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Ai fini dell’immediata attuazione delle disposi- disposi-zioni recate dal presente decreto, il Ministro

n. 196, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8 del

15. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposi- disposi-zioni recate dal presente decreto, il Ministro

dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, an-che nel conto dei residui. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 27 dicembre 2004, n. 307 è riportato nei riferimenti normativi all’art. 5.

— Si riporta il testo del comma 186 dell’articolo 1 della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:

«Art. 1. — 1. – 185. Omissis .

186. Il beneficio dell’indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2017, di 630 milioni di euro per l’anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l’anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l’anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l’anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l’anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l’anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell’indennità è differi-ta, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di ga-rantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Omissis .».

— Si riporta il testo degli articoli 32 -ter e 32 -ter .1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 32 -ter . (Risoluzione stragiudiziale di controversie). — 1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2 -quinquies e 2 -sexies . In caso di man-cata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all’ar-ticolo 18 -bis si applicano le sanzioni di cui all’arall’ar-ticolo 187 -quin-quiesdecies , comma 1 -bis . Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall’ar-ticolo 196, comma 2.

2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II -bis , del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzio-ne delle controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di compo-sizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’im-parzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.

3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si prov-vede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.»

«Art. 32 -ter .1 (Fondo per la tutela stragiudiziale dei rispar-miatori e degli investitori). — 1. Al fine di agevolare l’accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell’ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 32 -ter , la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investi-tori, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è destinato a garanti-re ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2 -quinquies e 2 -sexies , del presente decreto, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gra-tuità dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 32 -ter del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l’avvio della procedura, nonché, per l’eventuale parte residua, a consentire l’adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell’educazione finanziaria.

2. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli im-porti delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la vio-lazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del presente decreto, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito ca-pitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all’entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governati-ve di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del presente decreto. L’impiego delle somme affluite al Fondo, con ri-guardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del presente decreto, è condizionato all’accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo ar-bitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 32 -ter del presente decreto. La Consob adotta le occor-renti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pe-cuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, di-rettamente al bilancio della Consob, per essere destinate al Fondo.».

— Si riporta il testo dell’articolo 6 della citata legge 24 dicem-bre 2012, n. 243:

«Art. 6. (Eventi eccezionali e scostamenti dall’obiettivo pro-grammatico strutturale). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall’ar-ticolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall’obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.

2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da in-dividuare in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, si intendono:

a) periodi di grave recessione economica relativi anche all’area dell’euro o all’intera Unione europea;

b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall’obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, pre-senta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finan-za pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizfinan-zazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l’obiettivo programmatico, com-misurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro è attuato a decorrere dall’esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell’andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamen-to e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo comma.

5. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all’andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all’indebitamento per realizzare opera-zioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b) .».

— Si riporta il testo dell’Allegato 1 del comma 1 dell’artico-lo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:

«Allegato 1

(importi in milioni di euro) RISULTATI DIFFERENZIALI - COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022 Livello massimo del saldo netto

da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-336.000 -89.950 -74.900

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

594.840 344.816 338.750

- CASSA -

Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022 Livello massimo del saldo netto

da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-384.000 -142.950 -124.900

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

642.840 397.816 388.750

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammorta-mento a carico dello Stato.

— Il testo del comma 200 dell’articolo 1 della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190 è riportato nei riferimenti normativi all’art. 5.

— Il testo dell’articolo 176 del citato decreto-legge 19 mag-gio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 5.

— Il testo del comma 1 dell’articolo 22 -ter del citato decre-to-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dal-la legge 24 aprile 2020, n. 27, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 12.

— Il testo del comma 9 dell’articolo 19 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 12.

— Il testo del comma 11 dell’articolo 1 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 12.

— Il testo degli articoli 27, 28, 30, 38 e 44 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla decreto-legge 24 aprile 2020, n. 27, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 17.

— Il testo del comma 12 dell’articolo 84 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 15 -bis .

— Si riporta il testo del comma 55 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da dispo-sizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di so-stegno alle imprese e alle famiglie) come modificato dall’articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

«Art. 2. (Proroghe onerose di termini). — 1. – 54. Omissis . 55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilan-cio, relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c bis ), e 7, comma 1, lettera b -bis ), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio.

Omissis .».

— Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il conteni-mento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali):

«Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali). — 1. – 1 -quater . Omissis .

2. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177 -bis dell’articolo 4 del-la legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall’articolo 1, com-ma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicem-bre 2012, per le finalità previste dall’articolo 5 -bis , comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All’utilizzo del Fondo per le fi-nalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

— Il testo del comma 5 dell’articolo 10 del citato decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 27 dicembre 2004, n. 307, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 5.

— Il testo del comma 200 dell’articolo 1 della citata legge 23 di-cembre 2014, n. 190, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 5.

— Il testo del comma 9 dell’articolo 9 del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 13 ottobre 2020, n. 126, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 15.

— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 115 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

«Art. 115. (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali). — 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, de-nominato “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esi-gibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” con una dotazione di 8.000 milioni di euro e “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esi-gibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse.

Nell’ambito della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari”

le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’art. 265.

Omissis .».

— Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto-leg-ge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legdecreto-leg-ge 2 aprile 2020, n. 21 (Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente):

«Art. 3. (Disposizioni di coordinamento e finanziarie). — 1.

– 2. Omissis .

3. È istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad in-terventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l’anno 2020.».

— Si riporta il testo dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»:

«Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni am-ministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato). — 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2.

2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate an-che nell’esercizio successivo, per la parte eccedente l’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nel-lo stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesi-mo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le compe-tenti Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle sanzio-ni ammisanzio-nistrative di cui all’articolo 51 -septies , Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell’Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/artico lo di entrata del bi-lancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.

2 -bis . Limitatamente all’anno 2001 le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misu-re antinflazionistiche dimisu-rette al contenimento dei pmisu-rezzi dei prodotti petroliferi.

2 -ter . Per l’anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassa-te nell’ultimo bimestre 2016, sono riassegnaincassa-te, per l’importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto le-gislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183):

«Art. 7. (Copertura finanziaria). — 1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 312 milioni di euro per l’an-no 2011, 350 milioni di euro per l’anl’an-no 2012, 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’artico-lo 1, comma 3, lettera f) , della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appo-sitamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Omissis .».

— Si riporta il testo del comma 256 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’an-no finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021:

«Art. 1. — 1. – 255. Omissis .

256. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensio-nistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensiona-mento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la revi-sione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assun-zione di lavoratori giovani », con una dotal’assun-zione pari a 3.968 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l’anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l’anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l’anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7.000 mi-lioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Omissis .».

— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 27 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 27. (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale). — 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un “fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli eser-cizi precedenti per perenzione amministrativa” e un “fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa”, le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

Omissis .».

— Il riferimento del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 31 -novies .

— Il riferimento al testo del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riportato nei riferimenti normativi all’art. 17.

— Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 «Misure urgenti in ma-teria di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,

— Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 «Misure urgenti in ma-teria di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,