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Diario quotidiano del 17 novembre lo spesometro si avvia ad essere semestrale solo per il 2017

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Diario quotidiano del 17 novembre 2016 - lo spesometro si avvia ad essere semestrale solo per il 2017

Pubblicato il 17 novembre 2016

1) Entrate tributarie e contributive gennaio-settembre 2016

2) Codice Doganale: ecco i chiarimenti sui luoghi di presentazione delle merci

3) Nuovi trattamenti di integrazione salariale: pagamento della contribuzione addizionale 4) TFR al fondo di tesoreria INPS: gli obblighi contributivi

5) Compensazione del credito IVA in caso di omissione della dichiarazione annuale 6) Non è dovuta l’IRPEF sulle vincite nei casinò

7) CC.GG. sulla licenza di telefonia radiomobile

8) Anche i ragionieri commercialisti dal 2017 possono pagare i contributi alla Cassa previdenza con il Modello F24, con possibilità di compensare con i crediti IRPEF

9) Olio e gasolio per la navigazione: provvedimento delle Dogane

10) Richiesta ed attivazione PIN per i cittadini di accesso ai servizi telematici 11) Certificazioni uniche consegnate entro il 31 marzo e invio on line al 7 aprile 12) Entrate: occorre aggiornare i browser

13) Approvato il decreto fiscale

14) Terzo settore, la sfida dei decreti attuativi: oggi a Roma convegno nazionale con il sottosegretario Luigi Bobba

1) Entrate tributarie e contributive gennaio- settembre 2016

2) Codice Doganale: ecco i chiarimenti sui luoghi di presentazione delle merci

3) Nuovi trattamenti di integrazione salariale: pagamento della contribuzione addizionale 4) TFR al fondo di tesoreria INPS: gli obblighi contributivi

5) Compensazione del credito IVA in caso di omissione della dichiarazione annuale 6) Non è dovuta l’IRPEF sulle vincite nei casinò

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7) TCG sulla licenza di telefonia radiomobile

8) Anche i ragionieri commercialisti dal 2017 possono pagare i contributi alla Cassa previdenza con il Modello F24

9) Olio e gasolio per la navigazione: provvedimento delle Dogane

10) Richiesta ed attivazione PIN per i cittadini di accesso ai servizi telematici 11) Certificazioni uniche consegnate entro il 31 marzo e invio on line al 7 aprile 12) Entrate: occorre aggiornare i browser

13) Approvato il decreto fiscale

14) Terzo settore, la sfida dei decreti attuativi: oggi a Roma convegno nazionale con il sottosegretario Luigi Bobba

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1) Entrate tributarie e contributive gennaio-settembre 2016

E’ disponibile sui siti www.finanze.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-settembre 2016 redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n.

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GENNAIO- SETTEMBRE 2016

Le entrate tributarie e contributive nei primi nove mesi del 2016 evidenziano nel complesso un aumento dell’1,1% (+5.226 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Il dato tiene conto dell’aumento dello 0,8% (+ 2.660 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive dell’1,6% (+2.566 milioni di euro).

L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 7 novembre scorso.

Sul sito del Dipartimento Finanze è altresì disponibile il report delle entrate tributarie internazionali del mese di settembre 2016, che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i

“bollettini mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

(Ministero dell’Economia, comunicato n. 191 del 15 novembre 2016)

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2) Codice Doganale: ecco i chiarimenti sui luoghi di presentazione delle merci

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 111079/RU del 14 novembre 2016, ha fornito chiarimenti in relazione a due istanze di autorizzazione alla presentazione delle merci presso luoghi ubicati all’interno degli spazi doganali, prodotte da Centri di Assistenza Doganale.

La questione, nel merito, viene esaminata in un più ampio contesto che richiede l’analisi degli effetti che l’abrogazione delle procedure semplificate ex art. 76, par. 1, lett. c), CDC produce, sul piano nazionale, relativamente alle particolari condizioni operative stabilite dalle disposizioni di cui all’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 213/2000, potendo queste continuare ad applicarsi solo laddove non disciplinate dal CDC e dalle relative disposizioni integrative ed attuative o non confliggenti con l’impianto normativo unionale in materia.

Quanto alla prima delle richiamate norme nazionali (art. 3, comma 4, legge n. 213/2000), tenuto conto della naturale collocazione giuridica delle ex procedure di domiciliazione nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 139 del CDU1, come precisato nella circ. n 8/D del 19.4.2016, par E 2.4., e considerato che le disposizioni recate dal predetto articolo individuano un ampio novero di soggetti – tra i quali i rappresentanti – che possono presentare in procedura ordinaria le merci in dogana o in altro luogo approvato, si ritiene che anche nelle autorizzazioni all’esercizio dei CAD rilasciate dopo il 1° maggio 2016 sia consentita la loro ammissione alla procedura prevista dal richiamato art. 139 CDU.

Quanto alle facoltà concesse ai CAD a mente dell’art.3, comma 5, Legge n.213/2000 è necessario verificare se, nell’ambito del nuovo istituto della procedura di dichiarazione normale con presentazione delle merci presso un luogo approvato dalla dogana, sia possibile ricomprendere anche l’approvazione di un luogo ubicato negli stessi spazi doganali, per la presentazione di merci.

Fatte queste premesse, l’Agenzia delle dogane fornisce le seguenti precisazioni:

Dunque, la procedura semplificata di domiciliazione di cui agli artt. 76, par.1, lett. c), del CDC e 253 delle DAC, non è più prevista dal nuovo Codice Doganale dell’Unione.

Le modalità operative adottate in vigenza della ex procedura domiciliata contemplavano l’invio telematico di una dichiarazione doganale completa di dati dal luogo autorizzato all’Ufficio delle dogane competente. Ciò corrisponde, nell’attuale contesto normativo, alla stessa modalità di presentazione della merce in procedura ordinaria presso un luogo approvato dalla dogana, prevista dagli art. 5(33) e 139 del CDU. Di conseguenza, l’ex procedura di domiciliazione perde la sua natura di procedura semplificata acquisendo la veste di procedura ordinaria di presentazione della merce.

Le condizioni previste per l’approvazione del luogo dall’art.115 del RD specificano che tale luogo è diverso dall’Ufficio doganale posto che, altrimenti, si verte nell’ipotesi di presentazione delle merci “in dogana”.

Non trova, pertanto, più spazio l’ipotesi di sopravvivenza delle disposizioni recate dall’art. 3, comma 5, della legge n. 213/2000 che consentivano l’operatività ai CAD negli spazi doganali solo per le operazioni in procedura semplificata, avendo la disciplina unionale precisato le

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condizioni per l’applicabilità della procedura di autorizzazione dei luoghi di presentazione delle merci, consentendo a tutti i soggetti che devono presentare le merci in dogana con la procedura ordinaria di disporre di tale servizio e di tali aree.

Peraltro, sotto il profilo procedurale, nessuna differenza si rinviene per quanto riguarda gli adempimenti da espletare tra soggetti autorizzati ad operare negli spazi doganali in vigenza della pregressa normativa e soggetti che, alla luce delle nuove disposizioni unionali, presentano la merce in dogana in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 139 CDU.

Infatti, l’operatore è tenuto all’invio della dichiarazione telematica e un eventuale controllo merci selezionato dal circuito doganale (VM, CS) viene sempre effettuato nello spazio doganale;

parimenti, come peraltro indicato nella nota prot. 45928/RU del 19/04/2016 della Direzione centrale tecnologie per l’innovazione, anche in presenza di un controllo documentale (CD) selezionato dal circuito doganale, è prevista una procedura operativa identica nei casi considerati, qualora venga utilizzato il fascicolo elettronico. Né il circuito doganale di controllo è influenzato dalla natura del luogo di presentazione delle merci (spazio doganale o altro luogo approvato dalla dogana).

Pertanto, alla luce di ciò, non viene più ritenuto possibile accettare istanze di approvazione dei luoghi siti negli spazi doganali per la presentazione delle merci in procedura ordinaria. A tale principio deve conformarsi anche l’attività di riesame delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 76, par. 1, lett. c), CDC, vigenti al 1° maggio 2016.

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3) Nuovi trattamenti di integrazione salariale: pagamento della contribuzione addizionale

L’INPS, con la circolare n. 199 del 15 novembre 2016, ha fornito chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal D.lgs. n.

148/2015, con particolare riguardo all’operatività dei termini di decadenza dal diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, nonché ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive e alle modalità di applicazione della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.

Per quanto attiene la modalità di applicazione del contributo addizionale per le prestazioni di cassa integrazione in deroga viene fatto rinvio a quanto previsto dalla circolare n. 56 del 29 marzo 2016 – par. 2.2.

Per consentire l’adeguamento dei sistemi paghe e contributi aziendali che generano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens, sussistendo le condizioni contemplate dalla delibera dell’Istituto 26 marzo 1993, n. 3, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 7 ottobre 1993 (circ. n. 292/1993), il conguaglio dei trattamenti anticipati dalle aziende – lett. a) – e il versamento del contributo addizionale – lett.

b) – sarà consentito entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione della suddetta circolare. Si ricorda che la predetta delibera attribuisce all’Istituto, in presenza di

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innovazioni normative aventi riflesso sulla misura del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e che richiedano adeguamenti dei sistemi informativi aziendali, la possibilità di disciplinare lo svolgimento delle attività di regolarizzazione sulla base di termini posticipati rispetto a quelli ordinariamente fissati dalle norme, purché entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione delle relative disposizioni da parte dell’Istituto medesimo.

Decadenza ex art. 7 D.Lgs. 148/15 – posticipo

Sempre in forza della citata delibera dell’Istituto, si fa presente che, in mancanza dei codici da utilizzare per operare il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 148/2015, nel frattempo anticipati dalle aziende ai lavoratori interessati, la decadenza dal diritto ad operare il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori – introdotta dall’art. 7, comma 3, del d.lgs. 148/2015 – interviene decorso il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione delle relative disposizioni da parte dell’Istituto.

Si evidenzia che quanto sopra vale esclusivamente per i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 14 settembre 2015, n.148 (mess. Inps n. 840 del 23 febbraio 2016 per quanto riguarda la distinzione dei nuovi interventi CIGS e circolare Inps n.56 del 29 marzo 2016, per quanto attiene la Cig in deroga).

Decorrenza nuove aliquote

In base all’art. 44, comma 1, quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al decreto 14 settembre 2015, n.148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (24.9.2015). Da tale principio generale consegue che la nuova misura del contributo addizionale ex art. 5, d.lgs. n. 148/2015 si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24.9.2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data (v. p. 2 della circolare n. 197/2015).

Per i trattamenti richiesti entro il 23.09.2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.

Con specifico riferimento ai trattamenti di integrazioni salariali straordinarie, tenendo conto di quanto illustrato nella circolare ministeriale n. 30/2015 e nella nota n. 14948 del 21 dicembre 2015, al fine di salvaguardare i programmi di intervento della CIGS concordati e avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015, continua ad applicarsi la normativa previgente nelle fattispecie di seguito illustrate:

proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23/09/2015;

istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24/09/2015.

Nei predetti casi, continuerà quindi ad applicarsi la disciplina del contributo addizionale previgente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.

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Inoltre, si applica la disciplina previgente al decreto legislativo n. 148/2015, in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto legislativo n.

148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24.9.2015 ed il 31.10.2015.

Ciò in quanto, durante tale periodo, le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedimentali ex art. 21, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, così come disposto dal successivo art. 44 comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Quindi, alla luce del chiarimento ministeriale sopra illustrato, nei casi di consultazione sindacale/verbale di accordo e conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro intervenute entro il 23.9.2015, con presentazione delle relative istanze di integrazioni salariali straordinarie nel periodo intercorrente tra il 24/9/2015 ed il 31/10/2015, i connessi trattamenti autorizzati non saranno soggetti alla disciplina del contributo addizionale ex art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l’incremento delle aliquote del contributo addizionale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 44, comma 1 e 2, si ritiene debbano essere computati i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data.

Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini i periodi di sospensione riduzione successivi al 24 settembre 2015 se dedotti in domande presentate prima di tale data.

Con esclusivo riferimento alle integrazioni salariali straordinarie, inoltre, non dovranno essere nemmeno computati i trattamenti che godono, come sopra illustrato, del regime transitorio di cui alla citata circolare n. 30 del 9 novembre 2015 e alla sopra richiamata nota n. 14948 del 21 dicembre 2015, in quanto riconducibili alla previgente normativa.

Regolarizzazioni versamento contributo addizionale

Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale ex art.5 del D.lgs. 148/2015 provvederanno alla regolarizzazione, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare indicata in premessa.

Cambio d’aliquota (9% – 12% – 15%) in corso mese

Può accadere che il superamento dei limiti di durata, in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote del contributo (art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148), si verifichi nel corso del mese. In tali casi, vista la mensilizzazione dei flussi contributivi, la nuova maggior aliquota sarà applicata a partire dai periodi di competenza del mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti.

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4) TFR al fondo di tesoreria INPS: gli obblighi contributivi

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Le procedure concorsuali sono ormai da anni in continuo aumento e rappresentano, per i professionisti chiamati in ausilio al Giudice, un importante settore di attività. La realtà con cui ci si confronta è quasi sempre complicata da una serie di azioni che hanno preceduto il fallimento, tese di solito ad evitarlo. Le operazioni straordinarie, spesso reiterate a cascata con il conseguente passaggio dei lavoratori e l’insorgere della responsabilità solidale fra cedente e cessionario, creano non pochi problemi nell’attribuzione delle stesse nonché nella gestione degli adempimenti verso i lavoratori e gli istituti. Il parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (n. 10 del 15 novembre 2016) cerca di fare chiarezza in tal senso, analizzando in particolare il caso in cui il lavoratore non abbia percepito il TFR accantonato presso il fondo di tesoreria gestito dall’INPS, anche a seguito di incapienza dei contributi.

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5) Compensazione del credito IVA in caso di omissione della dichiarazione annuale La CTR veneta ha respinto il ricorso in appello presentato dall’Agenzia delle Entrate per un contenzioso relativo ad una sanzione conseguente alla mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA.

I giudici hanno argomentato che, se da un lato appariva corretto l’operato dell’Ufficio relativamente all’irrogazione della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione IVA, dall’altro, non sembrava invece condivisibile l’irrogazione della sanzione pari al 30%

dell’importo posto in detrazione oltre agli interessi, poiché, accertata la sussistenza dei requisisti sostanziali, il diritto alla detrazione era sorto nel momento in cui l’imposta a monte era divenuta esigibile. La decisione si pone sul solco tracciato dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza 17757/2016, ha infatti affermato che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta debba essere riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

(Comm. Trib. Reg. per il Veneto, Sentenza del 12/10/2016 n. 1093/5)

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6) Non è dovuta l’IRPEF sulle vincite nei casinò

Le vincite nei casinò degli stati membri non sono soggette a IRPEF.

E’ illegittima la tassazione progressiva delle vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri stati membri dell’UE. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR di Napoli decidendo su un ricorso in appello di un contribuente le cui vincite a poker realizzate in Slovenia, oltre alle ritenute alla fonte già operate presso il casinò estero, erano state qualificate come redditi imponibili ai fini IRPEF in Italia. La CTP non aveva tenuto conto della discriminazione subita dal contribuente che, differentemente da quanto avviene per le vincite eseguite in Italia sottoposte alla sola tassazione alla fonte, aveva subito invece una doppia tassazione. Secondo i giudici di appello tale diverso trattamento fiscale, già censurato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza n. 2311 del 22 ottobre 2014, va dunque

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sanato e le vincite in questione assoggettate alla sola ritenuta alla fonte.

(Comm. Trib. Reg. per la Campania, Sentenza del 14/10/2016 n. 9001/33)

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7) TCG sulla licenza di telefonia radiomobile

Licenza per l’impiego di apparecchiature di telefonia radiomobile: si applica la tassa di concessione governativa.

La CTR di Campobasso ha integralmente riformato la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto non dovuta la tassa sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature di telefonia radiomobile in ragione della definitiva abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. n° 156 del 1973 ad opera del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche. Secondo i giudici di appello, infatti, il fondamento normativo del presupposto impositivo della tassa in questione va rinvenuto nel regolamento n° 33/1990 e nell’art. 3 D.L. n°151/1991, convertito nella L. n° 202/1991, che ha assoggettato alla tassa sulle concessioni governative il documento sostitutivo di licenza, nel caso di contratto di abbonamento stipulato con il gestore. Sul punto la sentenza cita, a conforto della propria tesi, anche l’affermazione di assoggettabilità dell’uso del telefono cellulare alla tassa governativa operato dalla Suprema Corte con la sentenza n°

9560/2014.

(Comm. Trib. Reg. per il Molise, Sentenza del 19/10/2016 n. 496/1)

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8) Anche i ragionieri commercialisti dal 2017 potranno pagare i contributi alla Cassa previdenza con il Modello F24

E ora Intesa tra Agenzia delle Entrate e Cassa Previdenza Ragionieri: i contributi previdenziali e assistenziali si potranno versare anche con il Modello F24.

Lo rende noto l’Agenzia delle entrate con il comunicato n. 215 del 16 novembre 2016.

A partire dal 2017 anche i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili, che esercitano attività libero professionale con continuità, potranno utilizzare il modello F24 per pagare i contributi previdenziali e assistenziali. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha firmato il 16 novembre 2016 una convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (Cnpr), che prevede la possibilità di utilizzare il modello di pagamento F24 per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il pagamento unificato apre alla compensazione

L’accordo, valido per un triennio, rientra nelle previsioni del Dm del 10 gennaio 2014, che ha riconosciuto agli Enti previdenziali di categoria dei professionisti che ne fanno richiesta la

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possibilità di riscuotere i contributi tramite F24, e fa seguito a quelli già in vigore con altri istituti di previdenza.

Dal 2017, quindi, anche gli iscritti alla Cnpr potranno, con un’unica operazione, effettuare il pagamento delle somme dovute e utilizzare eventuali crediti tributari in compensazione.

L’Agenzia provvederà a breve, su richiesta dello stesso Ente, a definire i codici da indicare nel modello F24.

Versamenti più agevoli, riscossione più efficiente

L’intesa prevede che l’Agenzia fornisca alla Cnpr i dati relativi alle operazioni di riscossione e riversamento dei contributi. Da una parte, dunque, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti alla Cassa dei Ragionieri potranno utilizzare l’agevole sistema dei versamenti unitari, dall’altra l’Ente previdenziale potrà ottenere informazioni con maggiore tempestività e adottare, quindi, misure di controllo più immediate ed efficienti.

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9) Olio e gasolio per la navigazione: provvedimento delle Dogane

Con determinazione n. 124230/RU del 15 novembre 2016, l’Agenzia delle dogane detta disposizioni sul carburante per la navigazione.

Olio combustibile destinato alla navigazione

L’olio combustibile è destinato quale carburante impiegato nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne senza preventiva denaturazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono idonei, per la determinazione dei quantitativi di olio combustibile denso, semifluido e fluido, riforniti dalle autobotti e dalle bettoline, oltre che i sistemi di misurazione su condotta anche i sistemi di accertamento attualmente adottati in contradditorio con l’acquirente del prodotto.

Disposizioni per il gasolio destinato alla navigazione

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il gasolio impiegato come carburante per la navigazione è denaturato con la formula di denaturazione di cui all’art.2, comma 2, del decreto 15 dicembre 2015, n. 225, anche negli impieghi nelle acque marittime diverse da quelle marine comunitarie ed interne.

Fino al 31 dicembre 2018, ferma restando l’obbligatoria denaturazione del gasolio nei casi previsti dal decreto 15 dicembre 2015, n. 225, l’impiego del gasolio denaturato per la destinazione di cui al comma 1 è facoltativo.

Il gasolio assoggettato ad accisa ad aliquota ordinaria destinato alla navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne non è sottoposto a denaturazione.

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(Agenzia delle dogane, determinazione n. 124230/RU pubblicata il 16 novembre 2016)

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10) Richiesta ed attivazione PIN per i cittadini di accesso ai servizi telematici

L’Inps, con il messaggio n. 4590 del 16 novembre 2106, considerati i recenti eventi di richieste massive di PIN presso le sedi territoriali da parte di soggetti muniti di delega degli interessati, modifica alcune disposizioni relative alle modalità operative contenute nel messaggio HERMES n. 022295 del 25/11/2011 al fine di:

– adeguare tali disposizioni alle recenti disposizioni in materia di CAD;

– uniformare le attività del personale della postazione di front-office dedicata al rilascio del PIN ai cittadini e alla prenotazione della domanda telematica (circolare Inps n. 137/2011);

– garantire l’attribuzione delle credenziali ai diretti interessati, tenuto conto della centralità del processo di attribuzione del PIN quale fattore abilitante per l’erogazione dei servizi telematici disponibili attraverso il sito istituzionale, nelle more dell’attuazione del progetto “Cittadino digitale” e del nuovo sistema pubblico di identità digitale (SPID) (Messaggio Inps n° 1192 del 16/03/2016).

Richiesta e rilascio del PIN presso gli sportelli di sede – Richiesta da parte dell’utente Il rilascio del PIN dispositivo da parte dello sportello dedicato è immediato e la sua attivazione avviene contestualmente alla richiesta del cittadino.

La procedura è la seguente:

– l’utente consegna allo sportello dedicato il modulo di richiesta PIN, reperibile nella sezione modulistica online del portale dell’Istituto, modello MV35 “Richiesta assegnazione PIN dispositivo per il cittadino in sede”, con allegata copia del proprio documento di identità;

– l’operatore INPS incaricato, verificata l’identità del richiedente, procede con l’assegnazione del PIN attraverso la procedura intranet “PIN Provisioning” al percorso “Home -> Servizi -> Gestione e assistenza servizi internet -> PIN Provisioning (Assegnazione PIN per utenti Internet)”, archiviando in procedura una scansione ottica della richiesta dell’utente e del documento di identità;

– l’operatore INPS consegna all’utente la busta chiusa contenente il PIN che risulterà già operativo e di tipo dispositivo.

Richiesta da parte di altri soggetti

In merito ai soggetti privi in tutto o in parte di capacità legale di agire ai sensi del codice civile e della legge 9 gennaio 2004, n. 6, la richiesta di PIN può essere effettuata da parte del tutore o

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dell’amministratore di sostegno.

Si precisa che per l’evasione della richiesta è necessario che vengano prodotti il modulo di richiesta di PIN, compilato con i dati del richiedente e sottoscritto dal tutore o amministratore di sostegno, e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.

28.12.2000 N. 445 e ss.mm attestante la qualità di tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Si ricorda, infine, che in caso di minore, la richiesta di un PIN può altresì essere presentata da parte di un genitore mediante la presentazione del modulo di richiesta di PIN, compilato con i dati del minore e sottoscritto dal genitore, unitamente all’autocertificazione del genitore attestante il possesso della potestà genitoriale.

Non sono ammesse presentazioni delle richieste di PIN da parte di delegati del richiedente, poiché il PIN – rappresentando l’identità digitale per l’accesso online ai servizi – è rilasciato dall’Istituto a seguito di verifica diretta dell’identità degli utenti richiedenti.

Per i casi in cui il soggetto interessato sia impossibilitato a recarsi personalmente presso la struttura INPS per il dovuto riconoscimento, sono previste le modalità alternative di registrazione descritte di seguito.

In ogni caso, è fatta salva la possibilità che l’utente interessato si rivolga a uno dei gestori di identità (Identity provider) accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale al fine di ottenere un’identità SPID e, pertanto, acceda ai servizi dell’Istituto utilizzando le credenziali abilitate secondo il sistema SPID.

Richiesta del PIN online

Attraverso la procedura online accessibile dal percorso www.inps.it –> “Il PIN online -> Richiedi PIN”, l’utente registra i propri dati identificativi, di residenza, i suoi recapiti telefonici ed email.

La richiesta viene sottoposta a un processo automatico di validazione dell’indirizzo che, se superato con successo, attiva il PIN, inviando via email o SMS i primi 8 caratteri del PIN e dispone la spedizione di una lettera contenente i restanti 8 caratteri del PIN all’indirizzo di residenza.

Qualora la richiesta non superi il processo automatico di validazione, la stessa sarà presa in carico per la validazione dagli operatori di outbound del Contact Center che richiameranno l’utente per le dovute verifiche. Qualora le verifiche abbiano esito positivo, la richiesta del PIN viene validata e il PIN viene comunicato all’utente nelle medesime modalità del PIN validato dal processo automatico.

Richiesta del PIN tramite Contact Center

L’utente, chiamando il Contact Center al numero 803.164 o al numero, a pagamento, 06 164.164, comunica all’operatore i propri dati identificativi, di residenza, nonché i suoi recapiti telefonici ed email.

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L’operatore registra i dati nella procedura di richiesta PIN e contestualmente procede alla sua validazione.

L’operatore comunica telefonicamente all’utente i primi 8 caratteri del PIN, che la procedura avrà provveduto, comunque, ad inviare via SMS o via email e sarà disposta la spedizione della lettera contenente i restanti 8 caratteri del PIN all’indirizzo di residenza.

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11) Certificazioni uniche consegnate entro il 31 marzo e invio on line al 7 aprile

Decreto fiscale, certificazione unica: più tempo per i sostituti d’imposta. Slitta di un mese il termine per l’invio della certificazione unica dei redditi – CU da parte dei sostituti d’imposta.

Questo è uno degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite Bilancio, Tesoro e programmazione e Finanze al DDL di conversione in legge del decreto fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2017. Nello specifico, secondo la modifica approvata, le certificazioni uniche dei redditi potranno essere consegnate ai sostituiti entro il 31 marzo. Di conseguenza, slitta anche il termine della trasmissione telematica delle stesse, da effettuarsi entro il 7 aprile. Un mese in più per le certificazioni uniche, questa la novità inserita durante i lavori parlamentari di conversione in legge del D.L. n. 193/2016.

Regime dei minimi: tutto come prima

Dal decreto legge fiscale sparisce la possibilità per le piccole partite Iva che applicano il regime forfetario di sforare il tetto di ricavi massimi, versando un’imposta aggiuntiva del 27% sulla differenza. La misura, che costerebbe al bilancio statale oltre 270 milioni di euro nei prossimi tre anni, potrebbe essere però riproposta nella legge di bilancio. Questa la principale novità dell’ultima limatura apportata dalle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera al dl n.

193/2016.

Imu e Tasi con Imi: bocciatura dal premier

Stop di Renzi all’accorpamento di Imu e Tasi in una nuova tassa comunale sugli immobili, denominata Imi. Contro l’emendamento l’opposizione si è subito spinta all’attacco affermando che si tratta di un aumento delle tasse. Anche nella maggioranza non sono mancate critiche. I presentatori del provvedimento dapprima lo hanno difeso sostenendo che punta ad una semplificazione, poi hanno fatto dietrofront affermando che potrebbe contenere, seppur lieve, un aumento della tassazione per i cittadini.

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12) Entrate: occorre aggiornare i browser

L’Agenzia predispone nuove misure di sicurezza per i servizi telematici. Gli utenti dovranno aggiornare i browser obsoleti.

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Lo rende noto la stessa Agenzia delle entrate, con il comunicato n. 216 del 16 novembre 2016.

Dal prossimo 1° dicembre, in previsione dell’accesso ai servizi telematici anche tramite Spid, il nuovo Sistema pubblico di Identità digitale, l’Agenzia delle Entrate rafforzerà le regole di sicurezza per innalzare il livello di protezione dei server esposti su internet e garantire connessioni sempre più affidabili. Queste misure sono in linea con le istruzioni tecniche definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid).

Agli utenti registrati ad Entratel e Fisconline che utilizzano una tecnologia particolarmente datata e obsoleta, sarà quindi richiesto di utilizzare versioni più aggiornate del browser di navigazione, in grado di assicurare livelli di sicurezza più elevati.

Una volta effettuato l’accesso ai servizi telematici, il sistema verificherà automaticamente il browser utilizzato e solo se necessario sarà chiesto all’utente di effettuare l’aggiornamento a versioni più recenti, seguendo le istruzioni che appariranno a video.

Maggiori informazioni accesso servizi telematici

Dal 1 dicembre 2016 per accedere ai servizi telematici si dovrà utilizzare un browser che supporta il protocollo di sicurezza TLS 1.2.

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13) Approvato il decreto fiscale: comunicazioni Iva trimestrali, semestrale per il 2017 La Camera, dopo aver votato, con 359 voti a favore e 166 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 A/R) nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea, ha approvato il provvedimento che passa ora all’esame del Senato.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l’abrogazione della comunicazione dell’elenco clienti e fornitori (spesometro) e l’introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

– la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;

– la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane (co. 1, articolo 21).

Sono corretti i termini per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture: quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre (in luogo del 31 agosto) e

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quella relativa all’ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non 28 febbraio). Per il primo anno di applicazione si prevede una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.

Si anticipa di un anno la soppressione dell’adempimento relativo alla comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list (co. 1, articolo 21, co. 1, 4 e 5).

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14) Terzo settore, la sfida dei decreti attuativi: oggi a Roma convegno nazionale con il sottosegretario Luigi Bobba

“Il terzo settore alla prova dei decreti attuativi” è il titolo del Convegno organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in programma domani a Roma presso il Bernini Bristol, in Piazza Barberini 23. I lavori saranno aperti alle ore 10.30 da un intervento del presidente nazionale della categoria, Gerardo Longobardi. A seguire una tavola rotonda alla quale parteciperanno il sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Bobba, il consigliere nazionale dei commercialisti delegato al No profit, Sandro Santi, il Direttore Centrale Normativa Agenzia delle Entrate, Annibale Dodero, Michele Corradino, consigliere Anac, Monica Poletto, del Coordinamento Nazionale Forum del Terzo Settore, Roberto Museo, Direttore CSVnet e Alberto Zanobini e Gianpaolo Donzelli dell’Ospedale Meyer di Firenze.

La legge Delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale segna un momento epocale per la revisione organica della disciplina degli enti senza scopo di lucro. Secondo i commercialisti, la predisposizione di una cornice concettuale rigorosa e in linea con le aspettative del settore rappresenta una condizione indispensabile, ma non sufficiente, per la definizione di regole chiare e funzionali per autorità di controllo, operatori e professionisti. Il convegno cade proprio nel momento in cui sono in fase di predisposizione i decreti attuativi della riforma. Si tratta di un’opportunità di confronto che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha organizzato per dare la possibilità agli stakeholder di riferimento di esporre i propri punti di vista e le proprie aspettative.

La legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” segna un momento epocale per la revisione organica della disciplina degli enti senza scopo di lucro. La predisposizione di una cornice concettuale rigorosa e in linea con le aspettative del settore rappresenta una condizione indispensabile, ma non sufficiente, per la definizione di regole chiare e funzionali per autorità di controllo, operatori e professionisti. In questa fase di predisposizione dei decreti attuativi, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha, quindi, ritenuto opportuno organizzare il presente evento con il fine di dare la possibilità a stakeholder di riferimento di esporre i propri punti di vista e le proprie aspettative su tematiche ritenute di particolare rilievo.

A tal fine, il 16 novembre 2016 il CNDCEC ha pubblicato sul proprio sito internet un documento di 133 pagine contenente osservazioni e quanto altro serve ancora per lo sviluppo della materia.

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Vincenzo D’Andò

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