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Comune di Villanova d Asti Ufficio Tecnico

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Academic year: 2022

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Provincia di Asti

Medaglia d’Oro al Valor Militare

Settore Ambiente

OGGETTO: autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas in Villanova d’Asti, Strada per Buttigliera 177B

Proponente: 2G2M ENERGY Soc. Coop. Agr. (P.IVA 01667780058)

RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 22/09/2020

Il giorno 22 settembre 2020, alle ore 11:00 circa si è tenuta, previa formale convocazione, la seduta della conferenza dei servizi decisoria indetta per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’oggetto. La conferenza si è svolta in modalità telematica attraverso lo strumento della videoconferenza.

Alla riunione hanno presso parte i rappresentanti dei seguenti soggetti istituzionali:

Cognome e Nome Ente

BOANO Alessandro A.R.P.A. Piemonte

ALLEGRO Giuseppe A.S.L. AT

CAUDULLO Giorgio A.S.L. AT

GIORDANO Christian Comune di Villanova d’Asti – Sindaco NETTINI Giancarlo Comune di Villanova d’Asti – Ufficio Tecnico

MARENGO Angelo Provincia di Asti

BRIGNOLO Franco Provincia di Asti

Erano, inoltre, presenti i tecnici della Società proponente e, in qualità di uditori, i seguenti soggetti terzi interessati: CAGLIERO Mirella, GILLI Fiorella, VANARA Catterina.

Nel seguito si riporta un resoconto sintetico di quanto emerso durante l’incontro.

RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA

Brignolo (Provincia di Asti) apre la seduta richiamando brevemente i termini del procedimento attivato e le finalità del presente incontro. In particolare ricorda che in data 21/05/2020 si è tenuta una seduta della conferenza di servizi ex art. 12 D.Lgs 387/03 nel corso della quale sono emersi alcuni elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione. A seguito di tale seduta, con nota prot. n. 9870 del 08/06/2020 è stato formalizzato al proponente, secondo la formulazione dell’articolo 10bis della Legge 241/90 all’epoca vigente, il preavviso di diniego dell’autorizzazione richiamando i suddetti elementi ostativi, sostanzialmente riconducibili all’assenza:

del progetto della rete di teleriscaldamento,

della perizia giurata relativa alla descrizione ed all’importo delle opere di dismissione, della valutazione impatto olfattivo,

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di idonei riscontri alle criticità evidenziate dal Comune di Villanova d’Asti per gli aspetti di competenza.

In data 30/06/2020 è pervenuta una nota della Soc. 2G2M con la quale la medesima ha comunicato la volontà di procedere alla predisposizione ed all’invio di ulteriore documentazione progettuale a riscontro delle richieste effettuate dagli Enti coinvolti nel procedimento. In data 21/08/2020 è pervenuta tale documentazione, la quale è stata inviata a tutti i componenti della conferenza unitamente alla convocazione della presente seduta.

In data 14/09/2020 è ulteriormente pervenuto dal proponente il piano finanziario dell’intervento contenente la stima dei costi di gestione dell’impianto (manutenzione ordinaria/straordinaria, autocontrolli periodici, ecc.), dei costi di dismissione e dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta.

La presente seduta di conferenza è finalizzata alla valutazione della suddetta documentazione ed all’acquisizione, in via conclusiva, dei pareri e degli atti di assenso comunque denominati necessari al rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03.

Dopo questa breve premessa Brignolo passa la parola ai soggetti intervenuti per l’espressione dei contributi istruttori di competenza.

Boano (ARPA Piemonte) illustra il contributo tecnico scientifico che, preannuncia, sarà inoltrato alla Provincia nei prossimi giorni, con la precisazione che detto contributo è stato redatto sulla base di tutta la documentazione acquisita nel corso del procedimento (progetto, richieste degli Enti e osservazioni dei terzi interessati). Per quanto riguarda la documentazione progettuale, l’Agenzia ritiene che la stessa sia idonea a valutare opportunamente gli impatti ambientali connessi alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto.

Dal punto di vista tecnico, Boano evidenzia in particolare quanto segue:

per quanto riguarda le emissioni convogliate, l’Agenzia propone parametri tecnici rimandando all’Autorità competente l’eventuale accoglimento ed inserimento dei medesimi nel quadro prescrittivo dell’autorizzazione;

per quanto riguarda le emissioni diffuse, l’Agenzia prende atto che il proponente ha accolto la richiesta di prevedere sistemi di abbattimento direttamente alla sorgente, ad esempio dotando le tramogge di carico, le vasche, le prevasche, il digestore, di sistemi di copertura idonei. Tuttavia viene ulteriormente richiesto di prevedere, per le platee C0 e C1, la realizzazione di adeguati supporti ancorati alla base delle platee per lo scorrimento dei teli di copertura;

la valutazione dell’impatto odorigeno è stata predisposta, dal punto di vista metodologico e modellistico, in maniera corretta ed adeguata alle caratteristiche dell’impianto proposto. Tale studio non garantisce del tutto l’assenza di disturbo olfattivo e quindi l’Agenzia richiede, al raggiungimento della configurazione operativa di regime, la realizzazione di ulteriori misure per la verifica delle valutazioni previsionali fornite dal modello;

per quanto riguarda la componente “rumore e vibrazioni”, la valutazione previsionale svolta dal proponente è conforme a quanto previsto dalla D.G.R. di riferimento ed attesta il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa e dal piano di classificazione acustica comunale. Per la rumorosità differenziale nel periodo notturno, tuttavia, la valutazione del proponente indica valori molto prossimi al limite di 3 decibel previsto dalla normativa. Anche in questo caso dovranno, pertanto, essere effettuati in fase di esercizio opportuni monitoraggi per verificare l’effettiva rumorosità degli impianti ed, eventualmente, individuare opportune misure di contenimento e mitigazione;

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per quanto riguarda gli scarichi e la gestione delle acque meteoriche l’Agenzia non rileva particolari criticità;

in merito alle eventuali compensazioni ambientali previste dalla normativa, l’Agenzia ricorda che le medesime devono essere finalizzare al riequilibrio ambientale e territoriale del luogo in cui viene realizzato l’impianto. Al proposito vengono indicate, a titolo esemplificativo, alcune possibili opere quali: interventi di forestazione urbana in ambito cittadino, ripristino della fascia riparia in aree demaniali lungo la rete idrografica principale, interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, ecc.;

per quanto riguarda, infine, le terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere, l’Agenzia prende atto della scelta del proponente di adottare la procedura semplificata prevista dalla normativa e ricorda la necessità, da parte del produttore del materiale, di rispettare puntualmente quanto previsto da tale procedura in termini di modulistica, tempi e adempimenti tecnico-amministrativi.

Allegro (ASL AT), preso atto del contributo tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, comunica che, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, l’ASL AT si esprime favorevolmente alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto (cfr. parere riportato in Allegato 1), riservandosi comunque di intervenire in seguito per richiedere ulteriori misure mitigative nel caso in cui l’esercizio dell’impianto determinasse criticità dal punto di vista olfattivo o della rumorosità.

Giordano (Sindaco del Comune di Villanova d’Asti) illustra, coadiuvato dal tecnico comunale, il contributo riportato in Allegato 2. In particolare il Sindaco rileva che il parere del Comune è negativo per tutta una serie di motivi, dettagliatamente evidenziati nelle motivazioni del parere stesso, che possono essere così sintetizzati:

sensibile aumento delle emissioni odorigene e del conseguente disturbo per i ricettori posti in prossimità dell’impianto;

superamento, presso alcuni ricettori individuati, del valore di emissione notturno previsto dal Piano comunale di classificazione acustica;

assenza di una relazione agronomica redatta da tecnico abilitato che consenta di valutare l’effettiva classe di uso del suolo del terreno oggetto di insediamento e, di conseguenza, la compatibilità dell’intervento con il vigente “Regolamento per l’insediabilità di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico – biogas)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 17/06/2010 (di seguito anche denominato, per brevità, “Regolamento”);

sensibile aumento del traffico veicolare di mezzi agricoli lungo le strade provinciali n. 16 “Casalborgone-Pralormo” e n. 2 “Murisengo-Villanova”;

assenza di una scheda tecnica che certifichi il rispetto dei valori nei limiti di SOx secondo il D.Lgs 152/2006 e D.M. 118/2016; tale assenza determina l’impossibilità per il Comune di effettuare le necessarie valutazioni;

assenza, nell’ambito del progetto iniziale e delle successive integrazioni, di una proposta di opere compensative al sensi della normativa vigente e del Regolamento comunale;

assenza di approfondimenti sulle terre e rocce da scavo che il Comune ritiene debbano essere effettuati in questa sede e non dopo il rilascio dell’autorizzazione.

Oltre ai suddetti elementi, che il Comune ritiene ostativi al rilascio dell’autorizzazione, l’Amministrazione esprime perplessità e preoccupazione riguardo le modalità proposte per lo smaltimento dei reflui in quanto, in caso di fermo impianto per manutenzione o di guasti improvvisi, le stesse potrebbero essere causa di grave inquinamento dei siti circostanti e delle sottostanti falde.

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Infine, il Comune chiede, in caso di esito favorevole del procedimento, l’installazione di una stazione anemometrica presso l’impianto e idonee garanzie (perizia giurata annuale) sulla costante manutenzione ed il controllo dell’impianto.

Brignolo, per quanto riguarda le valutazioni istruttorie svolte dal Servizio Ambiente della Provincia di Asti, comunica che il proponente ha fornito adeguato riscontro alle richieste di integrazioni formulate dal medesimo Servizio nel corso del procedimento.

Stante l’assenza di una valutazione cumulativa dell’impatto generato dall’impianto con quello di futura possibile installazione presso il medesimo sito, così come ipotizzato nella proposta progettuale, Brignolo comunica che l’autorizzazione sarà subordinata a riesame in caso di eventuale realizzazione del secondo impianto.

Per quanto riguarda la garanzia per la messa in pristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell’impianto Brignolo da atto che la Ditta ha prodotto la perizia giurata relativa alla descrizione ed all’importo delle opere di dismissione. Sulla base di tale importo, quantificato in Euro 72.700,00, dovrà essere prestata, entro la data di avvio dei lavori, la garanzia fideiussoria di cui alla D.G.R. 5-3314/2012 a favore del Comune di Villanova d’Asti.

In ogni caso l’efficacia dell’autorizzazione rilasciata si intenderà sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che – di norma – deve avvenire, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

La garanzia dovrà escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all’articolo 1944 c.c. e il pagamento dovrà avvenire dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest’ultimo.

Entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà, inoltre, essere prestata idonea garanzia fideiussoria contro il rischio di una mancata realizzazione dell’impianto. La garanzia dovrà essere prestata a favore della Provincia di Asti per un importo non inferiore a 5.000 Euro.

Per quanto riguarda le compensazioni ambientali citate sia dal Comune di Villanova d’Asti sia dall’A.R.P.A., Brignolo ricorda che, ai sensi del D.M. 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, l’importo annuo di tali opere non può essere superiore al 3% dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto. Dai dati contenuti nel piano finanziario predisposto dal proponente tale importo massimo può essere quantificato in circa 5.000 Euro/anno.

Considerato l’inevitabile impatto che sarà generato dalla nuova installazione ed il fatto tale impatto – solo in parte mitigabile – andrà sommarsi a quello che già oggi è determinato dall’allevamento zootecnico esistente, si ritengono sussistenti le condizioni di applicabilità delle misure compensative di cui all’allegato 2 del citato D.M. 10/09/2010. Salvo diverso avviso degli Enti partecipanti alla conferenza, la Provincia inserirà, quindi, in autorizzazione, l’obbligo di realizzare annualmente, secondo quanto indicato dal Comune e dall’ARPA in sede di conferenza e con le modalità operative di dettaglio che potranno eventualmente concordate con l’Amministrazione comunale, misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per un importo annuo non superiore al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto.

Chiabrando (Soc. 2G2M) prende atto del parere negativo del Comune ma evidenzia come, sugli aspetti tecnici, ARPA ed ASL AT non abbiano rilevato criticità. Sugli aspetti politici evidenziati dal Comune la Società proponente non intende entrare nel merito.

Giordano precisa che il parere negativo del Comune non è basato su questioni politiche ma tecniche, come peraltro illustrato precedentemente e indicato nel dettaglio nel parere (Allegato 2) sottoscritto dai Responsabili dei Settori Tecnici Comunali. Poi, evidentemente, ci

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sono anche questioni di indirizzo politico riguardanti la tutela del territorio e dell’ambiente che, tuttavia, trovano la loro espressione nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e nei limiti imposti dalla normativa.

Chiabrando, ribadendo l’assenza di elementi tecnici ostativi nei contributi di ARPA e ASL, rileva come le motivazioni negative del Comune non siano tecnicamente fondate e cita, a titolo esemplificativo, l’erroneo riferimento al superamento di limiti notturni di rumorosità, che invece vengono rispettati sia in termini di emissione che di immissione.

Per quanto riguarda le compensazioni ambientali, pur non contestando, in linea di principio, la decisione della conferenza di prevedere misure di compensazione, ritiene tuttavia eccessiva l’applicazione del massimo importo previsto a tali fini dalla normativa. Invita, di conseguenza, la conferenza a considerare la notevole incidenza di tale importo sul piano finanziario dell’intervento. Inoltre ricorda che, ai sensi del citato D.M. 10/09/2010, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche, dimensioni e impatto sull’ambiente. L’impianto proposto ha una dimensione talmente contenuta (100 kW) e prevede tutta una serie di mitigazioni, in parte già contenute nel progetto iniziale ed in parte prescritte dagli Enti in conferenza, che si ritiene non giustificata la prescrizione di ulteriori compensazioni ambientali, peraltro di importo così elevato.

Giordano dichiara che non spetta al Comune valutare la sostenibilità economica dell’investimento e l’incidenza delle opere di compensazione sui margini di guadagno dell’azienda. Peraltro ricorda che gran parte di tali margini è dovuta ai contributi pubblici ai quali il proponente avrà legittimamente accesso e, pertanto, la destinazione a fini pubblici di una piccola parte di essi, oltre che prevista dalla normativa, appare quanto mai opportuna per compensare gli impatti (in termini di rumore, prossimo ai limiti di legge come affermato dall’ARPA, odore e traffico) che dovranno essere sopportati dalla collettività e dal territorio a seguito della realizzazione dell’impianto. Il Comune ritiene congrua la citata percentuale di compensazione del 3%.

Nettini (Comune di Villanova d’Asti) richiama i contenuti del Regolamento comunale e precisa che lo stesso non prevede un divieto generalizzato di realizzare impianti a biogas sul territorio comunale, né pone dei vincoli in contrasto con la normativa. Al contrario, regolamenta le modalità con le quali il Comune esercita le proprie competenze in materia ambientale, urbanistico-edilizia, paesaggistica e sanitaria nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione degli impianti in questione, individuando le aree di preferibile insediamento dei medesimi.

Nel caso di specie, l’impianto si inserisce in un sito dove è stato recentemente realizzato un allevamento zootecnico che ha già dato problemi con il vicinato, per cui l’ulteriore aggravio del carico emissivo, nonché la vicinanza dell’opera ad aree e beni tutelati dal PRGC, determina una situazione di criticità che rende l’area inidonea e che giustifica il parere negativo del Comune.

Brignolo da lettura integrale delle osservazioni presentate da un gruppo di cittadini del Comune di Villanova d’Asti (cfr. Allegato 3). Comunica, inoltre, che nei giorni antecedenti la presente seduta della conferenza di servizi alcuni cittadini hanno formulato osservazioni e richieste di chiarimenti nei confronti delle quali si è fornita risposta per le vie breve. Segnala, al proposito, che se occorrono ulteriori chiarimenti i medesimi possono essere chiesti nell’ambito della presente seduta o nei tempi residui del procedimento. In ogni caso, nel provvedimento conclusivo si darà atto di tutte le osservazioni pervenute.

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CONCLUSIONI / DETERMINAZIONI

Brignolo, esaurita la discussione e verificata l’assenza di ulteriori interventi da parte dei presenti, dichiara conclusi i lavori della conferenza di servizi dando atto che, in esito all’istruttoria, sono stati acquisiti tutti gli elementi utili all’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell’art. 14-quater della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la quale sarà formalizzata nei prossimi giorni.

Giordano chiede alla Provincia di tener conto, nella suddetta determinazione, del parere negativo del Comune, delle richieste formulate e delle osservazioni dei cittadini.

La conferenza si chiude alle ore 12 circa.

L’estensore del documento Ing. Franco Brignolo

[firmato digitalmente*]

VISTO: Il Responsabile del Procedimento Dott. Angelo MARENGO

[firmato digitalmente*]

* Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

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