Conto
corrente conla Posta Anno 84•
-Numero "J7
GAZZETTA UFFICIATE
PARTE PRIÄfÁ DEUREGNO D
°I TA L IA
-RomA
-Sábäto, 3 aprile 1943
-ANNo XXI
DIREZIONE E REDAZIONE PRES30 IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA-UFFICl0 PUBBLICAZIONE DELLE LECCI --TELEFONI: 50-107-50-033-53-914
(DONDIZIONI DI ABBONAl%KENTO
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLERIENTI ORDINARI ALLA PARTE SECONDA
Abb. annuo L. 100 Abb. annuo L. 200 Abb. annua L. 60 Abb. annuo L. Itto
IIel Regno a semestrale • 50 All Ester a sematrale . 100 Y 'l Regno • sernestrale - 30
All'Este . semestrale . 60
e Colonie a trimestrale. 25 ° = tri:neutrale • 50 e Golonie • trinsestrale. 15 ro · tritnestralea 30
Un fascicolo • 2 Un faacicolo . 4 Un fascicolo . Si Un fascicolo a 4
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI e (sorteggio titoli, obbligazioni, Carte!!e)
(
Abbonamento annuo. . L. 50-- Abbonamento annuo . . L. 1004 Nel Regno e Golonie . . . . (In fascicolo . Prezzi vari. All'Estero . . . . . . . • Un fascicolo-Prezzivari raddoppiatåPer gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le
normeriportate nella testata della parte seconda
La aGazzetta Ufficialene tutte le altre pubblicazioni uff1clati sono in vendita al pubblico presso I negozi detta Libreria dello Stato in Roma, Via XX
Settembre,
nel palazzo del Ministero delle Finanze; CorsoUmberto,234(angolo ViaMarcoMinghetti, 23-24);in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli,Via
Chiaia,
5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti iCapoluoghi
delle provincie del
Regno.
Le inserzioni nella Parte 11 della a Gazzetta Ufficialea si ricevono: In ROMA - presso l'Uff1clo •• Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3),
& autorizzata ad accettare solamente gil avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.
SOMM A R I O DECRETO MINISTERIALE
8 marzo 1943-XXI.Alodellt, leggende
e segni caratteristici dei tito!! e det libretti nominativi per i buoni del Tesoro novennali 5¾,
LEGGI E DECRETI con scadenza al 15aprile
1951-XXIX. . . . .Pag.
11938943
DECRETO
MINISTERIALE 8 marzo 1943-XXI.Modelli, leggende
esegni
caratteristici del buoni del To.LEGGE 11
gennaio 1943-XXI,
n. 138. soro novennali 5%
alportatore,
con scadenza al 15aprile
Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista . Istituto per 1951-XXIX . . . . . . . . . . . . .Pag.
1195l'assistenza di malattia ai lavoratori» . . . .
Pag.
1186DECRETO MINISTERTALE 14 marzo 1943-XXI.
REGIO DECRETO 4 febbraio
1943-XXI,
n. 139.Proroga
del termine assegnato al comune diNapoli
per l'attuazione delpiano regolatore
del rione di S.Pasquale
achiaia...
...Pag.1190
REGIO DECRETO 11 tebbraio
1943-XXI,
n. 140.Disposizioni
relative allasospensione
del corso dette pre•scrizioni e dei termini di decadenza in materia di
impcMo
dirette e di tributi locali nel comune di
Cagliari
ed alla proroga di termini in materia di tasse e diimposte
indl•rette
sugli
affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziariadegli
Ufiici del registro e della Conservatoria deiregistri
immobiliari diCagliari
. . . . .Pag.
1197Incorporazione
del Monte di credito su pegno di Ostlano(Cremona)
nel Monte di credito su pegno di Cremona.Pag.
1191 REGTO DECRETO 15 febbraio1942,XXI,
n. 141.Incorporazione
del Monte di credito su pegno di Urbino nella Cassa dirisparmio
di Pesaro . . . . .Pag.
1191DECRETO MINISTERTALE 19 marzo 1943-XXL
Inquadramento
sindacale dell'Ente Zelfi Italia"i e del personaledipendente
. . . . . . . . .Pag.
1198DECRETO
MINISTERTALE 25 marzo 1943-XXI.Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali al
portatore
della Cassadepositi
eprestiti
. .Pag.
1198REGIO DECRETO 11
gennaio 1943-XXI,
n. 142.. PItESENTAZIONE DI
DECRETI.LEGGE
Aumento
degli assegni
al 2° vice console inZurigo.
Pag.
1192 ALLE ASSEMBLEELEGISLATIVE
REGIO DECllETO 11 febbraio
1943-XXI,
n. 143. Ministero delle finanze: R.decreto-legge
8 marzo 1943XXT,
Dichiarazione formale dei fini di due
Confraternite,
in n. 70, recante derosa alPart. 56 dello les2e ner l'provincia
di Macerata . . . . -. . . , . .
Pag.
1192 strazione delpatrilannio
e la contabilitàgenerale
dello Stato neiriguardi
deÌ pagamento delle sovvenzioin ed indennitàalpersonale
dello Stato indipendenza
di offese belliche nemiebe . . . . . .Pag.
1198REGIO DECRETO 11
febbraio 1943-XXI.
. DISPOSIZIONI E
COMUNICATI
Trasferimento in
proprieta dellOpera
nazionale per icombattenti dellaVolturno . . eAlasseria
Volpicelli
. . . . ». nel. . bacinoPag.
1192del Ministero delleconcessione mineraria cmanaticorporazioni:
155in virth del R. decretoElenco desi decreti di 29luglio
1977, n. 1443 . . . .Pag.
1198DECHETO MINISTERTALE
11 febbraio 1943-XXI. Ministero dell'interno:Nomina dei
componenti
ilCollegio
dei revisori del conti Autorizzazioneall'Opera
nazionale por laprotezione
della dell'Ente nazionale perl'artigianato
e lepiccole
industrie, maternitA e dell'infanzia adacquistare
un t,erreno in Cal-Pag.
1193.tanissetta . . . . , , . .Pag.
12001 gg 8-TV-1943 TXXTT
-GAZZETTA
TTFFTCTAT,E T)ET, T T)'TTAT,TK -N.
77Autorizzazione
all'Opera
nazionale per laprotezione
dellainaternitA e dell'infanzia ad
acquistare
un terreno in Va-rese
. . . . . .
Pag.
1200Autorizzazione
all'Opera
nazionale per laprotezione
dellamaternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un
terreno sito in Lanusei
(Nuoro)
. . . . . .Pag.
1240 Autorizzazioneall'Opera
nazionale per laprotezione
della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di unappezzamento di terreno in
Bologna
. . . .Pag.
1200 Alinisterodell'agricoltura
e delle foreste:Nomina del
presidente
del Consorzioagrario provinciale
diPistoia . ...
Pag.1200
Nomina del
presidente
miel Consorzioagrario provinciale di
Lucca . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
1200 Noruna delpresidente
del Consorzioagrario provinciale
di Pescara . . . . . . . . . . . . .Pag
1200hiinistero
delle finanze: Media dei cambi e dei titoli.Pag.
1200SUPPLEMENTI ORDINARI
SurrrarmerO
ALLA «ÛAZZETTA ÜFFICIALE B N.W
DEL3arnita1943-XXI:
Sollettino
delleobbligazioni,
delle eartelle edegli
altri titoli estratti per il rimborso epel
conferunento dipremi
n. 17:
Municipio
di Savona:Obbligazioni
delprestito
civico emissione 1919 6 % sorteggiate il 16 marzo 1943-XXI. - Comune di Varese:Obbligazioni
5 % delprestito
delgià
comune di Velate estratte per il rim- borso. - Consorzio Strada « Due Riviere », in Stresa.Borromeo:
Obbligazioni
6 %sorteggiate
il l•gennaio
194&XXI. - Comune diCogoleto:
Carteile delprestito municipale
unificato estratte il lo dicembre 1941 non an- oora presentate per il rimborso - Società finanziamenti esteri « S.V.E.A.»(gia
Società per losviluppo
econo·mico
dell'Albania)
in Roma:Obbligazioni
sorteegiate il 15 marzo 1943-XXI. - Istituto di credito comunale del.I'Istria,
in Pola:Obbligazi<mi
4,50% sorteggiate
nella 607 estrazione del 24 marzo 194.TXXL - Societå ProdottiSpecisil
Edili(SPES),
in Torino: Estrazione di obbli-gazioni.
- Società anonima di consumo Aosta, in Aosta:Estrazione di
obbligazioni.
- F.I.L,P. - Fabbrica Ita.liana Lime di
Precisione,
soc. an. In Roma: Obblicazionisorteggiate
il 12 marzo 1943XXI. - Pastiilcio Triestino S. A., inTrieste: Obbligazioni sorteggiate
il 30 marzo1943-XXI.
LEGGI E DECRETI
LEGGE 11
gennaio 1943-XXI,
n. 138.( ostituzione dell'Ente « Mutualità fascista • Istituto per
l'assistenza
d¡ malattia ai lavoratori ».VITTORIO
EMANUELE
IIIPER GRAZIADI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
ItE D'ITALIA E DI
ALRANIA IMPEllATORE
1)'ETlOPIAIl Renato ela Camera dei Fasci edelle
Corporazioni,
a mezzo delle loro
Commissioni legislative,
lianno ap-provato:
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto
segue:'Art. 1.
E' istitnito l'Ente « 3tutualitA fascista --- Tatitnto Twr l'assistenza di malattia ai lavoratori ».Esso La per- sonalitA
giuridica
di dirittopubblico.
I 'Fnte ha sede in Roma e
svolge
la suaazione
nelRegno
attraversopropri utlici provinciali.
Art. 2.
L'Ente
èl'organo
mediante ilquale le organizzazioni
sindatali dei datori di lavoro e dei lavoratori assoivono i
compiti
enunciati nelle dicliiarazioni XXVII eXNVIII
della Carta del lavoro per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei lorofamigliari
in caso di nmlattia.L'Ente è
disciplinato
dallapreseute legge
e dal rego- lamento che saràapprovato
con decretolicale,
su pro-posta
del hiinistro per lecorporazioni,
d'intesa coi Mi- nistri per l'internoe per lefinanze,
ai sensi de11°art.1,
a.
1,
dellalegge
31gennaio 1926-IV,
n. 100.Art. 3.
L'Ente
èsottoposto
allavigilanza
delMinistero
dellecorporazioni
e del Ministero dellefinanze,
ciascuno per lariq>ettiva competenza,
ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno in materiadi vigilanza sani-
taria.
I
provvedimenti
di caratteregenerale dell'Ente,
ri-guardanti
laorganizzazione sanitaria,
perdivenire
ese-cutivi debbono
riportare
anchePapprovazione
del Mi- nisterodell'interno.
Art.
4.Sono
obbligatoriamente
iscrittialPEnte
ilavoratori rappresentati
dalle Associazionisindacali
aderenti ala Ooutederazione fascista dei lavoratoridell'agricultura,
alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'>udu-
stria,
alla Confederazione fascista deilavoratori
delcommercio,
alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assienrazione equelli rappresentati
dallaConfederazione
fascista deiprofes-
sionisti e degli artisti.
Possono anche essere
iscritti,
medianteRegio
decretopromosso dal Alinistro per le
corporazioni, d'intesa
conquello
per lefinanze,
suproposta
delle Associazioni sin.ducali
interessate,
irappresentati
dalle Associazioni sindacali che non sianocompresi traquelli previsti
nelprecedente
comma.Art. 5.
L'Ente provvede all'assistenza
per i ensi dimalattie,
ad esclusione di nelle il cui rischio èc >erto per
legge
da altre forme di assicurazione.L'Ente si propone di
coordinare
lapropria
attivitàassistenziale,
anche ai fini dellaprevenzione
contro lemalattie,
con le altre attivitAassistenziali, specie
perquanto riguarda
latubercolosi,
lamaternità,
l'inva- lidità,gli
infortuni sullavoro,
lemalattie professionali
e le
varie
malattie a caratteresociale,
Art. 6.L'assistenza
dell'Ente comprende:
1)
l'assistenzamanitaria generica domiciliare
e ant-bulatoria;
2)
l'assistenzaspecialistica ambulatoin)
3)
l'assistenzafarmaceutica;
4)
l'assistenzaospedaliera;
5)
l'assistenzaostetrica;
4)
l'assistenzagiediatrica;
'l)
le assistenzeintegrative;
8) la
concessione
di una indennitA dimainttia.
L'indennità
non è dovutaquando
il trattamento eco-nomico di malattia è
corrisposto
perlegge
o per con- tratto collettivo daldatore
di lavorn o dn altri Entiin misura pan o
supenore
aquella
fissata dai contrat.ti8-TV-1943 (XXT)
- GAZZETTE TWFTCl ATÆ T)ET, REGNOTYTTALTË
- 171187
collettivi al eensi del
presente
articolo.Le prestazioni corrisposte
da terzi in misura inferiore aquella
della indennità sarannointegrate
dall'Ente sino a concor- renza.Le assistense dicutsi numeri
1, 2, 3, 4,
5e6sarannoconcesseper un
periodo
massimo di 180giorni
nell'anno.Le assistenze di cuiai numeri
3,
4,7,
8saranno con- cesse nellimiti,
nella misura e secondo le modalitA cheverranno determinate nar.ionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da delibera- sione dei loro
competenti organi,
ovvero dal decreto di cui at sec<mdo comma dell'art. 4.Alla
et•ogazione
delle indennitAprovvede
direttamente PEnte, salvoparticolari derogbe,
da stabilirsi di con- certo con le Confederazioni interessate.L'azione per
conseguire
teprestazioni,
di cui sila pre- sentelegge.
siprescrive
nel termine di un anno dal giorno mcui esse sono dovute.Art. 7.
Le assistenze di cui ai numeri
1, 2, 8, 4, 5,
6 e 7 delprecedente
articolocompetono
di diritto anche ai fa-migliari
viventi a caricodell'iscritto,
nei limiti e conle modalitA che verranno determinati in conformitA di
quanto dispone
ilquarto
commadell'articolo
prece- deute.Art.
8.
Le assistenze di carattere sanitario verranno Fon cesse secondo il
principio
delleprestazioni
dirette eTaasistenza sanitaria domiciliare dovrA
tendere,
perqu:tuto possibile,
versoPadozione
del medico di fami-glia.
Potranno essere consentite
deroghe
nella attuazione del sistema delleprestazioni
sanitarie inbase
aparti-
colariesigenze
dellecategorie iureressarte,
tenenclo 11 dovuto conto delle situazioni di fatto edell'esperienza acquisita
dai vari Enti mutualistici.L'attrezzatura
sanitaria,
attraverso laquale
l'Ente attua i suoienmpiti,
dovràsvilupparsi
se·ondo unpiano
diorganizzazione territoriate
in modo da aderare alle realiesïgenze
della assistenza.Art.
9.
Agli neopi
di cui sopra saràprovveduto
con11 contrl-bnto dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro oda deli- berazione dei loro
competenti organi,
ovvero nel decreto di cui al secondocommadeÍl'art.
4L'Ente
segnsferA
alte Confederazioni è necessari ele-knenti
di costodelleprestazioni,
sia di carattere gene- Tale che di carattereparticolare,
per lesingole
cate-gorie,
tenendo conto di tutti i fattori inerenti alcampo
diapplicazione
delleprestazioni medesimo.
Art. 10.
Il datore di lavoro à
responsabile
del vernamentonel contribut.o auche per laparte
che èa carleu del lavora- tore.Qualunque patto
in contrario è nullo.La parte di contributo a carico del lavoratore è trat.
tenutadal datoredi lavoro sulla retribuzione
corrisposta
al lavoratore stesso.
L'n.zione per riscuotere i contributi
dovutt
dal daterl 41 lavoro all'Ente siprescrive
nel termine dicinque
anni dal
giorno
in cui se no dovevaeseguire
11 paga-mento.
TArt. 11.
I criterl per Pací•ertamento del RTritto
alla assistenza
e
dell'obbligo
cuatributivo aarannodeterminati dal re-golamento.
Il datore di lavoro è
obbligato
a dare all'Ente le notizie necessarie per l'iscrizionedei propri dipendenti
eper l'accertamento dei
contributi.
Il lavoratore ha diritto alle
prestazioni
daparte
del- PEnte anche nel caso incui,
at verificarsi della ma-lattia,
il datore di lavoro non abbiaottemperato
alPob-bligo
di eni nelprecedente
comma o non sia inregola
con i versamenti dei contributi
maatarati.
Art.
12.
Sono
organi
dell'Ente:1)
ilpresidente;
2)
ilConsiglio direttivo;
3) il Comitato
esecutivo;
4)
i Comitati disezione;
5)
il Comitatoprovinciale.
L'ordinamento amministrativo eentrale e
periferice
dell'Ente è stabilito dal
regolamento
di cuiall'art. 2,
in
quanto
non siaprevisto
dallapresente legge.
Art.
13.
Il
presidente
i nominato con deemte delDUCE del
Fascimmo.
Capo
delGoverno,
enproposta
del MinistroSegretario
di Istato per lecorporazioni.
Art.
14.
Il
presidente dirige
erappresenta
PEnte ed è respon- sabile del suo andamento e della suaamministrazione,
convoca e
presiede
ilConsiglio direttivo,
il Comitato esecutivo e i Comitati d.i sezione.Examina e determina le materie da
giortare
alla di-scussione dei
predetti organi
amministrativi.Vigila
sutPesecuzionedelle
deLiberazioni presedagli organi
stessi.Impartisce
le direttive per 11funzionamento
delfEnte.Firma per la
parte che egli
non abbia deferito al direttoregenerale, gli atti
e documenti cheimportano împegno
per l'Ente.Provvede alPassunzione
ed
al licenziamento del per-sonale,
con l'osservanza delle norme stabilite nel rego lamentoorganico
di cui al successivoart. 17.Esercita,
ingenere,
tutte le attribuzioni chegli
sonoconferite dalla
legge,
dai decretiedai regolamenti
chedisciplinano l'attività delPEnte.
Art.
14
Il
Consiglio direttivo
ècomg>osto
dalpresidente
edaiseguenti
membrinominati
con decreto del DUCE delFascismo, Capo
delGoverno,
suproposta
del MinistroSegretario
di Stato per lecorporazioni:
a)
ipresidenti
delle Confederazionifasciste
dei da- tori dilavoro,
dellavoratori,
deiprofessionisti
ed ar-tisti e delPEnte
nar,ionale
fascista dellacooperazione;
b)
unrappresentante designato
daciascuna Con-
federazione fascista dei datori dilavoro;
c)
unrappresentante designato
da ciascunaConte derazione
faaeistadei lavoratori;
d)
undelegato
del PartitoNazionale Fascista;
el
undelegato
per ciascunodel Ministeri delle
cor-pormioni, delfinterno
edelle
finanze¡
IMS 8-ty..1948 TXXTT
-GAzzRTTK TTFFTCTAT DET,
RRnNOTYTTALTA
-N. 77
f)
ilsegretario
del Sindacato nazionale dei medicie il vicetiduciario nazionale
dell'Annociazione
fascista delpubblico impiego
per isanitari;
g) i
presidenti dell'Istituto nazionale
fascista dellaprevidenza sociate;
dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazionedegli
infortuni sullavoro;
della Federa- zione nazionalefascista
delle Cause mutue infortuniagricoli.
Il direttore
generale dell'Ente
assistealle
riunioni e neè ilsegretario.
I
componenti
delCousiglio
durano in carica due annie possono essere confermati. E' data
però
facoltàagli
Enti che bannoprovveduto
alla lorodesignazione
dichiederne la
sostituzione
ancheprima
dello scadere delbiennio.
Per la val,idità de11e
sedute del Consiglio
in unaprima
convocazione occorre la presenza di almeno la metà
più
uno dei membri del
Consiglio
in carica. In seconda convocazione la seduta è validaqualunque
sia il numerodegli
intervenuti.Per la validità delle
deliberazioni
occorre il voto dellamaggioranza
deipresenti,
la caso diparitA
divoti
prevale quello
delpresidente.
Art. 16.
Il
presidente, quando
ioritenga opportuno,
ha fa coltà di invitare adintervenire,
con votocousultivo,
alle
riunioni
delConsiglio direttivo
e dei Comitatoeseemtívo,
icomponenti
deiComitati
di sezione che nonfacciano
già
parte,rispettivamente,
delConsiglio
di-rettivo e del Comitato esecutivo.
Art. 17.
Spetta
alConsiglio direttivo:
11
deliberare,
uou oltre il 30aprile
diogni
anno, sui resoconti morali efinanziari
delpresidente,
del Co- mitato esecutivo e dei Comitatidi
sezione e sul conto consuntivodell'Ente;
2)
deliberare,
non oltre il 30 settembre diogni
anno, il bilanciopreventivo
dell'Ente. In tale sede ilConsiglio
direttivo
può delegare
alpresidente
ipoteri
necessari ver introdurre nel bilancio stessoquelle
modificazioni che fossero richieste perPapprovazione
in sedetutoria;
3) deliberare
sulregolamento organico
del perso.11ale centrale e
periferico
dell'Ente esugli
altriregola-
menti amministrativl.Il
regolamento organico
delpersonale
centrale eperi-
ferico
delPEnte
saràapprovato
dal hiinistro per le cor-porazioni,
d'intesa conquello
per lefinanze;
4) deliberare l'acquisto, l'alienazione,
lapermuta di
beniimmobili, nonchè l'eventuale trasformazione
dei benipredetti;
5) deliberare
in ordineagli
elementi di costo delleprestazioni
di cui al secondo commadell'art. 9;
6) deliberare sull'accettazione
delledonazioni
e deilegati
afavore dell'Ente;
7) esprimere
parene suogni oggetto sottoposto
alsuo esame dal
presidente,
dalComita¢c esecutivo
e daiComitati
disezione;
8) determinare
le normeeventualmente
occorrentiper
gestioni qpeciali;
.9) adempiere
a tutte leattribuzioni che gli siano demandate
dalleleggi
eregola.menti,
Art.
18.Tl
Comitato eseentivo
ècomposto dal seguenti
membri:
1)
ilpresidente;
2)
ipresidenti delle Confederazioni fasciste
del das toridi lavoro,
deilavoratori,
deiprofessionisti
eartikti
e
dell'Ente
nazionale fascista dellacooiperazione:
3)
iconsiglieri, delegati
del Partito Nazionale Fa- seista e dei Alinisteridelle corporazioni, dell'interno
e delletinanze;
4) il
segretario
del Rindaento nazionale dei medici ed il vice tiduciario nazionale dell'Associazione fasciata delpubblico impiego
per i sanitari.II
direttore generale
assiste alle sedute e ne è il se-gretario.
Art.
19.
Il
Comitato
eseentivo resta in carica per la stessa du- rata delConsiglio
direttivo.Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi compo- nenti.
Le
deliberazioni
siprendono
amaggioranza
dei voti deipresenti.
AparitA
di votiprevale quello
delpresi-
dente.
Il Comitato esecutivo si
riunisce
almeno unavolta
al mese.Art. 20.
Il Comitato esecutivo:
1) tissa le direttive per il
conseguimento dei fluf dell'Ente;
2) esamina le
proposte
dasottoporre
alConsiglio direttivo;
3)
adotta,
nei casid'urgenza,
iprovvedimenti
dicompetenza
delConsiglio direttivo,
necessari ad assi-curare il
regolare
funzionamento dell'Ente - salvo ratifica delConsiglio
stesso nella suaprima riunione
- tranne
quelli
di cui all'art.17,
numeri1,
2 e3;
4)
fissa le direttive ed approva le normedaseguirst
per la risoluzione delle
controversie;
5)
procede
alla nomina di('ommissioni tecniche
perlo
studio,
lapropaganda
e losviluppo
deiproblemi
del,l'assistenza;
6) nomina il
direttore generale dell'Ente
second<i lenorme delregolamento
delpersonale
di cuiall'art. 17;
7)
nomina ipresidenti
dei Comitatiprovinciali,
8) decide sui criteri diripartizione,
tra i vari set-tori, degli
oneri derivanti dallagestione
deiservizi
co.muni;
9)
adempie
a tutte le altre mansiont chegli
sianodemandate
dalla presentelegge
e dairegolamenti.
Art. 21.
Allo scopo di
adeguare
l'azione dell'Ente a tutte leparticolari
situazioni dicategoria
e allo scopo di man- tenere l'assistenza stessaaderente
all'attività sindocale,
vengono costituiti per ognuno deicinque settort sindacali
iseguenti Comitati
di sezione:1)
Comitato di sezione perl'agricoltura;
2)
Comitato disezione
perl'industria;
3)
Comitato di sezione per ilcommertio;
4) Comitato
disezione
per il credito el'assieurs.
zione;
5) Oomitato
disezione
per iprofessionisti
egli
artisti.
TV--1û48 (XXT)
-GAZZETTA TIFFTUT4T
TNTaRERW)
T) TTAT,TK - N. 77]lRO
Art. 22. 'Ar‡. 27.
Il
Comitato dit sezione ècomposto:
1)
dalpresidente
o da un suodelegato';
2)
da trerappresentanti designati
dalla Confedera-sione
fascista dei datori di lavoro interessata.3)
da trerappresentanti designati
dallaConfedera-
zione fascista dei lavora.toriinteressata;
4) da un
delegato
del Partito NazionaleFascista;
5)
da undelegato
del Ministerodell'interno;
4)
da undelegato
del Ministero dellecorporazioni.
Il
Comitato
di sezione periprofessionisti
egli
artistiè
composto
diquattro rappresentanti
per iprofessio- nisti
egli artisti,
diquattro rappresentanti desiguati
dalle Confederazioni dei
lavoratori
e deidelegati
dicui
ai numeri
4,
5 e ti del commaprecedente.
Il
Comitato provinciale
di cuit all'art. 12 ècompnatos
a) dai
rappresentanti
dei datori dilavoro,
del e a- ratori edeiprofessionisti
edartisti, designati
ineguale
numero dalle Associazioni sindacali
provinciali;
by
da undelegato
delPartito
Nazionale Fameista e dal vice-tiduciarioprovinciale
dell'Associazionefascist4
delpubblico impiego
per isanitari;
c) dal medico
µrovinciale;
d)
dalsegretario
delSindacato provinciale dei
me.dici;
e)
dal direttoredell'Ufficio provinciale dell'Ente
con funzioni di
segretario.
11
presidente
del Comitatoprovinciale
sarà nominato dalComitato
executivo dell'Ente fra irappresentanti
delle
organizzazioni periferiche
delleConfederazioni.
Il modo di
costituzione,
la sede e lenorme di funzio.Art.
23.
namento del Comitato sonostabiliti
dalregolamento,
Spetta
a ciascun Comitato di sezione: Art.28.
1)
fa.reproposte
suquestioni particolari attinenti
alle
prestazioni economiche
e sanitarie che abbiano ri- ferimento aparticolari esigenze
dellacategoria
rappre- sentata;J)
sottoporre aisuperiori organi
dell'Ente le pro-poste
per l'eventuale revisione dei sistemi di riscossione deicontributi;
3)
adempiere
a tutte le altreattribuzioni
chegli yenissero
demandate daisuperiori organi dell'Ente;
enamtua.re irisultati annuali di
gestione.
Art. 24.
Il
Comitato provinciale:
1) vigila sull'attnazione delle
direttiveedelle intrit- zioniimpartite
dall'Ente relativamente alla rmcosswne dei contributi e allaerogazione
delleprestazioni;
2)
sipronuncia,
a richiestadell'Ente,
sulle que.stioni relaative all'assistenza economica e
sanitarin
e sulle attività dasvolgere
per laprevenzione
e laprofi-
lassi contro le malattie nei confronti dei
lavoratori;
3) suggerisce
norme adatte a remiere i servizi del- l'Enteaderenti
allecontingenze locali;
4) attua
ogni
altrocompito
chesia
adessodema14-
dato dal
onsiglio
direttivodell'Ente.
Le funzioni di sindaci
dell'Ente
sonoesercitate
da Art. 29.Un
Collegio
sindacale costituito dacinque
sindaci effet- tivi ecinque supplenti,
deiquali:
uno effettivo ed unosupplente
nominati dal Ministro per lecorporazioni;
uno effettivo ed uno
supplente
nominati dalpresidente
della t'orte dei conti: uno elfettivo ed uno
supplente
nominati dal Ministro per le
tinanze;
uno effettivo ed unoIl
Comitato provinciale,
allo scopo distudiare parti.
colari
problemi
dicategoria,
costituiràspeciali mezioul composte
dairappresentanti
delleAssociazioni
sinds- caligià
facenti parte del ('omitato stesso e cheinqua,
drano la
categoria
interessata.supplente
nominaiti d'accordo tra leConfederazioni
dei Art. 30.datori di
lavoro;
unoeffettivo ed unosupplente
nominati d'accordo tra le Confederazioni dei lavoratori.I
componenti
delCollegio sindacale
durano in carica per lo stesso tempo stabilito per icoraponenti
del Con-siglio
direttivo.I sindaci
intervengono
alle rinnioni delConsiglio
di-rettivo e possono intervenire alle
riunioni
delComitato
Il
patrimonio
dell'Ente è costi+nito:a) dai beni immobili e mobili e dat valori
che,
peracquisti. Insciti,
donazioni o perqualunque
altro titolospettano
all'Ente;b) dalle somme destinatea formare
speciali riserve
ed
accantonamenti.
esecutivo•
'Art.
31.Art. 25.
Il
06116716
aindacale deve:a) rivederee
controllare
le scrittureeentabili;
b)
fareispezioni
e riscontri di en .o) rivedere i bilanci
preventivi
econsuntivi,
rife-rendone at
Consiglio direttivo.
Art. 26.
Il direttore
generale
è capo ditutti
i servizicentrali
e
periferici
dell'Ente ed esercita tutte leattribuzioni conferitegli
dallapresente legge,
dalregolamento
e dalpresidente.
II direttore
generale
riferisceannualmente
insede di consuntivo
sull'andamentodella gestione.
I
capitali disponibili
dell'Ente possono essereimple- gati:
1)
in titoli di Statoogarantiti
dalloStato;
2)
in cartelle emesse da Istitutiautorizzati
adesercitare
il creditofondiario
ed intitoli legalmente equiparati;
3)
indepositi fruttiferi presso
la Casasdepositi
eprestiti,
la Banca d'Italia edaltri Istituti
dicredito
dadesignarsi
dalComitato esecutivo;
4) in beni immobili destinati alle
funzioni sociali dell'Ente.
Art,
32.Costituiscono
entrate dell'Ente:a) i
contributi
ad essospettanti;
b) gli
interessiattivi
ele
altrerendite patrimoniali;
114() 3-ty-1943 (XXTT
-GAZZETTK TTFFTOTALE DEL
REGNOD'TTALTA
-R 77
c)
le somme incassate perlasciti,
donazioni ed tagenere
per atti diliberalità;
4) le soutme che per
qualsiasi
tjtolospettino
al-I'Ente,
comprese le multe egli
interessi cauzionali.Gli avanzi annuali di
gestione
sarannoimpiegati
esclusivamente per costituire riserve
ordinarie
e straor-dinarie
eersmdo leniodalità
che saranno deternunatedal regolamento.
Art. 33.
I/Amministrazione
è attuatta sullabase della gestione naica
conevidense
edimputazioni
contabili inerenti aisingoli settori,
al tine di mantenerel'equilibrio
tracou-tributi
eprestazioni.
Art.
34,
I?esereizio
finanziarlo delPEnte
hainizio
con11 1* gen.maio
e termina con il 31dicembre
diogni
anno.Per
ogni
esercisio dev'ennerecompilato
ilbilancio
pre- Ventivo e il contoconsuntivo,
che dovranno essere co-municati un mese
prima
dei terminiindicati nell'art. 17,
al
Collegio sindacale, il quale
riferirà sudi emai, e,
conopposite relazioni, al Consiglio direttivo.
Art.
85.Sono
applienhill alfEnte tutti
ibenefici, privilegi ed
esenzioni
tributarie
concessiall'Istituto
Ramonalefa·
ecista
dellapreyidenza sociale.
Art. 30.
In caso
di inosservanza dell'obbligo
di eni nel secondocomma delPart. 11 e nei casi di ommso o insufficiente verwmento del contributo entro il termine
prescritto,
il
datore
di lavoroinadempiente
àpunito
con l'ammendada
lire 20 alire
200 perogni dipendente
peril quale abbia
omesso didare
leprescritte
notizie.La stessa pena è
stabilita
a caríco deldatore
di la, voro che facciadichiarazioni
erronee oinesatte,
salvoche
il fatto costituisca reatopiù
grave.L'importo complessivo dell'ammenda
nonpuò
inogni
casosuperare le
lire 10 mila.
Art.
37.Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge
edal
regolaniento,
ilcontravventore,
neitermini
eagli
ettetti dell'art. 162 del Codice
penale,
è ammesso a pa- gare alla sedecompetente dell'Ente
nua somma corri-spondente
allaquinta parte del massimo dell'ammenda
comminata o alla terza parte del massimo
predetto, qualora egli
sia recidivorispetto
a reatiprevisti dalla
presente legge
o dalregolamento.
Qualora
lacontravvenzione
sia stataelevata
peremesso o
insufficiente
versamento dicontributi,
il con- travventore è ammesso a pagare,oltre
la somma pre- Vista nelprimo conuna,
icontributi
omessiePindennità di
mora,Art,
38.La Oaasa
nazionnie
malattia pergli
addetti al com-mercio,
laFederazione nazionale
fascista <lelleCasse
niutue di malattia deiinvoratori dell'industria, la
Fe-derazione nazionale
fascista delleMntlie
di malattiaper
ilavoratori agricoli,
14Cassa nazionale assistenza
mpiegati agricoli
eforestali,
l'Istituto nazionale fa- acista di assistenza per ilavoratori
delle aziende del credito edell'assicurazione
e deiservizj tributari,
le ('asse di malattia delle nuoveprovincie
egli
Enti che nefanno parte o
aderiscono,
nonchèquelle Casse
ed Entiche
adempiono
funzioni di assistenza malattiadeferite
da questalegge all'Ente costituendo,
saranno fnsi nel-\°Ente « Mutualità fascista -
Istituto
perl'assistenza
di malattia ai invoratori ».Con
decreto Iteale,
suproposta
delMinistro
per lecorporazioni,
saràdeterminata
la data dallaquale
avràeffetto la fusione di ciascuno
degli
Entipredetti,
Con la data dalla
quale
avràeffetto la fusione degli
Enti in esso
previsti
èabrogato
il TI.decreto-legge
29no.vembre
1925IV,
n.2140,
esuccessive modificazioni ed integrazioni.
Krt.
39.Il
Ministro
per lecorporazioni può
ordinare1spezioni
ed
indagini
sulfunzionamento dell'Ente
e diahigoli
suoi
servizi.
Con
llegio decreto,
emanato suproposta
delCapo del
Governo e del Ministro per lecorporazioni, pnò
esseresciolto
ilConsiglio
direttivoenominatoun commissariostraordinario per
l'amministrazione
dell'Ente.Con lo stesso
decreto
saranno fissati ipoteri
del com-m1888Plo.
Ordiniamo che
la presente, munita
delsigillo
delloStato,
sia inserta nellaItaccolta ufficiale
de11eleggi
edei
decreti
delItegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osservarlaedi farlaosservarecomelegge
dello Stato.Data
aRoma, addì 11 gennaio 194ß-XXI
LVITTORIO EMANUELE
ÀÎUSSOIJNI
-VloussoNI
-Ilrect
--.-.GRANDI
-DJ
REVELVisto,
(1 Guartfatigffff: GRANDIREGIO
DECRETO 4 febbraio1943-XXI,
n. 139.Proroga
del termineassegnato
al comune diNapoli
per l'attuazione delpiano regolatore
del rionedi S. Pasquale
a
Chiaia,
VITTORIO EMANUELE
TIIER GRAZIA DI DIO E PER VOUJNTÀ DELLA NAZIONE ItE D'ITALIA E DI
ALBANIA
IMPERATOllE D'ETIOPIA
Visto il R.
decreto-legge
28 febbraio11)3.TXITT,
n.309, convertito,
conmodificazioni,
nellalegge
13giugno 1935-XIII,
n. 1348, concernentel'esenzione venticinqueu.
nale
dalle imposte
sui fabbricati per le costruzioni ese-guite
indipendeuza
dipiani regolatori
edilisi dellacittà
diNapoli, approvati
dall'Alto Commissa rio fino al 30giugno
1936-XIV ecompiuti
entro dieci annidall'ap- provazione
delrispettivo piano;
Visto il
decreto
30luglio 1935-XIII,
n.87967,
colquale
il cessato
Alto Commissario
per lacittA
eprovincia di
Napoli approvò
Upiano regolatore
del rionedi
S. Pa-sqnale
a Chinia in dettacittA
edassegnò il terinine di
anni tre per la huaattuazione)
8...ty-1943 TXXIÏ
·GAZZETTK
ITFFTUTATT)EL
REGNOD'TTAT,TX
-I
771191
Visto il R. decreto 31
agosto 1938-XVI, registrato
allaCorte
dei conti il 27 ottobre1938-XVI, registro
22 lavoripubblici, foglio 217,
con ilquale
il detto termine vennegrorogato
di due anni e cioè tino al 3t)luglio
1940;Visto il R. decreto 22
luglio 1939-XVII,
n. 1285, con11 quale
fuapprovata
una variante al dettopiano
rego-latore,
fu lasciato invariato il termine stabilito dall'an- zidetto R. decreto 31agosto
1938-XVI per l'attuazione delpiano
e fu altrent stabilita la esenzione venticin-quennale
dalla normaleimposta
sui fabbricati e dalle relativesorrimposte,
comunale eprovinciale,
per tuttele
costruzioni e ricostruzionieseguite
entro il termine di attuazione della variantestessa;
Visto il R. decreto 21 ottobre
1940-XVIII,
n.2046,
conil
quale
fuprorogato
di due anni e cioè finoa tutto il 30luglio
1942-XX il termine stabilito con il citato R. decreto 31agosto 1938-XVI;
Vista la domanda in data 28
giugno 1942-XX,
con laquale
ilpodestà
diNapoli
haetiesto
una ulteriore pro- roga del termine per l'attuazione delpiano anzidetto,
con la
conseguente
proroga dei beneticitisenli;
Considerato che le opere
previste
per l'attuazione delpiano piano
inparola
non liattitopotiito
essere attualeper ragioni indipendenti
dalla volontA del Comune einerenti alle dillicoltà determinate dall'attuale stato di guerra;
Ritennto che per i
suesposti
motivi la chiesta proroga apparegiustiticata;
Visto l'art 4 del R.
decreto-legge
21giugno 1938-XVI,
n.
1M)1,
convertito nellalegge
5gennaio 1939-XVII,
n.
35;
Visto Part. 1
della legge
11Inglio 1942-XX,
n.843;
Balla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato per ilavori pubblici,
di concerto col hiinistroSegretario
di Stato per lefinanze;
.
Abbiamo decretato
edecretiamo:
2 prorogato
fino a due anni dalla cessazi6ne dello stato di guerra H termine assegnato al comune di Na-poli
con il citato R. decreto 21 ottobre1940-XVIIT,
n.
2046,
perl'attuazione
delpiano regolatore
del rione di S.Pasquale
aChiaia
nella cittA diNapoli.
Tutte le costruzioni e
ricostruzioni,
che saranno ese-guite
perl'attuazione
delpiano suddetto,
nonchè della variante approvata con R. decreto 22luglio 1939-XVII,
n.
1285, godranno
della esenzioneventicinquennale
dalla normaleimposta
sui fabbricati e dalle relative sovrim-poste,
comunale eprovinciale,
anche se ultimatedopo
il 80luglio 1942-XX,
ma entro i due anni dalla cessazioue dello stato di enerra, fermarestando,
adogni effetto,
in taleenso, la decorrenza del
venticinquennio
dal 31 lu-glio
1942-XX.Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delFigillo
dello
Stato,
sia inserto nella Raccolta utliciale delleleggi
e dei decretidel Regno d'Italia,
mandando achinnque spetti
di osservarlo e di farlo osservare,Dato a
Roma,
addì 4febbraio
1943 XXIVITTORIO EMANUELE
GORLA-DI REVEL Visto, il Gunftfasitiillf: DE RIARSTŒ
Iteqfstrato alltr Corte rief cauti, aridi 1• aprile 1943-XXI Atti del Governo,
registro
456, 109610 3. - MANCINIREGIO DECRETO n febbraio
1943-XXI,
n. 140.Incorporazione
del Monte di credito su pegno di Ostiano(Cremona)
nel Monte di credito su pegno di Cremona.VITTORIO
EMANUELE TII†ER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀDELLA NAEIONg
RE D'ITALIA E DI
ALBANIA
IMPERATORE
D'ETIOPIAVeduto l'art.
47,
comina1•,
delRegio decreto-legge
12 marzo
1936-XIV,
n.375,
sulla difesa delrisparmio
e sulla
disciplina
della funzionecreditisia,
modificatocon le
leggi
7 marzo 1938-XVI,
n.141,
7aprile 1938-XVI,
n.
636,
e 10giugno 1940-XVIII,
n.933;
Veduta la
legge
10maggio 1938-XVI,
n.745,
sull'or-dinamento dei Monti di credito su pegno e il R. de- creto 25
maggio 1939-XVII,
n.1279,
per l'attuazionedi
essa;
Vedute le
deliberazioni
delConsiglio
di amministra- zione delMonte
di creditosu pegno di Cremona in data De30 settembre1942-XX,
e delConsiglio
diamministra-
zione del Monte di credito su pegno di Ostiano in data 8 settembre e 1° ottobre1942-XX;
Sulla
proposta
del DUCE delFascismo, Capo
del Go-verno, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del
risparmio
e per l'esercizio delcredito)
Abbiamo
decretato
e decretiamoaIl Monte di credito su pegno di
Ostianö,
con sede inOstiano
(Cremona)
èincorporato
nelMonte
di creditosu pegno di
Cremona,
con sede inOremona.
Le modalità deHa
incorporazione
e le nuove normestatutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto in-
corporante,
sarannoapprovate
con decreto del• DUCE delFascismo, Capo
delGoveruo, Presidente
del Comi- tato dei Ministri per la difesa delrisparmio
e per Pesercizio delcredito,
a norma dell'art.47,
comma1•,
del R.
decretò-legge
12 marzo1936-KIV,
n.375,
modifi-cato con le
leggi
7 marzo 1938XVI,
n.141,
7aprile 1938-XVI,
n.636,
e 10giugno 1910-XVIII,
n. 933.Ordiniamo che 11
presente decreto,
munito delsigillo
dello
Stato,
siainserto
nella Raccolta utliciale delleleggi
e dei decretidel Regno d'Italia,
mandandoa
chiunque spetti
di osservarloe di farlo osservare.Dato a
Roma, addl
11 febbraio1943-XXI
eVITTORIO EMANUELE
MUSSOLIN1 Visto, il
Guardasigilli:
DE MARST(DRegistrato alla Corte dei conti, addi 1• aprile 1943-XXI Allt del Governo, registro 456, foglio 4. - MANCINI
REGIO DEORETO 15 febbraio
1943-XXI,
n. 141.Incorporazione
del Monte di credito supegno
di Urbine nella Cassa dirisparmio
di Pesaro.VITTORIO EMANUELE
IIIERGRAEIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAEIONS
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto Part.
47,
comma1•,
delRegio decreto-legge
12 marzo
1936-XIV,
n.375,
sulla difesa deJrisparmio
e sulla