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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

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Academic year: 2022

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R R E E G G O O L L A A M M E E N N T T O O

PE P ER R I IL L FU F UN N Z Z I I O O N N AM A ME EN NT TO O D D E E L L

C C O O N N S S I I G G L L I I O O C C O O M M U U N N A A L L E E

Approvato con deliberazione consiliare n.20 del 28.09.2001

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Per tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari non disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, decide il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

Art.2 - Approvazione, modifiche ed integrazioni del regolamento

1. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Il Regolamento può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Comunale, su proposta di ciascun Consigliere o della Giunta Comunale, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

3. La modifica totale del presente Regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione di un nuovo regolamento.

Art.3 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono presso la sede del Comune, nell'apposita sala.

2. Il Sindaco, previa intesa con i Capigruppo consiliari, può convocare il Consiglio presso altra sede quando ricorrono circostanze speciali o eccezionali o motivi di forza maggiore.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il Sindaco, oltre agli adempimenti previsti dallo Statuto, dà avviso, con i mezzi di comunicazione più idonei, della diversa sede in cui si svolgerà la seduta consiliare.

4. La sala delle riunioni deve essere aperta almeno un'ora prima di quella indicata per l'inizio della seduta, mettendo a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

5. Nei giorni delle riunioni deve essere esposta la bandiera italiana.

Art.4 - Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco e, in tale veste, egli svolge i compiti attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco.

3. Nel caso in cui questi non rivesta la carica di Consigliere Comunale, il Consiglio, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, è presieduto dal Consigliere più anziano per elezione.

Art.5 - Gruppi Consiliari

1. Per l'esercizio della loro attività, i Consiglieri si costituiscono in gruppi formati nei modi e nei termini stabiliti dall'art.18 dello Statuto.

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2. Con provvedimento del Sindaco è assegnato al Gruppo o ai Gruppi di minoranza locale idoneo per l'espletamento delle loro attività.

3. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza loro indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al precedente comma o, in caso di mancanza dei locali, presso il domicilio del Capogruppo.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO Art.6 - Funzionamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

2. Tutte le altre sedute sono convocate dal Sindaco, o in caso d'assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Sindaco.

Art.7 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo alle sostituzioni dei Consiglieri eventualmente dichiarati ineleggibili o incompatibili.

2. Nel caso in cui nella prima riunione non si esaurisca l'esame delle condizioni degli eletti o il Consiglio ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio in ordine a particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera prosecuzione della prima, dandone comunicazione ai soli Consiglieri assenti.

Art.8 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri assegnati, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data di acquisizione al protocollo della relativa richiesta, a condizione che essa contenga proposte di deliberazione di competenza del Consiglio.

3. Le sedute possono essere convocate in prima e in seconda convocazione.

Art.9 - Modalità di convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco che può sentire, all'uopo, la Conferenza dei Capigruppo.

2. Le convocazioni sono effettuate mediante avvisi scritti contenenti il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, l'elenco degli oggetti da trattare, la data e la firma del Sindaco, nonché l'indicazione se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o urgente, di prima o di seconda convocazione.

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3. Gli avvisi di convocazione per la prima seduta dopo le elezioni sono firmati dal Sindaco appena eletto.

4. L'avviso di convocazione è notificato presso il domicilio anagrafico del Consigliere, se egli risiede nel Comune.

5. Nel caso in cui il Consigliere non abbia la residenza anagrafica nel territorio comunale l'avviso è recapitato presso il suo domicilio elettivo, purché esso sia stato comunicato alla Segreteria Comunale; in caso contrario l'avviso è affisso all'Albo Pretorio del Comune.

6. L'elenco degli oggetti da trattare nelle adunanze del Consiglio deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

7. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Prefetto e al Collegio dei Revisori contestualmente alla notifica ai Consiglieri.

Art.10 - Termine per la notifica degli avvisi

1. Gli avvisi di convocazione per le sessioni ordinarie sono notificati ai Consiglieri almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, mentre quelli per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima dello stesso termine.

2. L'avviso di convocazione per le riunioni di urgenza deve essere comunicato almeno 24 ore prima di quella stabilita per l'inizio della seduta e deve contenere i motivi di urgenza.

3. L'eventuale elenco degli oggetti da aggiungere agli altri già iscritti all'ordine del giorno è, parimenti, comunicato almeno 24 ore prima di quella stabilita per l'adunanza indicata nello stesso.

4. Le proposte di regolamento sono trasmesse a tutti i Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.

5. Il ritardo o l'omissione della notifica dell'avviso di convocazione si ritengono sanati qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio prevista nell'avviso.

6. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti alla seduta nella quale l'aggiornamento è stato deliberato dal Consiglio.

7. La consegna degli avvisi di convocazione deve risultare da apposita dichiarazione del Messo comunale.

Art.11 - Sedute di seconda convocazione

1. Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso deve essere notificato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

2. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda convocazione, l'avviso per quest'ultima deve essere notificato ai soli Consiglieri non intervenuti nella seduta dichiarata deserta.

3. La seduta di seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

4. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti, iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente, per i quali non sia stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.

5. Della iscrizione di nuovi argomenti all'ordine del giorno è data comunicazione a tutti i Consiglieri nei termini previsti dal precedente art.10 e, limitatamente a questi oggetti, la seduta si considera di prima convocazione.

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Art.12 - Iniziativa deliberativa

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta Comunale ed a ciascun Consigliere Comunale.

2. Le proposte avanzate dai Consiglieri Comunali sono presentate per iscritto al Segretario Comunale, il quale cura che siano protocollate ed inoltrate al Sindaco; questi comunica ai proponenti le proprie determinazioni entro i venti giorni successivi.

3. Ogni proposta deve essere accompagnata da una breve relazione illustrativa.

Art.13 - Ordine del giorno

1. L’elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza costituisce l'ordine del giorno dei lavori.

2. L'ordine del giorno è compilato dal Sindaco, sentita, se del caso, la conferenza dei Capigruppo, seguendo, di norma, il seguente ordine di precedenza:

a) composizione degli organi istituzionali;

b) comunicazioni del Sindaco;-

d) proposte delle autorità governative e dell'organismo regionale di controllo;

e) interrogazioni, interpellanze e mozioni;

f) proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali;

g) ratifiche di cui al comma 4 dell'art.175 del D.Lgs. n° 267/2000;

h) proposte da discutere in seduta segreta.

3. Quando ricorrano evidenti motivi di urgenza o di opportunità, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta del Sindaco, di un Assessore o di un Consigliere, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art.14 - Deposito di atti e documenti

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con l'elenco degli stessi, sono depositati presso la Segreteria Comunale almeno 24 ore prima della seduta nei casi ordinari e almeno 72 ore prima quando trattasi di regolamenti, modifiche statutarie, strumenti urbanistici e relative varianti, bilanci preventivi e consuntivi; dell'avvenuto deposito deve essere dato atto dal Segretario Comunale con l'apposizione del proprio timbro e della data.

2. Nel caso che la convocazione sia prevista per le ore pomeridiane di un giorno successivo a festività, gli adempimenti devono essere completati entro l'orario di chiusura degli Uffici del terzo giorno precedente la data dell'adunanza.

3. Laddove l'argomento all'ordine del giorno riguardi modifiche o adozione di regolamenti, deve essere allegato agli atti il testo della proposta.

4. Dal momento dell'avvenuto deposito i Consiglieri possono prendere visione di tutti i documenti depositati nonché richiedere tutte le notizie e le informazioni relative agli argomenti da trattare ai responsabili dei servizi che sono tenuti a fornirle.

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Art.15 - Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori, dirige e modera la discussione sugli argomenti secondo l'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, indice le votazioni e ne proclama i risultati.

2. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

3. Nell'esercizio delle funzioni il Presidente s'ispira a criteri d'imparzialità e di efficienza ed interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

4. Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta, per un tempo non superiore a mezz'ora, quando lo ritiene necessario per l'approfondimento dell'argomento in discussione ed ha facoltà di sciogliere l'adunanza; quest'ultima eventualità deve essere riportata nel processo verbale che va trasmesso al Prefetto.

Art.16 - Adunanze del Consiglio

1. Fino a quando non sia effettuato l'appello nominale prima dell'apertura della seduta, si può procedere allo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze, purché siano presenti oltre al Sindaco, almeno un Assessore e cinque Consiglieri.

2. La seduta diviene valida agli effetti deliberativi dopo che il Segretario Comunale o chi lo sostituisce, su richiesta del Sindaco, abbia accertato il numero legale mediante appello nominale dei Consiglieri.

3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta, a seguito di appello, è dichiarata deserta, agli effetti deliberativi, per tutti gli argomenti di prima convocazione.

4. La seduta può continuare se nell'ordine del giorno vi sono argomenti di seconda convocazione e per l'eventuale continuazione delle interrogazioni.

Art.17 - Numero legale

1. Il numero legale è sempre presunto durante la discussione dei singoli argomenti; è fatta salva la facoltà per ciascun Consigliere di chiederne la verifica che, in ogni caso, è sempre effettuata al momento della votazione.

2. Il Consiglio può deliberare sugli argomenti di prima convocazione se è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati; se questo numero non è raggiunto al momento dell'appello o della votazione, la riunione è dichiarata deserta.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve tenersi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri, salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedano particolari quorum di presenti e di votanti.

4. In una stessa seduta possono essere trattati argomenti sia di prima sia di seconda convocazione.

5. Concorrono a formare il numero legale anche i Consiglieri che dichiarano di astenersi soltanto dal votare.

6. Non si computano, invece, i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare ed escono dalla sala prima della votazione nonché quelli che debbono astenersi, ai sensi dell'art. 78,

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comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000, dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati all'argomento trattato.

Art.18 - Assistenza e contenuto dei verbali

1. Il Segretario Comunale partecipa ai lavori consiliari e redige il processo verbale eventualmente coadiuvato o sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Segretario.

2. I verbali devono indicare in epigrafe le modalità di convocazione e precisare se trattasi di prima o di seconda convocazione.

3. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere di far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni.

4. I verbali, inoltre, devono indicare la data, l'oggetto, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, i nomi di quelli astenuti o contrari, il tipo di votazione adottato e se si tratta di seduta pubblica o segreta.

5. I verbali, infine, devono espressamente riportare gli adempimenti previsti dall'art.49 del D.

Lgs. n° 267/2000 e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.19 - Nomina degli scrutatori

1. Il Presidente, all'inizio della seduta, designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore; ad essi è demandato il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati; uno dei Consiglieri deve appartenere alla minoranza, ove questa sia presente in aula.

2. Il Presidente, prima di procedere alle votazioni, sostituisce lo scrutatore o gli scrutatori che, nel corso della seduta, si siano assentati.

Art.20 - Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione dei seguenti casi:

a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata ed a maggioranza dei Consiglieri presenti, stabilisca che la seduta debba essere segreta;

b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti su qualità morali, attitudini, capacità, meriti e demeriti;

c) quando la segretezza è espressamente richiesta dalla legge;

d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali dell'Ente;

e) per gravi motivi di ordine pubblico.

2. Durante le sedute segrete restano in aula soltanto i Consiglieri, gli Assessori ed il Segretario Comunale; tutti i partecipanti sono vincolati al segreto su quanto abbia formato oggetto della discussione.

Art.21 - Inizio dei lavori

1. Dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, i Consiglieri possono formulare interrogazioni e interpellanze; inoltre il Sindaco può illustrare eventuali comunicazioni in ordine a fatti o attività di particolare attualità ed interesse.

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2. Sulle comunicazioni ha la facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

3. Ogni Consigliere, inoltre, può chiedere la parola per celebrazione di eventi di particolare rilievo, commemorazione di persone e per comunicazioni di notevole importanza.

Art.22 - Argomenti ammessi alla trattazione.

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare alcuna proposta o questione non compresa nell’ordine del giorno della convocazione.

2. Nel corso della seduta possono essere trattati anche argomenti non compresi nell’ordine del giorno a condizione che siano presenti tutti i Consiglieri in carica e che nessuno di loro si opponga alla trattazione.

3. Nei modi e nei termini previsti dagli articoli successivi, è sempre ammessa la presentazione di interrogazioni, interpellanze, proposte o mozioni.

Art.23 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli argomenti devono essere trattati secondo l’ordine d'iscrizione nell’avviso di convocazione.

2. Su proposta motivata, nei modi e nei termini previsti dal precedente art.13, comma 2, il Consiglio può deliberare in qualunque momento di modificare l’ordine di trattazione degli argomenti in discussione.

3. Sulla proposta di modifica possono intervenire i Capigruppo Consiliari o i loro delegati, per una sola volta e per un tempo massimo di cinque minuti.

4. Gli argomenti da trattare in seduta pubblica devono avere sempre la precedenza.

Art.24 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che esso sia ritirato dall’ordine del giorno, sollevando una questione pregiudiziale o sospensiva.

2. La questione pregiudiziale concerne la legittimità, sotto ogni profilo, della proposta di deliberazione.

3. La questione sospensiva, che può essere sollevata anche nel corso del dibattito, riguarda soltanto l’opportunità politico-amministrativa di discutere la proposta in altra seduta.

4. La questione pregiudiziale o sospensiva è sottoposta alla decisione del Consiglio ed in merito possono intervenire, per non più di cinque minuti, i Capigruppo o i loro delegati.

Art.25 - Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.

2. La relazione illustrativa dell'argomento da trattare è svolta dal Sindaco o dall'Assessore competente o dal Consigliere incaricato o dal Consigliere proponente.

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3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, il Presidente, anche a richiesta di un solo Consigliere può concedere la parola al Segretario Comunale, ad altro funzionario del Comune, a consulenti esterni o ai Revisori dei conti.

4. La relazione può anche essere omessa qualora sia stata depositata ai sensi del precedente art.14; tuttavia, ove ne sia fatta richiesta, essa deve essere letta.

Art.26 - Interventi dei Consiglieri

1. Dopo la relazione di cui al precedente articolo, il Presidente concede la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta secondo l'ordine di iscrizione.

2. Gli interventi dei Consiglieri devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione; in caso contrario il Presidente può togliere la parola, dopo aver richiamato per due volte il Consigliere.

3. I Consiglieri hanno il diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero, in un tempo non superiore a dieci minuti e per una sola volta, salvo ulteriori interventi, non superiori a cinque minuti, per fatto personale, per mozioni d'ordine o per dichiarazione di voto.

4. I Capigruppo o i Consiglieri incaricati di trattare l'argomento in nome del proprio gruppo hanno diritto di parlare per un tempo non superiore a venti minuti e per ulteriori cinque per diritto di replica.

5. Il Presidente, quando l'interesse del dibattito lo esiga, può eccezionalmente consentire deroghe a quanto disposto dai commi precedenti.

6. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente che può farlo solo per un richiamo al rispetto del Regolamento.

7. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri proponenti possono intervenire in qualsiasi momento della trattazione per fornire chiarimenti e precisazioni.

Art.27 - Fatto personale

1. Il fatto personale sussiste quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuiti fatti non veri oppure opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. In questi casi il Consigliere interessato può chiedere la parola in qualunque momento della discussione.

3. Il Presidente, sentita la motivazione del Consigliere, decide sulla fondatezza o meno della richiesta.

4. Nel caso in cui il Presidente la ritenga infondata e neghi la possibilità d'intervento, il Consigliere può appellarsi al Consiglio che si pronuncia sul merito a maggioranza per alzata di mano e senza discussione.

Art.28 - Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente Regolamento, relativa alla procedura della discussione e delle votazioni.

2. La richiesta di presentazione di una mozione d'ordine ha precedenza su tutte le altre.

3. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

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4. Nel caso in cui il Consigliere proponente non accetti la decisione di inammissibilità, adottata dal Presidente, ha facoltà di appellarsi al Consiglio che si determina, definitivamente, sulla questione a maggioranza per alzata di mano e senza discussione.

Art.29 - Proposte ed emendamenti

1. Su ciascun argomento i Consiglieri hanno diritto di presentare proposte, normalmente per iscritto, nella forma di ordini del giorno o emendamenti.

2. Le proposte possono anche essere enunciate verbalmente nei loro termini sostanziali. In tal caso è cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, formalizzare e verbalizzare le stesse prima di sottoporle a votazione.

3. Gli interventi dei Consiglieri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti non devono superare i cinque minuti, gli interventi dei Capigruppo non devono superare i dieci minuti.

4. Gli emendamenti possono essere presentati prima, durante o al termine della discussione;

in ogni caso il Presidente, esaurito il dibattito, invita i Consiglieri a puntualizzare succintamente le proposte conclusive sull'argomento.

5. Nel caso in cui gli emendamenti accolti richiedano l'attestazione di copertura finanziaria, il Presidente propone il rinvio della decisione definitiva, a meno che questa non possa essere immediatamente acquisita.

6. I Consiglieri proponenti possono, in ogni momento, ritirare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Art.30- Chiusura della discussione

1. Esauriti gli interventi e l'eventuale replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, se del caso, riassume le proposte emerse dal dibattito.

TITOLO III - DELLE VOTAZIONI Art.31 - Dichiarazioni di voto

1. Chiusa la discussione non è più consentito alcun intervento nel merito della proposta.

2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto un solo Consigliere per Gruppo per motivare, in un tempo non superiore cinque minuti, il voto del proprio Gruppo.

3. E' consentito anche agli altri Consiglieri di prendere la parola, nel caso intendano dissociarsi dalla posizione del gruppo d'appartenenza, per motivare il proprio voto richiedendone espressa constatazione a verbale.

Art.32 - Ordine delle votazioni 1. L'ordine delle votazioni è il seguente:

a) le questioni pregiudiziali, ovvero le proposte intese ad escludere ogni deliberazione su un determinato argomento;

b) le questioni sospensive, ovvero le proposte intese a rinviare ogni deliberazione su un determinato argomento ad altra data;

c) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio in ordine ad un provvedimento, con precedenza per quelli che più si allontanano dal testo proposto;

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d) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte; sono messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi ed infine gli emendamenti aggiuntivi; gli emendamenti ad un emendamento sono posti in votazione prima di quello a cui si riferiscono;

e) le singole parti del provvedimento se questo si compone di varie parti o articoli quando venga richiesto da uno o più Consiglieri;

f) il provvedimento nel suo complesso con le modifiche risultanti dagli ordini del giorno e dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.

Art.33 - Forme di votazione La votazione può essere palese o segreta.

1. L’espressione del voto è normalmente palese. Le deliberazioni devono essere prese a scrutinio segreto quando riguardano persone e quando la legge lo prescriva espressamente.

2. Le votazioni palesi si effettuano per alzata di mano o per appello nominale.

3. Le votazioni segrete si effettuano, in uno spazio predisposto a garanzia della segretezza del voto, per mezzo di schede che i Consiglieri, a seguito di appello del Segretario Comunale, devono personalmente deporre nell'urna.

4. Durante la votazione a nessun Consigliere può essere concessa la facoltà di parlare.

5. Il Consigliere che entra in aula durante la votazione può votare se è ancora in corso l’appello nominale o la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

6. In caso di votazione segreta non si può più votare quando è iniziato lo spoglio delle schede.

7. Il Presidente può disporre, di propria iniziativa o a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione; in ogni caso il Consiglio deve esprimersi con una votazione complessiva finale.

8. I Consiglieri, quando si tratti un argomento in cui sia rilevabile un interesse proprio o dei propri congiunti e/o affini sino al quarto grado, devono allontanarsi dalla sala delle adunanze, prima dell'inizio della trattazione, e astenersi dal voto.

Art.34 - Esito delle votazioni

1. Terminata ogni votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, se nominati, ne riconosce e ne proclama l'esito.

2. Nel verbale devono essere indicati il numero dei Consiglieri presenti, i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta nonché il numero degli astenuti.

3. Quando siano accertate irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporne l'immediata ripetizione.

4. Il Presidente, se una votazione palese sia dubbia nel risultato, può farla ripetere con la partecipazione dei soli Consiglieri presenti alla prima votazione.

Art.35 - Computo della maggioranza

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, nei quali siano richieste maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

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2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

3. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.

4. Salvo casi particolari espressamente previsti dalla legge, una proposta non approvata non può essere nuovamente oggetto di discussione e di votazione nella stessa seduta; essa può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

5. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che dichiarano di astenersi rimanendo in aula non si computano nel numero dei votanti, ma in quello necessario per la validità dell'adunanza, quelli, invece, che si astengono dal prendere parte alla votazione allontanandosi dall'aula, non si computano né nel numero dei votanti né in quello necessario per la validità dell'adunanza.

6. Nelle votazioni segrete per determinare il numero dei votanti si computano anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE SEDUTE Art.36 - Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono tenere nelle sedute un comportamento dignitoso, corretto e rispettoso delle opinioni e delle libertà altrui.

2. Il Presidente può richiamare un Consigliere che pronunci parole ingiuriose o minacciose all'indirizzo del Consiglio o di qualcuno dei colleghi, o assuma atteggiamenti irrispettosi verso la Presidenza, o si ostini nel contravvenire al presente Regolamento, o turbi l'ordine della seduta.

3. Il Presidente, ove il Consigliere dovesse persistere in simile atteggiamento, può adottare a suo carico un provvedimento di censura e sospendere, se lo ritiene opportuno,la seduta.

Art.37 - Disciplina del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, senza turbare il regolare svolgimento della seduta.

2. Durante la seduta le persone presenti devono tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso rispetto alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate.

3. Il Presidente, ove persone del pubblico turbino l'ordine, dopo opportuni richiami, può disporre l'espulsione dall'aula dei disturbatori.

4. In casi più gravi, il Presidente può decidere, a sua discrezione, sia di sospendere sia di sciogliere la seduta.

5. Ove gravi motivi d'ordine pubblico lo impongano, il Sindaco può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

6. Salva espressa decisione del Consiglio nessuna persona estranea può accedere, durante le sedute, nella parte riservata ai Consiglieri; è ammesso il solo personale comunale la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

7. Ai rappresentanti dell'informazione può essere riservato uno spazio apposito al di fuori di quello destinato ai Consiglieri.

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Art.38 - Diritti dei Consiglieri in ordine alla disciplina della seduta

1. Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza, ciascun Consigliere ha la facoltà di appellarsi al Consiglio che decide, per alzata di mano, sentito un Consigliere a favore e uno contro.

TITOLO V - INTERROGAZIONI INTERPELLANZE MOZIONI Art.39 - Diritto di iniziativa dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni ed interpellanze e proporre ordini del giorno e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune.

2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art.40 - Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione consiste in una semplice domanda rivolta al Sindaco o ad un Assessore per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o ad un Assessore per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

3. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate in modo chiaro e conciso.

Art.41 - Forme e svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere presentate per iscritto o rivolte verbalmente dal Consigliere in apertura di seduta, indicando espressamente se si richiede risposta scritta od orale.

2. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere anche presentate, per iscritto, nell'intervallo tra due sedute consiliari; in tal caso, se espressamente richiesto, ne è data lettura e risposta orale all'inizio della prima seduta utile di Consiglio allorché questa si tenga entro trenta giorni dalla avvenuta presentazione.

3. Lo svolgimento di un'interrogazione o di un'interpellanza deve avvenire in un tempo non superiore a cinque minuti salvo deroghe, concesse dal Presidente, in casi eccezionali e su argomenti di particolare importanza.

4. Nel caso un Consigliere presenti più interrogazioni o interpellanze orali, il tempo massimo a sua disposizione non può superare i quindici minuti.

5. Alle interrogazioni ed alle interpellanze per le quali si chiede risposta scritta deve essere dato riscontro entro trenta giorni dalla presentazione in Consiglio o dalla data d'acquisizione al protocollo. Se espressamente richiesto, deve essere data lettura in Consiglio sia delle interrogazioni o interpellanze sia delle relative risposte nella prima seduta successiva del Consiglio.

6. Alle interrogazioni ed alle interpellanze per le quali si chiede risposta orale il Sindaco e gli Assessori possono dare risposta nella stessa seduta, in un tempo non superiore a venti

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minuti, dando priorità a quelle aventi carattere d'urgenza, o riservarsi di dare risposta scritta, entro un termine massimo di trenta giorni, se si tratta di argomenti che hanno bisogno di particolari approfondimenti.

7. Avuta la risposta il Consigliere può replicare soltanto per dichiarare, con una breve motivazione, da contenere nel tempo massimo di cinque minuti, se si ritiene soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto; è assolutamente escluso che sulle interrogazioni o interpellanze possa aprirsi un dibattito.

8. In ciascuna seduta il tempo destinato alle interrogazioni e alle interpellanze non può superare i sessanta minuti, salvo deroghe, non superiori a quindici minuti, concesse dal Presidente d’intesa con i Capigruppo.

Art.42 - Trasformazione in mozione dell'interrogazione o dell'interpellanza 1. E' riservata all'interrogante o all'interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare, ove lo ritenga, una mozione al Consiglio per un'ulteriore e più approfondita discussione sull'argomento, in conformità alle norme dell’articolo seguente.

2. Le interrogazioni e le interpellanze che riguardino argomenti oggetto di mozione sono assorbite dalla discussione sulla stessa e gli interroganti e gli interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione.

Art.43 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o meno formato oggetto di una interrogazione o di interpellanza per sollecitare o impegnare, secondo un dato orientamento, l'attività dell'Amministrazione.

2. La mozione può anche consistere in una proposta di voto per esprimere un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco e della Giunta.

3. La mozione, sottoscritta da un quinto dei Consiglieri assegnati, accompagnata da espressa richiesta di convocazione del Consiglio, deve essere discussa in una seduta consiliare da tenere entro i venti giorni successivi alla presentazione.

4. Una mozione presentata all'inizio di una seduta consiliare, può anche essere discussa e votata nella stessa seduta a condizione che siano presenti tutti i Consiglieri assegnati.

5. Più mozioni relative ad argomenti identici o connessi sono oggetto di un’unica discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha diritto di prendere la parola per illustrare la mozione in un tempo non superiore a dieci minuti.

6. Per le modalità di dibattito e per le votazioni si osservano le norme del presente Regolamento relative alle proposte d'iniziativa consiliare.

7. In ciascuna seduta il tempo massimo da dedicare alle mozioni non può superare i sessanta minuti.

Art.44 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno, da presentare per iscritto, consistono nella formulazione di un voto, di un giudizio o di una valutazione politica su fatti o questioni di particolare rilevanza locale, nazionale o internazionale.

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2. Gli ordini del giorno presentati nel corso dell'adunanza possono essere trattati a condizione che siano presenti tutti i Consiglieri assegnati e non vi siano opposizioni, nel qual caso sono rinviati ad una successiva seduta di Consiglio.

3. Il Consigliere proponente, dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno al Presidente ed ai Capigruppo Consiliari, a sua richiesta, ha la facoltà di illustrarne i contenuti al Consiglio.

4. A conclusione del dibattito, al quale possono partecipare tutti i Consiglieri, si procede alla votazione a condizione che non sia stata avanzata alcuna richiesta di rinvio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI Art.45 - Pubblicità e diffusione del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge n 241/90, deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

2. Altra copia deve essere esposta nell'aula consiliare a disposizione di tutti durante le sedute.

3. Il presente Regolamento, a cura del Segretario Comunale, deve essere consegnato a tutti i Consiglieri neoeletti, allegato alla partecipazione di nomina e di prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli Uffici e dei servizi.

Art.46 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che consta di n. 46 articoli, entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva ripubblicazione all'Albo Pretorio.

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