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Dott.ri Romano - Cassinelli & Associati Dottori Commercialisti Revisori Legale dei conti Villa D Alme (BG) Via Locatelli Milesi, 10

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Studio RCA

Dott.ri Romano - Cassinelli & Associati

Dottori Commercialisti – Revisori Legale dei conti 24018 Villa D’Alme’ (BG) Via Locatelli Milesi, 10

Tel.035/541694 Fax 035/639910 E-mail: info@studiorca.it

Sito web: www.studiorca.it

OGGETTO: Circolare n.7 del 11/08/2020 riepilogativa Detrazioni Casa anni 2020/2021

La maxi agevolazione fiscale al 110% (superbonus), in generale, è prevista per determinati interventi, previsti all’art. 119 del DL Rilancio, che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi (vedi dettaglio nella circolare di studio n.6 del 10/08/2020).

La detrazione al 110% spetta per le spese dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Se non si riesce a rispettare i requisiti per usufruire del superbonus continuano ad essere in vigore le altre agevolazioni, altrettanto interessanti come il bonus facciate che scade il 31 dicembre 2020 o anche l'ecobonus, il sismabonus e gli interventi per ristrutturazione edilizia che sono ormai a regime e che fino al 31 dicembre 2020 godono ancora di percentuali agevolate e/o importi maggiorati.

Per il 2020 si ha quindi un'ampia gamma di detrazioni, bonus, superbonus che vanno appunto dal 50% al 110%.

In seguito vediamo nel dettaglio tutte le tipologie di detrazioni possibili, se non rientranti nel 110%:

1) Restauro facciate edifici (bonus facciate 90%) 2) Riqualificazione energetica (ecobonus 50/85%) 3) Ristrutturazione edilizia e bonus mobili (50%) 4) Misure antisismiche (sismabonus)

5) Giardini e aree verdi (36%)

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1) Restauro facciate edifici (Bonus facciate 90%)

Articolo 1, commi 219-220, della legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i.

Con riferimento agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A o B (cd.bonus facciate) inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna, si fa presente che:

se l’intervento incide dal punto di vista termico o interessa più del 10% «dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, serve l’asseverazione del tecnico abilitato, il rispetto dei “valori di trasmittanza termica”, l’Ape e l’invio all’Enea (cfr. articolo 1, commi da 219 a 224, Legge 27 dicembre 2019,);

è prevista la detrazione Irpef e Ires del 90%, senza limite di spesa, da ripartire in 10 quote annuali costanti.

Può essere usufruito da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.

Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

L'agevolazione scade il 31 dicembre 2020, salvo proroghe

La detrazione spetta anche agli imprenditori ed ai professionisti.

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Art. 14 del decreto legge 04/06/2013 n.63 e s.m.i.

Articolo 1, commi 70, 175 e 176 della legge 27/12/2019 n.160

In materia di riqualificazione energetica, sono attualmente in vigore determinate agevolazioni, che restano applicabili agli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.

Per questi lavori se non riesce a rispettare tutti i requisiti per ottenere il 110% spettano comunque le agevolazioni secondo le vecchie regole valide fino al 31 dicembre 2020.

Si tratta di:

• interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus) con detrazione che oscilla tra il 50% e l’ 85% delle spese sostenute in base allo specifico intervento:

al 65% l’aliquota per interventi di – coibentazione dell’involucro opaco, – pompe di calore,

– sistemi di building automation,

– collettori solari per produzione di acqua calda, – scaldacqua a pompa di calore,

– generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro).

al 70% e al 75% interventi in condominio per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare.

Se gli interventi sono in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è dell’80%. Riducendo di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio ), ripartibile in 5 o 10 quote annuali energetico ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del DPR 917/86.

Si segnala che l’aliquota di questi interventi può raggiungere il 110 qualora vengano effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus (cd. trainanti) e nel rispetto di determinate condizioni;

• installazione di impianti solari fotovoltaici (diversi da quelli che danno diritto al Superbonus ) con detrazione attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali. Tali interventi sono quelli finalizzati al risparmio energetico ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. h), del DPR 917/86, nonché l’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi;

• installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (diverse da quelle che danno diritto al Superbonus) con aliquota pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Si tratta degli interventi previsti dall’ art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013.

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora, invece, si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

La detrazione spetta anche agli imprenditori ed ai professionisti.

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3) Ristrutturazione edilizia e bonus mobili

art. 16-bis comma 1, lettere a) e b) del Dpr 22/12/1986 n. 917 e s.m.i.

Per tutti i lavori di recupero del patrimonio edilizio in particolare per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari e per quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici che non possono beneficiare dei super sconti 110, 85,75,65 resta la detrazione del 36% a regime prevista dall'art. 16 bis del Tuir, elevata al 50% fino al 31 dicembre 2020.

Ricordiamo infatti che la detrazione del 36% è diventata norma permanente e consente una detrazione con un tetto massimo di 48.000 elevata a 96000 euro fino al 31 dicembre 2020.

I lavori di ristrutturazione di manutenzione straordinaria si portano dietro l'agevolazione prevista per mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’ arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, prorogata al 31 dicembre 2020, per le quali si segnala:

il limite di spesa di 10.000 euro (e la detrazione massima di 5.000 euro), riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, condominiali o meno ( cfr. articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63);

che questa agevolazione consente un detrazione Irpef del 50% (da ripartire in 10 quote annuali costanti), solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli interventi «trainanti» di

«recupero del patrimonio edilizio», iniziati nell’anno dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici) e pagati, anche in parte, entro il 31 dicembre dell'anno.

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4) Misure antisismiche (Sisma Bonus)

Art.16 del decreto legge 04/06/2013 n.63 e s.m.i.

legge 28 giugno 2019, n. 58 (la cosiddetta “legge Crescita”)

Anche i lavori antisismici rientrano a regime nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'art. 16-bis comma 1, lett.i del Tuir,con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, per i quali è prevista una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro.

Questa percentuale è elevata al 50% con una spesa massima di 96.000 fino al 31 dicembre 2020, salvo nuove proroghe.

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, tuttavia, il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sisma bonus”, prevedendo detrazioni maggiori e regole più specifiche per usufruirne.

Le detrazioni sono differenti a seconda del:

risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori;

della zona sismica in cui si trova l’immobile;

della tipologia di edificio.

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione è elevata al 70 o 80% quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, in quest'ultimo caso passa all'80 o 85%.

Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto - 75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro.

Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.

La detrazione spetta anche agli imprenditori ed ai professionisti.

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5) Giardini e aree verdi

articolo 1, commi da 12 a 14, della Legge 27/12/2017 n. 205 e s.m.i. e decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito nella legge 28/02/2020 n. 8

Per quanto riguarda:

gli interventi (su unità immobiliari ad uso abitativo) di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di «coperture a verde e di giardini pensili, (cfr. articolo 1, commi da 12 a 14, Legge 27 dicembre 2017, n. 205);

è attualmente prevista la detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 5.000 euro per

«unità immobiliare ad uso abitativo», da ripartire in 10 quote annuali costanti.

La detrazione spetta fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe.

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Pag. 7 a 7 In conclusione è possibile:

1. fruizione diretta della detrazione oppure opzione (escluso per mobili e giardini/aree verdi per i lavori iniziati nel 2020/2021):

2. per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura);

3. per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

a) dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi

b) di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)

c) di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, solo per SISMA BONUS, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

1. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti);

2. l’asseverazione tecnica (sismica per SISMA BONUS) relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, da parte di tecnici abilitati (periti, geometri, architetti ed ingegneri abilitati).

Si segnala che per interventi con risparmio energetico (caldaie/condizionatori, infissi, elettrodomestici e schermature solari) è necessario trasmettere la pratica all’ENEA entro 90 giorni dal fine lavori.

Si segnala inoltre che lo Studio è operativo per l’apposizione dei visti di conformità (SUPERBONUS 110), per la presentazione delle pratiche ENEA e per una consulenza specializzata al fine di ottimizzare la detrazione fiscale ed eventuale cessione del credito e/o sconto in fattura.

Questo documento interno non tiene conto di eventuali modifiche, integrazioni ed interpretazioni emesse successivamente al 15/09/2020.

Per informazioni e/o chiarimenti lo Studio è a disposizione previo contatto telefonico al numero 035/541694 oppure mail info@studiorca.it .

Dott. Michele Cassinelli Dott. Fabio Romano Allegati n. Prospetto riepilogativo detrazioni

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