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Quanto tempo può durare una indagine?

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Quanto tempo può durare una indagine?

Autore: Mariano Acquaviva | 12/06/2021

Indagini preliminari: cosa sono e quanto durano? Qual è la durata massima delle investigazioni se il pubblico ministero chiede la proroga?

Le indagini preliminari costituiscono la fase del procedimento penale in cui la Procura della Repubblica svolge le investigazioni necessarie in merito a un fatto che costituisce reato. Durante le indagini preliminari, tutti gli elementi raccolti sono coperti dal segreto istruttorio fintantoché le investigazioni non si siano

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concluse. In pratica, durante tutto questo periodo, l’indagato rimane all’oscuro delle operazioni degli inquirenti, per evitare che egli possa pregiudicare l’attività della polizia giudiziaria. Il punto è che, per legge, le indagini preliminari non possono durare per sempre: esiste un limite massimo che non può essere superato.

Quanto tempo può durare un’indagine? Sin da subito, possiamo dire che il magistrato del pubblico ministero che segue le indagini può chiedere al giudice una o più proroghe se l’attività investigativa, non essendosi conclusa, necessita di più tempo. Il giudice, se ritiene fondata la richiesta, acconsente al prolungamento, ma sempre entro un termine massimo stabilito dalla legge.

Inoltre, per i reati particolarmente gravi, l’ordinamento concede più tempo agli inquirenti per svolgere la propria attività. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme quanto tempo può durare un’indagine.

Indagini preliminari: cosa sono?

Come anticipato in premessa, le indagini preliminari rappresentano la fase iniziale del procedimento penale, quella in cui le autorità raccolgono gli elementi utili a dimostrare la fondatezza dell’accusa.

Formalmente, le indagini preliminari cominciano nel momento in cui il nome dell’indagato è iscritto all’interno del registro delle notizie di reato custodito negli uffici della Procura della Repubblica. È dunque da questo momento che bisogna calcolare la durata delle indagini preliminari.

Il “padrone” delle indagini è il pubblico ministero incaricato di seguire il caso.

Egli coordina l’attività investigativa della polizia giudiziaria e decide, sulla base degli indizi raccolti, se chiedere al giudice il rinvio a giudizio dell’indagato. Se occorre più tempo per le investigazioni, chiede al giudice una proroga per consentire di effettuare ulteriori indagini ritenute indispensabili.

Indagini preliminari: quanto durano?

Secondo la legge [1], il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto

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nel registro delle notizie di reato.

La durata ordinaria delle indagini preliminari è pertanto di sei mesi dal momento in cui è identificato il nominativo della persona sottoposta a investigazione.

Secondo la legge, però, se è necessaria la querela, il termine di durata delle indagini decorre dal momento in cui questa perviene al pubblico ministero. Ciò significa che, se il nominativo del colpevole è stato iscritto nel registro degli indagati ma manca la querela, il termine non decorre fintantoché la querela non sarà sporta.

La durata delle indagini preliminari è invece di un anno se si procede per alcuni delitti che la legge reputa particolarmente gravi (associazione per delinquere, sequestro di persona, omicidio, terrorismo, violenza sessuale di gruppo, ecc.).

Indagini preliminari: quando sono prorogate?

Il pubblico ministero che svolge le indagini, quando sussistono comprovate esigenze (ad esempio, se occorre proseguire nelle investigazioni per via di alcune obiettive difficoltà), può chiedere al giudice per le indagini preliminari una proroga. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

La legge [2] stabilisce che, anche in caso di proroga, il termine massimo non può comunque superare i diciotto mesi, salvo che il pubblico ministero e l’indagato chiedano la proroga del termine delle indagini ai fini dell’esecuzione dell’incidente probatorio.

Solamente per reati particolarmente gravi indicati dalla legge, per la precisione quelli per i quali, in assenza di proroghe, il termine di durata massima è di un anno, si può giungere sino a due anni, sempre che il pm motivi l’impossibilità di concludere nei tempi prestabiliti.

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Indagini preliminari: qual è la durata massima?

In sintesi, la durata massima delle indagini preliminari è di diciotto mesi. Per i reati di particolare gravità, la durata massima delle indagini è invece di due anni.

DURATA INDAGINI (senza proroga)

DURATA MASSIMA INDAGINI (con

proroga)

REATI ORDINARI 6 mesi 18 mesi

REATI GRAVI 1 anno 2 anni

Avviso di conclusione: prolungamento della durata delle indagini

I termini visti nei precedenti paragrafi subiscono uno slittamento per via dell’obbligo di notificare l’avviso di conclusione delle indagini [3], cioè la comunicazione con cui la Procura informa l’indagato che le indagini sono terminate e che è suo diritto prendere visione del fascicolo ed essere interrogato dal pm.

Per la precisione, la legge afferma che l’avviso di conclusione delle indagini contiene l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

In particolare, la richiesta del compimento di nuovi atti d’indagine e quella di interrogatorio comportano un inevitabile allungamento dei tempi processuali, in quanto:

se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio, il pubblico ministero deve necessariamente procedervi entro trenta giorni, ovvero entro un termine maggiore di sessanta giorni, se il gip glielo concede;

quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni

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dalla presentazione della richiesta. Anche in questo caso, il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

Dunque, alla durata iniziale delle indagini preliminari vista nei paragrafi precedenti, si aggiungono i seguenti tempi:

almeno venti giorni, obbligatoriamente concessi all’indagato per legge, entro i quali avanzare le proprie richieste e depositare le proprie memorie;

ulteriori trenta giorni, prorogabili di altri sessanta, nell’ipotesi in cui si debba procedere ad interrogatorio oppure a un supplemento di indagini.

È quindi facile che, all’iniziale anno di durata delle indagini, si aggiungano diversi altri mesi prima che venga comunicato il rinvio a giudizio. Ciò perché i tempi previsti dall’avviso di conclusione delle indagini si sommano a quelle massimi indicati nei precedenti paragrafi (sei mesi, ovvero un anno per i reati più gravi, e comunque mai un termine superiore a diciotto mesi).

Note

[1] Art. 405 cod. proc. pen. [2] Art. 406 cod. proc. pen. [3] Art. 415-bis cod. proc.

pen.

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