Lavoro & Previdenza
La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
N. 191 13.10.2014
Personale altamente qualificato:
le Faq del MISE
Pubblicate le Faq riguardanti il bonus assunzioni di personale altamente qualificato
Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Agevolazioni
L’8 settembre scorso il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le FAQ relative al credito d'imposta per assunzioni di personale altamente qualificato, di cui al Decreto Direttoriale 28 luglio 2014 (attuativo dell’art. 24 del D.L. n. 83/2012), recante l’obiettivo di fornire alcune delucidazioni in merito alla fruizione del beneficio in discorso. In particolare, nel chiarire che anche le nuove imprese possono usufruire del credito di imposta, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il credito di imposta spetta solo per il personale con laurea magistrale in ambito tecnico scientifico impiegato esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo; tale vincolo, peraltro, deve essere rispettato nei due anni successivi all’assunzione in caso di Pmi, tre anni in caso di Grandi Imprese.
Altro chiarimento importante concerne il titolo di studio in possesso del candidato; infatti, in caso di una laurea del vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS) in ambito tecnico scientifico è necessario verificare l’equiparazione con la laurea magistrale. Inoltre, il titolo accademico deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
Da precisare, inoltre, che anche le imprese che trasformano il rapporto di lavoro dei propri apprendisti in un contratto a tempo indeterminato, possono godere del bonus assunzioni previsto dal Decreto Direttoriale 28 luglio 2014.
Infine, il credito di imposta è cumulabile anche con le altre agevolazioni, tranne nel caso delle start up innovative, incubatori certificati e imprese dei territori colpiti dal sisma di maggio 2012.
Premessa
Con il c.d. “Decreto Crescita”, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato in G.U. n. 147 del 26 giugno 2012, sono state introdotte nuove misure a favore della ricerca e, limitatamente a questo ambito, della stabilità del lavoro nel Paese.L’art. 24 del suddetto decreto, infatti, ha introdotto un’agevolazione tesa a favorire le assunzioni di “personale altamente qualificato” nel settore della ricerca. Si tratta di un incentivo all'occupazione e allo stesso tempo di una spinta all'innovazione scientifica e tecnologica.
L’intervento, che trova applicazione con il Decreto Direttoriale del 28 luglio 2014, si mostra come un aiuto di carattere sistemico e permanente a sostegno del sistema produttivo.
Riepiloghiamone le caratteristiche principali.
Caratteristiche generali
L'agevolazione viene concessa a seguito di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella forma del credito d'imposta, pari al 35%
del costo aziendale sostenuto per le assunzioni, con un limite massimo di 200.000 euro all'anno per ciascuna impresa.
Il testo normativo fa riferimento al “costo aziendale”. Sono inclusi in tale ambito tutti gli oneri di qualsiasi tipo, forma e natura sostenuti annualmente dal soggetto beneficiario del bonus per il personale dipendente oggetto del beneficio.
Il beneficio è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente:
dalla forma giuridica assunta;
dalle dimensioni aziendali;
dal settore economico in cui operano;
dal regime contabile adottato.
Deve, quindi, ritenersi che i destinatari del beneficio siano tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, individuabili in base all'art. 55 del Tuir, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
max 200.000 euro a impresa Imprese che procedono a nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato
CREDITO D’IMPOSTA (art. 24 D.L. 83/2012) ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTEQUALIFICATO
35% del costo aziendale
Caratteristiche dei neo assunti
Per godere del diritto all’incentivo, il personale neo assunto deve possedere specifici requisiti soggettivi.
I neo assunti devono, cioè, essere:
a) in possesso di un dottorato di ricerca universitario, conseguito presso un'università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
b) in possesso di laurea magistrale in specifiche discipline di ambito tecnico o scientifico, purché impiegati in attività di ricerca e sviluppo (quali ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale).
L'elenco delle lauree magistrali, in discipline di ambito tecnico o scientifico, che danno diritto all'incentivo è il seguente:
Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-25 Ingegneria dell'automazione LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica LM-33 Ingegneria meccanica LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica LM-69 Scienze e tecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Invio delle istanze
Ad essere agevolate sono le imprese che hanno proceduto all’assunzione:
tra il 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012;
ovvero per l’instaurazione di rapporti lavorativi durante il 2013.
Nel primo caso, le istanze – che dovevano essere inviate esclusivamente in maniera telematica – possono essere effettuate a partire dal 15 settembre 2014; nel secondo caso, invece, bisogna aspettare il 10 gennaio 2015 per l’inoltro delle domande.
A tal fine, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dedicato:
• 250.000.000 euro per le assunzioni effettuate nell’anno 2012;
• 33.190.484 di euro per le assunzioni effettuate nell'anno 2013;
• 35.468.754 di euro per le assunzioni effettuate nell'anno 2014;
• 35.489.489 di euro per le assunzioni effettuate nell'anno 2015.
Non necessariamente impiegati in attività di
R&S Dottorato di ricerca universitario
I neo assunti con contratto a tempo indeterminato devono possedere:
Laurea magistrale in specifiche discipline di ambito tecnico o
scientifico
Solo per determinate tipologie di lauree (Allegato 2 DL 83/2012) e se impiegati in attività
di R&S
Modalità di fruizione
Il credito d'imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione,ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
L’art. 24 del "Decreto crescita" precisa al comma 2 che il credito deve essere indicato:
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito;
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso utilizzato.
Il credito inoltre non è soggetto al limite annuale di 250.000 europer l'utilizzo dei crediti d'imposta, che devono essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244 che, dal 1° gennaio 2008).
Inoltre il credito:
• non concorre allaformazione del reddito ai fini IRPEF o IRES;
• nonrileva nella determinazione della base imponibileIRAP;
• non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt 61 e 109, comma 5, del Tuir per la deducibilità degli interessi passivi e per il rapporto fra ricavi imponibili e ricavi esenti.
Le Faq
Detto quanto sopra, si riportano le Faq pubblicate l’8 settembre scorso sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.D. Il mantenimento o la riduzione dei dipendenti a tempo indeterminato nei tre o due anni successivi all’assunzione costituisce causa di revoca. In che modo questo dato dovrà essere calcolato?
R. Il dato dovrà essere calcolato con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nell’esercizio precedente all’assunzione e nei due/tre esercizi successivi a quello dell’assunzione di personale qualificato.
Invio istanze
Assunzioni tra il 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2012 Assunzioni durante l’anno 2013
Domande dal 15 settembre 2014 Domande dal 10 gennaio 2015
D. Fatto salvo l’incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato, costituiscono causa di revoca le dimissioni o il licenziamento della persona per la quale è stata ottenuta l’agevolazione, se questa è stata sostituita da una figura con il medesimo titolo?
R. La cessazione del rapporto di lavoro può non costituire causa di revoca delle agevolazioni se il dipendente cessato viene sostituito da figura professionale avente le stesse caratteristiche di cui all’art. 2 lett. a) e b) del Decreto 23 ottobre 2013. L’impresa dovrà dare comunicazione al Ministero dell’avvenuta sostituzione, del nominativo del neo assunto e della decorrenza della nuova assunzione entro un massimo di trenta giorni.
D. Come si può verificare il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente a quello di assunzione, se nella nota integrativa non è presente alcun dato relativo all’organico?
R. La normativa prevede che il dato occupazionale deve essere rilevato dai dati del bilancio approvato dal CdA ed esposti nella nota integrativa. Se l’impresa non è tenuta alla redazione del bilancio o se tali dati non sono rilevabili dalla nota integrativa, il dato occupazionale dovrà essere espresso con riferimento al Libro Unico del Lavoro alla data del 31 dicembre.
Per quanto riguarda il criterio con cui determinare il numero degli occupati complessivi dell’impresa, sia per l’esercizio antecedente a quello dell’assunzione che per quelli successivi, si precisa che se il dato occupazionale è riportato nella nota integrativa al bilancio, questo stesso dato (eventualmente al netto dei pensionamenti intervenuti nell’esercizio) va indicato nell’istanza per il credito d’imposta e, per le successive certificazioni annuali (due per le PMI e tre per le grandi imprese), il dato occupazionale va rilevato con il medesimo criterio utilizzato per il bilancio dell’esercizio precedente all’assunzione. Per le imprese che nella nota integrativa non hanno indicato il dato occupazionale e per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, il dato va rilevato dal “libro unico del lavoro”
indicando il numero totale dei dipendenti in essere al 31 dicembre.
D. I titoli accademici da allegare all’istanza da chi devono essere firmati digitalmente? Quale documento è necessario allegare (certificato di laurea, certificato di laurea con iscrizioni e durata legale del corso, autodichiarazione...)?
R. Il titolo accademico deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Il titolo accademico può essere presentato nelle varie tipologie previste, con esclusione dell’autocertificazione.
D. Il personale in possesso di laurea magistrale deve essere impiegato esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo o può svolgere anche altre mansioni? Quale documentazione deve essere inoltrata unitamente all’istanza?
R. Il personale in possesso di laurea magistrale deve essere impiegato esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo. Il legale rappresentante dovrà rendere una autocertificazione in tal senso, che deve essere visionata dal
“certificatore” e conservata agli atti dell’impresa tra la documentazione contabile da esibire in caso di controlli o ispezioni
D. La certificazione della documentazione contabile può essere resa dal presidente del collegio sindacale o è data facoltà all’impresa anche di avvalersi in alternativa di professionista iscritto nell’albo dei revisori legali dei conti?
R. È possibile, ma si ricorda che la possibilità di esporre la spesa relativa all’onorario del professionista fino a un importo di € 5.000,00 è riservata solo alle imprese prive di collegio sindacale e non soggette a revisione legale dei conti.
D. Un’impresa costituita nel 2012 e che ha proceduto nel corso dell’anno all’assunzione di personale qualificato può accedere alle agevolazioni? E quale dato indicherà come occupazione precedente alla data di assunzione?
R. È possibile l’accesso alle agevolazioni e si indicherà un dato pari a zero relativo all’occupazione preesistente.
D. Il credito d’imposta per le assunzioni qualificate è cumulabile con eventuali altre agevolazioni ottenute per l’assunzione del medesimo dipendente o per eventuali programmi in cui lo stesso ha operato?
R. Il credito d’imposta non costituisce Aiuto di Stato, ad eccezione che per le imprese start-up innovative, incubatori d’impresa e imprese con sede e unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che accedono alle specifiche risorse finanziarie loro riservate. Pertanto, se il credito è concesso sulle risorse di carattere generale e non su quelle riservate alle suddette tipologie di imprese, non concorre a formare cumulo con altri Aiuti di Stato.
D. La dichiarazione sostitutiva del soggetto certificatore deve comprendere anche la certificazione completa del bilancio aziendale e la verifica diretta dell’impiego del personale in attività di ricerca e sviluppo?
R. La certificazione riguarda solo i requisiti di accesso alle agevolazioni e la risultanza dei dati amministrativi e contabili dell’impresa nonché, per i due/tre anni successivi all’anno di assunzione, la verifica dell’assenza di cause di decadenza dalle agevolazioni. Per l’impiego del personale in attività di ricerca e sviluppo dovrà prendere visione dell’autocertificazione (vedi quesito n.5) del legale rappresentante dell’impresa.
D. La trasformazione (qualificazione) di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato è valida?
R. Sì, è da considerarsi valida.
D. La data di decorrenza della assunzione è da intendersi, nel caso di
trasformazione?
R. La data considerata è quella della trasformazione del contratto di lavoro da determinato a indeterminato.
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