• Non ci sono risultati.

COMUNE DI RICCIA (Provincia di Campobasso)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI RICCIA (Provincia di Campobasso)"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI RICCIA (Provincia di Campobasso)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PUBBLICITARIO PROMOZIONALE E COMMERCIALE DISTRIBUITO PORTA A PORTA O IN AREE E SPAZI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento intende disciplinare la distribuzione di documenti di carattere commerciale, divulgativo, informativo e promozionale a domicilio o mediante consegna individuale a mano alle persone ed effettuata direttamente da soggetti incaricati allo scopo.

Art. 2 - Nozione di documento

1. Si definisce documento l'elemento bidimensionale o pluridimensionale realizzato generalmente con materiale cartaceo, di norma privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di

messaggi pubblicitari, informativi di promozione o propagandistici.

2. Entro tale tipologia sono ricompresi anche i volantini realizzati con più pagine e destinati alla

propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale quali svendite, saldi, vendite promozionali e altro.

Art. 3 - Modalità per la richiesta dell'autorizzazione

1. La distribuzione di volantini o documenti lungo le strade comunali è subordinata alla presentazione, in carta semplice, di istanza di autorizzazione con il modulo previsto presentato alla Polizia Municipale (Allegato n. 1) La stessa deve pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dell'attività e deve contenere i seguenti elementi:

- generalità complete e codice fiscale del richiedente;

- periodo di effettuazione del volantinaggio (dal giorno al giorno);

- dichiarazione della zona interessata;

- numero di persone che espletano il servizio ed elenco completo dei nominativi;

- numero dei volantini o documenti che si intendono distribuire;

- copia del volantino o documento allegato;

- attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria di € 60,00;

(2)

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 4 - Imposta sulla pubblicità

1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantino o di altro materiale pubblicitario, è dovuta l'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi del D. Lgs. 507/93 per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alle tariffe stabilite con provvedimento di Giunta comunale.

2. Non è soggetta all'imposta di cui al comma precedente la distribuzione di volantini o altro materiale pubblicitario realizzata porta a porta e/o nelle cassette della posta di abitazioni private.

Art. 5 - Divieti

1. L'attività di distribuzione di documenti e/o di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:

- è vietata la posa di più di un documento o volantino per ogni cassetta postale;

- è vietata la collocazione di documenti o volantini sui veicoli in sosta e l'abbandono degli stessi lungo le strade:

- è vietata altresì la distribuzione di documenti o volantini in prossimità di incroci o lungo le pubbliche vie in quanto arreca pericolo o rallentamento dei veicoli in movimento;

- è vietata la distribuzione di documenti o volantini con espliciti contenuti volgari od offensivi della dignità e libertà delle persone;

- è vietata la distribuzione di documenti o volantini in prossimità delle scuole.

Art. 6 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito

amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si

applicano le

sanzioni amministrative previste dall'art. 255, 1° comma, del D. Lgs. n. 152/2006, e successive

modificazioni, da € 300,00 ad € 3.000,00, con le modalità e nelle forme previste

dalla Legge

n. 689/81. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del

(3)

presente

regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di

una somma da

€ 80,00 ad € 500,00.

2. Per ciascuna violazione il trasgressore sarà ammesso a pagare, a titolo di

oblazione, entro il

termine di 60 giorni dalla notifica della violazione, l'importo in misura ridotta più favorevole al trasgressore ai sensi della Legge n. 689/81, pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo.

Le competenze nel caso di accertamento della violazione sono:

- del Comando di Polizia Municipale per le violazioni di carattere amministrativo in violazione delle norme del presente regolamento;

- dall'Ufficio Tributi del Comune o del Concessionario addetto alla riscossione in relazione al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

(4)

Art. 7 - Soggetto responsabile delle violazioni

1. L'autore materiale delle violazioni ai divieti, nel caso di sua individuazione, ed il richiedente sono considerati, in solido, responsabili del mancato rispetto dei divieti. Qualora non sia individuato l'autore materiale delle violazioni ai divieti elencati nell'art.5 del presente regolamento, il responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è il soggetto nel cui interesse la pubblicità è effettuata.

Art 8 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività di distribuzione

1. Prima dell'inizio dell'attività, la ditta/società/persona fisica deve essere in possesso dell'autorizzazione e il personale addetto alla distribuzione deve essere dotato di un tesserino di riconoscimento e di giubbetto rifrangente per tutelare l'incolumità dell'operatore.

Art 9 - Limitazioni al rilascio dell'autorizzazione

1. Le ditte/società/persone fisiche soggette a sanzioni non ancora pagate non potranno chiedere la distribuzione di volantini o documenti. Nel caso di reiterazione, per due volte, delle violazioni contestate, non si potranno eseguire altri interventi.

Art. 10 - Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività di volantinaggio, comunicazione, informazione, divulgazione e promozione direttamente effettuate dal comune e/o quelle svolti da altri soggetti pubblici e privati patrocinate dalla pubblica amministrazione o concessionari di pubblici servizi.

2. E' altresì esclusa dall'applicazione del presente regolamento la propaganda politica disciplinata dalle norme speciali di settore.

Art 11 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2013.

(5)

ALLEGATO N. 1

Oggetto: Richiesta autorizzazione al volantinaggio.

Al Comando Polizia Municipale RICCIA

Il/la sottoscritta/o

……… nata/o a

……….... (…….) il ….……….. Naz. ……… CF , residente a ……….…… (……..)

C.A.P. …………. Via/P.za ……….. n. …….. Tel.

…….………

CHIEDE di essere autorizzato a svolgere la seguente attività:

distribuzione a mano di volantini pubblicitari reclamizzanti la seguente iniziativa commerciale:

………..

………

….

nei giorni e nelle ore di seguito indicati:

……….

nella zona del territorio comunale di seguito indicata

……….

La distribuzione dei volantini sarà eseguita dalle seguenti persone:

1. ………

2. ………

3. ………

4. ………

Il numero dei volantini è pari a:

……….

DICHIARA

di essere a conoscenza delle norme di legge e del Regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 12/10/2013.

In allegato:

- ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria

pari ad

€ 60,00;

 copia del volantino distribuito;

 copia del documento di riconoscimento

del richiedente;

Riccia,

Il richiedente

_____________________

(6)
(7)

Riferimenti

Documenti correlati

DATO ATTO che il compenso previsto nel citato progetto obiettivo gestionale specifico di performance, che per quanto di competenza si approva, sarà erogato solo dopo

(in ogni caso indicare il metodo --- offerte segrete, ecc.. qualora la gara avvenga in una provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono escluse

Questa Amministrazione intende promuovere l'iniziativa "Nonni vigili", consistente nell'attività di sorveglianza, a titolo di servizio civico volontario, da parte di

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC). PARERI DI CUI ALL’ART. 267, in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della

Gambatesa d’Autore” volto alla salvaguardia della musica, della poesia e della canzone popolare improvvisate sia in forma scritta che orale, di cui le

Il Comune di Gambatesa si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo

TRIBUTO GIORNALIERO.. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183

di precisare che, all’attualità, non sono previste assunzioni a tempo determinato (salvo l’ausiliario del traffico) o indeterminato per gli anni di riferimento, fermo restando