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Trasferimento immobili per separazione coniugale: tassazione

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Trasferimento immobili per separazione coniugale: tassazione

Autore: Paolo Remer | 18/02/2021

Gli accordi di separazione beneficiano delle agevolazioni fiscali previste per il divorzio, anche quando la casa familiare viene ceduta da un coniuge all’altro.

In esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione, i coniugi possono

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trasferire determinati immobili l’uno all’altro, come nel caso in cui la casa familiare passi di proprietà dal marito alla moglie o viceversa. Queste pattuizioni beneficiano di particolari agevolazioni fiscali e la giurisprudenza ne ha notevolmente esteso la portata: così la tassazione del trasferimento di immobili per separazione coniugale può essere addirittura pari a zero.

La Corte di Cassazione ha recentemente sancito [1] che è esentasse il trasferimento della casa familiare da un coniuge all’altro quando avviene in esecuzione degli accordi di separazione già omologati. Ciò è consentito attraverso un’interpretazione estensiva delle norme stabilite in materia di divorzio che prevedono tale esenzione, in quanto anche nella separazione è identica la finalità agevolativa perseguita dalla legge.

Gli accordi di separazione

Gli accordi di separazione sono i patti che i coniugi in procinto di dividersi raggiungono di comune intesa nell’ambito di una separazione consensuale. Non possono realizzarsi, invece, nella separazione giudiziale, che avviene quando manca un accordo nella coppia sulle condizioni da stabilire per regolamentare l’assetto dei loro rapporti dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, ed allora è necessario rivolgersi al giudice affinché lo determini in un procedimento di tipo contenzioso, in cui marito e moglie avanzeranno richieste diverse e contrapposte.

Nella separazione consensuale, l’accordo assume forma giuridica quando viene verificato e validato dal giudice nel decreto di omologazione della separazione raggiunta. Le parti, cioè, raggiungono prima l’accordo tra loro e poi lo sottopongono al tribunale per un controllo successivo, necessario a verificare che non siano stati violati i diritti indisponibili o i doveri inderogabili di uno dei due coniugi verso l’altro o verso i figli [2].

I trasferimenti immobiliari negli accordi di separazione

Gli accordi di separazione possono avere un contenuto di tipo patrimoniale, che concerne le situazioni relative ai beni mobili o immobili da dividere tra gli ex coniugi a seguito della separazione raggiunta.

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Nella pratica, spesso, si ricorre agli accordi di separazione per decidere e realizzare trasferimenti immobiliari. In questi casi, si pone in essere un vero e proprio negozio giuridico traslativo, che trasferisce validamente la proprietà dei beni individuati nell’accordo e con le modalità in esso stabilite.

Per perfezionarsi, l’accordo di separazione riguardante i trasferimenti immobiliari, già omologato dal giudice, dovrà essere autenticato da un pubblico ufficiale, come il notaio, e quindi potrà essere trascritto nei registri immobiliari ed avere effetto di pubblicità esterna, dimostrativa del nuovo soggetto che è divenuto proprietario del bene.

Trasferimenti immobiliari per separazione: regime fiscale

I trasferimenti immobiliari realizzati nell’ambito di un accordo di separazione munito delle formalità che abbiamo indicato sono esenti da qualsiasi tassa e imposta di bollo, di registro ed ipocatastale: così dispone una norma di legge [3]

dettata in materia di divorzio, ma che l’orientamento ormai predominante e stabile della Corte di Cassazione e delle Commissioni Tributarie ritiene applicabile anche alla fase di separazione tra coniugi.

Trasferimento della casa familiare:

esenzione dall’imposta di registro

Anche nella sua più recente pronuncia cui abbiamo accennato all’inizio [1], la Suprema Corte ha potuto affermare che il trasferimento della casa familiare (e del relativo box di pertinenza) da un coniuge a un altro in adempimento ed esecuzione degli accordi di separazione già omologati non sconta l’imposta di registro, ma ne è del tutto esente.

Sul tema, era intervenuta anche la Corte Costituzionale [4] ad affermare che la norma di esenzione in materia di divorzi mirava a favorire il più possibile il raggiungimento degli accordi tra gli ex coniugi e questo indipendentemente dal fatto che la proprietà dei beni da trasferire non fosse in comunione, bensì esclusiva di uno dei coniugi stessi.

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Trasferimento di immobile di proprietà esclusiva di un coniuge

Nella vicenda ora decisa dalla Cassazione, il trasferimento riguardava proprio un bene immobile che prima era di proprietà esclusiva dell’ex moglie e che per effetto dell’accordo di separazione era passato all’ex marito.

Gli Ermellini, riportandosi a precedenti sentenze che si erano già espresse nel medesimo senso [5], hanno precisato che «la speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi di siffatti accordi impone, però, che i soggetti che li pongono in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi».

Questo perché – spiega il Collegio – «la logica dell’agevolazione fiscale mira a promuovere una soluzione idonea a garantire un nuovo equilibrio, anche economico, per i coniugi, di tal che l’inclusione di atti di diversa natura si presterebbe facilmente ad intenti elusivi», mirando, cioè, ad ottenere un’esenzione fiscale non spettante.

L’estensione delle agevolazioni fiscali sul divorzio agli accordi di separazione

La sentenza ricorda che le disposizioni tributarie agevolative sono «di stretta interpretazione» e, dunque, non possono essere estese oltre i casi contemplati e previsti. Ma questo non impedisce di far ricadere anche gli accordi di separazione nell’ambito delle agevolazioni ed esenzioni previste in tema di divorzio.

L’estensione delle norme agevolative previste in tema di accordi di divorzio agli atti realizzativi degli accordi di separazione è consentita ed ammessa, poiché – spiegano i giudici di piazza Cavour – anche essi rientrano nell’ambito delle

«condizioni di separazione» indicate dalla legge [6] e nella nozione di «atti relativi al procedimento di separazione e di divorzio» [3], «in considerazione del carattere di negoziazione globale che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione del rapporto coniugale».

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Trasferimento immobiliare e decadenza dalle agevolazioni prima casa

Con l’occasione gli Ermellini hanno anche toccato il tema della decadenza dei benefici fiscali per l’acquisto della casa destinata ad abitazione principale:

valorizzando e sviluppando la medesima «tendenza evolutiva della giurisprudenza» che abbiamo riportato, il Collegio ha escluso che il trasferimento dell’immobile adibito a casa coniugale eseguito da uno dei coniugi in adempimento dell’accordo di separazione comporti la decadenza dalle agevolazioni sulla prima casa [7].

In proposito, un’altra pronuncia della Cassazione [8] aveva affermato, in senso conforme a quanto ribadito oggi, che «in tema di agevolazioni tributarie, l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai benefici prima casa, atteso che, pur non essendo essenziale per addivenire alla separazione o al divorzio, è diretto a sistemare globalmente i rapporti fra coniugi, nella prospettiva di una definizione tendenzialmente stabile della crisi, ed è, quindi, un atto relativo a tali procedimenti, che può fruire dell’esenzione di cui all’art 19 della L. n. 74 del 1987, salva la contestazione da parte della Amministrazione, onorata della relativa prova, della finalità elusiva».

In determinati casi, perciò, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la finalità elusiva delle operazioni di trasferimento immobiliare realizzate (in proposito, leggi l’articolo “Accordo di separazione: quale tassazione“).

Note

[1] Cass. ord. n. 4144/21 del 17.02.2021. [2] Art. 160 Cod. civ. [3] Art. 19 L.

n.74/1987. [4] C. Cost. sent. n. 154/1999. [5] Cass. sent. n. 860/ del 17.01.2014.

[6] Art. 711 Cod. proc. civ. [7] Cass. sent. n. 5156 del 16.03.2016. [8] Cass. Sez.

V, sent. n. 13340/2016.

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