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Elementi di conoscenze sulla normativa vigente sugli aspetti distintivi dei lavoratori dipendenti,autonomi e degli imprenditori

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Academic year: 2022

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Fondazione ITS BACT “Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo”

Elementi di conoscenze sulla normativa vigente sugli aspetti distintivi dei lavoratori dipendenti ,autonomi e degli imprenditori

II _12 Fondamenti per l’autoimpiego e l’imprenditorialità docente: Osvaldo Apuleo E-mail:osvaldo@studioapuleo.it 18/12/2019

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Sono lavoratori dipendenti (o lavoratori subordinati) coloro che si impegnano, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto “datore di lavoro”. Costui impartisce le istruzioni al dipendente e s'impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

DATORE DI LAVORO

Può essere datore di lavoro anche chi, a norma del codice civile e della normativa

fallimentare, non è imprenditore commerciale: è il caso del lavoro domestico (datore di lavoro persona fisica), o quello del portiere assunto da un condominio o quello della segretaria assunta da un avvocato od un medico (datore di lavoro libero professionista).

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CONTRATTO DI LAVORO

Il documento che contiene tutte le informazioni riguardanti il rapporto intercorrente tra lavoratori dipendenti e datore di lavoro è il contratto di lavoro. Secondo il codice civile il contratto di lavoro è un contratto tipico (cioè previsto espressamente dall'ordinamento giuridico), bilaterale e necessariamente oneroso: l'art. 2099 del Codice dichiara che "in mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è

determinata dal giudice". Si parla di contratto individuale di lavoro quando il contratto è stipulato tra un

datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica) e un lavoratore (obbligatoriamente e necessariamente una persona fisica). Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) scaturisce, invece, da un accordo tra i

sindacati maggiormente rappresentativi dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro. Esso ha lo scopo di dettare regolamentazioni generalizzate ed omogenee per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria cui il contratto collettivo stesso si riferisce.

Dalla c.d. Riforma Biagi (L.30/2003 e D. Lgs. 276/2003) in poi, il mercato del lavoro italiano si è orientato

allaflessibilità, intesa sia come maggiore libertà nell’accesso al mondo del lavoro che come maggiore libertà di utilizzo di schemi di regolamentazione del rapporto di lavoro

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BUSTA PAGA

I lavoratori dipendenti, a fronte dell'attività svolta, percepiscono una retribuzione. Tutte le somme e i valori che i datori di lavoro erogano ai dipendenti costituiscono, sotto il profilo fiscale, redditi da lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione secondo la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Il reddito lordo rappresenta la retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi previdenziali.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare, di norma mensilmente, insieme alla retribuzione, la busta paga. Quest’ultima esprime in termini monetari l'insieme dei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro (la paga), con lo Stato (le imposte) e con gli enti previdenziali (i contributi). Il datore di lavoro rispetto ad imposte e contributi agisce, di norma, quale sostituto d’imposta: opera cioè, direttamente in busta paga delle trattenute ai dipendenti per l’importo corrispondente alle imposte ed alla contribuzione dovuta dal lavoratore dipendente. La contribuzione previdenziale è per definizione "obbligatoria", in quanto dovuta per legge, indipendentemente da eventuali accordi tra le parti.

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CUD

Il modello CUD (Certificazione Unica dei redditi) deve essere compilato per:

•certificare i redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno;

•attestare le ritenute operate nel corso dell’anno in relazione ai redditi certificati;

•attestare le deduzioni e le detrazioni effettuate a richiesta del lavoratore ovvero del pensionato.

•attestare le retribuzioni sulle quali sono stati versati i contributi dovuti e agli altri Enti previdenziali;

•attestare gli importi erogati come corrispettivo dei rapporti di collaborazione.

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Lavoratori autonomi occasionali

L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente

imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Rispetto alla co-co-co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:

•la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;

•la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell’attività lavorativa;

•il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

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BASE IMPONIBILE

I primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo.

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l del TUIR.

L’art. 71, c. 2 del TUIR dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Quindi l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

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ADEMPIMENTI

I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti. Qualora tale soglia fosse superata col concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente

concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese.

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CONTRIBUTO, VERSAMENTO, DENUNCIA

Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di

iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo.

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Commerciante

L'imprenditore commerciale è il titolare di un'impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.

Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

•avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (il requisito non è richiesto per i soci di S.r.l.);

•partecipare personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;

•essere legittimato all'esercizio dell'attività commerciale da licenze o autorizzazioni se previste per legge o regolamento.

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L’attività può essere esercitata sotto forma di:

•impresa individuale;

•impresa familiare;

•società di persone (S.a.s., S.n.c.);

•società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).

ISCRIZIONE CESSAZIONE E VARIAZIONE

Nell’ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, a decorrere dal 1 aprile 2010, è stato previsto un sistema di iscrizione obbligatorio denominato “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa”

(ComUnica).

La “Comunicazione Unica”, da presentare per via telematica o su supporto informatico alla Camera di

Commercio, assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell’attività d’impresa.

In ogni caso la decisione sulla iscrivibilità del contribuente spetta all’INPS, e pertanto la iscrizione si perfeziona soltanto a seguito del provvedimento emesso dall’Istituto.

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L’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle

informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese:

•iscrizione e dichiarazione di inizio attività;

•cessazione dell’impresa;

•variazione dell’indirizzo dell’impresa;

•variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;

•variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;

•iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;

•cessazione della società;

•cessazione dalla carica di socio;

•variazione di forma giuridica;

•variazione dell’attività svolta.

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I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.

Tale contributo minimo ha le seguenti caratteristiche:

•è rapportato a mese, pertanto è dovuto per l’intero mese anche se l’attività viene svolta per parte di esso;

•è sempre dovuto anche nel caso in cui il reddito effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto del reddito minimo (inferiore o negativo).

È inoltre dovuto il contributo di maternità, stabilito in misura fissa in € 0,62 mensili.

E’ altresì previsto l’obbligo di versamento di un contributo pari allo 0,09% del reddito minimale e dell’eventuale reddito eccedente, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale

contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.

Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).

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I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.

Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.

Si rinvia alla allegata circolare n.15 del 29-01-2016, per la determinazione dell’importo per l’anno 2016 del contributo minimo obbligatorio e delle aliquote applicabili per il calcolo della contribuzione eccedente il minimale, sia per i titolari che per i collaboratori, nonché per le eventuali agevolazioni contributive usufruibili in presenza di determinati requisiti.

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REDDITO IMPONIBILE

L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all’iscrizione, denunciati ai

fini Irpef nell’anno considerato (art. 3 bis della legge n. 438/92) .

Inoltre la base imponibile dei Soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci.

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QUANDO SI VERSA

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:

16 maggio 20 agosto 16 novembre

16 febbraio (dell’anno successivo)

Il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.

I versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi IVS sul reddito eccedente il minimale possono essere versati differendoli di 30 giorni o rateizzandoli in un massimo di 6 rate (pagando una maggiorazione), rispetto al termine ordinario previsto.

NB: I contribuenti sono tenuti alla compilazione del quadro “RR” del modello UNICO persone fisiche, per la determinazione dei contributi previdenziali.

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ACCERTAMENTI EFFETTUATI DAL FISCO

A partire dalla dichiarazione UNICO 1999 (per i redditi 1998), l’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all’INPS.

Le tipologie di accertamento che influiscono sulla contribuzione INPS sono:

•Liquidazione automatica ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/73 (C.I.R.)

•accertamento parziale ai sensi dell’art. 41 bis del D.P.R. 600/73

•Studi di settore e parametri

•accertamenti unificati

Ai sensi della legge n. 233/90 e s.m.i., è stabilito annualmente un reddito minimo (c.d.

minimale di reddito), utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio).

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