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Assicurazione responsabilità civile e tutela legale

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Academic year: 2022

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Famiglia InChiaro – DIP – Mod. DIE_053 Ed. 09/2020 Pag. 1 di 2 Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un’assicurazione volta a tenere indenne il patrimonio dell’Assicurato contro le conseguenze della responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato stesso ed al suo nucleo familiare per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali che si verifichino nell’ambito della vita privata e/o di relazione e garantisce le spese legali occorrenti all’Assicurato ed al suo nucleo familiare per la difesa dei propri interessi nell’ambito della vita privata e della proprietà e conduzione della propria abitazione.

Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato?

Il Contratto offre le garanzie di “Responsabilità Civile verso Terzi” (R.C.T.) e di “Tutela legale della famiglia”. La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è sempre prestata. La garanzia Tutela Legale è facoltativa.

Il contratto assicura la:

Responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell'ambito della vita privata; è compresa in garanzia sia la responsabilità derivante all’Assicurato ed ai suoi famigliari conviventi da fatto proprio, sia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui l’Assicurato e i suoi famigliari devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico, etc.). La garanzia comprende anche la eventuale responsabilità civile che potesse derivare all’Assicurato da fatto doloso del personale domestico, anche occasionale;

Responsabilità civile verso il personale domestico (anche occasionale) per danni fisici (escluse le malattie professionali) subiti dal predetto personale in occasione di lavoro o servizio, comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare a seguito dell’eventuale rivalsa INAIL o INPS.

La copertura assicurativa di Responsabilità Civile, universalmente conosciuta come “Responsabilità Civile del Capo Famiglia”, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, assicura danni a terzi derivanti da:

proprietà o conduzione in proprio dei locali adibiti a dimora abituale, compresi giardini, alberi ad alto fusto, recinzioni e strade private;

intossicazione e/o avvelenamento causati da cibi o bevande;

spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento;

lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nella dimora abituale, sue dipendenze e aree di pertinenza;

proprietà, detenzione, guida ed uso di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Tutela legale

HDI, nei limiti del massimale di convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tutela Legale è assicurabile in due diverse forme: “Mirror” e

“Mirror plus”. La gestione dei sinistri è affidata ad ARAG SE –

Si riportano di seguito alcune delle esclusioni di polizza.

Per la Responsabilità Civile verso Terzi l’assicurazione non comprende i danni:

derivanti dalla proprietà, possesso, utilizzo e circolazione di veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge e di natanti a vela o a remi aventi lunghezza fuori tutto superiore a 5 metri;

conseguenti a proprietà di beni immobili diversi da quelli di dimora abituale, comprese le abitazioni locate continuativamente a terzi;

inerenti allo svolgimento di attività professionali e quelli conseguenti ad inadempimenti contrattuali e fiscali;

derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità;

derivanti da rigurgiti di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni;

derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio, o insalubrità dei locali;

da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Per la Tutela Legale le garanzie non sono valide:

per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Ci sono limiti di copertura?

Limiti di risarcimento e franchigie:

! Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici:

limite di indennizzo € 150.000,00 per persona;

! Danni da spargimento d'acqua: franchigia € 500,00 per sinistro;

! Danni da interruzione o sospensione di attività: franchigia

€ 500,00 per sinistro;

! Danni provocati da animali domestici, da sella e da cortile, compresi cani da caccia, purché non impegnati in attività venatoria, franchigia € 500,00 per sinistro;

! Danni da inquinamento accidentale e spese di bonifica:

franchigia € 500,00 per sinistro;

! Danni derivati dall’uso o abuso di internet o sistemi similari: franchigia € 500,00 per sinistro;

! Danni provocati dalla messa in movimento o circolazione di veicoli a motore e natanti da parte di figli minori od

Assicurazione responsabilità civile e tutela legale

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Famiglia InChiaro

Documento aggiornato il 1° Settembre 2020

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Famiglia InChiaro – DIP – Mod. DIE_053 Ed. 09/2020 Pag. 2 di 2 Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas

Europaea).

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

incapaci per legge e non abilitati alla guida: limite di indennizzo pari al minore importo tra il Massimale assicurato indicato in Polizza ed € 500.000,00 per Sinistro e anno assicurativo;

! Responsabilità Civile terzi per danni a cose: franchigia € 500,00 per sinistro.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Dove vale la copertura?

L’assicurazione è valida nel mondo intero.

Qualora l’Assicurato trasferisca la residenza all’estero, la garanzia cessa automaticamente alla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data di trasferimento.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrive il contratto il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall’art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei tuoi confronti per i danni pagati a terzi danneggiati.

Queste dichiarazioni hanno “valore essenziale” e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale.

I premi sono stabiliti in funzione del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi assicurato (che può essere scelto tra i seguenti: € 250.000,00; € 500.000,00; € 1.000.000,00 e €. 1.500.000,00) e quello di Tutela legale (€ 2.500,00 oppure €. 5.000,00).

A seconda della combinazione scelta il premio, al lordo delle imposte può variare con un premio minimo non inferiore a € 50,00.

I premi devono essere pagati mediante:

a) ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente acceso presso l’Istituto Bancario del Gruppo Sella in favore di HDI, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento;

b) transazione di acquisto in favore di HDI, oppure dell’Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La polizza è stipulata con “tacito rinnovo” e si rinnova automaticamente alla scadenza per un ulteriore anno.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Decorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio o della rata, il contratto sarà risolto di diritto.

In caso di disdetta alla scadenza annuale, la polizza cessa alle ore 24 dello stesso giorno di scadenza.

Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale

Il Cliente può richiedere l’annullamento del contratto alla scadenza di ogni annualità assicurativa dandone avviso con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Diritto di ripensamento

Le condizioni di polizza prevedono per l’Assicurato il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento in caso di vendita a distanza.

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (ovvero dal momento in cui ha ricevuto la polizza), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione ad HDI mediante lettera raccomandata.

La Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il premio pagato, al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente.

Diritto di Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In tal caso HDI – entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso - rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

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Famiglia InChiaro - DIP Aggiuntivo - Mod. DAIE_053 Ed. 07/2021 Pagina 1 di 5 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta a 382,37 milioni di Euro (di cui 190,63 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 191,54 milioni di Euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 126,00 milioni di Euro (di cui 76,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d’esercizio per 256,17 milioni di Euro (di cui 114,63 milioni di Euro vita e 141,54 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2020 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 441,63 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 667,44 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 225,81 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 151,1%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 198,73 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 537,87 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 339,14 milioni di Euro ed un Ratio pari al 270,6%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link:

https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato.

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni ed a maggior chiarimento dello stesso, si evidenzia che i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza, scelti dal Cliente in funzione alle Sue esigenze assicurative possono variare:

• Responsabilità Civile – 4 combinazioni: Euro 250.000,00, Euro 500.000,00, Euro 1.000,000,00, ed Euro 1.500.000,00;

• Tutela Legale – 2 combinazioni: “MIRROR” Euro 2.500,00 e “MIRROR PLUS” Euro 5.000,00;

I suddetti massimali rappresentano la massima esposizione della Società per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un minore diverso limite di indennizzo.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO:

Combinazione di garanzie

La garanzia di Responsabilità Civile è sempre obbligatoria, la garanzia Tutela Legale è facoltativa. Nel caso in cui si acquistino congiuntamente la garanzia Responsabilità Civile e Tutela Legale, alla garanzia Responsabilità Civile verrà applicato uno sconto sul premio.

Sconto progressivo

Nel caso in cui il Contraente risulti titolare di altro contratto di assicurazione stipulato con la Società e ricadente nei seguenti prodotti: “Incendio Mutui”, “Persona InChiaro”, “Casa InChiaro” e “Business Protetto”, al momento della stipula del presente contratto verrà applicato uno sconto progressivo dal 10% al 20% sulla sola garanzia Responsabilità Civile, fermo il rispetto del premio minimo previsto che risulta pari a Euro 50,00.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

In aggiunta alle informazioni presenti nel DIP Danni, l’assicurazione non comprende i danni:

• alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione

• da furto;

• dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei e motoristici in genere;

• verificatisi in occasioni di tumulti popolari, sommosse, atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di

Assicurazione responsabilità civile e tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Famiglia InChiaro

Documento aggiornato il 1° luglio 2021

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l’ultimo disponibile

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Famiglia InChiaro - DIP Aggiuntivo - Mod. DAIE_053 Ed. 07/2021 Pagina 2 di 5 invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

• direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

• causati o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;

• conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

• derivanti dall’esercizio della caccia;

• derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali diversi da quelli indicati nelle Definizioni;

• derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;

• derivanti o conseguenti dall’emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;

• derivanti da prodotti geneticamente modificati;

• derivanti a seguito di malattia già manifestatisi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);

• per i casi di contagio da virus HIV;

• verificatisi in relazione alla proprietà di fabbricati stabilmente affittati a terzi;

• verificatisi in occasione di trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici raggi X etc.);

• causati da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, mareggiate, valanghe e slavine;

• derivanti da attività informatica in genere (uso o abuso di internet o simili sistemi; violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d’autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita dati e simili danneggiamenti a sistemi informatici, hardware e software),salvo che non siano provocati da figli minorenni o incapaci per legge .

Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:

• le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione;

• il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

• i figli e i genitori dell’Assicurato – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento d’acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;

• i minori in affidamento familiare.

Sezione Tutela Legale

L’assicurazione non è operante:

• per controversie in materia fiscale ed amministrativa;

• per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

• per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;

• per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

• per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

• per fatti dolosi delle persone assicurate;

• per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

• per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

• se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;

• nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

• per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

• per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;

• per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest’ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.

Limitatamente alla Vita Privata sia che sia prestata l’opzione “Mirror” che l’opzione “Mirror Plus”, sono esclusi i danni riconducibili:

• a qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;

• alla proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;

• alla locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.

Limitatamente all’opzione “Mirror Plus” sono operanti i seguenti limiti.

• Vita Privata:

- sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il

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Famiglia InChiaro - DIP Aggiuntivo - Mod. DAIE_053 Ed. 07/2021 Pagina 3 di 5 valore in lite sia superiore a € 400 ed inferiore a € 40.000;

- controversie contrattuali, connesse all’utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce, con valore in lite superiore € 400,00 e inferiore a € 40.000,00;

- controversie relative all’utilizzo fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell’assicurato tramite internet, posta elettronica e servizi di e-commerce con valore in lite superiore € 400,00 e inferiore a € 40.000,00.

• Immobile: sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 400,00 ed inferiore a € 40.000,00.

La Società non si assume il pagamento di:

• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;

• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale);

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato - Contraente.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il Legale che stabiliscano compensi professionali.

Ci sono limiti di copertura?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso:

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Sezione Tutela Legale L’assicurazione è operante:

1) nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di processo penale, per i sinistri che avvengono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;

2) in tutte le altre ipotesi, per i sinistri che avvengono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

L’Assicurato è tenuto a:

• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;

• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro la denuncia deve essere effettuata alla Società entro dieci giorni da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia di sinistro può essere presentata:

• a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20

• a mezzo fax al numero verde 800 60 61 61

• a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma

• a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it

• a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

• rivolgendosi al proprio intermediario

Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.

1915 del Codice Civile.

In caso di sinistro, devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Sezione Tutela Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o direttamente ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e

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Famiglia InChiaro - DIP Aggiuntivo - Mod. DAIE_053 Ed. 07/2021 Pagina 4 di 5 Direzione per l’Italia (Societas Europaea) (di seguito ARAG SE) utilizzando l’apposito modulo di denuncia sinistro inserito in allegato alle “Condizioni di assicurazione”, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG SE, oltre allo Stato di Famiglia aggiornato al momento del sinistro, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG SE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG SE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.

L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con HDI e/o ARAG SE.

Assistenza diretta

Non sono previste prestazioni fornite da enti o strutture convenzionate.

Gestione da parte di altre imprese

I sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale sono gestiti, per conto della Società, da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia. Il sinistro può essere comunicato, oltre che alla Società, anche ad ARAG ai numeri fax:

+39.045.8290.557 per le sole nuove denunce e +39.045.8290.449 per i successivi scambi di corrispondenza, oppure all’indirizzo di posta elettronica denunce@ARAG.it per le sole nuove denunce e all’indirizzo di posta elettronica sinistri@ARAG.it per l’invio di successiva documentazione.

Prescrizione

I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell’evento.

Nell’assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.

Dichiarazioni inesatte o

reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Obblighi dell’impresa Non sono previsti contrattualmente obblighi.

Quando e come devo pagare?

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sezione Tutela Legale

Validità delle garanzie e decorrenza del sinistro.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano avvenuti:

durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai sinistri che siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a HDI o ad ARAG entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Decorrenza del sinistro

Ai fini della presente assicurazione, per decorrenza del sinistro si intende:

• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di decorrenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la

stipulazione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

(7)

Famiglia InChiaro - DIP Aggiuntivo - Mod. DAIE_053 Ed. 07/2021 Pagina 5 di 5 Il prodotto è rivolto alla persona fisica che intende tutelare il Suo patrimonio a seguito di:

• danni che può provocare a terzi lui stesso od il Suo Nucleo Familiare per fatti riconducibili alla vita privata ;

• spese legali riconducibili alla Sua vita privata ovvero al suo Immobile.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio della Società (2020), è, in percentuale, pari al 32,05% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 32,05 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Si segnala che i costi di intermediazione a carico dell’aderente sono compresi nei premi indicati nella Scheda di polizza e conteggiati per ciascuna forma di copertura prescelta. Tali premi sono “finiti” e null’altro deve essere corrisposto dall’aderente.

Regime fiscale

Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al:

• 22,25% per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi;

• 21,25% per la sezione Tutela Legale.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società:

www.hdiassicurazioni.it alla sezione “Assistenza / Reclami”.

In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdia.it; fax: +39.06.42103583;

posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma.

Qualora l’intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all’intermediario stesso.

La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

E’ possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

(8)

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo contenente il DIP il DIP Aggiuntivo e le Condizioni di Assicurazione con relativo Glossario

Famiglia InChiaro Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile

e Tutela Legale

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono

essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

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Glossario HDI Assicurazioni S.p.A.

Glossario – Famiglia InChiaro mod. IE_053 ed. 09/2020 Pagina 1 di 2

GLOSSARIO - DEFINIZIONI

Abitazione

Fabbricato, o porzione di fabbricato, luogo di domicilio abituale dell’Assicurato adibito ad uso abitativo, che deve essere situato in territorio italiano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso.

Animali domestici, da cortile e da sella

Esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall’uomo per l’alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest’ultimo per lavoro o alimentazione.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e che risulta indicato nella Scheda di Polizza ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione ed il suo contenuto.

Banca

Banca del Gruppo Sella presso una cui filiale o agenzia il Contraente intrattiene un rapporto.

Beni

Fabbricato e contenuto assicurati in Polizza, anche se di proprietà di terzi.

Caso assicurativo Vedere “Sinistro”.

Contraente

Il soggetto che stipula l’Assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Cose

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

Dimora abituale.

L’abitazione dove l’Assicurato ed i componenti il suo nucleo familiare dimorano abitualmente.

Dipendenze e/o pertinenze

La soffitta, la cantina, l’autorimessa ad uso privato, gli edifici minori che completano, anche se separati, l’edificio principale.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità.

Franchigia

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.

Furto

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo - Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di indennizzo o risarcimento

L’importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall’avente diritto.

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Glossario HDI Assicurazioni S.p.A.

Glossario – Famiglia InChiaro mod. IE_053 ed. 09/2020 Pagina 2 di 2 Massimale

La somma, per sinistro e per anno assicurativo o per minore durata della polizza, fino al cui limite la Società risponde in base all’assicurazione.

Nucleo familiare

L’insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell’Assicurato, anche se non a carico, purché con lui conviventi, il suo coniuge purché non separato legalmente e i figli minori anche se non conviventi.

Nucleo familiare (per l’Assicurazione Tutela Legale della Famiglia)

L’insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell’Assicurato, anche se non a carico, purché con lui conviventi in quanto risultanti dallo Stato di Famiglia al momento del sinistro.

Parti

Il Contraente e/o l’Assicurato e la Società.

Polizza

I documenti che provano il contratto di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

Scoperto

La parte di danno da liquidare a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro o caso assicurativo

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A.

Tutela legale

L’assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 175/95, artt. 44 e seguenti.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

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Condizioni

di Assicurazione

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Sommario HDI Assicurazioni S.p.A.

C.A. – Famiglia InChiaro mod. IE_053 ed. 09/2020 Pagina 1 di 15

SEZIONE 1

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ... 2

SEZIONE 2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI ... 4

SEZIONE 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE ... 7

SEZIONE 4

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE

DEI SINISTRI RESPONSABILITA’ CIVILE ... 11

SEZIONE 5

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI - TUTELA LEGALE ... 12

SEZIONE 6

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ... 13 ALLEGATO 1 Copertina di accompagnamento denuncia di sinistro ... 15

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Condizioni Generali HDI Assicurazioni S.p.A.

C.A. – Famiglia InChiaro mod. IE_053 ed. 09/2020 Pagina 2 di 15

SEZIONE 1

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

1.3 – Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione I premi devono essere pagati mediante:

a) ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente acceso presso l’Istituto Bancario del Gruppo Sella in favore dell’Impresa, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento;

b) transazione di acquisto in favore dell’Impresa, oppure dell’Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente.

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Decorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio o della rata, il contratto sarà risolto di diritto.

L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Decorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio o della rata, il contratto sarà risolto di diritto.

1.4 – Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

1.6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti ad avvalersi della facoltà di recesso.

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Condizioni Generali HDI Assicurazioni S.p.A.

C.A. – Famiglia InChiaro mod. IE_053 ed. 09/2020 Pagina 3 di 15

1.8 – Proroga dell’assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente secondo quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile. Decorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio o della rata, il contratto sarà risolto di diritto.

1.9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.

1.11 – Diritto di Ripensamento (norma valida solo in caso di contratto stipulato a distanza) Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (ovvero dal momento in cui ha ricevuto la polizza), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il premio pagato, al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente.

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Responsabilità Civile verso terzi HDI Assicurazioni S.p.A.

C.A. – Famiglia InChiaro mod. IE_053 ed. 09/2020 Pagina 4 di 15

SEZIONE 2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 2.1 – Rischi assicurati

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o i componenti il nucleo familiare di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per:

a) Responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell'ambito della vita privata. I danni derivanti a parenti, affini, amici o conoscenti per fatto dei figli minori dell’Assicurato, del coniuge e/o del convivente more-uxorio da loro occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia. Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori a coloro che li sorvegliano. E’ compresa in garanzia sia la responsabilità derivante all’Assicurato ed ai suoi familiari conviventi da fatto proprio, sia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui l’Assicurato e i suoi familiari devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico etc,). La garanzia comprende anche la eventuale responsabilità civile che potesse derivare all’Assicurato da fatto doloso del personale domestico.

b) Responsabilità civile verso il personale domestico (anche occasionale) per danni fisici (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o servizio, comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare a seguito dell’eventuale rivalsa INAIL o INPS.

A titolo esemplificativo ma non limitativo l’assicurazione comprende:

1. i danni derivanti dalla proprietà o conduzione in proprio dei locali adibiti a dimora abituale, compresi giardini, alberi ad alto fusto, recinzioni, strade private;

2. i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di locali adibiti ad uffici o studi professionali, se comunicanti con l'abitazione;

3. i danni derivanti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato;

4. i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché, quale committente, dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, eseguiti nella dimora abituale, sue dipendenze e aree di pertinenza;

5. i danni derivanti da caduta di neve;

6. i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi purché conseguenti a sinistri indennizzabili;

7. i danni derivanti da intossicazione e/o avvelenamenti causati da cibi o bevande;

8. i danni derivanti da utenza della strada in qualità di pedoni;

9. i danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o per il trasporto di persone, purchè detti veicoli e natanti, se di proprietà dell'Assicurato, risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la garanzia è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'Assicuratore in conformità alla Legge 990/ 69 o per l'eventuale maggior somma non coperta da assicurazione;

10. i danni provocati a terzi, in qualità di trasportato sui veicoli di proprietà altrui;

11. i danni provocati da animali domestici, da cortile, da sella alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dalla Legge e dall’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entrata in vigore il 23 marzo 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68. La garanzia è estesa ai cani da caccia, purché non impegnati in attività venatoria;

12. i danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi;

13. i danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute.

Qualora l’Assicurato affitti un’abitazione per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l’Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e all’arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione o scoppio;

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Responsabilità Civile verso terzi HDI Assicurazioni S.p.A.

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14. i danni derivanti dalla proprietà e uso di natanti a remi o a vela (comprese le tavole a vela) non superiori a metri 5 di lunghezza sempreché privi di motore, con esclusione dei danni derivanti dalla locazione, anche occasionale, dei predetti mezzi;

15. i danni derivanti dalla pratica non professionistica di sport in genere, esclusi quelli previsti dall’Art.

2.4, comprese gare, prove ed allenamenti;

16. i danni derivanti da detenzione, proprietà ed uso, rispetto alla legge, di armi in genere, compreso l'uso delle stesse per difesa, escluso in ogni caso l'uso per l'esercizio della caccia;

17. i danni derivanti dall’uso o abuso di internet o sistemi similari, violazione o meno, di qualsiasi diritto d’autore, qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danni a sistemi informatici, hardware e software da parte di figli minorenni o incapaci per legge a parziale deroga della esclusione prevista dall’Art. 2.4 – Rischi Esclusi dall’assicurazione;

18. i danni derivanti dalla conduzione delle abitazioni fuori dal territorio italiano purché il Contraente abbia la residenza in Italia;

19. la responsabilità derivante dalla proprietà, detenzione, guida ed uso di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione. La garanzia è operante sempre che l’utilizzo dei suddetti veicoli sia avvenuto nel rispetto di qualsiasi normativa tempo per tempo vigente.

Se la polizza è stipulata da un condòmino per la propria abitazione essa comprende tanto la responsabilità per danni dei quali deve rispondere in proprio, quanto la quota a carico per danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condòmini.

2.2 – Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:

• Le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione;

• Il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

• I figli e i genitori dell’Assicurato – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento d’acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato;

• I minori in affidamento familiare.

2.3 – Massimale assicurato

Il massimale garantito deve intendersi fissato nei limiti di quanto previsto in ogni singola polizza.

2.4 – Rischi esclusi dall'assicurazione L’assicurazione non comprende i danni:

• alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto disposto ai punti 12 e 13 dell’Art. 2.1;

• da furto;

• dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei e motoristici in genere;

• dalla proprietà, possesso, utilizzo e circolazione di veicoli a motore soggetti all’Assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge;

• derivanti dalla proprietà, uso e guida di qualsiasi mezzo di locomozione azionato da motore, natanti a vela o a remi aventi lunghezza fuori tutto superiore a 5 metri, salvo quanto disposto ai punti 9 ,10, 14 e 19 dell’art. 2.1;

• conseguenti a proprietà di beni immobili diversi da quelli citati al punto 1 e 2 dell’art. 2.1, comprese le abitazioni locate continuativamente a terzi;

• inerenti allo svolgimento di attività professionali e quelli conseguenti ad inadempimenti contrattuali e fiscali;

• derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità;

• derivanti da rigurgiti di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni;

• derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali, salvo quanto disposto al punto 4 dell’art. 2.1;

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Responsabilità Civile verso terzi HDI Assicurazioni S.p.A.

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• da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;

• verificatisi in occasioni di tumulti popolari, sommosse, atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

• direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;

• causati o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo

• conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

• derivanti dall’esercizio della caccia;

• derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali diversi da quelli indicati nelle Definizioni;

• derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;

• derivanti o conseguenti dall’emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;

• derivanti da prodotti geneticamente modificati;

• derivanti a seguito di malattia già manifestatisi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);

• per i casi di contagio da virus HIV;

• verificatisi in relazione alla proprietà di fabbricati stabilmente affittati a terzi;

• verificatisi in occasione di trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici raggi X etc.);

• causati da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, mareggiate, valanghe e slavine;

• derivanti da attività informatica in genere (uso o abuso di internet o simili sistemi; violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d’autore; qualsiasi danno per virus informatico, perdita dati e simili danneggiamenti a sistemi informatici, hardware e software), salvo quanto disposto al punto 17 dell’art. 2.1.

2.5 – Limiti di risarcimento e franchigie

L’assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza e del massimale pattuito, è prestata con i seguenti limiti di risarcimento e franchigie:

• Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici: limite di indennizzo € 150.000,00 per persona;

• Danni da spargimento d'acqua: franchigia € 500,00 per sinistro;

• Danni da interruzione o sospensione di attività: franchigia € 500,00 per sinistro;

• Danni provocati da animali domestici, da sella e da cortile, compresi cani da caccia, purché non impegnati in attività venatoria, alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dalla Legge e dall’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entrata in vigore il 23 marzo 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68:

franchigia € 500,00 per sinistro;

• Danni da inquinamento accidentale spese di bonifica: franchigia € 500,00 per sinistro;

• Uso o abuso di internet o sistemi similari: franchigia € 500,00 per sinistro;

• Danni provocati dalla messa in movimento o circolazione di veicoli a motore e natanti da parte di figli minori od incapaci per legge e non abilitati alla guida: limite di indennizzo pari al minore importo tra il Massimale assicurato indicato in Polizza ed € 500.000,00 per Sinistro e anno assicurativo;

• Responsabilità Civile terzi per danni a cose: franchigia € 500,00 per sinistro.

2.6 – Estensione territoriale

L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel Mondo Intero. Qualora il Contraente trasferisca la residenza all’estero, la garanzia cessa automaticamente alla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data di trasferimento.

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Tutela Legale HDI Assicurazioni S.p.A.

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SEZIONE 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE Premessa

La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia (Societas Europaea), con sede in Viale del Commercio, 59 37135 Verona

tel. +39 045 8290411

in seguito denominata ARAG SE alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.

Per la denuncia dei sinistri e la loro successiva trattazione si possono utilizzare i numeri di fax:

+39 045.8290557 per le sole nuove denunce (apertura sinistri)

+39 045.8290449 per i successivi invii di documentazione relativa alla gestione del sinistro.

Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la Società di gestione e liquidazione dei sinistri di Tutela Legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.

NORME TUTELA LEGALE 3.1 – Oggetto dell'assicurazione “MIRROR”

1 La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;

• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG SE ai sensi dell’Art. 5.3 comma 4;

• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG SE ai sensi dell’Art. 13 comma 5;

• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);

• le spese di giustizia;

• Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.

3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 5.1 comma 3.

3.1.1 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione, vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente

3.1.2 - Vita Privata

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;

- della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;

- della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.

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