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Contratto di apprendistato: ultime sentenze

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Contratto di apprendistato: ultime sentenze

written by Redazione | 04/04/2022

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica;

licenziamento intervenuto nel corso della formazione; prova a carico del datore di lavoro.

Contratto di apprendistato: la trasformazione in contratto a tempo indeterminato

In tema di contratto di apprendistato, l’inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall’inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agii obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il

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giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, n.15949

Inadempimento degli obblighi di formazione

In tema di contratto di apprendistato, l’inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall’inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2021, n.15949

Recesso dal contratto di apprendistato

In tema di accertamento del diritto ad ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso in conseguenza del recesso dal contratto di apprendistato professionalizzante, va condannato il resistente che non abbia rispettato i tempi normativamente previsti di preavviso (nel caso di specie l’interessato, alla richiesta di chiarimenti, si era limitato a rispondere di aver superato un concorso pubblico presso altro Ente e di non aver potuto rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto).

Tribunale Roma sez. lav., 14/04/2021, n.3512

Apprendistato: violazioni meramente formali

In tema di contratto di apprendistato ex art. 49 della l. n. 276 del 2003, la

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decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi realizzata solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda in giudizio, l’inadempimento del datore di lavoro rivesta un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto.

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2021, n.4416

Contratto di apprendistato: obbligo di formazione ed onere probatorio

Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un’effettiva formazione, finalizzata al conseguimento, da parte dell’apprendista, di una qualificazione professionale. Nell’ipotesi in cui manchi la formazione, il contratto di apprendistato è da ritenersi nullo per mancanza di causa ex art. 1418 comma 2 c.c..

Conseguentemente, l’omessa formazione professionale nel contratto di apprendistato determina la sussistenza di un ordinario contratto di lavoro subordinato ab origine. In merito a chi sia imputabile l’inadempimento della formazione, va evidenziato che grava sul datore di lavoro l’onere di provare di non aver potuto adempiere all’obbligo formativo per cause imputabili all’apprendista.

Tribunale Salerno, 01/10/2020, n.1590

Contratto di apprendistato: presupposti e mansioni

Se il contratto di apprendistato professionalizzante è stipulato al solo scopo di far svolgere al lavoratore le mansioni tipiche del profilo professionale, non prevedendo al contempo l’elemento essenziale costituito dall’attività di insegnamento da parte del datore, lo stesso deve considerarsi illegittimo e deve essere convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica ordinaria.

Quindi, il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità

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formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere, durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, ma deve prevedere al contempo un’ attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale.

Tribunale Brescia sez. lav., 11/08/2020, n.190

Contratto di apprendistato: scadenza della prima fase

Il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla l. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., vede la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento “ante tempus” nel rapporto di lavoro a tempo determinato.

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2020, n.2365

Obbligo formativo nel contratto di apprendistato

Nei rapporti di lavoro a c.d. causa mista o complessa, come quelli originati dal contratto di apprendistato, ove il datore di lavoro si assume l’obbligo non solo di retribuire l’attività lavorativa svolta dal lavoratore ma altresì di impartirgli una formazione professionale, ricade sul datore di lavoro medesimo l’onere di provare di aver impartito l’insegnamento tecnico-professionale che caratterizza il contratto sottoscritto.

Il momento formativo costituisce infatti elemento qualificante ed essenziale del

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contratto di apprendistato e la violazione dell’obbligo formativo implica che il rapporto di lavoro debba essere qualificato ab initio come rapporto di lavoro subordinato a tempo.

Tribunale Parma sez. lav., 18/11/2019

Inadempimento degli obblighi di formazione

Il contratto di apprendistato è essenzialmente volto a consentire il conseguimento delle nozioni base per l’esecuzione della prestazione professionale. In caso di inadempimento degli obblighi di formazione da parte del datore di lavoro, si determina la trasformazione ab initio di tale rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento abbia un’oggettiva rilevanza, concretizzandosi nella assenza totale di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasposti nel contratto.

In questa seconda ipotesi il giudice deve valutare la gravità dell’inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.

Tribunale Roma sez. lav., 02/09/2019, n.6696

Apprendistato: l’onere della prova della formazione

In tema di contratto di apprendistato, l’attività formativa non consiste in un generico addestramento o affiancamento (che caratterizza, di norma, tutti i lavoratori neo assunti nel periodo iniziale del rapporto), bensì in insegnamenti specifici funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano di formazione.

Il momento formativo assume un ruolo essenziale nel contratto di apprendistato professionalizzante, che è contratto a causa mista, caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un’effettiva formazione finalizzata all’acquisizione, da parte

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dell’apprendista, di una qualificazione professionale, la quale rappresenta il dato essenziale della speciale figura contrattuale. L’onere della prova in ordine all’effettiva attività di insegnamento impartita all’apprendista grava sul datore di lavoro.

Corte appello Milano sez. lav., 02/05/2019, n.392

Onere probatorio gravante sul datore di lavoro

In tema di contratto di apprendistato, è necessario lo svolgimento non solo delle prestazioni lavorative, ma anche della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro. L’onere della prova della formazione è in capo al datore di lavoro. In particolare, nel caso in cui il lavoratore eccepisca che il rapporto di lavoro è in realtà di lavoro subordinato in quanto mancante l’attività di insegnamento e di formazione, la relativa prova – e segnatamente la prova di avere impartito l’insegnamento e la formazione – grava sul datore di lavoro.

Tribunale Rieti sez. lav., 10/11/2018, n.206

Contratto di apprendistato: la contestazione del lavoratore

Nel caso in cui un lavoratore eccepisce che il rapporto di lavoro svolto è in realtà subordinato in quanto mancante dell’attività di insegnamento e di formazione il datore di lavoro deve dimostrare di avere impartito l’insegnamento e la formazione se assume che trattasi di contratto di apprendistato, in quanto grava su quest’ultimo tale onere (nella specie nell’istruttoria è emerso che il datore di lavoro effettuava al lavoratore un affiancamento che si traduceva in sostanza in mere indicazioni di carattere generale relativamente ai compiti da svolgere, non invece in una specifica, puntuale, dettagliata, minuziosa formazione delle attività di muratore a cui il ricorrente avrebbe dovuto essere formato).

Tribunale Rieti sez. lav., 08/11/2018, n.206

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Contratto di apprendistato: fase teorica e fase pratica

La formazione e l’addestramento professionale sono elementi inerenti la causa del contratto di apprendistato. Al datore di lavoro è riconosciuta una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma formativo che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica (la “formazione formale” prevista dall’art. 49 del d.lg. n.

276 del 2003) con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell’impresa.

Tuttavia una tale discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dall’esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali ai fini dell’integrazione della causa del negozio.

Corte appello Firenze sez. lav., 05/11/2018, n.730

Lavoro a tempo indeterminato

Il contratto di apprendistato si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, nella seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato; ne consegue che, nel caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento “ante tempus” nel rapporto di lavoro a tempo determinato.

Cassazione civile sez. lav., 01/08/2018, n.20394

Assenza del piano formativo: il contratto di apprendistato è invalido?

In materia di contratto di apprendistato, deve essere data dato particolare importanza alla previsione del piano formativo, tant’è che l’onere della forma scritta riguarda, anzitutto, tale profilo perchè, sul medesimo si misura la peculiarità

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del contratto di apprendistato e quindi la possibilità, da parte del lavoratore, di comprendere la differenza tra il normale contratto di lavoro e quello di apprendistato. Di conseguenza, in assenza del piano formativo il contratto di apprendistato è invalido e si converte in contratto a tempo indeterminato.

Tribunale Milano sez. lav., 26/07/2018, n.2146

Tipologie contrattuali

La legge n. 25/1955 costituiva, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.

276/2003, il parametro normativo di riferimento per la disciplina del contratto di apprendistato. La cd. riforma Biagi ha innovato profondamente la materia, scindendo l’originaria unica fattispecie di apprendistato in tre distinte tipologie contrattuali, le quali con diversa gradualità coniugano le esigenze formative con la pratica professionale.

La menzionata riforma non ha, tuttavia, espressamente abrogato la normativa previgente, ma ciò non deve essere interpretato come sintomatico dell’intenzione legislativa di mantenere in vigore entrambi i testi normativi, quanto piuttosto della evidenziata necessità di offrire una disciplina medio tempore applicabile all’istituto in esame, in tal modo evitando vuoti di disciplina.

La mancata espressa abrogazione di norme palesemente incompatibili evidenzia la volontà legislativa di mantenere in vigore la pregressa normativa solo temporaneamente, sino alla completa attuazione della nuova disciplina, destinata a sostituire il quadro normativo previgente.

Tribunale Torino sez. lav., 19/04/2018, n.856

Contratto di apprendistato e obbligo di visita sanitaria

In tema di visita sanitaria del lavoratore esposto a rischi nella lavorazione anche se si tratti di contratto di apprendistato.

(Nel caso di specie si trattava di soggetto esposto a rischio rumore perché addetto al montaggio di pannelli di strutture di legno (art 186 D. lgs 81/2008).

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Tribunale Nola, 12/04/2018, n.836

Intesa simulatoria tra lavoratore e datore di lavoro

Va rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo quando nella stessa si vantava l’esistenza di un’intesa simulatoria del contratto di apprendistato stipulato dal lavoratore con il datore di lavoro ma lo stesso non può dirsi tale in quanto non vi è prova dell’intesa simulatoria delle parti e, in particolare, la parte opponente non ha prodotto un atto di accertamento scritto rappresentante l’accordo simulatorio tra le parti (c.d. controdichiarazione), né ha provato quando e dove è stato stipulato l’asserito accordo simulatorio tra le parti.

Tribunale Prato sez. I, 20/12/2017, n.261

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