto con persone diverse dai familiari conviventi nei confronti di GIANCATERINO Sergio e R.A., nonché la misura degli arresti domiciliari nei confronti di V.G., che risultavano, tra l’altro, indagati:

 V.G., GIANCATERINO Sergio e R.A. ““dei reati p. e p. dagli artt. 81, 81 cpv., 353, comma secondo, 326 commi primo e terzo, 110, 81 e 81 cpv c.p., perché agendo in concorso tra loro, turbavano il corretto andamento della gara relativa ai lavori di manutenzione del depuratore dei reflui fognari del Comune di Capistrello.

Condotta posta in essere da V.G. quale pubblico ufficiale con la qualifica di Consigliere di sorveglianza del CdA del C.A.M. Società ad intero capitale pubblico esercente la funzione pubblica di Gestore delle acque pubbliche destinate al consumo umano e della gestione del servizio di fognatura dei Comuni consorziati e di depurazione dei reflui ed in violazione dei propri doveri d’ufficio.

Condotta materiale posta in essere dal V.G., che in virtù della carica rivestita svolgeva anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e che in tale veste, dietro istruzioni ricevute da R.A. che aveva concordato le modalità di reato di concerto con GIANCATERINO Sergio, titolare della GIANCATERINO COSTRUZIONI Sas, dietro la retribuzione del quale il R. stesso agiva.

In particolare:

a) in presenza di una prima gara indetta con le modalità della procedura aperta in via telematica, che andava deserta in ragione della mancanza di offerte, ed in presenza di accordi già intercorsi con i compartecipi nel reato a seguito dei quali era già stata loro promessa l’aggiudicazione dei lavori alla Sas GIANCATERINO COSTRUZIONI, V.G. bandiva di conseguenza una nuova fase della gara, susseguente al mancato esito della prima, ma con modalità non rispondenti alle vigenti normative sull’appalto per avere preveduto tempi di risposta al nuovo bando eccessivamente ristretti sia perché non rispondenti alle previsioni di Legge, giorni 15 anziché 60, sia per avere indetto la gara nell’imminenza delle festività natalizie del 2015 assegnando tempi di risposta entro le ore 13 del 25/12/15;

b) invitava a tale fase tre ditte scelte fra il gruppo di quelle presenti negli elenchi di disponibilità resa al CAM pure se prive dei requisiti previsti dalle tipologie di lavori da effettuare – OS 22 – e pure se in presenza nei suddetti elenchi di ditte che tali requisiti possedevano;

c) invitava di fatto le ditte precedentemente a lui indicate dal R.A., dietro suggerimento e decisione del GIANCATERINO Sergio, ed in particolare la Srl GENERAL CONSTRUCTIONS di Vasto (legale rappresentante Geometra P.G.), la ECOIMPIANTI SUD Srl, nonché la GIANCATERINO COSTRUZIONI Sas,

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ditta quest’ultima in favore della quale era già stata decisa l’aggiudicazione della gara congiuntamente dai tre autori del delitto;

d) nel comunicare così il V.G. al R.A. e, per il tramite di questi, al GIANCATERINO Sergio i nomi delle ditte invitate, così comunicando notizie che dovevano rimanere segrete e così consentendo al GIANCATERINO di contattare le altre ditte invitate così da potere fare loro rinunciare alla partecipazione;

e) nel comunicare V.G. al R.A., successivamente in data 16/12/15 l’assenza di presa visione dei progetti e dei luoghi da parte di altre ditte (attività da svolgersi, a pena di decadenza, nel termine ultimo del 15/12/15) così comunicando notizie che dovevano rimanere riservate e che R.A. a sua volta comunicava al GIANCATERINO Sergio, così di conseguenza informandolo di essere l’unico partecipante alla gara;

f) nel concordare R.A. e GIANCATERINO Sergio l’importo del ribasso da indicare nell’offerta, calcolato nel 5% dell’importo dei lavori, così utilizzando le notizie riservate suddette a proprio vantaggio potendo presentare un’offerta con minimo ribasso tale da lucrarne il massimo profitto patrimoniale.

In Avezzano, aggiudicazione del 28/12/15””;

 V.G., GIANCATERINO Sergio e R.A. ““del reato p. e p. dagli artt. 319 e 321 c.p., perché GIANCATERINO Sergio quale titolare della GIANCATERINO COSTRUZIONI S.a.s., agendo per il tramite di A.R. che operava di concerto e nell’interesse e dietro retribuzione dello stesso, faceva effettuare in favore di V.G.

quale pubblico ufficiale con la qualifica di Consigliere di sorveglianza del CdA del C.A.M. (Società ad intero capitale pubblico esercente la funzione pubblica di Gestore delle acque pubbliche destinate al consumo umano e della gestione del servizio di fognatura dei Comuni consorziati e di depurazione dei reflui) retribuzioni in denaro in misura non accertata finalizzata a fare realizzare allo stesso atti volti a favorire la suddetta Sas in violazione dei propri doveri di ufficio.

In Avezzano e Tagliacozzo in data anteriore e prossima al 28/12/15””;

RILEVATO che nel contesto della citata ordinanza si evince che:

 dalle valutazioni rese, in esito alla inchiesta, dalla Polizia Giudiziaria, di cui il GIP ha evidenziato la serietà e l’importanza, è emerso ““un sistema corruttivo endemico, originato dalla presenza in molteplici enti pubblici esistenti nel territorio regionale, di amministratori e/o funzionari inclini a fare mercimonio dei pubblici affidamenti con metodi delinquenziali e consuetudinari a spregio delle più elementari norme che “dovrebbero” regolare il buon andamento, la correttezza e

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l’imparzialità della pubblica amministrazione. Gli intrighi tra le numerose ditte abruzzesi e non e la partecipazione più o meno attiva ed a volte omissiva degli amministratori e/o funzionari pubblici, identificati nella presente informativa, descrivono un malcostume dilagante nella gestione e affidamento degli appalti pubblici in tutta la Regione, che ha raggiunto livelli di guardia preoccupanti, tant’è che nessuna Provincia può considerarsi immune da tali pratiche corruttive. In tale contesto corruttivo di “criminalità economica” in cui si è documentato come spesso le ditte vengano messe a conoscenza dai pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio, di notizie che dovrebbero restare segrete””;

 quanto alla valutazione delle esigenze cautelari, secondo la ricostruzione operata dal GIP è emerso che ““il quadro sconfortante appena delineato, connotato da un’illegalità diffusa che coinvolge pubblici ufficiali da una parte e imprenditori privati dall’altra (i primi disposti a manipolare eventuali gare pubbliche per il proprio tornaconto personale di tipo economico, i secondi, invece, convinti di dover aggirare le regole per poter lavorare con la pubblica amministrazione) induce a ritenere che nel caso che ne occupa, riguardo a tutti gli indagati, è concreto e attuale il rischio di recidiva, inteso, appunto, come inclinazione a commettere reati della stessa indole alla prima occasione utile.

Il duo Giancaterino/R. ha, effettivamente, siglato un vero e proprio contratto illecito fondato sullo scambio costante e duraturo, quasi permanente, tra denaro (da commisurare in misura percentuale rispetto all’importo dei lavori affidati dalla P.A.

e da versare parte in contanti e parte mediante pagamento di fatture per consulenze inesistenti) e influenze/conoscenze politico istituzionali in ambito locale proprio in vista della commissione di una serie indeterminata di fatti di corruzione dello stesso tenore””;

RILEVATO altresì che nel contesto della citata ordinanza è emerso che:

 GIANCATERINO Sergio e R.A., profondamente legati da qualche mese da una relazione amicale e “professionale”, costante, di scambio tra denaro (prestazione a carico dell’imprenditore) e contatti/influenze politiche (…), hanno raggiunto, in modo progressivo, un accordo illecito con V.G., amministratore delegato del C.A.M. (…) in vista dell’aggiudicazione dell’appalto per l’

““adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Capistrello “Santa Barbara” codice progetto 12””;

 il comportamento di GIANCATERINO Sergio e R.A., è stato definito dal GIP come connotato da serialità, costanza, determinazione;

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DATO ATTO che il GIP del Tribunale di Avezzano con ordinanza in data 20 ottobre 2017 ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari già applicata a GIANCATERINO Sergio alla luce dell’ampia collaborazione da questi prestata che ha fatto ritenere non più attuali le esigenze cautelari che avevano indotto all’adozione della misura medesima;

DATO ATTO, peraltro, che il GIP del Tribunale di Avezzano con provvedimento in data 18 marzo 2019 ha, in seguito, dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della pena formulata nell’interesse di Giancaterino Sergio, ai sensi degli artt. 444 e 447 c.p.p., tenuto conto che:

 l’istanza di patteggiamento aveva ad oggetto delitti plurimi contro la pubblica amministrazione tra cui le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 318 e 319 c.p.;

 l’ordinamento subordina l’ammissibilità del patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, ossia a condotte riparatorie temporalmente precedenti la richiesta di applicazione della pena;

 agli atti non risultava che il Giancaterino avesse restituito integralmente il prezzo o il profitto del reato;

 la pena richiesta appariva incongrua a fronte di complessivi 14 delitti (per lo più reati contro la P.A.) ascritti all’istante;

RILEVATO che, in relazione a quanto stabilito dall’art. 273 c.p.p., nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza, evidentemente valutati dal GIP del Tribunale di Avezzano nell’inchiesta penale nei confronti di Giancaterino Sergio ed altri;

RILEVATO che dalla lettura della citata ordinanza del GIP del 18.9.2017 si evince che gli elementi d’indagine posti a base delle contestazioni penali di cui si discute, relativamente al contratto d’appalto relativo ai lavori di ““adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Capistrello

“S. Barbara” codice progetto 12”, e che hanno condotto alla adozione delle sopra indicate misure cautelari, appaiono di pregnante valenza sia dal punto di vista della probabilità della effettiva esistenza delle condotte ed eventi di rilievo penale oggetto d’indagine, sia dell’avvenuto accurato accertamento delle possibili relative responsabilità e che gli atti di intercettazione disposti appaiono significativi ai fini della ricostruzione delle modalità di attuazione dei fatti reato oggetto della medesima indagine penale;

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RITENUTO che non possa essere messa in discussione la circostanza che i fatti reato accertati in sede di indagine penale sono stati con chiarezza preordinati a turbare una procedura pubblica di gara onde consentire l’aggiudicazione del conseguente contratto di appalto alla Società Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Giancaterino Sergio & C.;

PRESO ATTO che, dalla data del 28.6.2018, la Società Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Giancaterino Sergio & C. si è trasformata in Giancaterino Costruzioni s.a.s.

di Gelsumino Anna & C., con conseguente modifica dei poteri degli organi amministrativi, per effetto della quale il Sig. Giancaterino Sergio è cessato dalla qualità di socio accomandatario e di direttore tecnico, assumendo la qualità di socio accomandante, mentre la Sig.ra Gelsumino Anna, moglie di Giancaterino Sergio, dalla stessa data è cessata dalla qualità di socio accomandante assumendo quelle di rappresentante dell’impresa e di socio accomandatario con conseguente esercizio dei poteri di gestione della Società in questione. Inoltre, Giancaterino Andrea, figlio dei coniugi Giancaterino, ha assunto la carica di institore ed è stato preposto alla gestione tecnica;

RIRENUTO che tali modifiche organizzative gestionali non fanno venir meno la necessità/opportunità che sia data attuazione alla misura della straordinaria e temporanea gestione nei confronti della Società Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Gelsumino Anna & C., non soltanto per le dettagliate considerazioni espresse dal Presidente dell’ANAC nella citata proposta del 12.9.2019, ma anche perché i cambiamenti avvenuti nell’ambito della compagine societaria rendono ancora forte l’influenza di Giancaterino Sergio nell’ambito della società in accomandita semplice per la verosimile permanenza di legami di cointeressenza familiare, solidarietà e tolleranza che non garantiscono l’assenza di condizionamenti da parte di Giancaterino Sergio sulle future scelte gestionali, tenuto conto che la qualità assunta da parte di Giancaterino Sergio di socio accomandante appare una scelta obbligata, condizionata dalle indagini avviate dall’Autorità giudiziaria di Avezzano;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1, e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell’indagine, provvede direttamente alla straordinaria e temporanea gestione nei confronti dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto o della concessione, nominando con apposito decreto uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di

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professionalità ed onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell’art.39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270;

RITENUTI sussistenti – alla luce delle attuali risultanze delle indagini penali sopra sinteticamente enunciate e che qui si intendono integralmente richiamate – i presupposti soggettivi ed oggettivi indicati dal sopra citato articolo 32, comma 1, nonché la propria competenza a provvedere a disporre, secondo quanto proposto dal Presidente dell’ANAC, la straordinaria e temporanea gestione nei confronti della Società Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Gelsumino Anna & C. (già Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Giancaterino Sergio & C.), con sede legale in Penne (PE), via Blanzano 36, partita IVA 00438700684, limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto relativo ai lavori di ““adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Capistrello “S. Barbara” codice progetto 12””, attraverso la nomina di uno o più amministratori cui sono attribuiti, relativamente a quel contratto, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della società, contestualmente sospendendo tutti i preesistenti poteri di disposizione e gestione inerenti il contratto medesimo;

RITENUTO, quanto alla particolare gravità dei fatti oggetto dell’indagine, che le articolate e puntuali argomentazioni desumibili dall’attività di indagine svolta dall’Autorità Giudiziaria e le condivisibili valutazioni formulate al riguardo dal Presidente dell’ANAC delineano un quadro corruttivo che evidenzia di per sé un livello di rilevanza ed allarme tale da giustificare l’applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all’articolo 32, commi 1, lettera b) e 2, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, proposta dal Presidente dell’ANAC, allo scopo di salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti e di garantire che l’attività venga eseguita al riparo da ulteriori interferenze illecite;

RILEVATO che, allo stato degli atti, gli elementi verificati dall’Autorità Giudiziaria attraverso indagini particolarmente pregnanti fanno ritenere che i fatti valutati siano connotati da una consistenza oggettiva e da uno spessore probatorio tale da rendere probabile un giudizio prognostico di responsabilità relativamente a quanto contestato;

VALUTATA pertanto la sussistenza delle esigenze cautelari tutelate dalla norma e poste a fondamento della già citata proposta formulata dal Presidente dell’ANAC;

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VALUTATA, per tutti i motivi sopra indicati, la fondatezza della proposta formulata dal Presidente dell’ANAC con la nota n. 0071326 in data 12.9.2019 di applicazione nei confronti della Società Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Gelsumino Anna & C.

(già Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Giancaterino Sergio & C.), con sede legale in Penne (PE), via Blanzano 36, partita IVA 00438700684, della misura della straordinaria e temporanea gestione a mezzo di amministratori straordinari, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014;

RITENUTA conseguentemente la necessità di provvedere, ai sensi dell’articolo 32, commi 1, lett. b), e 2 del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, alla nomina di un amministratore straordinario, contestualmente sospendendo, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 32, tutti i poteri di disposizione e gestione degli organi della Società Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Gelsumino Anna & C. (già Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Giancaterino Sergio & C.), con sede legale in Penne (PE), via Blanzano 36, partita IVA 00438700684, nonché i poteri dell’assemblea dei soci in quanto costituita, relativamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto inerente i lavori di

““adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Capistrello “S. Barbara” codice progetto 12””;

VISTO il verbale in data 7 ottobre 2019 fatto pervenire dal Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. (CAM) dal quale risulta l’avvenuta sospensione da parte del Consorzio medesimo dei lavori di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Capistrello “S. Barbara”, a partire dal 7.10.2019 e fino al successivo ordine di ripresa;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che l’efficacia della nomina dell’amministratore straordinario non possa che essere subordinata alla rimozione da parte del CAM della citata sospensione dei lavori;

VISTO il decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60 “Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”;

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INTERPELLATO al riguardo, fra gli altri, il professionista sotto generalizzato, il quale ha manifestato la propria disponibilità alla nomina in argomento, e valutato favorevolmente il rispettivo curriculum, acquisito agli atti del procedimento, dal quale si evince il possesso della professionalità richiesta dalla legge:

 Dott. Omero Martella nato a L’Aquila il 3.9.1962;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal predetto professionista, acquisita agli atti, attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal richiamato decreto ministeriale n. 60/2013, nonché l’assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’esercizio dell’incarico in questione;

RITENUTO di rinviare ad un successivo, apposito, provvedimento la determinazione dei compensi da liquidare al professionista per lo svolgimento delle attività di amministrazione straordinaria oggetto del presente provvedimento, in conformità ai criteri ed ai parametri individuati dalla Terze Linee Guida richiamate in premessa ( in G.U. n.26 del 2 febbraio 2016);

DATO ATTO che con nota n. 0058548 del 4 ottobre 2019 è stata resa alla Società Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Gelsumino Anna & C. la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i e che nel termine indicato nella predetta comunicazione non sono pervenute memorie scritte o documenti;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è disposta, ai sensi dell’articolo 32, commi 1, lettera b) e 2, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, la misura della straordinaria e temporanea gestione nei confronti della Società Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Gelsumino Anna & C. (già Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Giancaterino Sergio & C.), con sede legale in Penne (PE), via Blanzano 36, partita IVA 00438700684, attraverso la nomina, quale amministratore per la straordinaria e temporanea gestione, del Dott. Omero MARTELLA sopra generalizzato, limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto inerente i lavori di ““adeguamento e potenziamento della

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IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

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capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Capistrello “S. Barbara” codice progetto 12””.

2. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione, che avrà efficacia limitatamente alla completa esecuzione del citato contratto di appalto e sino al collaudo, al sopra nominato amministratore sono conferiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, con contestuale sospensione, nel medesimo periodo e relativamente all’indicato contratto d’appalto, dei preesistenti poteri di disposizione e gestione nell’ambito della s.a.s. e dei poteri dell’assemblea dei soci in quanto costituita.

3. La predetta misura sarà revocata e cesserà comunque di produrre effetti al verificarsi delle condizioni dell’art.32, comma 5, del citato decreto legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014.

4. La determinazione del compenso da liquidare al citato amministratore per lo svolgimento delle suddette funzioni – da quantificare in relazione a quanto stabilito dall’art. 32, comma 6, del citato decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, ed ai criteri individuati dalle Terze Linee Guida richiamate in premessa (in G.U. n. 26 del 2 febbraio 2016) – è rimessa a successivo, apposito, provvedimento. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico della Società Giancaterino Costruzioni s.a.s. di Gelsumino Anna & C..

5. In relazione a quanto stabilito dall’art. 32, comma 7, del citato decreto legge n.

90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, nel periodo di applicazione della presente misura i pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso dovuto all’amministratore e l’utile d’impresa derivante dalla conclusione del contratto d’appalto è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento sino all’esito del giudizio in sede penale. L’amministratore si atterrà alle “Quinte Linee Guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d’appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 90/2014”, citate in premessa. Al termine della misura, l’amministratore dovrà presentare alla Prefettura dell’Aquila un rendiconto analitico della sua gestione evidenziando, per il contratto d’appalto di cui al presente provvedimento, i relativi flussi finanziari e contabili nonché l’importo accantonato a titolo di utile.

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6. L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla rimozione da parte del CAM, con autonoma valutazione e sotto la propria diretta responsabilità, dell’atto di sospensione dei lavori inerenti il contratto di appalto. L’efficacia del presente provvedimento decorre, pertanto, dalla data dell’ordine di ripresa dei lavori, che dovrà essere comunicato dal CAM a questa Prefettura ed all’amministratore non appena disposto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

L’Aquila data del protocollo

F.to IL PREFETTO Linardi

Originale firmato agli atti

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