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articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 22 del 13 aprile 1990

Oggetto: Determinazione per l'anno 1989 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (testo coordinato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 1990) prevede che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

La predetta norma non sopprime la vigente normativa in ordine alla determinazione dei minimali di retribuzione giornaliera ex art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, ma stabilisce il principio, peraltro già attuato dall'Istituto (cfr. notiziari n. 13/1974 e n. 20/1976 nonché lettera 8 maggio 1978 - n. 637/PG), in base al quale la contribuzione previdenziale e assistenziale deve essere commisurata alla retribuzione come sopra stabilita, nel caso in cui quest'ultima sia superiore a quella effettivamente corrisposta.

Pertanto, ai fini contributivi, la retribuzione imponibile deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 338 sia ai minimali di retribuzione giornaliera determinati ai sensi della ancora vigente disciplina normativa.

Tutto ciò premesso, si comunica che la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è stata determinata per l'anno 1989 nella misura del 5,20%; tale percentuale va assunta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale da valere per il 1989.

Tali limiti, ai sensi dell'articolo 1, 2° comma, del predetto decreto-legge n. 338, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, alla somma di L. 42.969 (pari al 9,50%

dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1989 che è stato determinato nella misura di L. 452.300).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal comma 19 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile alle categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, risulta, per il 1989, pari a L.

22.615, valore che va peraltro sostituito da quello di L. 23.290, ai sensi della legge n. 537/1981.

Tale minimo risulta applicabile anche ai lavoratori a tempo parziale, di cui al comma 9 del citato articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Infatti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, interpellato in merito, ha espresso l'avviso che la retribuzione prevista dal citato comma 9 sia configurabile come medio-convenzionale.

Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 del citato articolo 5 (part-time senza la stipula di contratto di lavoro per particolari settori) il limite minimo di retribuzione giornaliera - determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% - è pari, per l'anno 1989, a L. 18.092 che risulta superiore a quello calcolato in base alla sopracitata legge n. 537/1981.

Peraltro, ove i lavoratori di cui ai citati commi 16 e 17 fossero occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite minimo di retribuzione giornaliera sarà quello valido per la generalità dei lavoratori per il 1989, cioè pari a L. 42.969.

Come precisato nella circolare n. 13/1987 si conferma che, per quanto disposto dal comma 20 del medesimo articolo 5 della citata legge n. 863/1984, nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'articolo 7, 1° comma, della legge n. 638/1983.

Pertanto, i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981.

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Ne consegue che i limiti minimi per l'anno 1989 per i lavoratori occupati nel settore sopra indicato - indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori stessi siano occupati a tempo pieno o ad orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere - risultano i seguenti:

Le retribuzioni annue per i predetti lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per trecento le cifre sopra indicate.

Poiché la particolare disposizione del citato comma 20, art. 5, della legge n. 863/1984 non si applica al settore dell'istruzione scolare non statale, in tale settore continua ad effettuarsi il confronto tra i minimali ex lege n. 537/1981 e quelli di cui all'art. 7 della legge n. 638/1983.

Per quanto riguarda i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 90 del 18 aprile 1989 il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 aprile 1989, con il quale si è provveduto alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile riguardanti i lavoratori in questione. La nuova retribuzione giornaliera è pari a lire 25.000 e decorre dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 18 aprile 1989 e si riferisce, come per il passato, a periodi medi di occupazione mensile pari a 26 giornate lavorative.

Fanno eccezione, per espressa disposizione dell'anzidetto decreto, i territori del Mezzogiorno di cui al T.U.

6 marzo 1978, n. 218, e delle regioni Basilicata e Campania per i quali è stabilito un periodo occupazionale ridotto, rispettivamente, a 16 e 14 giorni (vedi anche lett. 16 maggio 1989, Servizio rischi, n. 580/PG/3-2-fasc. 5).

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'articolo 22 della legge n.

843/1978, rimanendo soggette alla disciplina di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del citato articolo 19 della legge n. 153/1969, a loro volta maggiorate dal 1° gennaio 1985, in virtù dell'articolo 10 della legge n. 887/1984, di un importo pari al 50% delle misure vigenti a tale data.

Si conferma quanto comunicato a pag. 10 della circolare n. 25/1985 relativamente agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti ed internati, agli allievi dei corsi di istruzione professionale nonché alle retribuzioni medie convenzionali a carattere locale fissate a norma dell'articolo 118 del Testo unico n. 1124/1965. Queste ultime peraltro dovranno essere adeguate, se inferiori, al minimale di L. 23.290. Tanto premesso, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, i limiti minimi di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1989 ed i relativi premi di assicurazione.

I - SETTORE INDUSTRIALE

a) Generalità dei lavoratori dipendenti:

b) Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana:

Di conseguenza la retribuzione minima annua ammonta a L. 12.890.700 (42.969 x 300) ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:

1) Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 44.370

2) Impiegati docenti e non docenti L. 20.490

3) Operai L. 16.380

retribuzione giornaliera L. 42.969

retribuzione giornaliera L. 42.969

Classi di rischio Retribuzione minima annua L. 12.890.700

(3)

Per tutte le posizioni assicurative in vigore al 1° gennaio 1989, l'aggiornamento della retribuzione minima imponibile avrà luogo dopo la elaborazione dei dati anagrafici validati entro il 15 gennaio 1990 e delle segnalazioni proposte con codice di funzione "L" validate dal 16 gennaio al 15 febbraio 1990 e prima della emissione della regolazione premio per l'anno 1989.

Tale criterio è stato assunto nell'intento di salvaguardare il buon esito delle richieste di riconteggio della richiesta rata 1989/1990 con riconferma del termine di richiesta e scadenza già fissato per il titolo originario e, nel contempo, consentire, per le posizioni assicurative artigiane, la quantificazione della regolazione premio relativa all'anno 1989 sulla base del nuovo minimale di legge.

Tutte le segnalazioni relative al nucleo artigiano decorrenti dal 1° gennaio 1989 in poi, proposte con riferimento a retribuzione di importo inferiore a L. 12.890.700, elaborate dopo l'aggiornamento della retribuzione minima imponibile, saranno automaticamente ricondotte al predetto minimale di legge.

Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio magnetico, relativamente alle posizioni assicurative memorizzate nell'archivio sequenziale, cioè secondo la procedura in corso di modificazione, le Unità periferiche devono operare in base ai seguenti criteri:

1) - In digitazione la retribuzione minima deve essere proposta nel formato "0128" che in elaborazione viene convertita in:

- 12.890 quale retribuzione visualizzabile in consultazione dell'archivio

- 12.890.700 ai fini delle stampe e del calcolo del premio speciale unitario.

2) - Per effetto della modificazione del minimo imponibile la tabella di codifica delle retribuzioni di importo maggiore al minimale di legge è stata modificata come da allegato n. 2.

c) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n.602:

Pertanto, le misure minime di premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperativa, carovane, associazioni ed aggregati consimili

I L. 73.000

II L. 163.800

III L. 305.200

IV L. 481.200

V L. 667.100

VI L. 859.800

VII L. 1.063.700

VIII L. 1.196.600

IX L. 1.323.400

X L. 1.568.700

retribuzione giornaliera L. 42.969

I settore L. 78.400

1) Facchini

II settore L. 159.400

2) Barrocciai L. 165.500

(4)

SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Le misure minime di premio a persona, per il 1° trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

Le misure minime di premio a persona sono le seguenti:

- per il 2° trimestre o frazione di trimestre:

- per il 3° e 4° trimestre o frazione di trimestre:

Si precisa che, trattandosi di premi speciali unitari, le misure degli stessi sono determinate prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile previste dal citato decreto del 4 aprile 1989.

e) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250:

Pertanto, la misura minima del premio a persona, per mese o per frazione di mese, è di L. 27.900.

f) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive:

Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1989/1990, i premi minimi saranno i seguenti:

1) Frantoi di tipo A

2) Frantoi di tipo B

- retribuzione giornaliera dal 1° gennaio 1989 L. 23.290

I settore L. 50.500

1) Facchini

II settore L. 100.900

2) Barrocciai L. 91.000

- retribuzione giornaliera dal 1° maggio 1989 L. 25.000

I settore L. 52.900

1) Facchini L. 105.800

II settore

2) Barrocciai L. 95.400

I settore L. 54.200

1) Facchini

II settore L. 108.300

2) Barrocciai L. 97.700

retribuzione giornaliera L. 23.290

retribuzione giornaliera L. 42.969

- per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 164.200

- per l'intera campagna olearia L. 516.700

(5)

g) Lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Per il calcolo del premio relativo a tali lavoratori (tassisti, carrellisti, trattoristi, ecc.) si applicano le istruzioni vigenti in materia di tariffa ordinaria, tenendo presente sia la retribuzione giornaliera convenzionale sia il periodo occupazionale mensile fissati dal citato decreto del 4 aprile 1989.

h) Lavoratori a domicilio:

i) Addetti a servizi domestici e familiari:

le retribuzioni sono modificate come da tabella allegato n. 1.

l) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro.

Tenuto conto di quanto sopra precisato circa i criteri di determinazione dei limiti di retribuzione giornaliera per i settori della istruzione pre-scolare e scolare, è necessario che le Sedi acquisiscano dalle scuole e dagli istituti gli elementi occorrenti per l'esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione al settore di insegnamento (pre-scolare e scolare), alle ore di insegnamento effettuate giornalmente (fino a quattro od oltre), alle funzioni direttive eventualmente svolte in aggiunta all'insegnamento, all'applicazione di quanto stabilito dai commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge numero 863/1984.

Nel rammentare che il premio speciale unitario pro-capite per l'assicurazione di detti insegnanti va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico, che decorre dal 1°

novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, prendendo come premio e retribuzione di partenza quelli stabiliti con il D.M. 15 luglio 1987 (circolare n. 62/1987), si riportano qui di seguito le retribuzioni minime giornaliere ed annue nonché i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui pro-capite validi per l'anno scolastico 1988/1989. Detti premi sono stati determinati computando due dodicesimi di quello 1988 e dieci dodicesimi di quello 1989.

- per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 226.200

- per l'intera campagna olearia L. 631.000

retribuzione giornaliera dal 1° gennaio 1989 L. 23.290

retribuzione giornaliera dal 1° maggio 1989 L. 25.000

retribuzione giornaliera L. 42.969

A) Insegnamento pre-scolare: 1988 1989

1) Insegnanti con funzioni direttive:

- retribuzione giornaliera 42.170 44.370

- retribuzione annua 12.651.000 13.311.000

- premio corrispondente 54.290 57.200

- premio dovuto 56.800

2) Insegnanti:

- retribuzione giornaliera 19.470 20.490

- retribuzione annua 5.841.000 6.147.000

- premio corrispondente 36.300 36.300

- premio dovuto 36.300

B) Insegnamento scolare:

1) Insegnanti con funzioni direttive:

(6)

(per effetto della indicizzazione annuale prevista dall'articolo 1 della legge n. 537/1981).

Sotto il profilo risarcitivo, si precisa che:

- per quanto concerne l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale, il relativo calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1989 nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso il trattamento economico in questione. Secondo gli stessi criteri, dovrà essere applicata l'ulteriore nuova retribuzione di L. 25.000 decorrente dal 1° maggio 1989 nei confronti dei lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto rientranti nelle disposizioni del citato D.P.R. n. 602/1970;

con più di 4 ore

- retribuzione giornaliera 43.270 45.520

- retribuzione annua 12.981.000 13.656.000

- premio corrispondente 55.700 58.600

- premio dovuto 58.200

fino a 4 ore

- retribuzione giornaliera 22.130 23.290

- retribuzione annua 639.000 6.987.000

- premio corrispondente 36.300 36.300

- premio dovuto 36.300

ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984

- retribuzione giornaliera 43.270 45.520

- retribuzione annua 12.981.000 13.656.000

- premio corrispondente 55.700 58.600

- premio dovuto 58.200

1988 1989

2) Insegnanti:

con più di 4 ore

- retribuzione giornaliera 31.376 42.969

- retribuzione annua 9.412.800 12.890.700

- premio corrispondente 40.390 55.400

- premio dovuto 52.900

fino a 4 ore

- retribuzione giornaliera 22.130 23.290

- retribuzione annua 6.639.000 6.987.000

- premio corrispondente 36.300 36.300

- premio dovuto 36.300

ex commi 16-17, art. 5 della legge n. 863/1984

- retribuzione giornaliera 19.470 20.490

- retribuzione annua 5.841.000 6.147.000

- premio corrispondente 36.300 36.300

- premio dovuto 36.300

II - SETTORE AGRICOLO

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato:

retribuzione giornaliera L. 37.340

(7)

- per ciò che riguarda le rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri dovranno essere assunti per la liquidazione delle prestazioni relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1989, qualora i medesimi risultino superiori al minimale industriale in vigore a tale data (L. 11.282.000 : 300 = L. 37.607).

Del pari, gli stessi limiti saranno applicati, agli effetti della riliquidazione delle rendite dal 1° luglio 1989, sempre se superiori al nuovo minimo retributivo fissato per il settore industriale da tale data (L.

12.766.000 : 300 = L. 42.553).

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