Conto
corrente conla Posta Anno 840
--Numero 69
GAZZETTA UFFICIALE
PARiz vamA DEL REGNO D'I TALIA
s. ..ROMA
-GÌOvedi, 25
marzo1943
-ANNO XXI
DIREZIONEE REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA ECIUSTlZIA -UFFICIO PUBBLICAZIONEDELLE LECCI-TELEFONI:50-107 -50-033-53-914
CONDIZIONI DI ABBONAMIONTO
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA PARTE SECONDA
Abb. annuo L. 100 Abb. annuo L. 200 Abb.annuo L. 001 Abb.annuo L. Iso
Nel Regno a semestrale a 50 a semestrale a 100 Nel Regno • semestrale . 30 m semestrale . SG
e Colonie a trimestralea 25 All'Estero a
trimestrale. 50 e Colonie = trimestralea 15 BT ro a trimestralea 30
Un fascicolo a a Un fascicolo . A Un fascicolo a a Un fascicolo . 6
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
Nel Regnoe colonie § Abbonamento annuo. . L. SO'¯ All'Est f Abbonamento annuo . . L. 100-.•
• •
LUn fascicolo . Pressivari. ero . . . . . . • • t Unfascicolo-Pressivariraddoppiati
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le
normeriportate nella testata della parte seconda
La eGazzetta Ufficiale» e tutte le altrepubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato inRoma,Via XX
Settembre,
nel palazzo del Ministero delle Finanze;CorsoUmberto,234(angoloVia MarcoMinghetti,28-24);
jn Milano, Galleria VittorioEmanuele, 3; In Napoll,Via Chiala, 5; e presso le Librerie depositarle di Roma e di tutti i
Capoluoghi
delle provincie del
Regno.
Le Inserzioni nella Parte 11 della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: In ROMA - presso l'Ufficio " inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano
(Galleria
VittorioEmanuele, 8),
6 autorizzata ad accettare solamente
gli
avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.DFORFT
DELmDUCE
DELFASOISMO,
OAPO DELUnificazione del
grilli
n IÚS 1947/1954). Pag.
1070LEGGI E
DECRETI
8042REGIO DEORETO
31 ottoon-42-XXI,
n. 1849.Sostituzione del
vaglia postale
per tasse e concessionigovernative
conoperazioni
del servizio dei conti correntipostali
ed altriprovvedimenti
interessanti 11 servizio stesso.Pag.
1066DEORETO DEL
DUCE DELFASCISMO,
OAPO DELGOVERNO,
7 marzo 1943-XXI.Unificazione delle prove dei materiali metallici -
Prova
di durezza conpiramide
di diamante(prova Vickers) (UNI 1955/1956)
. . . . . . . . . . . .Pag.
1071REGIO
DEORETO 20 novembre1942-XXI,
n. 1850.DECRETO
DEL DUCE DELFASCISMO, OAPO
DELGOVERNO,
7 marzo 1943-XXI.Erezione
in ente morale della Casa diriposo
«CesareBertoli», con sede in
Nogarole
Rocca(Verona). Pag.
1068 Unificazione delle prove meccaniche nellagomma
ela- stica(UNI 2031/2035)
. . . .Pag.
1072REGIO
DECRETO 24dicembre 1942-XXI,
n. 1851.Riconoscimento, agli
effetticivili,
della erezione della DEORETO DEL DUCE DELFASCISMO,
CAPO DELparrocchia
di San SebastianoMartire,
in frazione PrataGOVERNO,
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MI- del comune diLesegno (Cuneo)
. . . . . .Pag.
1068NISTRI,
18 marzo 1943-XXI.Nomina di alcuni membri del
Consiglio
di amministra.$948 zione della Banca nazionale del Lavoro . . .
Pag.
1073REGIO
DEORETO-LEGGE 11 febbraio1943-XXI,
n. 108.Modificazioni
alle norme sul reclutamento ed avanza•DEORETO MINISTERIALE
15gennaio 1943-XXI.
mento
degli
utliciali dellacategoria
incongedo
della Iticonoscimento del notevole interessepubblico
di immo.Itegia
aeronautica . . . .Pag.
1068 bili siti nel comune di Pineroloagli
effetti dellalegge
29
giugno 1939=XVII,
n.1497,
sullaprotezione
delle bellezzeREGIO DECRETO 2 febbraio
1943-XXI,
n. 109. naturali . . . . . .Pag.
1073Alodincazioni agli
articoli 43 e 51 delledisposizioni
sullecompetenze
accessorie delpersonale
delle ferrovie dello DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1943-XXI.Stato . . . . . . . . . . . .
Pag.
1069Dichiarazione di inefBeacia delle azioni della Societàano.
nima Industrie chimiche B.B.
già
Industriechimiche Boston,
con sede inMilano (Bovisa)
. . . .Pag.
1076REGIO DEORETO 11 marzo 1943-XXI.
Sostituzione del
presidente
dell'Ente NazlonaleEsporta•
DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1943-XXI.zione
Canapa
. . . . . . . . . . . .Pag.
1069 Normeper l'assicurazione
obbHgatoria
contro le malattiedegli impiegati
delle nuove Provincie . . . .Pag.
1076DEORETO DEL DUCE DEL
FASOISMO,
OAPO DELGOVERNO,
7 marzo 1943-XXI.Unificazione delle norme fondamentali
per
le tubazioni DEORETO MINISTERIALE 16 marzo 1943-XXI.metalliche: diametri nominali e
pressioni dominali (UNI
Sostituzione delpresidento
della Federazione italiana del1282|1284)
. . . . . . . . . . . . . .Pag.
1070 Consorziagrarl
. . . . . . , . . . . .Pag.
10771()68 25-411-1948 (XXI)
·GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
-N. 69
PRESENTAŽIONE
DIDECRETI.LEGGB ALLE ASSEAIBLES I,EGISLATIVE
Ministero dell'agricoltura
e delle foreste: R.Beoreto-legge
10
gennaio 1943-XXI,
n.80,
concernente l'emissione di ordinidi
accreditamento per ilpagamento dei premi
aicoltivatori
dibietole
e di sorgo zuccherino .Pag.
1078DISPOSlZIONI
E COMUNICATI3Ilnistero
dellecorporazioni:
Scioglimento
delConsiglio
diamministrazione delle Coo- perative operaie di Trieste,
Istria eFriuli,
con sede aTrieste,
e nomina delcommassario straordinario. Pag.
1078Variazioni all'elenco
«O
>delle aziende industrialie com-merciali
appartenenti
a cittadiniitaliani di
razza ebraica dellaprovincia
di Triente . . . . . . . . .Pag.
1078blinistero dell'agricoltura
odelle foreste: Costitu2ione della zona venatoria diripopolamento
e cattura di Villa Ca- VA2Eoli(Reggio Emilia)
. . . . .Pag.
1079Ministero
delle finanze: Media dei cambi e dei titoli.Pag.
1079Ispettorato
per ladifesa
delrisparmlo
e per l'esercizio delcredito:
Nomina
delcommissario fiquidatore
delle Cassa rurale edartigiana
diGela,
inliquidazione,
con sede in Gela(Caltamssetta)
. . . . . . . . . . .Pag.
1079Nomina
deipresidenti
delle Casse comunali di creditoagrario
diPaglieta (Chieti), Putifigari (Bassari)
e Villa-grande (Nuoto)
. . . .Pag.
1079CONCORSI
ED ESAMIilegia prefettura
di Forli: Varianti allagraduatoria
dellevincitrici
del concorso aposti
di ostetrica condotta.Pag.
1080SUPPLEMENTI
ORDINARI
SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETEA UrricxAuc» N. ÛÛ DEL 25MAnzo 1043-XXI:
Alinistero dell'agricoltura
e delle foreste: Prezzi alla pro-duzione
per iprodotti agricoli
della campagnaagraria
1942-43.
Visto 11
decretoMinisteriale 8 giugno 1925-III, isti-
tutivo del vaglia postale per
taase econcessioni;
Ritenute opportuno
diprovvedere
allasoppressione del vaglia postale
per tasseeconcessioni
ed alla sua so-stituzione
conoperazioni di
conto corrente e di adot- tare altriprovvedimenti riflettenti
il servizio dei conti correntipostali;
Sentito
ilConsiglio di amministrazione delle poste
edei telegrafi;
Udito
il parere delConsiglio
diStato;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del nostro MinistroSegretario
di Statoper
lecomunicazioni, di
concertoconquelli
perl'interno,
per le
finanze,
perl'educazione
nazionale e per le cor-porazioni;
Abbiamo doeretato e
decretiamo:
Art. 1.
Alla
legge postale
edelle telecomunicazioni,
testounico, approvato
con R. decreto 27febbraio 1936-XIV,
n.
645,
sonoapportate le seguenti anodificazioni:
L'art. Si è soppresso.
Di seguito
all'art. 111 èaggiunto
ilseguente
nuovoarticolo
111-bis,« Il
pagamento
in modoordinario
dellesommedovuteall'Erario
per tasse sulle concessionigovernative può
essere fatto a enezzo del servizio dei conti correnti po- stali mediante
postagiro
esenti datassa,
«Yvero me- diante versamentisoggetti alte speciali
tassestabilite.
In
entrambi
i casi ipagamenti devono
esserefatti a fa- vore diappositi
conti correnti intestatiagli
Ufficidel registro.
« Il
pagamento
delle tassescolastiche
edelle
taase diconcessione governativa
sui brevetti perinvenzioni,
mo-delli e marchi deve essere
esetusivamente
fatto a mezzodel servizio dei conti correnti
postali,
o congli
altrimezzi
espressamente
consentitidalle disposizioni
dileggi
oregolamenti speciali
s.Art.
2.
(1055)
LEGGI E DECRETI
REGIO DECRETO
81 ottobre1942.XXI,
n. 1849.tiostituzione del vaglia postale
per tasse e concessionigovernative
conoperazioni
delservizio
dei conti correntipostali
ed altriprovvedimenti
interessantiilservizio
stesso, VITTORIO EMANUELE IIIPER ORAZIA DI DIO li: PER VOLONTÀ DEILA NAZIONE RE
D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPEftATOItE JPETIOPIA
Al regolamento generale dei
servizipostali, parte
se-cond9 (ser.vizi
adanaro)
sonoapportate
le snodificazioniseguenti:
Il secondo comma
dell'art.
28 è variato come segue:« I
vaglia
a tassa sidistinguono
in interni ed inter-nazionali; gli
uni egli altri
sisuddistinguono
a lorovolta in ordinari
etelegrafiei
a11 penultimo
comma dell'art. 28 Asoppresso.
All'art. 32 l'indicazione « per l'emissione dei
vaglia
per tasse econcessioni» è soppressa.
All'art.
33l'indicazione
«esclusiquelli speciali
per tassee concessioni » à soppressa.L'ultimo
commadell'art.
35 è soppresso.Gli
articoli da 50a 53sonosoppressi.
Visto l'art.
1,
n.3,
dellalegge
31gennaio 192ß-IV,
Art. 3.n.
100, modificata
con lalegge
4 settembre1940-XVIII. All'art, 102
delregolamento generale dei
servizi po-n.
1547; stali, parte
seconda(servizi
adanaro)
èaggiunto
ilVista la legge postate
e delletelecomunicazioni,
testoseguente
comana:unico, approvato
con II. decreto 27 febbraio1936-XIV,
a I correntisti possono altrest,previa
autorizzazionen.
645; dell'Amministrazione,
farestampare
apropria
cura an.Visto il
regolamento generale dei
servizipostali,
chespeciali bollettini
aquattro tagliandi,
uno deiquali
parte
seconda(servisi
adanaro), approvato
conII.
de- daservire
peril rilascio dell'attestazione
del versa- creto 30maggio 1940-XVIII,
u.775;
mento».2
m-1943 (XXI)
-GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
-N. 40 1001
Art, A.
Art.ß.
Al regolamento generale dei servizi postali, parte
seconde (servizi
adanaro)
èaggiunto il seguente
nuovoarticolo:
«
Art. 102-bia.
- I versamenti relativial pagamento
di solameglovute all'Erario
pertasse sulle concessioni governative
eper
tassescolastiche,
afavore dell'appo-
sito
contocorrente,
intestato alcompetente Ufficio del
registro, debbono effettuarsi esclusivamente anediante
speciali bollettini
equattro tagliandi,
unodei quali da servire quale attestazione
delversamento.
«
Detti hollettini devono
esserepresentati
all'ufficiopostale compilati,
a curadel versante, in
tuttele loro parti,
conle indicazioni chieste dallo stampato.
«
L'ufficio postale accettante convalida
conhollo
afirma anche il tagliando
confunzione di attestazione del vernmentp
e14 restitujace
al versanteunitamente alla ricevuta,
« Per ognuna
delle
tasse di cui al 1° comma,devono
essere
effettuati separati v.ersamenti
o(se ricorrono
lecondigioni previste dal receessivo
art.182) postagiro, comprensivi dell'importo del
bollodi quietanza
edegli
altri eventuali diritti connessi al
pagasmento del gri-
buto ».Art.
5.
Ilart.
108 delregolemento generale del
servizi po-stali, parte
seconda(servizi
adanaro)
èsostituito det seguente
t« Tutti
gli
ufficipostali,
ammessi alservizio
dei conticorrenti,
sono forniti di bollettini di versamento a tretagliandi,
da usarsi per i normali versamenti a favoredi qualsiasi correntista,
dihollettini
aquattro tagliandi,
da usarsi per i
versamenti,
a faxore diqualsiasi
cor-rentista,
per iquali
sia richiesto ilrilascio
della atte-stazione,
nonchèdegli speciali
bollettini aquattro
ta-gliandi
per ipagamenti inerenti
atasse,
ili cuialPartt-
colo 102-bie. Tutti ipredetti tipi
di moduli sono rita.sciati
gratuitamente
airichiedenti, all'atto dell'eseeu- zione
delversamento
».AIPart. 130 dei regolamento generale dei servizi po- stali, parte
seconda(servizi
adanaro)
èaggiunto
il se-guente
comma:« In
tutti
i casi in cui èammesso dieffettuare
il pa-gamento mediante postagiro,
ilrelativo certificato
diallibramento
adebito ha valore liberatorio
per lasommapagata,
coneffetto dalla data in
cuiil postagiro
è atatoaddebitato
al conto correntetraente,
salve le diversedisposizioni stabilite
daleggi
oregolament° epeciali
».Art. 9.
All'art.
132 delregolamento generale dei
servizi po-stali, parte secowla (servizi
adanaro)
è premessoil
_se-guente
nuovo comma;« Il
correntista postale può eseguire 11 pagamento
disomme dovute all'Erario o ad
nItri, facendo
uso dellospeciale
modulo di assegno aquatto tagliandi
in mododa
ricevere,
oltre il certificato diallibramento,
ancheun'attestazione
dell'addebitamento
».Art. 10.
Alla tabella
delletariffe
per iservizi postali (alle- gato
1 al R. decreto 23uutggio 1940-XVIII,
n.750),
sono
apportate
leseguenti
modificazioni:La voce n. 46«
Vaglia
per tasse econcessioni
» è sop- pressa.Allavoce n. 40 sono
aggiunte le seguenti indicazioni;
«
h)
versamenti per tasse sulle concessioni governa-tive
etasse scolastiche (da eseguirsi esclusivamente
con
bollettini
mod.ch, 84er)
oyunqueeffettuati:
fino
alire 25
. . . . . . . .Lire 0,50
» » 50... »
0,90
a »
100...
»1,30
a »
200...
»2,10
e
suecessivamente
L.0,50
perogni
100 lire o frazione.«
i) attestazioni
per verzamenti ettettuati con spe- cialibollettini mod,
eh.8-quater (da rilasciarsi
all'atto dell'accettazione del versamentosull'apposito tagliando Art.
6.All'art.
104 delregolamento generale
deiservizi
po-stali, parte seconda (servizi
adanaro), fra i
corama2°
e
3°,
èaggiunto
ilseguente
nuovo comina:«
Negli speciali
bollettinidi
versamento aquattro
ta-gligadi per il pagamento
delle somme dovute all'Era- rio per tassedi cui all'art. 102-bia, la causale del
ver-samento deveessere indicata tanto a
tergo della prima :arte
delmodulo (certiticato
diallibramento) quanto
atergo dell'ultima parte tattestazione
di versamento).Gli
uffici postali
sono tenuti ad accertareche la causale
siaindicata,
in modoconforme,
in entrambi itagliandi,
ma non devono entrare nel merito di essa ».
Art.
7,
AlPart. 105 del
regolamento generale
del servizi po-stali, parte
seconda iservizi adanaro)
èaggiunto
il se-cuente nuovo comma:
« La
ricevuta
del versamento in conto corrente po-stale,
in tutti i casi in cui tale sistema dipagamento
è ammesso, ha valore liberatorio per la sommapagata,
con effetto dalla data in cui il versaanento è stato ese-
guito,
salve le diversedisposizioni stabilite
daleggi
oregolamenti speciali
».del bollettino)
:« per
ogni attestasione
Lire1,
oltre letasse,
se do-vute,
di cui alla lettera a).«
l)
attestazionidi addebitamento
diassegni
alvordineolocalizzati
(rilasciate dagli
ufficidei
conticorrenti,
sul.l'apposito tagliando dell'assegno
aquattro tagliandi)
:« per
ogni
attestazione Lire1.
Art.
11.
Il
presente
decreto avrà effetto dal 16 del mese suc-cessivo a
quello
della suapubblicazione
nella GazzettaUffioisle
delRegno.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
dello
Statto,
sia inserto nella Raccolta ulliciale delleleggi
edei
decreti delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osservarlo e difarlo
osservare.Dato
a SanRossore,
addì 31ottobre 1942-XXI VITTORIO
EMANUELEMUSSOLINI - IIOST
ŸÐNTURI
- DIREVEL
-• ËOTTAI -RICCI
Visto, ilGUGid¢4fgilli:
DE MAR619)Begistretoalla cort¢ det conti, addt 23 marzo 1943-XXI Atti del Governo, regtstro 455,
toglio
78. - MANCES1008
25-m-1943(XXI) GAZZETTA
UFFICIALE DEL REGNU D'ITALIA & 69REGIO DEORETO 20 novembre
1942-XXI,
n. 1850.Erezione
in ente morale della Casa diriposo
« Cesare Bertoli », con sede inNogarole Rocca (Verona).
R. 1850. R. decreto 20 novembre
1942,
colquale,
sullaproposta
del DUCE delFascismo, Capo
delGoverno,
Ministro per
l'interno,
la Casa diriposo
« Cesare Bertoli », con sede inNogarole
Rocca(Verona),
vieneeretta in ente morale sotto amministrazione autonoma
e ne viene
approvato
il relativo statutoorganico.
Visto, il Guardasigil¿t: GRANDI
Registrato
alla Corte dei conti, addt 4 marzo 1943-XXIREGIO
DECRETO 24 dicembre1942-XXI,
n. 1851.Riconoscimento, agli
effetticivili,
della erezione dellaparrocchia
di San SebastianoMartire,
in frazione Prata del comune diLesegno (Cuneo).
N. 1851. R. decreto 24
dicembre 1942,
colquade,
sullaproposta
del DUCE delFascismo, Capo
delGoverno,
Ministro per
l'interno, viene riconosciuto, agli
effetticivili,
il decreto del Vescovo di Mondovl in data 29maggio
1942-XX relativo alla erezione della par- rocchia di San SebastianoMartire,
in frazione Pratadel
comune diLesegno (Cuneo).
Visto, ti
Guardasigillf
: GRANDIRegistrato
alla Corte dei conti, addi 15 marzo 1943-XXIREGÏO DEORETO-LEGGE
11 febbraio1943-XXI,
n. 108,ModlBcazioni
alle norme sul reclutamento ed avanza-mento
degli
ufficiali dellacategoria
incongedo
dellallegia
aeronautica.VITTORIO
EMANUELE
IIIPEIt GRAZIA DI DIO E PElt VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPEftATORE D'ETIOPIA
Visto il R.
decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII,
nu-mero
314,
convertito nellalegge
13giugno 1935-XIII,
n.
1297,
e successivemodificazioni;
Visto Part.
18
dellalegge
19gennaio 1939-XVII,
n.
129;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del DUCE delFascismo, Capo
delGoverno,
Ministro perl'aeronautica, d'intesa
coil Mi- nistro per lefinanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
rrrro «I 30
giugno
1943-XXI è data facoltà al SIinistro per Paeronautica di nominare ufficialidelle categorie
in
congedo,
congrado
nonsuperiore
aquello
dimaggiore,
nelCorpo
delgenio aeronautico,
nelCorpo
di commissariato
aeronautico
e nelCorpo
sanitarioaeronautico,
i cittadiniitaliani
che non rivestano ilgrado
diufficiale
delRegio
esercito e nellaRegia
ma-rina,
eche,
per studi ed attivitàiprofessionali,
e perspecializzazione scientifica,
possanoparticolarmente
essere utili ai
rispettivi
servizidell'aeronautica.
Art. 2.
Le nomine di cui al
precedente
art. 1potranno
averluogo,
a domandadegli interessati,
neiseguenti
ruolie
gradi:
1) Corpo
del gentoaeronautico,
ruolomgegneri
:a)
colgratÏo
di tenente: per ilaureati
iningegneria
da almeno 10 anni. in possesso di uno dei
seguenti
titoli:
impiego
di ruolo tecnico presso Amministrazionistatali, parastatali, provinciali
ecomunali, conseguito
mediante
pubblico
concorso;titoli
professionali
o di carriera attestanti unaspiccata capacità professionale
epratica;
b)
colgrado
dicapitano:
per coloro che siano in possesso dilibera
docenza universitaria indiscipline
attinenti
all'aeronautica,
ovvero abbiano dieci anni di anzianitàdi
laurea e sianoassistenti
di ruolo oaiuti di istituti scentifici universitari per le stesse
discipline;
c) col
grado
di maggiore: per iprofessori
di ruolo«
straordinari
» od «ordinari » delleRegie università,
ovvero per i
consiglieri
delConsiglio
nazionale delle ricerche.2) Corpo
del commissariatoaeronautico,
ruolo commessere:
a) col
grado
ditenente:
per i laureati ingiuri- sprudenza
o in scienze economiche ecommerciali
o in scienzepolitiche
da almeno diecianni,
in possesso diuno dei
seguenti
titoli:impiego
di ruolo amministrativo presso Ammi-nistrazioni statali, parastatali, provinciali
ecomunali, conseguito
mediantepubblico
concorso;titoli
professionali
o di carriera attestanti unaspiccata capacità professionale
epratica;
b)
colgrado
dicapitano:
per coloro chesiano
inposéesso
dilibera docenza
universitaria in materiagiuridica
oeconomica-amministrativa,
ovvero abbiano dieci anni di anzianità di laurea e siano assistenti di ruolo diistituti
scientifici universitari per le stessediscipline;
c)
colgrado
di maggrore: per iprofessori
di ruolo«straordinari » od «ordinari » delle
Regie università.
ovveroper i
consiglieri
diStato,
ovvero per iconsiglieri
della Corte dei
conti,
ovvero per iconsiglieri
del Con-siglio
nazionale delle ricerche.3) Corpo
sanitarioacronautico,
ruolouf¶ëciali
medici:a) col
grado
di tenente: per i laureati inmedicina
e
chirurgia
da almeno diecianni,
in possesso di uno deiseguenti titoli:
imipiego
di ruolo pressoAmministrazioni statali, parastatali, provinciali
ecomunali, conseguito mediante
pubblico
concorso;titoli
professionali
o di carriera attestanti unaspiccata capacità professionale
epratica;
b)
colgrado
dicapitano:
per coloroche
siano in possesso dilibera
docenza universitaria inmateria
medica ovvero abbiano dieci anni di anzianità dilaurea
e siano
primari
oaiuti diospedali
civili digrandi città
o aiuti di istituti scientifici
universitari;
c)
colgrado
di maggiore: iper iprofessori
diruolo
« straordinari » od « ordinari » delle
Regie università,
nelle materie
di insegnamento delle
Facoltà dimedicina
e
chirurgia
ovveropergli ispettori generali
medicidelle
Amministrazioni della sanitàpubblica
ovvero per iconsiglieri del Consiglio nazionale
dellericerche.
25-m-1948
(XXI)
- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 691069
Art. 3. macchinisti di P classee conduttori ca
Agli
ufficialidelle,categorio.in congedo
dellaRegia aeronautica,
che fino al 30giugno 1913-XXI,
siano ovengano ad essere in possesso di uno dei
titoli previsti
nel
precedente
art.2, può
essere conferito agiudizio insindacabile
del Ministro per l'aeronautica eprescin-
dendo dalle
disposizioni
dilegge sull'avanzamento,
ilgrado previsto
per il titolodi
cui sono in possesso, neicorpi
e nei ruoli di cui al medesimo art. 2.Art. 4.
Il
presente Regio decreto-legge
entra invigore
dalgiorno
successivo aquello
della suapubblicazione
nellaGazzetta
Ufficiale
delRegno,
e saràpresentato
alleAssemblee
legislative
per la conversione inlegge.
Il DUCE del
Fascismo, Capo
delGoverno,
Ministroper
l'aeronautica,
è autorizzato apresentare il
relativodisegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
dello
Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale dellepi
di 1' classe . . L. 10macchinisti di 2· e3.
classe,
aiuto mac-chinisti,
conduttoricapi,
conduttoriprincipali
e conduttori . . . . , » 7frenatori...» 6
Le suddette indennità si intendono al netto delle ri- duzioni di cui ai
Regi decreti-legge
20 novembre1930-IX,
n.
1491,
e14aprile 1934-XII,
n.561, convertiti, rispetti-
vamente,
nelleleggi
(igennaio 1931-IX,
n.18,
e14giugno 1934-XII,
n. 1038.Il
presente
decreto havigore
dal lo marzo 1942-XX ele
disposizioni
inesso contenute sonoapplicabili
limita.tamente alla durata
dell'attuale
stato di guerra.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
dello
Stato,
sia inserto nella Raccolta utileiale delleleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare,Dato a
Roma,
addì 2 febbraio 1943-XXIleggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare. VITTORIO EMANUELEDato a
Roma,
addl 11 febbraio 1943-XXI MUSSOLINI - BOST VENTURI -D1 REVEL VITTORIO EMANUELE Visto, ti
Guardasigilli:
DE MARSICORegistrato alla Corte dei conti, addi 23 marzo 1943-XXI AIUSSOLINI- ACERBO Atti del Governo, registro 455, foglio 75, -- MANCINI Visto, il
Guardasigtili:
DE MARs1CORegistrato alla Corte dei conti, addt 24 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, reyertro 45ö, foglio 81 - MANCINI
REGIO
DEORETO 11 marzo 1943-XXI.Sostituzione del
presidente
dell'Ente NazionaleEsporta.
zione
Canapa.
REGIO DEORETO 2 febbraio
1943-XXI,
n. 109.Modificazioni
agli
articoli 43 e 51 delledisposizioni
sulle VITTORIO EMANUELE IIIcompetenze
accessorie delpersonale
delle ferrovie dello PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONEstato• RE D'ITALIA E DI ALBANIA
VITTORIO EMANUELE III IMPERATORE D'ETIOPIA
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DICLLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI
ALBANIA
TMPERATORE D'ETIOPIA
Viste le
disposizioni
sullecompetenze
accessorie delpersonale
delle ferrovie delloStato, approvate
colRegio decreto-legge
7aprile 1925-III,
n.405, convertito
nellalegge
21marzo 1926IV,
n.597,
e successive modificheeaggiunte;
Visto l'art.
5,
tabellaB,
del R.decreto-legge
27 feb-braio
1942-XX,
n.76, riguardante
la misuradella
inden-nità di trasferta per missioni nell'interno del
Regno
delpersonale
delle ferrovie delloStato;
Visto l'art.
1,
n.3,
dellalegge
31gennaio 1926-IV,
n. 100 ;
Vista la
legge
4 settembre1940-XVIII,
n.1547;
Udito il
Consiglio
di Stato;Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
diStato per le
comunicazioni,
di concerto conquello
per lefinanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Visto l'art. 4 del R.
decreto-legge
17agosto 1941-XIX,
n.
969,
concernente l'istituzione dell'Ente NazionaleEsportazione Oaaapa (E.N.E.C.), convertito,
con modi-ticazioni,
nellalegge
7aprile 1942-XX,
n.492;
Visto il R. decreto 28
utaggio 1942-XX,
conil quale il prefetto
delRegno
gr. uff. dott. ProboMagrini
vennenominato
presidente
dell'E.N.E.O. insostituzione
delcav. di gr.cr. Raffaello
Riccardi;
Considerata
l'opportunità di
sostituire l'attuale pre- sidente dell'E.N.E.C. con il dott.Giuseppe
Traniello-Gradassi:
Vista la
legge
29 novembre1941-XX,
n.1407;
Sulla
proposta
del NostroMinistro Segretario
di Sta-to per
gli
scambi e per le valute di intesa conquelli
per le finanze e per
l'agricoltura
eforeste;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il dott.
Giuseppe
Traniello-Gradassi è nominato pre- sidente dell'Ente NazionaleEsportazione Canapa, in
sostituzione del gr. uff. dott. Probo
Magrini, prefetto
del
Regno,
a decorrere dalla data delpresente
decreto.Articolo unico. Dato a
Roma,
addl 11 marzo1943-XKI
L'indennità di
pernottazione
di cui alprimo
commaVITTORIO EMANUELE
dell'art. 43 ed alprimo
comma dell'art. 51delle dispo-
sizioni sulle
competenze
accessorie delpersonale
delle BONOMI - ACERBO - PARESCHIferrovie
delloStato, approvate
col R.decreto-legge Registrato
alla corte dei conti, adat 23 marzo 1¾3-XXI 7aprile 1925-III,
n.405,
convertito nellalegge
21marzo Registron. 7 Scambi e valute,fogifo
n. 153. -- VILLA1920-IV,
n.597,
è modificatacome segue:(1016)
1070 25-nz-1943 XXKI)
-GAMETTA UFFICIALE DEL ßEGNO D'ITAMA
eN, 49
DECRETO DEL DU CE DEL
FABOISMO, OAPO DEL GOVERND,
7 marzo1943-XXI.
Unificazione delle normo
tendagegtali
pe;Ap tubazioni
metalliche: diametrinominali
,epressiopi nond¤ali (UNI l282jl20).
IL DUCE
DEL FASCISKO CAFO DEL GOVßRNO
Vigte il S.
decreto31 dicembre 1923-II,
n.304ß,
con-cerpente 14 normalizzazione
deimateria'll occorrenti alle Amministrazioni
dello Stato ;Vi,sto il R. decreto-legge
22 dicembre1927-VI,
n.2615, reilativp alla estensione
delledisposizioni
sulla norma-lizzazione dei
meteriali occorrenti alle pubbliche
Ammi-nistrazioni, agli
Entiausiliari
delloStato, parastatali
o comunque
sovvenzionati
oenssidiati 44410 Atato
iVisto il decreta del
DUCE del Fascihmp, Capo ,del 40.
verno, 18 marzo
1935-XIII, relativo aWebbligo di
inse-rire nei
contratti
laclausola
perl'osservanza obbligg- toria
delleunificazioni UNI;
Visto il decreto del DUCE del
Fascismo, Capo
delGoverno,
21luglio 19564IV, relativo a)1'estensione
del-l'obbligo dell'osservanza
delleuniñeazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari
perlegge
14 dicembre1931-X,
n.1699;
Sentito il parere del
Consiglia nazionale delle ri- cerche;
Vista la
deliberazione
dellaCommissione Suprema
didifesa in data 1 marzo
1948-KKI;
Art. 5.
Nei contratti di
acquisto
o diconferimento di
com- messe dilavoro,
daparte delle Amministrazioni
edEnti predetti, dovrà,
conesplicito articolo
di contratto o diconvenzione,
essererichiamata
Posservanzadelle unifi- cazioni UNI
reseobbligatorie
ed ilsuggerimento
del-l'osservanza
diquelle unificazioni
nonancora reseobbli-
gatorie.
Art. ß.
Le tabelle
sonoedite
dall'Ente nazionale per l'unifi-cazione nell'industria, ÜNI
-Milano.
Oopie autenticate dal hollo del Ministero della produ-
zione
bellica
sonocedute dall'UNI
al prezzodi L.
Ecia
scuna.
Copie
nonautenticate
sonoinvece cedute,
sempredal- l'UNI,
al pressonormale di vendita stabilito_ dall'UNI
stesso
dopo
ottenutaPapprovazione deRa Columissione Suprema di difesa.
Art. 7.
Ë
obbligatorio Paequisto
di almeno unacopia
auten-ticata
delle
tabelle daparte degli
stabidimenti statali ed affleitecnici ad
essi supermri.Gli gltri Enti, di cui
al- l'art.1,
dovrannoacquistare
almeno unacopia
auten-ticata
delle tabelle predette
amisura che
ciò sarà richie- stoper le lorg
occorranze.Il
presente decreto sarA registrate alla Corte dei
conti.
Deeretat
)goma, addì 7
marzo1943-XXI
Art. 1.
Per le
Amministrazioni dello Stato, per gli
Entiausi- liari
delloStato, per gli Enti sottopgeti 4114 tutela
evigilanza dello Stato,
per leAr,iende
ansessepd
inqual-
siasi modo
dipendenti dalle Amministygzioni
o Entipredetti,
per leSocietà, Ditte, Istituti
corgunque sov-vanzionati dallo Stato, noncliè per gli stAbilimenti
di-chiarati gusiliari,
èobbligatoria Posservanza delle
uni-ficazioni contenute nelle seguenti tabele
:UNI 1282/1284
-settembre 11)(2-XK (fascicolo unico di
tretabelle); Tubazioni Igetglliche: diainetri
nominalie
pressioni
nominali.Art. 2.
Il
DL10g
delFasciarmo, Cgpp del Governe ATUSSQLINI
Registratoalla Corte det conti, addt 15 marzo 1943-XKI Registro n.6 Finanze,
foglio
n. 330.(1040)
DECRETO DEL DUCE DEL
FASCISMO,
OAPO DELGGVERNO,
7 marzo1948-XXI.
Unificazione dei grilli
navali(UNI 1947/1054).
IIs DUCE DEL FMCIBMO CAPO
DEL GOVERNOPer
tutte
leAmministrazioni statali
e per tuttigli
Enti di cui
alParticolo precedente, Pobbligo previsto dall'articolo
stesso decorre dalcompimento
di tre mesia
partire
dalladata
dipubblicazione
delpresente
de-creto nella
Gazzette Ufficiale
delRegno
e si riferisce aiprogetti
edisegni
pernuovecostruzioni.Art. 3.
Alle
Amministrazioni ed Entitenuti
all'osservanza dellepresenti disposizioni
è data facoltà diderogare
daquanto prescritto
nella suddettauniflegzione
per le fah- bricazioni sucolumissioni provenienti dall'estero,
nellequali
sianoimposte prescrizioni
nonconfornli
alle uni-ficazioni
UNI.Art. 4.
Ogni quglyplia Apiministrazioni
edEnti,
cui è devo- lutal'osseryanza obbligatoria
delleprecedenti disposi- zioni,
si trovassero nella necessitàdi
doverderogare
alle
prescrizioni
delpresente decreto,
dovranno darne comnuicazione alla CommissioneSuprema
di difesa.Visto il 11. decreto 31 dicembre
1923-11,
n.304ft,
con-cernente
la
normalizzazionedei materiali
accorrenti alleAmministrazioni
dello Stato ;Visto il R.
decretodegge
22 dicembre1927-VI,
n.2615,
relativo alla estensione delle
disposizioni
sulla norma-lizzazione dei materiali occorrenti alle
pubbliche
Ammi-uistrazioni, agli
Entiausiliari
dello Stato,parastatali
o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo
Stato;
Visto il decreto del DUCE del
Fascismo, Capo
del Go.verno, 18 marzo
19ß5-KIII,
relativoall'obbligo
di inse-rire nei contratti la clausola per l'osservanza
obbliga-
toria delle uniticazioni
UNI;
Visto il decreto del DUCE del
Fascismo, Capo
delGoverno,
21luglio 193641V, relativo alPestensione
dell'obbligo
dell'osservanza delle unificazioni UNIagli
stabilimenti dichiarati ausiliari per
legge
14 dicembre1931-X,
n.1699;
Bentito il parere del
Consiglio
nazionale delle ei-cerche;
Vista la deliberazione della
Commisgione Suprema
didifesa in data 7 marzo
1943-XXI)
25-m--1943 (XXI)
-GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA -N.
691071
Decreta:
Art. 7.Art. 1.
Per le Amministrazioni
delloStato,
pergli
Entiansi-
liari dello
Stato,
pergli
Entisottoposti alla
tutela evigilanza dello Stato,
per le Aziende annesseod inqual-
siasi modo
dipendenti
dalle Amministrazioni o Entipredetti,
per leSocietà, Ditte,
Istituti comunque sov- venzionati dalloStato,
nonchè pergli
stabilimenti di- chiaratiausiliari,
èobbligatoria
l'osservanzadelle
uni-ficazioni contenute nelle
seguenti
tabelle:UNI 1947a 1954 - 19
giugno
1942-XX: Grilli navali -Oomplessi
eparticolari.
Art. 2.
Per tutte le
Amministrazioni
statali e per tuttigli
IEnti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo
stesso decorre dalcompimento
di tre mesia
partire
dalla data dipubblicazione
delpresente
de- dreto nella GazzettaUfficiale
delRegno.
A
partire
dalcompimento
di taletermine,
leparti
diricambio che verranno
allestite
odacquistate
per sosti- tuzione diretta oppure perreintegro
di dotazione dimagazzino
dovrannoconformarsi
alle tabellepredette.
Art. 3.
Alle
Amministrazioni ed
Enti tenutiall'osservansa delle presenti disposizioni
è data facoltà diderogare
daquanto prescritto
nellesuddette
unificazioni:a) quando
peresigenze
diintercambiabilità
con co- struzionigià
in dotazione esistanecessità,
nel caso diriparazioni,
dicontinuare
adimpiegare
elementi conformi a
tipi preesistenti;
b)
per lefabbricazioni
sucommissioni provenienti dall'estero,
nellequali
sianoimposte prescrizioni
nonconformi alle unificazioni
UNI;
c) quando
si tratti digrilli destinati
ad una seriegià
iniziata di naviappartenenti
ad unostesso program- ma, per lequali
visia preminente esigenza di perfetta
uniformità per tutte
le
navidella
serie.Art. 4.
Ogni qualvolta
Amministrazioni edEnti, cui
è devo- Inta l'osservanzaobbligatoria
delledisposizioni
del pre- sentedecreto,
si trovassero nella necessità di doverderogare
alledisposizioni stesse,
dovranno darnecomu-micazione alla
Commissione Suprema
di difesa.Art. 5.
Nei contratti di
acquisto
o di conferimento di com- messe dilavoro,
daparte
delle Amministrazioni ed Entipredetti, dovrà,
conesplicito
articolo di contratto o diconvenzione,
essere richiamata l'osservansa delle unifi- cazioni UNT reseobbligatorie
ed ilsuggerimento
del-l'osservanza di
quelle
unificazioninonancora reseobbli-gatorie.
Art. 6.
Le
tabelle sono editedalPEnte
nazionale per Punifi- cazionenelPindustria,
UNI - Milano.Oopie
autenticate dal bollo del Ministero dellaprodu-
sione hellica sono
cedute dall'UNI
al prezzo di L. 5 cia- scuna.Copie
nonautenticate
sono invececedute,
sempre dalPUNI,
al prezzo normale di vendita stabilitodall'UNI
stessodopo
ottenutaPapprovazione
della CommissioneSuprema
di difesa.E
obbligatorio Paequisto
di almeno unacopia
auten-ticata
delle
tabelle daparte degli stabilimenti
statalied
uinci tecnici ad essi superiori. Gli al.triEnti, di
cuial-
'art.1, dovranno acquistare
almeno unacopia
auten-ticata
delle
tabellepredette
a misura che ciò sarà richie- sto per le loro occorrenze.Il
presente decreto
saràregistrato
allaCorte
deiconti.
Roma,
addl 7 marzo1943-XXI
Il DUCE del
Fasciano, Capo
delGoverno
MUSSOLINI
Itegistrato alla Corte dei conti, addt 15 marzo 1963-XXI
Registro
n. 6 Finanze, foglio n. 329.(1041)
DECRETO DEL DUCE DEL
FASCISMO, OAPO
DELGOVERNO,
7 marzo 1943-XXI. .Uniilcazione
delle
prove del materiali metallici • Prova di durezza conpiramide
di diamante(prova Vickers) (UNI 1955/1956).
IL DUCE DEL
FASCISMO
OAPO DEL
GOVERNO
Visto il R. decreto 31
dicembre 1923-II,
n.3046,
concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti
alle
Amministrazioni delloStato;
Visto
il R.decreto·legge
22dicembre 1927-VI,
nu-mero
2615,
relativo all'estensionedelle disposizioni
sulla
normalizzazione
deimateriali
occorrenti allepub-
bliche
Amministrazioni, agli
Enti ausiliari delloStato, parastatali
o comunque sovvenzionati osussidiati dallo Stato;
Visto il decreto del DUCE del
Fascismo, Capo
delGoverno,
18 marzo1935-XIII,
relativoall'obbligo
diinserire
neicontratti la
clausola per Posservanza ob-bligatoria delle unificazioni UNI;
Visto il decreto del
DUCE
delFascismo, Capo
delGoverno,
21luglio 1986-XIV,
relativo alPestensionedell'obbligo
delPosservanzadelle
unificazioni UNIagli
stabilimenti dichiarati
ausiliari
perlegge
14 dicembre1931-X,
n.1699;
Sentito 11 parere del
Consiglio
nazionaledelle
ri-eerche;
Vista la deliberazione della
Commissione Suprema
di difesa in data 7 marzo
1943-XXI;
Decreta:
Art.
1.Per
le Amministrazioni
delloStato,
pergli
knuausiliari
delloStato,
pergli
Entisottoposti
alla tutelae
vigilanza
delloStato,
per le Aziende annesse od inqualsiasi
mododipendenti
dalle Amministrazioni oEnti predetti,
perle Società, Ditte, Istituti
comunque sovvenzionati dalloStato,
nonchè pergli stabilimenti
dichiaratiausiliari,
èobbligatoria
l'osservanza delle unificazioni contenute nelleseguenti
tabelle:UNI 1955-1956 - 19
giugno
1942-XX(unificazlone
di n. 2