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DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA N. 1. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio Serie generale

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(1)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PA R T E P R I M A

SI PUBBLICA TUTTI I

GIORNI NON FESTIVI Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Roma - Venerdì, 8 gennaio 2021

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 1

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 ottobre

2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre

2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia

di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,

giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica

da COVID-19.», corredato delle relative note.

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(3)

S O M M A R I O

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la leg- ge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.», corredato delle relative note. (21A00049) . . . . Pag. 1

A

LLEGATI

. . . » 157

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(5)

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiolo- gica da COVID-19.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 319 del 24 dicembre 2020).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 ot- tobre 2020, n. 137,coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n.176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, con- nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», corredato delle re- lative note, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblica- zioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l’efficacia dell’atto legislativo qui trascritto.

T

ITOLO

I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA

Art. 1.

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori econo- mici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repub- blica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. (Soppresso).

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di

quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contribu- to a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano re- stituito il predetto contributo indebitamente percepito , il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del de- creto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al com- ma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contri- buto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

7. L’ammontare del contributo a fondo perduto è de- terminato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quo- ta del contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel perio- do d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto , il valore è calco- lato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c) , dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1 al presente decreto.

8. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al pre- sente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei re- quisiti di cui al comma 4, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Al- legato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del- le entrate sono definiti i termini e le modalità per la tra- smissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione del presente articolo .

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano

nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Co-

municazione della Commissione europea del 19 marzo

2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le mi-

sure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attua-

le emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

(6)

13. È abrogato l’articolo 25 -bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

14. Per gli operatori dei settori economici individua- ti dai codici ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territo- rio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, indivi- duate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell’articolo 19 -bis del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1.

14 -bis . Il contributo a fondo perduto di cui al presen- te articolo è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli opera- tori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità di- sciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11.

14 -ter . Fermo restando il limite di spesa di cui al com- ma 14 -bis , per i soggetti di cui al medesimo comma 14 -bis che svolgono come attività prevalente una di quelle rife- rite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto comma 14 -bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14 -bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell’Allegato 1, il contributo di cui al comma 14 -bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed è determinato entro il 30 per cento del valore cal- colato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

14 -quater . Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l’anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l’anno 2020 e 280 milioni di euro per l’anno 2021 conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della di- sposizione di cui al comma 13.

14 -quinquies . All’articolo 13, comma 9, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’impo- sta sul valore aggiunto):

«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le dichiara- zioni di inizio, variazione e cessazione di attività) . — 1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’at- tività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’even- tuale ditta;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuri- dica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in man- canza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

c) per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione;

d) il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal pre- sente decreto e da altre disposizioni;

e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettroni- co, l’indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell’internet service provider;

e -bis ) per i soggetti che intendono effettuare operazioni in- tracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni;

f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al com- ma 2 o di cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzan- do modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l’estin- zione del soggetto d’imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

4. In caso di cessazione dell’attività il termine per la presentazio- ne della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazio- ne delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell’ulti- ma dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell’imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell’articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità dell’imposta.

5. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d’affari che compor- ti l’applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernen- ti l’osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell’imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d’affari dichiarato.

6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante racco-

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mandata, con l’obbligo di garantire l’identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si conside- rano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

7. L’ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribu- zione della partita IVA o dell’avvenuta variazione o cessazione dell’atti- vità e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiara- zione al contribuente debitamente timbrata.

7 -bis . L’opzione di cui al comma 2, lettera e -bis ), determina l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettua- no operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15 -bis , si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comu- nicazione al soggetto passivo.

7 -ter .

8. I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovve- ro alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrati- ve (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono as- solvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al pre- sente articolo presentando le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell’avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell’attività l’ufficio del registro delle imprese comuni- ca al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

9. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all’ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono esse- re presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all’articolo 3, commi 2 bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all’Agenzia delle entrate in via telema- tica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazio- ne dell’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

11. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3 commi 2 bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di con- segna con l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall’Agenzia delle entrate attestante l’avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.

12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telema- tica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all’

articolo 1 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

13. I soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predispo- sizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica del- le dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimen- to del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale .

15 -bis . L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettua- zione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei po- teri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui

al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esi- to negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità ope- rative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima.

15 -ter . Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en- trate sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichia- razione di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del nu- mero di partita IVA determina la possibilita’ di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successi- ve modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.

15 -quater .

15 -quinquies . L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annuali- tà precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.»

— Si riporta il testo vigente dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu- glio 2020, n.77 (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epi- demiologica da COVID-19):

«Art. 25 (Contributo a fondo perduto). — 1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è rico- nosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presenta- zione dell’istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’artico- lo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162 -bis del testo unico delle impo- ste sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agra- rio di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) , del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta preceden- te a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’am- montare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia in- feriore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domici- lio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiara- zione dello stato di emergenza Covid-19.

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5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi in- dicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i sogget- ti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presen- tata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L’istanza di cui al comma 8 contiene anche l’autocertifica- zione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di in- filtrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’ap- plicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle atti- vità di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322 -ter del codice penale. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito pro- tocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relati- vi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico- finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

10. Le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

11. Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i con- tributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 “Fondi di Bilancio”. L’Agenzia delle entrate prov- vede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Re- pubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tut- to o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicem- bre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’artico- lo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13. Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’at- tività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria.

In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316 -ter del codice penale.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.»

— Il decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei Mini- stri 3 novembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer- genza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 -s.o. n. 41.

— Si riporta il testo del comma 9 dell’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adem- pimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI) . — 1. – 8. ( Omissis ) 9. All’articolo 111, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “euro 25.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”. »

Art. 1 -bis

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori eco-

nomici interessati dalle misure restrittive introdotte con

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell’epide-

mia da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo

perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre

2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi

dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attività

prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riporta-

ti nell’Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio

fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazio-

nale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e

da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del

(9)

Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 no- vembre 2020 e dell’articolo 19 -bis del presente decreto.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1. Il valore del contributo è calco- lato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l’anno 2020, conseguenti all’or- dinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novem- bre 2020 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020. S.O.

— Il testo dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubbli- ca 26 ottobre 1972, n. 633 è riportato nei riferimenti normativiall’art. 1.

Art. 1 -ter

Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 ad ulteriori attività economiche

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano an- che ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del de- creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività pre- valente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 4 al presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 446 milioni di euro per l’anno 2020 e, in termini di fab- bisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 34.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Re- pubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è riportato nei riferimenti normativi all’art. 1.

Art. 1 -quater Fondo perequativo

1. Per l’anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l’anno 2021, alimentato con quota parte delle maggiori entra- te fiscali e contributive di cui agli articoli 13 -quater , 13 -quinquies , 13 -septies e 13 -novies del presente decreto, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ri- storo concesse ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del de- creto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonché del presente decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l’esonero totale o parzia- le dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, previa deliberazio- ne del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello svilup- po economico, acquisito il parere delle competenti Com- missioni parlamentari da rendere entro sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere adot- tato. Ai relativi oneri, pari a 5.300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 34.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavo- ratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 17 marzo 2020, n. 70.

— Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri spe- ciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 8 aprile 2020, n. 94.

— Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 recante «Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» è pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128|Supplemento Ordinario n. 21.

— Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modi- ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il so- stegno e il rilancio dell’economia) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 14 agosto 2020, n. 203 Supplemento Ordinario n. 30.

— Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 recante «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 20 ottobre 2020, n. 260.

Art. 1 -quinquies

Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale 1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 lu- glio 2020, n. 74, dopo il comma 16 -bis , come introdotto dall’articolo 19 -bis del presente decreto, è aggiunto il seguente:

«16 -ter . L’accertamento della permanenza per quat-

tordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore

a quello che ha determinato le misure restrittive, effet-

tuato ai sensi del comma 16 -bis , come verificato dalla

cabina di regia, comporta l’applicazione, per un ulteriore

periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo

scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina

di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti

salvi gli atti già adottati conformemente ai princìpi defi-

niti dal presente comma».

(10)

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dal presente articolo e dall’artico- lo 19 -bis della presente legge:

«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19).

— 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavora- tive, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’ar- ticolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzio- nalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per com- provate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Re- pubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sa- nitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti con- fermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i prov- vedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell’autorità sanitaria è applicata la quarante- na precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qual- siasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnisti- ca o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologi- ci, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’ar- ticolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svol- gono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispet- tive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attività dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’ar- ticolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività di-

dattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’artico- lo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti ana- loghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle pro- vince autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure li- mitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’atti- vità fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza del- le attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di ade- guatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Isti- tuto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordi- nanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblica- to nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.

16 -bis . Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pub- blica nel proprio sito internet istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del mo- nitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Mini- stro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento in materia di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-inverna- le”, di cui all’allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o più regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epide- miologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull’intero territorio nazionale.

Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio ri- sulti necessaria l’adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possi- bilità di reiterazione. L’accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova clas- sificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esen-

(11)

zione dell’applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma re- stando l’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pub- blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

16 -ter . L’accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16 -bis , come verifi- cato dalla cabina di regia, comporta l’applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario imme- diatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai princìpi definiti dal presente comma.»

Art. 1 -sexies Controlli antimafia

1. Le previsioni del protocollo d’intesa di cui al com- ma 9 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 9 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 mag- gio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è riportato nei riferimenti normativi all’art. 1.

Art. 1 -septies

Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

1. L’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Cooperative sociali, imprese sociali e in- serimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati). — 1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavorato- ri svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del de- creto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei pre- statori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) , della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il conferi- mento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associa- te o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svan- taggiati da inserire al lavoro in cooperativa e nell’impre- sa sociale; l’individuazione dei disabili è curata dai ser- vizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalità di attestazione del valore comples- sivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna im- presa e la correlazione con il numero dei lavoratori svan- taggiati inseriti al lavoro in cooperativa e nell’impresa sociale;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria ap- plicati dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;

f) l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale di cui all’articolo 13, di una strut- tura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;

g) i limiti di percentuali massime di copertura del- la quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Qualora l’inserimento lavorativo nelle coopera- tive sociali e nelle imprese sociali, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presenti- no particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all’esclusiva va- lutazione dei servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all’arti- colo 3 della stessa legge, cui sono tenute le imprese con- ferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, let- tera d) , e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti per- centuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della com- putabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale e nell’impresa sociale è verificata dalla Commissione pro- vinciale del lavoro.

4. L’applicazione delle disposizioni di cui al com- ma 3 è subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Art. 2.

Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, primo comma , della legge 24 dicembre 1957, n. 1295

1. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 2, del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l’apposito

(12)

comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, primo comma , della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incre- mentato di ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 34.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adem- pimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali):

«Art. 14 (Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Spor- tivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto in- teressi sui finanziamenti) . — 1. ( Omissis )

2. Il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associa- te, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’artico- lo 5, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Spe- ciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.”

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del primo comma dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma):

«Art. 5 (Mutui assistiti dal contributo agli interessi). — L’Isti- tuto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell’Ammi- nistrazione autonoma dei monopoli di Stato dell’aliquota ad esso spet- tante a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Mini- stro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l’importo dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell’articolo 90 comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

Art. 3.

Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle as- sociazioni e società sportive dilettantistiche determinata- si in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’eco- nomia e delle finanze il « Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche », con una dotazione di 142 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei mi- nistri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e socie- tà sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con il

provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione .

2 -bis . Le risorse di cui all’articolo 218 -bis del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazio- ni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibi- lità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell’ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 34.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’art. 218 -bis del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lu- glio 2020, n. 77:

«Art. 218 -bis (Associazioni sportive dilettantistiche) . — 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell’incremento delle loro at- tività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto.»

Art. 4.

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa

1. All’articolo 54 -ter , comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dal- la legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2020». È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobilia- re, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 54 -ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 apri- le 2020, n.27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato dalla presente legge:

«Art. 54 -ter (Sospensione delle procedure esecutive sulla pri- ma casa) . — 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 31 dicembre 2020 , ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.»

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