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Gianni TOSCANO - Cinzia CICERO. COMPENDIO di PREVIDENZA SOCIALE. I edizione 2021

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COMPENDIO di

PREVIDENZA SOCIALE

I edizione 2021

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SEZIONE II: Gli strumenti di sostegno al reddito per i casi di disoccupazione involontaria e le misure di contrasto alla povertà

SOMMARIO:

1. La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI). – 2. La DIS-COLL. – 3. Il reddito di cittadinanza e le ulteriori misure di contrasto alla povertà.

1. LA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASPI).

Il d.lgs. n. 22/2015, a decorrere dal 1° maggio 2015, ha istituito presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), un’indennità mensile di disoccupazione, denominata “Nuova prestazione di Assicurazione So- ciale per l’impiego” (NASpI), al fine di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano per- duto involontariamente la propria occupazione (art. 1).

Più nel dettaglio, sono destinatari della NASpI tutti i lavoratori dipen- denti, ad eccezione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indetermi- nato (art. 2).

Per quanto concerne i requisiti di accesso alla prestazione, la NASpI è ri- conosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la pro- pria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

• siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.

181, e successive modificazioni;

• possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di con- tribuzione;

• possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a pre-

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scindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che prece- dono l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 3, comma 1).

La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le di- missioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di concilia- zione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modi- ficato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012, in materia di li- cenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, comma 2).

Invero, tale procedura non trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, rispetto ai quali la disoccupazione viene considerata involontaria (e, dunque, legit- tima il riconoscimento della NASpI) soltanto nell’ipotesi di licenziamento non impugnato per accettazione dell’offerta di conciliazione ex art. 6 del d.lgs. n. 23/2015.

Pertanto, rimangono esclusi dal trattamento in questione soltanto i lavora- tori il cui stato di disoccupazione sia originato da dimissioni volontarie o da risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avvenuta al di fuori del- la procedura di conciliazione ex art. 7 della l. n. 604/1966.

La NASpI è calcolata in relazione alla retribuzione imponibile ai fini pre- videnziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (art. 4, comma 1).

Più nel dettaglio, nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferio- re all’importo di 1.195 euro, l’indennità mensile è pari al 75% della re- tribuzione mensile, mentre nei casi in cui la retribuzione mensile sia su- periore al predetto importo, l’indennità è pari al 75% dello stesso, in- crementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo in questione.

La NASpI non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiega- ti intercorsa nell’anno precedente (art. 4, comma 2) e si riduce progres- sivamente nella misura del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (art. 4, comma 3).

Quanto alla durata della prestazione, è prevista una corresponsione della stessa, con cadenza mensile, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, dalle quali

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vanno esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazio- ne delle prestazioni di disoccupazione (art. 5).

La domanda per ottenere la NASpI deve essere presentata telematicamen- te all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e la relativa prestazione verrà ricono- sciuta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e, in ogni caso, non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 6, commi 1 e 2).

L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7, comma 1).

L’art. 8, invece, si occupa delle misure volte a favorire l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità dei soggetti beneficiari della prestazione.

A tal fine, è previsto che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzio- ne, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato (art. 8, comma 1).

Ad ogni modo, l’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’Assegno per il nucleo familiare, e la relativa domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa (art. 8, comma 2).

Il beneficiario della NASpI, durante il periodo di fruizione della presta- zione, può svolgere attività lavorativa di natura subordinata o auto- noma.

Tuttavia, è prevista la decadenza dal trattamento nel caso in cui, durante il periodo di fruizione della NASpI, il beneficiario della prestazione in- stauri un rapporto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito an- nuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, salvo che si tratti di un rapporto di durata non superiore a sei mesi.

In tal caso, infatti, la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rap- porto di lavoro (art. 9, comma 1).

Qualora, invece, il beneficiario della prestazione, durante il periodo di frui- zione della NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fi-

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scale, si conserva il diritto alla prestazione (sia pur in forma ridotta secondo quanto previsto dall’art. 10), a condizione che il beneficiario comunichi all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto.

È inoltre necessario che il datore di lavoro o l’utilizzatore (qualora il la- voratore sia impiegato con contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI.

Qualora il beneficiario della NASpI, durante il periodo di fruizione della prestazione, svolga attività lavorativa di natura autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore rispetto a quello che consente la conservazione dello stato di disoccupazione, è tenuto ad in- formare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

In tal caso, la NASpI viene ridotta di un importo pari all’ottanta per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la da- ta di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno (art. 10, comma 1).

L’art. 11 individua ulteriori ipotesi di decadenza dalla NASpI.

In particolare, ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

• perdita dello stato di disoccupazione;

• inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3;

• inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impre- sa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo;

• raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vec- chiaia o anticipato;

• acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Alla NASpI si accompagna la contribuzione figurativa, che è rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 4, comma 1, entro un limite di retribu- zione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso (art. 12).

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Un breve cenno merita, infine, l’articolo 13, il quale prevede che la NA- SpI sia corrisposta, nella misura determinata dall’art. 4, anche ai soci la- voratori di cooperative ed al personale artistico con contratto di lavoro subordinato (art. 13).

2. LA DIS-COLL.

Il legislatore ha introdotto una specifica misura di sostegno al reddito, de- nominata DIS-COLL, per i casi di disoccupazione involontaria riguar- danti i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 15, comma 1).

Tale forma di tutela, dapprima sperimentale, è stata resa definitiva dal d.lgs. n. 81/2017, che ne ha esteso l’ambito operativo anche agli assegni- sti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 (art. 15, comma 15 bis).

L’indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) è riconosciuta ai soggetti di cui sopra che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

• siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modifi- cazioni;

• possano far valere almeno un mese di contribuzione nel pe- riodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

• possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito alme- no pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (art. 15, comma 2).

Ad ogni modo, è opportuno precisare che alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c) e che i riferi-

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