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Bur n. 92 del 23/10/2007

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Bur n. 92 del 23/10/2007

(Codice interno: 200444) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2929 del 25 settembre 2007

Ditta Villaga Calce S.p.A. Autorizzazione a variare il progetto di sistemazione ambientale della cava di calcare per calce, denominata "PRIARE", sita in comune di Sossano (VI). (L.R. 44/1982).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.

La ditta Villaga Calce S.p.A. è stata autorizzata a coltivare la cava di calcare per calce, denominata "PRIARE", sita in Comune di Sossano (VI) inizialmente con D.G.R. n. 963 del 21.02.1978 in prosecuzione dell'attività estrattiva preesistente all'entrata in vigore della L.R. 36/1975 e successivamente ampliata con DD.G.R. n. 2953 del 07.06.1983 e n. 188 del 24.01.1990.

Quest'ultima autorizzazione, in vigore, revoca e sostituisce quelle precedentemente rilasciate e stabilisce il temine per la conclusione dei lavori di coltivazione al 31.12.2004.

La ditta con domanda in data 05.04.2004, acquisita al protocollo n. 270587/46.02 il 20.04.2004 ha chiesto la proroga del citato termine di conclusione dei lavori per un periodo di 10 anni.

Con decreto n. 7242/04-U emesso in data 17.02.2005 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza è stato disposto il sequestro preventivo d'urgenza della cava a seguito di difformità alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione 188/1990 in zona paesaggisticamente vincolata, tali da non consentire la ricomposizione ambientale del sito.

Successivamente, la ditta Villaga Calce S.p.A. con nota in data 05.10.2005 pervenuta il 05.10.2005, prot. 683675/46.02, ha presentato dichiarazione di revoca e rinuncia formale delle istanze di proroga dei termini e di rinnovo dell'autorizzazione ambientale avanzando nel contempo istanza alla Regione Veneto che disponga i tempi di attuazione dei lavori di ricomposizione del bacino estrattivo ad ultimazione dei quali, esperiti i sopralluoghi accertativi, dovrà seguire l'estinzione della cava Priare.

La Direzione Geologia e Attività Estrattive con nota del 22.12.2005, prot. 863442/46.02, ha comunicato alla ditta che quanto proposto con la citata istanza costituisce variante sostanziale al progetto autorizzato e che, conseguentemente, dovrà essere oggetto di apposita documentazione tecnica, come prevista all'art. 15 della L.R. 07.09.1982, n. 44, per gli aspetti estrattivi ed ambientali e quindi seguire l'iter istruttorio come stabilito all'art. 18 della L.R. 44/1982.

La ditta, quindi, con domanda in data 27.03.2006, pervenuta in Regione il 28.03.2006, prot. n. 204135/57.02 in data 29.03.2006, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione alla variazione sostanziale del progetto di sistemazione della cava, denominata "PRIARE", sita in Comune di Sossano (VI), in atto con autorizzazione della Giunta Regionale rilasciata con deliberazione n. 188 del 21.01.1990, secondo un progetto che prevede la modifica dell'assetto morfologico finale della cava senza ulteriore estrazione di materiale.

Tale progetto interviene sulla medesima cava per la quale la ditta precedentemente con domanda presentata in data 12.12.2002, prot. 11541/46.02, e in data 08.09.2003, prot. 7045/46.02, ha chiesto l'ampliamento della stessa. Nel corso dell'iter istruttorio di tale istanza la ditta in data 26.10.2004 ha presentato presso la Provincia di Vicenza domanda di sospensione del procedimento per approfondimenti progettuali finalizzati alla ulteriore mitigazione degli effetti dell'attività estrattiva. Tale istruttoria non è stata conclusa ed il progetto di variante sostanziale presentato successivamente in Regione il 28.03.2006 di fatto supera tale domanda di ampliamento che pertanto va archiviata.

La domanda di variante sostanziale è stata depositata dalla ditta presso il Comune di Sossano in data 27.03.2006. Il Sindaco di Sossano con nota 4267 del 16.05.2006, pervenuta in Regione il 19.05.2006 al prot. 309413 del 24.05.2006, ha comunicato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza con provvedimento datato 21.02.2005 ha convalidato il sequestro preventivo penale disposto dal P.M. (procedimento n. 7242/04 R.G.N.R. Trib. di Vicenza) e che conseguentemente ogni decisione inerente la cava debba essere sospesa in attesa dell'esito del procedimento penale in corso. Con nota 349933/57.02 del 08.06.2006 pervenuta in Comune il 19.06.2006 è stata sollecitata la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sossano della domanda e l'espressione del parere da parte del Comune ai sensi dell'art. 18 della L.R. 44/1982. Con telefax pervenuto del 02.02.2007 il comune di Sossano ha comunicato che per un disguido legato alla precedente comunicazione del Sindaco non si è dato corso alla pubblicazione della domanda e che il Comune non ha deliberato in merito.

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Peraltro il procedimento in essere risulta comunque di pubblico dominio ed è stato oggetto di ampi dibattiti ed incontri pubblici.

Con nota n. 334110/57.02 del 31.05.2006 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza.

L'Amministrazione provinciale di Vicenza, con nota 63511 del 02.11.2006, protocollata in Regione al n. 640221/57.02 in data 08.11.2006, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 20.09.2006, ha espresso parere favorevole alla domanda con le seguenti prescrizioni:

- gli scavi che dovessero rendersi necessari siano finalizzati alla sola ricomposizione ambientale, senza alcuna asportazione di materiale dalla cava;

- sia assicurato lo scolo dei bacini previsti in progetto;

- sia acquisito preventivamente, se dovuto, il parere del Consorzio di Bonifica sulla sistemazione idraulica del sito, con particolare riferimento ai bacini previsti n progetto;

- il terreno vegetale necessario alla ricomposizione e non presente in cava sia conforme alle normative vigenti in materia ambientale;

La ditta ha presentato in data 02.02.2007 la relazione paesaggistica inerente l'intervento, ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005.

La domanda con la relativa documentazione è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 08.02.2007 che ha rinviato l'espressione del parere per dar modo ai commissari di effettuare un sopralluogo e per acquisire ulteriore documentazione.

In data 06.04.2007 è stato effettuato il previsto sopralluogo da parte di componenti della C.T.R.A.E. presso il sito di cava.

L'argomento è stato successivamente esaminato dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 26.04.2007, la quale, verificato che riguarda un'area definita agricola dallo strumento urbanistico vigente, soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo ambientale/paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 per la presenza di bosco, istituito nel 1985 con la ex L. 431 del 8.8.1985, successivamente alla attivazione della cava, che parte della cava ricade all'interno di un S.I.C. della rete Natura 2000, che la delicatezza del contesto ambientale comporta la necessità di elaborare delle prescrizioni dettagliate al progetto presentato, ha rinviato l'argomento alla prossima seduta dando mandato agli uffici regionali competenti di elaborare proposte di modifica al progetto di sistemazione secondo le linee generali individuate dalla commissione, individuando nel concreto le prescrizioni di dettaglio e avvalendosi dell'ausilio del Servizio Forestale regionale.

Con nota 243105/57.02 del 02.05.2007 è stato chiesta la collaborazione al Servizio Forestale regionale di Vicenza per il coordinamento delle prescrizioni da imporre al progetto di variante in istruttoria. Il Servizio Forestale con telefax pervenuto il 04.05.2007, protocollato al n. 252329/57.02 in data 07.05.2007, ha comunicato che a seguito della valutazione della documentazione trasmessa, pur essendo il progetto completo e ben articolato, si può valutare l'ipotesi di:

- utilizzare piante a pronto effetto sulla parte basale e pianeggiante della cava in modo d'avere fin da subito sia un habitat più favorevole ad ospitare la fauna che un miglioramento paesaggistico;

- prevedere la presenza anche se minima, ma permanente, d'acqua nello stagno impermeabilizzando il fondo con bentonite (sopra al tessuto non tessuto), al fine della vivibilità della fauna anfibia ed acquatica; se ciò non si ritenesse sufficiente si potrebbe prevedere un impianto di adduzione di acqua;

- posizionare sul gradone più a monte, in connessione alla zona non scavata, una biostuoia rinverdita con idrosemina e fissata, eventualmente, con rete esagonale al fine di contenere lo sgretolamento del materiale roccioso;

- apportare una maggiore quantità di terreno sui gradoni e valutare la stabilità di detto materiale anche con la previsione di opere di contenimento;

- sostituire la specie rampicante Rinchosperma jasminoides (falso gelsomino) con altra autoctona;

- è da verificare la compensazione della superficie boscata ai sensi della L.R. 52/1978, in quanto non vi è fatto cenno nella relazione";

La C.T.R.A.E. ha nuovamente esaminato l'argomento nella seduta del 05.05.2007 e, tenuto conto che trattasi di area montana e delle statuizioni di sui all'art. 44, lettera d), della L.R. 44/1982, ha espresso parere favorevole alla domanda con prescrizioni, come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).

(3)

In relazione al parere della C.T.R.A.E. e alle prescrizioni così come recepite nel dispositivo del presente provvedimento, stabilite dalla C.T.R.A.E. e tese al raggiungimento del prevalente interesse pubblico ambientale e paesaggistico alla rinaturalizzazione del sito, l'intervento risulta compatibile con il vincolo idrogeologico e con i vincoli ambientali/paesaggistici esistenti sull'area di cava e caratterizzanti il più ampio contesto, dando atto e consideraTo che parte dell'attività di coltivazione era già stata effettuata all'entrata in vigore della L. 431/1985. Inoltre il sito così come da ricomporsi potrà costituire elemento di incentivazione della biodiversità risultando altresì compatibile con il S.I.C. n. IT 3220037 (Colli Berici).

La commissione ha inoltre preso atto che il progetto di variante della ricomposizione supera la domanda di ampliamento presentata il 12.12.2002 la quale va quindi archiviata.

Il relatore propone alla Giunta Regionale di accogliere il parere della C.T.R.A.E. nonché le relative prescrizioni e motivazioni e riferisce, inoltre, che non emergono impedimenti ed argomentazioni validi per denegare l'autorizzazione di cui trattasi.

Il progetto di variante alla sistemazione della cava, come valutato, interessa un'area d'intervento di circa 87.469 mq fermo restando il perimetro della cava così come precedentemente autorizzato con la D.G.R. n. 188 del 21.01.1990 ed include, assorbe e modifica quello già in essere ed autorizzato con la D.G.R. 188/1990. Perciò risulta necessario e utile, anche ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, assorbire, modificare e sostituire la precedente autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 188 del 21.01.1990 con la presente e svincolare i relativi depositi cauzionali già versati dalla ditta. Per la presente autorizzazione, che assorbe la precedente, è individuato un deposito cauzionale dell'importo di € 1.500.000 in conformità a quanto statuito dalla C.T.R.A.E. per l'intervento complessivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la D.G.R n. 188 del 24.01.1990;

VISTA l'istanza di ampliamento presentata in data 12.12.2002, prot. 11541/46.02, e in data 08.09.2003, prot. 7045/46.02;

VISTA l'istanza di proroga dei termini acquisita al protocollo n. 270587/46.02 del 20.04.2004 e la relativa rinuncia acquisita al protocollo 683675/46.02 del 05.10.2005;

VISTO il decreto n. 7242/04-U emesso in data 17.02.2005 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza di sequestro preventivo d'urgenza della cava;

VISTA la domanda della ditta Villaga Calce S.p.A.., in data 27.03.2006, pervenuta in Regione il 28.03.2006, prot. n.

204135/57.02 in data 29.05.2006, e la relativa documentazione progettuale;

VISTA la documentazione integrativa presentata in Regione il 02.02.2007 acquisita la protocollo 63569/57.02;

VISTI il parere favorevole espresso dalla C.T.P.A.C. di Vicenza;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42; il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;

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ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO e FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni e motivazioni (allegato A);]

delibera

1) di autorizzare, per i motivi espressi nel parere della C.T.R.A.E., la ditta Villaga Calce S.p.A. (C.F. 05 317 230 018) con sede a Villaga in via Fornace 18/20, a modificare il progetto di sistemazione ambientale della cava di calcare per calce, denominata "PRIARE", sita nel Comune di Sossano (VI), autorizzato con DGR n. 188 del 24.01.1990, secondo il progetto presentato in data 28.03.2006 (prot. n. 204135/57.02 in data 29.05.2006) modificato ed integrato dalla condizioni e prescrizioni sotto elencate;

2) di stabilire che l'area della cava è individuata dalla linea rossa continua nella planimetria a scala 1:2.000, allegato VII al progetto autorizzato con DGR n. 188 del 24.01.1990 e che tale elaborato costituisce parte anche del presente progetto di variante alla sistemazione ambientale;

3) di stabilire che il presente provvedimento fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce la precedente deliberazione n.

188 del 24.01.1990 di autorizzazione a coltivare la cava in quanto l'intervento in argomento presenta nuovi programmi di sistemazione che includono e modificano quelli già in essere;

4) di dare atto che il progetto come autorizzato è costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati:

- Relazione tecnica;

- Allegato 1 - Planimetria dello stato attuale a scala 1:1.000;

- Allegato 2 - Planimetria dell'assetto morfologico di progetto;

- Allegato 3 - Planimetria degli interventi di ricomposizione ambientale;

- Allegato 4 - Sezioni topografiche trasversali;

- Valutazione di incidenza ambientale (Art. 6 direttiva Habitat 92/43/CEE).

- Relazione di compatibilità paesaggistica;

- planimetria a scala 1:2.000, allegato VII al progetto autorizzato con DGR n. 188 del 24.01.1990;

5) di dare atto e stabilire che l'intervento così come autorizzato al punto 1), sottoposto alle condizioni di ricomposizione ambientale e alle prescrizioni e modalità sotto riportate risulta compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n.

3267) e con i vincoli ambientale/paesaggistico (ex L. 1497/1939 ed ex L. 431/1985) esistenti sull'area di cava. Il presente provvedimento rilasciato con il titolo unico all'escavo di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982, costituisce autorizzazione in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ed altresì autorizzazione ambientale/paesaggistica prevista dal D.Lgs. 22.01.2004, n.42, in sintonia con le statuizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982;

6) di stabilire che la ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) presentare alla Regione Veneto prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Banco Popolare di Verona e Novara (Abi 5188 Cab 02001 c/c 20900 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale

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previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

b) realizzare e mantenere in efficienza la recinzione lungo il perimetro dell'intera area di cava, compresa la parte sommitale, nonché apporre i cartelli ammonitori di pericolo. Creare dei passaggi lungo la recinzione stessa in numero sufficiente e dimensioni tali da consentire l'accesso alla fauna di piccole dimensioni ma interdire l'eventuale transito delle persone;

c) realizzare l'intervento in progetto con il controllo e secondo le prescrizioni che il Sevizio Forestale Regionale di Vicenza potrà impartire in corso d'opera sia per quanto attiene alle tipologie e alle modalità di impianto delle essenze arboree che per tutte le opere di recupero ambientale, ingegneria ambientale, invecchiamento delle pareti e mascheramento;

d) nominare un tecnico abilitato direttore dei lavori di ricomposizione, specificatamente per la realizzazione del progetto di sistemazione ambientale, che dovrà agire in sintonia con il Direttore lavori, con le altre figure previste dalla L.R. 44/1982 e dal DPR 128/1959 e con il Servizio Forestale Regionale al quale sono affidate funzioni di verifica, adeguamento e controllo sull'esecuzione dell'intervento di ricomposizione ambientale, per gli aspetti di rinaturalizzazione, di ingegneria ambientale, reintegrativi, manutentori e con la collaborazione della Direzione Geologia e Attività Estrattive ai sensi della D.G.R. n.

652/2007. Si dà atto che le funzioni di polizia mineraria e vigilanza sono poste, ai sensi della L.R. 44/1982 e delle vigenti norme in materiale, in capo alla Provincia e al Comune;

e) è fatto divieto di asporto del materiale utile o associato dalla cava;

f) per quanto necessario alla realizzazione della sistemazione ambientale dovranno essere utilizzate terre di scavo di qualità provenienti dall'esterno dell'area della cava nel rispetto ed in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005, tipologia A1 e B1, nel rispetto di quanto statuito dal D.Lgs. 152 del 03.04.2006, art. 186, previa autorizzazione da parte dell'Arpav ovvero dell'Ente competente, e comunque nel rispetto delle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Per i materiali da impiegare dovrà essere individuata dettagliatamente la provenienza e la caratterizzazione in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di inquinamento del sottosuolo. Copia della relativa documentazione dovrà essere conservata presso la ditta. Non è consentito l'utilizzo di materiale terroso diverso da quello sopra indicato;

g) mantenere nello stato attuale il materiale associato (terre, ecc.) staccato molti anni fa ai fini della ricomposizione, così come allora prevista. I siti di allocazione di tali materiali risultano, infatti, rimboschiti e/o rinaturalizzati in modo consolidato e svolgono funzioni ambientali, paesaggistiche ed anche di mascheramento nei confronti di vecchi fonti di cava;

h) provvedere alla sistemazione ed alla manutenzione della viabilità interna della cava, come esistente, di accesso ai gradoni ed alle aree della cava;

i) sia effettuata una adeguata verifica geomeccanica di stabilità a lungo termine delle pareti di cava, con particolare riferimento alla parte sommitale, e siano effettuati gli eventuali necessari interventi di disgaggio e/o messa in sicurezza in accordo con l'autorità di polizia mineraria;

j) posizionare sul gradone più a monte in connessione alla zona non scavata (parete verticale, unghia superiore dello scavo e area immediatamente retrostante) e per quanto utile una biostuoia rinverdita con idrosemina e fissata con idonea rete metallica al fine di contenere il possibile sgretolamento del materiale roccioso e di favorire il recupero ambientale. Tutto ciò secondo le prescrizioni, indicazioni e modalità che saranno impartite dal Servizio Forestale Regionale di Vicenza;

k) potenziare l'ossidazione delle pareti dei gradoni secondo le valutazioni divolta in volta espresse dal Servizio Forestale nell'ambito delle funzioni previste dalla precedente lettera c);

l) apportare sulle pedate dei gradoni almeno 80 cm di terreno vegetale di cui alla precedente lettera f), di buona qualità arricchito con idonee concimazioni e porre in opera sull'unghia verso valle opportune opere di contenimento del terreno secondo le indicazioni o prescrizioni che saranno impartite dal Servizio Forestale nell'ambito delle funzioni previste dalla precedente lettera c);

m) sostituire per le opere di rinverdimento della cava la specie rampicante Rinchosperma jasminoides (falso gelsomino) prevista in progetto con altra autoctona;

n) nella porzione del piazzale prevista come "ricomposizione a bosco" effettuare, prima delle operazioni di riporto del terreno vegetale, il "rippaggio" del fondo cava;

o) utilizzare piante a pronto effetto sulla parte basale e pianeggiante della cava, in modo d'avere fin da subito sia un habitat più favorevole ad ospitare la fauna che un miglioramento paesaggistico, ed integrare le essenze arboree previste con il Celtis

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australis (bagolaro) nella misura di almeno il 20 % con piante in zolla alte almeno 3 metri;

p) estendere la sistemazione a "prato" del fondo cava anche nell'area prevista a "seminativo". Tale prato con colture a perdere dovrà incentivare un contesto favorevole alla formazione di un oasi di tipo naturalistico;

q) creare un contesto, in adiacenza o nell'ambito del "bacino di raccolta - dispersione delle acque", nel quale sia garantita la presenza permanente di acqua, impermeabilizzando tale contesto con bentonite (sopra al tessuto non tessuto), al fine di garantire la vivibilità della fauna anfibia ed acquatica dando atto che le modeste e saltuarie infiltrazioni delle acque pluviali provenienti dalla saltuaria scaturigine per infiltrazione presente sul lato nord e dai gradoni non garantiscono un costante ambiente umido. Integrare tale disponibilità d'acqua mediante realizzazione di un impianto completo di adduzione per quanto sufficiente allo scopo;

r) realizzare i "canali di drenaggio" previsti in progetto in modo da garantire, anche mediante opportuna impermeabilizzazione, l'efficienza della circolazione idrica all'interno della cava funzionale al mantenimento della zona umida di cui al punto precedente e comunque secondo le eventuali indicazioni del Servizio Forestale;

s) provvedere, previo accordo con il Servizio Forestale Regionale e prima dell'inizio dei lavori, ad adottare le misure compensative al rimboschimento, secondo quanto disposto dall'art. 15 della L.R. 13.09.1978, n. 52, come modificata dall'art. 1 della L.R. 25/1997;

t) provvedere alla sistemazione e pulizia dell'intera area della cava (area di scavo più pertinenze) anche per le parti non interessate dai lavori di estrazione già autorizzati con DGR 188/1990. Provvedere alla pulizia del sottobosco ed allo sfalcio, secondo le indicazioni del Sevizio Forestale, anche negli ambiti già adibiti a stoccaggio del terreno di scopertura;

7) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

8) di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs.

22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

9) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 6), lettera a), del presente provvedimento, i precedenti depositi cauzionali, versati dalla ditta Villana Calce S.p.A. in ottemperanza a quanto prescritto d a l l a D . G . R . n . 1 8 8 d e l 2 4 . 0 1 . 1 9 9 0 e s u c c e s s i v i a d e g u a m e n t i f i n o a l l a c o n c o r r e n z a d i € 3 4 4 . 2 0 7 , 6 6 (trecentoquarantaquattromiladuecentosette/66) (deposito n. 2620 della Società Reale Mutua Assicurazioni: bollette n. 1299 del 01.01.1992 per € 233.438,52; n. 4006 del 09.08.1994 per € 20.542,59; n. 3773 del 24.09.1996 per € 24.381,93; n. 76 del 30.11.1999 per € 11.969,41; n. 425 del 12.12.2000 per € 10.161,29; n. 4345 del 29.10.2002 per € 16.227,00; n. 500424 del 11.05.2005 per € 14.885,87 e bolletta non emessa -ordine definitivo n. 373- per € 12.601,05);

10) di stabilire inoltre che:

a) i lavori previsti dal progetto come autorizzato dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 (tre) anni dalla data del presente provvedimento se a tale data l'area della cava è dissequestrata, ovvero dalla data di dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria, come evidenziato nelle premesse;

b) trascorsa la temporalità di cui al punto precedente si provvederà all'accertamento della regolare esecuzione del progetto e dei lavori autorizzati ai sensi di quanto disposto all'art. 25 della L.R. 44/1982 con la partecipazione anche del rappresentante del Servizio Forestale Regionale di Vicenza;

c) l'autorizzazione ai fini ambientali, di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e al R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, contenuta nel titolo unico all'escavo ex art. 16 della L.R. 44/82, ha una durata di 3 (tre) anni dalla data del presente provvedimento, ovvero dalla data del provvedimento di dissequestro, come stabilito alla precedente lettera a);

(7)

d) provvedere alla manutenzione e alla eventuale reintegrazione di tutti gli interventi, piantumazioni ed opere di ricomposizione ambientale effettuate, compresi la recinzione e l'impianto di adduzione dell'acqua nella zona umida, per una temporalità di almeno 10 anni dalla data di estinzione della cava. Al riguardo la ditta è tenuta a presentare tramite il Servizio forestale regionale competente e con le modalità dal medesimo stabilite un apposito e finalizzato deposito cauzionale di € 300.000,00. Tutto ciò dopo la dichiarazione di estinzione della cava e prima dello svincolo del deposito cauzionale di cui al punto 6), lettera a), secondo le indicazioni che saranno impartite dal Servizio Forestale Regionale di Vicenza, che provvederà ai controlli e alla verifica dell'intervenuta manutenzione e reintegrazione nonché alla prescrizione di eventuali ulteriori interventi, anche utilizzando la cauzione prestata. Trascorsa la temporalità decennale stabilita, il Servizio Forestale Regionale di Vicenza provvederà, previa verifica, allo svincolo della cauzione prestata a garanzia degli interventi manutentori e reintegrativi citati. Lo svincolo della cauzione di cui al punto 6), lettera a), potrà avvenire solo ad avvenuta costituzione del deposito di cui al presente punto;

11) di prescrivere e stabilire che è fatto obbligo alla ditta di osservare le statuizioni previste in via generale e per la specifica fattispecie di cava dalla D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 che si intende qui integralmente richiamata e trascritta;

12) di dare atto che trattasi di autorizzazione di soli lavori di sistemazione ambientale e quindi non risulta necessaria la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982;

13) di stabilire per i motivi in premessa esposti l'archiviazione delle istanze di ampliamento e di proroga dei termini presentate in data 12.12.2002, prot. 11541/46.02, in data 08.09.2003, prot. 7045/46.02 ed in data 20.04.2004, prot. n. 270587/46.02;

14) di trasmettere, in applicazione della circolare 4 luglio 1989, n. 5341, del Ministero per i Beni culturali ed Ambientali e del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il presente provvedimento con la relativa documentazione di progetto, al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. Resta impregiudicata la facoltà di detto Ministero di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto;

15) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 103,00 (centotre/00) che la ditta ha già provveduto a versare a titolo di anticipazione delle spese istruttorie;

16) di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

17) di precisare e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dalla realizzazione dei lavori;

18) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

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