• Non ci sono risultati.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n. 175/2016)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n. 175/2016)"

Copied!
29
0
0

Testo completo

(1)

Comune di Pagani (Provincia di Salerno)

Anno 2017

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di

ricognizione per revisione

straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

(2)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Indice:

Introduzione: ... 2 Piano operativo e rendicontazione ... 9 Le partecipazioni dell'Ente ... 10 Consorzio Ortofrutticolo dell'agro Nocerino-Sarnese soc. Coop. a r.l. ... 11 Consorzio Bacino Sa1 ... 12 Patto Territoriale dell'Agro s.p.a. ... 15 Agenzia per lo Sviluppo Locale della Valle del Sarno S.p.a. (ex-AGRO

INVEST - S.P.A.) ... 17 Farmacia Comunale Pagani srl ... 19 Agro Solidale azienda territoriale per i servizi alla persona (azienda

speciale) ... 22

Pagani Servizi Srl ... 26

Riepilogo esiti del piano di razionalizzazione ... 27

(3)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Introduzione:

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n.

50 del 2016;

c) Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

(4)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

L’art. 24 T.U.S.P. ha stabilito che, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

In particolare, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per

(5)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

È fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3- bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Pagani e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n.

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

La delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 ha adottato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs n. 175/2016.

(6)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

In particolare, la Corte dei conti prescrive che…” il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che “ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute”, sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”

Inoltre la Corte dei Conti dispone che “… Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n.

175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali

(7)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.” Vanno pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato. Ciò tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente.

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.

L’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.

Viene allegato alla presente il modello standard dell’atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017.

L’esito della ricognizione effettuata viene di seguito dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta.

Ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., le partecipazioni da alienare, vanno dismesse entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della delibera Consiliare.

Le partecipazioni vengono individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio.

Per quanto verrà di seguito maggiormente dettagliato, in base agli indirizzi dell’Amministrazione, si rilevano sussistere le seguenti motivazioni per l’alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

a) Farmacia comunale Pagani s.r.l., in quanto fonte di risultati economici negativi reiterati, nonché non ritenuta di interesse strategico dall’Ente;

(8)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

b) Agenzia per lo Sviluppo del Sistema della Valle Del Sarno, in quanto fonte di risultati economici negativi reiterati, nonché non ritenuta di interesse strategico dall’Ente.

Si tenga conto che alcuni degli organismi partecipati risultano già in liquidazione volontaria.

Si dà atto che la mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.

Opportuno è tener conto che per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall’alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell’appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento, con il subentrante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.

Non prevede la razionalizzazione in oggetto casi di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, per le quali la spesa del personale già in precedenza dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileverebbe nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui all’art. 1, c.557-quater, legge n.

296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art.6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell’Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

(9)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

d) l’aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società;

Del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n.46 del 31/03/015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, tale piano costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.S.P.

Si tenga conto, infatti, che già con il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review, si auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" teso a produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali dovevano avviare un "processo di razionalizzazione"delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si doveva ispirare il "processo di razionalizzazione":

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento dellefinalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

2. sopprimere le società che risultavano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

3. eliminare le partecipazioni in società che svolgevano attività analoghe o similari aquelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

(10)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società, e delle partecipazioni.

Questa amministrazione ha redatto il suddetto piano, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31.3.2015.

Il piano definiva modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso veniva allegata una specifica relazione tecnica.

La legge di stabilità 2015 ha individuato nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. L'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a Società di capitali".

Approvato il piano operativo attraverso deliberazione del Consiglio, ad esso sono conseguenti le operazioni decide di cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) per espressa previsione normativa le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono ne l'abrogazione ne la modifica della previsione normativa originaria. Il comma 614 della legge 190/2014 estende I’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Con la presente pianificazione, si descrive il percorso programmatico aggiornato dell’Amministrazione in merito alla gestione dei rapporti di partecipazione.

(11)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Le partecipazioni dell'Ente

Il Comune di Pagani partecipa al capitale dei seguenti organismi:

1. Mercato Ortofrutticolo Dell'agro Nocerino-Sarnese Soc. coop. ar.l. in liquidazione(c.f. 02416480651) - Quota 25,00%

2. Consorzio di Bacino Sa1 in liquidazione(c.f. 95068720655) - Quota 8,68%

3. Società Patto dell’agro S.P.A. in liquidazione (c.f.03470400650) - Quota 7,42%

4. Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno (c.f.03597460652) (ex-AGROINVEST Spa) - Quota 12,34%

5. Farmacia Comunale s.r.l. (c.f.04692670658) - Quota 51,00%

6. Pagani Servizi srl (c.f. 05350810650) - Quota 100%

7. Agro Solidale azienda consortile per i servizi alla persona (c.f.05548710655) (azienda speciale) -Quota 40,39%

(12)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Consorzio Ortofrutticolo dell'agro Nocerino-Sarnese soc. Coop. a r.l.

Sede: Via Mangioni, 1 84016 Pagani (SA) Codice fiscale: 02416480651

Forma giuridica: Società coopertativa a responsabililitià limitata Capitale sociale dichiarato 41.316,55 EURO Partecipazione: 21,45%

Costituzione: 29.7.2005 – In liquidazione

Il Consorzio ortofrutticolo è una società cooperativa cui partecipa la Regione Campania di diritto, quale proprietaria dell'immobile, e i comuni limitrofi.

Esso svolge attività: di lavorazione dei prodotti conferiti dai soci produttori secondo i dettami della migliore tecnica, di vendita dei prodotti e dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione e la ripartizione del ricavo netto ai soci in rapporto alla specie, alla qualità, ed ai quantitativi conferiti e attua ogni altra iniziativa utile al miglioramento ed alla difesa della produzione ortofrutticola, come l'assistenza fitosanitaria, l'istituzione corsi professionali, la gestione dei campi sperimentali, l'acquisto di generi occorrenti ai soci, e la trasformazione, la manipolazione, la conservazione, la selezione, l'imballaggio ed il preconfeziona mento dei prodotti ortofrutticoli.

Risultati di bilancio negli ultimi 5 esercizi 2012 27.074,00

2013 -9.681,00 2014 7.547,00 2015 n.d.

2016 n.d.

La società è attualmente in liquidazione volontaria.

(13)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Consorzio Bacino Sa1

Il Consorzio di Bacino SA/1, con sede legale in Cava de' Tirreni (SA), al Viale Marconi n. 55, è stato costituito il 2 marzo 1995, ai sensi della L. R. del 10 febbraio 1993 n. 10 , giusta deliberazione commissariale n. 31 nel registro delle deliberazioni consiliari del Comune di Cava de' Tirreni.

Il compito del neo costituito Consorzio era quello di gestire gli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'originario piano regionale dei rifiuti rimasto inattuato per assenza di pianificazione regionale.

Nell'anno 2000 il Consorzio fu commissariato e fu nominato, nella qualità di Commissario Straordinario, il sig. Raffaele Fiorillo, giusta Ordinanza n. 125 del 28 04 2000, a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario di Governo, dott. Losco, seguita da Decreto di riconferma n. 405 del 03.06.2001 del Commissario di Governo, dott.

Antonio Bassolino. Fino a tale anno, dal momento che i servizi di raccolta non rientravano nelle competenze dei Consorzi, alcuni comuni del bacino SA/1 avevano già costituito o aderito a società miste e/o a totale capitale pubblico per la gestione del ciclo della raccolta dei rifiuti solidi urbani, come i Comuni di Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Pagani (Multiservi S.r.l. nel 2002), San Valentino Tono (SE.T.A. S.p.A.), Mercato San Severino (GE SE MA S.p.A.), Scafati (A C S E S p A ), Fisciano (Fisciano Sviluppo), Baronissi (Salerno Pulita S.p.A.), Pellezzano (Pellezzano Servizi), Angri (Angri Eco-Servizi nel 2002).

Con il commissariamento la gestione dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani dei Comuni, appartenenti al bacino SA1, che non avevano costituito società di gestione, passa obbligatoriamente al Consorzio

Il Comune ha affidato al Consorzio il servizio di rifiuti con contratto REP N. 1671 del 02/07/2009.

Il modello gestionale che ne è derivatoha avuto carattere di perdurante transitorietà. La gestione del servizio ambiente, affidata al Consorzio, in attesa del subentro della Autorità

(14)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

d'Ambito, e stata intrapresa senza il rispetto di quelle regole economiche tendenti ad assicurare gli equilibri finanziari, come evidenziano dai dati di bilancio di seguito riportati.

Il periodo di commissariamento, caratterizzato dall'assoluta carenza di programmazione e di coordinamento nel settore dei rifiuti, ha reso incerto, per il Comune di Pagani, l'entità degli impegni economici e finanziari da assumere in bilancio per la gestione del servizio ambiente a causa di un costante e significativo aumento annuale dei costi di gestione, generando un forte contenzioso nei confronti del Consorzio.

Attualmente il Consorzio svolge i servizi rientranti nel Piano industriale approvato dal Commissario di Governo in data 31.12.2007, con ordinanza n 531, per un importo annuo di

€ 7.706.163,13, Iva inclusa, con rideterminazione del canone mensile di acconto, salvo conguagli, in € 300 000,00, Iva inclusa, con decorrenza dal mese di gennaio 2015.

La gestione del Consorzio, con D.L. n. 192/2014, è stata prorogata al 31/12/2015, nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania. Attualmente il Consorzio agisce in un regime di proroga tecnica, sulla base di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, finalizzate a scongiurare il rischio igienico-sanitario.

Risultati di bilancio negli ultimi 5 esercizi:

2012 -€ 405.118,00 2013 € 1.496,00 2014 -€ 721.862,94 2015 € 2.368,18 2016 -€ 1.518.514,25

La conclusione dello stato di emergenza e il passaggio alla gestione ordinaria, consentirà al Comune una riprogrammazione in ordine alle prospettive future del ciclo di gestione dei rifiuti.

Allo stato si registra infatti una situazione di grave difficoltà gestionale da parte del Consorzio di bacino Sa1, sospeso dall’albo gestori ambientali ed operante in via del tutto emergenziale.

Al contempo, tarda ad avviarsi il subentro delle costituende strutture operative del nuovo

(15)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

ambito territoriale ottimale (ATO) regionale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Ne deriva che l’Ente dovrà valutare responsabilmente le eventuali alternative possibili per assicurare continuità al servizio pubblico essenziale attualmente affidato ex-lege alla gestione consortile, nel rispetto dell’ovvia necessità sociale di tutela dei livelli occupazionali del cantiere territoriale.

Il Consorzio è attualmente in liquidazione volontaria.

(16)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Patto Territoriale dell'Agro s.p.a.

Via Libroia, n. 52 - 84014 Nocera Inferiore (SA) Codice Fiscale: 03470400650 Forma giuridica: Società per azioni

Capitale Sociale: € 1.132.687,50 Partecipazione: 7,42%

Costituzione: 30.04.2001- In liquidazione

La Società nasce con l'obiettivo di favorire lo sviluppo socio - economico dell'Agro Nocerino Sarnese e precisamente per i territori dei Comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Angri, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Tono, Castel S. Giorgio, Roccapiemonte, Scafati, Sarno, San Marzano sul Sarno, Siano e Corbara, ai sensi dell'art. 2 comma 203 della legge 23/12/1996, n. 662, della delibera CIPE del 21/03/1997, del protocollo d'intesa sottoscritto tra il CNEL e la Regione Campania il 30 gennaio 1997.

La Società opera per il perseguimento della strategia aziendale di Agenzia Locale di Sviluppo orientata a facilitare lo sviluppo locale e a porsi come luogo naturale di convergenza delle istanze delle amministrazioni locali, al fine di promuovere, all'interno del network delle relazioni create, la competitività e lo sviluppo sostenibile della Valle del Sarno.

La società è stata posta in liquidazione con delibera di assemblea dei soci del 8.9.2017.

Risultati di bilancio negli ultimi 5 esercizi:

2012 € 1.426,00 2013 € 22.890,00 2014 -€ 165.104,00 2015 -€ 415.811,00 2016 -€ 212.627,00

(17)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Considerato che la Società nel 2013 e nel 2014 non ha operato e che nel 2010 e 2011 aveva avuto perdite significative questa Amministrazione aveva già deliberato in occasione del precedente piano 2015 di procedere alla dismissione della partecipazione. Nel frattempo è intervenuta la delibera di messa in liquidazione dei soci, nel corso dell’anno 2017.

La società è attualmente in liquidazione volontaria.

(18)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Agenzia per lo Sviluppo Locale della Valle del Sarno S.p.a. (ex-AGRO INVEST - S.P.A.)

Sede: Via Libroia Raffaele 52 - 84014 Nocera Inferiore (SA)- Codice fiscale: 03597460652 Forma giuridica: societa' per azioni

Capitale Sociale: € 182.946,40 Partecipazione: 10,60%

Costituzione: 21.10.1999 - Durata: 31.12.2030

La Società ha lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione locale, alla promozione dello sviluppo economico del territorio dell'Agro Nocerino Sarnese in riferimento ai territori dei Comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Angri, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Tono, Castel S.Giorgio, Roccapiemonte, Sarno, San Marzano Sul Sarno, Scafati, attraverso l'insediamento di attività industriali nelle aree attrezzate del comprensorio dell'Agro Sarnese Nocerino, secondo gli indirizzi contenuti dai programmi di sviluppo locale, nonché interventi di trasformazione urbana, secondo i principi ispiratori della vigente legislazione urbanistica. Agro Invest S.p.a. è l'unica STU della provincia di Salerno, che negli anni ha realizzato importantissimi investimenti e piani d'insediamento produttivo, che allo stato non interessano direttamente il comprensorio territoriale comunale.

Risultati dì bilancio negli ultimi 5 esercizi:

2012 € 85.957,00 2013 -€ 360.409,00 2014 -€ 528.595,00 2015 -€ 340.961,00 2016 -€ 9.467,00

(19)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Considerato che la Società non rivestiva più un ruolo strategico per l’Ente, in quanto aveva completato nell'Agro i piani di insediamento industriali, conseguendo perdite significative già dal 2013 in poi, che hanno ridotto il patrimonio netto di oltre il 50 per cento, era già stata pianificata l’intenzione di questa Amministrazione dismettere nel corso del 2015 la quota di partecipazione.

Registrandosi allo stato il perpetrarsi di risultati economici negativi per quattro esercizi consecutivi, incluso l’anno 2016, si conferma la decisione di dismettere la partecipazione, supportata dalla motivazione racchiusa nell’art. 20 comma 2 lettera e) del d.lgs. 175/2016 (TUSP). Alla motivazione da ultima richiamata si ritiene non faccia eccezione la deroga contenuta nell’art. 26 comma 7 del TUSP: “Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997”. Nella fattispecie, infatti, non sussistono progetti interessanti in territorio comunale da completare.

Si propone la dismissione della partecipazione.

(20)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Farmacia Comunale Pagani srl

La Farmacia Comunale S.r.l. con sede in Pagani alla via De Gasperi, 262 è gestita dal socio privato ed Amministratore Unico - d.ssa Augusta Santillo - a mezzo di contratto di servizio REP. N. 1668 dello 08.06.2009, registrato all'Agenzia delle Entrate col n. 298 dell'11.06.2009, con durata di 10 (dieci) anni.

L'Amministratore Unico della "Farmacia Comunale Pagani S.r.l." dal 2009 provvede all'esercizio e alla gestione della farmacia avvalendosi della propria prestazione professionale e del personale assunto dallo stesso.

Il predetto contratto prevedeva per la gestione della farmacia comunale la nascita di un centro di costi e ricavi autonomo e la partecipazione del Comune alle spese iniziali di investimento e agli utili o perdite di esercizio nella misura del 51%.

La Società eroga i servizi affidati secondo i principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994:

a. eguaglianza dei diritti dell'utente;

b. imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti degli utenti;

c. continuità e regolarità del servizio, d partecipazione del cittadino

La Società, inoltre, nell'espletamento del Servizio farmaceutico, e impegnata alraggiungimento dei seguenti obiettivi:

a promuovere l'uso corretto del farmaco;

b promuovere, organizzare ed attuare all'interno della farmacia e sul territorioiniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;

(21)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

c. mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del Servizio;

La Società è tenuta ad uniformare i propri criteri di gestione alla "Carta deiServizi ' (di seguito per brevità Carta) , che dovrà essere redatta e resa pubblica dalla Società entro e non oltre 30 giorni dall'effettivo avvio del Servizio e che dovrà tenere conto dei contenuti minimi allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale.

La Società e tenuta ad applicare nuove disposizioni cogenti in materia di erogazione del Servizio, ancorché assenti nel contratto di servizio. Il medesimo obbligo vale anche nel caso di richiesta di modifica da parte del Comune della Carta , per motivate intervenute esigenze e/o richieste da parte dell'utenza.

I suddetti obiettivi sono considerati inderogabili anche agli effetti dei successivi articoli, tenendo comunque conto del fatto che tale servizio e gestito in regime di libera concorrenza.

La Società deve adottare, nell'erogazione del servizio, tutte le misure idonee alraggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal Comune, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Risultati di bilancio negli ultimi 5 esercizi:

2012 -101.261,00 2013 -113.958,00 2014 -34.295,00 2015 -341.899,00 2016 -88.546,00

Considerato che la Società fin dalla sua costituzione ha avuto perdite significative, l'Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2013, ha sollecitato l'Amministratore a mettere in atto azioni di riduzione dei costi al fine di invertire il trend negativo. Nel corso del 2015, alla luce anche del risultato dell'esercizio 2014, nel caso del

(22)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

verificarsi di ulteriori perdite, è stato stabilito di valutare eventuali provvedimenti per la dismissione e/o alienazione dell'intera partecipazione.

Allo stato si ritiene indispensabile provvedere alla dismissione della partecipazione, non avente alcuna utilità strategica per l’Ente, bensì rappresentando fonte di erosione per il patrimonio comunale.

Per la dismissione si ritiene che l’Ente dovrà esperire una procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione della migliore offerta, salva rimanendo la opzione per il socio privato di acquisizione in prelazione.

Si coglie l’occasione per dare atto che quanto proposto è in armonia con quanto imposto dall'articolo 3 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che fa divieto alle Amministrazioni pubbliche di mantenere quelle partecipazioni aventi a oggetto “la produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, dovendo procedere ad alienarle a terzi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. L’aspetto è stato recentemente declinato dalla giurisprudenza (TAR Molise 3/10/2017), offrendo la corretta esegesi dell'articolo 3, comma 27, della legge finanziaria del 2008. Tale norma ha l'obiettivo di eliminare l'esposizione degli enti locali al rischio imprenditoriale, limitandone l'attività all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva. Essa, quindi, si rivolge agli enti pubblici aventi finalità generale e detta un criterio teleologico che impone di verificare il nesso di strumentalità necessaria dell'oggetto della società partecipata rispetto ai fini istituzionali degli enti territoriali medesimi. Questa verifica va fatta tenendo conto che “l'attività economica pubblica non rappresenterebbe l'esercizio di una libertà, ma di una funzione, assegnata o consentita dalla legge al soggetto pubblico siccome strutturalmente destinata a soddisfare finalità sociali”.

Si propone la dismissione della partecipazione.

(23)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Agro Solidale azienda territoriale per i servizi alla persona (azienda speciale)

Sede: Via Marco Pittoni, 1 - 84015 Pagani (SA) Capitale sociale dichiarato 8.861,00 EURO Partecipazione: 40,39%

Costituzione: 14.11.2016– 30 anni

L’azienda speciale svolge attività di servizi alla persona.

L’azienda è stata costituita per la gestione dei servizi alla persona, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato diinterventi e servizi sociali, che individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come unostrumento fondamentale perla realizzazione delle politiche d’intervento nel settore sociale e socio- sanitario, e la legge n. 3 del 2001, che attribuisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di servizi sociali.

In attuazione della legge n. 3/2001 e della legge n. 328/2000, la Regione Campania ha emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007, per la dignità e la cittadinanza sociale, chestabilisce che i Comuni “adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all’articolo11, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le forme associative emodalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, aisensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. Inoltre che i Comuni “assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione delfondo d’Ambito per l’implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale”, la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata da circa undecennio, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata di servizi di livello comunale esovra-comunali, ma ha lasciato emergere anche una serie di criticità

(24)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

determinate dall’assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio.

Le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, il nuovo codice degli appalti, gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, richiedono tempistiche di gestione sempremeno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo eprive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio. L’esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei servizi erogati richiede la certezzadella continuità dei servizi e degli operatori. Lo stesso Piano Sociale Regionale 2013-2015 ha ritenuto la forma associativa della Convenzione, adottata fino ad oggi dalla quasi totalità degli Ambiti Territoriali della Campania,sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti agli Ambitie agli Uffici di Piano e ha indicato a modello forme associative e/o di gestione più strutturate, dotate di veste giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio (cfr. PSR 2013-2015, pagg. 42-43 e 134-135, approvato con DGRC n. 134 del 27 maggio 2013). L’articolo 44 della legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n.15/2012, e il nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, prevedono espressamente lapossibilità per i Comuni associati di istituire consorzi di servizi o aziende per i servizi allapersona (cfr. PSR 2016-2018, pagg. 82, approvato con DGRC n. 869 del 29 dicembre 2015).

Al fine di rimuovere le notevoli criticità, emerse nel corso dell’ultimo quinquennio nella gestione dell’Ambito S1, in parte dovute anche alle elevate dimensioni demografiche, a seguito di specifica unanime richiesta del Coordinamento Istituzionale , la Giunta Regionale dellaCampania, con propria deliberazione n. 144 del 12 aprile 2016, pubblicata sul BURC n.

25 del18 aprile 2016, ha modificato la propria delibera n. 320 del 2012 e ha istituito al posto dell’Ambito Territoriale Sociale S1 con Comune capofila Scafati, tre nuovi Ambiti Territoriali,coincidenti con i Distretti sanitari, denominati S01-1, S01-2 e S01-3 e con Comuni capofilaprovvisori, rispettivamente Nocera Inferiore, Scafati e Pagani;l’Ambito Territoriale S01-3 è costituito dai Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno eSan Valentino Torio, con Pagani Comune capofila provvisorio.

(25)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Con medesimo atto è stato stabilito che i nuovi Ambiti devono intendersi operativi a partire dalla programmazione del Piano Sociale Regionale 2016-2018; Il Direttore Generale del Dipartimento 54 e il Dirigente della Direzione Generale 12 dellaGiunta Regionale della Campania, facendo seguito a quanto stabilito con la DGRC n. 144/2016,

Con nota prot. n. 0286372 del 27 aprile 2016, invitavano il Sindaco del Comune di Pagani capofila provvisorio a convocare tempestivamente il Coordinamento Istituzionale del nuovo Ambito Territoriale al fine di individuare il Comune capofila definitivo, individuare la nuovaforma associativa e costituire il nuovo Ambito territoriale. Facendo seguito a detta nota, il Sindaco del Comune di Pagani capofila pro-tempore, con nota prot. n. 20146 del 4 maggio 2016, convocava il Coordinamento istituzionale per il 6 maggio2016 alle ore 18,00 presso la sala Giunta della casa comunale di Pagani. In tale data, Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S01-3, con proprio verbale sicostituiva e si insediava, confermando il Comune di Pagani quale capofila definitivo e rinviando un nuovo incontro, da tenersi entro breve termine, la individuazione della forma associativa per il nuovo Ambito.

In data 10 giugno 2016 decideva di dare vita a un’azienda consortile per i servizi alla persona, approvando le bozze provvisorie dello schema di Convenzione, dell’atto Costitutivo e delloStatuto da sottoporre all’esame degli organi tecnici-finanziari e politici.

In data 28 luglio 2016, il Coordinamento Istituzionale, facendo seguito alle discussioni di approfondimento tecnico-finanziario e politico, approvava con proprio verbale lo schema definitivo di Convenzione, Atto Costitutivo, Statuto e allegati, ai fini della costituzione, ai sensidel combinato disposto degli artt. 31 e 30 del TUEL, secondo le norme dell’articolo 114 delmedesimo TUEL, di un’Azienda Consortile cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona tra i Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio. Il Consiglio Comunale procedeva con proprio atto all’approvazione della Convenzione ex- articolo 30 del TUEL.

La legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla leggeregionale n. 15/07, all’articolo 44, comma 2, precisa che “…I Comuni associati erogano i servizidi cui alla presente legge, privi di rilevanza economica, anche avvalendosi dell’apporto a mezzo convenzione, delle

(26)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

L’azienda consortile prevede un capitale di dotazione di dotazione di 0,10 € pro-capite a carico dei bilanci comunali e un fondo di gestione la cui entità sarà definita nelPiano- programma e negli atti fondamentali dell’Azienda.

I rapporti tra i Comuni e l’Azienda sono regolati da specifici contratti diservizio che regolano gli obblighi reciproci e le eventuali ulteriori deleghe conferite.

Risultati di bilancio negli ultimi 5 esercizi:

anno 2016 – perdita € 120,00 (attività operativa non avviata) Si propone il mantenimento della partecipazione.

(27)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Pagani Servizi Srl

La Pagani Servizi S.r.l. con sede in Pagani alla via Carmine, 59, costituita con atto notarile - dott. Aniello Calabrese - REP N. 151945, Racc. N. 38025 e registrato all'Agenzia delle Entrate col n. 1374 del 13.02.2015.

La stessa ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'Amministrazione Comunale, e funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, pertanto può operare esclusivamente con il Comune di Pagani. Trattasi di società di servizi strumentale.

La Pagani Servizi S.r.l. è gestita dall'Amministratore Unico - ing. Carmine La Mura - ed aveva durata iniziale fino al 31.12.2015, allo stato in proroga.

Alla società sono stati conferiti i seguenti servizi:

1. manutenzione strade, edifici pubblici, verde pubblico, illuminazione votiva;

2. pubbliche affissioni;

3. controllo aree di sosta a pagamento.

I risultati economici della partecipata sono allo stato soddisfacenti, assicurando gli equilibri gestionali ed al contempo consentendo all’Ente di razionalizzare i costi di gestione attraverso uno strumento efficiente e snello.

L’esperienza positiva induce l’Ente a valutare una estensione del contratto di servizio per l’inclusione di altre attività strumentali, armoniche con le finalità statutarie dell’organismo partecipato, individuando la possibilità in tal modo di assicurare una maggiore qualità nelle prestazioni acquisite ed al contempo un contenimento dei costi rispetto al ricorso al mercato.

Si precisa che trattandosi di servizi strumentali, non rivolti ad altri destinatari rispetto all’Ente socio unico, gli stessi non alterano le dinamiche competitive di mercato. Allo stesso tempo, i servizi affidati non dovranno rientrare in quelli per i quali sussiste l’obbligo normativo di ricorso al mercato.

Risultati di bilancio negli ultimi 5 esercizi:

2015 7.242,00 2016 12.523,00

(28)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

Si propone il mantenimento della partecipazione.

Riepilogo esiti del piano di razionalizzazione

Sulla base degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, sulla scorta delle direttive dell’Amministrazione, e le analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, si previene alle seguenti conclusioni riepilogative:

1) Farmacia comunale Pagani servizi s.r.l. : dismettere la partecipazione, mediante cessione preceduta da procedura di evidenza pubblica;

2) Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno: dismettere la partecipazione, mediante recesso del socio;

3) Consorzio bacino s.p.a.: dismettere la partecipazione, tenendo conto che l’organismo è già in fase di liquidazione volontaria;

4) Mercato ortofrutticolo dell’agro Nocerino-Sarnese: dismettere la partecipazione, tenendo conto che l’organismo è già in fase di liquidazione volontaria;

5) Azienda Consortile per i servizi alla persona Agro Solidale: mantenere la partecipazione, in quanto funzionale alle esigenze istituzionali e rappresentante forma di esplicazione della gestione associata obbligatoria del sub-ambito del piano sociale di zona;

6) Patto Territoriale dell’Agro spa: dismettere la partecipazione, tenendo conto che l’organismo è già in fase di liquidazione volontaria.

7) Pagani Servizi s.r.l. : mantenere la partecipazione, in quanto rappresentante strumento di efficiente gestione dei servizi strumentale all’Ente.

La scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle facoltà riservate all’Amministrazione, tenendo conto che l’alienazione deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

(29)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE – Piano di ricognizione per revisione straordinaria (articolo 24 Dlgs n.

175/2016)

Anno 2017

I servizi ed uffici comunali competenti predisporranno le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati.

Copia della deliberazione di Consiglio Comunale relativa al presente piano verrà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo.

Pagani, 06.10.2017

Il Sindaco

Riferimenti

Documenti correlati

Ricerca finalizzata alla razionalizzazione degli interventi irrigui

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Sermide e Felonica (MN) all’ambito delle funzioni

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune di Borgo

Considerato che le partecipazioni dirette del Comune di Tarcento, indipendentemente della quota di capitale sociale detenuta, sono società in house per la gestione di servizi

Proseguirà il ciclo di webinar, con cadenza più meno settimanale da qui a fine novembre, con un approfondimento delle principali questioni emerse anche in sede laboratoriale con

mantenimento delle sole partecipazioni in società che non svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, fatta salva

I processi di razionalizzazione delle partecipate fanno formulazione delle strategie di funzione:. Selezione delle funzioni (portafoglio