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CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFITTO DI FONDI RUSTICI IN DEROGA EX ART. 45 LEGGE 203/82 E SS.MM.II. ATTRAVERSO GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.

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Città Metropolitana di Torino

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFITTO DI FONDI RUSTICI IN DEROGA EX ART. 45 LEGGE 203/82 E SS.MM.II. ATTRAVERSO GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.

 

CAPO I - CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI AFFITTO.

Art. 1 – Oggetto del contratto di affitto.

− E’ la custodia e l’utilizzazione di fondi rustici ad uso agricolo ubicati nel territorio del Comune di Collegno per la coltivazione delle sole colture annuali con divieto di usi diversi quali, ad esempio, sistemazioni agrarie che comportino escavazioni o asporto di materiale inerte;

− L’affitto sarà regolato in deroga ex art. 45 legge 203/82 e ss.mm.ii. che indica

“Efficacia degli accordi” - "Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice

competente…OMISSIS…” consentendo quindi alle parti di derogare pattiziamente alle norme vigenti in materia di contratti agrari e la possibilità di introdurre deroghe rispetto alla disciplina legale subordinata all’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole, a pena di nullità della relativa convenzione;

− L’Aggiudicatario dei fondi rustici, (così come individuato al Capo II e di seguito chiamato Affittuario) accetta, come condizione essenziale per la conclusione dei contratti, che gli stessi

Art. 45. (Efficacia degli accordi) L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali". E' fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. E' fatto altresi' divieto di corrispondere somme per buona entrata. In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari.

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vengano stipulati in deroga alla normativa in materia di affittanza agraria di cui alla legge n.

203/1982, precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta

− dagli artt. 23 e 29 della legge n. 11 del 11/02/1971, nonché dal già

richiamato art. 45 e dall’art. 58 della legge n. 203/82;

− L’affitto del fondo non potrà in alcun modo costituire servitù a carico del bene comunale concesso, né instaurare un qualsiasi diritto reale;

− I fondi posti in affitto sono individuati al catasto terreni del Comune di Collegno (To) e raggruppati in lotti sulla base di criteri di vicinanza tra loro. La superficie di ogni lotto sarà data dal totale delle superfici delle particelle catastali formanti il lotto stesso espressa in giornate piemontesi (G.P.= 3.810 mq.).

− E’ possibile partecipare alla gara anche per un solo lotto;

− L’offerta presentata dal concorrente per ogni singolo lotto sarà oggetto di aggiudicazione così come indicato al capo II del presente capitolato.

− I fondi concessi, suddivisi in n. 11 lotti, sono i seguenti:

1) lotto ricadente sul Foglio n. 4: 

 

Particelle  are  ca  mq.  Patri 

2300  12  32  1.232 G3497

2366  00  97  97 G3498

2199  02  73  273 G3499

2432  32  80  3.280 G3500

Mq ‐ giornate piemontesi  4.882 1,28

canone di affitto annuo corrispondente all’importo posto a base di gara Euro 133,12=;

2) lotto ricadente sul Foglio n. 4:

Particelle  are  ca  mq.  Patri 

2083  04  08  408 G2269

2084  02  82  282 G2270

2085  02  60  260 G2271

2086  33  63  3.363 G2272

2087  07  91  791 G2273

2141  06  17  617 G2143

2142  04  02  402 G2234

2146  02  27  227 G2276

Art. 58. (Inderogabilita' delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili) Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullita' puo' essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51. Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 23. Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile. ((Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali. Art. 29. Le disposizioni della presente legge

sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23. Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice civile, nonche' tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge. Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali piu' favorevoli all'affittuario coltivatore diretto.

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2147  04  42  442 G2277

2174  05  58  558 G2275

2198  04  55  455 G2292

2365  01  43  143 G3285

Mq ‐ giornate piemontesi  7.948 2,09

canone di affitto annuo corrispondente all’importo posto a base di gara Euro 217,36=;

3) lotto ricadente sul Foglio n. 7:

Particelle  are  ca  mq.  Patri 

135  19  01  1.901 G1194 

136  09  47  947 G1195 

2661  10  00  1.000 G2193 

2662  34  56  3.456 G2791 

2663  12  07  1.207 G2086 

Mq ‐ giornate piemontesi 8.511 2,23 

canone di affitto annuo corrispondente all’importo posto a base di gara Euro 231,92=;

4) lotto ricadente sul Foglio n. 7:

Particelle  are  ca  mq.  Patri 

106  39  09  3.909 G0303 

2857  11  92  1.192 G2161 

2720  07  80  780 G2119 

2721  04  73  473 G2069 

2722  11  00  1.100 G2068 

2730  05  65  565 G2047 

2731  03  20  320 G2022 

2738  01  90  190 G2182 

2742  01  49  149 G2043 

2743  01  77  177 G2044 

2744  02  65  265 G2192 

2746  08  24  824 G2220 

2749  10  50  1.050 G2042 

2750  02  25  225 G2021 

2780  05  96  596 G2221 

Mq ‐ giornate piemontesi 11.815 3,10 

canone di affitto annuo corrispondente all’importo posto a base di gara Euro 322,40=;

5) lotto ricadente sul Foglio n. 7:

Particelle  are  ca  mq.  Patri 

2438  15  94  1.594 G0478

2442  06  66  666 G0479

2464  07  47  747 G0484

2646  17  40  1.740 G3284

(4)

2710  07  33  733 G2054

2711  06  37  637 G2055

2734  02  89  289 G2040

2735  07  61  761 G2113

2760  03  44  344 G2844

Mq ‐ giornate piemontesi  7.511 1,97

canone di affitto annuo corrispondente all’importo posto a base di gara Euro 204,88=;

6) lotto ricadente sul Foglio n. 7:

Particelle  are  ca  mq.  Patri 

2836  00  57  57 G2223 

2928  04  39  439 G2878 

159  09  65  965 G2986 

2457  29  04  3.104 G0483 

2487  13  16  1.316 G2487 

2488  02  90  290 G2955 

2697  05  00  500 G2085 

2698  01  23  123 G2240 

2777  03  46  346 G2222 

2828  06  82  682 G2177 

2829  02  74  274 G2127 

Mq ‐ giornate piemontesi  8.096 2,12 

canone di affitto annuo corrispondente all’importo posto a base di gara Euro 220,48=;

7) lotto ricadente sul Foglio n. 7:

Particelle  are  ca  mq.  Patri 

23  50  57  5.057 G0285 

2758  02  08  208 G2176 

2798  09  10  910 G2064 

2804  07  90  790 G2063 

2838  02  96  296 G3224 

Mq ‐ giornate piemontesi  7.261 1,91 

canone di affitto annuo corrispondente all’importo posto a base di gara Euro 198,64=;

8) lotto ricadente sul Foglio n. 7:

Particelle  are  ca  mq.  Patri 

45  06  11  611 G2117 

46  43  95  4.395 G2066 

55  18  62  1.862 G2120 

1859  03  38  338 G2137 

2700  51  15  5.115 G2338 

2714  16  54  1.654 G2070 

2715  05  70  570 G2138 

(5)

2757  09  65  965 G2175 

2835  04  85  485 G2112 

2945  00  96  96 G2843 

2946  01  14  114 G2842 

2947  02  30  230 G2860 

2950  01  86  186 G2841 

2952  05  58  558 G3009 

2953  02  20  220 G2840 

Mq ‐ giornate piemontesi  17.399 4,57 

canone di affitto annuo corrispondente all’importo posto a base di gara Euro 475,28=;

9) lotto ricadente sul Foglio n. 8:

Particelle  are  ca  mq.  Patri 

127  06  22  622 G2028

*3313  38  61  3.861 G2032

3476  09  27  230 G3008

*3547  40  92  4.092 G2108

3662  02  09  209 G2131

3794  02  48  248 G2919

Mq ‐ giornate piemontesi  9.262 2,43

La superfice concessa di queste particelle (*) non corrisponde a quella corrispondente in catasto per motivi di pubblico interesse (strada pubblica e passaggio verso Parco della Dora).

canone di affitto annuo corrispondente all’importo posto a base di gara Euro 252,72=;

10) lotto ricadente sul Foglio n. 8:

Particelle  are  ca  mq.  Patri  3835  11  59  1.159 G3032  Mq ‐ giornate piemontesi ‐ Importo  1.159 0,30 

canone di affitto annuo corrispondente all’importo posto a base di gara Euro 31,20=;

11) lotto ricadente sul Foglio n. 1:

Particelle  are  ca  mq.  Patri 

677  30  48  3.048 G2041 

683  67   42  6.742 G2040  Mq ‐ giornate piemontesi ‐ Importo  9.790 2,57 

canone di affitto annuo corrispondente all’importo posto a base di gara Euro 267,28=;

   

Art. 2 – Durata del contratto di affitto, proroga, cessazione, cessione.

− Il contratto di affitto avrà una durata di sei (6) annate agrarie a decorrere dall’annata agraria

2020 (11 nov 2019 – 10 nov 2020);

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− È fatto assoluto divieto all’Affittuario di subaffittare, sublocare o comunque di sub-concedere a terzi l’uso parziale o totale in

qualsiasi forma del fondo oggetto di affitto.

− La violazione del divieto comporta ipso iure la nullità del subaffitto o sublocazione, nonché la risoluzione del contratto di affitto ex art. 1456 c.c. e la restituzione del fondo, senza possibilità di surroga alcuna in

deroga ai commi 2 e 3 dell’art. 21 della legge 203/1982.

− ai sensi della Legge 203/82 in materia di contratti agrari si dovrà disporre che gli Affittuari, con la sottoscrizione del contratto, si impegnino a lasciare libero il fondo senza chiedere all’Ente Locatore alcun indennizzo, fatti salvi eventuali frutti pendenti, in caso di risoluzione anticipata del contratto per necessità di disporre del fondo per motivi di pubblico interesse. A tal fine si dovrà prevedere una penale per ogni giorno di ritardo nel lasciare libero il fondo;

− L’Affittuario può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi all’Ente Locatore senza alcun diritto all’indennizzo per i frutti pendenti dell’annata agraria in corso, se esistenti.

− Non è riconosciuto

alcun indennizzo

in favore dell’Affittuario in

tutti i casi di risoluzione

incolpevole del contratto, in deroga all’art. 43 della legge 203/1982.

Art. 3 –Canone e Spese

− L’importo del canone di affitto annuo posto a base di gara, e per ogni singolo lotto, viene fissato in Euro 104,00= a giornata piemontese (fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).

− L’importo offerto sarà a giornata piemontese per ogni singolo lotto. L’importo del canone richiesto all’aggiudicatario, per la prima annualità, sarà pari all’offerta presentata moltiplicata per le giornate piemontesi di ogni singolo lotto assegnato;

− A decorrere dalla seconda annualità, su richiesta dell’Ente Locatore, il canone offerto verrà aggiornato annualmente nella misura della variazione, verificatesi nell’anno precedente, pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, comunque, in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti alla data odierna. Non si procederà all’adeguamento del canone laddove ci sia un indice Istat negativo.

− L’importo del canone di affitto deve essere corrisposto annualmente entro il 31 dicembre di ogni annata agraria.

− Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute costituisce l’Affittuario in mora, sempre e qualunque ne sia la causa. Sull’importo del canone non versato, sarà dovuto un interesse, nella misura legale vigente, senza che questo comporti per l’Ente Locatore la rinuncia all’esercizio di ogni altra azione per la verificata inadempienza.

Art. 21. (Nullita' del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga) Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici. La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullita' del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, puo' essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne e' venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facolta', il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario. Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facolta' di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario.

Art. 43. (Indennizzo in favore dei concessionari) In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, e' stabilito dal giudice. Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttivita' del fondo degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie. La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto di affitto, non puo' essere superiore a dodici annualita' del canone ne' inferiore al canone relativo alle annualita' residue di durata del contratto, purche' non superiori a dodici; nel caso di contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida non puo' superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidario ne' puo' essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualita' contrattualmente residue, purche' non superiori a cinque. L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale. Al conduttore, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il diritto di ritenzione del fondo.

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− Al termine naturale del contratto nessun indennizzo potrà spettare all’affittuario a qualsiasi titolo.

Art. 4 – Requisiti di ammissione alla gara.

Potranno partecipare alla gara i soggetti con i seguenti requisiti:

− Imprese Agricole regolarmente iscritte alla “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura”;

− i soggetti in assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 32-quater del Codice Penale;

Art. 5 – Responsabilità per l’utilizzo dei beni.

− L’Affittuario dovrà condurre i fondi a propria cura e spese in modo corretto, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, applicando a propria cura e spese le migliorie tecniche e i trattamenti necessari al fine di garantire la migliore produttività senza arrecare danni agli stessi.

− L’Affittuario non potrà effettuare opere di miglioramento, addizione e trasformazione senza il consenso scritto dell’Ente Locatore e ciò in deroga al disposto di cui agli artt.

16-19 Legge 203/1982.

− L’esecuzione da parte dell’Affittuario di miglioramenti, addizioni e trasformazioni in assenza di autorizzazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

− All’Affittuario spettano le spese relative all’ordinaria manutenzione comprese le spese di irrigazione e di bonifica dei fondi concessi.

− L’Ente Locatore si riserva il diritto di visitare o di far visitare da tecnici di propria fiducia il fondo concesso al fine di controllare l’esatta osservanza degli impegni assunti dall’Affittuario col presente contratto nonché delle norme di legge e regolamentari.

Art. 16. (Miglioramenti, addizioni e trasformazioni) Ciascuna delle parti puo' eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purche' le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui e ubicato il fondo. La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalita' delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruita' delle medesime; indica altresi' eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere. La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti. Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere. In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario puo' procedere senz'altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma e' stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso. Se il proprietario non da' inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario puo' eseguirle a sue spese. L'affittuario e' tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.

Art. 19. (Facolta' dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti) L'affittuario puo' eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall'articolo 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere piu' agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto.

Art. 1456 cc. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva [1457 2].

Art. 1457 cc. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

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− L’Affittuario deve consentire al personale dell’Ente Locatore l’accesso al fondo per lavori, anche se ciò comporti limitazioni temporanee al godimento dello stesso, nonché per eseguire interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi e per tutte le altre operazioni riconosciute di pubblica utilità, senza che per ciò possa richiedere alcun indennizzo.

− L’Affittuario si obbliga espressamente ad osservare la seguente normativa:

Æ strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;

Æ regolamenti comunali;

Æ leggi comunitarie, nazionali e regionali attinenti l’agricoltura, la zootecnia e l’ambiente;

Æ norme antincendio ed antinfortunistiche;

Æ norme igienico-sanitarie;

Æ contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;

− L’Affittuario dovrà rispettare e far rispettare, da chi frequenta e opera nel fondo, tutte le leggi e regolamenti in materia di sicurezza, igiene e sanità, pubblica sicurezza.

− L’Affittuario esonera l’Ente Locatore da qualsiasi responsabilità per i danni a persone e cose.

− Gli eventuali miglioramenti, addizioni e trasformazioni potranno essere autorizzate dall’Ente Locatore che valuterà la tipologia degli interventi richiesti al fine della tutela dell’interesse pubblico.

− In ogni caso, non sarà riconosciuto all’ Affittuario nessun rimborso spese a qualunque titolo richiesto e alla scadenza del contratto di affitto, le opere eventualmente realizzate dall’Affittuario entrano a far parte del patrimonio dell’Ente Locatore, senza che l’Affittuario medesimo possa vantare alcun diritto o richiedere alcun indennizzo o compenso.

− Resta salvo il diritto dell’Ente Locatore di chiedere che l’Affittuario provveda a sua cura e spese, nel caso di opere eventualmente realizzate e non autorizzate, al ripristino dello stato originario del bene oggetto del contratto di affitto. Qualora l’Affittuario non provveda, l’Ente Locatore procederà al ripristino addebitando le spese relative all’Affittuario stesso.

Art. 6 – Spese contrattuali.

− Tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto di affitto, redatto in duplice originale, sono a totale carico dell’Affittuario.

− La presente scrittura privata è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella allegato B) al D.P.R. 642/72.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali.

− L’Ente Locatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo di vigenza del medesimo. In particolare la comunicazione e la diffusione dei dati personali sarà disposta in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari, come da informativa allegata all’avviso pubblico.

Art. 8 – Controversie.

− Nel caso in cui insorgano controversie le Parti si impegnano ad avvalersi dell’azione conciliativa delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

− Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti circa la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Torino.

 

CAPO II - MODALITÀ’ RELATIVE ALL’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI.

Art. 9 - Modalità di aggiudicazione.

− Le offerte dovranno essere presentate per singoli lotti nei quali sono specificate le particelle

che ne fanno parte così come elencate all’art. n. 1;

(9)

− E’ possibile partecipare alla gara indicando anche un solo lotto;

− L’aggiudicazione di ogni singolo lotto sarà a favore dell’offerta più vantaggiosa, pari o in aumento, rispetto al canone a base di gara pari ad Euro 104,00= per giornata piemontese esente Iva.

− L’Affittuario dell’ultima annata agraria scadente al 10 novembre 2019, godrà del

diritto di prelazione così come stabilito dall’art. 4-bis della Legge 203/1982.

Art. 10 – Validità dell’offerta.

− Sono ammesse soltanto offerte pari o in rialzo sul valore del canone posto a base di gara.

− Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, alternative o incomplete e ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.

− In caso di discordanza tra le offerte espresse in cifre e quelle espresse in lettere prevarranno quelle espresse in lettere.

− L’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

− L’offerta presentata sarà subito impegnativa per l’aggiudicataria provvisoria.

− L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

− L’Ente Locatore può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Art. 11 –Presa visione dei beni.

− Con la presentazione dell'offerta ciascun concorrente dichiara di conoscere i terreni e la loro posizione nello stato di fatto in cui si trovano e di averne preso visione diretta.

− Per informazione è a disposizione l’Ufficio Patrimonio - P.zza del Municipio n. 1 – cap.

10093 - Collegno (TO) - Tel. 011-4015 517/444 - fax 011-4015.475.

Art. 12 - Responsabile del procedimento.

− Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Roberto Minoglio in qualità di Dirigente del Settore Finanze.

Art. 4-bis. (((Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto) 1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi al sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge. 2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5. 3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. 4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalita' e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni piu' favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.))

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