• Non ci sono risultati.

IMPRESA. TUTELA LEGALE SpA. Contratto di assicurazione di tutela legale PROTECTION

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IMPRESA. TUTELA LEGALE SpA. Contratto di assicurazione di tutela legale PROTECTION"

Copied!
26
0
0

Testo completo

(1)

TUTELA LEGALE SpA

Contratto di assicurazione di tutela legale

Il contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Ania – Associazioni consumatori – Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari.

Il presente Set informativo, contenente il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Danni e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.

IMPRESA

PROTECTION

(2)

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: Tutela Legale Spa

iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169

Prodotto: PROTECTION IMPRESA

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Protection Impresa è un contratto di assicurazione di tutela legale che offre assistenza e rimborso delle spese legali, peritali e processuali per la difesa degli interessi e dei diritti delle Aziende assicurate e delle persone che ne fanno parte.

Che cosa è assicurato?

L’assicurazione di tutela legale offre:

✓ Assistenza per la risoluzione amichevole delle controversie

✓ Rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute dagli assicurati in sede stragiudiziale e giudiziale

La polizza opera in ambito penale e garantisce assistenza e rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per difendersi dall’accusa di aver commesso un reato.

Al fine di ottenere il risarcimento di danni subìti ovvero per difendersi da richieste di risarcimento avanzate da terzi, dietro pagamento di un premio aggiuntivo e nei limiti stabiliti in polizza, è possibile estendere la copertura assicurativa in ambito civile alle vertenze:

- derivanti da fatto illecito (responsabilità extracontrattuale)

- originate da contratti stipulati dagli assicurati (responsabilità contrattuale).

È possibile altresì estendere la copertura assicurativa ai ricorsi contro provvedimenti amministrativi e ai procedimenti promossi davanti al Garante per la protezione dei dati personali.

La somma massima a disposizione per ogni vertenza (massimale per sinistro) è di € 10.000. Si possono scegliere massimali per sinistro più elevati, fino ad € 50.000, dietro pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato?

L’assicurazione non opera per vertenze:

derivanti da fatto doloso degli assicurati

conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive

in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale e di concorrenza sleale

derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata

derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie

derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall’uso di aeromobili o natanti

tra soci e/o amministratori e fra l’Azienda e i suoi amministratori

derivanti da affitto d’azienda e da contratti di leasing immobiliare

derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall’edificazione di nuovi immobili

Ci sono limiti di copertura?

La copertura è esclusa e nessun indennizzo è dovuto agli assicurati per le controversie:

! aventi un valore in lite inferiore ad € 350

! contro Tutela Legale Spa

Il limite massimo di rimborso delle spese dovute all’avvocato domiciliatario è pari ad € 2.000 per sinistro.

La polizza non copre il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

(3)

DIP DANNI – PROTECTION IMPRESA – documento aggiornato a giugno 2021

Dove vale la copertura?

Le garanzie prestate con la presente assicurazione operano per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di pagare il premio dovuto alla Compagnia;

- Devi pagare le rate di premio successive alla prima;

- Devi comunicare, nel corso del contratto, ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, sei tenuto:

- ad avvisare tempestivamente e per iscritto l’intermediario cui è assegnata la polizza oppure direttamente la Compagnia;

- a far pervenire alla Compagnia, anche successivamente alla denuncia, ogni notizia e copia di ogni documento utile alla sua trattazione.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Il pagamento è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio rispettivamente del 4%, 5% e 6%. In ogni caso, l’importo è dovuto per intero anche se frazionato. Il premio può essere pagato all’intermediario cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Compagnia con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente (in contanti, solo se il premio è inferiore ad € 750).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L’assicurazione dura un anno e decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di assicurazione o del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza, puoi disdire la polizza con

- lettera raccomandata a/r alla direzione della Compagnia in Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano - PEC all’indirizzo direzione@pec.tutelalegalespa484.it

da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.

In corso d’anno, puoi disdire la polizza con la stessa modalità dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto della copertura formulato per iscritto, con un preavviso di almeno 30 giorni.

(4)

Pag. 1 di 4

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni DIP aggiuntivo Danni

Compagnia: Tutela Legale Spa

Prodotto: PROTECTION IMPRESA (ed. 06/2021) Il DIP aggiuntivo Danni è aggiornato al 01.06.2021 Il DIP aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Tutela Legale Spa

Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano, tel. +39 02 89600700 Sito internet: www.tutelalegale.it

E-mail: info@tutelalegale.it

PEC: direzione@pec.tutelalegalespa484.it

L’Impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 17 “tutela legale” (Provvedimento ISVAP n. 2656 del 1° dicembre 2008) e nel ramo 16 “perdite pecuniarie di vario genere” (Provvedimento ISVAP n. 2975 del 30 aprile 2012), iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

In base all’ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Tutela Legale Spa è pari a € 6,719 milioni di cui € 2,500 milioni di capitale sociale e € 4,219 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati.

Il valore dell’indice di solvibilità SCR è 185,7%, il valore dell’indice di solvibilità MCR è 203,1%. Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della Società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa.

I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2020). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 2.971.707, il requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura MCR (requisito minimo) è pari a € 2.500.000;

il valore dei fondi propri ammissibili alla copertura del MCR è pari a € 5.517.341.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di Tutela Legale Spa è riportata al seguente link:

www.tutelalegale.it/tutela/chi-siamo/ultimo-bilancio.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

PENALE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni.

La copertura prevede un massimale di € 10.000 per sinistro. Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati, accettando di pagare un premio più alto. Il massimale prescelto e il relativo premio sono indicati in polizza.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

CIVILE

EXTRACONTRATTUALE

Questa garanzia opera in ambito civile per vertenze originate da un fatto illecito (responsabilità extracontrattuale).

Consente agli assicurati di:

- agire per ottenere il risarcimento del danno subìto

- difendersi da richieste di risarcimento avanzate da terzi nei loro confronti.

Se opzionata, si aggiunge alla garanzia PENALE.

(5)

Pag. 2 di 4

CIVILE CONTRATTUALE

Questa garanzia opera in ambito civile per vertenze originate da contratti stipulati dagli assicurati (responsabilità contrattuale).

Consente agli assicurati di far valere i propri diritti, nei seguenti casi:

- controversie relative alla proprietà o locazione degli immobili;

- controversie individuali di lavoro;

- controversie con altre Imprese Assicurative;

- controversie con Enti e Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;

- controversie con fornitori relative all’acquisto di beni e servizi;

- controversie con clienti relative a forniture di beni e di servizi;

- recupero dei crediti.

Se opzionata, si aggiunge alle coperture previste dalla combinazione delle garanzie PENALE + CIVILE EXTRACONTRATTUALE.

SPECIAL PROTECTION

Questa garanzia opera nel caso in cui vengano contestate agli assicurati violazioni di disposizioni contenute nei seguenti Decreti Legislativi:

- 81/2008 (Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

- 152/2006 (Norme in materia ambientale - Tutela dell’Ambiente) - 193/2007 (Sicurezza Alimentare)

- 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche) - 472/1997 (Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie) nonché nel Reg. UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

La garanzia opera in ambito penale e civile (in quest’ultimo caso solo per richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati), e comprende altresì il ricorso contro provvedimenti o sanzioni amministrative riferiti ad una delle norme sopra richiamate.

Sono inclusi i procedimenti promossi davanti al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Questa garanzia può essere acquistata singolarmente, ovvero aggiunta ad una delle garanzie sopra illustrate (Penale, Civile Extracontrattuale, Civile Contrattuale).

CIRCOLAZIONE

Questa garanzia opera in ambito civile e penale per fatti causati dalla circolazione stradale dei veicoli degli assicurati.

In ambito civile, consente loro di:

- agire per ottenere il risarcimento di un danno subìto per colpa di terzi - far valere i propri diritti derivanti da un contratto

- ricorrere contro provvedimenti di ritiro o sospensione della patente di guida, o di sequestro del veicolo.

In ambito penale, consente agli assicurati di difendersi dall’accusa di aver commesso un reato.

Se opzionata, si aggiunge alle coperture previste dalle garanzie sopra illustrate (Penale, Civile Extracontrattuale, Civile Contrattuale).

Che cosa NON è assicurato?

DIFESA PENALE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni.

CIVILE EXTRACONTRATTUALE La garanzia non opera per vertenze

- derivanti dalla proprietà e/o dall’uso di veicoli - di origine contrattuale.

CIVILE CONTRATTUALE

La garanzia non opera per vertenze

- derivanti dalla proprietà e/o dall’uso di veicoli - derivanti da contratti di agenzia

- aventi ad oggetto comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi

- derivanti da licenziamento adottato a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - riguardanti azioni di sfratto

- relative ad immobili non identificati in polizza.

SPECIAL PROTECTION

Se acquistata singolarmente, la garanzia non opera per vertenze - derivanti dalla proprietà e/o dall’uso di veicoli

- di origine contrattuale.

CIRCOLAZIONE La garanzia non opera:

- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo

- quando il veicolo non è assicurato con la polizza obbligatoria RC Auto

- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione

- qualora l’assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate.

(6)

Pag. 3 di 4

Ci sono limiti di copertura?

DIFESA PENALE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni.

CIVILE EXTRACONTRATTUALE

Nel caso di difesa contro richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati, la garanzia opera solo in presenza di una polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante in primo rischio, e, nel caso in cui l’Assicuratore non intervenga a difesa del comune assicurato, la polizza rimborsa le spese sostenute per la sola costituzione in giudizio.

CIVILE CONTRATTUALE

La garanzia non opera per le controversie originate da contratti che siano stati risolti, rescissi o disdettati al momento della decorrenza della garanzia assicurativa o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

Nel caso di controversie con Enti e Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, la garanzia non opera se in contestazione vi sia l’accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri.

Nel recupero dei crediti, la garanzia opera solo in sede stragiudiziale e per 4 (quattro) casi per anno assicurativo.

SPECIAL PROTECTION

Nel caso di ricorsi contro sanzioni amministrative pecuniarie, la garanzia non opera se la somma ingiunta è inferiore ad € 1.000 (mille).

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro va fatta tempestivamente (non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui l’assicurato ne sia venuto a conoscenza) all’intermediario cui è assegnata la polizza o alla Compagnia.

La denuncia deve essere integrata da ogni elemento e documento utili alla gestione del sinistro. Anche successivamente alla denuncia, l’assicurato deve far pervenire alla Compagnia ogni atto o documento pervenutogli o richiesto dalla Compagnia stessa per un’utile gestione del sinistro.

Assistenza diretta / in convenzione

Non è prevista nessuna prestazione diretta o in convenzione fornita da altri soggetti.

Gestione da parte di altre Imprese

Non è previsto l’intervento di altre Imprese nella trattazione dei sinistri.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

L’assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, reticenti o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita parziale o totale del diritto alle prestazioni, l’annullamento del contratto o il recesso da parte della Compagnia.

Obblighi dell’impresa

La Compagnia si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.

Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio può essere pagato all’intermediario cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Compagnia (anche attraverso la Home Insurance, nell’area dedicata del sito web) con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

L’importo del premio comprende le imposte previste dalla legge.

Se scelta l’opzione “indicizzazione”, ad ogni scadenza annuale il premio e i massimali sono adeguati in base all’evoluzione dell’”Indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”, pubblicato dall’ISTAT.

Rimborso

In caso di recesso per sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa all’assicurato la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

(7)

Pag. 4 di 4

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

L’assicurazione dura un anno e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza.

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia in corso di contratto.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione

Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale.

A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche che esercitano attività di Impresa.

Quali costi devo sostenere?

Per la distribuzione di questo prodotto, la Compagnia riconosce agli intermediari una provvigione media pari al 29,2% del premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

Tutela Legale Spa Funzione Reclami

Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 MILANO Fax +39 02 89600719

E-mail: reclami@tutelalegale.it.

I reclami sono trattati dalla funzione aziendale sopra indicata.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Tale termine può essere sospeso per un tempo massimo di 15 (quindici) giorni per le necessarie integrazioni istruttorie se il reclamo si riferisce a comportamenti degli Agenti, o loro dipendenti o collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti o collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario che provvederà a gestirli. Sarà cura della Compagnia trasmetterli all’intermediario interessato (dandone contestuale notizia al reclamante) qualora pervengano direttamente alla Compagnia.

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Per avviare la Mediazione (Legge 9/8/2013 n. 98), occorre individuare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato a Tutela Legale Spa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie

In caso di disaccordo tra assicurato e Compagnia in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione di un sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro decide secondo equità. L’assicurato e la Compagnia contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

(8)

INDICE

OGGETTO DEL CONTRATTO... 5

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto...5

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto...5

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate...5

SOGGETTI E CASI ASSICURATI... 5

Art. 4 Chi è Assicurato... 5

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso...5

ESCLUSIONI E LIMITI... 9

Art. 6 Massimali... 9

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto...9

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia...9

Art. 9 Dove vale l’assicurazione... 10

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO...10

Art. 10 Denuncia del sinistro... 10

Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro...10

Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale...10

Art. 13 Incarico ad altri professionisti...10

Art. 14 Rimborso delle spese... 10

Art. 15 Revoca e rinuncia del legale...11

Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società – Arbitrato...11

Art. 17 Termine del rimborso...….. 11

Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico...11

NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO...11

Art. 19 Pagamento dell’assicurazione...11

Art. 20 Regolazione del premio... 11

Art. 21 Altre assicurazioni... 12

Art. 22 Rinnovo tacito... 12

Art. 23 Recesso... 12

Art. 24 Risoluzione anticipata... 12

Art. 25 Prescrizione... 12

Art. 26 Indicizzazione ISTAT... 12

Art. 27 Oneri fiscali... 12

Art. 28 Modifiche dell’assicurazione...12

Art. 29 Rinvio alle norme di legge...12

Condizioni di Assicurazione - documento aggiornato al giugno 2021 Pag. 1 di 10

(9)

GLOSSARIO

ARBITRATO: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

CARENZA: periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia diviene concretamente efficace.

CONTRAENTE: soggetto che stipula l’assicurazione.

CONTRIBUTO UNIFICATO: somma che deve pagare all’Erario la parte che vuole avviare un giudizio. Il legislatore stabilisce i casi di esonero e l’importo che varia in relazione al valore della causa ed all’organo competente a giudicare.

CONTROPARTE: la parte avversaria in una controversia.

CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

DISDETTA: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LEGALE DOMICILIATARIO: legale indicato dall’avvocato incaricato della gestione della pratica per lo svolgimento delle attività di cancelleria e sostituzione di udienza.

MASSIMALE: massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.

PARTI: il Contraente e la Società.

POLIZZA: documento che prova l’assicurazione.

PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società.

REATO: comportamento antigiuridico che dà luogo a violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla pena per essi prevista dalla legge. I delitti si distinguono in base all’elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “reato colposo” e “reato doloso”).

Per le contravvenzioni, la legge prevede che l’autore ne risponda indipendentemente dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

REATO COLPOSO: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.

REATO CONTINUATO: istituto giuridico del diritto penale che si configura quando un medesimo soggetto, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

REATO DOLOSO: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Sono dolosi tutti i delitti tranne quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

RECESSO: manifestazione di volontà con cui una delle Parti di un contratto ne produce la cessazione.

REGOLAZIONE PREMIO: forma di conguaglio prevista da un’apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio non è calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (soggetti, veicoli assicurati, fatturato etc.). Il premio viene regolato ogni anno in base alla variazione di tali elementi.

RISCHI NOMINATI: i rischi assunti da parte dell'assicuratore, che di conseguenza non è obbligato per eventi ad essi non ascrivibili.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: decisione del giudice non più impugnabile, per intervenuta scadenza dei termini, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Sugli stessi fatti oggetto della sentenza passata in giudicato nessun giudice può nuovamente pronunciarsi.

SINISTRO: evento per il quale è prestata l’assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l’Assicurato.

SPESE DI GIUSTIZIA: sono i compensi e le indennità spettanti a soggetti terzi rispetto al procedimento (nel processo penale sono terze tutte le persone diverse dalle Parti e dal giudice quali, ad esempio, i consulenti tecnici e i testimoni) liquidate direttamente dal giudice.

STRAGIUDIZIALE: tutto ciò che è diverso dal giudizio, accordi e procedure che avvengono tra le Parti fuori dal tribunale.

SOCIETÀ: l’impresa assicuratrice Tutela Legale Spa o Tutela Legale.

SPESE DI SOCCOMBENZA: spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

VALORE IN LITE: determinazione del valore della controversia.

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono evidenziati “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse. In corsivo sono indicati termini o espressioni il cui significato è definito nel glossario.

Condizioni di Assicurazione - documento aggiornato al giugno 2021 Pag. 4 di 12

(10)

OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute fino all’importo del massimale indicato in Polizza, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella fase stragiudiziale e si impegna ad ottenere una risoluzione amichevole della controversia evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella stragiudiziale, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”).

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all’attività svolta dall’avvocato in favore dell’Assicurato, comprese quelle del legale domiciliatario e quelle dovute alla controparte in caso di soccombenza o di transazione;

2. le spese processuali, vale a dire il contributo unificato, la registrazione di atti giudiziari, e le spese di giustizia nel processo penale;

3. le spese peritali e investigative riferite all’attività svolta da consulenti o periti nominati dall’Assicurato o dal giudice;

4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita obbligatoria, mediazione civile, arbitrato).

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni “Soggetti e casi assicurati”, “Cosa fare in caso di sinistro” ed “Esclusioni e limitazioni.

SOGGETTI E CASI ASSICURATI

Art. 4 Chi è Assicurato

Ai sensi del presente contratto, sono considerati assicurati:

l’Azienda contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;

i legali rappresentanti;

i dipendenti dell’Azienda e i lavoratori parasubordinati regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro;

i lavoratori somministrati;

nelle imprese familiari (Art. 230 bis del Codice Civile), i familiari se collaborano con il titolare dell’Impresa.(solo attività aziendale); (special protection)

i legali rappresentanti, i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro preposti e/o responsabili per l’attuazione delle attività previste dal D. Lgs. 81/08, D. Lgs. 193/07, D. Lgs. 152/06, D. Lgs. 472/97 e loro normative pregresse in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sicurezza alimentare, tutela dell’ambiente, riforma fiscale e tributaria;

il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati personali e gli Incaricati, nell’esercizio delle funzioni previste dal Reg.

UE 2016/679 e dalla normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali; (special protection)

i veicoli a motore di proprietà della Persona Giuridica contraente indicati in Polizza;(solo veicoli)

i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà della Persona Giuridica contraente; (solo veicoli)

i terzi trasportati sui veicoli assicurati. (solo veicoli)

Le Parti prendono atto che il contraente ha dichiarato di voler assicurare l’intero parco veicoli di sua proprietà, le cui dimensioni numeriche sono dichiarate in polizza. La Società si riserva la facoltà di eseguire verifiche presso il contraente sulla effettiva consistenza del parco veicoli. SOLO PARCO VEICOLI

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

Il presente contratto è a rischi nominati e opera, nell’ambito dell’attività dell’impresa, a tutela degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, solo per eventi riferibili ai casi di seguito indicati:

Attività Aziendale (CON GARANZIA DIFESA PENALE-CIVILE EXTRACONTRATTUALE-CONTRATTUALE) (CON GARANZIA DIFESA PENALE)

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’Art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. (SOLO PENALE);

(EXTRACONTRATTUALE)

3. l’azione per ottenere il risarcimento dei danni subìti dall’Assicurato per fatto illecito di terzi;

Condizioni di Assicurazione - documento aggiornato al giugno 2021 Pag. 5 di 12

(11)

(EXTRACONTRATTUALE)

4. la difesa dell’Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile.

Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l’impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l’Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa.

Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio. (EXTRACONTRATTUALE); (CON CONTRATTUALE)

5. le controversie relative alla proprietà o alla locazione degli immobili nei quali l’Azienda contraente svolge l’attività.

Salvo altra espressa indicazione, la presente garanzia si intende riferita all’immobile sito all’indirizzo indicato in Polizza;

6. le controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;

7. le controversie con altre imprese assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dall’Azienda contraente;

8. le controversie con Enti e Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, con esclusione delle vertenze relative all’accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi e oneri;

9. le controversie contrattuali con i fornitori relative all’acquisto di beni o prestazioni di servizi commissionati dall’Azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 350,00 (trecentocinquanta). La garanzia si intende riferita alla fornitura di beni e prestazioni di servizi funzionali all’esercizio dell’attività dell’Azienda contraente;

10. le controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 350,00 (trecentocinquanta);

11. le controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato. Tale garanzia opera esclusivamente in sede stragiudiziale e solo se il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale. In tali casi la Società, in via esclusiva, esperirà, in proprio o avvalendosi dell’opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione bonaria delle vertenze nella fase stragiudiziale. Non verrà effettuato rimborso di spese sostenute nell’eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse dalla Società in sede stragiudiziale, né di quelle eventualmente riferite ad attività svolte in sede stragiudiziale da altri professionisti non incaricati dalla Società. La garanzia è operante con il limite di 4 denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia opera per forniture commissionate all’Assicurato ed eseguite almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia e per crediti rappresentati da prova scritta a norma dell’Art. 634 del Codice di Procedura Civile . (attività aziendale)

Garanzie aggiuntive (special se abbinata all'attività aziendale o veicoli a motori) SPECIAL PROTECTION

Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”), operano, nei casi originati da contestazione d’inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, limitatamente alle seguenti fattispecie:

12. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

13. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’Art.

530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;

14. l’impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell’attività indicata in Polizza;

15. la difesa dell’Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro verificatosi sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l’impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l’Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in

Condizioni di Assicurazione - documento aggiornato al giugno 2021 Pag. 6 di 12

(12)

giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”), operano, nei casi originati da contestazione d’inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/07 in materia di sicurezza alimentare, limitatamente alle seguenti fattispecie:

16. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

17. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’Art.

530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;

18. l’impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza alimentare. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell’attività indicata in Polizza;

19. la difesa dell’Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro verificatosi sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l’impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l’Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

Tutela dell’Ambiente (D. Lgs. 152/06)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”), operano, nei casi originati da contestazione d’inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 152/06 in materia di tutela dell’ambiente, limitatamente alle seguenti fattispecie:

20. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

21. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’Art.

530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;

22. l’impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/06 e nella normativa pregressa in materia di smaltimento dei rifiuti. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell’attività indicata in Polizza;

23. la difesa dell’Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro verificatosi sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l’impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l’Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto) . Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

Condizioni di Assicurazione - documento aggiornato al giugno 2021 Pag. 7 di 12

(13)

Privacy (Reg. UE 2016/679)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”), operano, nei casi originati da contestazione d’inosservanza degli obblighi e/o degli adempimenti previsti dal Reg. UE 2016/679 in materia di tutela della privacy, limitatamente alle seguenti fattispecie:

24. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

25. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’Art.

530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;

26. l’impugnazione di provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nella normativa pregressa in materia di privacy. Sono altresì compresi i ricorsi in primo grado per sanzioni amministrative purché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia superiore ad € 1.000,00 (mille) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell’attività indicata in Polizza;

27. i procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali;

28. la difesa in sede civile per richieste risarcitorie originate da violazioni di disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679, e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro verificatosi sia oggetto di copertura da parte di una polizza di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, l’impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l’Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

Responsabilità amministrativa (D. Lgs. 231/01)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”), operano, nell’ambito del D.

Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa, limitatamente alle seguenti fattispecie:

29. la difesa in sede penale dei soggetti di cui all’Art. 5 del D. Lgs. 231/01. In caso di procedimenti per reati dolosi, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’Art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;

30. la difesa del contraente nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D. Lgs.

231/01. Fermo restando l’obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui hanno notizia dell’avvio del procedimento, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza passata in giudicato che accerti l’assenza di responsabilità del contraente. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato.

Riforma fiscale e tributaria (D. Lgs. 472/97)

Gli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”) operano, nell’ambito del D.

Lgs. 472/97 in materia di riforma fiscale e tributaria, limitatamente alla seguente fattispecie:

31. procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La garanzia si intende prestata al contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve dell’Assicurato.

Veicoli a motore (SE PRESENTE)

32. l’azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’Assicurato (alla persona o a cose) a seguito di fatto illecito di terzi per eventi derivanti dalla circolazione stradale;

33. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;

34. il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;

35. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;

36. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati.

Tutela Legale Spa garantisce, inoltre, il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell’incidente stradale fino all’officina di riparazione più vicina entro il limite di € 100,00 (cento). L’Assicurato è tenuto a fornire copia di ogni documento che dia prova dell’incidente.

Condizioni di Assicurazione - documento aggiornato al giugno 2021 Pag. 8 di 12

(14)

ESCLUSIONI E LIMITI

Art. 6 Massimali

In relazione ad ogni sinistro, è previsto il rimborso delle spese indicate all’Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”), fino all’importo del massimale indicato in Polizza, dedotte eventuali franchigie.

Le spese del legale domiciliatario sono rimborsate, nei limiti del massimale per sinistro, solo per l’attività svolta in fase giudiziale e fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (duemila).

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto L’assicurazione non è prestata per le controversie:

derivanti da fatto doloso dell’Assicurato

conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;

in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 “In quali casi è previsto il rimborso”));

derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa; (NO CON SPECIAL PROTECTION)

derivanti dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, o di natanti o imbarcazioni munite di motore; (NO AUTO NO PARCO);

derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva;

in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale;

in materia di concorrenza sleale;

aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall’Art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;

derivanti da licenziamento o provvedimenti disciplinari adottati dal Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;

di natura contrattuale ed il recupero crediti; (NO GARANZIA CONTRATTUALE)

derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall’edificazione di nuovi immobili;

riguardanti azioni di sfratto;

derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;

derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

derivanti da affitto d’azienda (o ramo) o contratti di leasing immobiliare;

relative agli immobili non identificati in Polizza;

derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall’uso di aeromobili;

aventi valore in lite inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta);

contro Tutela Legale Spa.

L’assicurazione non opera inoltre: (se presente circolazione)

quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;

quando il veicolo non risulta assicurato con la polizza obbligatoria Responsabilità Civile Auto;

quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;

qualora l’Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate.

Si precisa inoltre che:

è previsto il rimborso delle spese relative all’intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio;

si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società;

in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, l’assicurazione si intende prestata solo a favore del contraente;

in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Polizza o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per sinistri che iniziano durante il periodo di validità della Polizza e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della Polizza stessa.

Se il fatto che origina il sinistro si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.

Condizioni di Assicurazione - documento aggiornato al giugno 2021 Pag. 9 di 12

(15)

Per le controversie contrattuali, il presente contratto non opera se l’inadempimento (anche solo presunto o contestato) che le origina si verifica nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia e solo per le prestazioni previste in entrambi i contratti. In caso di sinistro, l’Assicurato si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di assicurazione e della polizza stipulata con il precedente assicuratore.

Art. 9 Dove vale l’assicurazione

Il presente contratto opera per sinistri originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) verificatesi in Europa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 Denuncia del sinistro

L’Assicurato deve denunciare il sinistro all’intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall’Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del sinistro che sia in possesso dell’Assicurato. In particolare, l’Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il sinistro, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del sinistro.

L’Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla Società, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare ogni utile tentativo di risoluzione amichevole della controversia.

L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.

Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale

Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella fase stragiudiziale, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia cui affidare la trattazione del sinistro nella fase giudiziale. La scelta deve essere effettuata tra i legali che esercitano la professione nel distretto della Corte d’Appello ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a norma di legge. Se l’Assicurato risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d’Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la Società rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati all’Art. 6 (“Massimali”).

La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:

a tutti i casi nei quali possa sussistere un’ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l’Assicurato;

ai sinistri aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;

ai procedimenti penali.

Se l’Assicurato non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. L’Assicurato deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso. La Società conferma al legale, a norma del presente contratto, l’incarico professionale in tal modo conferito dall’Assicurato.

Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società.

Anche nella fase giudiziale, l’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.

Art. 13 Incarico ad altri professionisti

Qualora si renda necessario (anche nella fase stragiudiziale) l’intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli assicurati, la Società deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all’incarico. In questi casi, si applica la normativa di cui all’Art. 12 (“Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale”).

Art. 14 Rimborso delle spese

Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l’Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.

Condizioni di Assicurazione - documento aggiornato al giugno 2021 Pag. 10 di 12

Riferimenti

Documenti correlati

Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato

a) dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla

Nel caso in cui il Contraente risulti titolare di altro contratto di assicurazione stipulato con la Società e ricadente nei seguenti prodotti: “Incendio Mutui”, “Persona

iii. se l’assicurato non ha un’assicurazione di responsabilità civile, o in presenza di tale polizza che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti,

Qualora il singolo Certificato di assicurazione sia emesso senza soluzione di continuità con una precedente copertura di Tutela Legale a pari garanzie, l’efficacia della

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la

Su richiesta del Contraente, la Società si impegna comunque a concedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 120 giorni, alle medesime

la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. l ’opposizione e/o impugnazione av- verso i provvedimenti amministrativi, le